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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 10/03/2025, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2031/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Giuppi Presidente rel. ed est. dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice dott.ssa Carla Venditti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2031/2024 promossa da:
(c.f. ), nata a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1
a Bertonico (LO), via XX settembre n. 3, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonella
Viola (c.f. ), presso lo Studio della quale, in Lodi (LO), Via C.F._2
Feliciano Terzi n. 1, è elettivamente domiciliata;
- ricorrente -
nei confronti di:
(c.f. ), nato il [...] a [...] P_ C.F._3
Fontana (BR);
- resistente contumace -
e con l'intervento del:
PUBBLICO MINISTERO
Conclusioni di parte ricorrente
“1. Disporre l'affidamento super esclusivo del minore madre Persona_1 Pt_1
, con collocamento prevalente anche ai fini della residenza anagrafica presso
[...] la madre in Bertonico, via XX Settembre nr 3; in subordine, affido esclusivo;
in estremo subordine affido condiviso con amministrazione disgiunta;
2. Disporre che il diritto di visita paterno si svolga in modalità protetta presso uno spazio neutro con le tempistiche determinate dai Servizi Sociali del Comune territorialmente competente;
3. Disporre che il padre concorra al mantenimento deL figlio minore, P_ corrispondendo alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo complessivo mensile di € 200,00 oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso la Corte d'Appello di Milano
4. Disporre il divieto di avvicinarsi al luogo di lavoro della RA , Parte_1 all'abitazione della stessa in Bertonico, all'asilo frequentato dal minore e dall'abitazione degli ascendenti, e , in Lodi, via Controparte_2 CP_3 della Costa n. 7/B,
In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari oltre Iva e CPA come per legge
In via istruttoria:
Chiede ammettersi prova per testimoni sulle circostanze di cui alle premesse in fatto, da qui intendersi integralmente riprodotti, epurati da eventuali giudizi o frasi di congiunzione, preceduti dalla locuzione “Vero che” e, in particolare sui seguenti capitoli:
1. Vero che la IG.ra ha provveduto autonomamente al mantenimento del figlio Pt_1 minore.
2. Vero che la IG.ra ha garantito al figlio le cure materiali, educative e affettive Pt_1 durante la sua crescita?
3. Vero che il resistente ha tenuto comportamenti che dimostrano disinteresse nei confronti del figlio?
4. Vero che il IG. ha inviato messaggi o comunicazioni alla IG.ra Tes_1 Pt_1 contenenti accuse o contenuti inappropriati?
5. Vero che il IG. ha tenuto ha manifestato inadeguatezza, instabilità o P_ comportamenti pregiudizievoli nei confronti del figlio o della IG.ra ; Pt_1
6. Vero che il IGnor ha manifestato difficoltà nell'assumersi le responsabilità P_ genitoriali e che queste sono riconducibili a dipendenze da sostanze stupefacenti.
Si indicano quali testimoni i IGnori:
1. , residente in [...]1 Controparte_2
2. , residente in [...]1, CP_4
3. Dott.ssa , psicologa presso l'Associazione “Bambinisenzasbarre””. Controparte_5
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132
c.p.c. si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Oggetto
pag. 2/11 Con ricorso ex artt. 473-bis.40 e seguenti c.p.c., depositato il 5.11.2024, la IG.ra ha domandato l'affido super esclusivo del minore con Parte_1 Persona_1
collocamento presso di sé e regolamentazione delle visite paterne in modalità protetta, nonché di porre a carico del IG. un contributo al mantenimento del figlio P_ pari ad € 200,00 mensili rivalutabili annualmente, oltre al 50% delle spese straordinarie, con divieto per il resistente di avvicinarsi al luogo di lavoro della IG.ra , Pt_1
all'abitazione della medesima, all'asilo frequentato dal minore e all'abitazione degli ascendenti, e . Controparte_2 CP_3
1.1. A fondamento delle proprie domande la ricorrente ha dedotto le seguenti circostanze di fatto:
− e si sono conosciuti nel 2011 e hanno intrapreso Parte_1 P_
una relazione sentimentale nel 2013;
− nel corso della relazione la dipendenza da alcool e da stupefacenti ha condotto il resistente a frequenti episodi di perdita di controllo e scatti di rabbia, culminati talvolta in violenze fisiche, mai denunciate dalla ricorrente;
− nel 2015 il IG. è stato arrestato e condannato a tre anni e sei mesi di P_
reclusione per violenza sessuale nei confronti di una terza persona;
− espiata la pena, il resistente ha intrapreso un percorso di reintegrazione sociale e lavorativa e nel marzo 2020 la relazione con la IG.ra si è consolidata in Pt_1
una convivenza di fatto, presso l'abitazione presa in locazione a Lodi, via
Battaggio 11;
− il 6.03.2021 è nato il figlio , riconosciuto da entrambi i genitori;
Per_1
− a partire dal maggio 2022 il IG. è tornato ad assumere alcol e sostanze P_
stupefacenti, ha manifestato nuovamente comportamenti aggressivi nei confronti della ricorrente e del minore ed è stato licenziato;
− gli ulteriori comportamenti aggressivi del resistente hanno costretto la compagna nel maggio 2023 a trasferirsi dai genitori assieme al figlio, per paura della propria incolumità;
pag. 3/11 − nonostante i tentativi della ricorrente e della sua famiglia di aiutare il IG.
