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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 04/09/2025, n. 1684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1684 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI POTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale di PO in persona del giudice monocratico dott.ssa Rossella
Magarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3944/2022 R.G., avente ad oggetto azione risarcitoria e vertente
[...]
rappresentata e difesa dall'avv. Emanuele Brunetti in virtù di Parte_1
mandato in calce all'atto di citazione e presso lo studio dello stesso domiciliata;
- ATTORE -
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola De Carlo in virtù di CP_1
mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta e presso lo studio dello stesso domiciliato;
- CONVENUTO -
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Preliminarmente occorre dare atto che l'entrata in vigore, prima della instaurazione del presente giudizio, della legge n. 69 del 2009 (disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di processo civile) esonera questo Giudice dal procedere alla concisa esposizione
1 dello svolgimento del processo: infatti, l'articolo 132 c.p.c. nella nuova formulazione introdotta dall'articolo 45 diciassettesimo comma della legge n. 69 del 2009, nel disciplinare il contenuto della sentenza, non contempla più al n. 4) la concisa esposizione dello svolgimento del processo, ma prevede semplicemente che nella redazione della sentenza il Giudice proceda alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione notificato a mezzo del servizio postale in data 23-12-2022 agiva in giudizio nei confronti di al fine di ottenere Parte_1 CP_1
la liquidazione del danno non patrimoniale subito in seguito ad un'aggressione verbale e fisica posta in essere dal convenuto ai suoi danni.
In particolare, l'attrice allegava a fondamento della domanda che:
- in data 10-2-2003, mentre si trovava all'interno del garage sottostante la sua abitazione sita in Ginestra, era stata aggredita da , il quale si era CP_1
introdotto arbitrariamente nel suddetto locale, l'aveva colpita con pugni sul capo e calci e le aveva rivolto frasi ingiuriose e minacce di morte;
- con sentenza n. 452 emessa in data 7-12-2010 e depositata in data 7-3-2011 il
Tribunale di Melfi, all'esito del processo penale instaurato a carico di CP_1
per i reati previsti e puniti dagli articoli 614, 582, 585 e 612 c.p., nel quale
[...]
l'attrice si era costituita parte civile, aveva ritenuto l'imputato responsabile dei reati oggetto della contestazione e lo aveva condannato al risarcimento del danno da liquidare in separato giudizio in favore della parte civile;
- la suddetta pronuncia era stata integralmente confermata dalla Corte di Appello di PO con la sentenza n. 396/2011 emessa in data 22-12-2011 e passata in giudicato in seguito al rigetto del ricorso in Cassazione proposto dall'imputato;
- le suddette pronunce avevano riconosciuto la responsabilità di CP_1
per i fatti allo stesso contestati e per i danni subiti dall'attrice;
- il comportamento illecito posto in essere da aveva provocato alla CP_1
2 vittima lesioni escoriate multiple sul volto, trauma cranico, limitazione funzionale algica del polso e della mano destra, come risultava dalla documentazione medica acquisita agli atti del dibattimento;
- inoltre, l'aggressione anche verbale e le minacce poste in essere dal convenuto avevano determinato nell'attrice un grave turbamento dello stato d'animo, uno stato di ansia e di paura, oltre alla lesione dell'onore, del decorso e della dignità di donna.
Alla luce di tali premesse in fatto, chiedeva la condanna di Parte_1 CP_1
al risarcimento del danno non patrimoniale subito a causa del suo
[...]
comportamento, quantificato nella somma complessiva di euro 20.000,00 o nella diversa somma ritenuta di giustizia.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 9-5-2023 si costituiva in giudizio , il quale in via preliminare eccepiva la nullità dell'atto CP_1
di citazione sotto il profilo della genericità delle voci di danno oggetto della domanda e nel merito contestava l'esistenza del danno lamentato dall'attrice, evidenziando la mancata produzione della richiamata documentazione posta fondamento della domanda di liquidazione del danno biologico.
Espletata l'istruttoria con l'audizione dei testimoni indicati dalla parte attrice, all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 23 Maggio
2025, fissata per la precisazione delle conclusioni, la causa veniva riservata per la decisione con l'assegnazione alle parti del termine di quaranta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriore termine di venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
Preliminarmente occorre rilevare che la domanda proposta da nei Parte_1
confronti di è procedibile, posto che l'attrice ha dato prova di CP_1
avere comunicato prima della instaurazione del giudizio alla controparte l'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita, che ai sensi dell'articolo
3 3 del decreto-legge n. 132 del 2014, convertito con modificazioni nella legge n.
162 del 2014, costituisce condizione di procedibilità delle domande che hanno ad oggetto il pagamento a qualsiasi titolo di una somma di denaro non eccedente euro cinquantamila (si veda l'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita inviata a mezzo del servizio postale in data 15-2-2022 e ricevuta da in data 17-2-2022 prodotto sub 5 nel fascicolo di parte CP_1
attrice).
Sempre in via preliminare deve essere esaminata e disattesa l'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata dal convenuto sotto il profilo della genericità dell'indicazione delle voci di danno oggetto della domanda di liquidazione, posto che nell'atto di citazione ha allegato con sufficiente precisione il Parte_1
comportamento illecito posto in essere dal ai suoi danni e le CP_1
conseguenze lesive che assume ne siano derivate, oltre che le voci di danno di cui ha chiesto il ristoro (danno alla salute, danno morale, danno all'onore e al decoro), sicchè deve ritenersi che il convenuto sia stato posto nelle condizioni di apprestare un'adeguata difesa.
Quanto al merito, il presente giudizio è stato instaurato da al fine di Parte_1
ottenere la liquidazione del danno non patrimoniale subito in seguito all'aggressione posta in essere ai suoi danni dall'attuale convenuto, la cui riconducibilità alle fattispecie di reato allo stesso contestate nel corso del procedimento penale instaurato a suo carico e nel quale l'attrice si è costituita parte civile ha formato oggetto di una pronuncia del Giudice penale divenuta definitiva.
