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Sentenza 19 febbraio 2024
Sentenza 19 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 19/02/2024, n. 493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 493 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE A.
Seconda Sezione Civile il dott. Massimo Palescandolo, in qualità di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3759 EL ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2021 avente ad
OGGETTO: risarcimento danni
TRA
C.F. , rapp.to e difeso Parte_1 C.F._1 dall' avv. Vito Palmeri (C.F. ), giusta procura C.F._2
a margine ELl'atto introduttivo EL giudizio, con lo stesso elett.te dom.to in OR EL RE (NA), Via S.A. Brancaccio n.
52
Attore
E
( , in persona EL Controparte_1 P.IVA_1
Sindaco pro tempore dott. domiciliato presso Controparte_2 la Comunale di OR EL RE sita in Via Plebiscito – Org_1
Palazzo Baronale, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Felice Bellona (C.F. presso C.F._3 il cui studio in OR EL RE (NA), Via Cupa Agostino
Maresca n. 5 bis elettivamente domicilia
Convenuto
Conclusioni – Come da verbale d'udienza, a trattazione scritta, EL 20 luglio 2023
CONCISA ESPOSIZIONE ELle
__________________________________________________________________________________________ (*) Art. 118 disp. att. Cpc (Motivazione ELla sentenza): La motivazione ELla sentenza…consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti ELla causa e ELle ragioni giuridiche ELla decisione, anche con riferimento a precedenti conformi N. 3759/2021 R.G.A.C.
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO ELla DECISIONE (*)
Con citazione notificata il 30.06.2021, l'attore conveniva il innanzi al presente Tribunale, Controparte_1 chiedendo, per quanto ivi argomentato, di dichiarare la responsabilità EL in ordine alla Controparte_1 produzione ELl'evento dannoso in questione e, per l'effetto, condannarlo al risarcimento dei danni morali e materiali, da quantificare in corso di causa, con vittoria di spese e onorari di giudizio con attribuzione al difensore antistatario.
Il si costituiva formulando eccezione di rito e di CP_1 merito, eccependo l'infondatezza ELla domanda.
Concessi i termini ex art. 183, co. 6, cpc, la lite veniva assegnata in decisione ex art. 190 cpc.
1. La domanda si palesa infondata e non merita accoglimento.
Note alle parti le circostanze che inducevano lo scrivente a sollevare il contraddittorio tra le stesse, con successiva assegnazione ELla causa a sentenza.
Per comodità espositiva, si riportano, comunque, l'ordinanza EL 19.08.2022 con la quale si statuiva “si pone una questione preliminare che, prescindendo dal merito circa l'ammissibilità ELle richieste istruttorie di parte attrice, impone di sollevare il contraddittorio tra le parti, essendo idonea a definire la lite.
Lo scrivente, all'esito ELl'udienza EL 09.11.2021, concedeva
i termini di cui all'art. 183, co. 6 cpc, disponendo che i relativi termini (30+30+20) cominciassero a decorrere dal
30.03.2022.
Parte attrice formulava le richieste istruttorie in data
04.03.2022, ossia in epoca antecedente l'inizio EL decorso dei termini, tra l'altro con la prima memoria ex art. 183 co. 6 cpc avente funzione diversa per chiaro dato normativo: i termini in questione, è dato positivo, sono termini perentori, che, come tali, sono processualmente indisponibili.
Va, pertanto, deciso se l'aver depositato la richiesta istruttoria in un momento in cui i termini non avevano neppure cominciato a decorrere sia da ritenere inammissibile o meno”;
. 2 N. 3759/2021 R.G.A.C.
nonché quella EL 30.11.2022, per la quale “richiamata la propria ordinanza EL 19.08.2022, è a dirsi che lo scrivente ritiene di ribadire quanto indirettamente affermato con la menzionata ordinanza, che sarà, ovviamente, maggiormente esplicitato in sede di sentenza, circa l'inammissibilità ELl'atto inviato da parte attrice in data 4 marzo 2022.
