TRIB
Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 29/01/2025, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2429/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CASTROVILLARI
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Beatrice Magarò ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2429/2018 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. SCINO ANTONELLA, elettivamente domiciliato in VIA TORRE PISANI PALAZZO 33 87067 ROSSANO, presso il difensore avv. SCINO ANTONELLA
OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. STRAFACE Controparte_1 P.IVA_1
SIMONE ( ) VIALE MARGHERITA 59 87064 CORIGLIANO- C.F._2
ROSSANO;
OPPOSTO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 17.07.18 proponeva opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo 447/18, emesso dal Tribunale di Castrovillari in data 13.06.18, con cui veniva allo stesso ingiunto, su istanza della ditta il pagamento della somma CP_1 di € 5.954,00, oltre interessi moratori e spese legali, quale corrispettivo, non versato, di alcuni lavori di tinteggiatura, cartongesso e messa in opera di carta da parati eseguiti presso l'appartamento sito in Rossano, alla via T.Carbone n.6
Deduceva, nello specifico, che l'immobile in oggetto era di esclusiva proprietà della moglie, che quest'ultima si era rivolta alla ditta per una semplice tinteggiatura CP_1 dell'appartamento, peraltro non eseguita a regola d'arte e per cui era stato versato comunque un corrispettivo di € 3.500,00, interamente corrisposto. CP_ Tanto premesso, sull'assunto di non aver preso alcun accordo con la in ordine CP_1
ai lavori indicati nel ricorso monitorio, conveniva in giudizio il sig. titolare Controparte_2
pagina 1 di 5 dell'omonima ditta rassegnando le seguenti conclusioni: revocare il decreto ingiuntivo opposto, ovvero dichiarare che il sig. nulla deve alla ditta a cui non ha Parte_1 CP_1 mai conferito alcun incarico di effettuare i lavori nell'abitazione della sig.ra , e quindi Pt_2
dichiarare il difetto di legittimazione passiva dello stesso, in subordine dichiarare che mai la ditta ha eseguito i lavori per i quali rivendica la esorbitante cifra di € 5.954,00, che i CP_1
lavori sono privi di pregio e con evidenti difetti di esecuzione e ammontano le opere eseguite alla cifra di € 3.500,00, per la quale cifra la ditta ancora prima del presente decreto CP_1 ingiuntivo è stata ampiamente saldato da ogni avere, dalla proprietaria dell'abitazione sig.ra
come da matrice degli assegni che si depositano e che costituiscono prova Controparte_3 scritta della presente opposizione, si contesta inoltre che per l'importo ampiamente saldato la ditta non ha emesso alcuna fattura, si chiede la revoca del decreto ingiuntivo CP_1
opposto e con vittoria di spese e competenze.
Si costituiva in giudizio la la quale contestava le avverse deduzioni chiedendo Controparte_1 il rigetto dell'opposizione di cui deduceva l'infondatezza.
Con ordinanza del 04.03.19 veniva disattesa la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Sulla scorta dei documenti offerti in comunicazione e degli esiti della prova orale, la causa veniva trattenuta in decisione con ordinanza dell'08.11.24, previa concessione dei termini ex art. 190 cpc.
1.Sull'eccezione di nullità/ inesistenza della notifica.
Parte opposta deduce che la notifica dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
è da considerarsi inesistente o nulla, in quanto non notificata presso il procuratore costituito, ma alla parte personalmente.
L'eccezione è infondata, condividendo questo Giudice il principio secondo cui il luogo in cui la notificazione dell'atto viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali della stessa, di conseguenza i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso si riveli privo di alcun collegamento con il destinatario, ricadono sempre nell'ambito della nullità, come tale sanabile, con efficacia ex tunc, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata, anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità (cfr. Cass.
Civ.26963/22; Cass.Sez. unite 14916/16), come nel caso in esame, in cui la parte opposta si
è regolarmente costituita spiegando difese anche nel merito.
pagina 2 di 5
2.Sul merito della pretesa creditoria
2.1. La pretesa creditoria vantata dalla ditta è infondata e non può trovare CP_1
accoglimento.