In punto di fatto l'attrice ha prodotto tempestivamente in giudizio:
- la sentenza n. 452/2011 emessa in data 7-12-2010 e depositata in data 7-3-2011, nella quale all'esito del dibattimento nel corso del quale si era Parte_1
costituita parte civile il Tribunale di Melfi in composizione monocratica ha
4 ritenuto responsabile del reato di lesioni aggravate ai sensi degli CP_1
articoli 582 e 585 c.p. e dei reati di minacce e violazione di domicilio per avere cagionato a lesioni personali per futili motivi e per avere proferito Parte_1
minacce ai danni della stessa, introducendosi arbitrariamente nel garage sottostante la sua abitazione, ed ha condannato l'imputato alla pena di mesi 4 e giorni 10 di reclusione ed al rimborso delle spese processuali in favore della costituita parte civile, oltre che al risarcimento del danno da quest'ultima subito, rimettendo la relativa liquidazione a separato giudizio in sede civile;
- la sentenza n. 396/2011 emessa in data 4-11-2011 e depositata in data 22-12-
2011, nella quale La Corte di Appello di PO ha rigettato l'appello proposto da , ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Melfi ed ha CP_1
condannato l'imputato al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile (si vedano i documenti prodotti al n. 5 nel fascicolo di parte dell'attrice);
- la sentenza n. 39404/2012 emessa in data 5-10-2012, con la quale la Corte di cassazione ha rigettato il ricorso per Cassazione proposto da CP_1
avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di PO (si veda il documento prodotto in allegato alla memoria istruttoria depositata dall'attrice ai sensi dell'articolo 183 sesto comma n. 2 c.p.c. in data 17-7-2023).
A fronte della pronuncia di una sentenza penale di condanna generica al risarcimento del danno in favore della parte civile emessa all'esito del dibattimento e diventata definitiva, il quadro normativo di riferimento deve essere individuato nell'articolo 538 c.p.p. - il quale prevede che nell'ipotesi in cui il danneggiato da un illecito integrante una fattispecie di reato si costituisca parte civile nel giudizio penale, il Giudice, quando pronuncia sentenza di condanna, decide sulla domanda per le restituzioni ed il risarcimento del danno proposta a norma degli articoli 74 e seguenti c.p.p. - e nell'articolo 539 c.p.p. - che consente al Giudice, quando le prove acquisite non sono sufficienti ai fini della
5 liquidazione del danno, di pronunciare condanna generica, rimettendo le parti davanti al Giudice civile -: una volta che sia stata accertata dal Giudice penale la fattispecie di reato causativa del danno (fatto lesivo e addebitabilità dello stesso sul piano soggettivo all'autore dell'illecito), residua in questa sede soltanto la questione relativa alla sussistenza ed all'entità del danno lamentato, oltre che quella attinente alla sua riconducibilità sul piano causale al fatto illecito, posto che la condanna generica effettuata dal Giudice penale prescinde dall'accertamento dell'effettività del danno conseguente al reato e presuppone soltanto la valutazione dell'integrazione di un fatto potenzialmente produttivo di conseguenze dannose, restando devoluto al Giudice civile investito della domanda di liquidazione del danno l'accertamento dell'esistenza e dell'entità delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto individuato come potenzialmente dannoso e del nesso di derivazione causale fra questo e il pregiudizio lamentato dal danneggiato (si vedano in tal senso ex plurimis Corte di cassazione n. 3220 del
1992, Corte di cassazione n. 7695 del 2008 e Corte di cassazione n. 5660 del
2018).
Pertanto, se il giudicato penale formatosi sulle lesioni personali, sulla violazione di domicilio e sulla minacce poste in essere da e CP_1
sull'addebitabilità dei fatti-reato attribuitogli è di ostacolo ad un diverso accertamento del verificarsi del fatto illecito, in quanto la sentenza irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato quanto all'accertamento del fatto e della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso e, quindi, agli elementi costitutivi della fattispecie concreta (fatto nel suo aspetto materiale, qualificazione in termini di reato, inesistenza di cause di giustificazione, presenza di circostanze, imputabilità del soggetto, colpevolezza), così come contestata all'imputato e accertata dal Giudice penale, l'efficacia vincolante non si estende alle conseguenze dannose che non siano state contestate e accertate nel corso del
6 processo penale ed alla loro riconducibilità al fatto-reato.
Con particolare riferimento all'onere della prova che grava sulla persona offesa che agisce in giudizio davanti al Giudice civile al fine di ottenere la liquidazione del danno riconosciuto nella sentenza penale di condanna generica, se il passaggio in giudicato della pronuncia penale consente di ritenere provato il danno-evento, che si identifica con il fatto dannoso e consiste nella lesione di un interesse giuridicamente rilevante, legato alla condotta dalla causalità materiale, l'efficacia vincolante della sentenza penale non esonera l'attore dalla prova in sede civile del danno-conseguenza, che indica il complesso delle conseguenze pregiudizievoli che la vittima dell'illecito ha subito a causa della lesione della situazione giudica di cui è titolare e che, secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, è quello che rileva ai fini risarcitori (si vedano in tal senso Corte di cassazione Sezioni Unite n. 26972 del 2008 e ex plurimis Corte di cassazione n.
11203 del 2019) e che deve essere allegato e provato in tutte le sue componenti dall'attore in attuazione del principio della regolarità causale, alla cui stregua sono risarcibili tutte le conseguenze (anche indirette e mediate) che secondo l'id quod accidit si pongano in correlazione probabilistica ordinaria rispetto all'evento dannoso (si veda in tal senso ex plurimis Corte di cassazione n. 31546 del 2018).
Tanto premesso in punto di inquadramento normativo, di distribuzione fra le parti dell'onere della prova e di contenuto dell'onus probandi che grava sull'attore/danneggiato e individuato in tal modo il perimetro entro il quale deve muoversi la presente pronuncia, occorre rilevare che ha chiesto la Parte_1
liquidazione del danno non patrimoniale sub specie di danno alla salute, di danno morale e di danno all'onore e al decoro.
Venendo in rilievo voci di danno non patrimoniale, appare opportuno osservare che la categoria del danno non patrimoniale è stata di recente rivisitata sulla base di una diversa lettura dell'articolo 2059 c.c. (il danno non patrimoniale deve
7 essere risarcito soltanto nei casi determinati dalla legge).
Secondo la giurisprudenza meno recente, dal momento che sulla base dell'articolo
185 c.p. ogni reato che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale obbliga al risarcimento il colpevole, la risarcibilità dei danni non patrimoniali poteva essere riconosciuta soltanto nel caso in cui questi fossero conseguenza di un fatto illecito costituente reato, il cui accertamento poteva essere effettuato incidenter tantum dal Giudice civile, anche nell'ipotesi in cui in sede penale fosse stata esclusa la configurabilità di un reato o la punibilità del suo autore.
