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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 05/11/2025, n. 5468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5468 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Nona sezione civile composta dai seguenti magistrati: dott. Eugenio FORGILLO Presidente dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere dott. Antonio CRISCUOLO GAITO Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al numero 4912/18 RG, avente ad oggetto
“azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 cc.”;
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 7342/18, pubblicata il 26
Luglio 2018, e notificata il 7 Settembre 2018; causa posta in decisione, giusta ordinanza comunicata il 24 Giugno 2025, all'esito dell'udienza di conclusioni del 17 Giugno 2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta (con i termini di cui all'art. 190 cpc scaduti in data 13 Ottobre 2025), e pendente:
TRA
( , rappresentato e difeso (giusta procura in atti) dall'avv. Ferdinando Parte_1 C.F._1
EP ( , con il quale è elettivamente domiciliato presso il seguente indirizzo di PEC: C.F._2
Email_1
Appellante
E
(P.IVA: ), in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa (giusta Controparte_1 P.IVA_1 procura in atti) dall'avv. Gianluigi Oranges ( , con il quale è elettivamente domiciliata C.F._3 presso il seguente indirizzo di PEC:
Email_2
1 Appellata
NONCHE'
, ( , Controparte_2 C.F._4 Controparte_3 C.F._5 Controparte_4
( ), C.F._6
tutti nella qualità di ex soci dell'estinta AR RL in LI;
Appellati contumaci
CONCLUSIONI: Nell'ambito dell'udienza del 17 Giugno 2025 (tenutasi nelle forme della trattazione scritta), hanno concluso, a mezzo di note scritte, la Difesa dell'appellante la Difesa dell'appellata Parte_1
riportandosi ai rispettivi atti, nonché chiedendo l'introito in decisione. In particolare la Controparte_1
Difesa di a ulteriormente ribadito di avere provveduto all'integrazione del contraddittorio Parte_1 nei confronti di , e quali ex soci dell'originaria convenuta Controparte_2 Controparte_4 Controparte_3
AR RL in LI (cancellata dal Registro delle Imprese).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il presente procedimento deriva dalla citazione notificata in data 25 Febbraio 2013 dalla società “
[...]
nei confronti della società AR RL in LI, nonché nei confronti di Controparte_1 Parte_1
vantava un credito di euro 145.000,00 nei confronti della AR RL, a titolo di IVA Controparte_1 dovuta, a seguito dell'acquisto del fabbricato sito in Napoli, località Bagnoli, alla Via Pozzuoli nn. 9-11.
Per tale credito la aveva ottenuto dal Tribunale di Napoli il d.i. n. 2538/07, appunto per Controparte_1 euro 145.000,00, oltre accessori e spese della procedura.
Successivamente il Tribunale di Napoli, con la sentenza n. 1868/10, pubblicata il 16 Febbraio 2010, aveva rigettato l'opposizione proposta dall'ingiunta AR RL, con la conseguente conferma del d.i. opposto.
Alla data del 25 Febbraio 2013 (di notifica della citazione di primo grado, introduttiva del presente giudizio), pendeva il giudizio di appello proposto dalla AR RL, avverso la succitata sentenza di primo grado.
Nelle more del descritto giudizio di opposizione a d.i., la società AR RL aveva venduto un immobile a
Parte_1
In particolare, con rogito per notar el 23 Luglio 2008, rep. 14672, raccolta n. 6401, AR RL Per_1 aveva venduto a 'unità immobiliare riportata in catasto al fol. 26, p.lla 69, sub. 9, con annessa Parte_1 area scoperta (sub. 7), compresa nel fabbricato sito in Napoli, località Bagnoli, alla Via Pozzuoli nn. 9-11, al prezzo di complessivi euro 480.000,00. Per quel che concerne le modalità di pagamento del prezzo, il rogito conteneva le seguenti indicazioni: euro 50.000,00 erano stati corrisposti con bonifico bancario del
22.7.2008; i restanti euro 430.000,00 sarebbero stati corrisposti con accollo del mutuo gravante sull'unità immobiliare (appunto l'acquirente ubentrava in tutte le situazioni attive e passive originate Parte_1 dal mutuo).
L'intero fabbricato in precedenza, e precisamente con rogito del 12 Luglio 2006, era stato alienato dalla alla AR. Controparte_1
Il descritto rogito del 23 Luglio 2008 si inseriva nel contesto di plurime vendite, effettuate dalla AR nel medesimo periodo, ed aventi ad oggetto le singole unità immobiliari, comprese nel succitato fabbricato di
Via Pozzuoli in località Bagnoli (come già evidenziato, si trattava di un fabbricato che nel 2006 AR RL aveva acquistato dalla . Controparte_1
2 La RL attrice evidenziava come l'acquirente osse coniuge di , socia (con una Parte_1 Controparte_2 quota pari al 50 %) dell'alienante AR RL.
Dunque, a mezzo della vendita del 23 Luglio 2008, AR RL aveva sottratto la suddetta unità immobiliare alla garanzia del credito sopra descritto.
Sussistevano tutti i presupposti per l'accoglimento dell'azione revocatoria, ex art. 2901 cc..
stante il rapporto di coniugio con la socia – era consapevole del credito di Parte_1 Controparte_2
nonché della pendenza del giudizio di opposizione a d.i.. Controparte_1
Con tutta evidenza, la vendita era stata conclusa con l'esclusivo intento di sottrarre le garanzie del credito alla Controparte_1
Nulla quaestio (nella prospettazione della RL attrice) sulla sussistenza del requisito oggettivo dell'eventus damni, nonché del requisito soggettivo del consilium fraudis, anche in capo al terzo acquirente.
Il trasferimento del cespite, oggetto della revocanda vendita, aveva sicuramente determinato una maggiore difficoltà od incertezza nella futura realizzazione del credito.
Sulla base di queste premesse formulava le seguenti conclusioni: Controparte_1
Dichiararsi revocato e di conseguenza inefficace (nei confronti della RL attrice) la vendita per notar el 23 Luglio 2008, rep. 14672, raccolta 6401, con cui AR RL aveva alienato a Per_1 Parte_1
l'unità immobiliare riportata in NCEU al fol. 26, p.lla 69, sub. 9 e sub. 7, compresa nel fabbricato sito in
Napoli, località Bagnoli, alla Via Pozzuoli nn. 9-11;
Emettersi ogni altra pronuncia conseguente, anche in relazione alla trascrizione dell'emittenda sentenza nei
Registri Immobiliari;
il tutto, con vittoria delle spese del giudizio.
Giusta comparsa depositata il 23 Maggio 2013, si costituiva la convenuta AR RL, chiedendo di rigettarsi la domanda attorea.
In pari data 23 Maggio 2013 si costituiva anche il convenuto chiedendo parimenti di rigettarsi Parte_1 la domanda attrice.
Il primo grado è stato definito dal G.M. del Tribunale di Napoli, con la sentenza n. 7342/18, pubblicata il 26
Luglio 2018, e notificata il 7 Settembre 2018.
Il primo giudicante ha ritenuto accertato il presupposto dell'anteriorità del credito (vantato dalla
[...] nei confronti della AR), alla luce del d.i. n. 2538/07, confermato dal Tribunale di Napoli con CP_1 la sentenza n. 1868/10.
Ed anzi il G.M. ha dato atto di come sia stata acquisita in copia anche la sentenza della Corte di Appello di
Napoli n. 199/17, di rigetto dell'appello, che era stato proposto dalla AR RL avverso la pronuncia del
Tribunale n. 1868/10.
