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Sentenza 11 giugno 2024
Sentenza 11 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 11/06/2024, n. 1034 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1034 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Firenze
Sezione II Civile così composta:
Ludovico Delle Vergini Presidente rel.
Luigi Nannipieri Consigliere
Nicola Mario Condemi Consigliere
SENTENZA nelle riunite cause civili di appello iscritte a ruolo in data 10.7.2020 e 17.7.2020 rispettivamente ai nn. 1187 e 1223 del Ruolo Affari Civili Contenziosi dell'anno 2020 avverso la sentenza del Tribunale di Siena
n. 362/2021 pubblicata in data 12.06.2020, su cui questa
Corte ha emesso sentenza non definitiva n. 1480/2023 pubblicata in data 7.7.2023 avente ad oggetto: Leasing promosse da corrente in Tordandrea Parte_1 di Assisi (PG), elettivamente domiciliata in Perugia, presso e nello studio dell'avv. Giuseppe Caforio, che la rappresenta e difende unitamente all'avv. Alessandro
Bacchi, come da procura allegata all'atto di citazione in appello
-appellante nel giudizio RGN 1187/2020 e appellata nel giudizio RGN 1223/2020- contro
corrente in Controparte_1
Grosseto ed ivi elettivamente domiciliata, presso e nello studio degli avv.ti Alessandro Antichi e Giovanni Niccolò
1 Antichi, che la rappresentano e difendono come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello
-appellata nel giudizio RGN 1187/2020 e appellante nel giudizio RGN 1223/2020- nonché contro
Controparte_2
corrente in
[...] CP_2 elettivamente domiciliata in Firenze, presso e nello studio degli avv.ti Alessandro Fantini e Paolo Rosini, che la rappresentano e difendono giusta procura speciale del 4.4.2017, a rogito per Notaio Persona_1
, allegata alla comparsa di costituzione e risposta
[...] in appello
-appellata- e corrente in Controparte_3
Torino, elettivamente domiciliata in Perugia, presso e nello studio dell'avv. Isabella Lazzaro Cardarelli, che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello con appello incidentale
-appellata e appellante incidentale-
corrente in Conegliano (TV), e per Controparte_4 essa la mandataria quale Controparte_5 cessionaria del credito, elettivamente domiciliata in
Milano, presso e nello studio dell'avv. Giulio Rossetto, che la rappresenta e difende come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta e intervento ex art. 111 c.p.c.
-terza intervenuta-
Rimessa la causa in istruttoria con ordinanza del
7.7.2023, all'udienza del 28-30.11.2023, celebrata
2 secondo il modello di trattazione scritta, la causa è stata nuovamente trattenuta in decisione.
Si riportano di seguito le conclusioni rassegnate dalle parti anteriormente alla rimessione della causa in istruttoria.
Per : Parte_1
“Voglia l'Ill.ma Autorità Giudiziaria adita, disattesa ogni contraria istanza ed in riforma della sentenza gravata sub allegato 1
In via cautelare
Sospendere, inaudita altera parte, o in subordine, previa fissazione di udienza di comparizione, la esecutività della sentenza gravata e meglio indicata sub allegato 1 emessa in data 12.06.2020 dal Tribunale di
Siena R.G.3429 n.362/2020 in relazione ai procedimenti riuniti 3429/2013 e 3177/2016)
In riforma della sentenza appellata:
In rito
Accertare per le motivazioni dedotte in narrativa la sussistenza e l'operatività della clausola compromissoria presente nel contratto di fornitura stipulato fra la
[...]
e la e per l'effetto Org_1 Controparte_1 dichiarare il difetto di potestas iudicandi in favore di un nominando arbitro con ogni conseguenza di legge;
Sospendere ex art.295 c.p.c. per le ragioni espresse in narrativa il procedimento de quo attesa la pregiudizialità come meglio descritta in attesa del
Giudizio Arbitrale come meglio indicato in atti;
Accertare e dichiarare per le ragioni espresse in narrativa e d'ufficio, il difetto di legittimazione attiva della Controparte_6
Nel merito
Accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda per decadenza e comunque l'infondatezza delle
3 domande avanzate da nei confronti Controparte_1 della e per l'effetto rigettarle NE tutte come inammissibili, infondate in fatto ed in diritto;
In via riconvenzionale
In via subordinata di merito
Nella denegata ipotesi in cui si voglia ritenere sussistenza un inadempimento di NE ritenere nulla d'ufficio per la violazione dell'art.1384
c.c. la clausola contrattuale che preveda a titolo di penale oltre la proprietà del bene l'accaparramento di tutti i canoni scaduti ed a scadere e limitare il quantum nella misura del differenziale come specificato meglio in narrativa o nella diversa misura che si riterrà di giustizia anche all'esito della richiesta di esibizione al per i Controparte_2
Cont servizi finanziari alle imprese del contrato di compravendita del cespite a terzi;
Nelle denegata ipotesi di riconoscimento di qualche spettanza in favore della anche in Controparte_1 manleva per i canoni in favore della società di leasing in forza del rapporto intercorso con la NE
, condannare la compagnia di assicurazione
[...] [...] in persona del legale rappresentante Parte_2
p.t. a tenere indenne e manlevare la NE
da qualunque forma di restituzione e/o risarcimento
[...] in forza della polizza assicurativa n.2011/03/2092915 in ogni caso
Accertato e dichiarato il credito della
[...]
vantato nei confronti della Parte_3 Controparte_1
per un totale di euro 25.753,52 portato dalle fatture
[...] versate in atti a fronte degli interventi effettuati, condannare la a corrispondere tale Controparte_1 importo.
