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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/03/2025, n. 1377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1377 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Specializzata in materia d'impresa
Così composta:
Dott.ssa Gianna Maria Zannella Presidente Relatore
Dott. Camillo Romandini Consigliere
Dott. ssa Lilia Papoff Consigliere riunita in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 6940 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, riservata in decisione all'udienza collegiale del 25 febbraio
2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio anticipato di memorie conclusionali tra le parti, come da decreto di questa
Corte del 30.12.2024, al fine di provvedere con sentenza con motivazione contestuale, vertente
TRA
CF Parte_1 C.F._1
1 elettivamente domiciliato in Roma, via Asiago n. 9 presso lo studio dell'Avvocato Michele Pontecorvo che lo rappresenta e difende per procura allegata all'appello
APPELLANTE
E prof. arch. CF CP_1 Per_1 C.F._2
Elettivamente domiciliato in Roma, viale delle Belle Arti n. 7 presso lo studio dell'Avvocato Domitilla Ambrosio che, unitamente e disgiuntamente all'Avvocato Donatello Fumia, lo rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di risposta in appello, le quali hanno dichiarato di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo p.e.c., rispettivamente la prima ed il secondo Email_1
Email_2
APPELLATO
E
CF Controparte_2 C.F._3
Elettivamente domiciliata in Roma presso il domicilio digitale dell'Avvocato Benedetto Loyola –
- che la rappresenta e Email_3
difende per procura in calce alla comparsa di costituzione nel giudizio di appello
2 APPELLATA
Nonché
Controparte_3
APPELLATO contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.
8173/2022 pubblicata il 24.5.2022 in materia di diritto d'autore.
CONCLUSIONI:
l'appellante come da note depositate il 25.2.2025, riproduttive delle conclusioni dell'appello;
l'arch. come da note depositate il 24.2.2025; CP_1
l'arch. come da comparsa di costituzione e risposta, CP_2
richiamata nelle note depositate il 25.2.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza di cui in epigrafe il Tribunale di Roma ha respinto la domanda proposta dall'arch. nei Parte_1
confronti del prof. arch. nonché degli arch. Persona_2
e con la quale l'attore CP_2 Controparte_3
aveva chiesto:
3 l'accertamento che la chiesa di San Tommaso OS in
Roma era stata realizzata sulla base del progetto architettonico concepito e presentato nel 1995 dagli arch. e Pt_1 CP_2
in occasione della partecipazione al concorso “ CP_3
Nuovi Centri Parrocchiali in Roma” indetto dall'Opera Romana per la Preservazione della Fede e la Provvista di Nuove Chiese in Roma, per realizzare una chiesa in Roma, località Tre Teste, nel quale l'arch. figurava quale “ consulente CP_1
generale”, con ogni conseguente accertamento circa la titolarità di ogni diritto connesso alla paternità dell'opera; la condanna dell'arch. il quale dalle notizie di stampa CP_1
risalenti al 2013, era risultato essere l'autore del progetto della chiesa di San Tommaso OS, al pagamento in favore dell'attore della somma di euro 68.000 a titolo di mancata percezione del compenso quale co-autore del progetto;
oltre all'ulteriore risarcimento del danno per il mancato riconoscimento pubblico della paternità dell'opera, all'ordine di pubblicazione della sentenza ed al pagamento in proprio favore delle spese processuali.
Il Tribunale ha premesso l'incontestata pluralità di professionisti che avevano contribuito alla redazione del progetto negli anni 1994/1995 in occasione della partecipazione al predetto concorso, pluralità risultante dal frontespizio della
4 bozza depositata, nel quale comparivano gli arch. Pt_1
e mentre il prof. ne era indicato CP_2 CP_3 CP_1
quale consulente generale.
Ha di seguito osservato che i caratteri della “ innovatività” e dell'”originalità” dell'opera progettuale, pacifici in giudizio, dovevano potersi ricondurre all'uno o all'altro dei progettisti, che vi avessero apportato la propria, rispettiva, creatività distinguibile, affinché uno o più di essi potesse qualificarsi quale autore dell'opera; altrimenti essa doveva presumersi riconducibile al contributo di tutti i professionisti.
Ha proseguito il Tribunale che, pur risultando l'arch. Pt_1
aver preso parte al gruppo di lavoro e comparendo nel frontespizio del progetto risalente al 1994, in occasione del predetto concorso, egli non se ne poteva considerare co-autore.
I disegni prodotti deponevano in modo inequivoco per la riconducibilità del progetto all'arch. come CP_1
confermato in giudizio dall'arch. CP_2
Il c.t.u. nominato dal Tribunale, in particolare, aveva svolto la comparazione del progetto con il complesso delle creazioni dell'arch. nelle quali si rinvenivano le stesse “cifre CP_1
stilistiche” del progetto litigioso.
I diversi progetti eseguiti dall'arch. peraltro unitamente Pt_1
ad altri architetti, esaminati anch' essi dal c.t.u., non
5 consentivano invece di individuare un “ distinguibile stile architettonico”, né che un tale stile, presente nel progetto in questione, fosse a lui riconducibile.
L'attore, ad avviso del Tribunale, si era limitato alla rappresentazione grafica ed alla progettazione digitale dei disegni.
