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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/01/2025, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
RGAC 14870 ANNO 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE DODICESIMA CIVILE
Il giudice dott. PARZIALE Roberto
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di secondo grado iscritto al n. 14870 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuto in decisione alla udienza del 18 settembre 2024 sulle conclusioni precisate come in atti, e vertente
TRA
(cf ), elettivamente domiciliata in Roma, via Parte_1 C.F._1
Francesco De Sanctis n- 15 presso lo studio dell'avv. Simona Di Fonso che la rappresenta e difende giusta procura alle liti conferita su foglio allegato all'atto di citazione in primo grado.
APPELLANTE
E
(cf ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Barberini n. 12
presso lo studio dell'avv. Francesca Marchetti che la rappresenta e difende giusta procura alle liti conferita da , procuratore speciale della società per atto di CP_2 Per_1
, notaio in Roma, in data 28 aprile 2022, rep. 177893 racc. 11776
[...]
APPELLATA
E TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
(cf ) in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente Parte_2 P.IVA_2
domiciliata in Roma, via del Tempio di Giove n. 21, presso la sede della Avvocatura
Comunale, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Freni giusta procura generale alle liti per atto di , notaio in Roma, in data 9 luglio 2024, rep. 22954 racc. 12378 Persona_2
allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore.
APPELLATA
Oggetto: opposizione a cartelle di pagamento in materia di circolazione stradale conosciuta attraverso intimazione di pagamento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente passato per la notifica a mezzo pec in data 17 marzo
2022 e depositato il giorno 18 marzo 2022 aveva Parte_3
proposto opposizione ex articolo 615 cpc avverso la cartella di pagamento
09720130273401621, asseritamente notificata il giorno 8 marzo 2014, e relativa a sanzione amministrativa in materia di circolazione stradale elevata nel 2010, della cui esistenza era venuto a conoscenza all'atto della notifica della intimazione di pagamento
09720219024959344 notificata il 1 marzo 2022.
A fondamento della opposizione aveva dedotto la intervenuta decadenza per non essere stata notificata la cartella di pagamento oltre il termine di due anni dalla emissione del ruolo ai sensi dell'articolo 35 bis introdotto con la legge 244/2007, la mancata notifica della cartella di pagamento, i vizi della cartella di pagamento, la mancata sottoscrizione del titolo esecutivo e degli estremi del titolo esecutivo stesso, la mancata notifica dei verbali di accertamento presupposti il mancato deposito della cartella di pagamento e la prescrizione del diritto alla riscossione delle sanzioni per sopravvenuta prescrizione ai sensi dell'articolo
28 della legge 689/1981.
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Si era costituita la eccependo la inammissibilità della Controparte_1
opposizione essendo stata notificata regolarmente la cartelle di pagamento impugnata azi sensi dell'articolo 60 del d.P.R. 602/1973, la infondatezza della prescrizione dedotta ritenendo che il termine di prescrizione fosse stato interrotto con la notifica del preavviso di fermo n. 097201400049500 perfezionata ai sensi dell'articolo 140 cpc in data 15 febbraio
2018.
La prescrizione era stata interrotta con la notifica della intimazione di pagamento oggetto della presente opposizione notificata in data 1 marzo 2022 , termine tempestivo considerata la intervenuta sospensione della prescrizione dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 per effetto della normativa emanata in relazione alle emergenza pandemica.
Ha prodotto la documentazione relativa alla notifica delle cartelle di pagamento.
Si era costituita deducendo la inammissibilità della opposizione proposta Parte_2
avverso una intimazione di pagamento, la inammissibilità della opposizione alla esecuzione per contestare la notifica dei verbali di accertamento dovendo essere utilizzata la procedura del cui all'articolo 7 del d.lgs. 150/2011 nel termine di decadenza previsto, la inammissibilità
della opposizione proposta per contestare la notifica della cartelle di pagamento dovendo essere introdotta la relativa domanda nel temine di cui all'articolo 617 cpc.
Ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva in relazione alla dedotta prescrizione ed alla notifica delle cartelle di pagamento ed ha depositato la documentazione relativa alla notifica del verbale di accertamento n. 22100392779 notifato ai sensi dell'articolo 140 cpc con avviso di ricevimento della raccomandata contenente l'avviso di avvenuto deposito consegnata a mani proprie della destinataria il 23 novembre
2010.
Il Giudice di pace di Roma, ha respinto la opposizione condannato il ricorrente alle spese di giudizio sia in favore della sia nei confronti di Roma Controparte_1
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Capitale riconoscendo a quest'ultima gli onorari di avvocato in relazione al valore della controversia.
Avverso detta sentenza ha proposto appello l deducendo che erroneamente il Pt_1
giudice di primo grado aveva ritenuto provata la presenza della cartella di pagamento notificata con il rito degli irreperibili benché il destinatario fosse residente in [...] senza effettuare le necessarie ricerche.