4 Con il favore delle spese di giustizia di entrambi gradi di giudizio”.
Per : Controparte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Firenze, ogni contraria istanza disattesa e reietta, per tutte le causali e le ragioni dedotte in giudizio, riformare parzialmente la sentenza n. 362/2020 emessa dal Tribunale di Siena in data 17 aprile 2020 e pubblicata il 12 giugno
2020 a definizione del procedimento civile n. 3429/2013
R.G. (a cui era stato riunito il procedimento civile n.
4402/2016 R.G.) e notificata via p.e.c. in data 16 giugno
2020 nel senso di:
-- nella causa n. 3429/2013 R.G.:
1) in tesi: accertare e per l'effetto dichiarare la nullità e comunque la risoluzione per inadempimento grave ed importante della fornitrice NE
(P. Iva. ), in persona del legale P.IVA_1 rappresentante pro tempore, dell'intera operazione economica conclusa tra le parti con la quale la
[...] faceva acquistare alla CP_1 [...]
e si rendeva consegnataria quale Org_2 utilizzatrice, a mezzo leasing per un corrispettivo convenuto di € 402.930,00= dell'impianto di produzione pellet da cippato e riciclo bancali fornito dalla
[...]
e quindi sia del contratto di NE leasing stipulato tra la conchiudente e
[...]
sia del contratto fornitura stipulato Org_2 tra la conchiudente e con NE accettazione della conferma d'ordine n. in data Org_3
8 febbraio 2012, sia del contratto di vendita tra la predetta banca concedente e la società fornitrice;
2) in ipotesi: accertare e per l'effetto dichiarare la risoluzione giudiziale per inadempimento grave ed importante della fornitrice (P. Org_1 NE
5 Iva. ), in persona del legale rappresentante P.IVA_1 pro tempore, del contratto di vendita e fornitura intercorso tra la predetta fornitrice e la società conchiudente come sopra descritto;
3) conseguentemente e in ogni caso:
a) dichiarare tenuta e dunque condannare la fornitrice (P. Iva. NE
), in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1 tempore, al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a titolo di danno emergente, in favore della ricorrente, in misura non inferiore ad € 200.000,00 come evidenziato dall'accertamento tecnico preventivo, oltre alle perdite economiche e finanziarie e al lucro cessante, nella misura di € 1.453.733,59, ovvero nella misura di giustizia anche ai sensi dell'art. 1226 c.c., oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat ed interessi legali sino al saldo;
in ogni caso in parziale riforma della sentenza impugnata rettificare l'importo delle restituzioni dovute da Euro 41.008,82= ad
81.800,44=, quale somma che è Parte_4 tenuta a restituire a per i canoni Controparte_1 versati alla società di leasing;
b) dichiarare tenuta e dunque condannare la fornitrice (P. Iva. NE
), in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1 tempore, alla restituzione in favore del
[...]
(P. Iva. , in persona del Org_2 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, corrente in Siena
(Si), di quanto ricevuto in forza del contratto di leasing intercorso tra le parti, alla restituzione dei canoni di leasing pagati dalla ricorrente nonché a rilevare indenne e manlevare la società ricorrente per tutte le somme a qualsiasi titolo dovute tuttora dovute e da restituire dalla ricorrente medesima per canoni,
6 penali contrattuali, spese o qualsiasi altro titolo alla
(P. Iva. ), in Organizzazione_2 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Siena (Si);
c) dichiarare tenuta e condannare la fornitrice
[...]
(P. Iva. , in persona NE P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese legali, per compenso professionale e di consulenza tecnica di parte e d'ufficio sostenute per il ricorso ex artt. 696 e 696 bis c.p.c.;
4) in via riconvenzionale: respingere la domanda riconvenzionale proposta da (P. NE
Iva. ), in persona del legale rappresentante P.IVA_1 pro tempore, poiché improcedibile, inammissibile, infondata in fatto e diritto, e comunque non provata.
Con vittoria di spese e compenso professionale del primo e secondo grado di giudizio e del procedimento per accertamento tecnico preventivo e per regolamento di competenza n. 6940/2016 R.G., definito dalla Corte
Suprema di Cassazione con ordinanza del 9 febbraio 2017, depositata il 24 maggio 2017; riformarsi in ogni caso la sentenza impugnata nel senso di integrare la condanna alle spese già disposta per il primo grado liquidando le spese vive in Euro 4.080,28= ed gli ulteriori compensi per il regolamento di competenza al valore medio sullo scaglione di riferimento (D.M. n. 55/2014), oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;
-- nella causa n. 4402/2016 R.G.:
- revocare perché nullo e comunque illegittimo il decreto ingiuntivo n. 1763/2016 emesso nella causa iscritta al n. 3177/2016 R.G. del Tribunale di Siena in data 27.10.2016, pubblicato il 31.10.2016 e notificato in data 9.11.2016; - respingere, siccome infondata e comunque non provata, la domanda svolta dalla
[...]
