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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 13/10/2025, n. 1371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1371 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Gustavo Nanni Presidente dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. dott. Andrea Marchesi Giudice all'esito della camera di consiglio del 02/10/2025, nella causa iscritta al n.v.g. 10365/2025, promossa da:
c.f. Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. BONOMETTI ROBERTO e RA EL, c.f. C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. SIMONI FEDERICO RICORRENTI PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A P A R Z I A L E ( ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. )
Letto il ricorso depositato il 15/05/2025, con cui e RA EL, Parte_1 unitisi in matrimonio a Brescia in data 15.6.85 (atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Brescia al numero 394 parte II serie A dell'anno 1985), hanno chiesto: “Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)”;
Viste le dichiarazioni scritte con cui le parti hanno confermato la propria volontà di procedere alle condizioni indicate e rinunciato al tentativo di conciliazione;
Rilevato che la visibilità del fascicolo al P.M. è stata aperta in data 19.5.25;
Ritenuto che sussistano i presupposti per pronunciarsi in conformità alle seguenti condizioni proposte dalle parti, che appaiono rispondere alla legge e agli interessi della famiglia:
«1) Vita separata e nel reciproco rispetto;
2) Quanto all'abitazione familiare sita in Via Vittorio Arici n. 86 a Brescia, come meglio descritta nell'atto di acquisto Notaio e relativa visura catastale (doc. 3 A e 3 B), di cui le parti sono proprietarie per la quota indivisa del Per_1
50% ciascuna:
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i ricorrenti si impegnano a rogitare nel termine di mesi due dalla pubblicazione della Sentenza di omologa della loro separazione, presso un Notaio scelto dal sig. LI, atto di cessione definitiva della quota indivisa dei suddetti immobili di proprietà della sig.ra al sig. LI, per la somma di € 61.000,00 (sessantunomila/00 Euro), che il Pt_1 sig. LI si impegna a versare alla moglie a titolo di corrispettivo della predetta cessione alla firma dell'atto notarile.
Il trasferimento della quota comprenderà anche le quote di comproprietà delle parti comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 CC, con rinuncia all'ipoteca legale da parte della sig.ra e spese notarili per la cessione a carico del Pt_1 sig. LI.
La parte promissaria cedente dichiara, e la parte promittente cessionaria conferma, che i dati catastali relativi alle unità immobiliari urbane oggetto del presente trasferimento corrispondono alle ultime planimetrie depositate, ed esonerano i sottoscritti difensori da ogni indagine e responsabilità per quanto attiene la situazione urbanistico-edilizia delle unità immobiliari cedute anche in merito alla corrispondenza delle dichiarazioni da loro rese con le risultanze amministrative.
Le parti precisano che, nel determinare il valore di € 61.000,00 della quota che verrà ceduta, hanno già considerato lo stato di conservazione attuale degli immobili, il loro valore di mercato ed i vizi e difetti degli stessi (anche quelli occulti eventuali), dal momento che gli immobili non sono di nuova costruzione;
in modo particolare (ma non esclusivo) si specifica che le parti hanno quantificato il valore della quota consapevoli della necessità di provvedere alla sostituzione dell'intero impianto di riscaldamento, i cui relativi costi resteranno dunque integralmente a carico del cessionario sig. LI;
la quota degli immobili viene dunque ceduta nello stato di fatto e diritto in cui si trova, accettato dal sig. LI anche in considerazione del fatto che ben conosce i locali, dal momento che vi abita. Eventuali ulteriori problematiche di qualsiasi natura che dovessero manifestarsi e/o essere rilevate negli immobili oggetto della cessione prima che venga pronunciata la Sentenza di separazione o successivamente alla stessa non incideranno sull'impegno assunto dalle parti con il presente ricorso di provvedere alla cessione della quota da una parte all'altra e/o sul valore della quota di € 61.000,00 concordato per la cessione;
realizzata la cessione attraverso l'atto notarile, le parti dichiarano che non avranno altro a pretendere l'una dall'altra, per alcun titolo o ragione, ed anche per il futuro, in relazione al trasferimento immobiliare suindicato.