a intraprendere percorsi di recupero, gli episodi di violenza e minacce P_
sono proseguiti;
− il 23.08.2023 il IG. ha minacciato di morte la compagna e il figlio P_
(“faccio una strage ammazzo te ed il bambino e poi mi uccido”) danneggiando l'autovettura della ricorrente e dandosi alla fuga prima dell'intervento delle
Forze dell'ordine;
− il 25.08.2023, il IG. è stato arrestato e detenuto fino al 16.09.2024 e in P_
tale periodo la ricorrente si è affidata all'associazione “Bambinisenzasbarre” al fine di mantenere e facilitare il rapporto tra il minore e il padre;
− terminata la detenzione, le frequentazioni tra il padre e sono state Per_1
saltuarie, attesa, da un lato, il venir meno della disponibilità dei genitori del IG.
a presenziare agli incontri e, dall'altro, per il persistente abuso di P_
sostanze stupefacenti del medesimo, che ha nuovamente attuato condotte persecutorie in danno della compagna, telefonandole decine di volte anche di notte;
− in data 25.10.2024, la IG.ra ha nuovamente richiesto l'intervento delle Pt_1
Forze dell'ordine in seguito a un tentativo da parte del compagno di introdursi nell'abitazione dei genitori, ove attualmente lei vive, suonando insistentemente al citofono e danneggiando l'autovettura della ricorrente, fatti per cui è stata sporta querela (cfr. denuncia – doc. 6);
− il IG. ha dimostrato di essere attento solo ai propri interessi personali, P_
senza cura dei bisogni del minore, come emerge dalla relazione della psicologa dott.ssa “ è una madre consapevole, affidabile e con grandi CP_5 Pt_1
risorse sia sul piano genitoriale che sul piano personale, in grado di prendersi cura del minore sia dal punto di vista materiale che educativo e affettivo. Tali risorse tuttavia sono messe a dura prova dalla costante instabilità resa dagli agiti e dalla relazione con il padre del minore, aspetti che è necessario mediare attraverso un intervento professionale al fine di tutelarne l'equilibrio. Il padre del minore tuttavia non sembra essere disponibile al momento ad aderire ad
pag. 4/11 alcun intervento terapeutico necessario (in primis rispetto alla dipendenza da sostanze, poi rispetto agli aspetti relazionali)” (cfr. doc. 7);
− quanto alle proprie condizioni economiche, la IG.ra ha rappresentato di Pt_1 lavorare a Milano come barista, percependo un reddito annuo di circa €
17.500,00 e di vivere a Bertonico in un'abitazione di proprietà della nonna;
− non sono note la residenza e l'occupazione del resistente, che anche in passato ha svolto solo saltuariamente attività lavorativa e non ha mai fornito adeguato apporto per il soddisfacimento dei bisogni della famiglia.
Sulla scorta delle richiamate circostanze di fatto, parte ricorrente ha domandato:
− l'affido super esclusivo del minore, in considerazione dell'inidoneità genitoriale del resistente – che si è disinteressato del mantenimento del figlio ed è dipendente da sostanze stupefacenti – e del legame stabile e sicuro costruito con la figura materna, idonea a rispondere adeguatamente ai bisogni di;
Per_1
− di disporre che gli incontri tra il minore e il padre avvengano in forma protetta, a fronte dei comportamenti minacciosi tenuti in passato dal IG. di cui P_
attualmente non sono note la residenza né le condizioni personali;
− di porre a carico del IG. un contributo al mantenimento del figlio pari P_ ad € 200,00 mensili rivalutabili annualmente, oltre al 50% delle spese straordinarie;
− di vietare al resistente di avvicinarsi al luogo di lavoro della IG.ra , Pt_1
all'abitazione della stessa in Bertonico, all'asilo frequentato dal minore e all'abitazione degli ascendenti, e . Controparte_2 CP_3
1.2. Con provvedimento del 20.11.2024 il G.I.-delegato per l'assunzione dei provvedimenti indifferibili ed urgenti- ha disposto l'acquisizione del verbale di intervento del 25.10.2024 eseguito dai Carabinieri di Lodi e degli atti di indagine presso la Procura della Repubblica in sede.
1.3. Il 10.01.2025 il G.I.,su istanza della ricorrente, ha adottato i seguenti provvedimenti indifferibili ed urgenti: “dispone che nelle more della celebrazione dell'udienza dinnanzi al Collegio, già fissata per il prossimo 18.02.2025 ad ore 10.00, il resistente
possa frequentare il figlio minore esclusivamente alla presenza dei P_
pag. 5/11 Servizi Sociali del Comune di Lodi, luogo di attuale residenza della madre e del minore;
dispone altresì che i Servizi Sociali del Comune di Lodi, i quali vengono fin d'ora delegati per la presa in carico del nucleo famigliare, per l'eventualità in cui il padre ne faccia richiesta, calendarizzino almeno un incontro settimanale tra il minore ed il padre in Spazio Neutro;
dispone altresì che, a fronte dell'esito infruttuoso del tentativo di notifica del ricorso al resistente presso l'indirizzo di formale residenza – come documentato in atti dalla parte ricorrente - alla notifica del presente decreto al ricorrente venga delegata la Stazione
Carabinieri di Lodi, con facoltà di subdelega, la quale avrà cura di notiziare questa
A.G. in caso di esito infruttuoso delle ricerche entro il 20.01.2025”.
1.4. All'udienza del 24.01.2025 parte resistente è comparsa innanzi al Giudice istruttore senza difensore, dichiarando di essere venuto a conoscenza del procedimento solo a seguito di un contatto telefonico con la psicologa dott.ssa e di voler incaricare CP_5
un legale.
Sentite le parti, il G.I. ha disposto procedersi a nuovo tentativo di notifica nei confronti del resistente.