Il Tribunale, nella sentenza n. 7342/18, ha così ulteriormente argomentato:…Nel caso di specie, veniva pattuito il prezzo complessivo di euro 480.000,00. In atti manca la prova del pagamento del prezzo per la somma di euro 50.000,00, in quanto non prodotta dalla convenuta la copia del bonifico, meramente indicato nell'atto di compravendita;
per la residua somma di euro 430.000,00 veniva disposto l'accollo della corrispondente quota del mutuo fondiario, gravante sul bene. In ordine a tale accollo di mutuo (e pur in presenza di documentazione prodotta dal convenuto idonea a comprovare tale successione nella Pt_1
3 titolarità del citato contratto di mutuo), deve ritenersi che – in presenza degli ulteriori presupposti per
l'accoglimento della domanda ex art. 2901 cc. – tale modalità di pagamento non può assumere rilievo assorbente ai fini del rigetto della domanda di revocatoria, in quanto l'argomento avrebbe avuto un ruolo decisivo relativamente all'accoglimento o meno della domanda di simulazione, ma non rispetto all'azione revocatoria (che postula l'effettività dell'atto posto in essere, sebbene venga stipulato in pregiudizio del creditore o dei creditori dell'alienante)…
Altresì il Tribunale non ha condiviso la tesi espressa dai convenuti, per cui la vendita del 23 Luglio 2008 era stata conclusa in adempimento di un debito scaduto (e cioè il mutuo gravante sull'unità immobiliare). In particolare, non vi è prova che, alla data del 23.7.2008, il debito contratto dalla AR nei confronti della banca mutuante, e cioè Monte dei Paschi di Siena, fosse scaduto;
ed anzi l'assunto risulta smentito, proprio alla luce dell'avvenuto accollo del mutuo da parte dell'acquirente Parte_1
Il G.M. ha ulteriormente evidenziato la circostanza per cui coniuge di , socia Parte_1 Controparte_2 con quota di maggioranza di AR RL;
ergo, egli era certamente a conoscenza del credito che
[...] vantava nei confronti della AR. CP_1
In definitiva il Tribunale di Napoli:
A) In accoglimento della domanda di revocatoria ordinaria, ha dichiarato inefficace, ex art. 2901 cc., nei confronti di la succitata vendita per notar el 23 Luglio 2008; Controparte_1 Per_1
B) Ha ordinato al competente Conservatore dei RR.II. la trascrizione della sentenza, con esonero da qualsivoglia responsabilità;
C) Ha condannato in solido AR RL e l pagamento delle spese del giudizio, in favore Parte_1 dell'attrice – spese liquidate in euro 730,00 per esborsi ed euro 11.380,00 per Controparte_1 compensi professionali, oltre accessori come per Legge.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello con citazione notificata il 5 Ottobre 2018 Parte_1 nei confronti di nonché nei confronti di AR RL (in particolare, con riferimento alla Controparte_1 notifica nei confronti di AR RL, si osserva come la stessa sia stata effettuata presso il procuratore costituito in primo grado).
L'appellante (convenuto in primo grado) nell'atto di gravame ha ribadito la posizione espressa in Pt_1 prime cure.
Quindi in accoglimento del gravame, ed in riforma dell'impugnata sentenza, chiede che Parte_1 venga rigettata la domanda ex art. 2901 cc., proposta dall'attrice (nonché si chiede Controparte_1 ordinarsi la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale); il tutto, con vittoria delle spese del doppio grado.
Ovviamente l'appello di ella sostanza è rivolto esclusivamente nei confronti del Parte_1 contraddittore, e cioè l'originaria attrice (laddove la notifica nei confronti di AR RL Controparte_1
è stata effettuata per mere esigenze di litisconsorzio processuale).
Giusta comparsa depositata l'8 Febbraio 2019, si è costituita l'appellata chiedendo di Controparte_1 rigettarsi il gravame.
Invece non si è costituita l'appellata AR RL.
La causa (all'epoca pendente presso la Quinta sezione civile di questa Corte) era stata per una prima volta introitata in decisione, all'udienza del 7 Marzo 2023.
4 La Difesa della RL appellata ha allegato alla sua seconda comparsa ex art. 190 cpc, depositata il 29 Maggio
2023, visura camerale inerente alla società AR RL in LI, da cui risulta come la stessa sia stata cancellata dal Registro delle Imprese il 15 Febbraio 2018. Altresì la compagine sociale era così composta:
(socia con quota del 50 %); (socio con quota del 25 %); Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
(socio con quota del 25 %).
Pertanto la Corte, a mezzo dell'ordinanza pubblicata il 26 Giugno 2023, ha disposto la rimessione della causa sul ruolo;
altresì ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di coloro che erano soci della cancellata AR RL in LI (convenuta in primo grado).
Appunto, si è accertato come la convenuta AR RL, nel corso del primo grado, sia stata cancellata dal
Registro delle Imprese.
Invero la Corte ha applicato un principio ribadito anche dalla giurisprudenza più recente, per l'ipotesi in cui la società convenuta ex art. 2901 cc. sia stata cancellata dal Registro delle Imprese nel corso del primo grado;
appunto il Giudice di appello deve ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci della società estinta, trattandosi di litisconsorti necessari (Cass. civ., n. 5816/23).
Pedissequamente, in data Primo Dicembre 2023, parte appellante ha provveduto a depositare in telematico l'atto di integrazione del contraddittorio, come notificato nei confronti degli ex soci di AR RL ( CP_2
, e .
[...] Controparte_4 Controparte_3
Questi ultimi sono rimasti contumaci, pur a fronte della rituale notifica dell'atto di integrazione del contraddittorio (peraltro, anche a seguito della disposta integrazione del contraddittorio nei confronti degli ex soci di AR RL, l'originaria attrice ha ribadito la richiesta di rigetto dell'appello, Controparte_1 con la pedissequa conferma della sentenza di primo grado, avendo agìto in revocatoria, a tutela di un credito insorto “pendente societate”).
In data 3 Febbraio 2025 il procedimento è stato riassegnato a questa Nona sezione civile.
A mezzo dell'ordinanza comunicata il 24 Giugno 2025 – all'esito dell'udienza del 17 Giugno 2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta – sulla documentazione in atti, precisate le conclusioni (da parte dell'appellante dell'appellata , la causa è stata dalla Corte riservata per Parte_1 Controparte_1 la decisione, con la concessione del termine di gg. sessanta per deposito delle comparse conclusionali, nonché termine di ulteriori venti giorni per eventuali memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame, l'impugnante nega la sussistenza del Parte_1
requisito dell'eventus damni, considerato che – anche a seguito della stipula del rogito impugnato – la società AR RL rimaneva proprietaria di altri due appartamenti, nell'ambito del fabbricato sito in Bagnoli alla Via Pozzuoli nn.
9-11. Dunque, non ricorreva il pericolo che la vendita del 23 Luglio 2008 (inerente all'unità immobiliare contraddistinta dai subb. 9 e 7) arrecasse danno alle ragioni della creditrice
[...]
CP_1
5 Nell'ambito del motivo in esame, l'appellante pone in evidenza anche un Pt_1
ulteriore aspetto, a sostegno della tesi della mancanza di qualsivoglia pregiudizio per le ragioni della creditrice vale a dire che, in ogni caso, quest'ultima Controparte_1
non avrebbe potuto soddisfare le sue ragioni sull'unità immobiliare oggetto del rogito impugnato;
e questo perché su quell'immobile avrebbe avuto precedenza la banca mutuante Monte dei Paschi di Siena, titolare di un ingente credito ipotecario.
Il motivo è infondato.
Invero, per consolidata giurisprudenza l'eventus damni è rinvenibile non soltanto quando l'atto di disposizione del debitore renda impossibile l'esercizio soddisfacente del credito, ma anche quando tale atto comporti maggiori difficoltà o incertezze nell'esazione coattiva del credito (Cass. civ., n. 12678/01).
In questa scia si inscrive il più recente insegnamento, circa la sufficienza del pericolo di danno, derivante dall'atto di disposizione;
vale a dire (ai fini della ricorrenza dell'eventus damni) è sufficiente una modifica della situazione patrimoniale, tale da rendere incerta l'esecuzione coattiva del debito, o da comprometterne la fruttuosità
(Cass. civ., n. 10298/25).