Di conseguenza ha dedotto che si era integrata la prescrizione prima della intervenuta sospensione che, comunque, era durata sono 64 giorni a partire dal giorno 8 marzo 2020.
Ha dedotto, infine, la erronea liquidazione delle spese di giudizio riconoscendo in favore di gli onorari di avvocato in relazione al valore della causa benché la stessa si Parte_2
fosse costituita a mezzo di un proprio funzionario.
Si è costituita chiedendo i rigetto dell'appello in quanto la regolare notifica Parte_2
della cartella di pagamento e del preavviso di fermo avevano determinato la interruzione della prescrizione con non si era integrata fino alla notifica della intimazione di pagamento oggetto della impugnazione, ribadendo la regolarità della notifica della cartella di pagamento avvenuta sulla base della irreperibilità accertata con deposito dell'atto presso la
Comunale. CP_3
In ogni caso ha dedotto la propria carenza di legittimazione passiva in relazione agli atti posti in essere dal concessionario per la riscossione.
Ha chiesto il rigetto anche del motivo di appello relativo alla misura dell'importo riconosciuto a titolo di spese di giudizio in favore di essendo parametrata al costo Parte_2
sostenuto per la difesa.
Si è costituita la deducendo di aver depositato nel Controparte_1
giudizio di primo grado la documentazione relativa alla notifica del preavviso di fermo in data 15 febbraio 2016 e l'estratto di ruolo dal quale si evinceva che tra le cartelle di
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pagamento oggetto del preavviso di fermo era compresa anche la cartella di pagamento oggetto del presente giudizio.
In relazione alla notifica della cartella di pagamento ha indicato che nella relata di notifica il messo comunale aveva attestato di non aver rinvenuto il destinatario nel luogo indicata,
avendo costatato che il nome del destinatario non era presente sul citofono e sulle cassette postali . Aveva effettuato una visura anagrafica che aveva confermato che il luogo in cui era stata tentata la notifica era il luogo di residenza del destinatario e, di conseguenza aveva ritenuto sconosciuto il destinatario provvedendo al deposito nella casa comunale.
Ha ribadito, poi, che la sospensione della prescrizione si era protratta dal giorno 8 marzo
2020 fino al 31 agosto 2021.
La causa, acquisito il fascicolo di primo grado, è stata trattenuta in decisione alla udienza del 18 settembre 2024 sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda le censure proposte dall'appellante osserva il giudicante che l'oggetto della opposizione non era la intimazione di pagamento, pacificamente consegnata il 20
gennaio 2020, ma la circostanza che attraverso la stessa era stata conosciuta la esistenza della cartella di pagamento impugnata ai fini della deducibilità della mancata notifica delle stessedei verbali di accertamento presupposti, ed era stata dedotta la prescrizione.
Premesso che la opposizione era stata proposta tempestivamente in relazione al termine di decadenza di cui all'articolo 617 cpc occorre esaminare la modalità di notifica della stessa.
Il messo comunale si è recato all'indirizzo indicato nella cartella di pagamento dove non aveva rinvenuto il destinatario in quanto il nominativo dello stesso non era indicato sul citofono e sulle cassette postali. Aveva proceduto al riscontro anagrafico e, verificato che la residenza anagrafica del destinatario coincideva con il luogo in cui aveva tentato la notifica,
aveva ritenuto il destinatario irreperibile con deposito della stessa nella Casa Comunale.
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La censura rivolta dall'appellante alla sentenza sul punto attiene al ritenuto non perfezionamento della notifica in questione in relazione a due aspetti: la necessità per le notifiche eseguite ai sensi dell'articolo 26 del d.P.R. 26 e 60 del d.P.R. 633/1972 della spedizione della raccomandata informativa nel caso di irreperibilità assoluta e la congruità
delle ricerche effettuate al fine di accertare la irreperibilità assoluta.
Per quanto riguarda il primo aspetto l'articolo 60 del d.P.R. 600/1973 prevede che la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente è eseguita secondo le norme stabilite dagli articoli 137 e seguiti del codice di procedura civile, con le seguenti modifiche …e) quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'art. 140 del codice di procedura civile, in busta chiusa e sigillata, si affigge nell'albo del comune, e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione.
Di conseguenza la disciplina prevista dall'articolo 143 del codice di procedura civile è
applicabile alla notifica degli atti in questione con le modifiche apportate dallo stesso articolo 60.
L'articolo 143 cpc prevede, infatti, che se non sono conosciuti la residenza, la dimora e il domicilio del destinatario e non vi è il procuratore previsto nell'articolo 77, l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante deposito di copia dell'atto nella casa comunale dell'ultima residenza o, se questa è ignota, in quella del luogo di nascita del destinatario e la notifica si ha per perfezionata decorsi venti giorni dal deposito.
