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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 22/12/2025, n. 519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 519 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
LA CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI
Sezione Civile
composta dai magistrati:
AR SA NU Presidente
ON RU Consigliere
GRAZIA AR BAGELLA Consigliere relatore
All'esito della discussione all'udienza del 12.12.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
nella causa iscritta al numero 315 del ruolo generale degli affari civili per l'anno 2024 promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1
presso lo studio dell'Avv. Sabina Biancu, sito in Cagliari alla Via Forlanini n. 2, che la rappresenta e difende in forza di procura speciale alle liti apposta in calce all'atto d'appello
APPELLANTE
contro
(C.F. ), in persona del sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Cagliari, piazza Irpinia n.1, presso lo studio dell'avv. Giampaolo
Pisano, e rappresentato e difeso dall'avv. Gian Carlo Soave, in virtù di procura speciale depositato in atti
APPELLATO
e
P.I. ), in persona del procuratore speciale dott. Controparte_2 P.IVA_2 [...]
, difesa e assistita, in forza di procura in calce all'atto di appello notificato, dall'avv. CP_3
RI RA, con studio in Milano, Via Bigli 15/a, ed ivi elettivamente domiciliata
APPELLATA
Pagina 1
CONCLUSIONI
NELL'INTERESSE DELL'APPELLANTE:
“Voglia la Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione previa
valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame,
In via principale e nel merito, accogliere per i motivi dedotti il proposto appello e, per l'effetto, in
parziale riforma della sentenza n. 692/2024, pubblicata il 01.03.2024, emessa dal Tribunale
Ordinario di Cagliari nel giudizio distinto a R.G. con il n. 7148/2018, condannare i convenuti, in
solido tra loro, al risarcimento della somma di € 5.563,05 per i danni patiti a seguito del sinistro
occorso il 05.07.2016, o della maggior o minor somma dovuta che verrà accertata in corso di
causa.
In via subordinata, nella denegata ipotesi di non accoglimento della domanda in via principale,
Voglia l'Ill.ma Corte Adita, in parziale riforma della sentenza appellata, condannare, in solido tra
loro, per i danni patiti a seguito del sinistro occorso, per la somma di € 2.373,00, o della maggior o
minor somma dovuta che verrà accertata in corso di causa.
In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari come per legge relativi ad entrambi i gradi di
giudizio”.
NELL'INTERESSE DELL'APPELLATO : Controparte_1
“Piaccia all'ecc.ma corte d'appello adita, contraiis reiectis,:
in via principale:
confermare l'impugnata sentenza n. 692/2024 emessa dal tribunale di cagliari, e per
Pagina 2 l'effetto, respingere ogni e qualsiasi avversaria pretesa in quanto infondata in fatto e diritto.
vinte le spese del presente grado di giudizio”.
NELL'INTERESSE DELL'APPELLATA Controparte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, così giudicare:
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE: rigettarsi il proposto appello e confermarsi la sentenza n.
692/2024 pronunciata dal Tribunale di Cagliari, pubblicata in data 01.03.2024 in ogni sua parte,
per i motivi tutti di cui al presente atto.
In ogni caso: con vittoria di spese, competenze, diritti ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge,
incluso rimborso spese forfettario 15%”.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 23.07.2018 convenne in Parte_1
giudizio dinanzi al Tribunale di Cagliari il e la Controparte_1 Controparte_2
esponendo che:
- il giorno 05.07.2016 nel Comune di in via Santa Maria nn. 66 - 67 alle ore 10.50 circa, CP_1
era caduta rovinosamente a terra a causa della cattiva manutenzione del manto stradale in prossimità
di un tombino che presentava un dislivello rispetto al manto stradale;
- era stata ricoverata all'Ospedale “S.S. Trinità” di Cagliari con diagnosi di trauma chiuso del torace, frattura chiusa 7° costa sinistra, trauma cranico non commotivo, trauma contusione avampiede sinistro, trauma contusivo anca sinistra, lieve cervicalgia, contusioni al viso, al collo ed al cuoio capelluto;
Pagina 3 - era stata dimessa in data 07.07.2016 con diagnosi di trauma chiuso del torace, frattura chiusa 7°
costa sinistra e trauma cranico contusivo, con prescrizione di 20 gg. di riposo e RX torace a 40 gg.;
- in data 11.07.2016 aveva presentato al Comune di istanza di risarcimento per i danni CP_1
subiti in conseguenza del sinistro, riscontrata dall'Amministrazione, la quale aveva tuttavia indicato la quale responsabile del sinistro;
CP_2
- aveva pertanto inviato la richiesta di risarcimento alla , che l'aveva respinta affermando CP_2
invece la legittimazione passiva del CP_1
- in data 09.02.2017 si era sottoposta a visita medico legale da parte del dott. medico Persona_1
legale, il quale aveva certificato, in conseguenza del sinistro, un danno permanente del 5%,
un'inabilità temporanea pari a 2 giorni al 100%, giorni 30 al 75%, giorni 30 al 50% e ulteriori giorni
30 al 25%, con spese mediche riconosciute per euro 610,00;
- in data 18.02.2018 aveva invitato alla procedura di negoziazione assistita il Controparte_1
e la ma la proposta era rimasta priva di riscontro. Controparte_2
L'attrice concluse, pertanto, per la condanna delle convenute in solido al risarcimento di tutti i danni subiti in conseguenza del sinistro descritto.
