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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. II, sentenza 23/01/2026, n. 691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 691 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 691/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 2, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
PETRUCCI LUIGI, Presidente
CINTIOLI FULVIO, OR
CEFALO VINCENZO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 3129/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia Is. 104 N. 45/c 98100 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 529/2016 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 5 e pubblicata il 29/01/2016
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01B202038 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01B202038 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01B202038 IRPEF-ALTRO 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01B202038 IVA-ALTRO 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01B202038 IRAP 2009 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento dell'appelloe comune compensazione delle spese di difesa
Resistente/Appellato: rigetto dell'appello e condanna al rimborso delle spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Signor Ricorrente_1 ha riassunto tempestivamente – a conclusione di giudizio per cassazione – il processo d'appello ch'era stato promosso dalla Direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 529/05/2016 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Messina in esito al procedimento n. 753/15 r.g. addì 15 gennaio 2016 e depositata nel successivo 29 gennaio, recante l'accoglimento del di lui ricorso avverso un avviso di accertamento col quale l'Amministrazione finanziaria aveva rideterminato il reddito d'impresa dell'Interessato. Quel giudizio di riesame si era concluso sfavorevolmente all'appellato Contribuente giacché il Giudice di secondo grado, dopo avere ritenuto ammissibile – contrariamente all'eccezione dell'Appellato – il ricorso in appello dell'Ufficio erariale, si era pronunciato nel merito ed aveva rigettato le originarie censure del Ricorrente. La sentenza così pronunciata –
n. 7308/2020 del 20.10.2020 della Commissione Tributaria regionale, Sezione staccata di Messina – è stata impugnata per cassazione dal Contribuente, che ha visto accolte le proprie ragioni dalla Suprema Corte con
Ordinanza n. 3357/2024, emessa in data 12 giugno 2024 e pubblicata addì 4 novembre 2024, che ha pure disposto il "rinvio" a questa stessa Corte, in diversa composizione.
Si è costituita la Direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte constata che la questione dedotta all'esame della Suprema Corte atteneva all'ammissibilità del ricorso in appello dell'Agenzia delle Entrate e, in particolare, alla idoneità o meno del documento depositato da essa a provare la rituale ed efficace notificazione dell'atto di gravame. Era avvenuto, infatti, che:
- l'appellante Agenzia delle Entrate non aveva depositato nel processo l'avviso di ricevimento del plico contenente l'atto di impugnazione ed aveva omesso pure il deposito della ricevuta di presa in carico da parte dell'BA dell'atto impugnatorio;
- il Giudice d'appello ritenne irrilevante l'assenza di quelle prove, avendo constatato che l'appellante aveva depositato utilmente il prospetto di stampa rilasciato da BA relativo alle vicende della raccomandata n. 151667521123; raccomandata che, nel prospetto, dicevasi consegnata in data 04/07/16
e presa 'in carico dall'ufficio postale in data 24/6/2016. Sicché la Suprema Corte è stata chiamata a decidere se quel prospetto delle vicende della spedizione bastasse a dimostrare la notificazione.
La citata Ordinanza ha statuito che “… la pur ampia possibilità di prova della tempestività dell'impugnazione, nonché dell'adempimento degli obblighi formali prescritti dall'art. 22 proprio al fine, di portata sostanziale, della prova della tempestività della notifica, pur quando contempla la possibilità di omettere il deposito della ricevuta di spedizione, sostituito dal deposito dell'elenco delle raccomandate, richiede in questo caso quanto meno che esso non si riduca alla stampa di un mero prospetto video, necessitando al contrario di un riscontro formale di certezza, quale desumibile dalla data e dal timbro postale;
oppure, quando trattasi del deposito dell'avviso di ricevimento, esige che esso contenga l'indicazione della data di spedizione asseverata dall'ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario. Nel caso de quo la Commissione regionale, nel ritenere sufficiente la produzione di un “prospetto di stampa”, ossia di una copia cartacea di una “videata” postale, non contenente alcun timbro postale oppure la stampigliatura meccanografica della data di spedizione del plico, non si è attenuta ai principi di diritto enunciati. Nel consegue la erroneità della pronuncia, che va dunque cassata”.
Ebbene, questo Giudice di “rinvio”, dovendo applicare il trascritto principio, non può che giungere alla conclusione perorata dal Contribuente. Ciò, perché risulta evidente e incontestato che il documento depositato dall'appellante Agenzia delle Entrate consistette in un prospetto delle vicende della spedizione che bensì segnalava il giorno di spedizione e di recapito del plico raccomandato, ma non recava impresso nessun timbro o segno donde emergesse trattarsi di atto rilasciato da BA . Sicché resta perfettamente integrata l'ipotesi cui la Suprema Corte nega idoneità a provare la notificazione e le relative date di spedizione e di recapito.
