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Sentenza 25 novembre 2024
Sentenza 25 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 25/11/2024, n. 421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 421 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2024 |
Testo completo
Sentenza n. 421/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI SALERNO
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Maura Stassano Presidente
2. dr. Mariagrazia Pisapia Consigliere rel.
3. dr. Mauro Casale G.O.A. ha pronunciato in grado di appello, in data 25.11.2024, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 512/2023 R. G. sezione lavoro, vertente
TRA in persona del suo leale rappresentante pt., parte rappresentata e Parte_1
difesa come in atti dagli Avv.ti Gianlivio Fasciano e Annamaria Barone, con domicilio eletto in Napoli, alla Via Medina, n. 40;
PARTE APPELLANTE
E
, , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
, , Controparte_4 Controparte_5 CP_6
, LV FA
[...]
PARTI APPELLATE
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 455/23 resa dal Tribunale di Nocera Inferiore- sez. lavoro in data 08.03.2023.
1 RAGIONI DELLA DECISIONE SULLE CONCLUSIONI DELLE PARTI
(art. 132 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.)
1. Con sentenza n. 455/2023, emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore in data
08.03.2023, venivano rigettate le opposizioni separatamente proposte da Parte_1
(e poi riunite dal primo Giudice) avverso i decreti ingiuntivi nn.
436,437,432,462,468,467,434,463 del 2022, per il pagamento di differenze retributive in relazione a determinate giornate festive lavorate, specificamente elencate sin dal ricorso monitorio, risultanti anche da buste paga.
I lavoratori in epigrafe, con distinti ricorsi per decreto ingiuntivo successivamente riuniti, assumevano che, in base alla specifica norma contrattuale regolamentante il rapporto di lavoro tra le parti, e cioè, in base all'art. 22, lettera A) del CCNL Fise
Assoambiente del 5.06.2017, relativo al “Trattamento di giorni festivi”, in caso di svolgimento dell'attività lavorativa nei giorni festivi di cui all'art. 21, comma 1, lett B)
e C), era assicurata una prestazione di durata non inferiore a quella dell'orario normale di lavoro e che il relativo trattamento, maggiorato ai sensi dell'art. 20, si aggiungeva al normale trattamento dovuto”.
2. , proponendo opposizione avverso tali decreti ingiuntivi, non Parte_1 contestava l'an dell'attività lavorativa espletata ma il quantum, ovvero il criterio retributivo. Segnatamente, non contestava le giornate festive lavorate indicate dai ricorrenti ma l'opzione interpretativa della norma contrattuale invocata dalla parte.
3. Il Giudice di primo grado, con sentenza n. 455/2023 resa in data 08.03.2023, rigettava l'opposizione avanzata dalla società, compensando le spese tra le parti.
4. Avverso tale sentenza interponeva gravame censurando la Parte_1
motivazione per difetto e/o carenza di motivazione della sentenza e perché la motivazione non avrebbe recepito la chiave interpretativa corretta del contratto e, segnatamente, dell'art. 22, lettera A), relativo al “Trattamento per i giorni festivi”.
5. Parti appellate non si costituivano in giudizio.
Disposto, in sostituzione dell'udienza, il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., la Corte verificava che parte appellante non depositava note scritte, nè provava la notifica dell'atto di appello alle controparti.
Nessuna delle parti, quindi, “compariva” all'udienza di discussione, come sostituita ai sensi dell'art 127 ter cpc, con il deposito di note scritte.
2 Si verificava pertanto una condizione di improcedibilità del gravame e la Corte decideva come da dispositivo riportato in calce, facendo applicazione del principio di diritto che segue.
***
6. L'appello è improcedibile.
Sulla base dell'indirizzo espresso dalla S. C. di Cassazione, se entrambe le parti non compaiono all'udienza di discussione e manca la dimostrazione, da fornirsi dall'appellante, che il ricorso in appello e il decreto presidenziale di fissazione dell'udienza sono stati notificati all'appellato, va dichiarata l'improcedibilità dell'appello senza rinvio della causa ad altra udienza (Cass.17368/2018).
Più di recente l'organo di legittimità ha ulteriormente chiarito che “nelle controversie di lavoro in grado d'appello, la mancata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza determina l' improcedibilità dell'impugnazione, senza possibilità per il giudice di assegnare un termine perentorio per provvedervi, a nulla rilevando la notificazione eseguita nel periodo intermedio fra la prima e la seconda udienza, cui la causa sia stata rinviata ai sensi dell'art. 348 c.p.c. per mancata comparizione delle parti, non potendo la parte ricorrente giovarsi di tale ulteriore inerzia al fine di ottenere in altro modo una rimessione in termini che l'ordinamento, in virtù di un'interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della cd. ragionevole durata del processo ex art. 111, comma 2, Cost., non consente di riconnettere ad una notificazione puramente e semplicemente omessa. (Cass.Sez. L - ,
Ordinanza n. 27079 del 26/11/202010).
Dunque, l'appello va dichiarato improcedibile.
Nulla per spese, attesa la mancata costituzione delle controparti.
Si dà atto della sussistenza dell'obbligo dell'appellante del pagamento del raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art 13, co 1 quater dpr 115/2002
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 455/2023 emessa in data 08.03.2023 dal Tribunale di
[...]
Nocera Inferiore, in funzione di G.L., ogni diversa istanza reietta o comunque assorbita, così provvede:
a) dichiara improcedibile l'appello, dando atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del
D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico
3 della parte appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente già dovuto;
b) nulla per spese.