Alla luce del più recente orientamento giurisprudenziale, invece, il risarcimento del danno non patrimoniale disciplinato dall'articolo 2059 c.c. è possibile anche nell'ipotesi in cui in sede civile la colpa dell'autore del fatto risulti da una presunzione di legge (si veda Corte costituzionale n. 233 del 2003, che ha dichiarato infondata la questione di illegittimità costituzione dell'articolo 2059
c.c. sul presupposto che - sulla base di un'interpretazione costituzionalmente orientata dello stesso - il danno non patrimoniale ivi previsto, in quanto riferito ad una fattispecie astratta di reato, è risarcibile anche nel caso in cui, in sede civile, la colpa dell'autore del fatto risulti da una presunzione di legge) e non è subordinato al presupposto della configurabilità di un fatto-reato, dovendo il riferimento contenuto nell'articolo 2059 c.c. ai casi previsti dalla legge essere esteso, sulla base di un'interpretazione costituzionalmente orientata, a tutte le ipotesi in cui il fatto illecito abbia leso diritti inviolabili della persona oggetto di tutela costituzionale.
Inoltre, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale inaugurato dalla sentenza n.
26972 del 2008 della Corte di cassazione a Sezioni Unite la categoria del danno non patrimoniale deve essere intesa come una categoria unitaria comprensiva del danno biologico, del danno morale e di qualsiasi pregiudizio di interessi inerenti
8 la persona non connotati da rilevanza economica, con la conseguenza che il riferimento a determinati tipi di pregiudizio (danno morale, danno biologico, danno esistenziale) risponde ad esigenze descrittive e non implica il riconoscimento di autonome categorie di danno (si veda ex plurimis Corte di cassazione Sezioni Unite n. 26972 del 2008).
Pertanto, il danno biologico, il danno morale e qualsiasi pregiudizio di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica devono essere risarciti, indipendentemente dalla configurabilità di un reato, come componenti della categoria unitaria del danno non patrimoniale e la loro entità deve essere valutata soltanto ai fini della quantificazione della voce unitaria del danno non patrimoniale in sede di personalizzazione del danno.
Tanto premesso e ritornando al caso che ci occupa, mentre l'esistenza del danno alla salute e la sua riconducibilità sul piano causale alla condotta lesiva posta in essere dal e allo stesso contestata nel processo penale definito dalla CP_1
sentenza definitiva emessa dal Tribunale di Melfi risulta provata alla luce delle emergenze della suddetta pronuncia, in cui ai fini della integrazione della fattispecie di reato di cui all'articolo 582 c.p. il Giudice penale ha ritenuto raggiunta la prova delle lesioni (lesioni esoriate e trauma cranico) riportate da in seguito all'aggressione, invece nessuna prova ha fornito l'attrice Parte_1
in ordine all'entità del danno all'integrità psico-fisica subito: sul punto Pt_1
si è limitata a richiamare la documentazione medica allegata agli atti del
[...]
dibattimento, che, però, non ha prodotto in giudizio.
Pertanto, nonostante nella sentenza emessa dal Tribunale di Melfi si faccia riferimento a documentazione in atti da cui emergono le conseguenze lesive subite da in seguito all'aggressione posta in essere dall'imputato, sicchè Parte_1
risulta in tal modo provata l'esistenza del danno all'integrità psico-fisica riportato dall'attuale attrice e la sua riconducibilità sul piano causale all'aggressione
9 contestata all'imputato, ritiene questo Giudice che la mancata produzione in giudizio di certificati medici rilasciati da medici specialisti o da una struttura sanitaria pubblica non consenta di quantificare il danno alla salute oggetto della domanda risarcitoria, che, pertanto, appare sprovvisto di prova.
Né, a fronte di tale quadro probatorio incompleto in ordine al quantum del danno all'integrità psico-fisica subito dalla persona offesa, questo Giudice può procedere alla liquidazione in via equitativa ai sensi dell'articolo 2056 c.c., posto che appare condivisibile l'orientamento giurisprudenziale consolidato secondo il quale
l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al Giudice dagli articoli 1226 e 2056 c.c., espressione del più generale potere di cui all'articolo 115 c.p.c., dà luogo non ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva o integrativa e, pertanto, da un lato, è subordinato alla condizione che per la parte interessata risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile provare il danno nel suo ammontare e, dall'altro, non ricomprende l'accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, presupponendo già assolto l'onere della parte di dimostrare la sussistenza e l'entità materiale del danno (Corte di cassazione n. 4310 del 2018 e nello stesso senso ex plurimis Corte di cassazione n.
19893 del 2017), né può disporre una consulenza tecnica di ufficio, la quale non costituisce un mezzo di prova, ma uno strumento di valutazione tecnico- scientifico dei dati già acquisiti al processo e, quindi, può essere utilizzata soltanto per fornire al Giudice le cognizioni tecniche di cui di regola non dispone per la valutazione degli elementi di fatto che richiedano una particolare competenza e non può assolvere ad una funzione esplorativa né essere disposta per supplire a carenze probatorie o per esonerare le parti dall'onus probandi su di esse gravante con l'acquisizione di documenti non prodotti con il rispetto delle scansioni temporali del processo (si vedano in tal senso ex plurimis Corte di cassazione n.
10 1132 del 2000 e Corte di cassazione n. 18770 del 2016), salvo che alla consulenza venga attribuita funzione percipiente nei casi, diversi da quello che ci occupa, in cui la stessa acquisizione degli elementi di prova richieda specifiche cognizioni tecniche e, quindi, abbia ad oggetto elementi già allegati dalla parte che soltanto un tecnico sia in grado di accertare per mezzo delle conoscenze e degli strumenti a sua disposizione.
ha chiesto, poi, il risarcimento del danno all'onore e al decoro che Parte_1
avrebbe subito in seguito alla pronuncia di frasi offensive ai suoi danni ad opera del Tardugno: non avendo la sentenza penale irrevocabile accertato la commissione, ad opera dell'imputato, di reati potenzialmente idonei a ledere l'onore e il decoro della persona offesa e non avendo l'attrice provato in altro modo la dedotta fattispecie causativa del danno, anche tale voce di danno non appare risarcibile.