1.5. Con memoria ai sensi dell'art. 473-bis.17 c.p.c., depositata il 29.01.2025, parte ricorrente ha insistito per le domande di affido, collocamento e mantenimento del minore e di divieto di avvicinamento alla persona offesa.
1.6. All'udienza collegiale del 18.02.2025,attesa la rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza , è stata dichiarata la contumacia del resistente;
nella medesima udienza il Tribunale ha interrogato liberamente la ricorrente.
All'esito della discussione, su istanza della parte ricorrente,la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Sull'affido e collocamento del minore e sul regime di Persona_1
frequentazione con il padre.
È necessario chiarire e premettere che la convivenza fra le parti è cessata, come riferito dalla ricorrente, nel maggio 2023 e da allora non è più ripresa;
la ricorrente con il figlio vivono presso l'abitazione dei genitori della IG. . Pt_1
pag. 6/11 Il resistente, dal canto suo, nel periodo di cui sopra ha subito un periodo di carcerazione(fino al settembre 2024) proprio in ragione di condotte delittuose ai danni della ricorrente. Dopo la scarcerazione,come riferito dallo stesso allorchè è comparso all'udienza dinanzi al giudice relatore, non ha una abitazione stabile, vive ospite di terzi e la stessa madre, secondo quanto emerge dagli atti (compresa la difficoltà di rintracciarlo attraverso i carabinieri) non lo vede e non lo sente (così ha riferito da ultimo la stessa IG. all'udienza del 28 febbraio 2025). Parte_1
Le condotte violente o minacciose del padre non sono mai state dirette verso il figlio.
Parte ricorrente ha domandato l'affido super esclusivo dell'unico figlio della coppia con collocamento presso di sé.
La domanda merita accoglimento in ragione della inidoneità del padre-violento e disinteressato a coltivare un rapporto duraturo con il bambino - ad esercitare la responsabilità genitoriale.
In punto di affido occorre premettere che, ai sensi dell'art. 337 ter c.c., “Il figlio minore ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione ed assistenza morale da entrambi …” con la conseguenza che va valutata, prioritariamente, la possibilità che il figlio resti affidato ad entrambi i genitori.
Di contro, ai sensi dell'art. 337 quater c.c. il giudice può disporre l'affidamento esclusivo qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro genitore sia contrario all'interesse del minore.
Le circostanze che legittimano il giudice a derogare alla regola generale, adottando un modello di affidamento differente (nella specie, quello super esclusivo), non possono consistere in una mera situazione di conflittualità tra i genitori, essendo, invece, necessario che emerga una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa da parte di uno di essi, tale per cui appare preferibile, nell'interesse del minore, concentrare l'affidamento in capo ad uno solo dei genitori (cfr. Cass civ. 29.03.2012, n. 5108).
Inoltre, ove il genitore convenuto risulti irreperibile o in condizioni soggettive tali da doversi ritenere necessaria una concentrazione delle competenze genitoriali in capo al genitore ricorrente, è possibile disporre il c.d. affido super esclusivo (Trib. Milano, sez.
IX civ., ordinanza 20 marzo 2014), ovvero un modulo di affidamento monogenitoriale,
pag. 7/11 in cui il genitore a cui sono affidati i figli in via esclusiva ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi nonché delle decisioni di maggiore interesse per i figli (ex multis: Trib. Pavia, ordinanza 29 dicembre 2014, Est. M. Frangipane;
Trib.
Torino, sez. VII civ., ordinanza 22 gennaio 2015, Pres. che discorre Persona_2
di affido esclusivo cd. Rafforzato).
2.1. Le circostanze emerse nel corso dell'istruttoria ostano certamente all'applicazione del detto regime ordinario: secondo la S.C., difatti, “integrano comportamenti altamente sintomatici dell'inidoneità di uno dei genitori ad affrontare le maggiori responsabilità conseguenti ad un affidamento condiviso sia la violazione dell'obbligo di mantenimento dei figli che la discontinuità nell'esercizio del diritto di visita degli stessi.
Ne discende che, in questi casi, si configura una situazione di contrarietà all'interesse del figlio minore, ostativa, per legge, ad un provvedimento di affidamento condiviso”
(cfr. Cass. n. 26587/2009).
Nel caso di specie, si ritiene conforme all'interesse di disporre, Persona_1
conformemente alle richieste della IG.ra , l'affido super esclusivo del minore alla Pt_1
madre con collocamento presso la stessa. A tale conclusione il Collegio perviene valorizzando:
− la dipendenza del resistente da alcol e sostanze stupefacenti, a causa della quale egli ha assunto atteggiamenti violenti, come attestati dalla documentazione di indagine e dalla relazione di intervento dei Carabinieri versata in atti;
− la mancanza di volontà di intraprendere percorsi terapeutici, come rappresentato anche dalla psicologa dott.ssa (“Al termine della pena dell'ex CP_5
compagno e i suoi familiari riferiscono un'escalation di Pt_1
comportamenti violenti e controllanti che sono facilmente riscontrabili dalle relazioni degli operatori che a diverso titolo si sono occupati dell'ex coniuge
(agiti auto ed etero lesivi, abuso di sostanze, reiterati tentativi di controllo attraverso telefonate, messaggi, appostamenti sotto casa e intrusioni nella vita privata della donna, atteggiamenti persecutori, colpevolizzazioni e minacce che si ripetono in modo persistente ed ossessivo). […] Il padre del minore tuttavia non sembra essere disponibile al momento ad aderire ad alcun intervento
pag. 8/11 terapeutico necessario (in primis rispetto alla dipendenza da sostanze, poi rispetto agli aspetti relazionali)” – cfr. doc. 7);
− l'incapacità di coltivare un dialogo con la madre del bambino, fatta oggetto di violenze: allo stato infatti non vi sono le condizioni perché la IG. tenga Pt_1 rapporti con l'altro genitore se non attraverso i servizi sociali.
