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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 14/03/2025, n. 369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 369 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1702/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Luca Angioi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1702 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024, promossa da:
con sede a IA (P. Iva Controparte_1
), in persona del Curatore, Dott.ssa (cod. fisc. ), P.IVA_1 Parte_1 C.F._1 autorizzato a promuovere l'azione con provvedimento del Giudice Delegato in data 22.6.2022, elettivamente domiciliato in IA, Via San Lucifero n. 90, presso lo studio dell'Avv. Marco
Marchese (cod. fisc. ), che lo rappresenta in virtù di procura speciale in atti;
C.F._2
attore contro
con sede legale in Sassari nella Via IV Novembre n.27 (codice fiscale Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata P.IVA_2 digitalmente presso l'indirizzo PEC nonché in Email_1
IA nella Via Palomba n.1, presso lo studio e la persona dell'avv. Stefania Meloni (C.F.
), che la rappresenta e difende, in virtù di procura in calce all'atto di C.F._3
costituzione; convenuta
CONCLUSIONI
Nell'interesse (rassegnate nell'atto Controparte_1
di citazione e confermate nelle note conclusionali):
“affinché il Tribunale di IA, contrariis reiectis, voglia:
- accertare come dovute al Fallimento della e comunque Controparte_1
come indebitamente percepite e/o trattenute senza titolo dalla le somme di cui ai Controparte_2 pagamenti effettuati in favore di quest'ultima dalla meglio descritti nella Controparte_3 superiore espositiva, per il complessivo importo di € 58.670,30, o in quell'altro minore o maggiore che risulterà in causa, in ogni caso accertando il credito del attore verso la medesima CP_1
società convenuta per tale importo, oltre gli interessi di legge dovuti dalla data di ciascuno dei pagamenti o in via subordinata dalla data dalla costituzione in mora, ovvero in via di ulteriore subordine dalla data della notifica del presente atto, in ogni caso con gli ulteriori interessi moratori dovuti ai sensi dell'art. 1284, comma quarto, c.c. per tutta la durata del processo fino al saldo definitivo;
- conseguentemente condannare la in persona del legale rappresentante, alla Controparte_2 restituzione delle stesse somme al ossia Controparte_1 al pagamento in favore di quest'ultimo del complessivo importo di € 58.670,30, o in quell'altro minore o maggiore che risulterà in causa, con gli interessi di legge dovuti dalla data di ciascuno dei pagamenti, o in via subordinata dalla data dalla costituzione in mora ovvero in via di ulteriore subordine dalla data della notifica del presente atto, in ogni caso con gli ulteriori interessi moratori dovuti ai sensi dell'art. 1284, comma quarto, c.c. per tutta la durata del processo fino al saldo definitivo;
- con vittoria di competenze e spese del procedimento.”.
Nell'interesse di (rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta e Controparte_2
confermate nella memoria conclusionale):
“Voglia il Tribunale Ill.mo disattesa ogni avversa istanza, eccezione e deduzione:
- rigettare la domanda attrice in quanto infondata;
- con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte in data 15.3.2024, il
[...] ha proposto azione volta ad accertare come Controparte_1
dovute in suo favore le somme oggetto dei pagamenti effettuati dalla società Parte_2 per il complessivo importo di € 58.670,30, esponendo in fatto quanto segue:
[...]
a. la società veniva costituita in data 2 maggio Controparte_1
2013, a séguito della scissione societaria parziale di altra società madre - ovvero la
[...]
- con cui era disposto, tra l'altro, il Controparte_4 trasferimento, in favore dell'attrice, del compendio immobiliare della società scissa, sito a Quartu Sant'Elena, Viale Marconi n. 160, destinato a struttura sanitaria ed al tempo già concesso in locazione alla in virtù del contratto in data 4.12.2008. Parte_2
Inoltre, con il medesimo atto veniva disposto il trasferimento, a carico della stessa dei rapporti debitori della medesima società Controparte_1
scissa anche verso la Controparte_2
b. precedentemente alla menzionata scissione societaria, con atto del 23 novembre 2012 denominato “cessione di credito” (doc. 5 allegato atto citazione), la
[...] aveva ceduto alla una quota del Controparte_4 Controparte_2
proprio credito relativo ai canoni locatizi ad essa dovuti dalla conduttrice
[...]
in virtù del citato contratto di locazione del 4.12.2008, nel quale è poi Parte_2 subentrata quale locatrice l'odierna attrice, in virtù della succitata cessione. Tale cessione di credito era convenuta a garanzia dell'adempimento, da parte della cedente, di un piano di rientro rateale da quest'ultima precedentemente concordato con la Controparte_2
con la previsione del versamento mensile, da parte della di una Parte_2 quota di canone mensile fino a concorrenza dell'importo di € 5.867,00, da erogarsi direttamente su un conto corrente della stessa veniva inoltre Controparte_2
riconosciuto il diritto della di trattenere tali quote di canoni così Controparte_2
ricevute in caso di inadempimento nel pagamento del citato piano di rientro rateale da parte della ed invece il riaccredito Controparte_4
delle stesse quote di canoni in favore di quest'ultima in caso di suo adempimento. Per effetto di tale accordo, la cessionaria era legittimata a trattenere sul conto corrente tutte le quote dei canoni di locazione corrisposte fino al venir meno della situazione debitoria a carico della cedente;
c. la conduttrice ha dato adempimento alla pattuita cessione di Parte_2
credito della quota di canoni di locazione dalla stessa dovuti alla CP_1 [...]