Nel caso di specie, non può revocarsi in dubbio che la vendita immobiliare del 23
Luglio 2008 abbia reso più difficoltosa l'esazione coattiva del credito, che l'odierna appellata vantava nei confronti dell'alienante AR RL. Controparte_1
Nel complesso e la AR RL non hanno provato che quest'ultima Parte_1
avesse un patrimonio sufficiente per saldare il proprio debito.
Con il secondo motivo di impugnazione, l'appellante deduce come il Pt_1
Tribunale abbia erroneamente statuito circa la mancanza di prova del versamento di euro 50.000,00 a mezzo di bonifico bancario (quale quota del prezzo di acquisto).
6 In particolare, ad avviso dell'appellante, il G.M. avrebbe dovuto ritenere sufficiente (ai fini della prova del versamento) il riferimento al bonifico bancario di euro 50.000,00, contenuto nel rogito del 23 Luglio 2008, essendo superflua la mancata allegazione del documento, inerente all'effettuazione del bonifico medesimo.
In ogni caso ha prodotto – in allegato all'atto di appello – estratto conto Parte_1
del Monte dei Paschi di Siena, da cui risulta l'effettuazione del bonifico, nel Luglio
2008 (produzione di nuovo documento in appello che l'impugnante ritiene ammissibile, secondo il canone dell'indispensabilità ai fini del decidere).
Neanche questo motivo è fondato. Ad avviso di questa Corte, a giusta ragione il
Tribunale non ha ritenuto sufficiente la dichiarazione (relativa all'effettuazione del bonifico) contenuta nel rogito notarile;
vale a dire, i soggetti convenuti in revocazione
(e cioè la venditrice AR RL e l'acquirente avevano l'onere di provare Parte_1
per tabulas l'effettiva esecuzione del bonifico.
E tutto questo, considerato lo status dell'attrice (creditrice della Controparte_1
AR), di soggetto terzo, rispetto ai contraenti della vendita revocanda.
La Suprema Corte ha sottolineato la “non sufficienza” della dichiarazione di versamento del prezzo, contenuta nel rogito notarile, con riferimento alla fattispecie del creditore di uno dei contraenti che agisca in simulazione (cfr. Cass. civ., n.
18347/24). Ebbene, non si ravvisano ostacoli all'applicazione di tale principio, anche con riferimento al creditore che agisca in revocatoria.
Inoltre, per quel che concerne la produzione per la prima volta in appello del succitato estratto conto bancario del Luglio 2008, si deve ritenere tardiva ed inammissibile tale produzione documentale, essendo pacifica l'applicazione del nuovo comma terzo dell'art. 345 cpc, dato che, nel caso di specie, la sentenza definitoria del primo grado è stata pubblicata dopo l'11 Settembre 2012 (cfr., per tutte, Cass. civ., n. 21606/21).
Appunto, è stato abrogato il riferimento alla “indispensabilità” del nuovo documento
7 (contenuto nella pregressa formulazione del succitato comma terzo). Inoltre, trattasi di documento che senz'altro i convenuti e AR RL avrebbero potuto Parte_1
produrre già in primo grado.
Con ulteriore motivo di gravame, l'appellante si duole del passaggio Parte_1
argomentativo, in cui il Tribunale ha scritto come la circostanza del pagamento anche con accollo del mutuo (nella misura di euro 430.000,00) non militi di per sé in senso contrario all'accoglimento dell'azione revocatoria, in presenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda ex art. 2901 cc… In particolare, il si duole del fatto che il primo Giudice non avrebbe indicato quali siano tali Pt_1
ulteriori presupposti.
Neanche la descritta censura risulta condivisibile.
Infatti il Tribunale, nell'impugnata sentenza, ha valorizzato una pluralità di elementi i quali – valutati nel loro complesso – hanno condotto all'accoglimento della domanda ex art. 2901 cc..
Ci si è già soffermati sulla ricorrenza dell'eventus damni. Altresì il G.M. ha argomentato sull'anteriorità del credito vantato dalla nei confronti Controparte_1
della AR (rispetto al rogito impugnato); ha evidenziato la mancanza di prova del versamento degli euro 50.000,00 di cui al bonifico bancario;
ha respinto la tesi dei convenuti, della non revocabilità della vendita, in quanto integrante l'adempimento di un debito scaduto;
infine, in ordine all'elemento soggettivo della partecipatio fraudis in capo all'acquirente ha evidenziato lo status di coniuge di Parte_1 CP_2
, socia al 50 % della AR RL.
[...]
Peraltro, è consolidata in giurisprudenza la conclusione, circa la revocabilità anche della vendita immobiliare, caratterizzata dal fatto che l'acquirente si sia accollato il mutuo (garantito da ipoteca) gravante sul medesimo immobile (cfr. Cass. civ. n.
8 5076/99 in tema di revocatoria fallimentare, ma è pacifico che trattasi di conclusione valida anche con riferimento alla revocatoria ordinaria).
Con ulteriore motivo di gravame, ibadisce la tesi già espressa in primo Parte_1
grado, per cui non ricorrerebbero gli estremi per la revoca, poiché la venditrice AR RL aveva necessità di adempiere a debiti scaduti (ed il riferimento è all'ingente debito nei confronti della mutuante Monte dei Paschi di Siena SpA).
Dunque l'appellante invoca la disposizione, di cui al comma terzo dell'art. 2901 cc..
Ebbene, il Collegio aderisce in toto all'interpretazione della citata disposizione, proveniente dalla Suprema Corte.
Effettivamente, la vendita di un bene con destinazione del prezzo al soddisfacimento di debiti scaduti non è soggetta a revocatoria, a condizione che il debitore dimostri che la vendita rappresentava l'unico modo per saldare il debito (cfr. Cass. civ., n.
31941/23). Infatti – laddove il debitore e venditore non abbia assolto a tale onere probatorio – risulta confermato come la vendita sia intrinsecamente pregiudizievole per le ragioni del creditore.
Ebbene nel caso di specie, alla luce delle generiche deduzioni di cui alla comparsa di costituzione in primo grado, è d'uopo concludere nel senso che la debitrice e convenuta
AR RL non abbia assolto al descritto onere probatorio.
Alla stessa conclusione negativa si perviene, laddove si ritenga che l'onere (di provare che la vendita rappresentava l'unico modo per saldare il debito) gravi sul terzo acquirente (conformemente a quanto statuito da Cass. civ., n. 17766/16).
Invero, non vi è prova che il mutuo (da cui era gravata AR RL nei confronti della banca Monte Paschi) fosse giunto a scadenza.
Il consenso della banca mutuante all'accollo del mutuo è sintomatico di come non si trattasse di un debito scaduto.
9 Dunque, nel loro complesso e AR RL non hanno provato che non vi Parte_1
fossero mezzi alternativi per fare fronte ai debiti della AR.
Con ulteriore motivo, il si duole dell'erronea valorizzazione della Pt_1
circostanza, per cui l'acquirente era coniuge di , socia al Parte_1 Controparte_2
50 % della alienante AR RL. In particolare, l'appellante pone in evidenza come la non fosse amministratrice della AR. CP_2
Dunque, ad avviso dell'appellante il Tribunale – ai fini della ritenuta ricorrenza dell'elemento soggettivo – avrebbe erroneamente valorizzato alcuni indizi, privi dei caratteri di gravità, precisione e concordanza, ed avrebbe fatto un uso improprio dell'istituto della presunzione.
Neanche tale motivo può essere accolto.
Il Tribunale – ai fini della ritenuta ricorrenza della partecipatio fraudis in capo all'acquirente – ha correttamente valorizzato il rapporto coniugale con Parte_1
, socia maggioritaria (con la quota del 50 %) della venditrice AR Controparte_2
RL.
Siamo dinanzi ad una situazione di comunanza soggettiva, sintomatica della conoscenza (da parte dell'acquirente del credito che Pt_1 Controparte_1
vantava nei confronti di AR RL.