La costituitasi Amministrazione finanziaria riconosce il senso dell'Ordinanza della Suprema Corte, ma segnala la singolarità della fattispecie, quale consistente nella “mancata contestazione iniziale da parte del contribuente circa la data di effettiva ricezione”. Il Collegio deve giudicare irrilevante questa circostanza perché, incombendo sul giudice tributario l'onere di verificare la tempestività del ricorso, nulla può sostituire all'uopo il suo diretto ed esclusivo accertamento documentale.
Pertanto, deve concludersi il presente processo di rinvio col rigetto dell'appello dell'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale, Sezione staccata di Messina, n. 7308/2020 del
20.10.2020 e con la conferma, dunque, della sentenza n. 529/05/2016 della Commissione tributaria provinciale di Messina emessa in esito al procedimento n. 753/15 r.g. addì 15 gennaio 2016 e depositata nel successivo 29 gennaio.
L'Amministrazione chiede che, “ai fini della regolamentazione delle spese di lite, inclusa la fase di legittimità”, venga considerata “la peculiarità della vicenda processuale e dell'evoluzione giurisprudenziale”, così giungendosi alla “integrale compensazione”. La Corte prende atto della domanda ma ritiene di non potere accoglierla. Sicché sancisce l'obbligo dell'Agenzia delle Entrate di rifondere: - per il giudizio di legittimità, oltre alle spese processuali le spese di difesa in misura di € 3.500,00 con l'incremento per spese generali ed altri accessori di legge e, per il giudizio di secondo grado, incluso il presente giudizio di rinvio, le spese di difesa in misura complessiva di € 6.000,00 incrementate delle spese generali e degli accessori di legge.
P.Q.M.
la Corte, pronunciando definitivamente nel “giudizio di rinvio” n. 3129/2025 r.g., rigetta l'appello dell'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 529/05/2016 della Commissione tributaria provinciale di Messina pronunciata, in esito al procedimento n. 753/15 r.g., addì 15 gennaio 2016 e depositata addì 29 gennaio
2016, così confermandola;
condanna l'Agenzia delle Entrate alla rifusione all'appellato Contribuente delle spese processuali e di difesa nella misura e per i giudizi specificati in motivazione.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 20 gennaio 2026.
Il OR Il Presidente
Dr. Fulvio Cintioli Dr. Luigi Petrucci
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 2, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
PETRUCCI LUIGI, Presidente
CINTIOLI FULVIO, OR
CEFALO VINCENZO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 3129/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia Is. 104 N. 45/c 98100 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 529/2016 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 5 e pubblicata il 29/01/2016
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01B202038 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01B202038 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01B202038 IRPEF-ALTRO 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01B202038 IVA-ALTRO 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01B202038 IRAP 2009 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento dell'appelloe comune compensazione delle spese di difesa
Resistente/Appellato: rigetto dell'appello e condanna al rimborso delle spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Signor Ricorrente_1 ha riassunto tempestivamente – a conclusione di giudizio per cassazione – il processo d'appello ch'era stato promosso dalla Direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 529/05/2016 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Messina in esito al procedimento n. 753/15 r.g. addì 15 gennaio 2016 e depositata nel successivo 29 gennaio, recante l'accoglimento del di lui ricorso avverso un avviso di accertamento col quale l'Amministrazione finanziaria aveva rideterminato il reddito d'impresa dell'Interessato. Quel giudizio di riesame si era concluso sfavorevolmente all'appellato Contribuente giacché il Giudice di secondo grado, dopo avere ritenuto ammissibile – contrariamente all'eccezione dell'Appellato – il ricorso in appello dell'Ufficio erariale, si era pronunciato nel merito ed aveva rigettato le originarie censure del Ricorrente. La sentenza così pronunciata –
n. 7308/2020 del 20.10.2020 della Commissione Tributaria regionale, Sezione staccata di Messina – è stata impugnata per cassazione dal Contribuente, che ha visto accolte le proprie ragioni dalla Suprema Corte con
Ordinanza n. 3357/2024, emessa in data 12 giugno 2024 e pubblicata addì 4 novembre 2024, che ha pure disposto il "rinvio" a questa stessa Corte, in diversa composizione.