versando alla le quote dei canoni Controparte_4 Controparte_1 Controparte_2
locatizi concordate tra le parti, finanche a séguito della costituzione della società
e del subentro nella medesima nel contratto di CP_1 Controparte_1
locazione suindicato;
d. con sentenza n. 177 depositata il 6.10.2016, il Tribunale di IA aveva dichiarato il fallimento della società nominando Curatore Controparte_1
la Dott.ssa ; Parte_1
e. a séguito del fallimento dell'attrice, la aveva continuato a percepire Controparte_2
dalla società il versamento della quota concordata dei canoni Parte_2 locatizi, incassando tra il mese di novembre 2016 e il mese di aprile 2017 l'importo complessivo di euro 58.670,30.
L'attore, in punto di diritto, sostiene che le somme versate dalla alla Parte_2
successivamente alla data della sentenza dichiarativa di fallimento della Controparte_2 appartengono al Fallimento della medesima società e Controparte_1
devono in ogni caso ritenersi indebitamente percepite e/o trattenute senza titolo dalla convenuta, in virtù di quanto disposto dall'art. 42, secondo comma, del R.D. n. 267/1942 (applicabile ratione temporis). In particolare, ritiene che la cessione dei crediti stipulata nel 2012 non sia opponibile al in quanto avente ad oggetto “crediti futuri”. Aggiunge l'attore che il decreto del Tribunale CP_1
di IA emesso in data 4 marzo 2020 (v. all. 8), con il quale era stata parzialmente accolta la domanda della di ammissione nello stato passivo nel fallimento della Controparte_2 [...]
è stato recentemente annullato dalla Corte di Cassazione con Controparte_1
l'ordinanza n. 27.694 del 2 ottobre 2023 ed il relativo procedimento si è estinto, non essendo stato riassunto dall'interessata nei termini di legge (docc. 8 e 9). Pertanto, nessun credito vanta la società convenuta nei confronti del Fallimento della Controparte_1
Il Fallimento ha quindi rassegnato le conclusioni trascritte in epigrafe.
2. Con comparsa di costituzione e risposta regolarmente depositata, ha chiesto il Controparte_5 rigetto della domanda formulata dall'attrice, precisando in fatto che:
a. la società , in un periodo ricompreso tra il luglio 1994 e il marzo 1995, Controparte_2 aveva stipulato con la 29 contratti Controparte_6
di leasing, aventi ad oggetto una pluralità di beni strumentali per lo svolgimento dell'attività della predetta Casa , presso l'immobile in Quartu Sant'Elena, Viale CP_1
Marconi n. 160, per un valore complessivo di lire 3.859.485.583;
b. la , con atto 28.06.2002, aveva ceduto il ramo di azienda avente ad oggetto, tra CP_6
gli altri, anche i contratti di leasing stipulati con la alla Controparte_2 [...]
C.F. Controparte_1 P.IVA_3
c. in data 18.03.2003 veniva stipulato tra le parti un piano di risanamento del debito (doc. 5), quantificato in euro 2.483.192,98 (v. doc. n. 5);
d. con scrittura del 23.11.2012, rubricata “cessione di credito” la
[...]
, aveva dichiarato di essere debitrice della Controparte_4 Controparte_2
della somma di euro 1.153.069,3, in forza dei contratti di leasing di cui sopra. Per effetto del contratto in questione, la convenuta aveva acquisito il diritto di percepire una parte dei canoni di locazione dovuti alla stessa dalla società da Parte_2
corrispondersi in rate mensili anticipate e costanti di euro 112.500,00 ciascuna, mentre la durata della locazione era fissata in anni 9 decorrenti dal 4 dicembre 2008 al 3 dicembre 2017. Come precisato in contratto, il debitore ceduto avrebbe dovuto effettuare tali pagamenti direttamente a sino al ricevimento della notifica attestante Controparte_2
l'avvenuto rimborso integrale di quanto ad essa dovuto dalla cedente per capitale, interessi e spese.
In punto di diritto, la convenuta ha osservato che:
- la mancata ammissione del credito della convenuta al passivo del fallimento della
[...]
non può essere interpretata nel senso dell'inesistenza di un credito della Controparte_1
nei confronti della società fallita, poiché il giudicato endofallimentare ha effetto Controparte_2
limitato al concorso e non è volto a far stato tra le parti al di fuori della procedura fallimentare;
- la cessione del credito, finanche a scopo di garanzia, produce un immediato effetto traslativo in favore del cessionario, il quale è legittimato ad azionare sia il credito originario, sia quello che gli è stato ceduto in garanzia, con la conseguente liberazione del debitore ceduto. Non ci si trova dinanzi ad un “credito futuro”, in quanto la prestazione del contratto di locazione è unitariamente considerata anche se ripartita nel tempo;
in ogni caso, quand'anche si trattasse di una cessione di crediti futuri, il contratto ha comunque prodotto un effetto traslativo immediato. A tal proposito, menziona un orientamento della Cassazione - che tiene distinte due ipotesi di cessione di crediti “futuri” con riferimento alle regole relative all'opponibilità al fallimento del cedente1 (Sez. I, Ordinanza n. 5616 del 28/02/2020) -, le cui argomentazioni sarebbero in linea con la tesi sostenuta nell'interesse della la convenuta invoca, infine, l'applicazione analogica dell'art. 2918 c.c., con il Controparte_2 riconoscimento dell'opponibilità della cessione entro i limiti del triennio come ritenuto con riferimento al pignoramento di crediti di lavoro.
