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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 14/07/2025, n. 653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 653 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bologna
- sezione prima civile - composto dai magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente rel., dott.ssa Francesca Neri Giudice, dott.ssa Alessandra Villecco Giudice onorario, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4020/2025 r.g.v.g., promossa da nato a [...] il [...] (cod.fisc. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Katia Graziani del Foro di C.F._1
Bologna ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore e , Controparte_1
nata a [...] il [...] (cod.fisc.
, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppina Moroni del Foro di C.F._2
Bologna ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore - ricorrenti con l'intervento del
Pubblico Ministero - intervenuto avente ad oggetto: “separazione consensuale dei coniugi”.
Conclusioni dei ricorrenti:
“i difensori dei ricorrenti concludono chiedendo che sia pronunciata la separazione personale dei coniugi alle condizioni concordate e riportate nel verbale dell'odierna udienza”.
1 Il Pubblico Ministero non ha rassegnato conclusioni.
Il Tribunale, visto il ricorso congiunto per la separazione consensuale depositato il 22 marzo 2025 nell'interesse dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
osservato che i coniugi, sentiti all'udienza del 10 giugno 2025, hanno confermato la volontà di separarsi e l'intervenuto accordo, sottoscrivendo il relativo verbale;
rilevato che il Pubblico Ministero non ha rassegnato le proprie conclusioni;
considerato, quanto all'intervento del Pubblico Ministero, che questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui, “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile”, “è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass., sez. I, 24 maggio 2005, n. 10894, Cass., sez. I, 26 marzo 2015, n.
6136, Cass., sez. VI-1, ord. 23 giugno 2020, n. 12254); osservato, nella fattispecie in esame, che il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza sono stati comunicati alla Procura della Repubblica il 31 marzo 2025 e che la circostanza che il Pubblico Ministero non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio;
rilevato che dagli atti e dai documenti prodotti risulta che i ricorrenti hanno contratto matrimonio il a Bologna il 17 maggio 2012 e che dalla loro unione sono nati a Bologna il 2 novembre 2001 la figlia ed il 4 marzo 2004 il figlio , entrambi Per_1 Per_2
maggiorenni, ma non economicamente indipendenti;
osservato che la separazione personale dei coniugi deve senz'altro essere pronunciata, in quanto la comunione materiale e spirituale fra gli stessi non può essere ricostituita, avuto riguardo al contenuto del ricorso e alla volontà espressa dai ricorrenti di non volersi riconciliare;
2
ritenuto che
le condizioni concordate fra i coniugi non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni;
considerato, in particolare, che fra le condizioni concordate dai ricorrenti è previsto l'impegno al trasferimento immobiliare regolato dalle clausole riportate nel verbale dell'udienza sottoscritto dai ricorrenti di persona dinanzi al cancelliere e che di seguito si trascrivono:
“4) Preliminare di trasferimento immobiliare
A definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali e quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, i coniugi e intendono effettuare il seguente trasferimento Parte_1 Controparte_1
immobiliare
4.1 Consenso ed oggetto:
Il OR promette di cedere e trasferire alla GN Parte_1 CP_1
che promette di accettare ed acquisire, la comproprietà in ragione di 1/2 (un
[...]
mezzo) dell'immobile come meglio di seguito specificato (la cui residua metà è già di proprietà della promittente cessionaria che diverrà così proprietaria dell'intero):
- porzione di fabbricato costituita da un appartamento ad uso residenziale al primo piano composto da ingresso, angolo cottura, soggiorno-pranzo, due camere, bagno e dipendenza esclusiva (balcone) con annesso un vano ad uso cantina al piano interrato, censita al Catasto Fabbricati del Comune di Bologna al Foglio 124 con i mappali:
- 363 sub. 93, cat. A/3, cl. 2, vani 4, Rendita €.743,70, Via Ermete Zacconi n.1/3 int. 7 piano 1 (quanto all'appartamento)
- 363 sub. 94, cat. C/2, cl. 4, mq. 4, Rendita €.21,28, Via Ermete Zacconi n.1/3 piano
S1 (quanto alla cantina)
Si precisa che l'identificazione catastale soprariportata si riferisce al bene che appare graficamente rappresentato nelle planimetrie depositate al Catasto Fabbricati che si
3 producono in calce al presente verbale da considerarsi parte integrante e sostanziale.