Deve essere riconosciuto, invece, a il ristoro del danno morale, Parte_1
inteso come turbamento dello stato d'animo, provocato dalla condotta delittuosa posta in essere da ai suoi danni. CP_1
In proposito la giurisprudenza di legittimità più recente ha ribadito la rilevanza del danno morale - inteso come moto d'animo, manifestazione emotiva che può o meno accompagnarsi alla lesione della salute e che non assume rilevanza clinica
(Corte di cassazione n. 9865 del 2020) - ai fini della quantificazione quale componente del danno non patrimoniale, ritenendo che “stante la piena autonomia del danno morale rispetto al danno biologico il Giudice è tenuto a esperire la strada della risarcibilità del danno, anche affidandosi a criteri presuntivi ed in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza ed alla gravità delle ricadute della condotta in atti” (Corte di cassazione n. 21970 del 2020), indipendentemente dalla riconducibilità al fatto
11 illecito anche di una lesione dell'integrità psico-fisica del danneggiato (si veda in tal senso Corte di cassazione n. 14453 del 2021).
ha allegato un turbamento dello stato d'animo riconducibile alla Parte_1
condotta delittuosa posta in essere dal diverso ed ulteriore rispetto a CP_1
quello che ha assunto valenza di danno alla salute, deducendo la sofferenza subita a causa dello stato costante di ansia e di paura innescato dall'aggressione subita e dalla pronuncia di frasi intimidatorie come “vi ammazzo tutti”: in adesione al consolidato orientamento giurisprudenziale che considera ammissibile la prova presuntiva del danno morale sulla base di un giudizio inferenziale logico- presuntivo di proporzionalità fra la gravità della condotta illecita e l'insorgenza di una sofferenza soggettiva, ritiene questo Giudice che l'allegato turbamento dello stato d'animo subito dalla danneggiata possa ritenersi provato presuntivamente in considerazione della gravità della condotta delittuosa posta in essere dall'aggressore, il quale, come accertato dal Giudice penale, dopo essersi introdotto arbitrariamente nel garage sottostante l'abitazione della vittima, ha pronunciato minacce ai suoi danni e l'ha colpita con calci e pugni.
Quanto alla individuazione del parametro per la liquidazione del danno non patrimoniale sotto il profilo del danno morale subito dall'attrice, ritiene questo
Giudice che occorra far ricorso al criterio equitativo previsto dall'articolo 1226
c.c., applicabile alle ipotesi di responsabilità extracontrattuale per effetto del richiamo contenuto nell'articolo 2056 c.c., e riconoscere a a titolo di Parte_1
risarcimento di tale voce di danno - tenendo conto della gravità dei fatti-reato posti in essere da ai suoi danni (lesioni personali per futili motivi, CP_1
minacce e violazione di domicilio), della commissione degli stessi in un luogo di stretta pertinenza della vittima, in cui la stessa avrebbe dovuto sentirsi al sicuro (il garage sottostante la sua abitazione e alla stessa collegato da una porta interna), e, infine, dell'intensità del dedotto turbamento dello stato d'animo, tanto grave da
12 indurre la e il marito a vendere l'abitazione ed il sottostante garage per Pt_1
trasferirsi in un'altra città al fine di evitare occasioni di incontro con il vicino/aggressore (si vedano le deposizioni rese dai testimoni e Testimone_1
riportate nel verbale di udienza del 23-10-2024) - l'importo Testimone_2
complessivo di euro 10.000,00.
Alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda risarcitoria proposta da nei confronti di deve essere accolta nei suddetti limiti Parte_2 CP_1
e il convenuto deve essere condannato al pagamento in favore dell'attrice della somma complessiva di euro 10.000,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale.
Trattandosi di debito di valore, sull'importo complessivo liquidato a favore dell'attrice devono essere calcolati, indipendentemente dalla formulazione della relativa domanda ad opera della danneggiata (si vedano in tal senso Corte di cassazione n. 6711 del 2021 e Corte di cassazione n. 18092 del 2005), gli interessi al tasso legale sulla somma devalutata alla data del fatto dannoso (10-2-2003) e via via rivalutata secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo di anno in anno
(non anche la rivalutazione monetaria, essendo lo stesso importo già attualizzato) fino alla pronuncia della sentenza e gli interessi al tasso legale sul capitale rivalutato da tale momento fino al soddisfo.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, le stesse devono essere poste a carico del convenuto in base al principio della soccombenza di cui all'articolo 91 c.p.c., non potendo operare, nonostante l'accoglimento soltanto parziale della domanda, la compensazione delle spese in attuazione del principio di soccombenza reciproca di cui all'articolo 92 primo comma c.p.c. alla luce della recente pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, che hanno escluso che l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo possa dare luogo a reciproca soccombenza ed hanno ritenuto
13 ammissibile in tal caso la compensazione delle spese processuali soltanto in presenza degli altri presupposti previsti dall'articolo 92 secondo comma c.p.c.
(Corte di cassazione Sezioni Unite n. 32061 del 2022).
Quanto ai parametri per la liquidazione delle spese del giudizio, le stesse devono essere liquidate come in dispositivo - tenendo conto dell'attività effettivamente svolta, applicando il valore medio per la fase di studio e per la fase introduttiva e il valore minimo per la fase di trattazione e istruttoria e per la fase decisoria in considerazione dell'entità dell'attività svolta (l'attività istruttoria si è esaurita nell'audizione di due testimoni e nella comparsa conclusionale e nella memoria di replica l'attrice si è limitata a ribadire le difese già svolte) e utilizzando lo scaglione di riferimento relativo alle cause di valore compreso fra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 - sulla base dei parametri per la liquidazione dei compensi per la prestazione forense approvati con Decreto ministeriale n. 147 del 2022
(Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale n. 55 del 2014), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 236 dell'8-10-2022 ed entrato in vigore in data 23-10-2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di PO in persona del giudice monocratico dott.ssa Rossella
Magarelli, pronunciando definitivamente sulla domanda proposta, con atto di citazione notificato a mezzo del servizio postale in data 23-12-2022, da Pt_1
nei confronti di ogni contraria istanza, eccezione e
[...] CP_1
deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, condanna al CP_1
pagamento in favore di a titolo di risarcimento del danno non Parte_1
patrimoniale della somma complessiva di euro 10.000,00, oltre agli interessi legali sulla somma via via rivalutata secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo dal
14 10-2-2003 fino alla pronuncia della sentenza e agli interessi legali sul capitale rivalutato da tale momento fino al soddisfo;
- condanna al pagamento in favore di delle spese CP_1 Parte_1
processuali, che liquida in complessivi euro 3.662,70, di cui euro 275,70 per esborsi ed euro 3.387,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%
e accessori come per legge.
PO, 4-9-2025.