Con comparsa depositata il 22.11.2018 si costituì in giudizio il deducendo: Controparte_1
- in via preliminare di non avere legittimazione passiva rispetto alla domanda di risarcimento, in quanto il tombino su cui l'attrice era caduta era di proprietà della CP_2
- quanto al merito, che in ogni caso la responsabilità del sinistro sarebbe stata addebitabile ad un difetto di attenzione dell'attrice, che avrebbe dovuto avvedersi del dislivello del tombino;
- il danno non era stato, in ogni caso, dimostrato.
Con comparsa di costituzione del 23.11.2018 si costituì in giudizio anche la Controparte_2
Pagina 4 sostenendo:
- in via preliminare, di non essere passivamente legittimata rispetto alla domanda risarcitoria, in quanto il Comune di era proprietario della strada dove era caduta l'attrice; CP_1
- nel merito, l'attrice non aveva provato la dinamica del sinistro e in ogni caso doveva essere ritenuta unica responsabile del medesimo per avervi dato causa con una condotta imprudente,
consistente nel camminare sulla strada invece che sul marciapiede;
- il danno non era stato provato nel suo esatto ammontare.
Conclusero entrambe per il rigetto delle domande attoree.
***
La causa, istruita con produzioni documentali e prova testimoniale, venne quindi decisa dal
Tribunale di Cagliari con sentenza n. 692/2024, pubblicata in data 01/03/2024, nei seguenti termini:
“1) condanna e , in solido tra loro, a pagare a Controparte_1 Controparte_2
la somma di euro 9.729,48 per le causali in premessa;
2) Parte_1
condanna e , in solido tra loro, a rimborsare a Controparte_1 Controparte_2
le spese processuali che si liquidano in euro 5.202,00 (di cui Parte_1
euro 5.077,00 per compensi ed euro 125,00 per spese documentate) oltre rimborso spese
forfettario, IVA e CPA come per legge”.
In sintesi il Tribunale ha ritenuto accertato, sulla base della prova testimoniale espletata, della documentazione fotografica e delle certificazioni mediche, che l'attrice, nelle descritte circostanze di tempo e di luogo fosse stata costretta a scendere dal marciapiede per la presenza di un palo e di una centralina che restringevano il transito;
che, nel frangente, l'attrice aveva perso l'equilibrio a causa di un dislivello rispetto al manto stradale dovuto dalla presenza di un tombino della , CP_2
reso scivoloso dal terriccio che lo aveva ricoperto, cadendo rovinosamente a terra e riportando i
Pagina 5 danni descritti;
che il tombino, non segnalato, era stato prontamente sostituito con uno nuovo, posto all'altezza del manto stradale, circostanza questa confermata dagli agenti intervenuti. Ha osservato il Tribunale che alla luce delle risultanze valutate, i convenuti non avessero dimostrato che il sinistro fosse conseguenza di un fortuito ovvero l'interruzione del nesso causale, essendosi limitate ad allegare la disattenzione dell'attrice -che peraltro, in sé e per sé, ove non gravemente imprudente,
non avrebbe escluso il nesso di causalità ex art. 2051 c.c.- peraltro non dimostrata in alcun modo.
In ordine al quantum il Tribunale ha fatto integrale riferimento alla perizia medica di parte,
ritenendo superflui ed antieconomici ulteriori accertamenti tecnici da disporsi a cura dell' ufficio.
Richiamata, dunque, la tabella di riferimento per le lesioni micro permanenti 2016-2017 è pertanto pervenuto alla liquidazione dell'importo complessivo di euro 9.729,48, ivi inclusi la rivalutazione ed interessi da ritardo. Tale somma ha posto a carico di entrambe le convenute in via solidale,
unitamente alle spese processuali.
