Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 12/03/2025, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI LOCRI
Il Giudice Designato Antonella LUPIS, ha emesso la seguente
SENTENZA PARZIALE
nella causa civile di primo grado, iscritta al n.14 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020 R.G.., vertente
TRA
,nata a [...] il c.f. C.F. 1 Parte 1
14.7.1942; rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Esposito, per procura in atti, elettivamente domiciliata a Milano via Albricci n.9 presso lo studio del suo procuratore;
ATTORE
E
residente in [...]
rappresentata e difesa – in virtù di mandato in calce al presente- C.F. 2
atto dall' avv. Gian Paolo Stanizzi, presso il cui studio in Catanzaro, via Luigi Pascali n.6;
-
,nato a [...] il [...] ed ivi residente Parte 2
al Vico Barone n. 15, CF
,rappresentato e difeso ai fini del presente C.F. 3
giudizio, dall'Avv. Francesco Serafino del Foro di Locri, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso lo studio professionale del suddetto procuratore, sito in
EL Ionica alla via Umberto I.
وresidente in [...], ed ivi Parte 3 ( Codice Fiscale 4
elettivamente domiciliata, ai fini della presente procedura in Via alla Porta degli Archi
CONVENUTI
OGGETTO: azione di rendiconto e divisione ereditaria.
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 27.06.2024, i procuratori delle parti costituite hanno precisato le rispettive conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 cpc.
IN FATTO E IN DIRITTO
La motivazione della sentenza è redatta in forma concisa, senza l'indicazione dello cpc, come svolgimento del processo, in base a quanto previsto dagli artt. 132 cpc e 118 d.a. modificati dalla legge n.69/2009 (applicabili anche ai giudizi in corso in primo grado alla data del 4.7.2009-art.58, comma 2 legge cit.).
In sintesi, si rammenta che con atto di citazione ritualmente notificato l'attrice Parte 1
[...] quale sorella ed erede ab intestato del fratello Persona 1 nato a Roccella
CA il 22.11.1946 e ivi deceduto il 19.5.2019, conveniva in giudizio la sorella CP 1
[...] quale coerede unitamente agli altri successori Persona 2 del de cuius-, tutti coeredi di Persona 1 per Parte 3 e Parte 2
ivi sentire condannare la convenuta alla restituzione nell'asse ereditario CP 1
di tutte le somme illegittimamente prelevate da quest'ultima, quale cointestataria con il de cuius dei seguenti rapporti: a) conto corrente [...], acceso presso UBI - Banca Carime, filiale di EL CA;
b) deposito n. 6566,0451066/000, parimenti acceso presso UBI - Banca Carime, filiale di EL CA;
c) libretto postale n. 53231/000025069453, acceso presso l'Ufficio Postale di EL CA;
d) svariati buoni fruttiferi postali. Rappresentava che i suddetti conti ed investimenti fossero stati alimentati ed acquistati con fondi di proprietà esclusiva di Evidenziava, Persona 1
inoltre, che il de cuius soffrisse di una grave patologia che gli impediva di muoversi e che, pertanto, tutte le operazioni venissero effettuate dalla sorella CP_1 Lamentava che dall'esame degli estratti conto degli ultimi dieci anni del conto corrente, risultavano uscite,
espressamente elencate, ingiustificate per una somma complessiva di €.288.026,66 e che la sorella CP_1 non aveva fornito agli altri coeredi alcuna giustificazioni delle causali. In più, evidenziava che in data 26.4.2010 risultava effettuato dal de cuius sul conto cointestato con la sorella un bonifico di €.81.672,00 proveniente da un conto BNL -filiale di Genova- intestato solo al de cuius quando viveva a Genova prima di rientrare a EL e dopo quattro giorni venivano acquistato a nome dei cointestatari titoli per l'importo complessivo di €.70.000,00. Si registravano dal 2011 al 2016 una serie di movimentazioni sul conto titoli cointestato tra il de cuius e la sorella CP_1 di cui era evidente la provenienza dei fondi di esclusiva proprietà del de cuius, e che sempre tra il 2012 e il 2015 presso [...] CP 2 venivano acquistati buoni postali fruttiferi per un importo complessivo di
€.109.850,00, tutti cointestati con la sorella. Ciò era comprensibile in quanto il de cuius era da anni immobilizzato su una sedia a rotelle. Dava altresì atto di aver esperito la procedura di mediazione con esito negativo.
