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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 05/09/2025, n. 740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 740 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
I SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello – Prima Sezione Civile – riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Maria Elena Del Forno Presidente
2) Dott.ssa Marina Mainenti Consigliere rel.
3) Dott. Francesco Bruno Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 131/2023 RG, vertente
TRA
in proprio e quale legale rappresentante p.t. della Parte_1 CP_1
di elettivamente domiciliato in Napoli, alla via M. Cervantes
[...] Parte_1
n. 55\14 B, presso lo studio dell'avv. Gianluca Caporaso, che lo rappresenta e difende come da procura a margine dell'atto di appello;
APPELLANTE
E
, con sede legale in Milano, in Controparte_2
persona del legale rappresentante p.t. e procuratore speciale, Dott. (procura Persona_1
1 speciale del 5\7\2022, in autentica per notaio , rep. 46783 racc. 15487), Persona_2
elettivamente domiciliato in Benevento, alla via Enzo Marmorale n. 6, Parco Marinelli, Fab
4/A, presso lo studio dell'avv. Edoardo Strazzullo, che la rappresenta e difende giusta procura rilasciata su foglio separato in calce all'atto di costituzione;
APPELLATA
NONCHE'
in persona del legale rapp.te p.t., dom.to Controparte_3
in Milano alla via A. Regolo n. 2;
APPELLATO -contumace
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 4\2023 del 30\12\2022, pubblicata in data
2\01\2023 dal Tribunale di Salerno;
in materia di responsabilità per danni derivante da
circolazione stradale;
CONCLUSIONI: come rassegnate dalle parti nelle note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 06\02\2025.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 6\02\2023, in Parte_2
proprio e quale titolare della SPEED TRANS di RU AT, proponeva appello avverso la sentenza n. 4\2023 del 30\12\2022 (pubblicata il 2\01\2023 e notificata il 9\1\2023),
con la quale il Tribunale di Salerno rigettava le domande formulate dal , Parte_2
condannandolo al pagamento delle spese di lite, comprese quelle di CTU.
In effetti, con l'atto di citazione di primo grado del 4\10\2012, la di CP_1
rappresentava di essere proprietaria del trattore per semirimorchio Controparte_4
2 targato DC202HV; che in data 4/01/2012, mentre il suo trattore era fermo in sosta a Salerno,
località Fuorni, alla via del Tonnazzo, veniva investito da un semirimorchio che lo precedeva,
targato CN001LV, di proprietà del che la Controparte_3
strada in cui si verificava il sinistro era leggermente pendente ed il mancato serraggio del freno di stazionamento del semirimorchio di proprietà del Controparte_3
faceva scivolare indietro il veicolo, il quale si arrestava a causa dell'impatto con
[...]
la cabina del suo semirimorchio;
che la costituzione in mora della compagnia assicurativa
, con la quale aveva stipulato polizza RCA per il veicolo Controparte_5
danneggiato, al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti, non sortiva alcun effetto;
che,
instaurato ante causam il procedimento di mediazione, aveva esito negativo a causa dell'assenza delle parti invitate;
che, di conseguenza, era costretto a convenire in giudizio sia il proprietario del semirimorchio Controparte_3
danneggiante, sia la compagnia per vedersi ristorato dei danni Controparte_5
subiti.
Quindi, l'attore così concludeva: 1) Accertare e dichiarare la responsabilità del
[...]
proprietario del semirimorchio tg. CN001LV, in ordine al sinistro Controparte_6
per cui è causa;
2) Condannare la come leg.te rapp.ta, al Controparte_7
pagamento in favore della di la somma di € 67.044,54, CP_1 Parte_1
ovvero di quella somma cha sarà determinata in corso di causa a seguito di C.T.U., a titolo
di risarcimento dei danni subiti, oltre sosta tecnica, interessi e rivalutazione monetaria dalla
data del sinistro all'effettivo soddisfo;
3) Condannare la come Controparte_7
leg.ta rapp.ta, al pagamento in favore della di di quella CP_1 Parte_1
somma ritenuta di Giustizia a titolo di mancato guadagno a causa del mancato utilizzo del
semirimorchio tg, DC202HC; 4) In ogni caso condannare la come Controparte_7
leg.te rapp.ta, al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa da attribuirsi in favore del
sottoscritto procuratore antistatario>.