***
Avverso la sentenza ha proposto appello lamentando l'inadeguatezza Parte_1
del risarcimento riconosciuto, sia per l'erroneità della tabella applicata - quella del danno biologico di lieve entità ex art.139 cod. ass. in luogo della tabella milanese- non ricorrendo, nella specie, un sinistro da circolazione stradale, sia in relazione alla misura della invalidità riconosciuta (4% in luogo di 5%) rispetto alla valutazione contenuta nella consulenza di parte a cui il Tribunale aveva indicato di fare pieno riferimento.
Sulla scorta dei rilevati errori l'appellante ha domandato che, in parziale riforma della sentenza, in via principale i convenuti venissero condannati al pagamento dell'ulteriore risarcimento di euro
5.563,05, in base al calcolo effettuato mediante l'utilizzo delle tabelle milanesi del 2018 (e riconosciuti anche in questo caso, così come dal tribunale, rivalutazione e danno da ritardato adempimento), in subordine, se ritenuta applicabile la tabella delle lesioni micro permanenti, che
Pagina 6 venisse quantomeno riconosciuto l'ulteriore punto di invalidità indicato dal consulente di parte, con un maggior risarcimento di euro 2.373,00.
Si sono costituiti in giudizio, separatamente, il e la società Controparte_1 Controparte_2
domandando il rigetto dell'avverso appello e la conferma della sentenza impugnata.
[...]
***
L'appello è fondato.
Si premette che nella sentenza impugnata non vi è traccia né delle ragioni per cui è stata applicata la tabella delle lesioni di lieve entità di cui all'art. 139 c.d.s., né del motivo per cui, una volta ritenuta superflua la c.t.u. e attendibile la consulenza di parte, è stata riconosciuta un'invalidità di 4
punti percentuali in luogo dei 5 punti indicati nell'elaborato, sulla base di una ragionata valutazione della documentazione medica e delle lesioni riportate dalla perizianda.
Ciò posto, plurima giurisprudenza ha costantemente chiarito che: “I criteri di liquidazione del
danno biologico previsti dall'art. 139 c. ass., per il caso di danni derivanti da sinistri stradali,
costituiscono oggetto di una previsione eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione
analogica nel caso di danni non derivanti da sinistri stradali. (Nella specie, la S.C. ha cassato la
sentenza che aveva applicato le tabelle ex art. 139 c.ass. per la liquidazione del pregiudizio,
riconducibile a responsabilità ex art. 2051 c.c., conseguente all'urto tra il veicolo condotto dalla
danneggiata e alcune lastre di travertino abbandonate sulla sede stradale).” (Cass. Sez. 6 - 3, Ord.
n. 4509 del 11/02/2022) e spiegato che: “L'art. 139 cod. ass. delinea il proprio ambito di
applicazione, al comma 1, con riferimento al “risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve
entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e di natanti.” (Cass.
13885/2025, in motivazione). Elemento dirimente, ai fini dell'applicazione di tale disposizione,
appare, dunque, il collegamento eziologico dell'evento lesivo della salute rispetto alla circolazione stradale (collegamento ben espresso da Cass., n. 4509/2022, che, in motivazione, osserva che "là
dove si faccia questione di danni asseritamente derivanti dalla circolazione stradale, la circostanza
dell'avvenuto danneggiamento di un soggetto impegnato in detta circolazione non assum[e] di per
Pagina 7 sé alcun rilievo determinante, occorrendo, ai fini della qualificazione della causa del danno (come
segnatamente derivante dalla circolazione stradale), che nella ridetta circolazione stradale sia
piuttosto impegnato il danneggiante, sì che possa senza alcun dubbio ricondursi la causa efficiente
del pregiudizio denunciato a quella specifica fonte di danno (cfr. l'art. 139 cit., là dove sottolinea
l'applicabilità delle tabelle ivi previste ai soli "danni derivanti da sinistri conseguenti alla
circolazione stradale")”.
Dal punto di vista della causalità materiale, è dunque “… evidente che tale collegamento sussista
anche allorquando (come nel caso di specie) la circolazione stradale si correli all'esecuzione di un
contratto di trasporto in favore del soggetto che ne risulterà danneggiato. In tal caso, infatti,
l'obbligo del trasportare implica necessariamente un'attività di circolazione (nell'accezione
richiamata dall'art. 122 cod. ass. e, in ultima analisi, dall'art. 3, comma 1, n. 9, del codice della
strada), potendosene, quindi, ricavare che - come da ultimo affermato dalla S.C. - “qualunque
danno causato da un veicolo senza guida di rotaie è un danno causato dalla "circolazione", senza
che rilevi che il veicolo sia fermo o in movimento, né che il danno sia arrecato dallo spostamento
del mezzo o di sue parti, né, infine, che si sia verificato su area pubblica o privata.” (Cass., n.