In questa sede va solo evidenziato che, ai fini istruttori, non potrebbe utilizzarsi l'atto di citazione ove non risultano indicati i nominativi dei testimoni da escutere”.
2. In linea generale appare finanche superfluo rammentare che il processo civile è una sequenza ordinata di atti e attività, alle cui norme le parti – così come il giudice – hanno il dovere di sottostare: il che equivale a dire che se il legislatore ha disciplinato un atto dandogli una specifica funzione, ad essa le parti devono adeguarsi e confezionare l'atto così come previsto normativamente.
Ritenere, come affermato dall'attore in comparsa conclusionale, che “anticipare si può sempre, mentre posticipare mai”, oltre a porsi in contrasto con il rispetto ELle norme di rito, si pone anche in contrasto con il principio di speditezza EL giudizio, giacché la tempestività ELlo stesso è data dalla naturale scansione degli atti e ELle attività, dal sapere che determinate istanze e/o attività saranno effettuate con l'atto e/o al momento in cui il legislatore lo ha previsto, senza
“costringere” il giudice (o la controparte) a ricercarle
“ovunque”.
In sostanza, il “disordine” processuale non agevola la definizione rapida ELla lite, come costituzionalmente previsto, e predisporre un atto in difformità dalla sua specifica e testuale funzione normativa integra un utilizzo distorto ELl'attività processuale.
E sempre preliminarmente questo giudice ribadisce il suo orientamento in base al quale – in ossequio a chiaro dato normativo – il momento processuale in cui la parte deve formulare le sue istanze istruttorie dirette è quello di cui alla 2° memoria ex art. 183 co. 6 cpc (nella sua formulazione
. 3 N. 3759/2021 R.G.A.C.
anteriore alla modifica di cui al D. L.vo 149/2022), mentre l'indicazione ELle stesse negli atti introduttivi (o in altri atti a ciò non finalizzati) ha valenza meramente descrittiva: conforta tale interpretazione la circostanza che il legislatore nell'art. 164 cpc non ha indicato come ipotesi di nullità ELla citazione l'omissione di cui al nr. 5 ELl'art. 163 cpc, vale a dire “l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali
l'attore intende valersi e in particolare dei documenti che offre in comunicazione”.
Potendo anche ometterle, id est ritenendo il legislatore
“irrilevante” la relativa indicazione nell'atto di citazione (e ciò, sul rilievo ELle memorie di cui al co. 6 art. 183 cpc), ne consegue che, ove in precedenza formulate, la parte ha l'onere di richiamarle con la 2° memoria di cui sopra.
Nota la funzione degli atti di cui all'art. 183 co. 6 cpc, ratione temporis applicabile, ragion per cui se ne omette la trascrizione, ricordando solo banalmente che con il primo la parte può precisare o modificare domande, eccezioni e conclusioni;
con il secondo formulare le istanze istruttorie, produrre documenti e replicare all'avverso primo atto;
con il terzo chiedere la prova contraria: questo, e solo questo, è quanto il legislatore ha previsto, ragion per cui l'atto deve essere “confezionato” in conformità EL dato normativo e chi scrive “utilizza” gli atti in questione solo se – e nella parte in cui siano – rispondenti alla loro funzione normativa, prescindendo, finanche, dalla circostanza inerente alla tempestività EL deposito.
2.1. Ai sensi ELl'art. 175 cpc la direzione EL procedimento spetta, ovviamente, al giudice istruttore, che fissa le udienze successive e i termini entro i quali le parti debbono compiere gli atti processuali.
