Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 07/02/2025, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
R.g. V.g. n. 4293 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli NO -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente;
2) Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice rel./est.;
3) Dott.ssa Francesca Sequino Giudice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4293 del Ruolo Generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024 riservata in decisione con provvedimento ex art 127 ter c.p.c. del 1.02.2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto e vertente
TRA
( c.f. ) rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall'avv. Francesco di Gennaro presso il cui studio, sito in Aversa al Viale della Libertà n. 123 elettivamente domicilia;
E
( c.f. rappresentata e difesa, giusta procura in atti Parte_2 C.F._2 dall'avv. Francesco di Gennaro, presso il cui studio, sito in Aversa al Viale della Libertà n. 123, elettivamente domicilia;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli NO;
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 08.11.2024 i ricorrenti, in atti generalizzati, chiedevano pronunziarsi, alle condizioni riportate in ricorso, la cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto in
Frattamaggiore in data 26.11.1998 e dal quale erano nati tre figli, (nata ad [...] il Per_1
15.06.2001 ), (nata ad [...] il [...]) e (nata ad [...] il [...]). Per_2 Per_3
Con le note depositate in data 27.12.2024 i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi
1
degli artt. 127 e 127 ter c. p.c. all'udienza del 02.01.2025 ribadendo la volontà di divorziare alle condizioni indicate in atti.
Il PM in data 8.01.2025 apponeva il suo visto.
Il Giudice relatore con provvedimento del 1.02.2025 riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di divorzio è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, nonché dalla legge 55/2015 essendo decorsi oltre “sei mesi” dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Napoli NO (avvenuta in data 13.04.2016) nel giudizio di separazione conclusosi con decreto di omologa del Tribunale di
Napoli NO depositato in cancelleria in data 3.05.2016 ( R.g. n. 369/2016); inoltre dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Va tuttavia precisato che, benché venga richiesta dai ricorrenti la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, deve invece dichiararsi lo scioglimento del matrimonio intervenuto tra le parti atteso che dal certificato di matrimonio risulta che gli stessi abbiano contratto il matrimonio civile e non quello concordatario.
In ordine ai provvedimenti accessori, le parti hanno ribadito nelle note depositate ex art 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di comparizione dei coniugi la volontà di divorziare alle condizioni di cui al ricorso, che qui di seguito si riportano:
“ I. Il minore unitamente alle sorelle ormai maggiorenni, continuerà ad essere collocato Per_3 prevalentemente presso la madre, che risiede in Gricignano d'Aversa (CE) alla via B. Croce n. 26;
II. Il Sig.re verserà a titolo di mantenimento, la somma di 500,00 (cinquecento) Parte_1
così distinta euro 400,00 per i figli ed euro 100,00 per la Sig.ra Parte_2
III Le spese straordinarie, sanitarie, scolastiche, e sportive saranno a carico dei due coniugi al
Per_ 50%, in considerazione del fatto che la figlia è disoccupata in cerca di lavoro e la figlia
si è iscritta in Conservatorio, dunque, entrambe gravano economicamente sulla madre Per_2
affidataria prevalente;
IV I figli potranno incontrare il padre senza nessun vincolo per i maggiorenni e, previo accordo
,per il minore. Si rimette all'accordo tra i coniugi anche l'organizzazione delle vacanze natalizie, pasquali ed estive:
V Che il Sig. autorizza il prelievo diretto delle somme concordate che verranno Parte_1
disposte dal datore di lavoro direttamente alla Sig.ra sul conto n. Parte_2
[...]a lei intestato “.
Va, quindi, pronunciato il divorzio alle condizioni riportate in ricorso, verificato che esse sono
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conformi all'interesse dei figli minori e non sono contrarie alla legge.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia lo scioglimento del matrimonio contratto in Frattamaggiore il 26.11.1998 (
ANNO 1998, P. I , S. /, N. 30 ) tra ( nato ad [...] il [...]) e Parte_1
( nata a [...] il [...]) alle condizioni indicate in parte motiva, qui da Parte_2
intendersi integralmente riportate e trascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Frattamaggiore (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
c) nulla dispone per le spese.
Così deciso in Aversa, camera di consiglio del 3.02.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica
Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio
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