Nel presente impegno di cessione è compresa la comproprietà di tutto ciò e quanto è in uso e servizio comune per legge, per destinazione e per titoli di provenienza.
4.2 provenienza
La quota di comproprietà del bene in oggetto è pervenuta alla parte promittente cedente per acquisto con atto del dott. Notaio in Bologna del 22 giugno 2020 Persona_3
repertorio n.47.774 raccolta n.28.088 trascritto a Bologna il 15 luglio 2020 all'art.19728
e al n.30284 gen.
Costituisce oggetto dell'impegno di cessione pro-quota tutto quanto, nulla escluso, è pervenuto al promittente cedente con il predetto rogito Parte_1
relativamente al quale la GN , già comproprietaria, si dichiara Controparte_1
edotta di tutti i patti, convenzioni, prescrizioni, obblighi e servitù in esso contenuti e richiamati e che si vogliono qui come integralmente riportati e accettati.
4.3 consistenza
La quota in oggetto verrà trasferita a corpo nello stato di fatto e di diritto –noto alla parte promittente cessionaria in quanto già comproprietaria del residuo 50%- in cui attualmente si trova, con tutte le relative aderenze, sovrastanze, pertinenze, accessioni, azioni, ragioni, comunioni e diretti inerenti, infissi e seminfissi, impianti di ragione padronale, servitù attive e passive se e come esistenti ed aventi ragione legale di esistere e siano conseguenti allo stato di condominio in cui si trovano i beni stessi, con i patti speciali, servitù, diritti e obblighi indicati descritti o richiamati di cui ai rogiti e titoli di provenienze.
4.4 garanzie e ipoteca
La parte promittente cedente garantirà in sede di rogito definitivo il rilievo della parte acquirente in caso di danni, liti, molestie ed evizione e verrà esonerata dal fornire qualsivoglia documentazione.
4 La parte promittente cedente garantisce fin da ora la piena proprietà, la libera disponibilità e la legittima provenienza del bene in oggetto nonchè la sua libertà da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, oneri anche fiscali e diritti reali a terzi spettanti
(ad eccezione dell'ipoteca volontaria iscritta in data 1 luglio 2020 all'art.4937 e n.27431 gen. a favore di ipoteca nota e tollerata. Controparte_2
4.5 dichiarazioni urbanistiche
La parte promittente cedente in sede di rogito definitivo, rilascerà Parte_1
le prescritte dichiarazioni ai sensi e gli effetti della vigente normativa urbanistica, nonchè ai sensi e per gli effetti dell'art.40 comma 2° della legge 28 febbraio 1985 n. 47
e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare del D.P.R.6 giugno 2001
n.380.
La parte promittente cedente fin da ora, consapevole delle Parte_1
conseguenze penali per le dichiarazioni false e reticenti, ai sensi degli artt. 3 e 76 del
D.P.R. 445/2000, nonchè dei poteri di accertamento dell'amministrazione finanziaria e della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati, dichiara sotto la propria personale responsabilità che la costruzione dell'immobile di cui all'impegno di cessione, è stata iniziata anteriormente all'1 settembre 1967, in base a licenze edilizie rilasciate dal Comune di Bologna in data 29 agosto 1964, P.G. n.70638/63 e in data 9 agosto 1965 P.G. n.21382, con autorizzazione all'abitabilità ed usabilità rilasciata il 4 luglio 1968, a seguito di domanda presentata il
30 aprile 1967 P.G. n.27203.