Orbene, alcun ostacolo normativo si rinviene nel fatto che il giudice possa concedere i termini di cui all'art. 183 co. 6 cpc con decorrenza iniziale differita: opzione, tra l'altro, da preferirsi soprattutto a seguito di una celebrazione d'udienza cartolare, in modo da essere garantito che la comunicazione EL
. 4 N. 3759/2021 R.G.A.C.
provvedimento EL giudice da parte ELla Cancelleria pervenga alle parti tutte in tempo utile, ossia prima che inizi a decorrere il termine iniziale (indicato dal giudice).
La norma di cui si sta discutendo recita(va), per quanto di rilevanza, “… concede alle parti i seguenti termini perentori:
1) un termine di ulteriori trenta giorni per …; 2) un termine di ulteriori trenta giorni per…; 3) un termine di ulteriori venti giorni per…”.
Inoltre, ai sensi ELl'art. 155, co. 1, cpc, “nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno e l'ora iniziali”: e, si badi, la norma testé riportata si applica a tutti i termini, ordinatori e perentori.
Il che equivale a dire che se per una determinata attività, sottoposta o meno a termine perentorio (come tale indisponibile), sia stato previsto un giorno iniziale, prima di quel giorno nulla è consentito alla parte, giacché se deve ritenersi escluso il giorno iniziale a maggior ragione vanno esclusi quelli finanche antecedenti.
L'interpretazione congiunta ELle norme citate, pertanto, comporta che la perentorietà EL termine vada riferita all'intero periodo dei trenta (o venti) giorni, di talché quanto depositato al di fuori ELlo stesso, prima o dopo che sia, è da considerare tamquam non esset e, come tale, inammissibile.
Prima che cominci a decorrere il termine previsto dal giudice è come se il giudizio (per il deposito ELla prima memoria) fosse sospeso in attesa che sopraggiunga, per l'appunto, il dies a quo.
2.2. Né può avere valenza il fatto, come eccepito da parte attrice, che aver anticipato il deposito ELla memoria alcuna incidenza avrebbe sui tempi EL giudizio e che connotarla nei sensi già prospettati dallo scrivente comporterebbe una valenza sanzionatoria non prevista dal legislatore.
Sul punto, oltre a quanto appena trascritto sub 2.1., va rilevato come ipotesi decadenziali siano comunque ricavabili dal sistema processuale.
. 5 N. 3759/2021 R.G.A.C.
Al riguardo, l'art. 183 co. 6 cpc testualmente non prevede che la parte debba depositare necessariamente una sola memoria per ciascuna ELle tre attività ivi ipotizzate, ragion per cui una parte dopo aver depositato, ad es., la 2° memoria nei termini, dal punto di vista meramente testuale, ben potrebbe depositarne un'altra o anche più di un'altra (s'ipotizzi che abbia dimenticato di formulare una determinata istanza istruttoria): importante sarebbe solo che lo facesse in tempo utile.
A tal riguardo, invece, si ritiene come sia inammissibile il deposito di una memoria istruttoria ex art. 183 co.
6 c.p.c. integrativa e/o sostitutiva, ancorché depositata entro il termine prescritto dalla norma, dovendo ritenersi già consumata detta facoltà al momento EL deposito ELla prima: e ciò in ragione EL principio di avvenuta consumazione ELla facoltà con il deposito ELla (prima) memoria.
Anche l'ipotesi appena menzionata non dovrebbe comportare alcun'incidenza sui tempi EL giudizio, eppure la giurisprudenza la sanziona nei termini esposti, così come sanziona analogamente il duplice deposito di una comparsa conclusionale, pur se avvenuto nei termini.
Altra ipotesi di inammissibilità, prim'ancora che il legislatore la recepisse con il D. L.vo 149/2022, modificando la rubrica e il contenuto ELl'art. 121 cpc, è data dalla violazione EL principio (ELla chiarezza e) di sinteticità degli atti.
La Cassazione, al riguardo, con sentenza 21297/2016 ha dichiarato inammissibile un ricorso per la sua lunghezza, rilevando come il principio in questione, introdotto nell'ordinamento processuale con l'art. 3, co. 2, CPA, esprima un principio generale EL diritto processuale, destinato a operare anche nel processo civile.