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Magarelli
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale di PO in persona del giudice monocratico dott.ssa Rossella
Magarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3944/2022 R.G., avente ad oggetto azione risarcitoria e vertente
[...]
rappresentata e difesa dall'avv. Emanuele Brunetti in virtù di Parte_1
mandato in calce all'atto di citazione e presso lo studio dello stesso domiciliata;
- ATTORE -
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola De Carlo in virtù di CP_1
mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta e presso lo studio dello stesso domiciliato;
- CONVENUTO -
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Preliminarmente occorre dare atto che l'entrata in vigore, prima della instaurazione del presente giudizio, della legge n. 69 del 2009 (disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di processo civile) esonera questo Giudice dal procedere alla concisa esposizione
1 dello svolgimento del processo: infatti, l'articolo 132 c.p.c. nella nuova formulazione introdotta dall'articolo 45 diciassettesimo comma della legge n. 69 del 2009, nel disciplinare il contenuto della sentenza, non contempla più al n. 4) la concisa esposizione dello svolgimento del processo, ma prevede semplicemente che nella redazione della sentenza il Giudice proceda alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione notificato a mezzo del servizio postale in data 23-12-2022 agiva in giudizio nei confronti di al fine di ottenere Parte_1 CP_1
la liquidazione del danno non patrimoniale subito in seguito ad un'aggressione verbale e fisica posta in essere dal convenuto ai suoi danni.
In particolare, l'attrice allegava a fondamento della domanda che:
- in data 10-2-2003, mentre si trovava all'interno del garage sottostante la sua abitazione sita in Ginestra, era stata aggredita da , il quale si era CP_1
introdotto arbitrariamente nel suddetto locale, l'aveva colpita con pugni sul capo e calci e le aveva rivolto frasi ingiuriose e minacce di morte;
- con sentenza n. 452 emessa in data 7-12-2010 e depositata in data 7-3-2011 il
Tribunale di Melfi, all'esito del processo penale instaurato a carico di CP_1
per i reati previsti e puniti dagli articoli 614, 582, 585 e 612 c.p., nel quale
[...]
l'attrice si era costituita parte civile, aveva ritenuto l'imputato responsabile dei reati oggetto della contestazione e lo aveva condannato al risarcimento del danno da liquidare in separato giudizio in favore della parte civile;
- la suddetta pronuncia era stata integralmente confermata dalla Corte di Appello di PO con la sentenza n. 396/2011 emessa in data 22-12-2011 e passata in giudicato in seguito al rigetto del ricorso in Cassazione proposto dall'imputato;
- le suddette pronunce avevano riconosciuto la responsabilità di CP_1
per i fatti allo stesso contestati e per i danni subiti dall'attrice;
- il comportamento illecito posto in essere da aveva provocato alla CP_1
2 vittima lesioni escoriate multiple sul volto, trauma cranico, limitazione funzionale algica del polso e della mano destra, come risultava dalla documentazione medica acquisita agli atti del dibattimento;
- inoltre, l'aggressione anche verbale e le minacce poste in essere dal convenuto avevano determinato nell'attrice un grave turbamento dello stato d'animo, uno stato di ansia e di paura, oltre alla lesione dell'onore, del decorso e della dignità di donna.
Alla luce di tali premesse in fatto, chiedeva la condanna di Parte_1 CP_1
al risarcimento del danno non patrimoniale subito a causa del suo
[...]
comportamento, quantificato nella somma complessiva di euro 20.000,00 o nella diversa somma ritenuta di giustizia.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 9-5-2023 si costituiva in giudizio , il quale in via preliminare eccepiva la nullità dell'atto CP_1
di citazione sotto il profilo della genericità delle voci di danno oggetto della domanda e nel merito contestava l'esistenza del danno lamentato dall'attrice, evidenziando la mancata produzione della richiamata documentazione posta fondamento della domanda di liquidazione del danno biologico.
Espletata l'istruttoria con l'audizione dei testimoni indicati dalla parte attrice, all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 23 Maggio
2025, fissata per la precisazione delle conclusioni, la causa veniva riservata per la decisione con l'assegnazione alle parti del termine di quaranta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriore termine di venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
Preliminarmente occorre rilevare che la domanda proposta da nei Parte_1
confronti di è procedibile, posto che l'attrice ha dato prova di CP_1
avere comunicato prima della instaurazione del giudizio alla controparte l'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita, che ai sensi dell'articolo
3 3 del decreto-legge n. 132 del 2014, convertito con modificazioni nella legge n.
162 del 2014, costituisce condizione di procedibilità delle domande che hanno ad oggetto il pagamento a qualsiasi titolo di una somma di denaro non eccedente euro cinquantamila (si veda l'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita inviata a mezzo del servizio postale in data 15-2-2022 e ricevuta da in data 17-2-2022 prodotto sub 5 nel fascicolo di parte CP_1
attrice).
Sempre in via preliminare deve essere esaminata e disattesa l'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata dal convenuto sotto il profilo della genericità dell'indicazione delle voci di danno oggetto della domanda di liquidazione, posto che nell'atto di citazione ha allegato con sufficiente precisione il Parte_1
comportamento illecito posto in essere dal ai suoi danni e le CP_1
conseguenze lesive che assume ne siano derivate, oltre che le voci di danno di cui ha chiesto il ristoro (danno alla salute, danno morale, danno all'onore e al decoro), sicchè deve ritenersi che il convenuto sia stato posto nelle condizioni di apprestare un'adeguata difesa.
Quanto al merito, il presente giudizio è stato instaurato da al fine di Parte_1
ottenere la liquidazione del danno non patrimoniale subito in seguito all'aggressione posta in essere ai suoi danni dall'attuale convenuto, la cui riconducibilità alle fattispecie di reato allo stesso contestate nel corso del procedimento penale instaurato a suo carico e nel quale l'attrice si è costituita parte civile ha formato oggetto di una pronuncia del Giudice penale divenuta definitiva.