Peraltro, il Tribunale ha correttamente applicato i princìpi in materia di prova per presunzioni.
Il tutto, in adesione al seguente ed inequivoco insegnamento giurisprudenziale:...In tema di azione revocatoria ordinaria, quando l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, unica condizione per il suo esercizio è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché, per gli atti a titolo oneroso, l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto
10 il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore. La relativa prova può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al Giudice di merito, ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato (Cass. civ., n.
16221/19).
Per giunta, in primo grado ha ritualmente prodotto il verbale di CP_1 Controparte_1
assemblea dei soci di AR RL, di approvazione del bilancio al 31 Dicembre 2007
(bilancio nel quale era postato il debito della AR nei confronti di
[...]
. In quella assemblea era presente la socia;
ergo, era CP_1 Controparte_2
edotta della situazione sociale, ed anche del credito di Controparte_1
Quindi, correttamente il primo giudicante ha argomentato circa la sussistenza dell'elemento soggettivo in capo a coniuge della Parte_1 CP_2
In definitiva, i motivi di gravame addotti dall'impugnante non Parte_1
scalfiscono l'iter argomentativo della sentenza di prime cure.
Nel complesso, in data 23 Luglio 2008 AR RL ha alienato tre appartamenti compresi nello stesso fabbricato, rispettivamente ai signori e Parte_2 Parte_3
Pt_1
Poi, il successivo 28 Luglio la AR ha venduto ulteriori due appartamenti, rispettivamente ai signori e Per_2 Per_3
Si ravvisa un unico disegno della debitrice AR, volto a rendersi insolvente nei confronti della Controparte_1
Parte appellante non ha addotto uno specifico motivo di gravame, inerente al requisito dell'anteriorità del credito, rispetto all'atto impugnato in revocatoria.
In ogni caso, non può dubitarsi dell'accertata anteriorità. Infatti il credito di euro
145.000,00 (relativo all'IVA sul prezzo convenuto) trae origine dal rogito del 12 Luglio
11 2006, con cui aveva venduto alla AR RL l'intero fabbricato Controparte_1
sito in Bagnoli alla Via Pozzuoli.
Inoltre, nella sentenza di prime cure si è evidenziato come il decreto ingiuntivo n.
2538/07, di euro 145.000,00, sia stato confermato dalla sentenza del Tribunale di
Napoli n. 1868/10, di rigetto dell'opposizione a d.i.. Ed anzi, è d'uopo scrivere di un credito irrevocabilmente accertato (significativamente, l'attrice ha Controparte_1
allegato, alla prima comparsa ex art. 190 cpc di primo grado, la sentenza della Corte di
Appello di Napoli n. 199/17, di rigetto dell'appello avverso la pronuncia n. 1868/10).
In tale contesto, risultano inammissibili (ed in ogni caso superflue) le contestazioni
(avverso la debenza della AR per euro 145.000,00), mosse dall'odierno appellante nella prima comparsa ex art. 190 cpc, depositata il 16 Settembre 2025. Parte_1
Alla luce della disamina testè compiuta, emerge come il terzo acquirente Parte_1
abbia dedotto l'infondatezza dell'azione revocatoria proposta dalla Controparte_1
con una serie di argomentazioni non limitate alla sua sfera di terzo acquirente, bensì coinvolgenti anche la posizione della venditrice AR RL.
In ogni caso si ribadisce l'infondatezza del gravame nel suo complesso.
Conclusivamente l'interposto gravame (proposto da nei confronti di Parte_1
deve essere rigettato in toto, in quanto infondato. Ne consegue CP_1 Controparte_1
l'integrale conferma dell'impugnata sentenza.
A questo punto, è d'uopo ribadire come l'odierno appellante (acquirente nell'impugnato rogito del 23 Luglio 2008) abbia sostanzialmente proposto il gravame nei confronti della sola originaria attrice – laddove la notifica Controparte_1
anche nei confronti di AR RL in LI era stata effettuata per mere esigenze di litisconsorzio processuale (e la medesima esigenza formale ha avuto riscontro con l'integrazione del contradditorio nei confronti degli ex soci della AR, cancellata dal Registro delle Imprese).
12 Del resto l'originaria attrice anche a seguito della disposta Controparte_1
integrazione del contraddittorio nei confronti degli ex soci di AR RL, ha ribadito la richiesta di rigetto dell'appello di Parte_1
A questo punto, resta da statuire sul regime delle spese del presente grado (partendo dal governo delle spese, con riferimento al rapporto processuale tra l'appellante a un lato e, dall'altro, Parte_1
l'appellata . Controparte_1
Sulle spese del presente grado tra l'appellante da un lato e, dall'altro, l'appellata Parte_1 [...]
Controparte_1
Con riferimento a tale rapporto processuale le spese del grado, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza dell'odierno appellante di conseguenza esse vengono poste a carico di Parte_1 quest'ultimo.
Il compenso professionale deve essere determinato secondo le tabelle vigenti, di cui al D.M. n. 147/22.
In mancanza di nota spese, si provvede alla liquidazione di ufficio.
Per quel che concerne il valore della causa, senz'altro esso va rapportato al valore del credito, a tutela del quale si è agìto in revocatoria ex art. 2901 cc..
Trattasi di credito per euro 145.000,00, e quindi si rientra nell'ambito dello scaglione, compreso tra euro
52.000,01 ed euro 260.000,00.
In ordine al compenso professionale, si ritiene equo e congruo attestarsi sulla misura esattamente intermedia tra valori minimi e valori medi, nell'ambito dello scaglione di riferimento.
Quindi, a titolo di compenso per il presente grado, si liquida, in favore dell'odierna appellata
[...]
l'importo di euro 10.738,50. Controparte_1
Nulla quaestio, ai fini del riconoscimento del compenso anche per la fase istruttoria (e non soltanto per le fasi di studio, introduttiva e decisoria). Infatti il Collegio ritiene di dover aderire al più recente insegnamento giurisprudenziale, secondo il quale vi è un compenso unitario per la fase di trattazione, comprendente anche l'eventuale attività istruttoria. Il suddetto compenso va liquidato, anche a prescindere dall'effettivo svolgimento di attività a contenuto istruttorio. In particolare, nel giudizio di appello la fase di trattazione è ineludibile, e coincide con le attività previste dall'art. 350 cpc (cfr. Cass. civ., n. 29857/23).
Per giunta, nel caso di specie vi è stata l'attività istruttoria, condensata nella succitata ordinanza del 26
Giugno 2023 (con la quale si era disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli ex soci della cancellata AR RL).
Invece, non vi sono provvedimenti da adottare (per quel che concerne le spese del presente grado) tra gli ex soci della cancellata AR RL ( , e e le altre parti;
e Controparte_2 Controparte_4 Controparte_3 tutto questo proprio in conseguenza della considerazione per cui il contenzioso sostanziale ha riguardato soltanto il rapporto tra Parte_1 Controparte_1
Infine, sussistono i presupposti per il versamento, ex art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/02 (da parte dell'appellante , dell'ulteriore importo pari al contributo unificato. Parte_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
13 ei confronti di avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 7342/18, Parte_1 Controparte_1 pubblicata il 26 Luglio 2018 e notificata il 7 Settembre 2018 – appello notificato anche a “AR RL in
LI”, nonché (a seguito della cancellazione dal Registro delle Imprese di quest'ultima) in contraddittorio con gli ex soci , ed , così provvede: Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
A) Rigetta l'appello;
B) Condanna l pagamento delle spese del presente grado in favore di – Parte_1 Controparte_1 spese che liquida in euro 10.738,50 (diecimilasettecentotrentotto/50) per compenso professionale, oltre
IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15 %;
C) Dà atto che, per effetto dell'odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater
DPR n. 115/02, per il versamento (da parte dell'appellante dell'ulteriore contributo unificato, Parte_1 di cui all'art. 13 DPR cit..