Gli esempi appena riportati, sia pure ad abundantiam, dimostrano come situazioni decadenziali siano insite nel sistema, pur in assenza di una specifica e diretta sanzione d'inammissibilità.
. 6 N. 3759/2021 R.G.A.C.
2.3. Ne deriva, pertanto, che, nei termini argomentati, alcuna istanza istruttoria risulta essere stata formulata da parte attrice, con consequenziale rigetto ELla domanda.
Incidentalmente, inoltre, questo giudice non può non rilevare come dalle foto prodotte non è dato ricavare la buca in cui sarebbe inciampato l'attore, emergendo solo un tratto stradale sicuramente non lineare, finanche “rattoppato”, sì da escludere qualsiasi ipotesi di pericolo occulto e non visibile.
Emergenza che dovrebbe indurre alla dovuta cautela in base al noto principio di auto responsabilità nell'utilizzo di tratti stradali che si palesano dissestati.
Né, infine, lo scrivente può sottacere la circostanza che mai, né in citazione, né nella richiesta risarcitoria, vengano indicate come presenti alcune persone, il che comporta grosse incertezze circa la presenza ELle stesse, individuate e precisate solo con la prima memoria “incriminata”, sul rilievo che la vicenda posta all'attenzione ELlo scrivente s'inserisce in quel novero di cause in cui la parte convenuta ha un limitatissimo potere istruttorio (probatoriamente prossimo allo zero), non potendo ovviamente “portare” testi a confutazione EL fatto storico, come allegato da parte attrice.
3. Le argomentazioni principali poste a base EL rigetto giustificano la compensazione ELle spese legali.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con la citazione de qua nei Parte_1 confronti EL di OR EL RE (NA), così provvede: CP_1
a) rigetta la domanda come da motivazione;
b) compensa interamente le spese processuali.
OR A., 16 febbraio 2023
Il Giudice dr. Massimo Palescandolo
. 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE A.
Seconda Sezione Civile il dott. Massimo Palescandolo, in qualità di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3759 EL ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2021 avente ad
OGGETTO: risarcimento danni
TRA
C.F. , rapp.to e difeso Parte_1 C.F._1 dall' avv. Vito Palmeri (C.F. ), giusta procura C.F._2
a margine ELl'atto introduttivo EL giudizio, con lo stesso elett.te dom.to in OR EL RE (NA), Via S.A. Brancaccio n.
52
Attore
E
( , in persona EL Controparte_1 P.IVA_1
Sindaco pro tempore dott. domiciliato presso Controparte_2 la Comunale di OR EL RE sita in Via Plebiscito – Org_1
Palazzo Baronale, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Felice Bellona (C.F. presso C.F._3 il cui studio in OR EL RE (NA), Via Cupa Agostino
Maresca n. 5 bis elettivamente domicilia
Convenuto
Conclusioni – Come da verbale d'udienza, a trattazione scritta, EL 20 luglio 2023
CONCISA ESPOSIZIONE ELle
__________________________________________________________________________________________ (*) Art. 118 disp. att. Cpc (Motivazione ELla sentenza): La motivazione ELla sentenza…consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti ELla causa e ELle ragioni giuridiche ELla decisione, anche con riferimento a precedenti conformi N. 3759/2021 R.G.A.C.
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO ELla DECISIONE (*)
Con citazione notificata il 30.06.2021, l'attore conveniva il innanzi al presente Tribunale, Controparte_1 chiedendo, per quanto ivi argomentato, di dichiarare la responsabilità EL in ordine alla Controparte_1 produzione ELl'evento dannoso in questione e, per l'effetto, condannarlo al risarcimento dei danni morali e materiali, da quantificare in corso di causa, con vittoria di spese e onorari di giudizio con attribuzione al difensore antistatario.