In punto di fatto l'attrice ha prodotto tempestivamente in giudizio:
- la sentenza n. 452/2011 emessa in data 7-12-2010 e depositata in data 7-3-2011, nella quale all'esito del dibattimento nel corso del quale si era Parte_1
costituita parte civile il Tribunale di Melfi in composizione monocratica ha
4 ritenuto responsabile del reato di lesioni aggravate ai sensi degli CP_1
articoli 582 e 585 c.p. e dei reati di minacce e violazione di domicilio per avere cagionato a lesioni personali per futili motivi e per avere proferito Parte_1
minacce ai danni della stessa, introducendosi arbitrariamente nel garage sottostante la sua abitazione, ed ha condannato l'imputato alla pena di mesi 4 e giorni 10 di reclusione ed al rimborso delle spese processuali in favore della costituita parte civile, oltre che al risarcimento del danno da quest'ultima subito, rimettendo la relativa liquidazione a separato giudizio in sede civile;
- la sentenza n. 396/2011 emessa in data 4-11-2011 e depositata in data 22-12-
2011, nella quale La Corte di Appello di PO ha rigettato l'appello proposto da , ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Melfi ed ha CP_1
condannato l'imputato al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile (si vedano i documenti prodotti al n. 5 nel fascicolo di parte dell'attrice);
- la sentenza n. 39404/2012 emessa in data 5-10-2012, con la quale la Corte di cassazione ha rigettato il ricorso per Cassazione proposto da CP_1
avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di PO (si veda il documento prodotto in allegato alla memoria istruttoria depositata dall'attrice ai sensi dell'articolo 183 sesto comma n. 2 c.p.c. in data 17-7-2023).
A fronte della pronuncia di una sentenza penale di condanna generica al risarcimento del danno in favore della parte civile emessa all'esito del dibattimento e diventata definitiva, il quadro normativo di riferimento deve essere individuato nell'articolo 538 c.p.p. - il quale prevede che nell'ipotesi in cui il danneggiato da un illecito integrante una fattispecie di reato si costituisca parte civile nel giudizio penale, il Giudice, quando pronuncia sentenza di condanna, decide sulla domanda per le restituzioni ed il risarcimento del danno proposta a norma degli articoli 74 e seguenti c.p.p. - e nell'articolo 539 c.p.p. - che consente al Giudice, quando le prove acquisite non sono sufficienti ai fini della
5 liquidazione del danno, di pronunciare condanna generica, rimettendo le parti davanti al Giudice civile -: una volta che sia stata accertata dal Giudice penale la fattispecie di reato causativa del danno (fatto lesivo e addebitabilità dello stesso sul piano soggettivo all'autore dell'illecito), residua in questa sede soltanto la questione relativa alla sussistenza ed all'entità del danno lamentato, oltre che quella attinente alla sua riconducibilità sul piano causale al fatto illecito, posto che la condanna generica effettuata dal Giudice penale prescinde dall'accertamento dell'effettività del danno conseguente al reato e presuppone soltanto la valutazione dell'integrazione di un fatto potenzialmente produttivo di conseguenze dannose, restando devoluto al Giudice civile investito della domanda di liquidazione del danno l'accertamento dell'esistenza e dell'entità delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto individuato come potenzialmente dannoso e del nesso di derivazione causale fra questo e il pregiudizio lamentato dal danneggiato (si vedano in tal senso ex plurimis Corte di cassazione n. 3220 del
1992, Corte di cassazione n. 7695 del 2008 e Corte di cassazione n. 5660 del
2018).
Pertanto, se il giudicato penale formatosi sulle lesioni personali, sulla violazione di domicilio e sulla minacce poste in essere da e CP_1
sull'addebitabilità dei fatti-reato attribuitogli è di ostacolo ad un diverso accertamento del verificarsi del fatto illecito, in quanto la sentenza irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato quanto all'accertamento del fatto e della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso e, quindi, agli elementi costitutivi della fattispecie concreta (fatto nel suo aspetto materiale, qualificazione in termini di reato, inesistenza di cause di giustificazione, presenza di circostanze, imputabilità del soggetto, colpevolezza), così come contestata all'imputato e accertata dal Giudice penale, l'efficacia vincolante non si estende alle conseguenze dannose che non siano state contestate e accertate nel corso del
6 processo penale ed alla loro riconducibilità al fatto-reato.
Con particolare riferimento all'onere della prova che grava sulla persona offesa che agisce in giudizio davanti al Giudice civile al fine di ottenere la liquidazione del danno riconosciuto nella sentenza penale di condanna generica, se il passaggio in giudicato della pronuncia penale consente di ritenere provato il danno-evento, che si identifica con il fatto dannoso e consiste nella lesione di un interesse giuridicamente rilevante, legato alla condotta dalla causalità materiale, l'efficacia vincolante della sentenza penale non esonera l'attore dalla prova in sede civile del danno-conseguenza, che indica il complesso delle conseguenze pregiudizievoli che la vittima dell'illecito ha subito a causa della lesione della situazione giudica di cui è titolare e che, secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, è quello che rileva ai fini risarcitori (si vedano in tal senso Corte di cassazione Sezioni Unite n. 26972 del 2008 e ex plurimis Corte di cassazione n.
11203 del 2019) e che deve essere allegato e provato in tutte le sue componenti dall'attore in attuazione del principio della regolarità causale, alla cui stregua sono risarcibili tutte le conseguenze (anche indirette e mediate) che secondo l'id quod accidit si pongano in correlazione probabilistica ordinaria rispetto all'evento dannoso (si veda in tal senso ex plurimis Corte di cassazione n. 31546 del 2018).
Tanto premesso in punto di inquadramento normativo, di distribuzione fra le parti dell'onere della prova e di contenuto dell'onus probandi che grava sull'attore/danneggiato e individuato in tal modo il perimetro entro il quale deve muoversi la presente pronuncia, occorre rilevare che ha chiesto la Parte_1
liquidazione del danno non patrimoniale sub specie di danno alla salute, di danno morale e di danno all'onore e al decoro.
Venendo in rilievo voci di danno non patrimoniale, appare opportuno osservare che la categoria del danno non patrimoniale è stata di recente rivisitata sulla base di una diversa lettura dell'articolo 2059 c.c. (il danno non patrimoniale deve
7 essere risarcito soltanto nei casi determinati dalla legge).
Secondo la giurisprudenza meno recente, dal momento che sulla base dell'articolo
185 c.p. ogni reato che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale obbliga al risarcimento il colpevole, la risarcibilità dei danni non patrimoniali poteva essere riconosciuta soltanto nel caso in cui questi fossero conseguenza di un fatto illecito costituente reato, il cui accertamento poteva essere effettuato incidenter tantum dal Giudice civile, anche nell'ipotesi in cui in sede penale fosse stata esclusa la configurabilità di un reato o la punibilità del suo autore.