3. A séguito dell'emissione del decreto ex art. 171 bis c.p.c., all'udienza del 1.10.2024 il giudice, dopo aver preso atto dell'assenza di istanze istruttorie, ha aggiornato il processo per la precisazione delle conclusioni, assegnando alle parti i termini previsti dall'art. 189 c.p.c.
4. In seguito allo scambio tra le parti delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, all'udienza del 5.3.2025 il giudice ha tenuto la causa in decisione, riservandosi il deposito della sentenza nei termini di legge.
****
5. La domanda formulata dall'attrice è fondata e deve essere accolta.
Nel caso di specie, non v'è dubbio sul fatto che l' in virtù Controparte_1 dei consistenti debiti contratti con la società in data 23.12.2012 avesse stipulato Controparte_2 con quest'ultima un contratto di cessione dei crediti a scopo di garanzia avente ad oggetto il diritto a percepire una parte dei canoni di locazione dovuti dalla società (in forza del Parte_2 contratto di locazione stipulato nel 2008), fino a concorrenza dell'importo di € 5.867,00 mensili, da erogarsi direttamente in favore della sino all'estinzione integrale del debito Controparte_2
maturato dalla cedente nei confronti della cessionaria.
Oggetto della presente controversia è l'accertamento della titolarità del diritto a ricevere il pagamento dei canoni di locazione (rispetto ai quali non vi è contestazione in relazione all'an e al quantum, essendo debitamente documentati dall'attrice: v. doc. 6 allegato alla citazione) a séguito del fallimento dell' Controparte_1
Ed infatti, tenuto conto dell'oggetto della cessione dei crediti sopra menzionata, resta da comprendere se i crediti ceduto possano o meno considerarsi “futuri” in relazione ai canoni di locazione dovuti a séguito della dichiarazione di fallimento della società attrice.
Al fine di risolvere la questione controversia, occorre prendere le mosse dalla natura giuridica dei canoni di locazione.
Sul punto, occorre rammentare che l'art 820 c.c. definisce i canoni di locazione come frutti civili che
“si ritraggono dalla cosa come corrispettivo del godimento che altri ne abbia”. Il godimento del bene da parte del conduttore è elemento che determina la relativa maturazione.
In considerazione di ciò, dev'essere valutato che in data 6 ottobre 2016 questo Tribunale ha dichiarato il fallimento della locatrice – cedente e che, a partire da tale data, i frutti dell'immobile dovevano necessariamente essere acquisiti alla massa fallimentare.
A conferma di tale conclusione, l'art. 42 della Legge Fallimentare dispone che "La sentenza che dichiara il fallimento, priva dalla sua data il fallito dell'amministrazione e della disponibilità dei suoi beni esistenti alla data di dichiarazione di fallimento. Sono compresi nel fallimento anche i beni che pervengono al fallito durante il fallimento, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi."
Inoltre, a norma dell'art. 44 L.F. "Tutti gli atti compiuti dal fallito e i pagamenti da lui eseguiti dopo la dichiarazione di fallimento sono inefficaci rispetto ai creditori. Sono egualmente inefficaci i pagamenti ricevuti dal fallito dopo la sentenza dichiarativa di fallimento. Fermo quanto previsto dall'articolo 42, secondo comma, sono acquisite al fallimento tutte le utilità che il fallito consegue nel corso della procedura per effetto degli atti di cui al primo e secondo comma".
Tali disposizioni di legge stabiliscono la "cristallizzazione del patrimonio del fallito" e l'inefficacia dei pagamenti effettuati e ricevuti dal fallito dopo la sentenza dichiarativa.
Sulla scorta del quadro normativo di riferimento sopra riportato, non può essere opposta al fallimento la cessione di crediti maturati dopo l'emissione della sentenza di fallimento, siccome avente ad oggetto il diritto, in favore della cessionaria, a percepire canoni di locazione non ancora maturati, atteso che "l'effetto traslativo si verifica quando il bene viene ad esistenza — comporta che esso si perfeziona per effetto del solo consenso dei contraenti, cedente e cessionario, ma non anche che dal perfezionamento del contratto consegua sempre il trasferimento del credito dal cedente al cessionario, in quanto, nel caso di cessione di un credito futuro, il trasferimento si verifica soltanto nel momento in cui il credito viene ad esistenza e, anteriormente, il contratto, pur essendo perfetto, esplica efficacia meramente obbligatoria;
pertanto, nel caso di cessione di crediti futuri e di sopravvenuto fallimento del cedente, la cessione, anche se sia stata tempestivamente notificata o accettata ex art. 2914, n. 2, c.c., non è opponibile al fallimento se, alla data della dichiarazione di fallimento, il credito non era ancora sorto e non si era verificato l'effetto traslativo della cessione"
(v. Cassazione civile, sez. III, 17/01/2012, n. 551).