− lo stato di irreperibilità del IG. che in udienza ha dichiarato di non P_
avere una residenza fissa e di essere ospitato da amici;
− il perdurante disinteresse del padre nei confronti del minore, con cui non ha saputo mantenere alcun pacifico rapporto dopo l'uscita dal carcere;
− il perdurante inadempimento a qualsiasi obbligo di mantenimento del bambino.
Risulta quindi provata-sotto plurimi profili- quella manifesta carenza educativa e inidoneità genitoriale del padre che rende in concreto pregiudizievole per il minore l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori.
Occorre di contro evidenziare – in positivo – la responsabilità costantemente esercitata dalla madre nei confronti di , avendo di fatto provveduto da sola negli ultimi Per_1
anni alla sua educazione e crescita.
D'altro canto, pur presenziando alla prima udienza, il resistente non si è costituito in giudizio e non ha, dunque, offerto la prova di alcun elemento da cui possano trarsi elementi per addivenire ad una diversa statuizione.
In sintesi:
il regime di affido che meglio corrisponde all'interesse del minore è quello dell'affido super esclusivo alla madre, la quale – come visto – già assiste il figlio quotidianamente, prendendosi cura di tutti i suoi bisogni e necessità; in ragione di tale affido la madre potrà assumere, da sola, in conformità all'art. 337 quater c.c. le decisioni di maggiore interesse per il figlio, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, ai documenti per l'espatrio e alla scelta della residenza abituale (c.d. “affidamento super esclusivo”).
2.2. All'affido alla madre segue la collocazione del minore esclusivamente presso la stessa.
pag. 9/11 2.3. Quanto alla regolamentazione delle visite paterne, le stesse dovranno essere autorizzate dai Servizi Sociali e solo se il ricorrente ne farà richiesta, ciò in ragione delle pregresse condotte tenute dal ricorrente nei confronti della madre del bambino, dell'età del bambino e della personalità del resistente( assuntore di sostanze, condannato per reati di violenza e sottoposto ad indagine per altri fatti di violenza per i quali ha subito una carcerazione terminata nel settembre 2024).
Le visite dovranno avvenire in spazio neutro.
In sintesi: il IG. potrà vedere il figlio – solo qualora faccia preventiva P_
richiesta ai servizi Sociali– esclusivamente in spazio neutro .
3. Sul contributo al mantenimento del figlio della coppia.
Parte ricorrente ha domandato di porre a carico del IG. l'obbligo di P_
corrispondere un assegno per il mantenimento del figlio, in misura pari a € 200,00 mensili rivalutabili annualmente, oltre al 50% delle spese straordinarie.
A sostegno della domanda la ricorrente ha rappresentato di aver provveduto -fin dalla sua nascita-da sola a soddisfare le eIGenze materiali, educative e affettive del figlio, senza che il resistente abbia fornito alcun apporto economico.
Al fine di decidere in ordine al mantenimento del minore, occorre analizzare la situazione patrimoniale e la capacità reddituale delle parti.
ha dichiarato di lavorare come barista con contratto a termine a tempo Parte_1 pieno, percependo una retribuzione mensile di € 1.300,00, oltre gli straordinari e di percepire interamente l'assegno unico di € 230,00 mensili. Dalla documentazione prodotta si evince come la ricorrente abbia percepito un reddito di € 10.041,31 nel 2021,
€ 17.528,41 nel 2022 ed € 17.750,15 nel 2023.
Quanto al resistente, dopo la scarcerazione, non consta che egli abbia iniziato alcuna attività lavorativa, né è agli atti alcuna documentazione da cui possa desumersi il suo attuale stato di occupazione.
3.1. Richiamati gli elementi probatori acquisiti nel corso dell'istruttoria, tenuto conto che allo stato i compiti domestici e di cura del minore (art. 337 ter, co. 4, n. 3 e 5 c.c.) sono esclusivamente a carico della ricorrente, deve essere disposto a carico del padre per il mantenimento del figlio un contributo di € 200,00 al mese rivalutabili Per_1
pag. 10/11 annualmente, somma che tiene conto del fatto che l'assegno unico viene percepito per intero dalla ricorrente.
Quanto alle spese straordinarie, individuate come da protocollo della Corte d'Appello di
Milano, devono essere poste a carico dei genitori in ragione del 50% ciascuno.
5. Sulle spese di lite.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo secondo i parametri del D.M. 147/2022, tenuto conto dell'attività in concreto espletata, seguono la soccombenza e sono poste interamente a carico del resistente.
Per questi motivi
il Tribunale di Lodi in composizione collegiale definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) dispone l'affido super esclusivo del minore alla madre, con Persona_1
collocamento presso la stessa e visite paterne-ove preventivamente richieste dall'interessato ai Servizi sociali competenti per territorio- in spazio neutro e in regime di incontri protetti;
2) dichiara il IG. tenuto a corrispondere alla IG.ra , P_ Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo di mantenimento del figlio la somma di € 200,00 mensili, da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat, oltre al
50% delle spese straordinarie come da Protocollo della Corte d'Appello di Milano;
4) pone a carico del IG. le spese di lite, che liquida in € 2.906,00 per P_
compensi, oltre spese forfettarie al 15%, iva e cpa.
Sentenza immediatamente esecutiva.
Lodi, così deciso nella Camera di conIGlio del 18 febbraio 2025.