Nel valido contraddittorio delle controparti, l'arch. ha Pt_1
impugnato la sentenza, concludendo come in primo grado ed affidando l'impugnazione ai seguenti motivi: violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. in quanto il primo Giudice aveva erroneamente valorizzato le dichiarazioni dell'arch. n ordine alla paternità dell'opera, sebbene la CP_2
stessa fosse parte del giudizio e legata dal punto di vista lavorativo all'arch. da oltre 30 anni;
il Tribunale aveva CP_1
inoltre sottovalutato la contraddittorietà delle dichiarazioni dell'arch. in quanto ella aveva rilevato il ruolo CP_2
marginale avuto dall'appellante nel progetto, sebbene egli ne fosse indicato quale co-autore a tutti gli effetti;
violazione degli artt. 2727-2729, 2733 c.c. in quanto dalle dichiarazioni di natura confessoria dell'arch. risultava CP_2
che l'arch. fosse tra i firmatari del progetto, oltre che Pt_1
espressamente indicato quale “ progettista”, in tal modo
6 risultando perfezionata la presunzione che egli ne fosse co- autore;
la c.t.u. condivisa dal Tribunale era erronea in quanto non aveva approfondito le osservazioni della consulente di parte attrice, arch. la quale aveva sostanzialmente dimostrato Per_3
l'assoluta identità del progetto del 1994 con quello che aveva dato origine alla chiesta di San AO OS in Roma, anche a seguito di sovrapposizioni dei progetti;
inoltre la c.t.u. non aveva accertato la realtà dei fatti e cioè che la capogruppo del progetto del 1994 era stata l'arch. e neppure la CP_2
circostanza che i pretesi disegni del prof. erano “ CP_1
lucidature eseguite a posteriori di disegni elaborati a computer”, come ammesso dallo stesso prof. durante il CP_1
sopralluogo, sebbene non verbalizzato;
il Tribunale non aveva valutato come anche nella c.t.u. i progetti del prof. adoperati nella ricerca della cifra stilistica CP_1
del professionista non descrivevano caratteristiche ideative uniformi o ricorrenti, bensì stili differenti. I progetti, inoltre, risultavano eseguiti insieme a numerosi collaboratori e progettisti, in cui la definizione di “ capogruppo” era piuttosto collegata a ragioni “ opportunistiche, di carattere politico ed anche fiscale”; le comparazioni eseguite dal c.t.u. non avevano riguardato progetti anteriori al 1994, mentre i progetti dell'arch.
7 anteriori al 1994 deponevano per l'adozione di un “ Pt_1
linguaggio stilistico pregresso…coerente con il suddetto progetto”; il Tribunale non aveva valutato quanto emergeva dal volume “
un architetto romano. Opere e Progetti 1970- Persona_4
2006” ed in particolare il campanile disegnato in occasione del progetto per piazza Matteotti di Matera, cui aveva partecipato il gruppo Grandinetti, Habib, e il Pt_1 Per_5 CP_3
quale era identico a quello realizzato nella chiesa di San
Tommaso OS di Roma e che nel volume risultava unicamente attribuibile al né aveva valutato ulteriori CP_1
elementi emergenti dal predetto volume, dai quali per il progetto del 1994 sarebbe emerso il quale unico CP_1
autore, contrariamente al vero;
non erano rilevanti i richiami svolti dal c.t.u. ad opere successive progettate dall'arch.
tra cui il Centro Direzionale del Ministero della CP_1
Difesa 2000-2006, mentre i progetti dell'appellante anteriori al
1994 denotavano la ricorrenza di plurimi elementi stilistici uguali a quelli che connotavano la chiesa di San Tommaso
OS, “ dal campanile al recinto, dalla planimetria della chiesa alla pavimentazione esterna, alla maglia modulare, proposti dall'Arch. ma ripresi addirittura con l'odioso Pt_1
metodo del copiato dell'Arch. per la chiesa di S. CP_1
8 Tommaso OS”; elementi tutti del tutto omessi nella valutazione del c.t.u.; erronea era la condanna al pagamento delle spese processuali in favore dell'arch. in quanto i co-progettisti erano stati CP_2
convenuti in giudizio unicamente “ per la rivendicata contitolarità progettuale”, non si era trattato di “ un'iniziativa giudiziaria …ostile” agli stessi, in quanto il reale contraddittore era unicamente l'arch. CP_1
Quest'ultimo si è costituito in giudizio, al pari dell'arch. con distinte comparse, contestando CP_2
diffusamente l'appello.
E' stata respinta l'istanza di inibitoria della sentenza appellata.
In seguito, fissata l'udienza del 25.2.2025 per la precisazione delle conclusioni e la lettura della sentenza in udienza, essa è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio anticipato di memorie conclusionali tra le parti.
Con l'ordinanza in data odierna la causa è stata riservata in decisione senza termini, vista la sua peculiarità e con l'indicazione che la sentenza sarebbe stata pronunciata nei termini di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
9 1.L'appello, ad avviso della Corte, è infondato e va respinto.
1.1.L'assunto dell'arch. si incentra sulla propria Pt_1
contitolarità del diritto d'autore, relativa al progetto presentato al concorso per realizzare una chiesa in Roma, località Tor Tre
Teste, che l'arch. avrebbe ricopiato anni dopo, CP_1
allorquando aveva progettato e realizzato la chiesa di San
Tommaso OS in Roma.
La contitolarità, ad avviso dell'appellante, si sarebbe tratta espressamente dall'indicazione dell'arch. tra i co- Pt_1
progettisti, all'interno dei documenti presentati in occasione del concorso, cosicché ai sensi dell'art.8 I comma l.d.a. egli era reputato autore ed in particolare coautore, salvo prova contraria.