Alla luce del più recente orientamento giurisprudenziale, invece, il risarcimento del danno non patrimoniale disciplinato dall'articolo 2059 c.c. è possibile anche nell'ipotesi in cui in sede civile la colpa dell'autore del fatto risulti da una presunzione di legge (si veda Corte costituzionale n. 233 del 2003, che ha dichiarato infondata la questione di illegittimità costituzione dell'articolo 2059
c.c. sul presupposto che - sulla base di un'interpretazione costituzionalmente orientata dello stesso - il danno non patrimoniale ivi previsto, in quanto riferito ad una fattispecie astratta di reato, è risarcibile anche nel caso in cui, in sede civile, la colpa dell'autore del fatto risulti da una presunzione di legge) e non è subordinato al presupposto della configurabilità di un fatto-reato, dovendo il riferimento contenuto nell'articolo 2059 c.c. ai casi previsti dalla legge essere esteso, sulla base di un'interpretazione costituzionalmente orientata, a tutte le ipotesi in cui il fatto illecito abbia leso diritti inviolabili della persona oggetto di tutela costituzionale.
Inoltre, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale inaugurato dalla sentenza n.
26972 del 2008 della Corte di cassazione a Sezioni Unite la categoria del danno non patrimoniale deve essere intesa come una categoria unitaria comprensiva del danno biologico, del danno morale e di qualsiasi pregiudizio di interessi inerenti
8 la persona non connotati da rilevanza economica, con la conseguenza che il riferimento a determinati tipi di pregiudizio (danno morale, danno biologico, danno esistenziale) risponde ad esigenze descrittive e non implica il riconoscimento di autonome categorie di danno (si veda ex plurimis Corte di cassazione Sezioni Unite n. 26972 del 2008).
Pertanto, il danno biologico, il danno morale e qualsiasi pregiudizio di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica devono essere risarciti, indipendentemente dalla configurabilità di un reato, come componenti della categoria unitaria del danno non patrimoniale e la loro entità deve essere valutata soltanto ai fini della quantificazione della voce unitaria del danno non patrimoniale in sede di personalizzazione del danno.
Tanto premesso e ritornando al caso che ci occupa, mentre l'esistenza del danno alla salute e la sua riconducibilità sul piano causale alla condotta lesiva posta in essere dal e allo stesso contestata nel processo penale definito dalla CP_1
sentenza definitiva emessa dal Tribunale di Melfi risulta provata alla luce delle emergenze della suddetta pronuncia, in cui ai fini della integrazione della fattispecie di reato di cui all'articolo 582 c.p. il Giudice penale ha ritenuto raggiunta la prova delle lesioni (lesioni esoriate e trauma cranico) riportate da in seguito all'aggressione, invece nessuna prova ha fornito l'attrice Parte_1
in ordine all'entità del danno all'integrità psico-fisica subito: sul punto Pt_1
si è limitata a richiamare la documentazione medica allegata agli atti del
[...]
dibattimento, che, però, non ha prodotto in giudizio.
Pertanto, nonostante nella sentenza emessa dal Tribunale di Melfi si faccia riferimento a documentazione in atti da cui emergono le conseguenze lesive subite da in seguito all'aggressione posta in essere dall'imputato, sicchè Parte_1
risulta in tal modo provata l'esistenza del danno all'integrità psico-fisica riportato dall'attuale attrice e la sua riconducibilità sul piano causale all'aggressione
9 contestata all'imputato, ritiene questo Giudice che la mancata produzione in giudizio di certificati medici rilasciati da medici specialisti o da una struttura sanitaria pubblica non consenta di quantificare il danno alla salute oggetto della domanda risarcitoria, che, pertanto, appare sprovvisto di prova.
Né, a fronte di tale quadro probatorio incompleto in ordine al quantum del danno all'integrità psico-fisica subito dalla persona offesa, questo Giudice può procedere alla liquidazione in via equitativa ai sensi dell'articolo 2056 c.c., posto che appare condivisibile l'orientamento giurisprudenziale consolidato secondo il quale
l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al Giudice dagli articoli 1226 e 2056 c.c., espressione del più generale potere di cui all'articolo 115 c.p.c., dà luogo non ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva o integrativa e, pertanto, da un lato, è subordinato alla condizione che per la parte interessata risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile provare il danno nel suo ammontare e, dall'altro, non ricomprende l'accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, presupponendo già assolto l'onere della parte di dimostrare la sussistenza e l'entità materiale del danno (Corte di cassazione n. 4310 del 2018 e nello stesso senso ex plurimis Corte di cassazione n.
19893 del 2017), né può disporre una consulenza tecnica di ufficio, la quale non costituisce un mezzo di prova, ma uno strumento di valutazione tecnico- scientifico dei dati già acquisiti al processo e, quindi, può essere utilizzata soltanto per fornire al Giudice le cognizioni tecniche di cui di regola non dispone per la valutazione degli elementi di fatto che richiedano una particolare competenza e non può assolvere ad una funzione esplorativa né essere disposta per supplire a carenze probatorie o per esonerare le parti dall'onus probandi su di esse gravante con l'acquisizione di documenti non prodotti con il rispetto delle scansioni temporali del processo (si vedano in tal senso ex plurimis Corte di cassazione n.
10 1132 del 2000 e Corte di cassazione n. 18770 del 2016), salvo che alla consulenza venga attribuita funzione percipiente nei casi, diversi da quello che ci occupa, in cui la stessa acquisizione degli elementi di prova richieda specifiche cognizioni tecniche e, quindi, abbia ad oggetto elementi già allegati dalla parte che soltanto un tecnico sia in grado di accertare per mezzo delle conoscenze e degli strumenti a sua disposizione.
ha chiesto, poi, il risarcimento del danno all'onore e al decoro che Parte_1
avrebbe subito in seguito alla pronuncia di frasi offensive ai suoi danni ad opera del Tardugno: non avendo la sentenza penale irrevocabile accertato la commissione, ad opera dell'imputato, di reati potenzialmente idonei a ledere l'onore e il decoro della persona offesa e non avendo l'attrice provato in altro modo la dedotta fattispecie causativa del danno, anche tale voce di danno non appare risarcibile.