3 Istauratosi il contraddittorio, si costituiva la , eccependo: Controparte_5
l'inammissibilità e l'improcedibilità della domanda attorea in virtù dell'inapplicabilità della procedura di risarcimento diretto, ex art. 149 C.d.A., in quanto il semirimorchio di proprietà
del non risultava immatricolato in Italia;
la Controparte_3
carenza di legittimazione attiva dell'attore, in quanto non aveva compiutamente documentato lo status di proprietario del semirimorchio danneggiato, e del convenuto , CP_3
perchè non aveva provato la proprietà del semirimorchio danneggiante;
la nullità dell'atto di citazione per il mancato rispetto delle disposizioni di cui all'art. 163 cpc;
nel merito, l'assenza di una adeguata prova della dinamica del sinistro, non apparendo peraltro i danni riportati dal semirimorchio del compatibili e preesistenti al dedotto incidente, anche alla CP_4
luce della visura ANIA, dalla quale risultava che il veicolo danneggiante era stato coinvolto in precedenti incidenti. Quindi, la compagnia assicurativa chiedeva il rigetto della domanda attorea, vinte le spese e le competenze del giudizio.
Rimaneva, di contro, contumace il Controparte_3
Di poi, espletate le prove testimoniali ammesse ed espletata CTU (cfr. relazione del perito industriale e relazione del dott. ing. , all'udienza del Persona_3 Persona_4
22\06\2022 la causa era assegnata a sentenza, con concessione dei termini ex art. 190 cpc.
All'esito del giudizio di primo grado il Tribunale, con sentenza qui gravata (n. 4/2023),
rigettava la domanda attorea e condannava il alla refusione delle spese di CP_4
lite in favore della , ponendo le spese di CTU a carico di parte attrice. CP_5
In particolare, il giudice di prime cure, superata la questione preliminare di nullità dell'atto di citazione ex artt. 163 nn.
3-4 e 164, commi IV e V, cpc, nonché ritenuto applicabile l'istituto di cui all'art. 149 Dlgs n. 209\2005, concludeva er l'assenza di una adeguata prova della riconducibilità eziologica dei danni oggetto di contestazione al sinistro.
Con l'impugnazione in esame, l'appellante, previa istanza di sospensione della provvisoria esecuzione, censurava la sentenza di primo grado per i seguenti motivi:
4 - Errores in procedendo ed in iudicando, sulla illogicità della CTU e sull'errore di calcolo del CTU;
- Errores in procedendo ed in iudicando sulla erronea valutazione della prova testimoniale;
- Errores in procedendo ed in iudicando sulla nullità della CTU.
Quindi, l'appellante concludeva per la riforma integralmente della sentenza n. 4/2023, con la dichiarazione di responsabilità del Controparte_3
proprietario del semirimorchio danneggiante, la condanna della compagnia di assicurazione al pagamento della somma di € 67.044,54 a titolo di Controparte_5
risarcimento dei danni subiti, ovvero di quella ritenuta equa dalla Corte a titolo di mancato guadagno a causa del fermo del veicolo strumentale all'attività lavorativa del
. In via gradata, l'appellante chiedeva di dichiarare la nullità o inidoneità CP_4
della CTU acquisita nel giudizio di primo grado e disporre rinnovazione della medesima o la sua integrazione, sostituzione, supplemento di indagini o ulteriori chiarimenti del CTU. Il tutto con vittoria delle spese processuali del doppio grado di giudizio, ivi comprese quelle relative alle consulenze d'ufficio.
Instauratosi il contraddittorio in secondo grado, si costituiva l'appellata compagnia di assicurazioni , eccependo la nullità ed inammissibilità Controparte_5
dell'appello ex art. 342 e 348 bis c.p.c., nonchè l'illegittimità, infondatezza e temerarietà dello spiegato appello a causa dell'evidente contrasto tra la ricostruzione del sinistro offerta dall'appellante e le evidenze istruttorie che concludevano per l'esclusione del nesso causale tra l'evento narrato e i danni subiti dall'autocarro di proprietà del . Infatti, la Parte_1
sosteneva che, a seguito dell'ispezione dell'autocarro e del Controparte_5
luogo teatro del sinistro, i suoi CTP rilevavano che il presunto sinistro non poteva essersi verificato nel luogo e con le modalità narrate dall'istante e che i danni reclamati sul semirimorchio non erano riconducibili al presunto sinistro, essendo preesistenti allo stesso,
5 tanto è vero che le date riportate nelle foto scattate dal proprietario dell'autocarro danneggiato erano antecedenti alla verificazione dei danni reclamati dalla società appellante. Infine, la parte appellata concludeva per il rigetto della richiesta di rinnovazione o di integrazione della
CTU e dell'istanza di sospensione in quanto ritenute defatigatorie, con rigetto dell'appello e condanna al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio, oltre che al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 cpc.