1812/2025).
Ragionando a contrariis, con riguardo al caso in esame è certamente fuor di dubbio che non si verta in ipotesi di danni da circolazione stradale, dovendosi ricondurre la causa del sinistro ad un'omissione di custodia da parte del danneggiante, ex art. 2051 c,c., e che debba farsi,
conseguentemente, ricorso alla tabella milanese.
Quanto alla percentuale di invalidità riconosciuta dal Giudice, in totale difetto di un cenno argomentativo sulla riduzione operata rispetto alla valutazione del consulente tecnico di parte,
ritenuta al contempo congrua, sufficiente ed esaustiva, così da indurre lo stesso giudicante a non disporre consulenza tecnica d'ufficio - valutazione che in questa sede si condivide, per quanto sopra osservato e per l'assenza di serie contestazioni delle controparti sul punto- deve ipotizzarsi una
Pagina 8 svista del primo giudicante meritevole di essere emendata, e riconoscersi il quinto punto di invalidità per le lesioni subite dall'attrice.
Ciò posto, precisato che ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale mediante il criterio tabellare, il danneggiato ha esclusivamente l'onere di fare istanza di applicazione del detto criterio,
spettando poi al giudice di merito di liquidare il pregiudizio avvalendosi della tabella conforme a diritto, deve osservarsi che di regola la liquidazione del danno alla persona è fatta ai valori attuali mediante ricorso della tabella vigente al momento della sua applicazione, di tal che il risarcimento del danno non deve essere rivalutato.
Nella specie, tuttavia, l'appellante, utilizzando le tabelle di Milano del 2018 e tutti gli indici di riferimento indicati in sentenza, salvo per quanto attiene la percentuale di invalidità permanente,
quantificata in 5 punti percentuali, ha domandato l'ulteriore importo a titolo di risarcimento
(inclusivo della rivalutazione monetaria e del danno da ritardato adempimento, analogamente a quanto riconosciuto dal primo giudice) di euro 5.563,05. Ebbene, tale importo è appena inferiore a quanto risulterebbe applicando la tabella vigente (che incluse le spese mediche rivalutate, con gli interessi da ritardo pari a euro 1.578,75, tenuto conto di una personalizzazione del 25% -inferiore a quella riconosciuta dal primo giudice- risulta pari a euro 5.610,52, importo ottenuto detraendo dall'importo complessivo calcolato su 5 punti di invalidità -euro 15.340,00- quanto già liquidato dal primo giudice, pari a euro 9.729,48).
Al pagamento del minore importo richiesto dall'appellante, dunque, devono essere condannati solidalmente gli appellati, oltre interessi dalla decisione al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, secondo i parametri del D.M. 147/2022 e succ. mod., applicando i valori medi per la fase introduttiva, di studio e minimi per la fase decisionale attesa la contenuta attività svolta (esclusa la fase istruttoria, non tenutasi) sullo scaglione di valore compreso fino € 26.001,00.
Non si ravvisano i presupposti previsti dall'art. 96 c.p.c. per ritenere sussistente in capo agli appellati la temerarietà delle difese dispiegate per resistere in giudizio.
Pagina 9
P.Q.M.
La Corte d'Appello, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, accoglie l'appello proposto da avverso la sentenza n. 692/2024, pubblicata il 01/03/2024 Parte_1
dal Tribunale di Cagliari e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata che nel resto conferma:
1. condanna il in persona del Sindaco pro tempore e Controparte_1 Controparte_2
in persona del legale rappresentante in solido fra loro a pagare in favore di
[...]
l'ulteriore importo di euro 5.563,05 ferma la condanna già disposta in Parte_1
primo grado.
2. condanna il in persona del Sindaco pro tempore e Controparte_1 Controparte_2
in persona del legale rappresentante in solido fra loro alla rifusione in favore di
[...]
delle spese del presente grado di giudizio, che liquida, a tiolo di Parte_1
compensi professionali, in euro 3011,00, oltre spese vive, rimborso forfettario e accessori di legge.