E' noto come, per unanime giurisprudenza, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo,
l'onere probatorio resti ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 cc, incombendo in capo al creditore opposto la prova piena del credito azionato, con la conseguenza che il mancato rispetto della regola dell'onere probatorio determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo, infatti, ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emissione del provvedimento monitorio, dovendo accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione, indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori, alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa. La pronuncia del decreto, infatti, inverte solo l'onere di instaurazione dell'effettivo contraddittorio senza ulteriormente influire sulla posizione delle parti davanti al giudice, in particolare senza invertire l'onere della prova dei fatti posti a fondamento della domanda di pagamento gravante sull'opposto, ovvero su colui che nel giudizio ordinario sarebbe stato attore, gravando, invece, sulla parte opponente, nella sua qualità di convenuta sostanziale, l'onere della prova dei fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa creditoria.
Più in generale, in tema di prova dell'adempimento delle obbligazioni, costituisce ius receptum il principio secondo cui “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass., SS.UU., sent. n.
13533/2001).
2.2. Nel caso di specie, parte opponente, contesta che siano intervenuti accordi tra le parti in ordine ai lavori indicati nel monitorio, essendo l'immobile in cui furono eseguiti i lavori di proprietà esclusiva della ditta Tale circostanza, ossia quella relativa all'effettuazione CP_1 dei lavori presso un immobile non di proprietà dell'opponente, deve ritenersi provata, in quanto non contestata da parte opposta, la quale nella comparsa costitutiva si limita a pagina 3 di 5 ribadire che gli accordi sui lavori furono in realtà presi dal , né agli atti vi è alcuna Per_1
prova scritta che documenti gli accordi intercorsi tra le parti in ordine ai lavori in oggetto.
Sul punto non appaiono dirimenti gli esiti della prova orale, atteso che la teste
[...]
, la cui attendibilità va valutata con particolare rigore, in quanto moglie dell'opposto, Tes_1
si è limitata a riferire di essere stata presente al momento in cui il lavoro era commissionato, precisando che il marito successivamente le spiegava, dimostrando, pertanto, di non aver ben compreso, se non a seguito delle delucidazioni del marito, i termini dell'accordo.
Il teste , pure non ha dimostrato di avere esatta contezza dei termini Testimone_2 dell'accordo, avendo espressamente riferito: confermo il capitolo 1 tuttavia preciso di non avere conoscenza dell'immobile ove i lavori dovevano eseguirsi , ne ho conoscenza poiché il
unitamente al si recavano all'interno della mia attività commerciale, di Parte_1 CP_1 materiale elettrico, per la scelta dei materiali da utilizzare per l'esecuzione dei lavori nell'immobile del , rivelando pertanto una conoscenza postuma rispetto agli Parte_1
accordi intervenuti tra le parti, non meglio precisati con riferimento alla tipologia dei lavori, all'importo pattuito. Invero, il fatto che il , in quanto coniuge della proprietaria Parte_1 dell'immobile in cui dovevano essere eseguiti i lavori, si fosse interessato alla scelta del materiale non implica ipso iure che lo stesso abbia commissionato i lavori de quibus.
Circa la valenza della fattura si osserva che il decreto ingiuntivo può essere legittimamente emesso sulla base della produzione di fatture commerciali, le quali hanno valore di prove idonee solo nel fase monitora, mentre nel giudizio di cognizione le fatture, essendo documenti formati dalla stessa parte che se ne avvale, non integrano di per sé la piena prova del credito e non comportano neppure l'inversione dell'onere della prova in caso di contestazione sull'an e sul quantum del credito vantato in giudizio (cfr. ex plurimis Cass. Civ. 19944/23; Cass. Civ.
5915/11).
Alla luce delle esposte considerazioni, da ritenersi assorbenti, non potendosi ritenere accertato che i lavori in oggetto siano stati effettivamente commissionati dall'istante, ne'
l'effettiva esecuzione di tutti i lavori indicati nel monitorio su cui i testi nulla hanno riferito nello specifico, va accolta l'opposizione e, per l'effetto, revocato il decreto ingiuntivo opposto
4.Sulle spese di lite.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza, con la precisazione che le medesime vengono liquidate secondo i parametri individuati con D.M.
