Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 08/04/2025, n. 435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 435 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AGRIGENTO VERBALE DI UDIENZA RG 2146/2021
CON SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
APERTO ORE 13:17
Il giorno 08/04/2025, innanzi al G.O.T. dott.ssa Vitalba Pipitone sono comparsi l'avv. Azzarello in sostituzione dell'avv. Grisenti per l'attore, l'avv.
Saeva per i convenuti.
L'avv. Azzarello discute la causa riportandosi a tutti gli atti difensivi richiamando l'attenzione sulle note scritte depositate con le quali vengono riassunte le ragioni dell'attore, fa presente che l'intera procedura dall'iscrizione dell'ipoteca fino alla vendita ha sempre riguardato l'immobile e le sue pertinenze , mentre l'identificazione catastale delle stesse fatta da controparte non è stata mai trascritta volutamente proprio per ingenerare la confusione, si ritiene che nel caso di specie debba applicarsi il principio giurisprudenziale evidenziato nelle note difensive.
L'avv. Saeva discute la causa riportandosi ai propri scritti difensivi.
Entrambi i procuratori chiedono che venga decisa
IL GIUDICE ISTRUTTORE
Si ritira in camera di consiglio per decidere la causa come da separata sentenza ex art. 281-sexies c.p.c., allegandola al presente verbale e depositata alle ore
20:15
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal G.O.T. dott.ssa. Vitalba Marina Pipitone, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del G.O.P., dott.ssa Vitalba Pipitone, all'esito della camera di consiglio ha pronunciato e pubblicato, la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa di primo grado iscritta al n° 2146 Ruolo Generale del contenzioso civile dell'anno 2021 promossa
DA
(CF ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Simone Grisenti in virtù di procura in calce all'atto introduttivo, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Firenze in via
Frà bartolommeo 5, attore
CONTRO
( C.F.: ) e , (CF Controparte_1 C.F._2 CP_2
entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti C.F._3
Gianluca Saeva e Concetta Vetro giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliati presso il loro studio in Agrigento nella via Giovanni XIII n 12 convenuti
Oggetto: simulazione
Ragioni di fatto e di diritto
3 Con atto di citazione ritualmente notificato, nella Parte_1 generale premessa di essere divenuto proprietario degli immobili ubicati in
Agrigento nella via Madonne delle Rocche n 23 ed identificati al NCEU di detto Comune al Fg 118, particella 354, sub 3 e sub 4, per averli acquistati nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 124/06
RGE giusto decreto di trasferimento del 08/07/2020 Rep n. 194/2020; di essere venuto a conoscenza, una volta entrato nel possesso dei beni, che il terreno circostante, descritto negli atti esecutivi come terreno pertinenziale, in particolare le particelle nn. 728, 729 e 730 del Fg 118 del catasto terreni, apparentemente appartenevano al convenuto
[...]
per averle ricevute dalla madre a seguito di atto CP_1 CP_2 di compravendita del 05/01/07 registrato al rep 167342 Racc. 23040, allorquando rinvenuta, casualmente, la controdichiarazione riguardante la cessione di tali particelle, veniva resa manifesta la simulazione assoluta della compravendita con conseguente nullità del simulato passaggio di proprietà delle particelle nn 728, 729 e 730 dall'esecutata in CP_2 favore del figlio;
di avere diritto, a seguito Controparte_1 dell'avvenuto trasferimento in suo favore degli immobili identificati al FG
108, p.lla 354 sub 3 e sub 4, ai sensi dell'art. 2912 c.c. di vedersi trasferito anche il terreno pertinenziale corrispondente alle predette p.lle 728,729 e
730.