Così deciso in Cagliari, il 12.12.2025
Il Cons. estensore
Dott.ssa Grazia M. Bagella Il Presidente
Dott.ssa Maria Teresa Spanu
Pagina 10
Sezione Civile
composta dai magistrati:
AR SA NU Presidente
ON RU Consigliere
GRAZIA AR BAGELLA Consigliere relatore
All'esito della discussione all'udienza del 12.12.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
nella causa iscritta al numero 315 del ruolo generale degli affari civili per l'anno 2024 promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1
presso lo studio dell'Avv. Sabina Biancu, sito in Cagliari alla Via Forlanini n. 2, che la rappresenta e difende in forza di procura speciale alle liti apposta in calce all'atto d'appello
APPELLANTE
contro
(C.F. ), in persona del sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Cagliari, piazza Irpinia n.1, presso lo studio dell'avv. Giampaolo
Pisano, e rappresentato e difeso dall'avv. Gian Carlo Soave, in virtù di procura speciale depositato in atti
APPELLATO
e
P.I. ), in persona del procuratore speciale dott. Controparte_2 P.IVA_2 [...]
, difesa e assistita, in forza di procura in calce all'atto di appello notificato, dall'avv. CP_3
RI RA, con studio in Milano, Via Bigli 15/a, ed ivi elettivamente domiciliata
APPELLATA
Pagina 1
CONCLUSIONI
NELL'INTERESSE DELL'APPELLANTE:
“Voglia la Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione previa
valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame,
In via principale e nel merito, accogliere per i motivi dedotti il proposto appello e, per l'effetto, in
parziale riforma della sentenza n. 692/2024, pubblicata il 01.03.2024, emessa dal Tribunale
Ordinario di Cagliari nel giudizio distinto a R.G. con il n. 7148/2018, condannare i convenuti, in
solido tra loro, al risarcimento della somma di € 5.563,05 per i danni patiti a seguito del sinistro
occorso il 05.07.2016, o della maggior o minor somma dovuta che verrà accertata in corso di
causa.
In via subordinata, nella denegata ipotesi di non accoglimento della domanda in via principale,
Voglia l'Ill.ma Corte Adita, in parziale riforma della sentenza appellata, condannare, in solido tra
loro, per i danni patiti a seguito del sinistro occorso, per la somma di € 2.373,00, o della maggior o
minor somma dovuta che verrà accertata in corso di causa.
In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari come per legge relativi ad entrambi i gradi di
giudizio”.
NELL'INTERESSE DELL'APPELLATO : Controparte_1
“Piaccia all'ecc.ma corte d'appello adita, contraiis reiectis,:
in via principale:
confermare l'impugnata sentenza n. 692/2024 emessa dal tribunale di cagliari, e per
Pagina 2 l'effetto, respingere ogni e qualsiasi avversaria pretesa in quanto infondata in fatto e diritto.
vinte le spese del presente grado di giudizio”.
NELL'INTERESSE DELL'APPELLATA Controparte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, così giudicare:
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE: rigettarsi il proposto appello e confermarsi la sentenza n.
692/2024 pronunciata dal Tribunale di Cagliari, pubblicata in data 01.03.2024 in ogni sua parte,
per i motivi tutti di cui al presente atto.
In ogni caso: con vittoria di spese, competenze, diritti ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge,
incluso rimborso spese forfettario 15%”.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 23.07.2018 convenne in Parte_1
giudizio dinanzi al Tribunale di Cagliari il e la Controparte_1 Controparte_2
esponendo che:
- il giorno 05.07.2016 nel Comune di in via Santa Maria nn. 66 - 67 alle ore 10.50 circa, CP_1
era caduta rovinosamente a terra a causa della cattiva manutenzione del manto stradale in prossimità
di un tombino che presentava un dislivello rispetto al manto stradale;
- era stata ricoverata all'Ospedale “S.S. Trinità” di Cagliari con diagnosi di trauma chiuso del torace, frattura chiusa 7° costa sinistra, trauma cranico non commotivo, trauma contusione avampiede sinistro, trauma contusivo anca sinistra, lieve cervicalgia, contusioni al viso, al collo ed al cuoio capelluto;
Pagina 3 - era stata dimessa in data 07.07.2016 con diagnosi di trauma chiuso del torace, frattura chiusa 7°
costa sinistra e trauma cranico contusivo, con prescrizione di 20 gg. di riposo e RX torace a 40 gg.;
- in data 11.07.2016 aveva presentato al Comune di istanza di risarcimento per i danni CP_1
subiti in conseguenza del sinistro, riscontrata dall'Amministrazione, la quale aveva tuttavia indicato la quale responsabile del sinistro;
CP_2
- aveva pertanto inviato la richiesta di risarcimento alla , che l'aveva respinta affermando CP_2
invece la legittimazione passiva del CP_1
- in data 09.02.2017 si era sottoposta a visita medico legale da parte del dott. medico Persona_1
legale, il quale aveva certificato, in conseguenza del sinistro, un danno permanente del 5%,
un'inabilità temporanea pari a 2 giorni al 100%, giorni 30 al 75%, giorni 30 al 50% e ulteriori giorni
30 al 25%, con spese mediche riconosciute per euro 610,00;
- in data 18.02.2018 aveva invitato alla procedura di negoziazione assistita il Controparte_1
e la ma la proposta era rimasta priva di riscontro. Controparte_2
L'attrice concluse, pertanto, per la condanna delle convenute in solido al risarcimento di tutti i danni subiti in conseguenza del sinistro descritto.