Si è costituita la Direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte constata che la questione dedotta all'esame della Suprema Corte atteneva all'ammissibilità del ricorso in appello dell'Agenzia delle Entrate e, in particolare, alla idoneità o meno del documento depositato da essa a provare la rituale ed efficace notificazione dell'atto di gravame. Era avvenuto, infatti, che:
- l'appellante Agenzia delle Entrate non aveva depositato nel processo l'avviso di ricevimento del plico contenente l'atto di impugnazione ed aveva omesso pure il deposito della ricevuta di presa in carico da parte dell'BA dell'atto impugnatorio;
- il Giudice d'appello ritenne irrilevante l'assenza di quelle prove, avendo constatato che l'appellante aveva depositato utilmente il prospetto di stampa rilasciato da BA relativo alle vicende della raccomandata n. 151667521123; raccomandata che, nel prospetto, dicevasi consegnata in data 04/07/16
e presa 'in carico dall'ufficio postale in data 24/6/2016. Sicché la Suprema Corte è stata chiamata a decidere se quel prospetto delle vicende della spedizione bastasse a dimostrare la notificazione.
La citata Ordinanza ha statuito che “… la pur ampia possibilità di prova della tempestività dell'impugnazione, nonché dell'adempimento degli obblighi formali prescritti dall'art. 22 proprio al fine, di portata sostanziale, della prova della tempestività della notifica, pur quando contempla la possibilità di omettere il deposito della ricevuta di spedizione, sostituito dal deposito dell'elenco delle raccomandate, richiede in questo caso quanto meno che esso non si riduca alla stampa di un mero prospetto video, necessitando al contrario di un riscontro formale di certezza, quale desumibile dalla data e dal timbro postale;
oppure, quando trattasi del deposito dell'avviso di ricevimento, esige che esso contenga l'indicazione della data di spedizione asseverata dall'ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario. Nel caso de quo la Commissione regionale, nel ritenere sufficiente la produzione di un “prospetto di stampa”, ossia di una copia cartacea di una “videata” postale, non contenente alcun timbro postale oppure la stampigliatura meccanografica della data di spedizione del plico, non si è attenuta ai principi di diritto enunciati. Nel consegue la erroneità della pronuncia, che va dunque cassata”.
Ebbene, questo Giudice di “rinvio”, dovendo applicare il trascritto principio, non può che giungere alla conclusione perorata dal Contribuente. Ciò, perché risulta evidente e incontestato che il documento depositato dall'appellante Agenzia delle Entrate consistette in un prospetto delle vicende della spedizione che bensì segnalava il giorno di spedizione e di recapito del plico raccomandato, ma non recava impresso nessun timbro o segno donde emergesse trattarsi di atto rilasciato da BA . Sicché resta perfettamente integrata l'ipotesi cui la Suprema Corte nega idoneità a provare la notificazione e le relative date di spedizione e di recapito.
La costituitasi Amministrazione finanziaria riconosce il senso dell'Ordinanza della Suprema Corte, ma segnala la singolarità della fattispecie, quale consistente nella “mancata contestazione iniziale da parte del contribuente circa la data di effettiva ricezione”. Il Collegio deve giudicare irrilevante questa circostanza perché, incombendo sul giudice tributario l'onere di verificare la tempestività del ricorso, nulla può sostituire all'uopo il suo diretto ed esclusivo accertamento documentale.
Pertanto, deve concludersi il presente processo di rinvio col rigetto dell'appello dell'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale, Sezione staccata di Messina, n. 7308/2020 del
20.10.2020 e con la conferma, dunque, della sentenza n. 529/05/2016 della Commissione tributaria provinciale di Messina emessa in esito al procedimento n. 753/15 r.g. addì 15 gennaio 2016 e depositata nel successivo 29 gennaio.
L'Amministrazione chiede che, “ai fini della regolamentazione delle spese di lite, inclusa la fase di legittimità”, venga considerata “la peculiarità della vicenda processuale e dell'evoluzione giurisprudenziale”, così giungendosi alla “integrale compensazione”. La Corte prende atto della domanda ma ritiene di non potere accoglierla. Sicché sancisce l'obbligo dell'Agenzia delle Entrate di rifondere: - per il giudizio di legittimità, oltre alle spese processuali le spese di difesa in misura di € 3.500,00 con l'incremento per spese generali ed altri accessori di legge e, per il giudizio di secondo grado, incluso il presente giudizio di rinvio, le spese di difesa in misura complessiva di € 6.000,00 incrementate delle spese generali e degli accessori di legge.
P.Q.M.
la Corte, pronunciando definitivamente nel “giudizio di rinvio” n. 3129/2025 r.g., rigetta l'appello dell'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 529/05/2016 della Commissione tributaria provinciale di Messina pronunciata, in esito al procedimento n. 753/15 r.g., addì 15 gennaio 2016 e depositata addì 29 gennaio
2016, così confermandola;
condanna l'Agenzia delle Entrate alla rifusione all'appellato Contribuente delle spese processuali e di difesa nella misura e per i giudizi specificati in motivazione.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 20 gennaio 2026.
Il OR Il Presidente
Dr. Fulvio Cintioli Dr. Luigi Petrucci