Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 06/03/2025, n. 447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 447 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Presidente della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Romano
Gibboni ha pronunziato all'udienza del 6.3.2025, celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 4394 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 vertente
TRA
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte 1 "
dall'avv. Graziano Longo, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in
Salerno alla via G. Berta n. 1;
Ricorrente
E
- in Controparte_1
persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Lelio Maritato, con il quale è elettivamente domiciliato in Salerno, al corso Garibaldi n. 38, presso l'Avvocatura Distrettuale CP 1
Resistente
OGGETTO: Indennità di accompagnamento e benefici ex art. 3, comma 3,
legge n. 104/92.
Con ricorso depositato il 27.8.2024 Parte 1 esponeva:
- che aveva presentato un ricorso per ottenere, ex art. 445 bis cod. proc. civ.,
l'accertamento del proprio stato invalidante ai fini del conseguimento dell'indennità di accompagnamento e dei benefici di cui all'art. 3, comma 3, della legge n. 104/92;
- che il giudice aveva conferito al consulente tecnico l'incarico di accertare la sussistenza delle condizioni sanitare per poter ottenere le invocate prestazioni assistenziali;
- che, depositata la relazione di c.t.u., ella aveva espresso il proprio motivato dissenso, ai sensi del 4° comma della citata disposizione.
Tanto premesso, la Pt 1 adiva il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, perchè accertasse e dichiarasse la sussistenza di uno status invalidante con totale e permanente inabilità lavorativa (100%) e con necessità di assistenza continua e riconoscesse, quindi, il suo diritto a percepire l'indennità di accompagnamento e a fruire dei benefici di cui alla citata legge n. 104/92, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa, ovvero dalla diversa data accertata in corso di causa.
Con provvedimento reso in data 3.9.2024 il giudice dava corso alla trattazione del procedimento con le modalità indicate dall'art. 127 ter c.p.c.
Instauratosi il contraddittorio, l'CP_1 si costituiva in giudizio e deduceva l'infondatezza della pretesa ex adverso azionata, della quale invocava il rigetto,
con rivalsa delle spese di causa.
Indi, espletata una consulenza tecnica medico-legale sulla persona della ricorrente e ricevute le note di trattazione scritta a firma dei procuratori delle parti, il giudice decideva la controversia dando comunicazione, per via telematica, del dispositivo e della motivazione della presente sentenza. MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda formulata da Parte 1 nei confronti dell' CP_1 è infondata e va, pertanto, rigettata.
Rileva il giudicante che con il ricorso introduttivo del giudizio per a.t.p. ex art. 445 bis cod. proc. civ. la Pt_1 veva invocato una declaratoria di accertamento della sussistenza dello status invalidante prescritto dalle leggi n. 18/80 e
104/92 (art. 3, comma 3) ai fini del conseguimento delle correlate prestazioni assistenziali.
In tale contesto, il consulente tecnico nominato dall'adito giudice aveva affermato che le infermità riscontrate alla ricorrente non comportavano una totale e permanente inabilità lavorativa (100%), con necessità di assistenza continua, e non davano quindi luogo all'insorgenza del diritto alle invocate provvidenze.
Orbene, anche il consulente tecnico nominato in questa fase è pervenuto alle medesime conclusioni: il dott. Persona 1 , specialista in medicina legale e delle assicurazioni e in neurologia, ha infatti precisato che la Pt 1 è affetta da "Disturbo schizoaffettivo cronico in trattamento farmacologico continuativo
(discretamente efficace) di grado moderato (classe funzionale 2)".
Ha poi affermato che tali patologie non comportano una totale e permanente inabilità lavorativa, con necessità di assistenza continuativa e globale, bensì danno luogo ad un'invalidità pari all'80%.
Il c.t.u. ha rimarcato, in particolare, che "il caso in esame va inquadrato, anche ovviamente in esito ai prolungati consolidati risultati favorevoli delle terapie praticate (e fatta salva l'eventualità sempre concreta di riacutizzazioni che imporrebbero ovvia rivalutazione del caso), come un disturbo schizoaffettivo di grado moderato e dunque in classe funzionale 2, onde la corretta valutazione dell'80% (vedi: disturbi percettivi congrui all'umore peraltro assenti dal 2019, assenza di un importante declino cognitivo, comportamenti incongrui ricorrenti ma non continuativi)".
Orbene, le valutazioni espresse dai consulenti tecnici nominati in entrambe le fasi del giudizio sono senz'altro condivisibili, in quanto correttamente ed esaustivamente motivate e non smentite, nemmeno parzialmente, da considerazioni medico-legali contrarie, né da elementi nuovi, che depongano per aggravamenti delle patologie riscontrate, ovvero per l'insorgenza di nuove patologie invalidanti.
Logico corollario delle considerazioni sin qui svolte diviene, quindi, il rigetto del ricorso proposto da Parte 1
Avendo prodotto in giudizio una valida dichiarazione di esonero ex art. 152 disp. att. c.p.c., la ricorrente non è tenuta al pagamento delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 4394 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 promosso da Parte 1 contro l [ …..]
-, in persona del legale rappresentante p.t., così Controparte_1
provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara parte ricorrente non tenuta al pagamento delle spese del giudizio, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
3) provvede come da separato decreto in ordine alle spese di c.t.u.
Salerno, 6.3.2025.
Il Presidente della Sezione Lavoro
dott. Romano Gibboni