Così deciso, nella camera di consiglio del 4 Novembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Antonio Criscuolo Gaito dott. Eugenio Forgillo
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Nona sezione civile composta dai seguenti magistrati: dott. Eugenio FORGILLO Presidente dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere dott. Antonio CRISCUOLO GAITO Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al numero 4912/18 RG, avente ad oggetto
“azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 cc.”;
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 7342/18, pubblicata il 26
Luglio 2018, e notificata il 7 Settembre 2018; causa posta in decisione, giusta ordinanza comunicata il 24 Giugno 2025, all'esito dell'udienza di conclusioni del 17 Giugno 2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta (con i termini di cui all'art. 190 cpc scaduti in data 13 Ottobre 2025), e pendente:
TRA
( , rappresentato e difeso (giusta procura in atti) dall'avv. Ferdinando Parte_1 C.F._1
EP ( , con il quale è elettivamente domiciliato presso il seguente indirizzo di PEC: C.F._2
Email_1
Appellante
E
(P.IVA: ), in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa (giusta Controparte_1 P.IVA_1 procura in atti) dall'avv. Gianluigi Oranges ( , con il quale è elettivamente domiciliata C.F._3 presso il seguente indirizzo di PEC:
Email_2
1 Appellata
NONCHE'
, ( , Controparte_2 C.F._4 Controparte_3 C.F._5 Controparte_4
( ), C.F._6
tutti nella qualità di ex soci dell'estinta AR RL in LI;
Appellati contumaci
CONCLUSIONI: Nell'ambito dell'udienza del 17 Giugno 2025 (tenutasi nelle forme della trattazione scritta), hanno concluso, a mezzo di note scritte, la Difesa dell'appellante la Difesa dell'appellata Parte_1
riportandosi ai rispettivi atti, nonché chiedendo l'introito in decisione. In particolare la Controparte_1
Difesa di a ulteriormente ribadito di avere provveduto all'integrazione del contraddittorio Parte_1 nei confronti di , e quali ex soci dell'originaria convenuta Controparte_2 Controparte_4 Controparte_3
AR RL in LI (cancellata dal Registro delle Imprese).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il presente procedimento deriva dalla citazione notificata in data 25 Febbraio 2013 dalla società “
[...]
nei confronti della società AR RL in LI, nonché nei confronti di Controparte_1 Parte_1
vantava un credito di euro 145.000,00 nei confronti della AR RL, a titolo di IVA Controparte_1 dovuta, a seguito dell'acquisto del fabbricato sito in Napoli, località Bagnoli, alla Via Pozzuoli nn. 9-11.
Per tale credito la aveva ottenuto dal Tribunale di Napoli il d.i. n. 2538/07, appunto per Controparte_1 euro 145.000,00, oltre accessori e spese della procedura.
Successivamente il Tribunale di Napoli, con la sentenza n. 1868/10, pubblicata il 16 Febbraio 2010, aveva rigettato l'opposizione proposta dall'ingiunta AR RL, con la conseguente conferma del d.i. opposto.
Alla data del 25 Febbraio 2013 (di notifica della citazione di primo grado, introduttiva del presente giudizio), pendeva il giudizio di appello proposto dalla AR RL, avverso la succitata sentenza di primo grado.
Nelle more del descritto giudizio di opposizione a d.i., la società AR RL aveva venduto un immobile a
Parte_1
In particolare, con rogito per notar el 23 Luglio 2008, rep. 14672, raccolta n. 6401, AR RL Per_1 aveva venduto a 'unità immobiliare riportata in catasto al fol. 26, p.lla 69, sub. 9, con annessa Parte_1 area scoperta (sub. 7), compresa nel fabbricato sito in Napoli, località Bagnoli, alla Via Pozzuoli nn. 9-11, al prezzo di complessivi euro 480.000,00. Per quel che concerne le modalità di pagamento del prezzo, il rogito conteneva le seguenti indicazioni: euro 50.000,00 erano stati corrisposti con bonifico bancario del
22.7.2008; i restanti euro 430.000,00 sarebbero stati corrisposti con accollo del mutuo gravante sull'unità immobiliare (appunto l'acquirente ubentrava in tutte le situazioni attive e passive originate Parte_1 dal mutuo).
L'intero fabbricato in precedenza, e precisamente con rogito del 12 Luglio 2006, era stato alienato dalla alla AR. Controparte_1
Il descritto rogito del 23 Luglio 2008 si inseriva nel contesto di plurime vendite, effettuate dalla AR nel medesimo periodo, ed aventi ad oggetto le singole unità immobiliari, comprese nel succitato fabbricato di
Via Pozzuoli in località Bagnoli (come già evidenziato, si trattava di un fabbricato che nel 2006 AR RL aveva acquistato dalla . Controparte_1
2 La RL attrice evidenziava come l'acquirente osse coniuge di , socia (con una Parte_1 Controparte_2 quota pari al 50 %) dell'alienante AR RL.
Dunque, a mezzo della vendita del 23 Luglio 2008, AR RL aveva sottratto la suddetta unità immobiliare alla garanzia del credito sopra descritto.
Sussistevano tutti i presupposti per l'accoglimento dell'azione revocatoria, ex art. 2901 cc..
stante il rapporto di coniugio con la socia – era consapevole del credito di Parte_1 Controparte_2
nonché della pendenza del giudizio di opposizione a d.i.. Controparte_1
Con tutta evidenza, la vendita era stata conclusa con l'esclusivo intento di sottrarre le garanzie del credito alla Controparte_1
Nulla quaestio (nella prospettazione della RL attrice) sulla sussistenza del requisito oggettivo dell'eventus damni, nonché del requisito soggettivo del consilium fraudis, anche in capo al terzo acquirente.
Il trasferimento del cespite, oggetto della revocanda vendita, aveva sicuramente determinato una maggiore difficoltà od incertezza nella futura realizzazione del credito.
Sulla base di queste premesse formulava le seguenti conclusioni: Controparte_1
Dichiararsi revocato e di conseguenza inefficace (nei confronti della RL attrice) la vendita per notar el 23 Luglio 2008, rep. 14672, raccolta 6401, con cui AR RL aveva alienato a Per_1 Parte_1
l'unità immobiliare riportata in NCEU al fol. 26, p.lla 69, sub. 9 e sub. 7, compresa nel fabbricato sito in
Napoli, località Bagnoli, alla Via Pozzuoli nn. 9-11;
Emettersi ogni altra pronuncia conseguente, anche in relazione alla trascrizione dell'emittenda sentenza nei
Registri Immobiliari;
il tutto, con vittoria delle spese del giudizio.
Giusta comparsa depositata il 23 Maggio 2013, si costituiva la convenuta AR RL, chiedendo di rigettarsi la domanda attorea.
In pari data 23 Maggio 2013 si costituiva anche il convenuto chiedendo parimenti di rigettarsi Parte_1 la domanda attrice.
Il primo grado è stato definito dal G.M. del Tribunale di Napoli, con la sentenza n. 7342/18, pubblicata il 26
Luglio 2018, e notificata il 7 Settembre 2018.
Il primo giudicante ha ritenuto accertato il presupposto dell'anteriorità del credito (vantato dalla
[...] nei confronti della AR), alla luce del d.i. n. 2538/07, confermato dal Tribunale di Napoli con CP_1 la sentenza n. 1868/10.
Ed anzi il G.M. ha dato atto di come sia stata acquisita in copia anche la sentenza della Corte di Appello di
Napoli n. 199/17, di rigetto dell'appello, che era stato proposto dalla AR RL avverso la pronuncia del
Tribunale n. 1868/10.