Tale prova contraria non sarebbe stata raggiunta in giudizio, in quanto: nel progetto presentato per il concorso “Nuovi Centri
Parrocchiali in Roma” indetto dall'
[...]
e Parte_2 P Parte_3
l'arch. risultava solo consulente generale;
[...] CP_1
detto progetto, i cui autori erano agli Arch. e CP_2 Pt_1
era sostanzialmente sovrapponibile a quello CP_3
utilizzato e realizzato in occasione dell'edificazione della chiesa di San Tommaso OS in Roma;
10 i progetti e lavori, precedenti e successivi dell'arch. CP_1
non consentivano di individuare alcuna cifra stilistica peculiare e distintiva dell'opera creativa del medesimo, analoga o quella propria della chiesa di San Tommaso OS;
i lavori, soprattutto precedenti dell'arch. consentivano Pt_1
invece di individuarne la originale natura creativa, soprattutto avuto riguardo al recinto, alla planimetria, alla “maglia modulare” ed alla pavimentazione esterna, presenti anche nel progetto della chiesa a Tor Tre Teste.
1.2. I motivi di appello – tranne quello inerente alla condanna al pagamento delle spese processuali in favore dell'arch.
- si esamineranno congiuntamente, poiché tra loro CP_2
connessi logicamente e giuridicamente.
Essendo in giudizio contrastata la pretesa dell'attore attraverso numerosi elementi di prova con i quali le sue controparti hanno inteso offrire la prova contraria alla presunzione di contitolarità quale su descritta, occorre stabilire se tale prova contraria sia stata o meno raggiunta, anche alla luce della c.t.u. svolta in primo grado.
Ritiene il Collegio, al pari di quanto osservato dal Tribunale, che tale prova contraria sia stata raggiunta.
L'arch. nella propria comparsa di costituzione e CP_2
risposta in primo grado, ha espressamente affermato: “il
11 progetto presentato per la partecipazione al concorso è da attribuirsi per massima parte al prof. ”. Persona_6
E ciò sebbene in citazione ella fosse indicata quale coautrice nel progetto per la chiesta di Tor Tre Teste.
L'arch. a aggiunto che il prof. era stato il “ CP_2 CP_1
padre” del progetto presentato al suindicato concorso, sin dagli esordi dello studio progettuale, in quanto egli aveva realizzato schizzi e disegni a mano libera, tuttora conservati nel suo studio.
In tal senso ella ha reso una dichiarazione della quale può apprezzarsi la natura indiziaria dell'attribuzione del progetto al prof. in quanto ha smentito di essere ella stessa CP_1
autore preponderante del progetto del 1994, pur essendo così indicata nei documenti depositati in occasione del concorso per la non realizzata chiesta in località Tor Tre Teste.
Inoltre, e ciò non è meno rilevante, sono agli atti innumerevoli schizzi e disegni, di quest'ultima chiesa, delle sue componenti architettoniche, dei suoi ornamenti, della sua collocazione nello spazio, chiaramente redatti a mano, quali statue esterne, prove grafiche, accompagnati anche da brevi appunti manoscritti ( doc. 1 nuovamente depositato in appello dall'appellato), riconducibili all'arch. CP_1
12 Essi descrivono i progressi, le prove, i mutamenti del progetto
“ in itinere”, sino a giungere al disegno definitivo della chiesa;
mentre analogo lavorìo progettuale e creativo non è prodotto dall'arch. seppur fosse stato elaborato con il computer, Pt_1
secondo le sue stesse allegazioni.
A tal proposito, è rimasto del tutto indimostrato l'assunto dell'attore, secondo il quale il disegno definitivo della chiesa di cui al progetto del 1994 era stato da lui redatto con il computer e rimaneggiato a penna dall'arch. il che in ogni caso CP_1
non chiarirebbe perché tutti gli studi prodromici, gli schizzi, i disegni di parti dell'edificando luogo di culto, pacificamente eseguiti a mano, siano stati certamente realizzati dal solo arch.
CP_1
Lo stesso appellante, invero, ha sostenuto di aver lavorato solo con il computer all'ideazione della chiesa di Tor Tre Teste.
E' in conclusione in atti tutto l'iter ideativo, tradotto con disegni e prove, sino all'ideazione dell'edificio completo, attribuibile all'arch. CP_1
A questo punto, che il progetto presentato per la chiesa di Tor
Tre Teste e quello, realizzato, per la chiesa di San Tommaso
OS, siano in tutto o in parte sovrapponibili non dimostra che l'arch. abbia “usurpato” il primo progetto;
bensì CP_1
13 che abbia rielaborato ed utilizzato per la gran parte un progetto che era già a lui stesso riconducibile in massima parte.
Infatti, aldilà della natura definitoria del “consulente generale”, termine utilizzato per indicare l'arch. nel progetto del CP_1
1994, è vero che la persona la quale organizza, dirige e coordina l'attività creativa è ritenuto anch'egli autore, cosicché se tale conclusione si somma alla pacifica paternità di tutto l'iter progettuale all'arch. si deve concludere che egli ne CP_1
sia stato l'autore.
D'altro canto, l'arch. non ha saputo individuare nel Pt_1
primo progetto quale fosse stato il proprio personale apporto creativo, seppur all'interno di un lavoro a suo dire unitariamente riconducibile a più autori, poiché le sue difese si sono limitate a riscontrare le similitudini tra la chiesa di San
Tommaso OS ed il progetto della chiesa di Tor Tre Teste, rispetto alle quali valgono le osservazioni ora svolte;
ma non a specificare in qual modo egli abbia apportato il proprio contributo creativo al progetto medesimo.
Ed invero, anche per il coautore deve potersi individuare il personale apporto intellettuale creativo, seppur nell'unitaria opera creativa.
Infine, non può tacersi che, anche a seguito della c.t.u., i progetti ed i lavori architettonici dell'arch. anteriori al 1994 – Pt_1
14 esaminati dal consulente tecnico d'ufficio e prodotti in atti ( all.