Il Presidente estensore dott.ssa Elena Giuppi
pag. 11/11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Giuppi Presidente rel. ed est. dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice dott.ssa Carla Venditti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2031/2024 promossa da:
(c.f. ), nata a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1
a Bertonico (LO), via XX settembre n. 3, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonella
Viola (c.f. ), presso lo Studio della quale, in Lodi (LO), Via C.F._2
Feliciano Terzi n. 1, è elettivamente domiciliata;
- ricorrente -
nei confronti di:
(c.f. ), nato il [...] a [...] P_ C.F._3
Fontana (BR);
- resistente contumace -
e con l'intervento del:
PUBBLICO MINISTERO
Conclusioni di parte ricorrente
“1. Disporre l'affidamento super esclusivo del minore madre Persona_1 Pt_1
, con collocamento prevalente anche ai fini della residenza anagrafica presso
[...] la madre in Bertonico, via XX Settembre nr 3; in subordine, affido esclusivo;
in estremo subordine affido condiviso con amministrazione disgiunta;
2. Disporre che il diritto di visita paterno si svolga in modalità protetta presso uno spazio neutro con le tempistiche determinate dai Servizi Sociali del Comune territorialmente competente;
3. Disporre che il padre concorra al mantenimento deL figlio minore, P_ corrispondendo alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo complessivo mensile di € 200,00 oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso la Corte d'Appello di Milano
4. Disporre il divieto di avvicinarsi al luogo di lavoro della RA , Parte_1 all'abitazione della stessa in Bertonico, all'asilo frequentato dal minore e dall'abitazione degli ascendenti, e , in Lodi, via Controparte_2 CP_3 della Costa n. 7/B,
In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari oltre Iva e CPA come per legge
In via istruttoria:
Chiede ammettersi prova per testimoni sulle circostanze di cui alle premesse in fatto, da qui intendersi integralmente riprodotti, epurati da eventuali giudizi o frasi di congiunzione, preceduti dalla locuzione “Vero che” e, in particolare sui seguenti capitoli:
1. Vero che la IG.ra ha provveduto autonomamente al mantenimento del figlio Pt_1 minore.
2. Vero che la IG.ra ha garantito al figlio le cure materiali, educative e affettive Pt_1 durante la sua crescita?
3. Vero che il resistente ha tenuto comportamenti che dimostrano disinteresse nei confronti del figlio?
4. Vero che il IG. ha inviato messaggi o comunicazioni alla IG.ra Tes_1 Pt_1 contenenti accuse o contenuti inappropriati?
5. Vero che il IG. ha tenuto ha manifestato inadeguatezza, instabilità o P_ comportamenti pregiudizievoli nei confronti del figlio o della IG.ra ; Pt_1
6. Vero che il IGnor ha manifestato difficoltà nell'assumersi le responsabilità P_ genitoriali e che queste sono riconducibili a dipendenze da sostanze stupefacenti.
Si indicano quali testimoni i IGnori:
1. , residente in [...]1 Controparte_2
2. , residente in [...]1, CP_4
3. Dott.ssa , psicologa presso l'Associazione “Bambinisenzasbarre””. Controparte_5
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132
c.p.c. si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Oggetto
pag. 2/11 Con ricorso ex artt. 473-bis.40 e seguenti c.p.c., depositato il 5.11.2024, la IG.ra ha domandato l'affido super esclusivo del minore con Parte_1 Persona_1
collocamento presso di sé e regolamentazione delle visite paterne in modalità protetta, nonché di porre a carico del IG. un contributo al mantenimento del figlio P_ pari ad € 200,00 mensili rivalutabili annualmente, oltre al 50% delle spese straordinarie, con divieto per il resistente di avvicinarsi al luogo di lavoro della IG.ra , Pt_1
all'abitazione della medesima, all'asilo frequentato dal minore e all'abitazione degli ascendenti, e . Controparte_2 CP_3
1.1. A fondamento delle proprie domande la ricorrente ha dedotto le seguenti circostanze di fatto:
− e si sono conosciuti nel 2011 e hanno intrapreso Parte_1 P_
una relazione sentimentale nel 2013;
− nel corso della relazione la dipendenza da alcool e da stupefacenti ha condotto il resistente a frequenti episodi di perdita di controllo e scatti di rabbia, culminati talvolta in violenze fisiche, mai denunciate dalla ricorrente;
− nel 2015 il IG. è stato arrestato e condannato a tre anni e sei mesi di P_
reclusione per violenza sessuale nei confronti di una terza persona;
− espiata la pena, il resistente ha intrapreso un percorso di reintegrazione sociale e lavorativa e nel marzo 2020 la relazione con la IG.ra si è consolidata in Pt_1
una convivenza di fatto, presso l'abitazione presa in locazione a Lodi, via
Battaggio 11;
− il 6.03.2021 è nato il figlio , riconosciuto da entrambi i genitori;
Per_1
− a partire dal maggio 2022 il IG. è tornato ad assumere alcol e sostanze P_
stupefacenti, ha manifestato nuovamente comportamenti aggressivi nei confronti della ricorrente e del minore ed è stato licenziato;
− gli ulteriori comportamenti aggressivi del resistente hanno costretto la compagna nel maggio 2023 a trasferirsi dai genitori assieme al figlio, per paura della propria incolumità;
pag. 3/11 − nonostante i tentativi della ricorrente e della sua famiglia di aiutare il IG.