Deve essere riconosciuto, invece, a il ristoro del danno morale, Parte_1
inteso come turbamento dello stato d'animo, provocato dalla condotta delittuosa posta in essere da ai suoi danni. CP_1
In proposito la giurisprudenza di legittimità più recente ha ribadito la rilevanza del danno morale - inteso come moto d'animo, manifestazione emotiva che può o meno accompagnarsi alla lesione della salute e che non assume rilevanza clinica
(Corte di cassazione n. 9865 del 2020) - ai fini della quantificazione quale componente del danno non patrimoniale, ritenendo che “stante la piena autonomia del danno morale rispetto al danno biologico il Giudice è tenuto a esperire la strada della risarcibilità del danno, anche affidandosi a criteri presuntivi ed in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza ed alla gravità delle ricadute della condotta in atti” (Corte di cassazione n. 21970 del 2020), indipendentemente dalla riconducibilità al fatto
11 illecito anche di una lesione dell'integrità psico-fisica del danneggiato (si veda in tal senso Corte di cassazione n. 14453 del 2021).
ha allegato un turbamento dello stato d'animo riconducibile alla Parte_1
condotta delittuosa posta in essere dal diverso ed ulteriore rispetto a CP_1
quello che ha assunto valenza di danno alla salute, deducendo la sofferenza subita a causa dello stato costante di ansia e di paura innescato dall'aggressione subita e dalla pronuncia di frasi intimidatorie come “vi ammazzo tutti”: in adesione al consolidato orientamento giurisprudenziale che considera ammissibile la prova presuntiva del danno morale sulla base di un giudizio inferenziale logico- presuntivo di proporzionalità fra la gravità della condotta illecita e l'insorgenza di una sofferenza soggettiva, ritiene questo Giudice che l'allegato turbamento dello stato d'animo subito dalla danneggiata possa ritenersi provato presuntivamente in considerazione della gravità della condotta delittuosa posta in essere dall'aggressore, il quale, come accertato dal Giudice penale, dopo essersi introdotto arbitrariamente nel garage sottostante l'abitazione della vittima, ha pronunciato minacce ai suoi danni e l'ha colpita con calci e pugni.
Quanto alla individuazione del parametro per la liquidazione del danno non patrimoniale sotto il profilo del danno morale subito dall'attrice, ritiene questo
Giudice che occorra far ricorso al criterio equitativo previsto dall'articolo 1226
c.c., applicabile alle ipotesi di responsabilità extracontrattuale per effetto del richiamo contenuto nell'articolo 2056 c.c., e riconoscere a a titolo di Parte_1
risarcimento di tale voce di danno - tenendo conto della gravità dei fatti-reato posti in essere da ai suoi danni (lesioni personali per futili motivi, CP_1
minacce e violazione di domicilio), della commissione degli stessi in un luogo di stretta pertinenza della vittima, in cui la stessa avrebbe dovuto sentirsi al sicuro (il garage sottostante la sua abitazione e alla stessa collegato da una porta interna), e, infine, dell'intensità del dedotto turbamento dello stato d'animo, tanto grave da
12 indurre la e il marito a vendere l'abitazione ed il sottostante garage per Pt_1
trasferirsi in un'altra città al fine di evitare occasioni di incontro con il vicino/aggressore (si vedano le deposizioni rese dai testimoni e Testimone_1
riportate nel verbale di udienza del 23-10-2024) - l'importo Testimone_2
complessivo di euro 10.000,00.
Alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda risarcitoria proposta da nei confronti di deve essere accolta nei suddetti limiti Parte_2 CP_1
e il convenuto deve essere condannato al pagamento in favore dell'attrice della somma complessiva di euro 10.000,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale.
Trattandosi di debito di valore, sull'importo complessivo liquidato a favore dell'attrice devono essere calcolati, indipendentemente dalla formulazione della relativa domanda ad opera della danneggiata (si vedano in tal senso Corte di cassazione n. 6711 del 2021 e Corte di cassazione n. 18092 del 2005), gli interessi al tasso legale sulla somma devalutata alla data del fatto dannoso (10-2-2003) e via via rivalutata secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo di anno in anno
(non anche la rivalutazione monetaria, essendo lo stesso importo già attualizzato) fino alla pronuncia della sentenza e gli interessi al tasso legale sul capitale rivalutato da tale momento fino al soddisfo.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, le stesse devono essere poste a carico del convenuto in base al principio della soccombenza di cui all'articolo 91 c.p.c., non potendo operare, nonostante l'accoglimento soltanto parziale della domanda, la compensazione delle spese in attuazione del principio di soccombenza reciproca di cui all'articolo 92 primo comma c.p.c. alla luce della recente pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, che hanno escluso che l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo possa dare luogo a reciproca soccombenza ed hanno ritenuto
13 ammissibile in tal caso la compensazione delle spese processuali soltanto in presenza degli altri presupposti previsti dall'articolo 92 secondo comma c.p.c.
(Corte di cassazione Sezioni Unite n. 32061 del 2022).
Quanto ai parametri per la liquidazione delle spese del giudizio, le stesse devono essere liquidate come in dispositivo - tenendo conto dell'attività effettivamente svolta, applicando il valore medio per la fase di studio e per la fase introduttiva e il valore minimo per la fase di trattazione e istruttoria e per la fase decisoria in considerazione dell'entità dell'attività svolta (l'attività istruttoria si è esaurita nell'audizione di due testimoni e nella comparsa conclusionale e nella memoria di replica l'attrice si è limitata a ribadire le difese già svolte) e utilizzando lo scaglione di riferimento relativo alle cause di valore compreso fra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 - sulla base dei parametri per la liquidazione dei compensi per la prestazione forense approvati con Decreto ministeriale n. 147 del 2022
(Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale n. 55 del 2014), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 236 dell'8-10-2022 ed entrato in vigore in data 23-10-2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di PO in persona del giudice monocratico dott.ssa Rossella
Magarelli, pronunciando definitivamente sulla domanda proposta, con atto di citazione notificato a mezzo del servizio postale in data 23-12-2022, da Pt_1
nei confronti di ogni contraria istanza, eccezione e
[...] CP_1
deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, condanna al CP_1
pagamento in favore di a titolo di risarcimento del danno non Parte_1
patrimoniale della somma complessiva di euro 10.000,00, oltre agli interessi legali sulla somma via via rivalutata secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo dal
14 10-2-2003 fino alla pronuncia della sentenza e agli interessi legali sul capitale rivalutato da tale momento fino al soddisfo;
- condanna al pagamento in favore di delle spese CP_1 Parte_1
processuali, che liquida in complessivi euro 3.662,70, di cui euro 275,70 per esborsi ed euro 3.387,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%
e accessori come per legge.
PO, 4-9-2025.
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Magarelli
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