[...] Parte_5
in persona del legale
[...] rappresentante pro tempore, nei confronti della conchiudente, così come quantificata e motivata nel ricorso introduttivo del procedimento monitorio per le seguenti ragioni
- 1) in tesi: accertare e per l'effetto dichiarare la nullità e comunque la risoluzione per inadempimento grave ed importante della fornitrice NE
(P. Iva. ), in persona del legale P.IVA_1 rappresentante pro tempore sia del contratto di finanziamento a mezzo leasing sia del contratto di vendita e fornitura stipulati con accettazione della conferma d'ordine n. in data 8 febbraio 2012 Org_3 con la quale la faceva acquistare Controparte_1 alla a mezzo leasing per Organizzazione_2 un corrispettivo convenuto di € 402.930,00= un impianto di produzione pellet da cippato e riciclo bancali fornito dalla;
NE
- 2) in ipotesi: accertare e per l'effetto dichiarare la risoluzione giudiziale per inadempimento grave ed importante della fornitrice (P. NE
Iva. ), in persona del legale rappresentante P.IVA_1 pro tempore, del contratto di vendita e fornitura intercorso tra la predetta fornitrice e la società ricorrente come sopra descritto;
Con vittoria di spese e compenso professionale del presente giudizio di appello.
Si chiede altresì la liquidazione delle spese legali
e tecniche relative all'accertamento tecnico preventivo ed al giudizio di cassazione”.
Per Controparte_2
[...]
8 “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione avversaria rigettata, respinta e disattesa, per tutti i motivi esposti in atto e per quanto di ragione:
- nel merito, rigettare e respingere integralmente nei propri confronti gli appelli avversari, in quanto inammissibili ed infondati in fatto ed in diritto, e confermare nei confronti degli appellanti la Sentenza appellata n. 362/2020, pubblicata il 12.06.2020 nel procedimento R.G. n. 3429/2013 riunito con il procedimento R.G. n. 4402/2016 del Tribunale Ordinario di
Siena, in quanto legittima, giusta e corretta;
- in ogni caso, con vittoria di compensi e spese del doppio grado per entrambi i giudizi”.
Per Controparte_3
“In relazione all'appello proposto dalla
[...]
(R.G. N. 1187/2020): Org_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis:
- in via principale: rigettare il VI° motivo di gravame della relativo alle garanzie della Org_1 polizza assicurativa contratta con la
[...]
perché infondato in fatto e in diritto, CP_3 accogliendo i restanti motivi con conseguente riforma della sentenza impugnata;
- in accoglimento dell'appello incidentale proposto dalla Compagnia comparente:
a) in parziale riforma dell'impugnata sentenza accertare e dichiarare, per i motivi esposti ai capi A),
B) e C) del presente atto e per tutte le ragioni sostenute nei propri scritti difensivi del giudizio di primo grado, l'inoperatività della copertura assicurativa
e/o la perdita in capo alla del NE diritto a ogni garanzia e, per l'effetto, respingere la
9 domanda di manleva da quest'ultima avanzata, a qualsiasi titolo di responsabilità (extracontrattuale e/o contrattuale) nei confronti della
[...]
, con conseguente condanna dell'appellante CP_3 alla restituzione, in favore della Compagnia comparente, dell'importo di € 66.637,62 oltre rivalutazione e interessi dalla data del pagamento al saldo, corrisposto alla per sorte, interessi e spese legali CP_1 in esecuzione della sentenza impugnata, con vittoria di spese e compensi professionali, oltre contributo forfettario e accessori di legge, del primo e secondo grado del giudizio;
b) in parziale riforma dell'impugnata sentenza condannare, per il motivo esposto al capo E), la
[...] alla refusione delle spese di NE entrambi i gradi del giudizio in favore di CP_3 ovvero, in subordine, disporre la compensazione per il primo grado di giudizio, e la condanna della ditta assicurata per il grado d'appello;
c) rigettare, in ogni caso, qualsiasi ulteriore e/o diversa domanda avanzata nei confronti della
[...]
dalla e/o da chiunque delle CP_3 Org_1 altre parti perché inammissibile e infondata;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di ritenuta operatività della garanzia della polizza assicurativa invocata dalla NE confermare la sentenza impugnata nella parte in cui il
Tribunale ha statuito la condanna della
[...] al pagamento in favore della Org_1 [...] della somma di € 41.008,82 e, fatta CP_1 corretta applicazione del sotto limite della garanzia di
€ 250.000,00 e dello scoperto del 10% previsto dalla condizione 7.6.1, ha dichiarato la CP_3
“…obbligata a tenere indenne di NE
10 quanto sia tenuta a pagare, a titolo di risarcimento dei danni, a nei limiti del massimale Controparte_1 di € 250.000,00 e con uno scoperto di € 40.000,00”, con ogni consequenziale pronuncia in ordine alle spese di lite;
- in via di estremo subordine, sempre nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda proposta dalla e di accertata operatività CP_1 della garanzia della polizza assicurativa invocata dalla
limitare l'indennizzo nell'ambito NE delle pattuizioni contrattualmente previste e al relativo massimale, con applicazione delle singole franchigie;
- in via istruttoria: previa revoca dell'ordinanza riservata del 16.04.2018, insiste, occorrendo, per
l'ammissione delle richieste istruttorie articolate nella memoria ex art. 183, n. 2) C.P.C. del 19.01.2015.