Si ritiene opportuno precisare infine che il valore della quota è stato determinato considerando anche che gli immobili oggetto della cessione sono completamente arredati ed ammobiliati;
pertanto mobili ed arredi resteranno dunque assegnati definitivamente al sig. LI, ad eccezione del vestiario e degli effetti personali di seguito elencati, i quali verranno consegnati alla sig.ra con le modalità che verranno concordate tra le parti: Parte_1
1. ; Controparte_1
2. Specchiera + uova di struzzo decorate a mano;
3. 2/3 Lenzuola letto singolo;
4. 2 Coperte pile letto singolo;
5. Salviette nuove acquistate dalla sig.ra Pt_1
6. Documenti personali della sig.ra Pt_1
7. Pen drive USB (c.d. chiavetta USB) dove saranno caricati gli esami medici e documentazione varia riferiti alla sig.ra e presenti sul computer di casa. Pt_1
3) Quanto alla divisione del patrimonio mobiliare dei coniugi (conto corrente, depositi e/o investimenti)
Immediatamente dopo la firma del presente ricorso da parte di entrambi i coniugi, gli stessi si impegnano, per quanto di rispettiva competenza, ad impartire le istruzioni necessarie affinché i fondi ed i sotto-depositi sottoelencati vengano disinvestiti;
il relativo realizzo, al valore al momento del loro disinvestimento, verrà ripartito e definitivamente assegnato in parti uguali ai coniugi:
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- sottodeposito cointestato: BTP dal controvalore di 15.671,48 euro al 17.04.2025;
- sottodeposito intestato a LI NC: azioni ENEL dal controvalore di 11.563,10 euro al 17.04.2025;
- sottodeposito intestato a LI NC: azioni Unicredit dal controvalore di 691,67 euro al 17.04.2025.
- per un totale di € 27.926,25.
- fondo comune di investimento Azimut, avente un controvalore di € 10.361,72 al 07.04.2025.
Le somme depositate al momento della firma del presente ricorso da parte dei coniugi sul C/C cointestato n. 102421725 presso la Banca Unicredit di Via Tartaglia a Brescia resteranno invece integralmente al sig. LI;
infatti, come accennato, quest'ultimo aveva fatto confluire sul predetto C/C le quote a lui spettanti delle eredità della madre e della zia;
peraltro dal medesimo C/C il sig. LI aveva tratto somme per pagare la parte di sua spettanza delle spese e delle passività di tali eredità; successivamente, nel tempo, una parte delle somme ereditate è stata utilizzata per soddisfare esigenze della famiglia;
le parti convengono dunque che l'intera somma rimanente, depositata sul C/C, resti definitivamente assegnata al sig. LI, a titolo transattivo ed a saldo e stralcio di ogni sua pretesa e diritto relativi alle somme di sua spettanza per le predette eredità confluite sul C/C cointestato.
Di conseguenza, la sig.ra recentemente ha dovuto aprire un C/C suo proprio, che resterà assegnato esclusivamente Pt_1
a Lei, sul quale confluirà la metà delle somme realizzate disinvestendo i fondi e sottodepositi suelencati.
Si specifica infine che, trattandosi di un fondo di natura previdenziale la sig.ra non avanza e non avanzerà alcuna Pt_1 pretesa sul fondo FOPEN intestato al sig. LI, il quale pertanto resterà integralmente ed esclusivamente nella disponibilità e proprietà dello stesso.
4) Quanto all'autovettura KIA Carens targata FE054CR intestata al sig. LI
Le parti stabiliscono che, subito dopo la firma del presente ricorso da parte di entrambi i coniugi, l'autovettura venga messa in vendita ed il relativo ricavato, detratte le eventuali spese relative alla vendita, venga ripartito in parti uguali tra i coniugi.
I coniugi ribadiscono che gli accordi e le condizioni descritti nel presente ricorso sono tutti indispensabili per raggiungere il consenso necessario per risolvere la crisi familiare attraverso la separazione consensuale e pertanto tutti i predetti accordi trovano la loro esclusiva causa giuridica nella volontà delle parti e nell'interesse delle stesse di realizzare la loro separazione in modo consensuale, con ogni ulteriore conseguenza anche di tipo fiscale.
5) Le parti si prestano reciprocamente il consenso per il rilascio del passaporto valido per l'espatrio.
6) le parti esprimono sin d'ora la volontà di rinunciare all'impugnazione della Sentenza di separazione qualora conforme alle condizioni esposte dai coniugi nel presente ricorso.
7) spese interamente compensate tra le parti, con rinuncia dei rispettivi procuratori alla solidarietà professionale di cui all'art 13 comma 8 L.P.F»;
Preso atto che le parti hanno altresì rinunciato all'impugnazione della sentenza;
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale: omologa la separazione consensuale tra i coniugi:
e RA EL Parte_1 alle condizioni sopra riportate;
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rimette la liquidazione delle spese alla sentenza definitiva;
fissa con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio per la domanda di divorzio;
manda alla Cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, ordinandogli di annotarla.
Brescia, 02/10/2025
Il Giudice est.
Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente
Dott. Gustavo Nanni
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