Non può pertanto essere accolta la tesi sostenuta dalla parte convenuta, in quanto la regola dell'immediato effetto traslativo connesso alla cessione dei crediti non trova applicazione con riferimento ai crediti non ancora venuti ad esistenza, come quelli sorti dopo la data di dichiarazione di fallimento. In tal caso, l'effetto traslativo del credito ceduto è differito al momento della effettiva maturazione del credito ceduto, come pacificamente riconosciuto dall'orientamento consolidato della
Suprema Corte (v. in termini anche Cass. n. 17590/2005).
Del resto, le pronunce menzionate dal procuratore di parte convenuta (in particolare l'ordinanza n.
5616 del 28/02/2020) non si pongono in contraddizione con la conclusione sopra esposta, e ciò in quanto, nell'ipotesi di crediti futuri, ai fini dell'opponibilità al fallimento è pur sempre necessario che la sopravvenuta esistenza dei crediti (“futuri” all'epoca della relativa cessione) sia comunque antecedente alla dichiarazione di fallimento;
in caso contrario, i crediti e le relative loro utilità rimangono senz'altro acquisiti alla procedura fallimentare.
Risulta, poi, non condivisibile il richiamo della convenuta all'art. 2918 c.c., di cui è stata invocata l'applicazione analogica alla fattispecie in esame con riferimento ai crediti per i canoni scaduti successivamente al fallimento. Tale disposizione, infatti, risulta applicabile unicamente all'esecuzione forzata individuale e non può trovare alcun ingresso nel caso di specie, trattandosi di fattispecie differente e rispetto alla quale deve necessariamente farsi riferimento alla normativa speciale di cui alla legge fallimentare, la quale prevede in modo inderogabile la sorte dei beni che sopravvengono al fallito dopo la dichiarazione di fallimento.
In definitiva, alla luce delle considerazioni sopra esposte, deve dichiararsi che:
- sono inopponibili al i pagamenti Controparte_1
effettuati dalla in favore della convenuta a partire dalla Parte_2 Controparte_2 data del Fallimento della parte attrice, per il complessivo importo qui accertato pari a € 58.670,30;
- il credito dell'attrice verso la convenuta è pari al medesimo importo, oltre agli interessi di legge ex art. 1284, co. 1 c.c. dovuti dalla data dei singoli pagamenti (a far data dal 4.11.2016, non essendo necessaria la costituzione in mora del debitore ai sensi dell'art. 1219, co 2, n. 3 c.c.) sino al 14.3.2024, nonché gli ulteriori interessi moratori dovuti ex art. 1284, co. 4, c.c. dalla data di notifica dell'atto di citazione (15.3.2024).
6. Le spese di lite debbono essere regolate secondo il principio della soccombenza, previsto dagli artt. 91 e seguenti c.p.c. e quindi poste interamente a carico di non Controparte_2
ravvisandosi ragioni che possano giustificare la compensazione neppure parziale tra le parti.
7. Alla liquidazione, contenuta nel dispositivo, si perviene in base ai valori tabellari previsti dal
D.M. 55/2014, secondo lo scaglione sino a 260.000,00 euro (determinato in base all'importo di euro 58.670,30 oggetto dell'atto di citazione), con riconoscimento dei valori minimi per tutte le fasi liquidate (studio, introduttiva, istruttoria e decisionale), stante la non particolare complessità delle questioni in fatto e in diritto trattate e l'istruzione esclusivamente documentale della causa.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: dichiara inopponibili al i pagamenti Controparte_1
effettuati dalla in favore della convenuta a partire dalla Parte_2 Controparte_2
data del Fallimento della società attrice, per il complessivo importo di € 58.670,30; accerta il credito del verso la convenuta Controparte_1
per pari importo, oltre agli interessi di legge dovuti dalla data dei singoli pagamenti sino al 14.3.2024
e agli ulteriori interessi moratori ex art. 1284, co. 4 c.c. dalla data di notifica dell'atto di citazione;
condanna a rimborsare al Fallimento della Controparte_2 Controparte_1
le spese processuali sostenute nel presente giudizio, che si liquidano per importo pari a €
[...]