a intraprendere percorsi di recupero, gli episodi di violenza e minacce P_
sono proseguiti;
− il 23.08.2023 il IG. ha minacciato di morte la compagna e il figlio P_
(“faccio una strage ammazzo te ed il bambino e poi mi uccido”) danneggiando l'autovettura della ricorrente e dandosi alla fuga prima dell'intervento delle
Forze dell'ordine;
− il 25.08.2023, il IG. è stato arrestato e detenuto fino al 16.09.2024 e in P_
tale periodo la ricorrente si è affidata all'associazione “Bambinisenzasbarre” al fine di mantenere e facilitare il rapporto tra il minore e il padre;
− terminata la detenzione, le frequentazioni tra il padre e sono state Per_1
saltuarie, attesa, da un lato, il venir meno della disponibilità dei genitori del IG.
a presenziare agli incontri e, dall'altro, per il persistente abuso di P_
sostanze stupefacenti del medesimo, che ha nuovamente attuato condotte persecutorie in danno della compagna, telefonandole decine di volte anche di notte;
− in data 25.10.2024, la IG.ra ha nuovamente richiesto l'intervento delle Pt_1
Forze dell'ordine in seguito a un tentativo da parte del compagno di introdursi nell'abitazione dei genitori, ove attualmente lei vive, suonando insistentemente al citofono e danneggiando l'autovettura della ricorrente, fatti per cui è stata sporta querela (cfr. denuncia – doc. 6);
− il IG. ha dimostrato di essere attento solo ai propri interessi personali, P_
senza cura dei bisogni del minore, come emerge dalla relazione della psicologa dott.ssa “ è una madre consapevole, affidabile e con grandi CP_5 Pt_1
risorse sia sul piano genitoriale che sul piano personale, in grado di prendersi cura del minore sia dal punto di vista materiale che educativo e affettivo. Tali risorse tuttavia sono messe a dura prova dalla costante instabilità resa dagli agiti e dalla relazione con il padre del minore, aspetti che è necessario mediare attraverso un intervento professionale al fine di tutelarne l'equilibrio. Il padre del minore tuttavia non sembra essere disponibile al momento ad aderire ad
pag. 4/11 alcun intervento terapeutico necessario (in primis rispetto alla dipendenza da sostanze, poi rispetto agli aspetti relazionali)” (cfr. doc. 7);
− quanto alle proprie condizioni economiche, la IG.ra ha rappresentato di Pt_1 lavorare a Milano come barista, percependo un reddito annuo di circa €
17.500,00 e di vivere a Bertonico in un'abitazione di proprietà della nonna;
− non sono note la residenza e l'occupazione del resistente, che anche in passato ha svolto solo saltuariamente attività lavorativa e non ha mai fornito adeguato apporto per il soddisfacimento dei bisogni della famiglia.
Sulla scorta delle richiamate circostanze di fatto, parte ricorrente ha domandato:
− l'affido super esclusivo del minore, in considerazione dell'inidoneità genitoriale del resistente – che si è disinteressato del mantenimento del figlio ed è dipendente da sostanze stupefacenti – e del legame stabile e sicuro costruito con la figura materna, idonea a rispondere adeguatamente ai bisogni di;
Per_1
− di disporre che gli incontri tra il minore e il padre avvengano in forma protetta, a fronte dei comportamenti minacciosi tenuti in passato dal IG. di cui P_
attualmente non sono note la residenza né le condizioni personali;
− di porre a carico del IG. un contributo al mantenimento del figlio pari P_ ad € 200,00 mensili rivalutabili annualmente, oltre al 50% delle spese straordinarie;
− di vietare al resistente di avvicinarsi al luogo di lavoro della IG.ra , Pt_1
all'abitazione della stessa in Bertonico, all'asilo frequentato dal minore e all'abitazione degli ascendenti, e . Controparte_2 CP_3
1.2. Con provvedimento del 20.11.2024 il G.I.-delegato per l'assunzione dei provvedimenti indifferibili ed urgenti- ha disposto l'acquisizione del verbale di intervento del 25.10.2024 eseguito dai Carabinieri di Lodi e degli atti di indagine presso la Procura della Repubblica in sede.
1.3. Il 10.01.2025 il G.I.,su istanza della ricorrente, ha adottato i seguenti provvedimenti indifferibili ed urgenti: “dispone che nelle more della celebrazione dell'udienza dinnanzi al Collegio, già fissata per il prossimo 18.02.2025 ad ore 10.00, il resistente
possa frequentare il figlio minore esclusivamente alla presenza dei P_
pag. 5/11 Servizi Sociali del Comune di Lodi, luogo di attuale residenza della madre e del minore;
dispone altresì che i Servizi Sociali del Comune di Lodi, i quali vengono fin d'ora delegati per la presa in carico del nucleo famigliare, per l'eventualità in cui il padre ne faccia richiesta, calendarizzino almeno un incontro settimanale tra il minore ed il padre in Spazio Neutro;
dispone altresì che, a fronte dell'esito infruttuoso del tentativo di notifica del ricorso al resistente presso l'indirizzo di formale residenza – come documentato in atti dalla parte ricorrente - alla notifica del presente decreto al ricorrente venga delegata la Stazione
Carabinieri di Lodi, con facoltà di subdelega, la quale avrà cura di notiziare questa
A.G. in caso di esito infruttuoso delle ricerche entro il 20.01.2025”.
1.4. All'udienza del 24.01.2025 parte resistente è comparsa innanzi al Giudice istruttore senza difensore, dichiarando di essere venuto a conoscenza del procedimento solo a seguito di un contatto telefonico con la psicologa dott.ssa e di voler incaricare CP_5
un legale.
Sentite le parti, il G.I. ha disposto procedersi a nuovo tentativo di notifica nei confronti del resistente.