Con vittoria di spese.”.
- in relazione all'appello proposto dalla
[...]
(R.G. N. 1223/2020): Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze:
- nel merito:
1) in via principale, previo accoglimento dei motivi di censura da I) a V) proposti dalla con il Org_1 proprio gravame dell'8.07.2020, rubricato al n. 1187/2020
R.G. e riunito al giudizio de quo, e in riforma della sentenza impugnata, dichiarare inammissibili e infondate, sotto ogni profilo ipotizzato, tutte le domande proposte dalla nei confronti della Controparte_1 [...]
e, per l'effetto, rigettare anche la domanda di Org_1 manleva avanzata da quest'ultima nei confronti della società comparente, con ogni consequenziale pronuncia in ordine alla restituzione di quanto già corrisposto da quest'ultima per sorte, interessi e spese legali in esecuzione della sentenza di primo grado.
11 2) in via subordinata, respingere l'appello proposto dalla perché infondato e in ogni Controparte_1 caso, anche nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale dello stesso, previo accoglimento dell'appello incidentale spiegato dalla nel riunito CP_3 giudizio d'appello n. 1187/2020 R.G., e in riforma della sentenza impugnata, respingere comunque la domanda di manleva avanzata, a qualsiasi titolo di responsabilità
(extracontrattuale e/o contrattuale) dalla Org_1 nei confronti della Compagnia appellata, con ogni consequenziale pronuncia in ordine alla restituzione di quanto già corrisposto da quest'ultima per sorte, interessi e spese legali in esecuzione della sentenza di primo grado;
- in via istruttoria:
a) rigettare la richiesta della di CP_1 ammissione della c.t.u. volta ad accertare le perdite economiche e finanziarie e il mancato guadagno asseritamente subiti perché inammissibile e comunque esplorativa, confermando sul punto il provvedimento di rigetto adottato dal Giudice Istruttore nel giudizio di primo grado;
b) previa revoca dell'ordinanza riservata del
16.04.2018, insiste, occorrendo, per l'ammissione delle richieste istruttorie articolate nella memoria ex art.
183, n. 2) C.P.C. del 19.01.2015.
Con vittoria di spese”.
Per : Controparte_4
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze così giudicare:
Nel merito:
- rigettare e respingere integralmente nei confronti della cedente e dell'odierna interveniente quanto alle
Ragioni di Credito gli appelli avversari, in quanto
12 inammissibili ed infondati in fatto ed in diritto, e confermare nei confronti degli appellanti la Sentenza appellata n. 362/2020, pubblicata il 12.06.2020 nel procedimento R.G. n. 3429/2013 riunito con il procedimento R.G. n. 4402/2016 del Tribunale Ordinario di
Siena, in quanto legittima, giusta e corretta.
In ogni caso: con vittoria di compensi e spese del doppio grado per entrambi i giudizi”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza non definitiva n. 1480/2023 pubblicata in data 7.7.2023 questa Corte si è pronunciata sui procedimenti riuniti iscritti ai n.r.g. 1187/2020 e
1223/2020, promossi rispettivamente da Parte_1
(di seguito anche solo “ o
[...] Org_1
“Fornitore”) e da Controparte_1
(di seguito anche solo “ ” o “Utilizzatrice”) CP_1 avverso la sentenza del Tribunale di Siena n. 362/2020 pubblicata in data 12.6.2020.