Quindi, rilevato che la notifica all'appellato non era andata a buon fine, la Corte CP_3
ne disponeva, dapprima, la rinnovazione “semplice” (cfr. ordinanza del 30\6\2023) e, poi, nei confronti di quale Presidente del CdA del Testimone_1 [...]
ai sensi dell'art. 143, secondo comma, cpc (cfr. ordinanza Controparte_3
del 24\10\2023).
Tuttavia, il non si costituiva. CP_3
Di poi, riservata una prima volta a sentenza all'udienza del 2\7\2024, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc, la causa era rimessa sul ruolo, invitando le parti ad interloquire sulla questione rilevata di ufficio, ossia che dagli atti di causa non emergevano elementi utili a stabilire la proprietà in capo all'appellato Controparte_8
del semirimorchio danneggiante (cfr. ordinanza del 21\11\2024).
Infine, con ordinanza del 11/02/2025, il Collegio adito, sulle note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 6/02/2025, assegnava la causa a sentenza,
concedendo i termini ridotti di cui all'articolo 190 del cpc (20+20), per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
A. Ammissibilità appello ex art. 342 cpc.
In via preliminare, ritiene la Corte che l'appello in esame è ammissibile, in quanto l'impugnazione, che soggiace alla nuova disciplina, risulta costruita in maniera conforme all'art. 342 c.p.c. nel testo vigente a far data dall'11 settembre 2012.
6 E' ormai noto che l''art. 342 c.p.c., come sostituito dall'art. 54, comma 1 lett. c-bis d.l.
22.06.2012 n. 83, convertito in legge 07.08.2012 n. 134, dispone al primo comma: "L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'art. 163. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1)
l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2)
l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata".
Tuttavia, la norma va letta nel senso di privilegiare un'esegesi sostanzialistica, come avallato dalla interpretazione delle Sezioni Unite della Cassazione, le quali hanno espressamente affermato che Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con
modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve
contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti
contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla
parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo
giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un
progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della
permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene
la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata> (cfr. Cass. S.U. n.
27199 del 16/11/2017; Cass. ordinanza n. del 30/05/2018; Cass. ordinanza n. 40560 del
17/12/2021).
Ora, nel caso in esame, dalla lettura dell'atto di appello sono evincibili, stante l'espressa indicazione in tal senso, gli specifici motivi di appello, sopra indicati, e le parti della pronuncia di primo grado di cui si chiede la riforma.
7 B. Del difetto di integrità del contraddittorio ex art 102 cpc e nullità della notifica
della citazione primo grado.
Ritiene la Corte che la causa vada rimessa al primo giudice ex art. 354 cpc per il difetto del contraddittorio nei confronti del litisconsorte Controparte_3
processuale necessario.
Invero, deve preliminarmente rilevarsi, con effetto assorbente sulle ulteriori questioni agitate dalle parti, la nullità della sentenza di primo grado in quanto pronunciata in difetto di integrità
del contraddittorio, non essendo stato instaurato il rapporto processuale con il responsabile del danno, litisconsorte necessario: rilievo, questo, come noto, operabile d'ufficio, anche nel giudizio di legittimità, alla duplice condizione, nella specie sussistente, che gli elementi che rivelano la necessità del contraddittorio emergano, con ogni evidenza, dagli atti già
ritualmente acquisiti nel giudizio di merito e che sulla questione non si sia formato il giudicato
(cfr. Cass. 03/11/2008, n. 26388; Cass. 28/02/2012, n. 3024; Cass.,
Ordinanza n. 3134 del 02/02/2024) deve rilevarsi che l'atto di citazione di primo grado è
affetto da nullità.