Deduceva, in particolare, che la sig.ra , debitrice esecutata CP_2 nella procedura esecutiva n 124/06, con scrittura privata depositata presso il Notaio del 23.12.2004, procedeva all'identificazione Per_1 catastale dell'area adibita sin dall'origine a stabile pertinenza del fabbricato di cui era proprietaria, ossia il fabbricato individuato al NCEU al foglio 118 Particelle 354 sub. 1 e sub. 2 e che tale terreno pertinenziale corrispondeva all'area segnata in giallo nella planimetria e individuata catastalmente da con le particelle nn. 728, 729 e 730 del CP_2
Foglio 118. che alla medesima venivano volturate.
In data 19 gennaio 2005 costituiva ipoteca volontaria a CP_2 favore di avente ad oggetto la villa bifamiliare in Controparte_3
4 Agrigento (AG) via Madonna delle Rocche 23, con terreno circostante di pertinenza.
A causa del mancato pagamento delle rate di mutuo, CP_3 azionava avanti l'intestato Tribunale, l'espropriazione immobiliare contraddistinta al n. 124/06 RGE, nell'ambito della quale, l'attore si rendeva aggiudicatario e successivamente acquirente dei lotti 23 e 24.
Secondo la prospettazione dell'attore la dicitura “terreno circostante di pertinenza”, sebbene non individuato catastalmente, veniva riportato sia al momento dell'iscrizione dell'ipoteca, al quadro D) , sia negli atti esecutivi, pignoramento, nota di trascrizione, istanza di vendita, sia in tutte le fasi della procedura esecutiva immobiliare e, in particolare nell'avviso di vendita.
Dunque, nella prospettata simulazione assoluta dell'atto di compravendita del 05.01.2007, in applicazione dell'art. 2912 c.c. e richiamando i principi espressi da Cassazione, Sent. n° 11272 del 2014 chiedeva al Tribunale di “ Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice, accertata e dichiarata la simulazione assoluta e dunque la nullità dell'atto di cessione intervenuto in data
05/01/07 (Rep. 167342 – racc 23040) fra e CP_2 CP_1
, avente ad oggetto le particelle di terreno individuate al Catasto
[...]
e richiamato in tutti gli atti esecutivi, in particolare nell'atto di pignoramento
e nella nota del Comune di Agrigento al foglio 118, con i nn. 728, 729 e
730, accertato e dichiarato l'intervenuto acquisto da parte di Parte_2
delle suddette particelle di terreno in quanto pertinenze dei
[...] fabbricati dal medesimo aggiudicatisi nella procedura esecutiva RGE
124/06 del Tribunale di Agrigento, accertare e dichiarare per l'effetto la piena proprietà sulle medesime particelle di terreno individuate al Catasto del Comune di Agrigento al foglio 118, coi nn. 728, 729 e 730 in capo ad
e conseguentemente condannare i convenuti alla Parte_2 restituzione/rilascio e/o trasferimento delle stesse all'odierno attore, ponendo a loro carico ogni relativo onere e spesa. Con vittoria di spese di causa oltre accessori”
5 Si costituivano in giudizio con deposito di rispettive comparse di costituzione e risposta i convenuti i quali, in via preliminare, eccepivano il difetto di legittimazione attiva dell'attore a far valere la simulazione dell'atto di compravendita del 5.1.2007, rep. n. 167342, racc. 2304 per difetto di interesse, nel senso voluto dall'art. 1417 c.c; deducevano, in particolare sul punto, che l'attore non avrebbe subito alcun pregiudizio dall'atto di compravendita intervenuto tra la ed il figlio, CP_2 avendo acquistato, nell'ambito della procedura esecutiva l'immobile identificato con la particella 354 sub 3 e sub 4, oggetto di pignoramento e di successiva vendita. Le p.lle 728, 729 e 730 non risultavano oggetto di pignoramento e di conseguenza non costituirono oggetto di stima nella relazione tecnica del ctu incaricato nell'ambito della procedura esecutiva.
