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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 03/11/2025, n. 485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 485 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA n.
N.R.G. 329 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA ALLA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati
Dott. SILVIA MARINA RAVAZZONI PRESIDENTE
Dott. SUSANNA MANTOVANI CONSIGLIERE
Dott. LAURA BOVE GIUDICE AUSILIARIO Rel.
Nella pubblica udienza del 10 giugno 2025 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n. 258/2024 del Tribunale di Como, estensore Giudice Dott. Giovanni Luca Ortore, promossa
DA
(c.f. in persona del legale rappresentante pro tempore, Pt_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'Avv. Fortunato Vitale, Avv. Lucia Vitale, Avv. Teresa Vitale
e Avv. Ofelia Battigaglia ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Milano, Piazza Duomo n. 20
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._1
RA SC ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Reggio
Calabria, Via Archia Poeta n. 7
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da atto di appello depositato in data 01/04/2025.
Per l'appellato: come da memoria difensiva depositata in data 29/05/2025.
FATTO E DIRITTO
1
Con sentenza n. 258/24 il Tribunale di Como, Giudice Ortore, in parziale accoglimento dell'opposizione promossa da ha annullato il Controparte_2 decreto ingiuntivo n. 281/2022 del 6-7/9/2022 e condannato al Controparte_2 pagamento di € 4.734,06 oltre interessi legali, con compensazione per 4/5 delle spese di lite e condanna del al pagamento del residuo per Euro 500,00- CP_1
Con il procedimento monitorio l' chiedeva a il Pt_1 Controparte_1 pagamento di € 20.904,51 oltre rivalutazione, interessi e spese di lite, per il mancato versamento della contribuzione soggettiva e delle relative sanzioni per gli anni
2002, 2003, 2004, 2005, nonché della contribuzione integrativa e delle rispettive sanzioni per gli anni 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006.
Nel giudizio di opposizione l'ingiunto eccepiva la prescrizione quinquennale dei crediti e contestava la regolarità delle notifiche delle comunicazioni dell'Ente interruttive della prescrizione.
Il Tribunale precisava, in base ai Regolamenti dell'Ente di Previdenza, che la contribuzione soggettiva si prescrive con il decorso di cinque anni, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, invece la prescrizione della contribuzione integrativa decorre dalla data di trasmissione, da parte dell'obbligato, della comunicazione di cui all'articolo 17 L. 249/91, cioè quella relativa al volume di affari.
Valutati gli atti prodotti, il Giudice di primo grado accertava che non era ancora prescritta la contribuzione integrativa e sanzioni anni 1997-1998-1999-2001-2002 per complessivi € 4.734,06 (in quanto il volume di affari era stato comunicato solo il 07/03/17). Per il resto delle somme ingiunte dichiarava la prescrizione precisando che gli atti interruttivi depositati – contestati dal – risultavano irrilevanti CP_1 in quanto era già maturata la prescrizione quinquennale.
Ha proposto tempestivo appello l' contestando la sentenza per avere ritenuto Pt_1 prescritti i contributi soggettivi (tranne del 2002 già rinunciati in primo grado) degli anni dal 2003 al 2005, nonché le sanzioni – per le quali precisa la prescrizione decennale - per gli anni dal 2002 al 2005, nonché le sanzioni per i contributi integrativi anni dal 2003 al 2006. Richiama le comunicazioni, mediante raccomandate r.r., già depositate in primo grado, quali atti validamente interruttivi della prescrizione. L'Ente chiede in parziale riforma della sentenza appellata
2
condannare al pagamento dell'ulteriore importo di Euro Controparte_2
13.923,86, di cui Euro 13.123,86 a titolo di contribuzione soggettiva anni 2003,
2004, 2005 e sanzioni anni 2002, 2003, 2004, 2005 nonchè Euro 800,00 a titolo di sanzioni contribuzione integrativa anni 2003, 2004, 2005 e 2006.
Si è costituito resistendo al gravame e chiede il rigetto della Controparte_2 impugnazione con il favore delle spese.
Alla udienza del 10 giugno 2025 la causa è stata discussa e decisa, come da dispositivo in calce, di cui è stata data lettura.
L'appello è parzialmente fondato per le motivazioni che seguono.
Osserva il Collegio che la disamina degli atti prodotti già in primo grado dall'appellante consente di ritenere validamente interrotto il termine prescrizionale di quanto chiesto in via monitoria a titolo di contribuzione soggettiva e sanzioni per gli anni 2003 e 2004 per complessivi Euro 8.593,83.