3 della c.t.u.)– non danno l'evidenza di progetti architettonici affini, in tutto o per singole componenti o per elementi peculiari, al progetto del 1994, tali da potersene dedurre tratti creativi comuni e, soprattutto, riconducibili con certezza all'arch. Pt_1
La produzione dell'odierno appellante anteriore al 1994 è molteplice.
Dovendo soffermarsi sul paragone tra il progetto del 1994 di una “ nuova” chiesa e le altre opere “ nuove”, non tanto con quelle restaurate, di per sé dotate di peculiari caratteristiche architettoniche e stilistiche, si osserva che: dall'esame dei progetti per nuove civili abitazioni e per nuovi uffici o centri direzionali – peraltro individuati quali provenienti da “ studio Tamburini” e, talvolta, altri professionisti e non direttamente dall'arch. - non è dato Pt_1
desumere alcun tratto distintivo, connotante, specifico di tali costruzioni, che si possa in modo agevole ed inequivoco rinvenire anche nella non realizzata chiesa di Tor Tre Teste;
non è dato pertanto individuare uno o più tratti comuni della produzione creativa dell'arch. che si ripetono nei progetti Pt_1
e che avrebbero consentito di individuare un filo conduttore
15 unificante o tipico dell'opera dell'ingegno dell'odierno appellante;
i progetti di opere “nuove”, talune delle quali sono state anche realizzate, si connotano sia per l'uso di stili molto diversi tra loro, sia in taluni casi per l'uso massiccio del vetro o comunque di materiali trasparenti, sia per la scelta di volumi tendenzialmente “ pieni”, in cui è prevalente la forma unitaria del complesso architettonico che lo definisce, elementi che con tale chiarezza non si rinvengono né nel progetto della chiesa di
Tor Tre Teste, né in quella di San AO OS, modulati su
“ vuoti e pieni”, come ha osservato il c.t.u. e su più piani e linee architettonici, a formare un insieme geometrico, ma movimentato.
In tale contesto della vicenda, seppur non sia particolarmente rilevante paragonare la produzione precedente e successiva dell'arch. con il progetto per cui è causa, in quanto CP_1
plurimi elementi di convincimento conducono a ritenere che egli ne sia stato l'autore prevalente;
pur tuttavia alcuni edifici realizzati dall'arch. richiamano senza dubbio la chiesa CP_1
di San Tommaso OS, come è da dirsi per la banca centrale di Albania o la villa a Tirana o per il centro direzionale del
Ministero della Difesa IG ( in atti nel fascicolo dell'appellato).
16 Basti aver riguardo all'uso ricorrente e massiccio dei mattoncini a vista dall'apparente colore rosso scuro, alla linearità delle murature dotate di lunghe finestre, alla scelta di visibili volumi
“ pieni e vuoti” – non solo all'altezza di balconi e porte - che concorrono a dare un'immagine di movimento lineare d'insieme.
Ad analoga conclusione ed alla luce dell'esistenza di alcuni tratti distintivi affini a quelli su descritti, può giungersi anche esaminando i progetti dell'arch. anteriori al 1994; così CP_1
è da dirsi per la casa del notaio di Avellino del 1990 o le case a
Porto San AO ( cfr. l'allegata nota di parte alla c.t.u.).
A questo punto, ad avviso di questa Corte, non colgono nel segno le difese dell'arch. che hanno richiamato il Pt_1
campanile presente in uno dei progetti dal medesimo redatti e che sarebbe stato anch'esso “ copiato” nel progetto della chiesa di San Tommaso OS.
Proprio dall'esame “ in sequenza” dei disegni e degli schizzi preparatori della chiesa di Tor Tre Teste il campanile, in forma di parallelepipedo in termini generali, ritorna in varie,
differenti, posizioni, a completare una sorta di triplice volumetria dell'edificio visto dal fronte;
ciò che appare ricordare l'iniziale spunto di tre colonne e due archi ( il terzo dei quali disegnato per metà in quanto all'apparenza andato
17 distrutto) di un evidente acquedotto romano, che costituisce il disegno di esordio del progetto ed il suo apparente punto di partenza.
Infine, non è decisivo esaminare un componente del progetto, per inferirne che tutto il progetto sia stato copiato, dovendo tale operazione potersi desumere da plurimi e convergenti elementi, assenti per quanto sin qui osservato.
1.3. Si sottrae a censure la sentenza appellata anche per quanto attiene alla liquidazione delle spese processuali in favore dell'arch. poiché esse sono state liquidate secondo il CP_2
principio di soccombenza.
La posizione, rispettivamente, dell'attore e dei convenuti, è stata invero antagonista durante tutto il processo, cosicché il
Tribunale ha correttamente applicato l'art. 91 c.p.c.
1.4.Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali del grado in favore di ciascuno degli appellati costituiti.
Esse si liquidano come in dispositivo, applicando le vigenti tariffe forensi e lo scaglione proprio delle cause di valore indeterminabile di bassa complessità.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115 del 2002, introdotto con l. del 2012 n. 228 occorre dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte
18 dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il presente appello, se dovuto
( Cass. S.U. del 2020 n. 4315).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza in epigrafe indicata, proposto dall'arch. nei confronti del prof. Arch. Parte_1 [...]
e degli arch. e CP_4 CP_2 CP_3
[...]
respinge l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio in favore degli appellati costituiti, prof. Arch. e degli arch. Controparte_4 CP_2
liquidati per ciascuno in euro 5.000 per onorari, oltre spese generali;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il presente appello, se dovuto.
Roma, 25.2.2025.
