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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 29/01/2025, n. 414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 414 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3052/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE nelle persone dei Magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Antonio Mungo Giudice
Dott. Erminia Catapano Giudice relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile d'appello iscritto al n. 3052 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2020, avente ad oggetto: pagamento di prestazioni sanitarie in regime di convenzione avverso l'ordinanza, resa dal Tribunale Civile di Avellino, Sezione II, ex art. 702 ter c.p.c., nel procedimento recante R.G. n. 3806/2019, pubblicata il 10.7.2020, non notificata pendente
TRA
(c.f. ) in persona del Parte_1 P.IVA_1
Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata in atti, dagli avv.ti Mariarosaria di Trolio (c.f.: ) e C.F._1 Parte_2
(c.f.: ), poi sostituiti dall'avv. Mariagiusy Guarente
[...] C.F._2
(c.f.: ) costituita con comparsa in data 6.11.2024 in virtù di C.F._3
delibera n. 1420 del 25.10.2024 e di mandato ad litem allegato alla comparsa
Appellante
E (P.Iva: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, dott. , elettivamente domiciliato per la Controparte_2
carica presso la sede legale della società, in Grottaminarda (Av), alla via Umberto
Nobile n. 4, rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce al ricorso per decreto ingiuntivo, dagli avv.ti Andrea Ferraro (c.f.: ), C.F._4 Parte_3
(c.f.: e (c.f.: ), e con C.F._5 Parte_4 C.F._6
questi elettivamente domiciliata presso lo studio legale in Santa Maria Capua Vetere alla via Melorio n. 21.
Appellato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di appello ritualmente notificato alla controparte a mezzo pec in data
8.09.2020, la appellante ha impugnato l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. Parte_5
del 9/10.7.2020 resa inter partes dalla II Sezione Civile del Tribunale di Avellino, nel giudizio R.G. n. 3806/2019, non notificata, con la quale veniva condannata a pagare alla società ricorrente la somma di euro 43.528, 80, oltre interessi ex decreto legislativo n.
231 del 2002 dalla domanda all'effettivo soddisfo, nonché, al pagamento delle spese del procedimento.
Part La sentenza muove dal presupposto che “non è applicabile da parte dell' lo sconto per le prestazioni svolte nel periodo successivo al 2009 e ciò in piena aderenza a quanto sancito dalla Corte di Cassazione nella ordinanza 2018 n. 10582 “lo sconto che le strutture private accreditate, ai fini della remunerazione delle prestazioni rese per conto del servizio sanitario nazionale, devono praticare ai sensi dell'art. 1 comma 796, lett. o, della legge n. 296 del 2006 è limitato al triennio 2007-2009”. che ha revocato il decreto ingiuntivo n. 4851/2018 emesso dal tribunale di Napoli Nord,
Parte di condanna della al pagamento dell'importo di euro 95.322,93 a titolo di corrispettivo per le prestazioni sanitarie.
Instaurato il contradditorio, si è costituita la che ha eccepito Controparte_1
l'inammissibilità e l'infondatezza nel merito dell'appello.
Fissata la comparizione per il 27 gennaio 2021, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 19.10.2022, poi più volte a motivo del carico del ruolo.
All'udienza del 22.01.2025, svoltasi con la modalità della trattazione scritta, le parti costituite non sono comparse. La Corte, accertata la rituale comunicazione alle parti del provvedimento in data
9.01.2025 che disponeva la trattazione scritta, con ordinanza in data 22.01.2025, pubblicata e comunicata ritualmente, ha assegnato, ex art. 127 ter, co. 4, c.p.c., termine perentorio per il deposito di note scritte fino al 28 gennaio 2025.
Per questa data non risultano depositate note.
Orbene, il citato art. 127 ter, nel suo quarto comma prevede:
“Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”.
Pertanto ai sensi degli artt. 127 ter co. 4 e 307 co. 4 c.p.c. va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e va dichiarata l'estinzione del processo.
A mente dell'art. 310, ultimo comma, c.p.c. le spese del presente grado di giudizio restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli - I sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, così provvede:
--ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
--dichiara che le spese del presente grado di giudizio rimangono a carico della parte che le ha anticipate.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 29 gennaio 2025.
Si comunichi
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Erminia Catapano dott. Fulvio Dacomo