In particolare relativamente al 2003 è documentato il “sollecito all'adempimento” con racc.ta rr ricevuta il 14/04/08; relativamente al 2004 è documentato il “sollecito all'adempimento” con racc.ta r.r. ricevuta il 23/08/08; entrambe le contribuzioni sono poi indicate e richieste a mezzo racc.ta rr ricevuta il 22/01/2013, nonché a mezzo altre racc.te ricevute rispettivamente il 21/03/17 ed il 13/09/21 (cfr. all. n. 3 fascicolo di primo grado appellante).
Relativamente alla contribuzione soggettiva dovuta per l'anno 2005, successivamente alla richiesta di pagamento del 25/05/2006, non risultano validi atti interruttivi prima del sollecito con racc.ta ricevuta il 22/01/2013, quando oramai il termine prescrizionale quinquennale era già maturato. Sempre su detta annualità occorre inoltre considerare che nel sollecito di pagamento sopra indicato del
23/08/08 (ove era chiesta la contribuzione soggettiva per l'anno 2004) la apposita casella dell'anno “2005” riportava zero come somma dovuta.
In ordine infine ai contributi integrativi la sentenza di primo grado è esente da censure. Il termine prescrizionale decennale di tali contributi decorre infatti dalla comunicazione da parte dell'obbligato del volume di affari prodotto l'anno precedente, comunicazione inviata dal solo in data 07/03/2017 e pertanto CP_1 il credito maturato per gli anni dal 1997 al 2002, chiesto dall'Ente con pec del
01/06/2020 (all. 3 fascicolo primo grado appellante) non risulta prescritto.
3
Le sanzioni per la contribuzione integrativa degli anni dal 2003 al 2006 sono da dichiararsi prescritte, come correttamente accertato dal Giudice di primo grado, non risultando alcun atto interruttivo del decorso della prescrizione precedente la notifica del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite del doppio grado (€ 1000,00 per il primo grado, € 2000,00 per l'appello), considerato l'esito complessivo del giudizio, sono compensate per un terzo e poste a carico di per la restante parte, liquidata come in Controparte_2 dispositivo, ai sensi del DM 13 agosto 2022 n. 147 e valutata l'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza n. 258/2024 del Tribunale di Como dichiara dovuta da la contribuzione soggettiva, con sanzioni, Controparte_2 relativamente agli anni 2003 e 2004, per complessivi Euro 8.593,83; conferma le restanti statuizioni di merito.
Compensate per un terzo le spese del doppio grado condanna l'appellato a rifondere alla parte appellante il residuo pari ad euro 2.000,00 oltre spese generali e oneri di legge.
Milano, 10 Giugno 2025
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
LA BO SI AR NI
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N.R.G. 329 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA ALLA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati
Dott. SILVIA MARINA RAVAZZONI PRESIDENTE
Dott. SUSANNA MANTOVANI CONSIGLIERE
Dott. LAURA BOVE GIUDICE AUSILIARIO Rel.
Nella pubblica udienza del 10 giugno 2025 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n. 258/2024 del Tribunale di Como, estensore Giudice Dott. Giovanni Luca Ortore, promossa
DA
(c.f. in persona del legale rappresentante pro tempore, Pt_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'Avv. Fortunato Vitale, Avv. Lucia Vitale, Avv. Teresa Vitale
e Avv. Ofelia Battigaglia ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Milano, Piazza Duomo n. 20
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._1
RA SC ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Reggio
Calabria, Via Archia Poeta n. 7
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da atto di appello depositato in data 01/04/2025.
Per l'appellato: come da memoria difensiva depositata in data 29/05/2025.
FATTO E DIRITTO
1
Con sentenza n. 258/24 il Tribunale di Como, Giudice Ortore, in parziale accoglimento dell'opposizione promossa da ha annullato il Controparte_2 decreto ingiuntivo n. 281/2022 del 6-7/9/2022 e condannato al Controparte_2 pagamento di € 4.734,06 oltre interessi legali, con compensazione per 4/5 delle spese di lite e condanna del al pagamento del residuo per Euro 500,00- CP_1
Con il procedimento monitorio l' chiedeva a il Pt_1 Controparte_1 pagamento di € 20.904,51 oltre rivalutazione, interessi e spese di lite, per il mancato versamento della contribuzione soggettiva e delle relative sanzioni per gli anni
2002, 2003, 2004, 2005, nonché della contribuzione integrativa e delle rispettive sanzioni per gli anni 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006.
Nel giudizio di opposizione l'ingiunto eccepiva la prescrizione quinquennale dei crediti e contestava la regolarità delle notifiche delle comunicazioni dell'Ente interruttive della prescrizione.
Il Tribunale precisava, in base ai Regolamenti dell'Ente di Previdenza, che la contribuzione soggettiva si prescrive con il decorso di cinque anni, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, invece la prescrizione della contribuzione integrativa decorre dalla data di trasmissione, da parte dell'obbligato, della comunicazione di cui all'articolo 17 L. 249/91, cioè quella relativa al volume di affari.