7.052,00 complessivi, oltre a spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
IA, 14 marzo 2025
Il Giudice
dott. Luca Angioi 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Tale pronuncia precisa che per i crediti che siano relativi a un rapporto già in essere tra cedente e ceduto, si ritiene idoneo fatto di opponibilità la notifica di data certa dello stesso atto di cessione dei crediti futuri ovvero pure l'accettazione del ceduto, a condizione che tale contesto documentale comprenda l'identificazione dei crediti in tutti i loro elementi oggettivi e soggettivi, sì da renderli singolarmente riconoscibili. Di contro, per i crediti meramente eventuali – frutto cioè di rapporti tra cedente e ceduto solo potenziali al tempo dell'atto di cessione – la prevalenza della cessione richiede che la notificazione e accettazione siano anteriori al fallimento ma posteriori al momento in cui il credito sia venuto ad esistenza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Luca Angioi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1702 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024, promossa da:
con sede a IA (P. Iva Controparte_1
), in persona del Curatore, Dott.ssa (cod. fisc. ), P.IVA_1 Parte_1 C.F._1 autorizzato a promuovere l'azione con provvedimento del Giudice Delegato in data 22.6.2022, elettivamente domiciliato in IA, Via San Lucifero n. 90, presso lo studio dell'Avv. Marco
Marchese (cod. fisc. ), che lo rappresenta in virtù di procura speciale in atti;
C.F._2
attore contro
con sede legale in Sassari nella Via IV Novembre n.27 (codice fiscale Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata P.IVA_2 digitalmente presso l'indirizzo PEC nonché in Email_1
IA nella Via Palomba n.1, presso lo studio e la persona dell'avv. Stefania Meloni (C.F.
), che la rappresenta e difende, in virtù di procura in calce all'atto di C.F._3
costituzione; convenuta
CONCLUSIONI
Nell'interesse (rassegnate nell'atto Controparte_1
di citazione e confermate nelle note conclusionali):
“affinché il Tribunale di IA, contrariis reiectis, voglia:
- accertare come dovute al Fallimento della e comunque Controparte_1
come indebitamente percepite e/o trattenute senza titolo dalla le somme di cui ai Controparte_2 pagamenti effettuati in favore di quest'ultima dalla meglio descritti nella Controparte_3 superiore espositiva, per il complessivo importo di € 58.670,30, o in quell'altro minore o maggiore che risulterà in causa, in ogni caso accertando il credito del attore verso la medesima CP_1
società convenuta per tale importo, oltre gli interessi di legge dovuti dalla data di ciascuno dei pagamenti o in via subordinata dalla data dalla costituzione in mora, ovvero in via di ulteriore subordine dalla data della notifica del presente atto, in ogni caso con gli ulteriori interessi moratori dovuti ai sensi dell'art. 1284, comma quarto, c.c. per tutta la durata del processo fino al saldo definitivo;
- conseguentemente condannare la in persona del legale rappresentante, alla Controparte_2 restituzione delle stesse somme al ossia Controparte_1 al pagamento in favore di quest'ultimo del complessivo importo di € 58.670,30, o in quell'altro minore o maggiore che risulterà in causa, con gli interessi di legge dovuti dalla data di ciascuno dei pagamenti, o in via subordinata dalla data dalla costituzione in mora ovvero in via di ulteriore subordine dalla data della notifica del presente atto, in ogni caso con gli ulteriori interessi moratori dovuti ai sensi dell'art. 1284, comma quarto, c.c. per tutta la durata del processo fino al saldo definitivo;
- con vittoria di competenze e spese del procedimento.”.
Nell'interesse di (rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta e Controparte_2
confermate nella memoria conclusionale):
“Voglia il Tribunale Ill.mo disattesa ogni avversa istanza, eccezione e deduzione:
- rigettare la domanda attrice in quanto infondata;
- con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte in data 15.3.2024, il
[...] ha proposto azione volta ad accertare come Controparte_1
dovute in suo favore le somme oggetto dei pagamenti effettuati dalla società Parte_2 per il complessivo importo di € 58.670,30, esponendo in fatto quanto segue:
[...]
a. la società veniva costituita in data 2 maggio Controparte_1
2013, a séguito della scissione societaria parziale di altra società madre - ovvero la
[...]
- con cui era disposto, tra l'altro, il Controparte_4 trasferimento, in favore dell'attrice, del compendio immobiliare della società scissa, sito a Quartu Sant'Elena, Viale Marconi n. 160, destinato a struttura sanitaria ed al tempo già concesso in locazione alla in virtù del contratto in data 4.12.2008. Parte_2
Inoltre, con il medesimo atto veniva disposto il trasferimento, a carico della stessa dei rapporti debitori della medesima società Controparte_1
scissa anche verso la Controparte_2
b. precedentemente alla menzionata scissione societaria, con atto del 23 novembre 2012 denominato “cessione di credito” (doc. 5 allegato atto citazione), la
[...] aveva ceduto alla una quota del Controparte_4 Controparte_2
proprio credito relativo ai canoni locatizi ad essa dovuti dalla conduttrice
[...]
in virtù del citato contratto di locazione del 4.12.2008, nel quale è poi Parte_2 subentrata quale locatrice l'odierna attrice, in virtù della succitata cessione. Tale cessione di credito era convenuta a garanzia dell'adempimento, da parte della cedente, di un piano di rientro rateale da quest'ultima precedentemente concordato con la Controparte_2
con la previsione del versamento mensile, da parte della di una Parte_2 quota di canone mensile fino a concorrenza dell'importo di € 5.867,00, da erogarsi direttamente su un conto corrente della stessa veniva inoltre Controparte_2
riconosciuto il diritto della di trattenere tali quote di canoni così Controparte_2
ricevute in caso di inadempimento nel pagamento del citato piano di rientro rateale da parte della ed invece il riaccredito Controparte_4
delle stesse quote di canoni in favore di quest'ultima in caso di suo adempimento. Per effetto di tale accordo, la cessionaria era legittimata a trattenere sul conto corrente tutte le quote dei canoni di locazione corrisposte fino al venir meno della situazione debitoria a carico della cedente;
c. la conduttrice ha dato adempimento alla pattuita cessione di Parte_2
credito della quota di canoni di locazione dalla stessa dovuti alla CP_1 [...]