Nel merito contestavano le avverse prospettazioni ed in particolare evidenziavano l'insussistenza dei presupposti per procedersi ai sensi dell'art 2912 c.c , giacché le particelle 728, 729 e 730 essendo dotate di dati identificativi propri e autonomi sfuggono alla presunzione di estensione del pignoramento alle pertinenze di cui all'art. 2912 cc.
Instavano per l'accoglimento delle seguenti conclusioni “Preliminarmente ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione ad agire in capo al Sig.
per i motivi dedotti in narrativa;
2) Nel merito, ritenere e Parte_1 dichiarare la infondatezza in fatto ed in diritto della domanda proposta dal
Sig. e per l'effetto rigettarla;
3) Con vittoria di spese, Parte_1 competente ed onorari di causa”
Su istanza di parte attrice, che chiedeva la riunione del procedimento portante il n rg 2843/2021, assegnato ad altro giudice, a quello in esame portante il nrg 2146/2021, veniva rimesso il fascicolo al Presidente della sez. civ. per i provvedimenti di competenza.
Con decreto del 6.12.2021, il Presidente della sez. civ. assegnava a questo giudice anche il procedimento rg 2843/2021 e pertanto veniva disposta la riunione del procedimento nrg 2843/2021 a quello portante il n. rg 2146/2021;
6 Fatta esperire la procedura di mediazione, concessi i termini di cui all'art. 183 co 6 c.p.c, la causa, di natura squisitamente documentale, veniva inviata per la precisazione delle conclusioni stante il rigetto di espletamento di ctu tecnica avanzata dall'attore nella memoria istruttoria secondo termine.
Precisate le conclusioni all'udienza del 12.12.2023, la causa veniva inviata per la discussione orale ex art 281 sexies c.p.c. all'udienza del
4.03.2025 con assegnazione di termine per deposito di note conclusive, rinviata in quella data all'udienza odierna.
Così delineato l'oggetto del contendere nei termini sin qui sintetizzati, si osserva preliminarmente che la domanda è destituita di ogni fondamento e, pertanto, deve essere rigettata.
Com'è noto, infatti: “l'art. 1415, comma 2, c.c., legittimando i terzi a far valere la simulazione del contratto rispetto alle parti quando essa pregiudichi i loro diritti, non consente di ravvisare un interesse indistinto e generalizzato di qualsiasi terzo ad ottenere il ripristino della situazione reale, essendo, per converso, la relativa legittimazione indissolubilmente legata al pregiudizio di un diritto conseguente alla simulazione;
pertanto, non tutti i terzi, solo perché in rapporto con i simulanti, possono richiedere l'accertamento della simulazione, dovendosi invece riconoscere il relativo potere di azione o di eccezione soltanto a coloro la cui posizione giuridica risulti negativamente incisa dall'apparenza dell'atto” (Cass. 14/06/2022,
n.19149, Cass. 30/12/2020, n.29923, Cass. 28.10.2015 n. 22070 e Cass.
5/2/2015, n.2154).
Sotto tale profilo, la Suprema Corte ha ripetutamente ritenuto che l'art. 1415, comma secondo, c.c. è una norma di carattere processuale, nel senso che consente, in via eccezionale, la legittimazione ad agire anche ai terzi, che normalmente, essendo estranei alla pattuizione concordataria, ne sarebbero privi, purché essi subiscano un pregiudizio ad un loro diritto dall'accordo simulato.
In altre parole, l'azione di simulazione da parte del terzo in confronto delle parti, ai sensi dell'art. 1415, secondo comma, c.c., postula un interesse
7 correlato all'esercizio di un proprio diritto e, pertanto, qualora un tale diritto non risulti configurabile, il terzo difetta di interesse a far dichiarare la simulazione del contratto o di uno dei suoi elementi.
L'interesse ad agire di un terzo per far valere la simulazione di un contratto, dunque, sussiste soltanto nella misura in cui l'intervento del giudice sia utile a rimuovere un pregiudizio.