Il Presidente Estensore
Gianna Maria Zannella
19 20
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Specializzata in materia d'impresa
Così composta:
Dott.ssa Gianna Maria Zannella Presidente Relatore
Dott. Camillo Romandini Consigliere
Dott. ssa Lilia Papoff Consigliere riunita in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 6940 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, riservata in decisione all'udienza collegiale del 25 febbraio
2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio anticipato di memorie conclusionali tra le parti, come da decreto di questa
Corte del 30.12.2024, al fine di provvedere con sentenza con motivazione contestuale, vertente
TRA
CF Parte_1 C.F._1
1 elettivamente domiciliato in Roma, via Asiago n. 9 presso lo studio dell'Avvocato Michele Pontecorvo che lo rappresenta e difende per procura allegata all'appello
APPELLANTE
E prof. arch. CF CP_1 Per_1 C.F._2
Elettivamente domiciliato in Roma, viale delle Belle Arti n. 7 presso lo studio dell'Avvocato Domitilla Ambrosio che, unitamente e disgiuntamente all'Avvocato Donatello Fumia, lo rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di risposta in appello, le quali hanno dichiarato di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo p.e.c., rispettivamente la prima ed il secondo Email_1
Email_2
APPELLATO
E
CF Controparte_2 C.F._3
Elettivamente domiciliata in Roma presso il domicilio digitale dell'Avvocato Benedetto Loyola –
- che la rappresenta e Email_3
difende per procura in calce alla comparsa di costituzione nel giudizio di appello
2 APPELLATA
Nonché
Controparte_3
APPELLATO contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.
8173/2022 pubblicata il 24.5.2022 in materia di diritto d'autore.
CONCLUSIONI:
l'appellante come da note depositate il 25.2.2025, riproduttive delle conclusioni dell'appello;
l'arch. come da note depositate il 24.2.2025; CP_1
l'arch. come da comparsa di costituzione e risposta, CP_2
richiamata nelle note depositate il 25.2.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza di cui in epigrafe il Tribunale di Roma ha respinto la domanda proposta dall'arch. nei Parte_1
confronti del prof. arch. nonché degli arch. Persona_2
e con la quale l'attore CP_2 Controparte_3
aveva chiesto:
3 l'accertamento che la chiesa di San Tommaso OS in
Roma era stata realizzata sulla base del progetto architettonico concepito e presentato nel 1995 dagli arch. e Pt_1 CP_2
in occasione della partecipazione al concorso “ CP_3
Nuovi Centri Parrocchiali in Roma” indetto dall'Opera Romana per la Preservazione della Fede e la Provvista di Nuove Chiese in Roma, per realizzare una chiesa in Roma, località Tre Teste, nel quale l'arch. figurava quale “ consulente CP_1
generale”, con ogni conseguente accertamento circa la titolarità di ogni diritto connesso alla paternità dell'opera; la condanna dell'arch. il quale dalle notizie di stampa CP_1
risalenti al 2013, era risultato essere l'autore del progetto della chiesa di San Tommaso OS, al pagamento in favore dell'attore della somma di euro 68.000 a titolo di mancata percezione del compenso quale co-autore del progetto;
oltre all'ulteriore risarcimento del danno per il mancato riconoscimento pubblico della paternità dell'opera, all'ordine di pubblicazione della sentenza ed al pagamento in proprio favore delle spese processuali.
Il Tribunale ha premesso l'incontestata pluralità di professionisti che avevano contribuito alla redazione del progetto negli anni 1994/1995 in occasione della partecipazione al predetto concorso, pluralità risultante dal frontespizio della
4 bozza depositata, nel quale comparivano gli arch. Pt_1
e mentre il prof. ne era indicato CP_2 CP_3 CP_1
quale consulente generale.
Ha di seguito osservato che i caratteri della “ innovatività” e dell'”originalità” dell'opera progettuale, pacifici in giudizio, dovevano potersi ricondurre all'uno o all'altro dei progettisti, che vi avessero apportato la propria, rispettiva, creatività distinguibile, affinché uno o più di essi potesse qualificarsi quale autore dell'opera; altrimenti essa doveva presumersi riconducibile al contributo di tutti i professionisti.
Ha proseguito il Tribunale che, pur risultando l'arch. Pt_1
aver preso parte al gruppo di lavoro e comparendo nel frontespizio del progetto risalente al 1994, in occasione del predetto concorso, egli non se ne poteva considerare co-autore.
I disegni prodotti deponevano in modo inequivoco per la riconducibilità del progetto all'arch. come CP_1
confermato in giudizio dall'arch. CP_2
Il c.t.u. nominato dal Tribunale, in particolare, aveva svolto la comparazione del progetto con il complesso delle creazioni dell'arch. nelle quali si rinvenivano le stesse “cifre CP_1
stilistiche” del progetto litigioso.
I diversi progetti eseguiti dall'arch. peraltro unitamente Pt_1
ad altri architetti, esaminati anch' essi dal c.t.u., non
5 consentivano invece di individuare un “ distinguibile stile architettonico”, né che un tale stile, presente nel progetto in questione, fosse a lui riconducibile.
L'attore, ad avviso del Tribunale, si era limitato alla rappresentazione grafica ed alla progettazione digitale dei disegni.
