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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 27/11/2025, n. 718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 718 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
V.G. n. 2331/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice sul ricorso depositato in data 1/8/2025 da
, (C.F. ), nato a [...], il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Rosolini, Via Eloro c.p., elettivamente domiciliato in Rosolini, Corso Savoia n. 56, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Incatasciato, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
, (C.F. ), nata a [...], il [...] e residente in [...], Parte_2 C.F._2
Via Eloro c.p., elettivamente domiciliata in Siracusa, Viale Santa Panagia 81/C, presso lo studio dell'avv. Sabrina Girotti, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso depositato in data 1/8/2025 con cui le parti sopraindicate hanno chiesto congiuntamente la modifica delle condizioni statuite in sede di separazione, come da sentenza n.
1185/2025 pubblicata in data 18/7/2025, nella parte in cui avevano concordato la collocazione dei minori e presso il padre e di e presso la madre. Per_1 Per_2 Per_3 Per_4
In particolare, hanno rilevato che in data 9/7/2025 sono occorsi gravi fatti che hanno visto coinvolti i minori e , collocati presso la madre, tali da indurre le forze dell'ordine a collocare i Per_3 Per_4
suddetti minori presso il padre, . Parte_1 Considerando quindi la necessità di adottare provvedimenti a tutela della prole, le parti hanno congiuntamente chiesto l'accoglimento della modifica delle condizioni della sentenza di separazione nei seguenti termini:
“-disporre l'affidamento condiviso dei minori nata a [...] il [...], Persona_5 [...]
nato a [...] il [...], nata a [...] il [...] e Per_6 Persona_7 CP_1
nato a Modica il [...] ad [...] i genitori;
[...]
-disporre il collocamento dei minori nata a [...] il [...], Persona_5 [...]
nato a [...] il [...], nata a [...] il [...] e Per_6 Persona_7 CP_1
nato a [...] il [...] presso il padre;
[...]
-disporre la facoltà per la madre di vedere i propri figli il martedì e il venerdì dalle ore Parte_2
11.00 alle ore 13.00 presso la sede dei servizi sociali del Comune di Rosolini;
-disporre l'assegnazione della casa coniugale sita in Rosolini Via Eloro C.P. al signor Pt_1
che ivi convivrà con i propri figli minori.
[...]
-disporre che entrambi i coniugi, nella misura della metà cadauno, provvederanno alle spese ortodontia, dentistiche e mediche non coperte dal SSN, nonché quelle scolastiche ed extrascolastiche straordinarie necessarie ai figli minori saranno ripartite e qualora non si tratti di spese urgenti dovranno essere preventivamente concordate.
-disporre che l'assegno unico per i figli ex D.lgs. n. 230/2022 venga percepito nella misura del 100% dal signor in quanto genitore collocatario dei figli minori Parte_1 Persona_5 [...]
, e .” Per_6 Persona_7 Controparte_1
Con provvedimento del 23/10/2025, il Presidente ha evidenziato che il ricorso congiunto non prevede il concorso di al mantenimento dei quattro figli che vivono con il padre e che è opportuno Parte_2
che le parti chiariscano (e se del caso documentino) se i Servizi Sociali del Comune di Rosolini hanno svolto ulteriore attività rispetto a quella oggetto della relazione del luglio 2025. Ciò premesso, ha fissato l'udienza del 3/11/2025 per la comparizione personale delle parti al fine di chiarire quanto sopra.
All'udienza sopraindicata, le parti hanno chiarito che l'assegno unico per i figli ammonta a poco più di euro 1000 al mese e che la rinuncia, come da ricorso, alla quota di sua spettanza in favore di Pt_2
, collocatario della prole, e che detta quota rispetta il cosiddetto “minimo vitale” di €150 al Per_5
mese, per il mantenimento dei minori. I procuratori delle parti hanno precisato inoltre che non sono in corso ulteriori accertamenti sul nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali del Comune di
Rosolini. In tali premesse, il Presidente ha rimesso la causa al Collegio per la decisione. È stata data comunicazione del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al Pubblico Ministero, il quale ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso secondo le condizioni indicate congiuntamente dalle parti, apparendo conformi all'interesse della prole (parere del 20/11/2025).
Ciò detto, le nuove condizioni concordate dalle parti possono essere accolte dal Tribunale, in quanto l'accordo sulle questioni inerenti la collocazione dei minori presso il padre e al loro sostentamento, non presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a norme imperative e, anzi, appare rispondente all'interesse, nell'attualità, delle parti nonché conforme all'interesse dei minori Persona_5
, e . Persona_6 Persona_7 Controparte_1
Ritenuto, infine, che le spese di lite devono essere compensate atteso l'accordo raggiunto dalle parti;
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, a parziale modifica di quanto statuito con sentenza n. 1185/2025 pubblicata in data 18/7/2025, provvede alle condizioni specificate in parte motiva da intendersi qui integralmente trascritte.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del
Tribunale, il 26/11/2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Veronica Milone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice sul ricorso depositato in data 1/8/2025 da
, (C.F. ), nato a [...], il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Rosolini, Via Eloro c.p., elettivamente domiciliato in Rosolini, Corso Savoia n. 56, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Incatasciato, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
, (C.F. ), nata a [...], il [...] e residente in [...], Parte_2 C.F._2
Via Eloro c.p., elettivamente domiciliata in Siracusa, Viale Santa Panagia 81/C, presso lo studio dell'avv. Sabrina Girotti, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso depositato in data 1/8/2025 con cui le parti sopraindicate hanno chiesto congiuntamente la modifica delle condizioni statuite in sede di separazione, come da sentenza n.