Si ricorda che la presente controversia deriva dal contratto di leasing finanziario n. 1418922/001 concluso da con CP_1 Organizzazione_4
(di seguito anche
[...] solo “ ), avente ad oggetto impianto per la Org_5 produzione di pellet da cippato e riciclo bancali che veniva da acquistato dal fornitore rispetto Org_5 Org_1 al quale si rendeva inadempiente all'obbligo di CP_1 versamento dei canoni dovuti a . Org_5
In particolare:
- riscontrava vizi dell'impianto fornito da CP_1
che venivano confermati dal ctu in sede di Org_1 accertamento tecnico, promosso da stessa, ed in CP_1 esito al quale ricorreva contro ai sensi CP_1 Org_1 dell'art. 702-bis c.p.c., dinanzi al Tribunale di Siena
13 per chiedere la nullità dell'intera operazione di leasing
e comunque la risoluzione sia del contratto di leasing sia del contratto di vendita-fornitura, il risarcimento del danno patrimoniale, sotto il profilo sia del danno emergente sia del lucro cessante, nonché la restituzione di quanto versato da essa ricorrente in esecuzione del contratto di leasing, chiedendo al contempo di essere manlevata da per quanto ancora dovuto a Org_1 CP_7 si costituiva nel suddetto giudizio eccependo,
[...] in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione ordinaria in favore del giudizio arbitrale e, in ogni caso, l'incompetenza del Tribunale di Siena in favore di quello di Perugia;
nel merito, chiedeva rigettarsi le domande di avanzando domanda riconvenzionale per CP_1 euro 25.753,52, quale importo maturato nei confronti di per una serie di interventi effettuati CP_1 sull'impianto; chiedeva, infine, l'autorizzazione a chiamare in causa la compagnia assicuratrice CP_8
(di seguito anche solo “ Controparte_3 CP_3
”), che già era stata chiamata nella fase
[...] dell'accertamento tecnico preventivo, al fine di essere da questa manlevata per quanto eventualmente tenuta a risarcire a CP_1
- il Tribunale di Siena, previa conversione del giudizio nelle forme del rito ordinario, dichiarava la propria incompetenza in favore del Tribunale di Perugia;
avverso detto provvedimento ricorreva per CP_1 regolamento di competenza dinanzi alla Corte di
Cassazione che accoglieva il ricorso e dichiarava la competenza del Tribunale di Siena, presso cui veniva riassunto il giudizio da tutte le parti
- con separato giudizio, adiva il Tribunale CP_1 di Siena per opporsi al decreto ingiuntivo n. 1763/2016, emesso su ricorso di con cui le veniva ingiunto Org_5
14 il pagamento di euro 395.668,77, di cui euro 353.017,18 a titolo di canoni scaduti e a scadere, euro 20.426,26 per spese scadute e rimaste insolute ed euro 22.225,13 a titolo di interessi di mora maturati alla data del
16.9.2016, oltre al pagamento degli interessi di mora maturati alla data del saldo effettivo
- si costituiva chiedendo il rigetto della Org_5 domanda di e la conferma del decreto ingiuntivo CP_1 opposto
I giudizi venivano quindi riuniti e su di essi si pronunciava il Tribunale di Siena con sentenza n.
362/2020 del 12.6.2020.
Il Tribunale, in particolare:
- rigettava la domanda principale di nullità dell'intera operazione contrattuale
- rigettava la domanda subordinata di risoluzione del contratto di leasing mentre accoglieva quella di risoluzione del contratto di vendita-fornitura
– rigettava la domanda riconvenzionale avanzata da
Org_1
- accoglieva parzialmente la domanda di risarcimento danni avanzata da per l'importo di euro CP_1
41.008,82, pari ai canoni dalla stessa versati a Org_5
– rigettava l'opposizione promossa da avverso CP_1 il decreto ingiuntivo, confermandolo e dichiarandolo definitivamente esecutivo
- dichiarava obbligata a tenere indenne Org_1 CP_1 di quanto da questa versato e di quanto ancora tenuta a versare a Org_5
- dichiarava obbligata a tenere indenne CP_3
di quanto tenuta a pagare in favore di nei Org_1 CP_1 limiti del massimale di polizza di euro 250.000,00 e tenuto conto dello scoperto di polizza di euro 40.000,00
15 – condannava a rifondere in favore di Org_1 CP_1 sia le spese di lite sia le spese relative al procedimento di accertamento tecnico preventivo, condannando a rimborsare parte di dette spese CP_3
a Org_1
– condannava a rifondere le spese di lite in CP_1 favore di . Org_5
Avverso la suddetta sentenza sono stati proposti separati gravami da e da Org_1 CP_1
Il procedimento n.r.g. 1187/2020 è stato instaurato da per sentire, in riforma della sentenza impugnata: Org_1
- dichiarare l'operatività della clausola compromissoria di cui al contratto di leasing e per l'effetto il difetto di giurisdizione ordinaria in favore del giudizio arbitrale
– dichiarare il difetto di legittimazione di CP_1
- dichiarare illegittima la risoluzione del contratto di vendita-fornitura
- dichiarare la decadenza dalla garanzia per gli interventi effettuati da sull'impianto e, Org_1 conseguentemente, accogliere la domanda riconvenzionale dalla stessa avanzata
- dichiarare la nullità dell'art. 16 del contratto di leasing in ragione dell'indebito arricchimento derivante alla società di leasing dal versamento dei canoni e dalla restituzione del bene
- dichiarare l'operatività della copertura assicurativa prevista dalla clausola 7.6.1 anziché di quella prevista dal combinato disposto di cui alle clausole 7.1 e 7.5 della polizza stipulata con CP_3
[...] il tutto con la vittoria delle spese.
Si è costituita in giudizio insistendo per il CP_1 rigetto dell'appello.
16 A sua volta ha proposto appello, iscritto al CP_1
n.r.g. 1223/2020, per sentire, in parziale riforma della sentenza impugnata:
- dichiarare la nullità dell'intera operazione contrattuale e comunque la risoluzione del contratto di leasing
- accogliere la domanda di risarcimento danni a titolo di danno emergente per l'importo di euro 81.800,44
- accogliere la domanda di risarcimento danni per lucro cessante
- statuire, nella liquidazione delle spese di lite poste a carico di sulle spese sostenute da Org_1 CP_1 per il regolamento di competenza dinanzi alla Corte di cassazione il tutto con il favore delle spese.