Ciò posto, alla luce della precisazione che precede, deve rilevarsi che nel caso di specie, in relazione alla domanda in oggetto, l'attore difetti di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.
Com'è noto, la condizione processuale in questione si identifica nell'interesse, da parte di colui che propone la domanda, di ottenere tutela giurisdizionale, vale a dire un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (ex multis, Consiglio di
Stato 15/10/2010, n.7524, Cass.
8.2.2020 n. 3991; Corte d'Appello Roma
3.11.2020).
Ebbene, nella vicenda in esame si osserva che il provvedimento invocato dall'attore, vale a dire la declaratoria di nullità per simulazione ex art. 1414
c.c. dell'atto di compravendita del 05/01/07 registrato al rep 167342 Racc.
23040 non è tale, in realtà, da arrecargli alcuna utilità concreta posto che, quand'anche accolta la relativa domanda la domanda di simulazione, non potrebbe ritenersi operante la presunzione di estensione del pignoramento alla p.lle 728, 729 e 730 ai sensi dell'art. 2912 c.c. per i motivi che si vanno ad illustrare.
Orbene, l'art. 2912 c.c. stabilisce che il pignoramento comprende, tra l
'altro, gli accessori e le pertinenze della cosa pignorata. Secondo la giurisprudenza, nell'esecuzione forzata, i beni trasferiti a conclusione dell'espropriazione immobiliare sono, infatti, quelli di cui alle indicazioni del decreto di trasferimento emesso ai sensi dell 'art. 586 c.p.c., cui vanno aggiunti quei beni ai quali gli effetti del pignoramento si estendono automaticamente anche se non indicati nel citato decreto (in tal senso, Cass. 17041/18), cosicché la pertinenza “deve
8 ritenersi compresa nell'atto di pignoramento anche in assenza di una sua specifica menzione” (Cass. n. 3359/2011).
Tuttavia la giurisprudenza ha precisato che l'inclusione della pertinenza è sì un effetto normale, direttamente riconducibile alla lettera dell ' art. 2912
c.c., ma, pur sempre, all' imprescindibile conclusione che dal pignoramento non emergano elementi di segno contrario.
L'estensione va esclusa, innanzitutto, quando dall'esame dell'atto di pignoramento emergano elementi idonei a far ritenere che il creditore scientemente non abbia inteso sottoporre ad esecuzione la “pertinenza”; in secondo luogo, nella ipotesi in cui il bene, posto a servizio o ad ornamento della cosa principale, abbia un suo specifico dato catastale identificativo;
in tal caso, invero, se il creditore abbia omesso di menzionare nel pignoramento il dato catastale identificativo della
“pertinenza”, è consentito presumere che non abbia voluto sottoporre quest'ultima al vincolo esecutivo.
Del resto, la giurisprudenza ha sostenuto che, perché operi l'art. 2912
c.c., non è sufficiente l 'esistenza di un vincolo pertinenziale, ma è necessario che il rapporto tra i beni sia evidenziato da circostanze pressoché inequivoche, poiché altrimenti si corre il rischio di ritenere pignorati, in via di estensione, beni, senza che, in relazione ad essi,
l'esistenza di vincolo pignoratizio sia resa opponibile a terzi mediante la trascrizione (Cass. 4378/12; Cass. 2278/90).
Tali caratteri di inequivocità mancano nel caso di specie: le particelle 728,
729 e 730 sono dotate di una propria autonomia funzionale e giuridica rispetto al fabbricato acquistato dall'attore nella procedura esecutiva e vengono asservite come pertinenza, come individuate dalla convenuta nella scrittura privata del 23.12.2004 all'immobile in Agrigento, CP_2 località Madonna delle Rocche, individuato catastalmente al FG 118 p.lla
354 sub 1 e 2.
E' dunque evidente l'errore in cui cade l'attore.