1185/2025 pubblicata in data 18/7/2025, nella parte in cui avevano concordato la collocazione dei minori e presso il padre e di e presso la madre. Per_1 Per_2 Per_3 Per_4
In particolare, hanno rilevato che in data 9/7/2025 sono occorsi gravi fatti che hanno visto coinvolti i minori e , collocati presso la madre, tali da indurre le forze dell'ordine a collocare i Per_3 Per_4
suddetti minori presso il padre, . Parte_1 Considerando quindi la necessità di adottare provvedimenti a tutela della prole, le parti hanno congiuntamente chiesto l'accoglimento della modifica delle condizioni della sentenza di separazione nei seguenti termini:
“-disporre l'affidamento condiviso dei minori nata a [...] il [...], Persona_5 [...]
nato a [...] il [...], nata a [...] il [...] e Per_6 Persona_7 CP_1
nato a Modica il [...] ad [...] i genitori;
[...]
-disporre il collocamento dei minori nata a [...] il [...], Persona_5 [...]
nato a [...] il [...], nata a [...] il [...] e Per_6 Persona_7 CP_1
nato a [...] il [...] presso il padre;
[...]
-disporre la facoltà per la madre di vedere i propri figli il martedì e il venerdì dalle ore Parte_2
11.00 alle ore 13.00 presso la sede dei servizi sociali del Comune di Rosolini;
-disporre l'assegnazione della casa coniugale sita in Rosolini Via Eloro C.P. al signor Pt_1
che ivi convivrà con i propri figli minori.
[...]
-disporre che entrambi i coniugi, nella misura della metà cadauno, provvederanno alle spese ortodontia, dentistiche e mediche non coperte dal SSN, nonché quelle scolastiche ed extrascolastiche straordinarie necessarie ai figli minori saranno ripartite e qualora non si tratti di spese urgenti dovranno essere preventivamente concordate.
-disporre che l'assegno unico per i figli ex D.lgs. n. 230/2022 venga percepito nella misura del 100% dal signor in quanto genitore collocatario dei figli minori Parte_1 Persona_5 [...]
, e .” Per_6 Persona_7 Controparte_1
Con provvedimento del 23/10/2025, il Presidente ha evidenziato che il ricorso congiunto non prevede il concorso di al mantenimento dei quattro figli che vivono con il padre e che è opportuno Parte_2
che le parti chiariscano (e se del caso documentino) se i Servizi Sociali del Comune di Rosolini hanno svolto ulteriore attività rispetto a quella oggetto della relazione del luglio 2025. Ciò premesso, ha fissato l'udienza del 3/11/2025 per la comparizione personale delle parti al fine di chiarire quanto sopra.
All'udienza sopraindicata, le parti hanno chiarito che l'assegno unico per i figli ammonta a poco più di euro 1000 al mese e che la rinuncia, come da ricorso, alla quota di sua spettanza in favore di Pt_2
, collocatario della prole, e che detta quota rispetta il cosiddetto “minimo vitale” di €150 al Per_5
mese, per il mantenimento dei minori. I procuratori delle parti hanno precisato inoltre che non sono in corso ulteriori accertamenti sul nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali del Comune di
Rosolini. In tali premesse, il Presidente ha rimesso la causa al Collegio per la decisione. È stata data comunicazione del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al Pubblico Ministero, il quale ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso secondo le condizioni indicate congiuntamente dalle parti, apparendo conformi all'interesse della prole (parere del 20/11/2025).
Ciò detto, le nuove condizioni concordate dalle parti possono essere accolte dal Tribunale, in quanto l'accordo sulle questioni inerenti la collocazione dei minori presso il padre e al loro sostentamento, non presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a norme imperative e, anzi, appare rispondente all'interesse, nell'attualità, delle parti nonché conforme all'interesse dei minori Persona_5
, e . Persona_6 Persona_7 Controparte_1
Ritenuto, infine, che le spese di lite devono essere compensate atteso l'accordo raggiunto dalle parti;
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, a parziale modifica di quanto statuito con sentenza n. 1185/2025 pubblicata in data 18/7/2025, provvede alle condizioni specificate in parte motiva da intendersi qui integralmente trascritte.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del
Tribunale, il 26/11/2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Veronica Milone