Nel valido contraddittorio delle controparti, l'arch. ha Pt_1
impugnato la sentenza, concludendo come in primo grado ed affidando l'impugnazione ai seguenti motivi: violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. in quanto il primo Giudice aveva erroneamente valorizzato le dichiarazioni dell'arch. n ordine alla paternità dell'opera, sebbene la CP_2
stessa fosse parte del giudizio e legata dal punto di vista lavorativo all'arch. da oltre 30 anni;
il Tribunale aveva CP_1
inoltre sottovalutato la contraddittorietà delle dichiarazioni dell'arch. in quanto ella aveva rilevato il ruolo CP_2
marginale avuto dall'appellante nel progetto, sebbene egli ne fosse indicato quale co-autore a tutti gli effetti;
violazione degli artt. 2727-2729, 2733 c.c. in quanto dalle dichiarazioni di natura confessoria dell'arch. risultava CP_2
che l'arch. fosse tra i firmatari del progetto, oltre che Pt_1
espressamente indicato quale “ progettista”, in tal modo
6 risultando perfezionata la presunzione che egli ne fosse co- autore;
la c.t.u. condivisa dal Tribunale era erronea in quanto non aveva approfondito le osservazioni della consulente di parte attrice, arch. la quale aveva sostanzialmente dimostrato Per_3
l'assoluta identità del progetto del 1994 con quello che aveva dato origine alla chiesta di San AO OS in Roma, anche a seguito di sovrapposizioni dei progetti;
inoltre la c.t.u. non aveva accertato la realtà dei fatti e cioè che la capogruppo del progetto del 1994 era stata l'arch. e neppure la CP_2
circostanza che i pretesi disegni del prof. erano “ CP_1
lucidature eseguite a posteriori di disegni elaborati a computer”, come ammesso dallo stesso prof. durante il CP_1
sopralluogo, sebbene non verbalizzato;
il Tribunale non aveva valutato come anche nella c.t.u. i progetti del prof. adoperati nella ricerca della cifra stilistica CP_1
del professionista non descrivevano caratteristiche ideative uniformi o ricorrenti, bensì stili differenti. I progetti, inoltre, risultavano eseguiti insieme a numerosi collaboratori e progettisti, in cui la definizione di “ capogruppo” era piuttosto collegata a ragioni “ opportunistiche, di carattere politico ed anche fiscale”; le comparazioni eseguite dal c.t.u. non avevano riguardato progetti anteriori al 1994, mentre i progetti dell'arch.
7 anteriori al 1994 deponevano per l'adozione di un “ Pt_1
linguaggio stilistico pregresso…coerente con il suddetto progetto”; il Tribunale non aveva valutato quanto emergeva dal volume “
un architetto romano. Opere e Progetti 1970- Persona_4
2006” ed in particolare il campanile disegnato in occasione del progetto per piazza Matteotti di Matera, cui aveva partecipato il gruppo Grandinetti, Habib, e il Pt_1 Per_5 CP_3
quale era identico a quello realizzato nella chiesa di San
Tommaso OS di Roma e che nel volume risultava unicamente attribuibile al né aveva valutato ulteriori CP_1
elementi emergenti dal predetto volume, dai quali per il progetto del 1994 sarebbe emerso il quale unico CP_1
autore, contrariamente al vero;
non erano rilevanti i richiami svolti dal c.t.u. ad opere successive progettate dall'arch.
tra cui il Centro Direzionale del Ministero della CP_1
Difesa 2000-2006, mentre i progetti dell'appellante anteriori al
1994 denotavano la ricorrenza di plurimi elementi stilistici uguali a quelli che connotavano la chiesa di San Tommaso
OS, “ dal campanile al recinto, dalla planimetria della chiesa alla pavimentazione esterna, alla maglia modulare, proposti dall'Arch. ma ripresi addirittura con l'odioso Pt_1
metodo del copiato dell'Arch. per la chiesa di S. CP_1
8 Tommaso OS”; elementi tutti del tutto omessi nella valutazione del c.t.u.; erronea era la condanna al pagamento delle spese processuali in favore dell'arch. in quanto i co-progettisti erano stati CP_2
convenuti in giudizio unicamente “ per la rivendicata contitolarità progettuale”, non si era trattato di “ un'iniziativa giudiziaria …ostile” agli stessi, in quanto il reale contraddittore era unicamente l'arch. CP_1
Quest'ultimo si è costituito in giudizio, al pari dell'arch. con distinte comparse, contestando CP_2
diffusamente l'appello.
E' stata respinta l'istanza di inibitoria della sentenza appellata.
In seguito, fissata l'udienza del 25.2.2025 per la precisazione delle conclusioni e la lettura della sentenza in udienza, essa è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio anticipato di memorie conclusionali tra le parti.
Con l'ordinanza in data odierna la causa è stata riservata in decisione senza termini, vista la sua peculiarità e con l'indicazione che la sentenza sarebbe stata pronunciata nei termini di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
9 1.L'appello, ad avviso della Corte, è infondato e va respinto.
1.1.L'assunto dell'arch. si incentra sulla propria Pt_1
contitolarità del diritto d'autore, relativa al progetto presentato al concorso per realizzare una chiesa in Roma, località Tor Tre
Teste, che l'arch. avrebbe ricopiato anni dopo, CP_1
allorquando aveva progettato e realizzato la chiesa di San
Tommaso OS in Roma.
La contitolarità, ad avviso dell'appellante, si sarebbe tratta espressamente dall'indicazione dell'arch. tra i co- Pt_1
progettisti, all'interno dei documenti presentati in occasione del concorso, cosicché ai sensi dell'art.8 I comma l.d.a. egli era reputato autore ed in particolare coautore, salvo prova contraria.