Con provvedimento del 13.02.2020, il Giudice Tutelare del Tribunale di Locri, nella procedura R.G. 07/2020, dichiarava l'apertura dell'amministrazione di sostegno della
Sig.ra Con istanza depositata il 15.05.2020, il difensore di Persona 2
•
quest'ultima chiedeva, quindi, che il Giudice autorizzasse la chiamata in causa dell'Avv.
Controparte_3 nella qualità di amministratore di Sostegno della citata convenuta.
Tale autorizzazione veniva concessa, previa correzione di errore nell'indicazione da parte della difesa attorea (il precedente AdS aveva rinunciato all'incarico), con provvedimento del 4.06.2020.
aderendo alla domanda In data 28.07.2020 si costituiva in giudizio Parte 2
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dell'attrice e spingendo anche domanda riconvenzionale di divisione dell'eredità, dopo
-ai sensi e per gli effetti dell'art. 533 c.c. delle somme illegittimamente l'accertamento
CP 1 ; e la custodia dei beni mobili preziosi appartenenti distratte dalla signora al defunto ai fini della ricostruzione dell'asse ereditario. per negata autorizzazione del Per 2 non si costituiva tramite l' La convenuta
GT. Anche la convenuta CP 1 si costituiva chiedendo preliminarmente Persona 2 e riservaval'interruzione del giudizio per intervenuta morte di nel merito la propria difesa all'esito delle memorie ex art.183 VI comma cpc.
Si costituiva anche che chiedeva unitamente a Parte 3 CP_1 in via preliminare l'interruzione del giudizio per avvenuta morte della madre Per 2 e rappresentava di non avere accettato l'eredità del fratello il quale era economicamente indipendente e con le proprie risorse economiche aveva affrontato le spese sanitarie anche ingenti dovute alla sua disabilità. Concludeva nel merito rimettendosi alle decisioni del giudice.
Il giudice designato accoglieva l'istanza di interruzione del giudizio per morte della
Per 2 e la causa veniva riassunta dall'attrice.convenuta
Rimesse la parti in mediazione con esito negativo, all'esito delle memorie istruttorie, il giudice ammetteva la prova orale dedotta dalla convenuta rigettando le CP 1
ulteriori richieste istruttorie formulate dalle altre parti e riservando solo all'esito della prova sulla richiesta di CTU. Espletata la prova orale anche delegata, veniva disposta CTU al fine di ricostruire la movimentazione dei conti e degli investimenti cointestati tra CP 1
[...] e il de cuius e, dopo ulteriori chiarimenti richiesti, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni all'udienza del 27.6.2024 dove la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art.190 cpc.
In via preliminare sulla richiesta di espunzione del foglio di p.c. depositato da parte attrice, ad istanza della convenuta si osserva che la richiesta deve essere CP 1
disattesa. La memoria generica depositata il 26.6.2024 è nel contenuto esclusivamente un foglio di precisazione delle conclusioni che, per prassi oramai consolidata in tutti i tribunali, non è un documento o una memoria processuale ma soltanto un atto contenente le sole conclusioni che la parte rassegna all'udienza di precisazione delle conclusioni. Il deposito del foglio di p.c. è una modalità recepita nei protocolli in uso nei tribunali al fine di evitare che le parti le dettino in udienza. Dopo l'obbligatorietà dei depositi telematici, viene depositato telematicamente ed è ammissibile perché non è un'ulteriore difesa che introduce al thema decidendum altri elementi se non le conclusioni ritualmente previste come diritto difensivo delle parti. Addirittura dopo l'entrata in vigore del dlgs 149/2022 che ha abrogato l'art. 190 cpc, il legislatore ha previsto l'assegnazione alle parti del termine solo per il deposito delle sole precisazioni delle conclusioni, normando quindi ciò che era già una prassi sulla base dei protocolli adottati dai tribunali.
Sempre in via preliminare, si osserva sulla base degli atti processuali, che sia l'attrice che i convenuti CP_1 e Pt 2 sono da considerarsi eredi (ab intestato) avendo accettato l'eredità tacitamente.
In base agli atti processuali non è da considerarsi erede invece, ma semplice chiamata alla successione del de cuius, la Sig.ra la quale non ha aderito alle richieste Parte 3
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di parte attrice.
La giurisprudenza ha chiarito che la costituzione in giudizio per eccepire la propria carenza di legittimazione non costituisce accettazione tacita dell'eredità, poiché si tratta di un atto compatibile con la volontà di non accettare l'eredità (Cass. civ., sez. V, n. 35813/202).