Valutati gli atti prodotti, il Giudice di primo grado accertava che non era ancora prescritta la contribuzione integrativa e sanzioni anni 1997-1998-1999-2001-2002 per complessivi € 4.734,06 (in quanto il volume di affari era stato comunicato solo il 07/03/17). Per il resto delle somme ingiunte dichiarava la prescrizione precisando che gli atti interruttivi depositati – contestati dal – risultavano irrilevanti CP_1 in quanto era già maturata la prescrizione quinquennale.
Ha proposto tempestivo appello l' contestando la sentenza per avere ritenuto Pt_1 prescritti i contributi soggettivi (tranne del 2002 già rinunciati in primo grado) degli anni dal 2003 al 2005, nonché le sanzioni – per le quali precisa la prescrizione decennale - per gli anni dal 2002 al 2005, nonché le sanzioni per i contributi integrativi anni dal 2003 al 2006. Richiama le comunicazioni, mediante raccomandate r.r., già depositate in primo grado, quali atti validamente interruttivi della prescrizione. L'Ente chiede in parziale riforma della sentenza appellata
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condannare al pagamento dell'ulteriore importo di Euro Controparte_2
13.923,86, di cui Euro 13.123,86 a titolo di contribuzione soggettiva anni 2003,
2004, 2005 e sanzioni anni 2002, 2003, 2004, 2005 nonchè Euro 800,00 a titolo di sanzioni contribuzione integrativa anni 2003, 2004, 2005 e 2006.
Si è costituito resistendo al gravame e chiede il rigetto della Controparte_2 impugnazione con il favore delle spese.
Alla udienza del 10 giugno 2025 la causa è stata discussa e decisa, come da dispositivo in calce, di cui è stata data lettura.
L'appello è parzialmente fondato per le motivazioni che seguono.
Osserva il Collegio che la disamina degli atti prodotti già in primo grado dall'appellante consente di ritenere validamente interrotto il termine prescrizionale di quanto chiesto in via monitoria a titolo di contribuzione soggettiva e sanzioni per gli anni 2003 e 2004 per complessivi Euro 8.593,83.
In particolare relativamente al 2003 è documentato il “sollecito all'adempimento” con racc.ta rr ricevuta il 14/04/08; relativamente al 2004 è documentato il “sollecito all'adempimento” con racc.ta r.r. ricevuta il 23/08/08; entrambe le contribuzioni sono poi indicate e richieste a mezzo racc.ta rr ricevuta il 22/01/2013, nonché a mezzo altre racc.te ricevute rispettivamente il 21/03/17 ed il 13/09/21 (cfr. all. n. 3 fascicolo di primo grado appellante).
Relativamente alla contribuzione soggettiva dovuta per l'anno 2005, successivamente alla richiesta di pagamento del 25/05/2006, non risultano validi atti interruttivi prima del sollecito con racc.ta ricevuta il 22/01/2013, quando oramai il termine prescrizionale quinquennale era già maturato. Sempre su detta annualità occorre inoltre considerare che nel sollecito di pagamento sopra indicato del
23/08/08 (ove era chiesta la contribuzione soggettiva per l'anno 2004) la apposita casella dell'anno “2005” riportava zero come somma dovuta.
In ordine infine ai contributi integrativi la sentenza di primo grado è esente da censure. Il termine prescrizionale decennale di tali contributi decorre infatti dalla comunicazione da parte dell'obbligato del volume di affari prodotto l'anno precedente, comunicazione inviata dal solo in data 07/03/2017 e pertanto CP_1 il credito maturato per gli anni dal 1997 al 2002, chiesto dall'Ente con pec del
01/06/2020 (all. 3 fascicolo primo grado appellante) non risulta prescritto.
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Le sanzioni per la contribuzione integrativa degli anni dal 2003 al 2006 sono da dichiararsi prescritte, come correttamente accertato dal Giudice di primo grado, non risultando alcun atto interruttivo del decorso della prescrizione precedente la notifica del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite del doppio grado (€ 1000,00 per il primo grado, € 2000,00 per l'appello), considerato l'esito complessivo del giudizio, sono compensate per un terzo e poste a carico di per la restante parte, liquidata come in Controparte_2 dispositivo, ai sensi del DM 13 agosto 2022 n. 147 e valutata l'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza n. 258/2024 del Tribunale di Como dichiara dovuta da la contribuzione soggettiva, con sanzioni, Controparte_2 relativamente agli anni 2003 e 2004, per complessivi Euro 8.593,83; conferma le restanti statuizioni di merito.
Compensate per un terzo le spese del doppio grado condanna l'appellato a rifondere alla parte appellante il residuo pari ad euro 2.000,00 oltre spese generali e oneri di legge.
Milano, 10 Giugno 2025
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
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