Tale prova contraria non sarebbe stata raggiunta in giudizio, in quanto: nel progetto presentato per il concorso “Nuovi Centri
Parrocchiali in Roma” indetto dall'
[...]
e Parte_2 P Parte_3
l'arch. risultava solo consulente generale;
[...] CP_1
detto progetto, i cui autori erano agli Arch. e CP_2 Pt_1
era sostanzialmente sovrapponibile a quello CP_3
utilizzato e realizzato in occasione dell'edificazione della chiesa di San Tommaso OS in Roma;
10 i progetti e lavori, precedenti e successivi dell'arch. CP_1
non consentivano di individuare alcuna cifra stilistica peculiare e distintiva dell'opera creativa del medesimo, analoga o quella propria della chiesa di San Tommaso OS;
i lavori, soprattutto precedenti dell'arch. consentivano Pt_1
invece di individuarne la originale natura creativa, soprattutto avuto riguardo al recinto, alla planimetria, alla “maglia modulare” ed alla pavimentazione esterna, presenti anche nel progetto della chiesa a Tor Tre Teste.
1.2. I motivi di appello – tranne quello inerente alla condanna al pagamento delle spese processuali in favore dell'arch.
- si esamineranno congiuntamente, poiché tra loro CP_2
connessi logicamente e giuridicamente.
Essendo in giudizio contrastata la pretesa dell'attore attraverso numerosi elementi di prova con i quali le sue controparti hanno inteso offrire la prova contraria alla presunzione di contitolarità quale su descritta, occorre stabilire se tale prova contraria sia stata o meno raggiunta, anche alla luce della c.t.u. svolta in primo grado.
Ritiene il Collegio, al pari di quanto osservato dal Tribunale, che tale prova contraria sia stata raggiunta.
L'arch. nella propria comparsa di costituzione e CP_2
risposta in primo grado, ha espressamente affermato: “il
11 progetto presentato per la partecipazione al concorso è da attribuirsi per massima parte al prof. ”. Persona_6
E ciò sebbene in citazione ella fosse indicata quale coautrice nel progetto per la chiesta di Tor Tre Teste.
L'arch. a aggiunto che il prof. era stato il “ CP_2 CP_1
padre” del progetto presentato al suindicato concorso, sin dagli esordi dello studio progettuale, in quanto egli aveva realizzato schizzi e disegni a mano libera, tuttora conservati nel suo studio.
In tal senso ella ha reso una dichiarazione della quale può apprezzarsi la natura indiziaria dell'attribuzione del progetto al prof. in quanto ha smentito di essere ella stessa CP_1
autore preponderante del progetto del 1994, pur essendo così indicata nei documenti depositati in occasione del concorso per la non realizzata chiesta in località Tor Tre Teste.
Inoltre, e ciò non è meno rilevante, sono agli atti innumerevoli schizzi e disegni, di quest'ultima chiesa, delle sue componenti architettoniche, dei suoi ornamenti, della sua collocazione nello spazio, chiaramente redatti a mano, quali statue esterne, prove grafiche, accompagnati anche da brevi appunti manoscritti ( doc. 1 nuovamente depositato in appello dall'appellato), riconducibili all'arch. CP_1
12 Essi descrivono i progressi, le prove, i mutamenti del progetto
“ in itinere”, sino a giungere al disegno definitivo della chiesa;
mentre analogo lavorìo progettuale e creativo non è prodotto dall'arch. seppur fosse stato elaborato con il computer, Pt_1
secondo le sue stesse allegazioni.
A tal proposito, è rimasto del tutto indimostrato l'assunto dell'attore, secondo il quale il disegno definitivo della chiesa di cui al progetto del 1994 era stato da lui redatto con il computer e rimaneggiato a penna dall'arch. il che in ogni caso CP_1
non chiarirebbe perché tutti gli studi prodromici, gli schizzi, i disegni di parti dell'edificando luogo di culto, pacificamente eseguiti a mano, siano stati certamente realizzati dal solo arch.
CP_1
Lo stesso appellante, invero, ha sostenuto di aver lavorato solo con il computer all'ideazione della chiesa di Tor Tre Teste.
E' in conclusione in atti tutto l'iter ideativo, tradotto con disegni e prove, sino all'ideazione dell'edificio completo, attribuibile all'arch. CP_1
A questo punto, che il progetto presentato per la chiesa di Tor
Tre Teste e quello, realizzato, per la chiesa di San Tommaso
OS, siano in tutto o in parte sovrapponibili non dimostra che l'arch. abbia “usurpato” il primo progetto;
bensì CP_1
13 che abbia rielaborato ed utilizzato per la gran parte un progetto che era già a lui stesso riconducibile in massima parte.
Infatti, aldilà della natura definitoria del “consulente generale”, termine utilizzato per indicare l'arch. nel progetto del CP_1
1994, è vero che la persona la quale organizza, dirige e coordina l'attività creativa è ritenuto anch'egli autore, cosicché se tale conclusione si somma alla pacifica paternità di tutto l'iter progettuale all'arch. si deve concludere che egli ne CP_1
sia stato l'autore.
D'altro canto, l'arch. non ha saputo individuare nel Pt_1
primo progetto quale fosse stato il proprio personale apporto creativo, seppur all'interno di un lavoro a suo dire unitariamente riconducibile a più autori, poiché le sue difese si sono limitate a riscontrare le similitudini tra la chiesa di San
Tommaso OS ed il progetto della chiesa di Tor Tre Teste, rispetto alle quali valgono le osservazioni ora svolte;
ma non a specificare in qual modo egli abbia apportato il proprio contributo creativo al progetto medesimo.
Ed invero, anche per il coautore deve potersi individuare il personale apporto intellettuale creativo, seppur nell'unitaria opera creativa.
Infine, non può tacersi che, anche a seguito della c.t.u., i progetti ed i lavori architettonici dell'arch. anteriori al 1994 – Pt_1
14 esaminati dal consulente tecnico d'ufficio e prodotti in atti ( all.