Il Tribunale, nella sentenza n. 7342/18, ha così ulteriormente argomentato:…Nel caso di specie, veniva pattuito il prezzo complessivo di euro 480.000,00. In atti manca la prova del pagamento del prezzo per la somma di euro 50.000,00, in quanto non prodotta dalla convenuta la copia del bonifico, meramente indicato nell'atto di compravendita;
per la residua somma di euro 430.000,00 veniva disposto l'accollo della corrispondente quota del mutuo fondiario, gravante sul bene. In ordine a tale accollo di mutuo (e pur in presenza di documentazione prodotta dal convenuto idonea a comprovare tale successione nella Pt_1
3 titolarità del citato contratto di mutuo), deve ritenersi che – in presenza degli ulteriori presupposti per
l'accoglimento della domanda ex art. 2901 cc. – tale modalità di pagamento non può assumere rilievo assorbente ai fini del rigetto della domanda di revocatoria, in quanto l'argomento avrebbe avuto un ruolo decisivo relativamente all'accoglimento o meno della domanda di simulazione, ma non rispetto all'azione revocatoria (che postula l'effettività dell'atto posto in essere, sebbene venga stipulato in pregiudizio del creditore o dei creditori dell'alienante)…
Altresì il Tribunale non ha condiviso la tesi espressa dai convenuti, per cui la vendita del 23 Luglio 2008 era stata conclusa in adempimento di un debito scaduto (e cioè il mutuo gravante sull'unità immobiliare). In particolare, non vi è prova che, alla data del 23.7.2008, il debito contratto dalla AR nei confronti della banca mutuante, e cioè Monte dei Paschi di Siena, fosse scaduto;
ed anzi l'assunto risulta smentito, proprio alla luce dell'avvenuto accollo del mutuo da parte dell'acquirente Parte_1
Il G.M. ha ulteriormente evidenziato la circostanza per cui coniuge di , socia Parte_1 Controparte_2 con quota di maggioranza di AR RL;
ergo, egli era certamente a conoscenza del credito che
[...] vantava nei confronti della AR. CP_1
In definitiva il Tribunale di Napoli:
A) In accoglimento della domanda di revocatoria ordinaria, ha dichiarato inefficace, ex art. 2901 cc., nei confronti di la succitata vendita per notar el 23 Luglio 2008; Controparte_1 Per_1
B) Ha ordinato al competente Conservatore dei RR.II. la trascrizione della sentenza, con esonero da qualsivoglia responsabilità;
C) Ha condannato in solido AR RL e l pagamento delle spese del giudizio, in favore Parte_1 dell'attrice – spese liquidate in euro 730,00 per esborsi ed euro 11.380,00 per Controparte_1 compensi professionali, oltre accessori come per Legge.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello con citazione notificata il 5 Ottobre 2018 Parte_1 nei confronti di nonché nei confronti di AR RL (in particolare, con riferimento alla Controparte_1 notifica nei confronti di AR RL, si osserva come la stessa sia stata effettuata presso il procuratore costituito in primo grado).
L'appellante (convenuto in primo grado) nell'atto di gravame ha ribadito la posizione espressa in Pt_1 prime cure.
Quindi in accoglimento del gravame, ed in riforma dell'impugnata sentenza, chiede che Parte_1 venga rigettata la domanda ex art. 2901 cc., proposta dall'attrice (nonché si chiede Controparte_1 ordinarsi la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale); il tutto, con vittoria delle spese del doppio grado.
Ovviamente l'appello di ella sostanza è rivolto esclusivamente nei confronti del Parte_1 contraddittore, e cioè l'originaria attrice (laddove la notifica nei confronti di AR RL Controparte_1
è stata effettuata per mere esigenze di litisconsorzio processuale).
Giusta comparsa depositata l'8 Febbraio 2019, si è costituita l'appellata chiedendo di Controparte_1 rigettarsi il gravame.
Invece non si è costituita l'appellata AR RL.
La causa (all'epoca pendente presso la Quinta sezione civile di questa Corte) era stata per una prima volta introitata in decisione, all'udienza del 7 Marzo 2023.
4 La Difesa della RL appellata ha allegato alla sua seconda comparsa ex art. 190 cpc, depositata il 29 Maggio
2023, visura camerale inerente alla società AR RL in LI, da cui risulta come la stessa sia stata cancellata dal Registro delle Imprese il 15 Febbraio 2018. Altresì la compagine sociale era così composta:
(socia con quota del 50 %); (socio con quota del 25 %); Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
(socio con quota del 25 %).
Pertanto la Corte, a mezzo dell'ordinanza pubblicata il 26 Giugno 2023, ha disposto la rimessione della causa sul ruolo;
altresì ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di coloro che erano soci della cancellata AR RL in LI (convenuta in primo grado).
Appunto, si è accertato come la convenuta AR RL, nel corso del primo grado, sia stata cancellata dal
Registro delle Imprese.
Invero la Corte ha applicato un principio ribadito anche dalla giurisprudenza più recente, per l'ipotesi in cui la società convenuta ex art. 2901 cc. sia stata cancellata dal Registro delle Imprese nel corso del primo grado;
appunto il Giudice di appello deve ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci della società estinta, trattandosi di litisconsorti necessari (Cass. civ., n. 5816/23).
Pedissequamente, in data Primo Dicembre 2023, parte appellante ha provveduto a depositare in telematico l'atto di integrazione del contraddittorio, come notificato nei confronti degli ex soci di AR RL ( CP_2
, e .
[...] Controparte_4 Controparte_3
Questi ultimi sono rimasti contumaci, pur a fronte della rituale notifica dell'atto di integrazione del contraddittorio (peraltro, anche a seguito della disposta integrazione del contraddittorio nei confronti degli ex soci di AR RL, l'originaria attrice ha ribadito la richiesta di rigetto dell'appello, Controparte_1 con la pedissequa conferma della sentenza di primo grado, avendo agìto in revocatoria, a tutela di un credito insorto “pendente societate”).
In data 3 Febbraio 2025 il procedimento è stato riassegnato a questa Nona sezione civile.
A mezzo dell'ordinanza comunicata il 24 Giugno 2025 – all'esito dell'udienza del 17 Giugno 2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta – sulla documentazione in atti, precisate le conclusioni (da parte dell'appellante dell'appellata , la causa è stata dalla Corte riservata per Parte_1 Controparte_1 la decisione, con la concessione del termine di gg. sessanta per deposito delle comparse conclusionali, nonché termine di ulteriori venti giorni per eventuali memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame, l'impugnante nega la sussistenza del Parte_1
requisito dell'eventus damni, considerato che – anche a seguito della stipula del rogito impugnato – la società AR RL rimaneva proprietaria di altri due appartamenti, nell'ambito del fabbricato sito in Bagnoli alla Via Pozzuoli nn.
9-11. Dunque, non ricorreva il pericolo che la vendita del 23 Luglio 2008 (inerente all'unità immobiliare contraddistinta dai subb. 9 e 7) arrecasse danno alle ragioni della creditrice
[...]
CP_1
5 Nell'ambito del motivo in esame, l'appellante pone in evidenza anche un Pt_1
ulteriore aspetto, a sostegno della tesi della mancanza di qualsivoglia pregiudizio per le ragioni della creditrice vale a dire che, in ogni caso, quest'ultima Controparte_1
non avrebbe potuto soddisfare le sue ragioni sull'unità immobiliare oggetto del rogito impugnato;
e questo perché su quell'immobile avrebbe avuto precedenza la banca mutuante Monte dei Paschi di Siena, titolare di un ingente credito ipotecario.
Il motivo è infondato.
Invero, per consolidata giurisprudenza l'eventus damni è rinvenibile non soltanto quando l'atto di disposizione del debitore renda impossibile l'esercizio soddisfacente del credito, ma anche quando tale atto comporti maggiori difficoltà o incertezze nell'esazione coattiva del credito (Cass. civ., n. 12678/01).
In questa scia si inscrive il più recente insegnamento, circa la sufficienza del pericolo di danno, derivante dall'atto di disposizione;
vale a dire (ai fini della ricorrenza dell'eventus damni) è sufficiente una modifica della situazione patrimoniale, tale da rendere incerta l'esecuzione coattiva del debito, o da comprometterne la fruttuosità
(Cass. civ., n. 10298/25).
