Articolo 5 della Legge 19 novembre 1987, n. 476
Articolo 4Articolo 6
Versione
9 dicembre 1987
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Versione
5 gennaio 1999
Art. 5. Rendiconti 1. Ogni ente o associazione che fruisca del contributo dello Stato di cui alla presente legge e' tenuto, anche qualora non rinnovi la domanda di contributo, a presentare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri un rendiconto che giustifichi e documenti l'impegno del contributo assegnato.
2. Con proprio decreto, il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri dell'interno e della sanita', provvede ad emanare, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un regolamento che definisca le modalita', i contenuti e i termini del rendiconto di cui al presente articolo. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La Legge 15 dicembre 1998, n.438 ha disposto (con l'art. 5 comma 3) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, gli articoli 2 , 3 , 4 , 5 e 6 della legge 19 dicembre 1987, n. 476 , sono abrogati."
Entrata in vigore il 5 gennaio 1999