1.5. Con memoria ai sensi dell'art. 473-bis.17 c.p.c., depositata il 29.01.2025, parte ricorrente ha insistito per le domande di affido, collocamento e mantenimento del minore e di divieto di avvicinamento alla persona offesa.
1.6. All'udienza collegiale del 18.02.2025,attesa la rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza , è stata dichiarata la contumacia del resistente;
nella medesima udienza il Tribunale ha interrogato liberamente la ricorrente.
All'esito della discussione, su istanza della parte ricorrente,la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Sull'affido e collocamento del minore e sul regime di Persona_1
frequentazione con il padre.
È necessario chiarire e premettere che la convivenza fra le parti è cessata, come riferito dalla ricorrente, nel maggio 2023 e da allora non è più ripresa;
la ricorrente con il figlio vivono presso l'abitazione dei genitori della IG. . Pt_1
pag. 6/11 Il resistente, dal canto suo, nel periodo di cui sopra ha subito un periodo di carcerazione(fino al settembre 2024) proprio in ragione di condotte delittuose ai danni della ricorrente. Dopo la scarcerazione,come riferito dallo stesso allorchè è comparso all'udienza dinanzi al giudice relatore, non ha una abitazione stabile, vive ospite di terzi e la stessa madre, secondo quanto emerge dagli atti (compresa la difficoltà di rintracciarlo attraverso i carabinieri) non lo vede e non lo sente (così ha riferito da ultimo la stessa IG. all'udienza del 28 febbraio 2025). Parte_1
Le condotte violente o minacciose del padre non sono mai state dirette verso il figlio.
Parte ricorrente ha domandato l'affido super esclusivo dell'unico figlio della coppia con collocamento presso di sé.
La domanda merita accoglimento in ragione della inidoneità del padre-violento e disinteressato a coltivare un rapporto duraturo con il bambino - ad esercitare la responsabilità genitoriale.
In punto di affido occorre premettere che, ai sensi dell'art. 337 ter c.c., “Il figlio minore ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione ed assistenza morale da entrambi …” con la conseguenza che va valutata, prioritariamente, la possibilità che il figlio resti affidato ad entrambi i genitori.
Di contro, ai sensi dell'art. 337 quater c.c. il giudice può disporre l'affidamento esclusivo qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro genitore sia contrario all'interesse del minore.
Le circostanze che legittimano il giudice a derogare alla regola generale, adottando un modello di affidamento differente (nella specie, quello super esclusivo), non possono consistere in una mera situazione di conflittualità tra i genitori, essendo, invece, necessario che emerga una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa da parte di uno di essi, tale per cui appare preferibile, nell'interesse del minore, concentrare l'affidamento in capo ad uno solo dei genitori (cfr. Cass civ. 29.03.2012, n. 5108).
Inoltre, ove il genitore convenuto risulti irreperibile o in condizioni soggettive tali da doversi ritenere necessaria una concentrazione delle competenze genitoriali in capo al genitore ricorrente, è possibile disporre il c.d. affido super esclusivo (Trib. Milano, sez.
IX civ., ordinanza 20 marzo 2014), ovvero un modulo di affidamento monogenitoriale,
pag. 7/11 in cui il genitore a cui sono affidati i figli in via esclusiva ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi nonché delle decisioni di maggiore interesse per i figli (ex multis: Trib. Pavia, ordinanza 29 dicembre 2014, Est. M. Frangipane;
Trib.
Torino, sez. VII civ., ordinanza 22 gennaio 2015, Pres. che discorre Persona_2
di affido esclusivo cd. Rafforzato).
2.1. Le circostanze emerse nel corso dell'istruttoria ostano certamente all'applicazione del detto regime ordinario: secondo la S.C., difatti, “integrano comportamenti altamente sintomatici dell'inidoneità di uno dei genitori ad affrontare le maggiori responsabilità conseguenti ad un affidamento condiviso sia la violazione dell'obbligo di mantenimento dei figli che la discontinuità nell'esercizio del diritto di visita degli stessi.
Ne discende che, in questi casi, si configura una situazione di contrarietà all'interesse del figlio minore, ostativa, per legge, ad un provvedimento di affidamento condiviso”
(cfr. Cass. n. 26587/2009).
Nel caso di specie, si ritiene conforme all'interesse di disporre, Persona_1
conformemente alle richieste della IG.ra , l'affido super esclusivo del minore alla Pt_1
madre con collocamento presso la stessa. A tale conclusione il Collegio perviene valorizzando:
− la dipendenza del resistente da alcol e sostanze stupefacenti, a causa della quale egli ha assunto atteggiamenti violenti, come attestati dalla documentazione di indagine e dalla relazione di intervento dei Carabinieri versata in atti;
− la mancanza di volontà di intraprendere percorsi terapeutici, come rappresentato anche dalla psicologa dott.ssa (“Al termine della pena dell'ex CP_5
compagno e i suoi familiari riferiscono un'escalation di Pt_1
comportamenti violenti e controllanti che sono facilmente riscontrabili dalle relazioni degli operatori che a diverso titolo si sono occupati dell'ex coniuge
(agiti auto ed etero lesivi, abuso di sostanze, reiterati tentativi di controllo attraverso telefonate, messaggi, appostamenti sotto casa e intrusioni nella vita privata della donna, atteggiamenti persecutori, colpevolizzazioni e minacce che si ripetono in modo persistente ed ossessivo). […] Il padre del minore tuttavia non sembra essere disponibile al momento ad aderire ad alcun intervento
pag. 8/11 terapeutico necessario (in primis rispetto alla dipendenza da sostanze, poi rispetto agli aspetti relazionali)” – cfr. doc. 7);
− l'incapacità di coltivare un dialogo con la madre del bambino, fatta oggetto di violenze: allo stato infatti non vi sono le condizioni perché la IG. tenga Pt_1 rapporti con l'altro genitore se non attraverso i servizi sociali.