La parte promittente cedente dichiara, fin da ora, inoltre: Parte_1
che per alcune difformità rispetto al progetto approvato, relative alle parti comuni, è stata rilasciata concessione in sanatoria ai sensi della L.47/1985 P.G. n.19922/1986; che, inoltre, l'immobile è stato oggetto di interventi per un utilizzo più funzionale degli ambienti in forza di CILA P.G. n.324378-2021 del 15 luglio 2021, CILA P.G. n.506885-
5 2021 del 10 novembre 2021 e comunicazione di fine lavori P.G. n.537235-2021 del 29 novembre 2021
La stessa parte promittente cedente garantendo fin da ora la Parte_1
regolarità urbanistica e catastale dei beni oggetto del presente atto, dichiara altresì che:
• non sono state effettuate opere o modifiche tali da richiedere provvedimenti abilitativi siano essi di concessione edilizia, permesso di costruire, denuncia di inizio attività ai sensi del D.P.R. 380/2001 o relativi provvedimenti in sanatoria o certificati di agibilità ai sensi delle lettere b) e c) dell'art.24/2° comma del T.U. sull'edilizia
• la porzione immobiliare oggetto del presente trasferimento non ha formato oggetto di provvedimenti sanzionatori che, ex art.41 Legge 47/1985, avrebbero potuto comportare l'incommerciabilità del bene, che l'immobile non è soggetto a vincoli e che il Comune di Bologna non ha emesso alcun provvedimento nei termini di legge
• non sono mai state irrogate sanzioni di natura urbanistica circa i beni de quibus;
• l'immobile è perfettamente commerciabile e trasferibile ai sensi delle vigenti normative urbanistiche.
4.5 conformità catastale
La parte promittente cedente in sede di rogito definitivo, rilascerà Parte_1
le prescritte dichiarazioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1-bis, della legge
27 febbraio 1985, n. 52, comma aggiunto dall'art. 19 c. 14 del d.l. n.78/2010, convertito nella legge n.122/2010, ad ogni buon conto il promittente cedente OR Parte_1
fin da ora:
[...]
- dichiara che i dati di identificazione catastale, come sopra riportati e documentati dalla visura catastale in atti, riguardano le unità immobiliari raffigurate nelle planimetrie catastali depositate in Catasto, in data 18 novembre 2021 protocollo n.BO0125952 che sia allegano sub A) e sub B)
- dichiara che i dati catastali e le planimetrie sono conformi allo stato di fatto, e la parte promittente cessionaria GN fin da ora conferma la dichiarazione di Controparte_1
6 conformità dei dati catastali e delle planimetrie allo stato di fatto resa dal promittente cedente e, in concerto con quest'ultimo, dichiara che non sussistono difformità rilevanti, tali da influire sul calcolo della rendita catastale, e dar luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria catastale ai sensi della vigente normativa
- dichiara che esiste la conformità tra gli intestatari catastali e le risultanze dei registri immobiliari.
4.6 attestato di prestazione energetica
Ai sensi dell'art. 6 comma 3 del d.lgs. 19 agosto 2005 n. 192 come modificato con d.lgs.
31 dicembre 2006 n. 311 e dal D. L. 4 giugno 2013 n. 63 convertito con legge 3 agosto
2013 n. 90 e successive modifiche ed integrazioni e delle altre norme nazionali e della
Regione Emilia Romagna in materia di certificazione energetica negli edifici:
I coniugi dichiarano che l'immobile in oggetto è dotato di Attestato di Prestazione
Energetica numero 09538-267167-2021, rilasciato in data 22 novembre 2021 dal dott.
Ing. quale tecnico preposto e soggetto certificatore con il n.09538, Persona_4
attestato che si allega in copia a far parte integrante e sostanziale del presente verbale.
La parte promittente cessionaria dichiara di avere ricevuto le Controparte_1
informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici.
Inoltre i coniugi dichiarano di essere edotti della sua validità decennale e della necessità di un suo aggiornamento ad ogni intervento di ristrutturazione edilizia e dell'impiantistica che modifichi le prestazioni energetiche, ed infine dichiarano che successivamente al rilascio di detto Attestato non sono stati eseguiti nei beni immobili oggetto del presente atto interventi tali da modificare la prestazione energetica nei termini della normativa di cui sopra e che non si è verificata nessuna delle condizioni incidenti sulla validità dell'attestato energetico prodotto, in relazione a quanto prescritto dall'art. 6, c. 5, d.lgs. 192/2005.