Il si costituiva formulando eccezione di rito e di CP_1 merito, eccependo l'infondatezza ELla domanda.
Concessi i termini ex art. 183, co. 6, cpc, la lite veniva assegnata in decisione ex art. 190 cpc.
1. La domanda si palesa infondata e non merita accoglimento.
Note alle parti le circostanze che inducevano lo scrivente a sollevare il contraddittorio tra le stesse, con successiva assegnazione ELla causa a sentenza.
Per comodità espositiva, si riportano, comunque, l'ordinanza EL 19.08.2022 con la quale si statuiva “si pone una questione preliminare che, prescindendo dal merito circa l'ammissibilità ELle richieste istruttorie di parte attrice, impone di sollevare il contraddittorio tra le parti, essendo idonea a definire la lite.
Lo scrivente, all'esito ELl'udienza EL 09.11.2021, concedeva
i termini di cui all'art. 183, co. 6 cpc, disponendo che i relativi termini (30+30+20) cominciassero a decorrere dal
30.03.2022.
Parte attrice formulava le richieste istruttorie in data
04.03.2022, ossia in epoca antecedente l'inizio EL decorso dei termini, tra l'altro con la prima memoria ex art. 183 co. 6 cpc avente funzione diversa per chiaro dato normativo: i termini in questione, è dato positivo, sono termini perentori, che, come tali, sono processualmente indisponibili.
Va, pertanto, deciso se l'aver depositato la richiesta istruttoria in un momento in cui i termini non avevano neppure cominciato a decorrere sia da ritenere inammissibile o meno”;
. 2 N. 3759/2021 R.G.A.C.
nonché quella EL 30.11.2022, per la quale “richiamata la propria ordinanza EL 19.08.2022, è a dirsi che lo scrivente ritiene di ribadire quanto indirettamente affermato con la menzionata ordinanza, che sarà, ovviamente, maggiormente esplicitato in sede di sentenza, circa l'inammissibilità ELl'atto inviato da parte attrice in data 4 marzo 2022.
In questa sede va solo evidenziato che, ai fini istruttori, non potrebbe utilizzarsi l'atto di citazione ove non risultano indicati i nominativi dei testimoni da escutere”.
2. In linea generale appare finanche superfluo rammentare che il processo civile è una sequenza ordinata di atti e attività, alle cui norme le parti – così come il giudice – hanno il dovere di sottostare: il che equivale a dire che se il legislatore ha disciplinato un atto dandogli una specifica funzione, ad essa le parti devono adeguarsi e confezionare l'atto così come previsto normativamente.
Ritenere, come affermato dall'attore in comparsa conclusionale, che “anticipare si può sempre, mentre posticipare mai”, oltre a porsi in contrasto con il rispetto ELle norme di rito, si pone anche in contrasto con il principio di speditezza EL giudizio, giacché la tempestività ELlo stesso è data dalla naturale scansione degli atti e ELle attività, dal sapere che determinate istanze e/o attività saranno effettuate con l'atto e/o al momento in cui il legislatore lo ha previsto, senza
“costringere” il giudice (o la controparte) a ricercarle
“ovunque”.
In sostanza, il “disordine” processuale non agevola la definizione rapida ELla lite, come costituzionalmente previsto, e predisporre un atto in difformità dalla sua specifica e testuale funzione normativa integra un utilizzo distorto ELl'attività processuale.
E sempre preliminarmente questo giudice ribadisce il suo orientamento in base al quale – in ossequio a chiaro dato normativo – il momento processuale in cui la parte deve formulare le sue istanze istruttorie dirette è quello di cui alla 2° memoria ex art. 183 co. 6 cpc (nella sua formulazione
. 3 N. 3759/2021 R.G.A.C.
anteriore alla modifica di cui al D. L.vo 149/2022), mentre l'indicazione ELle stesse negli atti introduttivi (o in altri atti a ciò non finalizzati) ha valenza meramente descrittiva: conforta tale interpretazione la circostanza che il legislatore nell'art. 164 cpc non ha indicato come ipotesi di nullità ELla citazione l'omissione di cui al nr. 5 ELl'art. 163 cpc, vale a dire “l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali
l'attore intende valersi e in particolare dei documenti che offre in comunicazione”.