Con ordinanza del 5.5.2020 la Corte disponeva d'ufficio la riunione dei due giudizi.
Si è costituita in giudizio aderendo ai CP_3 motivi di gravame formulati da e spiegando appello Org_1 incidentale avverso il capo della sentenza impugnata che aveva dichiarato l'operatività della polizza assicurativa e, in subordine, per sentirne dichiarare l'operatività tenuto conto dello scoperto del 10% ed entro i limiti del massimale.
Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto Org_1 sia dell'appello di sia dell'appello incidentale CP_1 proposta da . CP_3
Si è costituita in giudizio insistendo per il Org_5 rigetto di entrambi gli appelli e la conferma dell'impugnata sentenza.
Si è costituita in giudizio (di Controparte_4 seguito anche solo “ o “Cessionaria”), CP_4 rappresentata dalla mandataria Controparte_5 quale cessionaria pro soluto di una serie di crediti
17 Orga facenti capo a - da questa ceduti ai sensi degli artt. 1, 4 e 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione con contratto di cessione del 28.12.2018 e con efficacia a far data dal 30.06.2018 – ivi compreso il credito da essa maturato nei confronti della , insistendo per il CP_1 rigetto di entrambi i gravami e chiedendo la conferma dell'impugnata sentenza, richiamando integralmente quanto
Orga in precedenza dedotto dalla cedente
Con sentenza non definitiva n. 1480/2023 del 7.7.2023 questa Corte:
- ha rigettato i motivi di gravame proposti da Org_1 sul difetto di giurisdizione, sulla legittimazione di
, sulla domanda riconvenzionale e sul diritto ad CP_1 essere manlevata da per l'intero danno CP_3 eventualmente da risarcire, confermando la sentenza impugnata
- ha rigettato i primi due motivi di gravame avanzati da sulla nullità dell'intera operazione CP_1 contrattuale e sulla risoluzione del contratto di leasing
- ha accolto il terzo motivo di gravame di in Org_1 ordine all'illegittima risoluzione del contratto di vendita-fornitura, dichiarando per l'effetto inammissibile la domanda di risoluzione avanzata da
CP_1
- ha dichiarato obbligata a tenere indenne Org_1
dall'ammontare da questa dovuto a in CP_1 Org_5 forza del decreto ingiuntivo a titolo di canoni versati e da versare, con esclusione delle spese e degli interessi di mora derivanti dall'inadempimento di nei CP_1 confronti di restanti pertanto a carico di Org_5
CP_1
- ha accolto la domanda di risarcimento del danno emergente avanzata da , confermando la perdita CP_1 patrimoniale subita per complessivi euro 81.800,44, di
18 cui euro 41.008,82 a titolo di canoni versati ed euro
40.791,62 a titolo di maxi-canone iniziale
– ha rigettato la domanda di risarcimento del danno da lucro cessante avanzata da CP_1
– ha rimesso la causa in istruttoria in ordine al quinto motivo di gravame di e al terzo motivo di Org_1 gravame di concernenti, rispettivamente, la CP_1 domanda di manleva avanzata da nei confronti di CP_1
e l'opposizione avanzata da avverso il Org_1 CP_1 decreto ingiuntivo ottenuto da avendo la Corte Org_5 preso atto che nelle more del giudizio il bene oggetto di leasing era stato venduto da senza che tuttavia Org_5 quest'ultima avesse reso noto l'importo ricavato
- ha accolto parzialmente l'appello incidentale di ed escluso l'operatività della copertura CP_3 assicurativa per l'importo di euro 27.900,00, quale valore del componente dell'impianto non prodotto da Org_1
- ha rinviato la liquidazione delle spese al giudizio definitivo.
Con coeva ordinanza del 7.7.2023 la Corte ha concesso
Orga a L&F termine fino al 30.10.2023 per il deposito della documentazione relativa alla vendita del bene a terzi.
In data 7.9.2023 ha depositato fattura del Org_5
14.11.2016 attestante la vendita del bene oggetto di leasing per complessivi euro 25.000,00.
All'udienza del 28-30.11.2023, celebrata secondo il modello di trattazione scritta, la causa è stata nuovamente trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per deposito comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La questione che rileva in questa sede riguarda la
Orga determinazione del quantum ancora dovuto da a CP_1
19 L&F, a seguito dell'avvenuta vendita a terzi del bene oggetto del contratto di leasing, funzionale alla determinazione, in via definitiva, dell'importo che Org_1 sarà tenuta corrispondere a CP_1
Non verranno pertanto riesaminate le questioni che dalle parti sono state reiterate negli atti successivi alla rimessione della causa in istruttoria e sulle quali questa Corte si è già pronunciata con la sentenza non definitiva n. 1480/2023 del 7.7.2023.
Ciò premesso, nella propria comparsa conclusionale contesta che l'importo di euro 25.000,00 sia di gran Org_1 lunga inferiore a quello effettivo, imputando ciò alla negligenza di . Org_5
Nella prospettazione di il valore da Org_1 riconoscersi al bene dovrebbe invero attestarsi sull'importo di euro 333.000,00 previsto in contratto o, in subordine, in quello minore di euro 151.407,00 determinato dal ctu in sede di accertamento tecnico preventivo (a.t.p.).