4.7 assenza di mediatore e corrispettivo
7 I coniugi e , consapevoli delle sanzioni penali Parte_1 Controparte_1
previste dagli artt.3 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate nonchè dei poteri di accertamento dell'amministrazione finanziaria e della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati, in relazione a quanto disposto dall'art. 35 comma 22 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006 n. 248 e successive modifiche nonchè a quanto disposto dal comma
49 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria 2007), dichiarano fin da ora che:
a) per il trasferimento non si sono avvalse di alcun mediatore immobiliare;
b) per il trasferimento è stato previsto un corrispettivo in denaro pari ad euro 100.000,00;
c) la parte promittente cessionaria, si accollerà il pagamento alla Controparte_2
della residua parte di mutuo spettante stipulato in data 22 giugno 2020 con atto a ministero dott. Notaio in Bologna n.47.775 di rep. e al n.28.089 di Persona_3
raccolta, garantito dalla sopra citata ipoteca volontaria.
La GN , per adempiere alla propria obbligazione di corrispondere Controparte_1
al OR la somma di € 100.000,00, estinguerà anticipatamente il Parte_1
mutuo e ne stipulerà altro con oneri e spese a proprio carico.
4.8 rinuncia all' ipoteca legale
Il OR rinunzia espressamente ad eventuale ipoteca legale Parte_1
nascente dal presente verbale e dall'emananda sentenza e, in sede di rogito definitivo, rinuncerà ad eventuale ipoteca legale nascente relativamente al trasferimento e dalla sua trascrizione, con esonero del OR Conservatore da qualsiasi responsabilità in sede di trascrizione.
4.9 effetti
Il patti qui contenuti hanno solo effetti obbligatori, in quanto il trasferimento di proprietà verrà redatto da un Notaio, a seguito della pubblicazione della Sentenza di
8 omologazione delle condizioni della separazione consensuale, con oneri a carico della GN , compresi quelli liquidati dall'Ill.mo Tribunale di Bologna al Controparte_1
nominato esperto ai sensi dell'art. 68 c.p.c., rimane pertanto ferma la possibilità, per la parte non inadempiente di agire, ex art.2932 c.c.
Il presente verbale e l'emananda sentenza di omologa, verrà trascritto ai fini e per gli effetti di cui all'art.2645-bis c.c
4.10 richiesta di esenzioni fiscali
I coniugi e dichiarano di avvalersi, sia per il Parte_1 Controparte_1
presente atto che per l'emananda sentenza e per la loro trascrizione, nonché per il rogito notarile di trasferimento e per la sua trascrizione, dell'esenzione dal pagamento di imposte, tasse e tributi, rientrando il trasferimento in un procedimento di separazione, ex art. 19 della legge 8 marzo 1987 n.74, così come stabilito dalla sentenza della Corte
Costituzionale n. 154 depositata il 10 maggio 1999, e confermato anche dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 18/e del 29.05.2013, nonché dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa n. 2/E in data 21 febbraio 2014, n.49/E del
16 marzo 2000 e n.27/E del 21 giugno 2012 ”; osservato che l'ausiliario nominato ex art. 68 c.p.c. ha verificato la corrispondenza formale fra quanto riportato nelle clausole relative all'impegno al trasferimento immobiliare e i documenti depositati ed ha espresso parere favorevole in ordine alla
“fattibilità” dell'impegno concordato dai ricorrenti, in conformità al Protocollo sottoscritto l'8 luglio 2022 dal Presidente Vicario del Tribunale di Bologna, dal
Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna e dal Dirigente dello stesso Tribunale (v. la relazione datata 29 maggio 2025); ritenuto infine che la natura del procedimento, promosso su ricorso congiunto dei coniugi, e l'accordo raggiunto dai ricorrenti anche in ordine alla regolamentazione delle spese processuali esimano il Collegio dal pronunciarsi al riguardo,
P. Q. M.
9 il Tribunale, decidendo definitivamente, così provvede:
A) pronuncia la separazione personale dei coniugi nato a [...] Parte_1
il 2 marzo 1975 e , nata a [...] il 17 giugno Controparte_1
1971, i quali hanno contratto matrimonio a Bologna il 17 maggio 2012, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Bologna al n. 151, parte I, anno 2012;
B) ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Bologna di procedere all'annotazione della sentenza;
C) omologa gli accordi fra i ricorrenti e per l'effetto dà atto che la separazione è sottoposta alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi e vivranno separati con l'obbligo Parte_1 Controparte_1
del reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
La GN si trasferirà a vivere in altra abitazione, dopo la Controparte_1
pubblicazione della sentenza di separazione ed entro congruo termine, comunque entro sei mesi, portando con sé i propri beni personali e trasferendovi la residenza.