In un recentissimo arresto, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno statuito, infatti,
la rilevabilità ex ufficio ultra-grado per le cd. “questioni fondanti”, ossia attinenti alla struttura e al funzionamento del processo, quali la violazione di norme processuali preposte alla tutela del diritto al contraddittorio (elemento costitutivo e indefettibile del processo, che trova presidio negli artt. 24, secondo comma, e 111 Cost. e, in una prospettiva di tutela multilivello,
nelle norme sovranazionali di cui agli artt. 6 CEDU e 47 CDFUE): …Sicché, la prevalenza
delle garanzie costituzionali sul giusto processo, rispettoso dei diritti di difesa e al
contraddittorio, implica che le questioni afferenti a questo genere di violazioni, che non siano
state rilevate nel grado in cui si sono poste, non divengano oggetto di giudicato e che, di
conseguenza, rispetto ad esse non si ritenga neutralizzato il potere di rilievo officioso
8 ultrattivo da parte dei giudici dell'impugnazione…> (cfr. Cass., Sezioni Unite, n. 24172 del
29\8\2025).
Orbene, nel caso in esame, premesso che dalla visura camerale allegata in atti emerge a chiare lettere che la sede del è sempre stata a Milano, alla via Attilio Regolo n. 2, il CP_3
tentava di portare a conoscenza del l'atto di citazione di primo CP_4 CP_3
grado, procedendo a notificarlo presso differenti indirizzi: nella relata di notifica dell'atto introduttivo dinanzi al Tribunale, era indicato l'indirizzo di San Giovanni in Croce (CR), alla via Feudatari n. 23\D,
dove il destinatario risultava irreperibile (cfr. racc. 12\10\2012); quindi, la notifica era indirizzata a una certa F.A. Trasporti sas, in Ogliara (SA), ossia via Casa Martino n. 3, dove in un primo momento la notifica non andava a buon fine, perché l'Ufficiale Giudiziario attestava che il titolare della F.A:
Trasporti sas aveva dichiarato che in quel luogo non vi era la sede del (cfr. notifica del CP_3
28\2\2013) e, poi, presso lo stesso indirizzo, la nuova raccomandata risultava ricevuta dal destinatario,
ossia dalla F.A. Trasporti sas (cfr. racc. del 25\6\2013).
Con la conseguenza che non si è mai instaurato il contraddittorio con un litisconsorte processuale necessario, in quanto proprietario del veicolo preteso danneggiante.
E' noto, infatti, che in tema di assicurazione obbligatoria della r.c.a., a norma dell'art. 23 legge n. 990 del 1969 il proprietario del veicolo assicurato deve essere, quale responsabile del danno,
chiamato in causa come litisconsorte necessario nel giudizio promosso dal danneggiato contro l'assicuratore con azione diretta, in deroga al principio della facoltatività del litisconsorzio in materia di obbligazioni solidali, trovando detta deroga giustificazione nell'esigenza di rafforzare la posizione processuale dell'assicuratore, consentendogli di opporre l'accertamento di responsabilità al proprietario del veicolo, quale soggetto del rapporto assicurativo, ai fini dell'esercizio dei diritti nascenti da tale rapporto, ed in particolare, dall'azione di rivalsa ex art. 18 della legge citata (cfr., ex multis, Cass. 09/03/2011, n. 5538; Cass., 25/09/1998, n. 9592).
Peraltro, il suindicato principio è applicabile in tutte le ipotesi di azione diretta disciplinate dal vigente cod. ass. (d.lgs. n. 209 del 2005), nella specie ratione temporis applicabile: sia
9 quella ordinaria ex art. 144, sia quella prevista all'art. 149 per l'ipotesi di risarcimento diretto,
come pure quella prevista all'art. 141 in caso di danni al trasportato, essendo volta a rendere opponibile all'assicurato l'accertamento della sua condotta colposa, al fine di facilitare l'eventuale regresso dell'assicuratore (v. Cass. 22/11/2016, n. 23706; cfr. anche Cass.
02/12/2014, n. 25421; Cass. 53\2021).
In conclusione, rilevata la mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte processuale necessario per la nullità dell'atto di citazione di primo grado, va dichiarata la nullità della sentenza di primo grado, con rimessione al Tribunale di Salerno ai sensi dell'art. 354 cpc.
C. Spese processuali.
La decisione in rito costituisce giusto motivo per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto di nei confronti di Parte_1 [...]
e del ogni diversa CP_5 Controparte_9
domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. DICHIARA nulla la sentenza n. 603\2019 emessa in data 14\02\2019 e pubblicata il
15\02\2019 dal Tribunale di Salerno, e, per l'effetto, RIMETTE la causa innanzi al Giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 354 c.p.c.;
2. COMPENSA tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Salerno, lì 4 settembre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
-dott.ssa Marina Mainenti - - dott.ssa Maria Elena Del Forno-
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