− lo stato di irreperibilità del IG. che in udienza ha dichiarato di non P_
avere una residenza fissa e di essere ospitato da amici;
− il perdurante disinteresse del padre nei confronti del minore, con cui non ha saputo mantenere alcun pacifico rapporto dopo l'uscita dal carcere;
− il perdurante inadempimento a qualsiasi obbligo di mantenimento del bambino.
Risulta quindi provata-sotto plurimi profili- quella manifesta carenza educativa e inidoneità genitoriale del padre che rende in concreto pregiudizievole per il minore l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori.
Occorre di contro evidenziare – in positivo – la responsabilità costantemente esercitata dalla madre nei confronti di , avendo di fatto provveduto da sola negli ultimi Per_1
anni alla sua educazione e crescita.
D'altro canto, pur presenziando alla prima udienza, il resistente non si è costituito in giudizio e non ha, dunque, offerto la prova di alcun elemento da cui possano trarsi elementi per addivenire ad una diversa statuizione.
In sintesi:
il regime di affido che meglio corrisponde all'interesse del minore è quello dell'affido super esclusivo alla madre, la quale – come visto – già assiste il figlio quotidianamente, prendendosi cura di tutti i suoi bisogni e necessità; in ragione di tale affido la madre potrà assumere, da sola, in conformità all'art. 337 quater c.c. le decisioni di maggiore interesse per il figlio, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, ai documenti per l'espatrio e alla scelta della residenza abituale (c.d. “affidamento super esclusivo”).
2.2. All'affido alla madre segue la collocazione del minore esclusivamente presso la stessa.
pag. 9/11 2.3. Quanto alla regolamentazione delle visite paterne, le stesse dovranno essere autorizzate dai Servizi Sociali e solo se il ricorrente ne farà richiesta, ciò in ragione delle pregresse condotte tenute dal ricorrente nei confronti della madre del bambino, dell'età del bambino e della personalità del resistente( assuntore di sostanze, condannato per reati di violenza e sottoposto ad indagine per altri fatti di violenza per i quali ha subito una carcerazione terminata nel settembre 2024).
Le visite dovranno avvenire in spazio neutro.
In sintesi: il IG. potrà vedere il figlio – solo qualora faccia preventiva P_
richiesta ai servizi Sociali– esclusivamente in spazio neutro .
3. Sul contributo al mantenimento del figlio della coppia.
Parte ricorrente ha domandato di porre a carico del IG. l'obbligo di P_
corrispondere un assegno per il mantenimento del figlio, in misura pari a € 200,00 mensili rivalutabili annualmente, oltre al 50% delle spese straordinarie.
A sostegno della domanda la ricorrente ha rappresentato di aver provveduto -fin dalla sua nascita-da sola a soddisfare le eIGenze materiali, educative e affettive del figlio, senza che il resistente abbia fornito alcun apporto economico.
Al fine di decidere in ordine al mantenimento del minore, occorre analizzare la situazione patrimoniale e la capacità reddituale delle parti.
ha dichiarato di lavorare come barista con contratto a termine a tempo Parte_1 pieno, percependo una retribuzione mensile di € 1.300,00, oltre gli straordinari e di percepire interamente l'assegno unico di € 230,00 mensili. Dalla documentazione prodotta si evince come la ricorrente abbia percepito un reddito di € 10.041,31 nel 2021,
€ 17.528,41 nel 2022 ed € 17.750,15 nel 2023.
Quanto al resistente, dopo la scarcerazione, non consta che egli abbia iniziato alcuna attività lavorativa, né è agli atti alcuna documentazione da cui possa desumersi il suo attuale stato di occupazione.
3.1. Richiamati gli elementi probatori acquisiti nel corso dell'istruttoria, tenuto conto che allo stato i compiti domestici e di cura del minore (art. 337 ter, co. 4, n. 3 e 5 c.c.) sono esclusivamente a carico della ricorrente, deve essere disposto a carico del padre per il mantenimento del figlio un contributo di € 200,00 al mese rivalutabili Per_1
pag. 10/11 annualmente, somma che tiene conto del fatto che l'assegno unico viene percepito per intero dalla ricorrente.
Quanto alle spese straordinarie, individuate come da protocollo della Corte d'Appello di
Milano, devono essere poste a carico dei genitori in ragione del 50% ciascuno.
5. Sulle spese di lite.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo secondo i parametri del D.M. 147/2022, tenuto conto dell'attività in concreto espletata, seguono la soccombenza e sono poste interamente a carico del resistente.
Per questi motivi
il Tribunale di Lodi in composizione collegiale definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) dispone l'affido super esclusivo del minore alla madre, con Persona_1
collocamento presso la stessa e visite paterne-ove preventivamente richieste dall'interessato ai Servizi sociali competenti per territorio- in spazio neutro e in regime di incontri protetti;
2) dichiara il IG. tenuto a corrispondere alla IG.ra , P_ Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo di mantenimento del figlio la somma di € 200,00 mensili, da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat, oltre al
50% delle spese straordinarie come da Protocollo della Corte d'Appello di Milano;
4) pone a carico del IG. le spese di lite, che liquida in € 2.906,00 per P_
compensi, oltre spese forfettarie al 15%, iva e cpa.
Sentenza immediatamente esecutiva.
Lodi, così deciso nella Camera di conIGlio del 18 febbraio 2025.
Il Presidente estensore dott.ssa Elena Giuppi
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