Decreto presidenziale 24 gennaio 2023
Ordinanza collegiale 27 maggio 2024
Sentenza 23 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 23/01/2025, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00180/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00422/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 422 del 2018, proposto da -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Aldo Mancia, Corrado Sinatra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Aldo Mancia in Palermo, via Benedetto Civiletti n. 3;
contro
Comune di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Carla Marsala Fanara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- dell’ordinanza di ingiunzione a demolire n.-OMISSIS- PR del 29.11.2017 prot. n. -OMISSIS-;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Palermo;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 10 dicembre 2024 il dott. Giovanni Caputi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato in data 2 febbraio 2018 e depositato il 5 marzo successivo, parte ricorrente chiedeva l’annullamento dell’ordinanza di ingiunzione a demolire n.-OMISSIS- PR del 29 novembre 2017 prot. n. -OMISSIS-.
2. Le censure formulate possono essere compendiate come segue.
I. Violazione e falsa applicazione dell’art. 31, comma 2, d.P.R. n. 380/2001; eccesso di potere per difetto di istruttoria e dei presupposti per mancata individuazione dell’area da acquisire; nella parte in cui l’ordinanza oggetto di impugnazione si limiterebbe ad indicare il tipo di sanzioni che la legge collega all’abuso, senza specificare le aree da acquisire al patrimonio comunale.
II. Violazione e carenza di motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per l’emissione del provvedimento; il provvedimento oggetto di gravame sarebbe carente di motivazione, in particolare rispetto alla circostanza che l’immobile in questione si trova in area fortemente urbanizzata e antropizzata, in relazione alla quale sarebbe in corso una modifica della destinazione prevista nel P.R.G..
3. Con ordinanza collegiale n. 1786 del 17 maggio 2024, sono stati disposti incombenti istruttori, in quanto agli atti del giudizio non risultava depositato il provvedimento impugnato; in particolare parte ricorrente aveva allegato esclusivamente la segnalazione di P.M. nr. 155/2011.
In data 18 giugno 2024, parte ricorrente ha depositato la predetta documentazione in adempimento all’ordinanza collegiale.
4. L’Amministrazione resistente si è costituita in giudizio domandando il respingimento del gravame.
5. All’udienza indicata in epigrafe la causa è stata trattenuta per la decisione.
6. Il ricorso è infondato e pertanto va respinto.
7. Preliminarmente conviene ricordare che la giurisprudenza intervenuta in subiecta materia ha chiarito che l'ordine demolitorio dell'abuso edilizio ha come prima finalità quella di ottenere il ripristino dello stato dei luoghi entro 90 giorni, cosicché la mancata o erronea indicazione delle aree da acquisire al patrimonio comunale in caso di inottemperanza all'ordine impartito non comporta l'illegittimità del provvedimento, considerato che l'acquisizione gratuita delle opere e della relativa area di sedime al patrimonio comunale costituisce una conseguenza ex lege dell'inottemperanza all'ordine impartito, e ben può essere operata con un successivo e separato atto (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 14 gennaio 2019, n. 339; TAR Campania, Napoli, sez. VIII, 1 marzo 2021, n. 1316; TAR Lazio, Roma, sez. II stralcio, 30 aprile 2024. n. 8523).
In altri termini, “ Presupposto per l’adozione dell'ordine di demolizione di un manufatto è costituito esclusivamente dalla constatata esecuzione dell’opera in difformità dal titolo abilitativo o in sua assenza, con la conseguenza che il provvedimento, ove ricorrano i predetti requisiti, è sufficientemente motivato con la descrizione delle opere abusive e il richiamo alla loro accertata abusività ” (TAR Sicilia, Palermo, Sez. II, 8 ottobre 2019 n. 2325).
8. Calando i principi sopra ricordati nel presente caso concreto deve notarsi, quanto al primo motivo di ricorso, che gli atti depositati da ultimo in giudizio sono molto specifici indicando precisamente particella e foglio oggetto del provvedimento, per cui la doglianza è infondata in punto di fatto oltre che in diritto.
Quanto al secondo motivo di contestazione, la censura è infondata trattandosi di atto dovuto, rispetto al quale non residua all’Amministrazione margine di discrezionalità: “ Il potere repressivo degli illeciti edilizi ha natura vincolata, non residuando in capo all’amministrazione comunale alcun margine di apprezzamento discrezionale in ordine al suo esercizio ” (TAR Sicilia, Palermo, Sez. II, 31 agosto 2021, n. 2494).
9. Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere respinto.
10. Le spese seguono la soccombenza come per legge, e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese di lite in favore dell’Amministrazione resistente, che sono liquidate in euro 2.000 (duemila) oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2024, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, c.p.a., con l'intervento dei magistrati:
Guglielmo Passarelli Di Napoli, Presidente
Giovanni Caputi, Referendario, Estensore
Guido Gabriele, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Caputi | Guglielmo Passarelli Di Napoli |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.