55/14 tenuto conto del valore, della natura della controversia, dell'importanza e complessità pagina 4 di 5 delle questioni trattate, dovendosi disporre il pagamento in favore dello stato ai sensi dell'art.133 DPR 115/02, essendo la parte opponente ammessa al gratuito patrocinio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto n.447/18
Condanna parte opposta alla rifusione delle spese di lite in favore di parte opponente che liquida in
€ 145,00, per spese vive € 1.270,00 con pagamento in favore dell'erario
Castrovillari, 29.01.25
La Giudice
dott. ssa Beatrice Magarò
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CASTROVILLARI
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Beatrice Magarò ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2429/2018 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. SCINO ANTONELLA, elettivamente domiciliato in VIA TORRE PISANI PALAZZO 33 87067 ROSSANO, presso il difensore avv. SCINO ANTONELLA
OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. STRAFACE Controparte_1 P.IVA_1
SIMONE ( ) VIALE MARGHERITA 59 87064 CORIGLIANO- C.F._2
ROSSANO;
OPPOSTO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 17.07.18 proponeva opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo 447/18, emesso dal Tribunale di Castrovillari in data 13.06.18, con cui veniva allo stesso ingiunto, su istanza della ditta il pagamento della somma CP_1 di € 5.954,00, oltre interessi moratori e spese legali, quale corrispettivo, non versato, di alcuni lavori di tinteggiatura, cartongesso e messa in opera di carta da parati eseguiti presso l'appartamento sito in Rossano, alla via T.Carbone n.6
Deduceva, nello specifico, che l'immobile in oggetto era di esclusiva proprietà della moglie, che quest'ultima si era rivolta alla ditta per una semplice tinteggiatura CP_1 dell'appartamento, peraltro non eseguita a regola d'arte e per cui era stato versato comunque un corrispettivo di € 3.500,00, interamente corrisposto. CP_ Tanto premesso, sull'assunto di non aver preso alcun accordo con la in ordine CP_1
ai lavori indicati nel ricorso monitorio, conveniva in giudizio il sig. titolare Controparte_2
pagina 1 di 5 dell'omonima ditta rassegnando le seguenti conclusioni: revocare il decreto ingiuntivo opposto, ovvero dichiarare che il sig. nulla deve alla ditta a cui non ha Parte_1 CP_1 mai conferito alcun incarico di effettuare i lavori nell'abitazione della sig.ra , e quindi Pt_2
dichiarare il difetto di legittimazione passiva dello stesso, in subordine dichiarare che mai la ditta ha eseguito i lavori per i quali rivendica la esorbitante cifra di € 5.954,00, che i CP_1
lavori sono privi di pregio e con evidenti difetti di esecuzione e ammontano le opere eseguite alla cifra di € 3.500,00, per la quale cifra la ditta ancora prima del presente decreto CP_1 ingiuntivo è stata ampiamente saldato da ogni avere, dalla proprietaria dell'abitazione sig.ra
come da matrice degli assegni che si depositano e che costituiscono prova Controparte_3 scritta della presente opposizione, si contesta inoltre che per l'importo ampiamente saldato la ditta non ha emesso alcuna fattura, si chiede la revoca del decreto ingiuntivo CP_1
opposto e con vittoria di spese e competenze.
Si costituiva in giudizio la la quale contestava le avverse deduzioni chiedendo Controparte_1 il rigetto dell'opposizione di cui deduceva l'infondatezza.
Con ordinanza del 04.03.19 veniva disattesa la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Sulla scorta dei documenti offerti in comunicazione e degli esiti della prova orale, la causa veniva trattenuta in decisione con ordinanza dell'08.11.24, previa concessione dei termini ex art. 190 cpc.
1.Sull'eccezione di nullità/ inesistenza della notifica.
Parte opposta deduce che la notifica dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
è da considerarsi inesistente o nulla, in quanto non notificata presso il procuratore costituito, ma alla parte personalmente.
L'eccezione è infondata, condividendo questo Giudice il principio secondo cui il luogo in cui la notificazione dell'atto viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali della stessa, di conseguenza i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso si riveli privo di alcun collegamento con il destinatario, ricadono sempre nell'ambito della nullità, come tale sanabile, con efficacia ex tunc, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata, anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità (cfr. Cass.
Civ.26963/22; Cass.Sez. unite 14916/16), come nel caso in esame, in cui la parte opposta si
è regolarmente costituita spiegando difese anche nel merito.
pagina 2 di 5
2.Sul merito della pretesa creditoria
2.1. La pretesa creditoria vantata dalla ditta è infondata e non può trovare CP_1
accoglimento.