Potendo anche ometterle, id est ritenendo il legislatore
“irrilevante” la relativa indicazione nell'atto di citazione (e ciò, sul rilievo ELle memorie di cui al co. 6 art. 183 cpc), ne consegue che, ove in precedenza formulate, la parte ha l'onere di richiamarle con la 2° memoria di cui sopra.
Nota la funzione degli atti di cui all'art. 183 co. 6 cpc, ratione temporis applicabile, ragion per cui se ne omette la trascrizione, ricordando solo banalmente che con il primo la parte può precisare o modificare domande, eccezioni e conclusioni;
con il secondo formulare le istanze istruttorie, produrre documenti e replicare all'avverso primo atto;
con il terzo chiedere la prova contraria: questo, e solo questo, è quanto il legislatore ha previsto, ragion per cui l'atto deve essere “confezionato” in conformità EL dato normativo e chi scrive “utilizza” gli atti in questione solo se – e nella parte in cui siano – rispondenti alla loro funzione normativa, prescindendo, finanche, dalla circostanza inerente alla tempestività EL deposito.
2.1. Ai sensi ELl'art. 175 cpc la direzione EL procedimento spetta, ovviamente, al giudice istruttore, che fissa le udienze successive e i termini entro i quali le parti debbono compiere gli atti processuali.
Orbene, alcun ostacolo normativo si rinviene nel fatto che il giudice possa concedere i termini di cui all'art. 183 co. 6 cpc con decorrenza iniziale differita: opzione, tra l'altro, da preferirsi soprattutto a seguito di una celebrazione d'udienza cartolare, in modo da essere garantito che la comunicazione EL
. 4 N. 3759/2021 R.G.A.C.
provvedimento EL giudice da parte ELla Cancelleria pervenga alle parti tutte in tempo utile, ossia prima che inizi a decorrere il termine iniziale (indicato dal giudice).
La norma di cui si sta discutendo recita(va), per quanto di rilevanza, “… concede alle parti i seguenti termini perentori:
1) un termine di ulteriori trenta giorni per …; 2) un termine di ulteriori trenta giorni per…; 3) un termine di ulteriori venti giorni per…”.
Inoltre, ai sensi ELl'art. 155, co. 1, cpc, “nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno e l'ora iniziali”: e, si badi, la norma testé riportata si applica a tutti i termini, ordinatori e perentori.
Il che equivale a dire che se per una determinata attività, sottoposta o meno a termine perentorio (come tale indisponibile), sia stato previsto un giorno iniziale, prima di quel giorno nulla è consentito alla parte, giacché se deve ritenersi escluso il giorno iniziale a maggior ragione vanno esclusi quelli finanche antecedenti.
L'interpretazione congiunta ELle norme citate, pertanto, comporta che la perentorietà EL termine vada riferita all'intero periodo dei trenta (o venti) giorni, di talché quanto depositato al di fuori ELlo stesso, prima o dopo che sia, è da considerare tamquam non esset e, come tale, inammissibile.
Prima che cominci a decorrere il termine previsto dal giudice è come se il giudizio (per il deposito ELla prima memoria) fosse sospeso in attesa che sopraggiunga, per l'appunto, il dies a quo.
2.2. Né può avere valenza il fatto, come eccepito da parte attrice, che aver anticipato il deposito ELla memoria alcuna incidenza avrebbe sui tempi EL giudizio e che connotarla nei sensi già prospettati dallo scrivente comporterebbe una valenza sanzionatoria non prevista dal legislatore.