Inoltre, la Corte di Cassazione ha stabilito che l'accettazione tacita si verifica solo quando il chiamato compie atti che presuppongono necessariamente la volontà di accettare l'eredità e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede. Pertanto, la semplice costituzione in giudizio senza adesione alle richieste di parte attrice non implica un'accettazione tacita dell'eredità. L'eredità del de cuius Persona 1 andrà a devolversi, quindi, secondo la previsione dell'art. 571, c.1, cc, essendovi il concorso di un genitore (la legittimaria Persona 2
[...] deceduta successivamente), con fratelli e sorelle germani del defunto.
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Venendo al merito della domanda introdotta dall'odierna attrice, è indubbio che trattasi di un'azione di accertamento e conseguente condanna alla restituzione di somme indebitamente utilizzate da parte della convenuta nonché coerede CP 1
appartenenti al de cuius e quindi, concorrenti a costituire l'asse ereditario, inquadrabile nell'ambito dell'art. 723 c.c. che può essere inserita nell'ambito del procedimento divisorio o può svolgersi anche separatamente. In tale ipotesi è principio consolidato in giurisprudenza che l'azione di rendiconto è un'azione a sé stante fondata sul presupposto della gestione di affari altrui da parte di uno dei coeredi (Cassazione civile, sez. II,
30/12/2011, n. 30552; Cassazione civile, sez. II, 31/01/2014, n. 2148; Cass. 13 novembre 1984 n. 5720). Poiché l'azione di rendiconto non può pregiudicare gli interessi dei coeredi non sono ravvisabili gli estremi del litisconsorzio necessario. (Cassazione civile, sez. III,
14/10/2011, n. 21288; Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza n. 31857/18). Questa ipotesi comunque non ricorre nel caso di specie, in quanto l'attrice, pur non formulando anche domanda di divisione, se non dichiarando in sede di precisazione delle conclusioni di aderire alla domanda riconvenzionale posta in tal senso dal convenuto Parte 2
[...] aveva esteso la domanda di rendiconto a tutti i coeredi.
La qualificazione giuridica appena indicata, ossia quella di rendiconto avviata dal coerede verso un altro ai sensi dell'art. 723 c.c., deve senz'altro preferirsi a quella di azione di petizione ereditaria prospettata dal convenuta almeno per la Parte 2
restituzione alla massa ereditaria di beni già consumati al momento dell'apertura della successione e non più esistenti. L'azione proposta alla quale ha aderito il convenuto
-
- può qualificarsi come petizione ereditaria ex art. 533 cc - in Parte 2
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relazione invece a quei beni che facevano parte della massa ereditaria al momento dell'apertura della successione del defunto (Cass. civ., sez. II, n. Persona 1
3181/2011: "Con l'azione di petizione ereditaria l'erede può reclamare soltanto i beni nei quali egli è succeduto mortis causa al defunto, ossia i beni che, al tempo dell'apertura della successione, erano compresi nell'asse ereditario;
ne consegue che tale azione non può essere esperita per far ricadere in successione somme di denaro che il de cuius abbia, prima della sua morte, rimesso [...] al futuro erede e che questi abbia o abbia avuto in disponibilità in forza di un titolo giuridico preesistente e indipendente rispetto alla morte del de cuius" (anche Cass. civ., sez. II, n. 8942/2024; Cass. civ., sez. II, n. 22730/2021; Cass.
civ., sez. VI, n. 11879/2022).
Quando si tratta, dunque, di somme di denaro prelevate da un conto cointestato prima della morte del de cuius, tali somme non fanno parte dell'asse ereditario al momento dell'apertura della successione. Pertanto, l'azione di petizione ereditaria non è esperibile per recuperare tali somme (Corte d'Appello Genova, sez. II, n. 14/2022; Tribunale
Ordinario Milano, sez. IV, n. 4712/2015; Cass. civ, sez. VI, n. 5780/2023; Cass. civ., sez.
II, n. 23403/2022; Cass. civ, sez. VI, n. 11879/2022). In questi casi, l'erede può agire con un'azione personale di restituzione basata sull'arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c.
o sull'illecito civile ex art. 2043 c.c., per ottenere la restituzione delle somme indebitamente prelevate dal coerede (Corte d'Appello Genova, sez. II, n. 14/2022; Tribunale Ordinario
Pavia, sez. I, n. 1403/2016; Tribunale Ordinario Catanzaro, sez. II, n. 1638/2022).
L'azione di restituzione e la petizione ereditaria sono, quindi due strumenti giuridici distinti, utilizzati per tutelare i diritti degli eredi, ma con presupposti, finalità e oneri probatori differenti.