Così deciso in Salerno, il 25.11.2024
Il Consigliere est. Il Presidente dr. Mariagrazia Pisapia dr. Maura Stassano
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI SALERNO
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Maura Stassano Presidente
2. dr. Mariagrazia Pisapia Consigliere rel.
3. dr. Mauro Casale G.O.A. ha pronunciato in grado di appello, in data 25.11.2024, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 512/2023 R. G. sezione lavoro, vertente
TRA in persona del suo leale rappresentante pt., parte rappresentata e Parte_1
difesa come in atti dagli Avv.ti Gianlivio Fasciano e Annamaria Barone, con domicilio eletto in Napoli, alla Via Medina, n. 40;
PARTE APPELLANTE
E
, , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
, , Controparte_4 Controparte_5 CP_6
, LV FA
[...]
PARTI APPELLATE
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 455/23 resa dal Tribunale di Nocera Inferiore- sez. lavoro in data 08.03.2023.
1 RAGIONI DELLA DECISIONE SULLE CONCLUSIONI DELLE PARTI
(art. 132 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.)
1. Con sentenza n. 455/2023, emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore in data
08.03.2023, venivano rigettate le opposizioni separatamente proposte da Parte_1
(e poi riunite dal primo Giudice) avverso i decreti ingiuntivi nn.
436,437,432,462,468,467,434,463 del 2022, per il pagamento di differenze retributive in relazione a determinate giornate festive lavorate, specificamente elencate sin dal ricorso monitorio, risultanti anche da buste paga.
I lavoratori in epigrafe, con distinti ricorsi per decreto ingiuntivo successivamente riuniti, assumevano che, in base alla specifica norma contrattuale regolamentante il rapporto di lavoro tra le parti, e cioè, in base all'art. 22, lettera A) del CCNL Fise
Assoambiente del 5.06.2017, relativo al “Trattamento di giorni festivi”, in caso di svolgimento dell'attività lavorativa nei giorni festivi di cui all'art. 21, comma 1, lett B)
e C), era assicurata una prestazione di durata non inferiore a quella dell'orario normale di lavoro e che il relativo trattamento, maggiorato ai sensi dell'art. 20, si aggiungeva al normale trattamento dovuto”.
2. , proponendo opposizione avverso tali decreti ingiuntivi, non Parte_1 contestava l'an dell'attività lavorativa espletata ma il quantum, ovvero il criterio retributivo. Segnatamente, non contestava le giornate festive lavorate indicate dai ricorrenti ma l'opzione interpretativa della norma contrattuale invocata dalla parte.
3. Il Giudice di primo grado, con sentenza n. 455/2023 resa in data 08.03.2023, rigettava l'opposizione avanzata dalla società, compensando le spese tra le parti.
4. Avverso tale sentenza interponeva gravame censurando la Parte_1
motivazione per difetto e/o carenza di motivazione della sentenza e perché la motivazione non avrebbe recepito la chiave interpretativa corretta del contratto e, segnatamente, dell'art. 22, lettera A), relativo al “Trattamento per i giorni festivi”.
5. Parti appellate non si costituivano in giudizio.
Disposto, in sostituzione dell'udienza, il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., la Corte verificava che parte appellante non depositava note scritte, nè provava la notifica dell'atto di appello alle controparti.
Nessuna delle parti, quindi, “compariva” all'udienza di discussione, come sostituita ai sensi dell'art 127 ter cpc, con il deposito di note scritte.
2 Si verificava pertanto una condizione di improcedibilità del gravame e la Corte decideva come da dispositivo riportato in calce, facendo applicazione del principio di diritto che segue.
***
6. L'appello è improcedibile.
Sulla base dell'indirizzo espresso dalla S. C. di Cassazione, se entrambe le parti non compaiono all'udienza di discussione e manca la dimostrazione, da fornirsi dall'appellante, che il ricorso in appello e il decreto presidenziale di fissazione dell'udienza sono stati notificati all'appellato, va dichiarata l'improcedibilità dell'appello senza rinvio della causa ad altra udienza (Cass.17368/2018).
Più di recente l'organo di legittimità ha ulteriormente chiarito che “nelle controversie di lavoro in grado d'appello, la mancata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza determina l' improcedibilità dell'impugnazione, senza possibilità per il giudice di assegnare un termine perentorio per provvedervi, a nulla rilevando la notificazione eseguita nel periodo intermedio fra la prima e la seconda udienza, cui la causa sia stata rinviata ai sensi dell'art. 348 c.p.c. per mancata comparizione delle parti, non potendo la parte ricorrente giovarsi di tale ulteriore inerzia al fine di ottenere in altro modo una rimessione in termini che l'ordinamento, in virtù di un'interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della cd. ragionevole durata del processo ex art. 111, comma 2, Cost., non consente di riconnettere ad una notificazione puramente e semplicemente omessa. (Cass.Sez. L - ,
Ordinanza n. 27079 del 26/11/202010).
Dunque, l'appello va dichiarato improcedibile.
Nulla per spese, attesa la mancata costituzione delle controparti.
Si dà atto della sussistenza dell'obbligo dell'appellante del pagamento del raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art 13, co 1 quater dpr 115/2002
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 455/2023 emessa in data 08.03.2023 dal Tribunale di
[...]
Nocera Inferiore, in funzione di G.L., ogni diversa istanza reietta o comunque assorbita, così provvede:
a) dichiara improcedibile l'appello, dando atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del
D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico
3 della parte appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente già dovuto;
b) nulla per spese.
Così deciso in Salerno, il 25.11.2024
Il Consigliere est. Il Presidente dr. Mariagrazia Pisapia dr. Maura Stassano
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