Con comparsa depositata il 22.11.2018 si costituì in giudizio il deducendo: Controparte_1
- in via preliminare di non avere legittimazione passiva rispetto alla domanda di risarcimento, in quanto il tombino su cui l'attrice era caduta era di proprietà della CP_2
- quanto al merito, che in ogni caso la responsabilità del sinistro sarebbe stata addebitabile ad un difetto di attenzione dell'attrice, che avrebbe dovuto avvedersi del dislivello del tombino;
- il danno non era stato, in ogni caso, dimostrato.
Con comparsa di costituzione del 23.11.2018 si costituì in giudizio anche la Controparte_2
Pagina 4 sostenendo:
- in via preliminare, di non essere passivamente legittimata rispetto alla domanda risarcitoria, in quanto il Comune di era proprietario della strada dove era caduta l'attrice; CP_1
- nel merito, l'attrice non aveva provato la dinamica del sinistro e in ogni caso doveva essere ritenuta unica responsabile del medesimo per avervi dato causa con una condotta imprudente,
consistente nel camminare sulla strada invece che sul marciapiede;
- il danno non era stato provato nel suo esatto ammontare.
Conclusero entrambe per il rigetto delle domande attoree.
***
La causa, istruita con produzioni documentali e prova testimoniale, venne quindi decisa dal
Tribunale di Cagliari con sentenza n. 692/2024, pubblicata in data 01/03/2024, nei seguenti termini:
“1) condanna e , in solido tra loro, a pagare a Controparte_1 Controparte_2
la somma di euro 9.729,48 per le causali in premessa;
2) Parte_1
condanna e , in solido tra loro, a rimborsare a Controparte_1 Controparte_2
le spese processuali che si liquidano in euro 5.202,00 (di cui Parte_1
euro 5.077,00 per compensi ed euro 125,00 per spese documentate) oltre rimborso spese
forfettario, IVA e CPA come per legge”.
In sintesi il Tribunale ha ritenuto accertato, sulla base della prova testimoniale espletata, della documentazione fotografica e delle certificazioni mediche, che l'attrice, nelle descritte circostanze di tempo e di luogo fosse stata costretta a scendere dal marciapiede per la presenza di un palo e di una centralina che restringevano il transito;
che, nel frangente, l'attrice aveva perso l'equilibrio a causa di un dislivello rispetto al manto stradale dovuto dalla presenza di un tombino della , CP_2
reso scivoloso dal terriccio che lo aveva ricoperto, cadendo rovinosamente a terra e riportando i
Pagina 5 danni descritti;
che il tombino, non segnalato, era stato prontamente sostituito con uno nuovo, posto all'altezza del manto stradale, circostanza questa confermata dagli agenti intervenuti. Ha osservato il Tribunale che alla luce delle risultanze valutate, i convenuti non avessero dimostrato che il sinistro fosse conseguenza di un fortuito ovvero l'interruzione del nesso causale, essendosi limitate ad allegare la disattenzione dell'attrice -che peraltro, in sé e per sé, ove non gravemente imprudente,
non avrebbe escluso il nesso di causalità ex art. 2051 c.c.- peraltro non dimostrata in alcun modo.
In ordine al quantum il Tribunale ha fatto integrale riferimento alla perizia medica di parte,
ritenendo superflui ed antieconomici ulteriori accertamenti tecnici da disporsi a cura dell' ufficio.
Richiamata, dunque, la tabella di riferimento per le lesioni micro permanenti 2016-2017 è pertanto pervenuto alla liquidazione dell'importo complessivo di euro 9.729,48, ivi inclusi la rivalutazione ed interessi da ritardo. Tale somma ha posto a carico di entrambe le convenute in via solidale,
unitamente alle spese processuali.