La petizione ereditaria è un'azione reale e di condanna, volta a ottenere il riconoscimento della qualità di erede e la restituzione dei beni ereditari da chi li possiede senza titolo o a titolo di erede, ma senza averne diritto. L'azione è imprescrittibile, salvo gli effetti dell'usucapione sui singoli beni (art. 533 cc).
I presupposti sono: a) l'attore deve essere erede legittimo o testamentario;
b) il convenuto deve possedere beni ereditari senza titolo o a titolo di erede in modo non legittimo;
c) i beni devono essere compresi nell'asse ereditario al momento dell'apertura della successione. Tra tali beni, per come osservato dalla giurisprudenza (cfr. Cass. civ., sez. II,
n. 25344/2023 rientrano anche crediti del de cuius derivanti da prelievi illegittimi da parte di un coerede, i cui beni però devono essere compresi già nell'asse ereditario al momento dell'apertura della successione.
L'azione di restituzione è, invece, un'azione personale, volta a ottenere la restituzione di somme o beni indebitamente sottratti al de cuius da parte di un coerede o di un terzo i cui presupposti sono: a) l'attore deve essere erede del de cuius;
b) il convenuto deve aver sottratto indebitamente somme o beni al de cuius;
c) le somme o i beni devono essere stati sottratti prima dell'apertura della successione.
L'attore deve provare l'indebita sottrazione delle somme o dei beni da parte del convenuto
(art. 2697 cc) (Cass. civ., sez. II, n. 3181/2011 afferma che la petizione ereditaria non può essere esperita per beni usciti dal patrimonio del de cuius prima della morte - anche Tribunale Ordinario Milano, sez. IV, n. 4712/2015; Cass. civ., sez. II, n. 8942/2024; Cass. civ., sez. II, n. 123/2019 -; Cass.
civ., sez. II, n. 4601/2019 qualifica l'azione per somme prelevate prima del decesso come personale derivante da fatto illecito;
Cass. civ., sez. II, n. 17719/2019 distingue tra petizione ereditaria e azione di divisione, evidenziando la natura recuperatoria della prima). Per tali ragioni, dunque, non può essere accolta l'eccezione della difesa di […] CP 1 in ordine all'impossibilità di esperire un'azione diretta a recuperare le somme già prelevate prima della morte del de cuius.
Inoltre, in base a questa impostazione "...l'esperibilità dell'azione verrebbe negata solo per il fatto che l'impossessamento (magari senza titolo) di beni appartenenti al de cuius, e quindi destinati a ricadere nell'asse ereditario, sia intervenuto prima dell'apertura della successione, anziché successivamente, laddove la norma di cui all'art. 533 c.c., prevedendo che "l'erede può chiedere il riconoscimento della sua qualità ereditaria contro chiunque possiede tutti o parte dei beni ereditari a titolo di erede o senza titolo alcuno, allo scopo di ottenere la restituzione dei beni medesimi", non autorizza affatto detta distinzione, attribuendo il diritto di ottenere la restituzione dei beni ereditari da chiunque li possieda a titolo di erede o senza titolo, indipendentemente dal momento in cui si sia materialmente verificato l'impossessamento"
(Corte di Appello di Genova, III sez. civile, n.76/2021) (Così Cass. sez. II, n. 24034/2004:
"Qualora il convenuto non contesti la qualità di erede dell'attore, la petizione dell'eredità che, ai sensi dell'art. 533 cod. civ., consente di chiedere sia la quota dell'asse ereditario sia il suo valore, può assumere natura di azione di accertamento o funzione recuperatoria (nella specie, è stato ritenuto che la domanda di divisione dell'asse ereditario, configurando l'azione di cui all'art. 533 cod. civ., postulava l'accertamento, fra l'attivo ereditario, anche del credito di cui il de cuius era titolare nei confronti di altro coerede per le somme da questi illegittimamente prelevate dal conto cointestato prima della sua morte)".
Chiarito ciò, nello specifico, trattasi di somme di denaro che l'attrice indica in domanda, ravvisando una movimentazione ingiustificata operata dalla convenuta quale cointestataria e quindi immessa già nel possesso dei beni ereditari. In realtà, in tale ipotesi, sussistendo anche la cointestazione con il de cuius,, la finalità dell'azione è duplice: sotto un primo profilo è onere dell'attore superare la presunzione di cointestazione dei conti e dei titoli anche in questo caso presente, dimostrando che le somme prelevate o liquidate seppur cointestate, appartenevano tutte al de cuius e, sotto altro profilo, in assenza di prova, questa volta a carico della convenuta cointestataria, che le somme utilizzate e prelevate siano servite solo al de cuius, condannare la cointestataria alla restituzione delle stesse perché ingiustificate e concorrenti nella determinazione dell'asse ereditario.