Nel caso di specie, non può revocarsi in dubbio che la vendita immobiliare del 23
Luglio 2008 abbia reso più difficoltosa l'esazione coattiva del credito, che l'odierna appellata vantava nei confronti dell'alienante AR RL. Controparte_1
Nel complesso e la AR RL non hanno provato che quest'ultima Parte_1
avesse un patrimonio sufficiente per saldare il proprio debito.
Con il secondo motivo di impugnazione, l'appellante deduce come il Pt_1
Tribunale abbia erroneamente statuito circa la mancanza di prova del versamento di euro 50.000,00 a mezzo di bonifico bancario (quale quota del prezzo di acquisto).
6 In particolare, ad avviso dell'appellante, il G.M. avrebbe dovuto ritenere sufficiente (ai fini della prova del versamento) il riferimento al bonifico bancario di euro 50.000,00, contenuto nel rogito del 23 Luglio 2008, essendo superflua la mancata allegazione del documento, inerente all'effettuazione del bonifico medesimo.
In ogni caso ha prodotto – in allegato all'atto di appello – estratto conto Parte_1
del Monte dei Paschi di Siena, da cui risulta l'effettuazione del bonifico, nel Luglio
2008 (produzione di nuovo documento in appello che l'impugnante ritiene ammissibile, secondo il canone dell'indispensabilità ai fini del decidere).
Neanche questo motivo è fondato. Ad avviso di questa Corte, a giusta ragione il
Tribunale non ha ritenuto sufficiente la dichiarazione (relativa all'effettuazione del bonifico) contenuta nel rogito notarile;
vale a dire, i soggetti convenuti in revocazione
(e cioè la venditrice AR RL e l'acquirente avevano l'onere di provare Parte_1
per tabulas l'effettiva esecuzione del bonifico.
E tutto questo, considerato lo status dell'attrice (creditrice della Controparte_1
AR), di soggetto terzo, rispetto ai contraenti della vendita revocanda.
La Suprema Corte ha sottolineato la “non sufficienza” della dichiarazione di versamento del prezzo, contenuta nel rogito notarile, con riferimento alla fattispecie del creditore di uno dei contraenti che agisca in simulazione (cfr. Cass. civ., n.
18347/24). Ebbene, non si ravvisano ostacoli all'applicazione di tale principio, anche con riferimento al creditore che agisca in revocatoria.
Inoltre, per quel che concerne la produzione per la prima volta in appello del succitato estratto conto bancario del Luglio 2008, si deve ritenere tardiva ed inammissibile tale produzione documentale, essendo pacifica l'applicazione del nuovo comma terzo dell'art. 345 cpc, dato che, nel caso di specie, la sentenza definitoria del primo grado è stata pubblicata dopo l'11 Settembre 2012 (cfr., per tutte, Cass. civ., n. 21606/21).
Appunto, è stato abrogato il riferimento alla “indispensabilità” del nuovo documento
7 (contenuto nella pregressa formulazione del succitato comma terzo). Inoltre, trattasi di documento che senz'altro i convenuti e AR RL avrebbero potuto Parte_1
produrre già in primo grado.
Con ulteriore motivo di gravame, l'appellante si duole del passaggio Parte_1
argomentativo, in cui il Tribunale ha scritto come la circostanza del pagamento anche con accollo del mutuo (nella misura di euro 430.000,00) non militi di per sé in senso contrario all'accoglimento dell'azione revocatoria, in presenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda ex art. 2901 cc… In particolare, il si duole del fatto che il primo Giudice non avrebbe indicato quali siano tali Pt_1
ulteriori presupposti.
Neanche la descritta censura risulta condivisibile.
Infatti il Tribunale, nell'impugnata sentenza, ha valorizzato una pluralità di elementi i quali – valutati nel loro complesso – hanno condotto all'accoglimento della domanda ex art. 2901 cc..
Ci si è già soffermati sulla ricorrenza dell'eventus damni. Altresì il G.M. ha argomentato sull'anteriorità del credito vantato dalla nei confronti Controparte_1
della AR (rispetto al rogito impugnato); ha evidenziato la mancanza di prova del versamento degli euro 50.000,00 di cui al bonifico bancario;
ha respinto la tesi dei convenuti, della non revocabilità della vendita, in quanto integrante l'adempimento di un debito scaduto;
infine, in ordine all'elemento soggettivo della partecipatio fraudis in capo all'acquirente ha evidenziato lo status di coniuge di Parte_1 CP_2
, socia al 50 % della AR RL.
[...]
Peraltro, è consolidata in giurisprudenza la conclusione, circa la revocabilità anche della vendita immobiliare, caratterizzata dal fatto che l'acquirente si sia accollato il mutuo (garantito da ipoteca) gravante sul medesimo immobile (cfr. Cass. civ. n.
8 5076/99 in tema di revocatoria fallimentare, ma è pacifico che trattasi di conclusione valida anche con riferimento alla revocatoria ordinaria).
Con ulteriore motivo di gravame, ibadisce la tesi già espressa in primo Parte_1
grado, per cui non ricorrerebbero gli estremi per la revoca, poiché la venditrice AR RL aveva necessità di adempiere a debiti scaduti (ed il riferimento è all'ingente debito nei confronti della mutuante Monte dei Paschi di Siena SpA).
Dunque l'appellante invoca la disposizione, di cui al comma terzo dell'art. 2901 cc..
Ebbene, il Collegio aderisce in toto all'interpretazione della citata disposizione, proveniente dalla Suprema Corte.
Effettivamente, la vendita di un bene con destinazione del prezzo al soddisfacimento di debiti scaduti non è soggetta a revocatoria, a condizione che il debitore dimostri che la vendita rappresentava l'unico modo per saldare il debito (cfr. Cass. civ., n.
31941/23). Infatti – laddove il debitore e venditore non abbia assolto a tale onere probatorio – risulta confermato come la vendita sia intrinsecamente pregiudizievole per le ragioni del creditore.
Ebbene nel caso di specie, alla luce delle generiche deduzioni di cui alla comparsa di costituzione in primo grado, è d'uopo concludere nel senso che la debitrice e convenuta
AR RL non abbia assolto al descritto onere probatorio.
Alla stessa conclusione negativa si perviene, laddove si ritenga che l'onere (di provare che la vendita rappresentava l'unico modo per saldare il debito) gravi sul terzo acquirente (conformemente a quanto statuito da Cass. civ., n. 17766/16).
Invero, non vi è prova che il mutuo (da cui era gravata AR RL nei confronti della banca Monte Paschi) fosse giunto a scadenza.
Il consenso della banca mutuante all'accollo del mutuo è sintomatico di come non si trattasse di un debito scaduto.
9 Dunque, nel loro complesso e AR RL non hanno provato che non vi Parte_1
fossero mezzi alternativi per fare fronte ai debiti della AR.
Con ulteriore motivo, il si duole dell'erronea valorizzazione della Pt_1
circostanza, per cui l'acquirente era coniuge di , socia al Parte_1 Controparte_2
50 % della alienante AR RL. In particolare, l'appellante pone in evidenza come la non fosse amministratrice della AR. CP_2
Dunque, ad avviso dell'appellante il Tribunale – ai fini della ritenuta ricorrenza dell'elemento soggettivo – avrebbe erroneamente valorizzato alcuni indizi, privi dei caratteri di gravità, precisione e concordanza, ed avrebbe fatto un uso improprio dell'istituto della presunzione.
Neanche tale motivo può essere accolto.
Il Tribunale – ai fini della ritenuta ricorrenza della partecipatio fraudis in capo all'acquirente – ha correttamente valorizzato il rapporto coniugale con Parte_1
, socia maggioritaria (con la quota del 50 %) della venditrice AR Controparte_2
RL.
Siamo dinanzi ad una situazione di comunanza soggettiva, sintomatica della conoscenza (da parte dell'acquirente del credito che Pt_1 Controparte_1
vantava nei confronti di AR RL.
Peraltro, il Tribunale ha correttamente applicato i princìpi in materia di prova per presunzioni.
