Articolo 1 della Legge 16 dicembre 1977, n. 927
Articolo 2
Versione
29 dicembre 1977
Art. 1.
A decorrere dal primo concorso successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, e' abolito il diritto speciale a favore dello Stato di lire venticinque per ogni colonna giocata ai concorsi pronostici Totocalcio, Totip ed Enalotto, di cui all' articolo 43 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648 , convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730 .
Entrata in vigore il 29 dicembre 1977