***
Avverso la sentenza ha proposto appello lamentando l'inadeguatezza Parte_1
del risarcimento riconosciuto, sia per l'erroneità della tabella applicata - quella del danno biologico di lieve entità ex art.139 cod. ass. in luogo della tabella milanese- non ricorrendo, nella specie, un sinistro da circolazione stradale, sia in relazione alla misura della invalidità riconosciuta (4% in luogo di 5%) rispetto alla valutazione contenuta nella consulenza di parte a cui il Tribunale aveva indicato di fare pieno riferimento.
Sulla scorta dei rilevati errori l'appellante ha domandato che, in parziale riforma della sentenza, in via principale i convenuti venissero condannati al pagamento dell'ulteriore risarcimento di euro
5.563,05, in base al calcolo effettuato mediante l'utilizzo delle tabelle milanesi del 2018 (e riconosciuti anche in questo caso, così come dal tribunale, rivalutazione e danno da ritardato adempimento), in subordine, se ritenuta applicabile la tabella delle lesioni micro permanenti, che
Pagina 6 venisse quantomeno riconosciuto l'ulteriore punto di invalidità indicato dal consulente di parte, con un maggior risarcimento di euro 2.373,00.
Si sono costituiti in giudizio, separatamente, il e la società Controparte_1 Controparte_2
domandando il rigetto dell'avverso appello e la conferma della sentenza impugnata.
[...]
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L'appello è fondato.
Si premette che nella sentenza impugnata non vi è traccia né delle ragioni per cui è stata applicata la tabella delle lesioni di lieve entità di cui all'art. 139 c.d.s., né del motivo per cui, una volta ritenuta superflua la c.t.u. e attendibile la consulenza di parte, è stata riconosciuta un'invalidità di 4
punti percentuali in luogo dei 5 punti indicati nell'elaborato, sulla base di una ragionata valutazione della documentazione medica e delle lesioni riportate dalla perizianda.
Ciò posto, plurima giurisprudenza ha costantemente chiarito che: “I criteri di liquidazione del
danno biologico previsti dall'art. 139 c. ass., per il caso di danni derivanti da sinistri stradali,
costituiscono oggetto di una previsione eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione
analogica nel caso di danni non derivanti da sinistri stradali. (Nella specie, la S.C. ha cassato la
sentenza che aveva applicato le tabelle ex art. 139 c.ass. per la liquidazione del pregiudizio,
riconducibile a responsabilità ex art. 2051 c.c., conseguente all'urto tra il veicolo condotto dalla
danneggiata e alcune lastre di travertino abbandonate sulla sede stradale).” (Cass. Sez. 6 - 3, Ord.
n. 4509 del 11/02/2022) e spiegato che: “L'art. 139 cod. ass. delinea il proprio ambito di
applicazione, al comma 1, con riferimento al “risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve
entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e di natanti.” (Cass.
13885/2025, in motivazione). Elemento dirimente, ai fini dell'applicazione di tale disposizione,
appare, dunque, il collegamento eziologico dell'evento lesivo della salute rispetto alla circolazione stradale (collegamento ben espresso da Cass., n. 4509/2022, che, in motivazione, osserva che "là
dove si faccia questione di danni asseritamente derivanti dalla circolazione stradale, la circostanza
dell'avvenuto danneggiamento di un soggetto impegnato in detta circolazione non assum[e] di per
Pagina 7 sé alcun rilievo determinante, occorrendo, ai fini della qualificazione della causa del danno (come
segnatamente derivante dalla circolazione stradale), che nella ridetta circolazione stradale sia
piuttosto impegnato il danneggiante, sì che possa senza alcun dubbio ricondursi la causa efficiente
del pregiudizio denunciato a quella specifica fonte di danno (cfr. l'art. 139 cit., là dove sottolinea
l'applicabilità delle tabelle ivi previste ai soli "danni derivanti da sinistri conseguenti alla
circolazione stradale")”.
Dal punto di vista della causalità materiale, è dunque “… evidente che tale collegamento sussista
anche allorquando (come nel caso di specie) la circolazione stradale si correli all'esecuzione di un
contratto di trasporto in favore del soggetto che ne risulterà danneggiato. In tal caso, infatti,
l'obbligo del trasportare implica necessariamente un'attività di circolazione (nell'accezione
richiamata dall'art. 122 cod. ass. e, in ultima analisi, dall'art. 3, comma 1, n. 9, del codice della
strada), potendosene, quindi, ricavare che - come da ultimo affermato dalla S.C. - “qualunque
danno causato da un veicolo senza guida di rotaie è un danno causato dalla "circolazione", senza
che rilevi che il veicolo sia fermo o in movimento, né che il danno sia arrecato dallo spostamento
del mezzo o di sue parti, né, infine, che si sia verificato su area pubblica o privata.” (Cass., n.