Il tutto, in adesione al seguente ed inequivoco insegnamento giurisprudenziale:...In tema di azione revocatoria ordinaria, quando l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, unica condizione per il suo esercizio è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché, per gli atti a titolo oneroso, l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto
10 il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore. La relativa prova può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al Giudice di merito, ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato (Cass. civ., n.
16221/19).
Per giunta, in primo grado ha ritualmente prodotto il verbale di CP_1 Controparte_1
assemblea dei soci di AR RL, di approvazione del bilancio al 31 Dicembre 2007
(bilancio nel quale era postato il debito della AR nei confronti di
[...]
. In quella assemblea era presente la socia;
ergo, era CP_1 Controparte_2
edotta della situazione sociale, ed anche del credito di Controparte_1
Quindi, correttamente il primo giudicante ha argomentato circa la sussistenza dell'elemento soggettivo in capo a coniuge della Parte_1 CP_2
In definitiva, i motivi di gravame addotti dall'impugnante non Parte_1
scalfiscono l'iter argomentativo della sentenza di prime cure.
Nel complesso, in data 23 Luglio 2008 AR RL ha alienato tre appartamenti compresi nello stesso fabbricato, rispettivamente ai signori e Parte_2 Parte_3
Pt_1
Poi, il successivo 28 Luglio la AR ha venduto ulteriori due appartamenti, rispettivamente ai signori e Per_2 Per_3
Si ravvisa un unico disegno della debitrice AR, volto a rendersi insolvente nei confronti della Controparte_1
Parte appellante non ha addotto uno specifico motivo di gravame, inerente al requisito dell'anteriorità del credito, rispetto all'atto impugnato in revocatoria.
In ogni caso, non può dubitarsi dell'accertata anteriorità. Infatti il credito di euro
145.000,00 (relativo all'IVA sul prezzo convenuto) trae origine dal rogito del 12 Luglio
11 2006, con cui aveva venduto alla AR RL l'intero fabbricato Controparte_1
sito in Bagnoli alla Via Pozzuoli.
Inoltre, nella sentenza di prime cure si è evidenziato come il decreto ingiuntivo n.
2538/07, di euro 145.000,00, sia stato confermato dalla sentenza del Tribunale di
Napoli n. 1868/10, di rigetto dell'opposizione a d.i.. Ed anzi, è d'uopo scrivere di un credito irrevocabilmente accertato (significativamente, l'attrice ha Controparte_1
allegato, alla prima comparsa ex art. 190 cpc di primo grado, la sentenza della Corte di
Appello di Napoli n. 199/17, di rigetto dell'appello avverso la pronuncia n. 1868/10).
In tale contesto, risultano inammissibili (ed in ogni caso superflue) le contestazioni
(avverso la debenza della AR per euro 145.000,00), mosse dall'odierno appellante nella prima comparsa ex art. 190 cpc, depositata il 16 Settembre 2025. Parte_1
Alla luce della disamina testè compiuta, emerge come il terzo acquirente Parte_1
abbia dedotto l'infondatezza dell'azione revocatoria proposta dalla Controparte_1
con una serie di argomentazioni non limitate alla sua sfera di terzo acquirente, bensì coinvolgenti anche la posizione della venditrice AR RL.
In ogni caso si ribadisce l'infondatezza del gravame nel suo complesso.
Conclusivamente l'interposto gravame (proposto da nei confronti di Parte_1
deve essere rigettato in toto, in quanto infondato. Ne consegue CP_1 Controparte_1
l'integrale conferma dell'impugnata sentenza.
A questo punto, è d'uopo ribadire come l'odierno appellante (acquirente nell'impugnato rogito del 23 Luglio 2008) abbia sostanzialmente proposto il gravame nei confronti della sola originaria attrice – laddove la notifica Controparte_1
anche nei confronti di AR RL in LI era stata effettuata per mere esigenze di litisconsorzio processuale (e la medesima esigenza formale ha avuto riscontro con l'integrazione del contradditorio nei confronti degli ex soci della AR, cancellata dal Registro delle Imprese).
12 Del resto l'originaria attrice anche a seguito della disposta Controparte_1
integrazione del contraddittorio nei confronti degli ex soci di AR RL, ha ribadito la richiesta di rigetto dell'appello di Parte_1
A questo punto, resta da statuire sul regime delle spese del presente grado (partendo dal governo delle spese, con riferimento al rapporto processuale tra l'appellante a un lato e, dall'altro, Parte_1
l'appellata . Controparte_1
Sulle spese del presente grado tra l'appellante da un lato e, dall'altro, l'appellata Parte_1 [...]
Controparte_1
Con riferimento a tale rapporto processuale le spese del grado, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza dell'odierno appellante di conseguenza esse vengono poste a carico di Parte_1 quest'ultimo.
Il compenso professionale deve essere determinato secondo le tabelle vigenti, di cui al D.M. n. 147/22.
In mancanza di nota spese, si provvede alla liquidazione di ufficio.
Per quel che concerne il valore della causa, senz'altro esso va rapportato al valore del credito, a tutela del quale si è agìto in revocatoria ex art. 2901 cc..
Trattasi di credito per euro 145.000,00, e quindi si rientra nell'ambito dello scaglione, compreso tra euro
52.000,01 ed euro 260.000,00.
In ordine al compenso professionale, si ritiene equo e congruo attestarsi sulla misura esattamente intermedia tra valori minimi e valori medi, nell'ambito dello scaglione di riferimento.
Quindi, a titolo di compenso per il presente grado, si liquida, in favore dell'odierna appellata
[...]
l'importo di euro 10.738,50. Controparte_1
Nulla quaestio, ai fini del riconoscimento del compenso anche per la fase istruttoria (e non soltanto per le fasi di studio, introduttiva e decisoria). Infatti il Collegio ritiene di dover aderire al più recente insegnamento giurisprudenziale, secondo il quale vi è un compenso unitario per la fase di trattazione, comprendente anche l'eventuale attività istruttoria. Il suddetto compenso va liquidato, anche a prescindere dall'effettivo svolgimento di attività a contenuto istruttorio. In particolare, nel giudizio di appello la fase di trattazione è ineludibile, e coincide con le attività previste dall'art. 350 cpc (cfr. Cass. civ., n. 29857/23).
Per giunta, nel caso di specie vi è stata l'attività istruttoria, condensata nella succitata ordinanza del 26
Giugno 2023 (con la quale si era disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli ex soci della cancellata AR RL).
Invece, non vi sono provvedimenti da adottare (per quel che concerne le spese del presente grado) tra gli ex soci della cancellata AR RL ( , e e le altre parti;
e Controparte_2 Controparte_4 Controparte_3 tutto questo proprio in conseguenza della considerazione per cui il contenzioso sostanziale ha riguardato soltanto il rapporto tra Parte_1 Controparte_1
Infine, sussistono i presupposti per il versamento, ex art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/02 (da parte dell'appellante , dell'ulteriore importo pari al contributo unificato. Parte_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
13 ei confronti di avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 7342/18, Parte_1 Controparte_1 pubblicata il 26 Luglio 2018 e notificata il 7 Settembre 2018 – appello notificato anche a “AR RL in
LI”, nonché (a seguito della cancellazione dal Registro delle Imprese di quest'ultima) in contraddittorio con gli ex soci , ed , così provvede: Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
A) Rigetta l'appello;
B) Condanna l pagamento delle spese del presente grado in favore di – Parte_1 Controparte_1 spese che liquida in euro 10.738,50 (diecimilasettecentotrentotto/50) per compenso professionale, oltre
IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15 %;
C) Dà atto che, per effetto dell'odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater
DPR n. 115/02, per il versamento (da parte dell'appellante dell'ulteriore contributo unificato, Parte_1 di cui all'art. 13 DPR cit..
Così deciso, nella camera di consiglio del 4 Novembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Antonio Criscuolo Gaito dott. Eugenio Forgillo
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