3 della c.t.u.)– non danno l'evidenza di progetti architettonici affini, in tutto o per singole componenti o per elementi peculiari, al progetto del 1994, tali da potersene dedurre tratti creativi comuni e, soprattutto, riconducibili con certezza all'arch. Pt_1
La produzione dell'odierno appellante anteriore al 1994 è molteplice.
Dovendo soffermarsi sul paragone tra il progetto del 1994 di una “ nuova” chiesa e le altre opere “ nuove”, non tanto con quelle restaurate, di per sé dotate di peculiari caratteristiche architettoniche e stilistiche, si osserva che: dall'esame dei progetti per nuove civili abitazioni e per nuovi uffici o centri direzionali – peraltro individuati quali provenienti da “ studio Tamburini” e, talvolta, altri professionisti e non direttamente dall'arch. - non è dato Pt_1
desumere alcun tratto distintivo, connotante, specifico di tali costruzioni, che si possa in modo agevole ed inequivoco rinvenire anche nella non realizzata chiesa di Tor Tre Teste;
non è dato pertanto individuare uno o più tratti comuni della produzione creativa dell'arch. che si ripetono nei progetti Pt_1
e che avrebbero consentito di individuare un filo conduttore
15 unificante o tipico dell'opera dell'ingegno dell'odierno appellante;
i progetti di opere “nuove”, talune delle quali sono state anche realizzate, si connotano sia per l'uso di stili molto diversi tra loro, sia in taluni casi per l'uso massiccio del vetro o comunque di materiali trasparenti, sia per la scelta di volumi tendenzialmente “ pieni”, in cui è prevalente la forma unitaria del complesso architettonico che lo definisce, elementi che con tale chiarezza non si rinvengono né nel progetto della chiesa di
Tor Tre Teste, né in quella di San AO OS, modulati su
“ vuoti e pieni”, come ha osservato il c.t.u. e su più piani e linee architettonici, a formare un insieme geometrico, ma movimentato.
In tale contesto della vicenda, seppur non sia particolarmente rilevante paragonare la produzione precedente e successiva dell'arch. con il progetto per cui è causa, in quanto CP_1
plurimi elementi di convincimento conducono a ritenere che egli ne sia stato l'autore prevalente;
pur tuttavia alcuni edifici realizzati dall'arch. richiamano senza dubbio la chiesa CP_1
di San Tommaso OS, come è da dirsi per la banca centrale di Albania o la villa a Tirana o per il centro direzionale del
Ministero della Difesa IG ( in atti nel fascicolo dell'appellato).
16 Basti aver riguardo all'uso ricorrente e massiccio dei mattoncini a vista dall'apparente colore rosso scuro, alla linearità delle murature dotate di lunghe finestre, alla scelta di visibili volumi
“ pieni e vuoti” – non solo all'altezza di balconi e porte - che concorrono a dare un'immagine di movimento lineare d'insieme.
Ad analoga conclusione ed alla luce dell'esistenza di alcuni tratti distintivi affini a quelli su descritti, può giungersi anche esaminando i progetti dell'arch. anteriori al 1994; così CP_1
è da dirsi per la casa del notaio di Avellino del 1990 o le case a
Porto San AO ( cfr. l'allegata nota di parte alla c.t.u.).
A questo punto, ad avviso di questa Corte, non colgono nel segno le difese dell'arch. che hanno richiamato il Pt_1
campanile presente in uno dei progetti dal medesimo redatti e che sarebbe stato anch'esso “ copiato” nel progetto della chiesa di San Tommaso OS.
Proprio dall'esame “ in sequenza” dei disegni e degli schizzi preparatori della chiesa di Tor Tre Teste il campanile, in forma di parallelepipedo in termini generali, ritorna in varie,
differenti, posizioni, a completare una sorta di triplice volumetria dell'edificio visto dal fronte;
ciò che appare ricordare l'iniziale spunto di tre colonne e due archi ( il terzo dei quali disegnato per metà in quanto all'apparenza andato
17 distrutto) di un evidente acquedotto romano, che costituisce il disegno di esordio del progetto ed il suo apparente punto di partenza.
Infine, non è decisivo esaminare un componente del progetto, per inferirne che tutto il progetto sia stato copiato, dovendo tale operazione potersi desumere da plurimi e convergenti elementi, assenti per quanto sin qui osservato.
1.3. Si sottrae a censure la sentenza appellata anche per quanto attiene alla liquidazione delle spese processuali in favore dell'arch. poiché esse sono state liquidate secondo il CP_2
principio di soccombenza.
La posizione, rispettivamente, dell'attore e dei convenuti, è stata invero antagonista durante tutto il processo, cosicché il
Tribunale ha correttamente applicato l'art. 91 c.p.c.
1.4.Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali del grado in favore di ciascuno degli appellati costituiti.
Esse si liquidano come in dispositivo, applicando le vigenti tariffe forensi e lo scaglione proprio delle cause di valore indeterminabile di bassa complessità.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115 del 2002, introdotto con l. del 2012 n. 228 occorre dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte
18 dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il presente appello, se dovuto
( Cass. S.U. del 2020 n. 4315).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza in epigrafe indicata, proposto dall'arch. nei confronti del prof. Arch. Parte_1 [...]
e degli arch. e CP_4 CP_2 CP_3
[...]
respinge l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio in favore degli appellati costituiti, prof. Arch. e degli arch. Controparte_4 CP_2
liquidati per ciascuno in euro 5.000 per onorari, oltre spese generali;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il presente appello, se dovuto.
Roma, 25.2.2025.
Il Presidente Estensore
Gianna Maria Zannella
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