versando alla le quote dei canoni Controparte_4 Controparte_1 Controparte_2
locatizi concordate tra le parti, finanche a séguito della costituzione della società
e del subentro nella medesima nel contratto di CP_1 Controparte_1
locazione suindicato;
d. con sentenza n. 177 depositata il 6.10.2016, il Tribunale di IA aveva dichiarato il fallimento della società nominando Curatore Controparte_1
la Dott.ssa ; Parte_1
e. a séguito del fallimento dell'attrice, la aveva continuato a percepire Controparte_2
dalla società il versamento della quota concordata dei canoni Parte_2 locatizi, incassando tra il mese di novembre 2016 e il mese di aprile 2017 l'importo complessivo di euro 58.670,30.
L'attore, in punto di diritto, sostiene che le somme versate dalla alla Parte_2
successivamente alla data della sentenza dichiarativa di fallimento della Controparte_2 appartengono al Fallimento della medesima società e Controparte_1
devono in ogni caso ritenersi indebitamente percepite e/o trattenute senza titolo dalla convenuta, in virtù di quanto disposto dall'art. 42, secondo comma, del R.D. n. 267/1942 (applicabile ratione temporis). In particolare, ritiene che la cessione dei crediti stipulata nel 2012 non sia opponibile al in quanto avente ad oggetto “crediti futuri”. Aggiunge l'attore che il decreto del Tribunale CP_1
di IA emesso in data 4 marzo 2020 (v. all. 8), con il quale era stata parzialmente accolta la domanda della di ammissione nello stato passivo nel fallimento della Controparte_2 [...]
è stato recentemente annullato dalla Corte di Cassazione con Controparte_1
l'ordinanza n. 27.694 del 2 ottobre 2023 ed il relativo procedimento si è estinto, non essendo stato riassunto dall'interessata nei termini di legge (docc. 8 e 9). Pertanto, nessun credito vanta la società convenuta nei confronti del Fallimento della Controparte_1
Il Fallimento ha quindi rassegnato le conclusioni trascritte in epigrafe.
2. Con comparsa di costituzione e risposta regolarmente depositata, ha chiesto il Controparte_5 rigetto della domanda formulata dall'attrice, precisando in fatto che:
a. la società , in un periodo ricompreso tra il luglio 1994 e il marzo 1995, Controparte_2 aveva stipulato con la 29 contratti Controparte_6
di leasing, aventi ad oggetto una pluralità di beni strumentali per lo svolgimento dell'attività della predetta Casa , presso l'immobile in Quartu Sant'Elena, Viale CP_1
Marconi n. 160, per un valore complessivo di lire 3.859.485.583;
b. la , con atto 28.06.2002, aveva ceduto il ramo di azienda avente ad oggetto, tra CP_6
gli altri, anche i contratti di leasing stipulati con la alla Controparte_2 [...]
C.F. Controparte_1 P.IVA_3
c. in data 18.03.2003 veniva stipulato tra le parti un piano di risanamento del debito (doc. 5), quantificato in euro 2.483.192,98 (v. doc. n. 5);
d. con scrittura del 23.11.2012, rubricata “cessione di credito” la
[...]
, aveva dichiarato di essere debitrice della Controparte_4 Controparte_2
della somma di euro 1.153.069,3, in forza dei contratti di leasing di cui sopra. Per effetto del contratto in questione, la convenuta aveva acquisito il diritto di percepire una parte dei canoni di locazione dovuti alla stessa dalla società da Parte_2
corrispondersi in rate mensili anticipate e costanti di euro 112.500,00 ciascuna, mentre la durata della locazione era fissata in anni 9 decorrenti dal 4 dicembre 2008 al 3 dicembre 2017. Come precisato in contratto, il debitore ceduto avrebbe dovuto effettuare tali pagamenti direttamente a sino al ricevimento della notifica attestante Controparte_2
l'avvenuto rimborso integrale di quanto ad essa dovuto dalla cedente per capitale, interessi e spese.
In punto di diritto, la convenuta ha osservato che:
- la mancata ammissione del credito della convenuta al passivo del fallimento della
[...]
non può essere interpretata nel senso dell'inesistenza di un credito della Controparte_1
nei confronti della società fallita, poiché il giudicato endofallimentare ha effetto Controparte_2
limitato al concorso e non è volto a far stato tra le parti al di fuori della procedura fallimentare;
- la cessione del credito, finanche a scopo di garanzia, produce un immediato effetto traslativo in favore del cessionario, il quale è legittimato ad azionare sia il credito originario, sia quello che gli è stato ceduto in garanzia, con la conseguente liberazione del debitore ceduto. Non ci si trova dinanzi ad un “credito futuro”, in quanto la prestazione del contratto di locazione è unitariamente considerata anche se ripartita nel tempo;
in ogni caso, quand'anche si trattasse di una cessione di crediti futuri, il contratto ha comunque prodotto un effetto traslativo immediato. A tal proposito, menziona un orientamento della Cassazione - che tiene distinte due ipotesi di cessione di crediti “futuri” con riferimento alle regole relative all'opponibilità al fallimento del cedente1 (Sez. I, Ordinanza n. 5616 del 28/02/2020) -, le cui argomentazioni sarebbero in linea con la tesi sostenuta nell'interesse della la convenuta invoca, infine, l'applicazione analogica dell'art. 2918 c.c., con il Controparte_2 riconoscimento dell'opponibilità della cessione entro i limiti del triennio come ritenuto con riferimento al pignoramento di crediti di lavoro.