Il OR resterà a vivere presso la casa coniugale, ubicata in Parte_1
Bologna, Via Ermete Zacconi n.1/3, int.4, immobile di sua esclusiva proprietà (censito al C.F. di detto Comune al Foglio 124 con i mappali 363, sub 92 cat.A/3 l'appartamento e la cantina, et 328 sub 138 cat.C/6 l'autorimessa), insieme ai figli maggiorenni Per_1
e , entrambi ancora non economicamente autosufficienti e comunque sino a Per_2
quando i medesimi non avranno raggiunto la autosufficienza economica.
I figli maggiorenni e , incontreranno liberamente la madre Per_1 Per_2 CP_1
in base ai loro impegni.
2) I coniugi e provvederanno direttamente al Parte_1 Controparte_1
mantenimento ordinario dei figli maggiorenni, ma non ancora economicamente autosuffcienti, e , quando si troveranno presso di loro. Per_1 Per_2
Il OR rimborserà alla GN il 70% delle Parte_1 Controparte_1
spese straordinarie anticipate e sostenute dalla medesima in favore dei figli
10 maggiorenni, ma non ancora economicamente autosufficienti, e , Per_1 Per_2
così come individuate nel <> dell'Osservatorio sulla Giustizia Civile presso il Tribunale di Bologna del 9 agosto 2017
e secondo le modalità ivi previste:
Spese ricomprese nel contributo ordinario: Sono le spese necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figlio: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona.
Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra
i genitori – a causa o dopo lo scioglimento dell'unione – documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, preceduti dalla scelta concordata dello sport
(incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta dell'attività (incluse le spese delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per il tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere di urgenza.
11 Spese straordinarie da concordare preventivamente: Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informane l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvo diversi accordi, oltre alle spese relative all'autovetture in uso ai figli maggiorenni e (benzina, manutenzione, bollo assicurazione, Per_1 Per_2
cambio gomme. tagliandi ecc. …), alle spese per la assicurazione infortunio del figlio maggiorenne e alle spese per abbigliamento straordinario relativo ai figli, Per_2
che dovranno essere concordate nell'importo.
Mentre, la GN rimborserà il 30% delle spese straordinarie Controparte_1
sostenute ed anticipate dal OR in favore dei figli maggiorenni, Parte_1
ma non ancora economicamente autosufficienti, e , individuate Per_1 Per_2
come innanzi.
Le suddette spese straordinarie dovranno essere debitamente documentate e rimborsate entro la fine del mese successivo, dopo la consegna di copia dei giustificativi di spesa, ossia copia di fatture, ricevute fiscali, scontrini fiscali, attestazioni di pagamento.
Le detrazioni fiscali riguardanti i figli verranno effettuate nel rispetto della normativa e secondo il regime fiscale di ciascun genitore
Il OR provvederà a sostenere in via esclusiva tutte le spese Parte_1
inerenti e conseguenti allo stage o al master che il figlio maggiorenne Per_2
deciderà di frequentare, così come sosterrà in via esclusiva tutte le spese riconducibili ai viaggi che vorranno fare i figli maggiorenni e , dopo averle Per_1 Per_2
concordate con i medesimi.
3) I coniugi e si dichiarano economicamente Parte_1 Controparte_1
autosufficienti e, pertanto, provvederanno ciascuno autonomamente al loro
12 mantenimento, avendone idonee capacità e concrete possibilità economiche, rinunciando a richiedersi alcunchè per il loro mantenimento.