Sul punto, oltre a quanto appena trascritto sub 2.1., va rilevato come ipotesi decadenziali siano comunque ricavabili dal sistema processuale.
. 5 N. 3759/2021 R.G.A.C.
Al riguardo, l'art. 183 co. 6 cpc testualmente non prevede che la parte debba depositare necessariamente una sola memoria per ciascuna ELle tre attività ivi ipotizzate, ragion per cui una parte dopo aver depositato, ad es., la 2° memoria nei termini, dal punto di vista meramente testuale, ben potrebbe depositarne un'altra o anche più di un'altra (s'ipotizzi che abbia dimenticato di formulare una determinata istanza istruttoria): importante sarebbe solo che lo facesse in tempo utile.
A tal riguardo, invece, si ritiene come sia inammissibile il deposito di una memoria istruttoria ex art. 183 co.
6 c.p.c. integrativa e/o sostitutiva, ancorché depositata entro il termine prescritto dalla norma, dovendo ritenersi già consumata detta facoltà al momento EL deposito ELla prima: e ciò in ragione EL principio di avvenuta consumazione ELla facoltà con il deposito ELla (prima) memoria.
Anche l'ipotesi appena menzionata non dovrebbe comportare alcun'incidenza sui tempi EL giudizio, eppure la giurisprudenza la sanziona nei termini esposti, così come sanziona analogamente il duplice deposito di una comparsa conclusionale, pur se avvenuto nei termini.
Altra ipotesi di inammissibilità, prim'ancora che il legislatore la recepisse con il D. L.vo 149/2022, modificando la rubrica e il contenuto ELl'art. 121 cpc, è data dalla violazione EL principio (ELla chiarezza e) di sinteticità degli atti.
La Cassazione, al riguardo, con sentenza 21297/2016 ha dichiarato inammissibile un ricorso per la sua lunghezza, rilevando come il principio in questione, introdotto nell'ordinamento processuale con l'art. 3, co. 2, CPA, esprima un principio generale EL diritto processuale, destinato a operare anche nel processo civile.
Gli esempi appena riportati, sia pure ad abundantiam, dimostrano come situazioni decadenziali siano insite nel sistema, pur in assenza di una specifica e diretta sanzione d'inammissibilità.
. 6 N. 3759/2021 R.G.A.C.
2.3. Ne deriva, pertanto, che, nei termini argomentati, alcuna istanza istruttoria risulta essere stata formulata da parte attrice, con consequenziale rigetto ELla domanda.
Incidentalmente, inoltre, questo giudice non può non rilevare come dalle foto prodotte non è dato ricavare la buca in cui sarebbe inciampato l'attore, emergendo solo un tratto stradale sicuramente non lineare, finanche “rattoppato”, sì da escludere qualsiasi ipotesi di pericolo occulto e non visibile.
Emergenza che dovrebbe indurre alla dovuta cautela in base al noto principio di auto responsabilità nell'utilizzo di tratti stradali che si palesano dissestati.
Né, infine, lo scrivente può sottacere la circostanza che mai, né in citazione, né nella richiesta risarcitoria, vengano indicate come presenti alcune persone, il che comporta grosse incertezze circa la presenza ELle stesse, individuate e precisate solo con la prima memoria “incriminata”, sul rilievo che la vicenda posta all'attenzione ELlo scrivente s'inserisce in quel novero di cause in cui la parte convenuta ha un limitatissimo potere istruttorio (probatoriamente prossimo allo zero), non potendo ovviamente “portare” testi a confutazione EL fatto storico, come allegato da parte attrice.
3. Le argomentazioni principali poste a base EL rigetto giustificano la compensazione ELle spese legali.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con la citazione de qua nei Parte_1 confronti EL di OR EL RE (NA), così provvede: CP_1
a) rigetta la domanda come da motivazione;
b) compensa interamente le spese processuali.
OR A., 16 febbraio 2023
Il Giudice dr. Massimo Palescandolo
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