Le argomentazioni di sono infondate. Org_1
L'importo di euro 333.000,00 non può essere preso in considerazione atteso che fa riferimento al prezzo al quale il bene è stato acquistato nel 2013 da Org_5 mentre la vendita risale al 2016. Il ctu, peraltro, ne aveva constatato già all'epoca un forte deprezzamento in ragione dei vizi riscontrati e della non conformità alla normativa in materia di sicurezza.
Neppure, ad ogni modo, possono prendersi in considerazione i valori indicati dal ctu nell'a.t.p.
Risalendo anche la perizia al 2013 e trattandosi di un bene che per sua natura è soggetto ad obsolescenza non sarebbe infatti veritiero attribuire al bene il medesimo valore di tre anni prima.
20 Sarebbe stato in ogni caso onere di provare che Org_1 il bene in questione potesse essere venduto ad un prezzo superiore a quello ricavato da proponendo una Org_5 diversa valutazione commerciale a mezzo di apposita perizia.
Neppure, infine, è emerso in corso di causa che Org_5
abbia ricevuto altre e più vantaggiose offerte di
[...] vendita e che le abbia volontariamente declinate.
Tenendo dunque in considerazione la somma ricavata di euro 25.000,00, si procede a scomputarla dal totale dei canoni scaduti e a scadere che da decreto ingiuntivo ammontano a complessivi euro 353.017,18.
Ne discende che è obbligata a tenere indenne Org_1
fino all'importo, per il quale viene confermata CP_1 la condanna a carico di a favore di (cui CP_1 Org_5
è comunque tenuta in ragione dell'accordo CP_1 contrattuale fra dette parti), di euro 328.017,17
(353.017,18 – 25.000,00), al quale si deve aggiungere la somma di euro 81.800,44 quale perdita patrimoniale riconosciuta a (cfr. pp. 22-23 della sentenza non CP_1 definitiva); dunque per complessivi euro 409.817,61.
Si determina a questo punto l'ammontare per il quale può invocare la copertura assicurativa. Org_1
Dal totale di euro 409.817,61 deve anzitutto scomputarsi il prezzo del macinatore di euro 27.900,00 per il quale non opera la polizza (cfr. p. 28 della sentenza non definitiva).
Se ne ricava che l'ammontare risarcibile è pari ad euro 381.917,61 e su questo si deve applicare lo scoperto di polizza del 10%, pari a 38.191,76.
Sottraendo tale ultimo importo si ottiene che
381.917,61 – 38.191,76 = 343.725,85 che risulta superiore al massimale fissato in euro
250.000,00 (clausola 7.6 delle condizioni di
21 assicurazione – doc. 7 comparsa I° grado RGN CP_3
3429/2013), con la conseguenza che la differenza di euro
93.725,85 resta a carico di . Org_1
Riepilogando, è chiamata a manlevare CP_3 Org_1 fino ad euro 250.000,00 mentre resta a carico di Org_1
l'importo di euro 159.817,61 (27.900,00 + 38.191,76 +
93.725,85).
Restano invece a carico di gli importi di cui CP_1 al decreto ingiuntivo relativi agli interessi di mora maturati alla data del 16.9.2016, pari ad euro 22.225,13,
e alle spese fatturate rimaste insolute, pari ad euro
20.426,46, per le ragioni rese nella sentenza non definitiva (p. 23).
sarà inoltre tenuta a corrispondere a CP_1 Org_5
l'ammontare degli interessi di mora maturati dal deposito del decreto ingiuntivo (del 17.9.2016) al saldo effettivo.
Per tutto quanto sopra esposto, gli appelli proposti da e da meritano parziale accoglimento. Org_1 CP_1
Le spese di lite dei due gradi di giudizio vengono liquidate, come in dispositivo, in base al valore portato dal decreto ingiuntivo ricompreso nello scaglione da euro
260.000,00 ad euro 520.000,00, ai sensi del D.M. 55/2014
(valori minimi) per il primo grado e, per il secondo grado, ai sensi del D.M. 147/2022 (valori minimi senza la fase istruttoria).
Essendo risultata nel complesso soccombente nei Org_1 confronti di , deve essere condannata a CP_1 Org_1 rifondere in favore di i 9/10 delle spese mentre CP_1 il restante 1/10 è compensato tra le parti.
è a sua volta risultata nel complesso CP_1 soccombente nei confronti di e della cessionaria Org_5
(quest'ultima intervenuta nel giudizio di CP_4 appello) in favore delle quali è pertanto tenuta a
22 rifondere i 9/10 delle spese mentre il restante 1/10 è compensato tra le parti.
Per le medesime ragioni le spese del procedimento monitorio vengono poste a carico di per i 2/3. CP_1
, soccombente nei confronti di è tenuta Org_1 CP_1
a rifondere le spese da quest'ultima sopportate, anche nei confronti di e pure per il Org_5 CP_4 presente grado di giudizio, che vengono liquidate come in dispositivo.