3. A séguito dell'emissione del decreto ex art. 171 bis c.p.c., all'udienza del 1.10.2024 il giudice, dopo aver preso atto dell'assenza di istanze istruttorie, ha aggiornato il processo per la precisazione delle conclusioni, assegnando alle parti i termini previsti dall'art. 189 c.p.c.
4. In seguito allo scambio tra le parti delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, all'udienza del 5.3.2025 il giudice ha tenuto la causa in decisione, riservandosi il deposito della sentenza nei termini di legge.
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5. La domanda formulata dall'attrice è fondata e deve essere accolta.
Nel caso di specie, non v'è dubbio sul fatto che l' in virtù Controparte_1 dei consistenti debiti contratti con la società in data 23.12.2012 avesse stipulato Controparte_2 con quest'ultima un contratto di cessione dei crediti a scopo di garanzia avente ad oggetto il diritto a percepire una parte dei canoni di locazione dovuti dalla società (in forza del Parte_2 contratto di locazione stipulato nel 2008), fino a concorrenza dell'importo di € 5.867,00 mensili, da erogarsi direttamente in favore della sino all'estinzione integrale del debito Controparte_2
maturato dalla cedente nei confronti della cessionaria.
Oggetto della presente controversia è l'accertamento della titolarità del diritto a ricevere il pagamento dei canoni di locazione (rispetto ai quali non vi è contestazione in relazione all'an e al quantum, essendo debitamente documentati dall'attrice: v. doc. 6 allegato alla citazione) a séguito del fallimento dell' Controparte_1
Ed infatti, tenuto conto dell'oggetto della cessione dei crediti sopra menzionata, resta da comprendere se i crediti ceduto possano o meno considerarsi “futuri” in relazione ai canoni di locazione dovuti a séguito della dichiarazione di fallimento della società attrice.
Al fine di risolvere la questione controversia, occorre prendere le mosse dalla natura giuridica dei canoni di locazione.
Sul punto, occorre rammentare che l'art 820 c.c. definisce i canoni di locazione come frutti civili che
“si ritraggono dalla cosa come corrispettivo del godimento che altri ne abbia”. Il godimento del bene da parte del conduttore è elemento che determina la relativa maturazione.
In considerazione di ciò, dev'essere valutato che in data 6 ottobre 2016 questo Tribunale ha dichiarato il fallimento della locatrice – cedente e che, a partire da tale data, i frutti dell'immobile dovevano necessariamente essere acquisiti alla massa fallimentare.
A conferma di tale conclusione, l'art. 42 della Legge Fallimentare dispone che "La sentenza che dichiara il fallimento, priva dalla sua data il fallito dell'amministrazione e della disponibilità dei suoi beni esistenti alla data di dichiarazione di fallimento. Sono compresi nel fallimento anche i beni che pervengono al fallito durante il fallimento, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi."
Inoltre, a norma dell'art. 44 L.F. "Tutti gli atti compiuti dal fallito e i pagamenti da lui eseguiti dopo la dichiarazione di fallimento sono inefficaci rispetto ai creditori. Sono egualmente inefficaci i pagamenti ricevuti dal fallito dopo la sentenza dichiarativa di fallimento. Fermo quanto previsto dall'articolo 42, secondo comma, sono acquisite al fallimento tutte le utilità che il fallito consegue nel corso della procedura per effetto degli atti di cui al primo e secondo comma".
Tali disposizioni di legge stabiliscono la "cristallizzazione del patrimonio del fallito" e l'inefficacia dei pagamenti effettuati e ricevuti dal fallito dopo la sentenza dichiarativa.
Sulla scorta del quadro normativo di riferimento sopra riportato, non può essere opposta al fallimento la cessione di crediti maturati dopo l'emissione della sentenza di fallimento, siccome avente ad oggetto il diritto, in favore della cessionaria, a percepire canoni di locazione non ancora maturati, atteso che "l'effetto traslativo si verifica quando il bene viene ad esistenza — comporta che esso si perfeziona per effetto del solo consenso dei contraenti, cedente e cessionario, ma non anche che dal perfezionamento del contratto consegua sempre il trasferimento del credito dal cedente al cessionario, in quanto, nel caso di cessione di un credito futuro, il trasferimento si verifica soltanto nel momento in cui il credito viene ad esistenza e, anteriormente, il contratto, pur essendo perfetto, esplica efficacia meramente obbligatoria;
pertanto, nel caso di cessione di crediti futuri e di sopravvenuto fallimento del cedente, la cessione, anche se sia stata tempestivamente notificata o accettata ex art. 2914, n. 2, c.c., non è opponibile al fallimento se, alla data della dichiarazione di fallimento, il credito non era ancora sorto e non si era verificato l'effetto traslativo della cessione"
(v. Cassazione civile, sez. III, 17/01/2012, n. 551).