Ed infatti l'immobile oggetto di pignoramento risulta ben descritto nell'atto di pignoramento versato in atti, nella certificazione notarile sostitutiva della
9 documentazione ipotecaria e catastale di cui all'art. 597 c.p.c., nell'avviso di vendita, nella relazione di stima del ctu nominato nell'ambito della procedura esecutiva ed infine nello stesso decreto di trasferimento.
Tutti gli atti della procedura esecutiva fanno espresso riferimento ai seguenti beni : 1) Proprietà per la quota di 1000/1000, relativamente, immobile sito al piano Terra e primo, civico 23 della Via Madonna delle
Rocche in Agrigento, catastalmente individuato al Foglio di mappa 118, part. 354, sub. 3, Categoria A/2 e rendita di €. 2.245,30;
2) Nuda Proprietà per la quota di 1000/1000, relativamente, immobile sito al piano Terra, Primo, Secondo e Terzo, civico 23 della Via Madonna delle
Rocche in Agrigento, catastalmente individuato al Foglio di mappa 118, part. 354, sub. 4 Categoria A/2, vani 16,5 e rendita di €. 2.002,56.
Questi sono gli immobili oggetto di costituzione di ipoteca volontaria, successivamente sottoposti a pignoramento, fatti oggetto di stima nella relazione a firma del Geom. posti in vendita e descritti nel CP_4 decreto di trasferimento emesso in favore dell'attore con numerazione dei lotti n 23 e 24.
Orbene, per il catasto dei fabbricati il subalterno ove esistente identifica la singola unità immobiliare in modo univoco.
Rileva, quindi, il Tribunale che il bene pignorato risulta essere ben individuato, ai sensi dell'art. 555 cpc e stante il rinvio operato alle norme in tema di iscrizione ipotecaria, mediante i dati di identificazione catastale, i quali assumono valenza esclusiva al fine di individuare il cespite pignorato, posto in vendita e quindi trasferito ed hanno, di conseguenza, valenza costitutiva del vincolo.
Ove un vincolo di stabile pertinenza delle p.lle 728, 729 e 730 al fabbricato abbia voluto imprimere la convenuta CP_2 nell'individuazione catastale effettuata nella scrittura privata del
23.12.2004, come appare desumibile dallo stesso tenore letterale del testo ( in particolare al punto 6 della citata scrittura privata), detto vincolo pertinenziale deve ritenersi impresso con riferimento al fabbricato individuato al catasto al Fg 118, p.lla 354 sub 1 e 2 che, dunque,
10 sembrerebbe riguardare altro e diverso immobile rispetto a quello oggetto di pignoramento, non rinvenendosi nella documentazione prodotta alcuna variazione catastale della p.lla 354.
Ed infatti l'immobile individuato alla p.lla 354 sub 1 si sviluppa in un piano terra e primo piano ed ha una consistenza di 15 vani;
l'immobile individuato alla p.lla 354 sub 2 si sviluppa in un piano terra, primo e secondo piano ed ha una consistenza di 14,5 vani;
l'immobile trasferito all'attore viene invero individuato alla p.lla 354 sub 3, si sviluppa in un piano terra e primo piano ed ha una consistenza di 18,5 vani catastali;
nonché alla p.lla 354 sub 4, si sviluppa su tre livelli fuori terra ed ha una consistenza di 16,5 vani catastali.
Per quanto argomentato la domanda attorea non può trovare accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del DM 55/2014 e in base all'attività effettivamente svolta.
PQM
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del G.O.P avv. Vitalba Pipitone ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 2146/2021, rigetta le domande di Parte_1
.
[...]
Condanna al pagamento delle spese di lite che Parte_1 liquida in complessivi € 2800,00 oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cpa di legge, in favore dei procuratori costituiti dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Agrigento all'esito dell'udienza del 8.04.2025
Il G.O.P.
Dott.ssa Vitalba Pipitone
11
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal G.O.T. dott.ssa. Vitalba Marina Pipitone, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
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