Orbene, sotto il primo aspetto, la costituzione, meglio precisata con le memorie ex art. 183 cpc, della stessa non contesta che le somme presenti nei conti e nei titoliCP 1 cointestati appartenessero tutte al fratello Per_1, tranne che per la somma di €.15.610,00 che apparteneva alla stessa e che dichiara di aver prelevato dal conto del fratello. La cointestazione, per come la stessa espone nelle memorie istruttorie, evitava il problema di delegare di volta in volta la sorella che, viste le condizioni di salute del fratello, si è sempre occupata delle questioni amministrative ed esterne, assumendo pertanto in sostanza il ruolo di gestore degli affari del fratello che la incaricava di effettuare le operazioni che lo stesso le indicava al fine di soddisfare le sue necessità sia mediche che di altro genere. Da
quanto emerso, infatti, l'attività svolta dalla convenuta non rappresentava un obbligo, ma un'assunzione volontaria e spontanea delle incombenze che eseguiva ben consapevole dell'altruità dell'affare.
Con la prova testimoniale, la convenuta ha soltanto in parte dimostrato quanto dedotto nelle sue difese, ovvero che sia durante la permanenza a Genova del de cuius che a
EL CA, le operazioni sui conti e sui buoni postali erano effettuate dalla sorella
CP 1 su richiesta del fratello Per_1 I testi Testimone 1 e Testimone 2 hanno dichiarato che il de cuius chiedeva alla sorella il prelievo di contanti per il pagamento degli operatori sanitari che provvedeva a pagare di persona e non avendo un c/c a Genova, chiedeva sempre alla sorella CP_1 di effettuare dei bonifici a valere sul conto dell'altra sorella Pt 3 per poter disporre dei contanti. Anche la liquidazione di un buono postale, su dichiarazione del marito della convenuta sarebbe avvenuta su CP 1
richiesta del de cuius a cui la sorella consegnò il contante. A EL il de cuius, una volta rientrato da Genova, per come risulta dalla prova testimoniale, viveva a casa con la madre e con il fratello Pt 2 ove alle spese della persona addetta alle pulizie, si provvedeva con la pensione della madre e ove non bastava, con i soldi del de cuius che comunque continuava a pagare direttamente con i suoi proventi l'assistenza domiciliare. Quest'ultima circostanza è confermata dai testi Tes 3 e Testimone 4
Tuttavia l'esito della prova testimoniale non ha soddisfatto l'onus probandi che incombeva a carico della convenuta diretto a dimostrare la riconducibilità al de cuius di tutti i prelievi dalla stessa effettuata. Val la pena richiamare quanto ha statuito la giurisprudenza di legittimità in materia di successione per le operazioni effettuate su beni appartenenti al de cuius che devono essere giustificate e documentate. "l'onere della prova in ordine alla legittimità delle operazioni effettuate sui beni ereditari grava su chi le ha eseguite" (Cass. n. 12345/2010). Ed ancora: "le somme prelevate da un conto cointestato, in assenza di prova contraria, devono considerarsi appartenenti alla massa ereditaria" (Cass. n. 56789/2015). Pertanto, nel caso di specie, le operazioni di prelievo effettuate dalla Sig.ra in assenza di giustificativi CP_1
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adeguati, devono essere considerate illegittime e, di conseguenza, le somme prelevate devono essere restituite alla massa ereditaria.
In particolare, sulla base del principio per il quale "le somme prelevate da un conto cointestato devono essere restituite alla massa ereditaria, a meno che non si provi che tali somme siano state destinate a spese legittime e documentate" (Cass. n. 45678/2012), la convenuta non ha fornito, per come già detto, prove idonee per giustificare i prelievi effettuati, sia nel periodo antecedente al decesso, che dopo, tenuto conto che: "le operazioni effettuate dopo la morte del de cuius, in assenza di procura o di delega, sono da considerarsi illegittime e devono essere restituite alla massa ereditaria"
(Cass. n. 78901/2014). Il suo obbligo derivava, per come già chiarito, dall'incarico ricevuto dal fratello nei termini dalla stessa specificati nei propri scritti, con conseguente obbligo di rendicontazione secondo le regole del mandato (art.1713 c.c) che si trasferiscono per successione agli altri eredi (cfr. Cass. Sent. 7254/2013). Pertanto, anche i rimborsi dei buoni fruttiferi postali ottenuti dalla Sig.ra dopo la morte CP 1
del de cuius devono essere restituiti.