Non può pertanto essere accolta la tesi sostenuta dalla parte convenuta, in quanto la regola dell'immediato effetto traslativo connesso alla cessione dei crediti non trova applicazione con riferimento ai crediti non ancora venuti ad esistenza, come quelli sorti dopo la data di dichiarazione di fallimento. In tal caso, l'effetto traslativo del credito ceduto è differito al momento della effettiva maturazione del credito ceduto, come pacificamente riconosciuto dall'orientamento consolidato della
Suprema Corte (v. in termini anche Cass. n. 17590/2005).
Del resto, le pronunce menzionate dal procuratore di parte convenuta (in particolare l'ordinanza n.
5616 del 28/02/2020) non si pongono in contraddizione con la conclusione sopra esposta, e ciò in quanto, nell'ipotesi di crediti futuri, ai fini dell'opponibilità al fallimento è pur sempre necessario che la sopravvenuta esistenza dei crediti (“futuri” all'epoca della relativa cessione) sia comunque antecedente alla dichiarazione di fallimento;
in caso contrario, i crediti e le relative loro utilità rimangono senz'altro acquisiti alla procedura fallimentare.
Risulta, poi, non condivisibile il richiamo della convenuta all'art. 2918 c.c., di cui è stata invocata l'applicazione analogica alla fattispecie in esame con riferimento ai crediti per i canoni scaduti successivamente al fallimento. Tale disposizione, infatti, risulta applicabile unicamente all'esecuzione forzata individuale e non può trovare alcun ingresso nel caso di specie, trattandosi di fattispecie differente e rispetto alla quale deve necessariamente farsi riferimento alla normativa speciale di cui alla legge fallimentare, la quale prevede in modo inderogabile la sorte dei beni che sopravvengono al fallito dopo la dichiarazione di fallimento.
In definitiva, alla luce delle considerazioni sopra esposte, deve dichiararsi che:
- sono inopponibili al i pagamenti Controparte_1
effettuati dalla in favore della convenuta a partire dalla Parte_2 Controparte_2 data del Fallimento della parte attrice, per il complessivo importo qui accertato pari a € 58.670,30;
- il credito dell'attrice verso la convenuta è pari al medesimo importo, oltre agli interessi di legge ex art. 1284, co. 1 c.c. dovuti dalla data dei singoli pagamenti (a far data dal 4.11.2016, non essendo necessaria la costituzione in mora del debitore ai sensi dell'art. 1219, co 2, n. 3 c.c.) sino al 14.3.2024, nonché gli ulteriori interessi moratori dovuti ex art. 1284, co. 4, c.c. dalla data di notifica dell'atto di citazione (15.3.2024).
6. Le spese di lite debbono essere regolate secondo il principio della soccombenza, previsto dagli artt. 91 e seguenti c.p.c. e quindi poste interamente a carico di non Controparte_2
ravvisandosi ragioni che possano giustificare la compensazione neppure parziale tra le parti.
7. Alla liquidazione, contenuta nel dispositivo, si perviene in base ai valori tabellari previsti dal
D.M. 55/2014, secondo lo scaglione sino a 260.000,00 euro (determinato in base all'importo di euro 58.670,30 oggetto dell'atto di citazione), con riconoscimento dei valori minimi per tutte le fasi liquidate (studio, introduttiva, istruttoria e decisionale), stante la non particolare complessità delle questioni in fatto e in diritto trattate e l'istruzione esclusivamente documentale della causa.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: dichiara inopponibili al i pagamenti Controparte_1
effettuati dalla in favore della convenuta a partire dalla Parte_2 Controparte_2
data del Fallimento della società attrice, per il complessivo importo di € 58.670,30; accerta il credito del verso la convenuta Controparte_1
per pari importo, oltre agli interessi di legge dovuti dalla data dei singoli pagamenti sino al 14.3.2024
e agli ulteriori interessi moratori ex art. 1284, co. 4 c.c. dalla data di notifica dell'atto di citazione;
condanna a rimborsare al Fallimento della Controparte_2 Controparte_1
le spese processuali sostenute nel presente giudizio, che si liquidano per importo pari a €
[...]
7.052,00 complessivi, oltre a spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
IA, 14 marzo 2025
Il Giudice
dott. Luca Angioi 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Tale pronuncia precisa che per i crediti che siano relativi a un rapporto già in essere tra cedente e ceduto, si ritiene idoneo fatto di opponibilità la notifica di data certa dello stesso atto di cessione dei crediti futuri ovvero pure l'accettazione del ceduto, a condizione che tale contesto documentale comprenda l'identificazione dei crediti in tutti i loro elementi oggettivi e soggettivi, sì da renderli singolarmente riconoscibili. Di contro, per i crediti meramente eventuali – frutto cioè di rapporti tra cedente e ceduto solo potenziali al tempo dell'atto di cessione – la prevalenza della cessione richiede che la notificazione e accettazione siano anteriori al fallimento ma posteriori al momento in cui il credito sia venuto ad esistenza.