E' noto come, per unanime giurisprudenza, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo,
l'onere probatorio resti ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 cc, incombendo in capo al creditore opposto la prova piena del credito azionato, con la conseguenza che il mancato rispetto della regola dell'onere probatorio determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo, infatti, ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emissione del provvedimento monitorio, dovendo accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione, indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori, alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa. La pronuncia del decreto, infatti, inverte solo l'onere di instaurazione dell'effettivo contraddittorio senza ulteriormente influire sulla posizione delle parti davanti al giudice, in particolare senza invertire l'onere della prova dei fatti posti a fondamento della domanda di pagamento gravante sull'opposto, ovvero su colui che nel giudizio ordinario sarebbe stato attore, gravando, invece, sulla parte opponente, nella sua qualità di convenuta sostanziale, l'onere della prova dei fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa creditoria.
Più in generale, in tema di prova dell'adempimento delle obbligazioni, costituisce ius receptum il principio secondo cui “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass., SS.UU., sent. n.
13533/2001).
2.2. Nel caso di specie, parte opponente, contesta che siano intervenuti accordi tra le parti in ordine ai lavori indicati nel monitorio, essendo l'immobile in cui furono eseguiti i lavori di proprietà esclusiva della ditta Tale circostanza, ossia quella relativa all'effettuazione CP_1 dei lavori presso un immobile non di proprietà dell'opponente, deve ritenersi provata, in quanto non contestata da parte opposta, la quale nella comparsa costitutiva si limita a pagina 3 di 5 ribadire che gli accordi sui lavori furono in realtà presi dal , né agli atti vi è alcuna Per_1
prova scritta che documenti gli accordi intercorsi tra le parti in ordine ai lavori in oggetto.
Sul punto non appaiono dirimenti gli esiti della prova orale, atteso che la teste
[...]
, la cui attendibilità va valutata con particolare rigore, in quanto moglie dell'opposto, Tes_1
si è limitata a riferire di essere stata presente al momento in cui il lavoro era commissionato, precisando che il marito successivamente le spiegava, dimostrando, pertanto, di non aver ben compreso, se non a seguito delle delucidazioni del marito, i termini dell'accordo.
Il teste , pure non ha dimostrato di avere esatta contezza dei termini Testimone_2 dell'accordo, avendo espressamente riferito: confermo il capitolo 1 tuttavia preciso di non avere conoscenza dell'immobile ove i lavori dovevano eseguirsi , ne ho conoscenza poiché il
unitamente al si recavano all'interno della mia attività commerciale, di Parte_1 CP_1 materiale elettrico, per la scelta dei materiali da utilizzare per l'esecuzione dei lavori nell'immobile del , rivelando pertanto una conoscenza postuma rispetto agli Parte_1
accordi intervenuti tra le parti, non meglio precisati con riferimento alla tipologia dei lavori, all'importo pattuito. Invero, il fatto che il , in quanto coniuge della proprietaria Parte_1 dell'immobile in cui dovevano essere eseguiti i lavori, si fosse interessato alla scelta del materiale non implica ipso iure che lo stesso abbia commissionato i lavori de quibus.
Circa la valenza della fattura si osserva che il decreto ingiuntivo può essere legittimamente emesso sulla base della produzione di fatture commerciali, le quali hanno valore di prove idonee solo nel fase monitora, mentre nel giudizio di cognizione le fatture, essendo documenti formati dalla stessa parte che se ne avvale, non integrano di per sé la piena prova del credito e non comportano neppure l'inversione dell'onere della prova in caso di contestazione sull'an e sul quantum del credito vantato in giudizio (cfr. ex plurimis Cass. Civ. 19944/23; Cass. Civ.
5915/11).
Alla luce delle esposte considerazioni, da ritenersi assorbenti, non potendosi ritenere accertato che i lavori in oggetto siano stati effettivamente commissionati dall'istante, ne'
l'effettiva esecuzione di tutti i lavori indicati nel monitorio su cui i testi nulla hanno riferito nello specifico, va accolta l'opposizione e, per l'effetto, revocato il decreto ingiuntivo opposto
4.Sulle spese di lite.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza, con la precisazione che le medesime vengono liquidate secondo i parametri individuati con D.M.
55/14 tenuto conto del valore, della natura della controversia, dell'importanza e complessità pagina 4 di 5 delle questioni trattate, dovendosi disporre il pagamento in favore dello stato ai sensi dell'art.133 DPR 115/02, essendo la parte opponente ammessa al gratuito patrocinio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto n.447/18
Condanna parte opposta alla rifusione delle spese di lite in favore di parte opponente che liquida in
€ 145,00, per spese vive € 1.270,00 con pagamento in favore dell'erario
Castrovillari, 29.01.25
La Giudice
dott. ssa Beatrice Magarò
pagina 5 di 5