1812/2025).
Ragionando a contrariis, con riguardo al caso in esame è certamente fuor di dubbio che non si verta in ipotesi di danni da circolazione stradale, dovendosi ricondurre la causa del sinistro ad un'omissione di custodia da parte del danneggiante, ex art. 2051 c,c., e che debba farsi,
conseguentemente, ricorso alla tabella milanese.
Quanto alla percentuale di invalidità riconosciuta dal Giudice, in totale difetto di un cenno argomentativo sulla riduzione operata rispetto alla valutazione del consulente tecnico di parte,
ritenuta al contempo congrua, sufficiente ed esaustiva, così da indurre lo stesso giudicante a non disporre consulenza tecnica d'ufficio - valutazione che in questa sede si condivide, per quanto sopra osservato e per l'assenza di serie contestazioni delle controparti sul punto- deve ipotizzarsi una
Pagina 8 svista del primo giudicante meritevole di essere emendata, e riconoscersi il quinto punto di invalidità per le lesioni subite dall'attrice.
Ciò posto, precisato che ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale mediante il criterio tabellare, il danneggiato ha esclusivamente l'onere di fare istanza di applicazione del detto criterio,
spettando poi al giudice di merito di liquidare il pregiudizio avvalendosi della tabella conforme a diritto, deve osservarsi che di regola la liquidazione del danno alla persona è fatta ai valori attuali mediante ricorso della tabella vigente al momento della sua applicazione, di tal che il risarcimento del danno non deve essere rivalutato.
Nella specie, tuttavia, l'appellante, utilizzando le tabelle di Milano del 2018 e tutti gli indici di riferimento indicati in sentenza, salvo per quanto attiene la percentuale di invalidità permanente,
quantificata in 5 punti percentuali, ha domandato l'ulteriore importo a titolo di risarcimento
(inclusivo della rivalutazione monetaria e del danno da ritardato adempimento, analogamente a quanto riconosciuto dal primo giudice) di euro 5.563,05. Ebbene, tale importo è appena inferiore a quanto risulterebbe applicando la tabella vigente (che incluse le spese mediche rivalutate, con gli interessi da ritardo pari a euro 1.578,75, tenuto conto di una personalizzazione del 25% -inferiore a quella riconosciuta dal primo giudice- risulta pari a euro 5.610,52, importo ottenuto detraendo dall'importo complessivo calcolato su 5 punti di invalidità -euro 15.340,00- quanto già liquidato dal primo giudice, pari a euro 9.729,48).
Al pagamento del minore importo richiesto dall'appellante, dunque, devono essere condannati solidalmente gli appellati, oltre interessi dalla decisione al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, secondo i parametri del D.M. 147/2022 e succ. mod., applicando i valori medi per la fase introduttiva, di studio e minimi per la fase decisionale attesa la contenuta attività svolta (esclusa la fase istruttoria, non tenutasi) sullo scaglione di valore compreso fino € 26.001,00.
Non si ravvisano i presupposti previsti dall'art. 96 c.p.c. per ritenere sussistente in capo agli appellati la temerarietà delle difese dispiegate per resistere in giudizio.
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P.Q.M.
La Corte d'Appello, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, accoglie l'appello proposto da avverso la sentenza n. 692/2024, pubblicata il 01/03/2024 Parte_1
dal Tribunale di Cagliari e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata che nel resto conferma:
1. condanna il in persona del Sindaco pro tempore e Controparte_1 Controparte_2
in persona del legale rappresentante in solido fra loro a pagare in favore di
[...]
l'ulteriore importo di euro 5.563,05 ferma la condanna già disposta in Parte_1
primo grado.
2. condanna il in persona del Sindaco pro tempore e Controparte_1 Controparte_2
in persona del legale rappresentante in solido fra loro alla rifusione in favore di
[...]
delle spese del presente grado di giudizio, che liquida, a tiolo di Parte_1
compensi professionali, in euro 3011,00, oltre spese vive, rimborso forfettario e accessori di legge.
Così deciso in Cagliari, il 12.12.2025
Il Cons. estensore
Dott.ssa Grazia M. Bagella Il Presidente
Dott.ssa Maria Teresa Spanu
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