4) Preliminare di trasferimento immobiliare
A definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali e quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale”, “il OR promette di cedere e trasferire alla GN che Parte_1 Controparte_1
promette di accettare ed acquisire, la comproprietà in ragione di 1/2 (un mezzo) dell'immobile come meglio di seguito specificato (la cui residua metà è già di proprietà della promittente cessionaria che diverrà così proprietaria dell'intero):
- porzione di fabbricato costituita da un appartamento ad uso residenziale al primo piano composto da ingresso, angolo cottura, soggiorno-pranzo, due camere, bagno e dipendenza esclusiva (balcone) con annesso un vano ad uso cantina al piano interrato, censita al Catasto Fabbricati del Comune di Bologna al Foglio 124 con i mappali:
- 363 sub. 93, cat. A/3, cl. 2, vani 4, Rendita €.743,70, Via Ermete Zacconi n.1/3 int. 7 piano 1 (quanto all'appartamento)
- 363 sub. 94, cat. C/2, cl. 4, mq. 4, Rendita €.21,28, Via Ermete Zacconi n.1/3 piano
S1 (quanto alla cantina)”. “I coniugi e ” Parte_1 Controparte_1
“dichiarano fin da ora che” “per il trasferimento è stato previsto un corrispettivo in denaro pari ad euro 100.000,00”; “la parte promittente cessionaria, si accollerà il pagamento alla ella residua parte di mutuo spettante stipulato Controparte_2
in data 22 giugno 2020 con atto a ministero dott. Notaio in Bologna Persona_3
n.47.775 di rep. e al n.28.089 di raccolta, garantito dalla sopra citata ipoteca volontaria.
La GN , per adempiere alla propria obbligazione di corrispondere Controparte_1
al OR la somma di € 100.000,00, estinguerà anticipatamente il Parte_1
mutuo e ne stipulerà altro con oneri e spese a proprio carico”. “Il patti qui contenuti hanno solo effetti obbligatori, in quanto il trasferimento di proprietà verrà redatto da un
Notaio, a seguito della pubblicazione della Sentenza di omologazione delle condizioni
13 della separazione consensuale, con oneri a carico della GN , Controparte_1
compresi quelli liquidati dall'Ill.mo Tribunale di Bologna al nominato esperto ai sensi dell'art. 68 c.p.c., rimane pertanto ferma la possibilità, per la parte non inadempiente di agire, ex art.2932 c.c. Il presente verbale e l'emananda sentenza di omologa, verrà trascritto ai fini e per gli effetti di cui all'art.2645-bis c.c.”. Il tutto come concordato dai ricorrenti, previsto nel verbale dell'udienza del 10 giugno 2025 dagli stessi sottoscritto dinanzi al cancelliere e sopra testualmente riportato.
“5) In adempimento dei patti intercorsi tra i coniugi e Parte_1 CP_1
assunti in questa sede e a definizione dei rapporti personali e patrimoniali in
[...]
essere tra loro, dopo il perfezionamento del trasferimento immobiliare con il rogito notarile che verrà stipulato in adempimento degli obblighi in questa sede assunti, i coniugi provvederanno a chiudere il Conto Corrente cointestato n.3223149 acceso presso la dopo aver pagato tutte le spese condominiali ricollegabili Controparte_2
all'immobile cointestato e i relativi tributi erariali e comunali, dividendo al 50%
l'eventuale residuo saldo attivo del conto.
6) L'autovettura BMW targata GJ781FK di proprietà della GN , Controparte_1
pur restando in uso al figlio maggiorenne , viene assegnata in proprietà al Per_2
coniuge e il presente verbale, con l'emananda sentenza, sarà titolo Persona_5
per il cambio di intestazione e passaggio di proprietà presso il Pubblico Registro
Automobilistico.
La autovettura MINI targata EP276ET di comproprietaria della GN Controparte_1
resterà in uso alla figlia maggiorenne Per_1
7) I coniugi e , dandosi il reciproco assenso Parte_1 Controparte_1
all'espatrio, acconsentono al rilascio del passaporto o altro documento equipollente.
8) I coniugi e provvederanno ciascuno, a proprie Parte_1 Controparte_1
cure e spese, a corrispondere ai propri rispettivi difensori i compensi professionali ex
D.M. 147/2022, oltre al rimborso delle spese generali di studio, IVA e CPA previsti per
14 Legge sulle somme imponibili e l'importo del contributo unificato pro quota”;
D) ordina al Conservatore dei registri immobiliari di procedere alla trascrizione della presente sentenza.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale, il giorno 3 luglio 2025.
Il Presidente est.
Dott. Stefano Giusberti
15