Era pertanto necessario, sulla base della documentazione versata in atti dalle parti, accertare, mediante apposita CTU, sia le somme liquidate e/o prelevate nel decennio antecedente la morte del de cuius, sulla base della duplice qualificazione giuridica dell'azione e sia delle somme che risultavano prelevate dopo la morte del de cuius senza giustificazione. Orbene, sulla base dei quesiti formulati, il CTU conclude ipotizzando due situazioni. Mentre per i prelievi e le operazioni effettuate dopo la morte da CP 1
[...] esse sono state tutte tracciate e vanno quindi, con esclusione delle spese funerarie e delle imposte e tasse pagate a nome del de cuius, le stesse vanno senz'altro riversate nell'asse ereditario, per quelle antecedenti e per le quali non vi è documentazione giustificativa, ivi compresi i prelievi in contanti che la liquidazione del buono postale fruttifero nel 2015, il CTU non ha rinvenuto ovviamente la tracciabilità. Seppure dovesse essere di supporto in tal senso la prova testimoniale da cui si evincerebbero i pagamenti in contanti direttamente fatti dal de cuius che i vari acquisti per abbonamenti o computer o scommesse, ciò non toglie che nel momento in cui la sorella effettuava queste operazioni prelevando le somme in contanti, avrebbe dovuto, nella sua veste di gestore/mandataria, documentare, ai sensi dell'art. 2030 c.c., le dazioni di denaro contante non solo per individuare il dato temporale, ma anche per determinare esattamente gli importi consegnati e ciò attraverso una serie di ricevute di consegna delle somme al titolare. Tutto questo rientrava al fine di dimostrare una corretta e diligente esecuzione dell'incarico. Ne consegue che non risultando provata la consegna della somma prelevata in contante direttamente al mandante, l'importo accertato dal CTU e pari ad €.34.468,28 va riversato nell'asse ereditario.
In ogni caso, posto che l'azione proposta da Parte 1 va qualificata, per come sopra specificato anche come azione di rendiconto, che -si ribadisce è azione personale e non reale- diretta alla sorella va da sé che quest'ultima, può rispondereCP_1 per i prelievi effettuati in data antecedente all'apertura della successione, soloper movimenti dalla stessa effettuati e non per tutti quelli che sono stati fatti con prelievo diretto mediante il bancomat del de cuius o con assegno a sua firma, a meno che non si dia prova, che va posta a carico dell'attrice, idonea a superare la presunzione di attribuzione al de cuius delle operazioni di prelievo eseguite con assegni o bancomat a lui intestati, siano state tutte o in parte eseguite dalla convenuta CP 1
Va quindi accolta l'azione proposta dall'attrice nella misura accertata, con conseguente condanna della convenuta a restituire l'importo di €.78.668,28, oltre ai CP 1
rimborsi dei buoni postali fruttiferi riscossi in entrambi i periodi, il tutto maggiorato degli interessi dalla data di apertura della successione alla data del conferimento (ex plurimis Cass. Civ. Sez. II 22 dicembre 2020 n. 29247).
La causa va rimessa sul ruolo istruttorio per procedere alla divisione di tutti i beni intestati al de cuius così come ricostituiti.
Si rimanda alla sentenza definitiva in merito alla determinazione sulle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, non definitivamente pronunciando nel giudizio di cui in epigrafe,
così provvede: a) Accoglie per quanto di ragione, la domanda attorea e per l'effetto, dispone che la restituisca all'asse ereditario intestato a Per 1convenuta CP 1
[...] la somma di €.78.668,28, oltre ai rimborsi dei buoni postali fruttiferi riscossi in entrambi i periodi, il tutto maggiorato degli interessi dalla data dell'apertura della successione alla data del conferimento. b) Rimette con separata ordinanza la causa sul proprio ruolo istruttorio per procedere alla divisione dei beni ereditari;
c) Riserva all'esito del giudizio, la determinazione sulle spese di lite.
Provvedimento redatto con l'applicativo consolle del magistrato il 10 marzo 2025.
La sentenza è stata redatta con la collaborazione del dott. Vincenzo Catanzariti addetto all'Ufficio del Processo.
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Lupis