Quanto ai rapporti interni tra e Org_1 CP_3 anche in via di manleva, in ragione della prevalente soccombenza di quest'ultima sono poste a suo carico i 2/3 delle spese e compensato tra le parti il restante 1/3.
La stessa ripartizione viene seguita per le spese sostenute da per il regolamento di competenza CP_1 promosso dinanzi alla Corte di Cassazione, determinate ai sensi del D.M. 55/2014 (scaglione di valore indeterminabile, complessità bassa).
Viene confermata la decisione sulle spese quanto all'accertamento tecnico preventivo svolto nel giudizio di primo grado.
Ciascuna parte soccombente è tenuta infine a manlevare il rispettivo contraddittore vittorioso per la parte di spese per le quali quest'ultimo è tenuto a rifondere l'altro contradditore verso il quale è risultato a sua volta soccombente, così come indicato in dispositivo.
Viene per il resto confermata l'appellata sentenza.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, istanza e deduzione, sugli appelli riuniti proposti da Parte_1
e da nonché
[...] Controparte_1 sull'appello incidentale proposto da Controparte_9
[...] avverso la sentenza del Tribunale di Siena
[...]
n. 362/2020 pubblicata in data 12.6.2020:
1) accoglie parzialmente gli appelli di
[...]
e di Controparte_1 Parte_1 in ordine, rispettivamente, al
[...] terzo e al quinto motivo di gravame e, in parziale riforma della sentenza impugnata,
2) accoglie per quanto di ragione l'opposizione proposta da Controparte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 1763/2016 del
Tribunale di Siena;
3) revoca per l'effetto il decreto ingiuntivo opposto;
4) dichiara tenuta e condanna Controparte_1 al versamento in favore di
[...] [...]
Parte_6
e per essa
[...] di di complessivi euro Controparte_4
370.668,77, di cui euro 328.017,18 a titolo di canoni scaduti e a scadere, euro 22.225,13 a titolo di interessi di mora ed euro 20.426,46 a titolo di spese rimaste insolute, oltre agli interessi di mora dalla data del 17.9.2016 al saldo effettivo;
5) dichiara tenuta e condanna Parte_1
al versamento in favore di
[...] Controparte_1
dell'importo complessivo di euro
[...]
409.817,61, di cui euro 328.017,18 a titolo di canoni scaduti e a scadere ai sensi di cui in motivazione, ed euro 81.800,44 a titolo di danno emergente;
6) dichiara tenuta e condanna Controparte_3
a manlevare
[...] Controparte_10
[...] , in ordine a quanto sopra sub 5) fino a
[...] concorrenza dell'importo di euro 250.000,00;
7) dichiara le spese del giudizio di primo grado sopportate da
[...]
Parte_6
, come liquidate dal Tribunale, compensate
[...] per 1/10 del loro ammontare;
8) liquida le spese di lite del presente grado del giudizio sopportate da
[...]
Parte_6
e da in Euro
[...] Controparte_4
7.120,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali, CAP ed IVA come per legge, in favore di ciascuna;
9) dichiara le stesse compensate per 1/10 del loro ammontare;
10)dichiara tenuta e condanna Controparte_1 alla refusione dei residui 9/10 in
[...] favore di
[...]
Parte_6 quanto a quelle di cui supra sub 7) e di
[...]
Controparte_11
[...] Controparte_4 quanto a quelle di cui supra sub 8);
11)dichiara tenuta e condanna Controparte_1 alla refusione in favore di
[...] [...]
Parte_6 dei 2/3
[...] delle spese della fase monitoria;
12)dichiara tenuta e condanna Parte_1
alla refusione in favore di
[...] Controparte_1
delle spese di lite del
[...] Controparte_1 presente grado del giudizio da quest'ultima sopportate e che vengono liquidate in Euro
25 10.500,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali, CAP ed IVA come per legge, ed a manlevare in Controparte_1 ordine a quanto sopra sub 10);
13)dichiara le spese del giudizio di primo grado sopportate da come Parte_1 liquidate dal Tribunale, compensate per 1/3 del loro ammontare;
14)liquida le spese di lite del presente grado del giudizio sopportate da Parte_1
in Euro 7.120,00 per compensi di avvocato,
[...] oltre spese generali, CAP ed IVA come per legge;
15)dichiara le stesse compensate per 1/3 del loro ammontare;
16)dichiara tenuta e condanna Controparte_3
alla refusione, anche in via di
[...] manleva, in favore di Parte_1 dei residui 2/3 di quanto sopra sub 12), 13), 14);
17)condanna e Controparte_3 Parte_1
in parti uguali, alla rifusione in
[...] favore di delle spese relative al giudizio CP_1 per regolamento di competenza promosso dinanzi alla Corte di Cassazione, che vengono liquidate in complessivi euro 5.513,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali, CAP ed IVA come per legge;
18)conferma per il resto l'appellata sentenza;
19)manda alla Cancelleria per la regolarizzazione degli atti sotto il profilo fiscale, in ordine al valore della controversia.
Così deciso in Firenze, il 10 giugno 2024
Il Presidente rel. est.
Ludovico Delle Vergini
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