La disciplina delle due normative appare difforme dal momento che risulta evidente attiene al termine per il perfezionamento della notifica che nel caso dell'articolo 60 del d.P.R.
600/1973 si ha per perfezionato con il decorso di otto giorni dal deposito presso la casa
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comunale dell'avviso di deposito di cui all'articolo 140 cpc, mentre nell'articolo 143 cpc il termine di 20 giorni decorre dal deposito dell'atto da notificare presso la casa comunale.
Di conseguenza rispetto all'articolo 143 cpc, secondo il testo della norma, l'articolo 60
impone che l'avviso di deposito dell'atto presso la casa comunale sia anch'esso oggetto di deposito presso la casa comunale stessa.
Sul punto la giurisprudenza della corte di cassazione ha ritenuto che la notificazione di un avviso o altro atto impositivo viene svolta nelle forme di cui all'art. 60, comma 1, lett. e) del d.P.R. n. 600 del 1973, nel caso in cui il contribuente, che ne è destinatario, risulti trasferito in luogo sconosciuto. In tale ipotesi, il messo notificatore, svolte le ricerche nel Comune in cui si trova il domicilio fiscale del contribuente per verificare l'eventuale mero mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso Comune e accertata la sua irreperibilità presso la residenza anagrafica, procede alla notifica, effettuando il deposito nella casa comunale e inviando la raccomandata informativa, con avviso di ricevimento, ex art. 140 c.p.c., la cui produzione in giudizio costituisce prova dell'avvenuto perfezionamento della notificazione.
(Cass. Sez. V, 21 febbraio 2020, n. 4657)
La corte, infatti, ha ritenuto che per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 258
del 22 novembre 2012, "la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi, nel sistema delineato dall'art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, va effettuata secondo il rito previsto dall'art. 140 c.p.c., quando siano conosciuti la residenza e l'indirizzo del destinatario, ma non si sia potuto eseguire la consegna perché questi (o ogni altro possibile consegnatario) non è stato rinvenuto in detto indirizzo, per essere ivi temporaneamente irreperibile, mentre va effettuata secondo la disciplina di cui all'art. 60 cit., lett. e), quando il messo notificatore non reperisca il contribuente perché risulta trasferito in luogo sconosciuto;
accertamento, questo, cui il messo deve pervenire dopo aver effettuato ricerche nel comune dov'è situato il domicilio fiscale del contribuente, per verificare che il
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suddetto trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso comune" (cfr. Cass. n. 25436, n. 22796, n. 23332 del 2015, n. 24260
del 2014 e n.1440 del 2013).
In tali casi qualora il messo notificatore riscontri la irreperibilità del contribuente presso la sua residenza anagrafica, deve effettuare il deposito presso la casa comunale ed inviare raccomandata con avviso di ricevimento (c.d. raccomandata informativa di cui all'art. 140
c.p.c.), in relazione alla quale è stato più volte affermato che " qualora la notificazione sia stata effettuata nelle forme prescritte dall'art. 140 cod. proc. civ., ai fini della prova dell'avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio, è necessaria la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata, atteso che il messo notificatore,
avvalendosi del servizio postale ex art. 140 cod. proc. civ., può dare atto di aver consegnato all'ufficio postale l'avviso informativo, ma non attestare anche l'effettivo inoltro dell'avviso da parte dell'Ufficio postale, trattandosi di operazioni non eseguite alla sua presenza e non assistite dal carattere fidefacente della relata di notifica. (vedi Cass. n.
21132 del 2009 e Cass. n. 25985 del 2014).
In applicazione dei principi anzidetti, poiché il perfezionamento della notifica effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c., necessita del compimento di tutti gli adempimenti stabiliti da tale norma, in caso di omissione di uno di essi la notificazione è da considerarsi nulla.
Nel caso di specie risulta pacificamente che l'attività del messo di conciliazione si è fermata al deposito della cartella di pagamento nella casa comunale senza provare l'avvenuto deposito della raccomandata di avviso di avvenuto deposito determinando il mancato perfezionamento della notifica.
Anche la censura in ordine alla insufficiente degli elementi acquisiti per la dichiarazione di irreperibilità assoluta appare fondata. Infatti secondo la corte di cassazione in tema di notificazione degli atti impositivi, il messo notificatore o l'ufficiale giudiziario, prima di
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effettuare la notifica secondo le modalità previste, per gli "irreperibili assoluti", dall'art. 60,
comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, in luogo di quella ex art. 140 c.p.c., deve svolgere le ricerche volte a verificare che il contribuente non abbia più né l'abitazione né
l'ufficio o l'azienda nel Comune nel quale aveva il domicilio fiscale (Cass. Sez. V, 3 aprile
2024, n. 8823)
Per quanto riguarda le ricerche da effettuare se non vi è dubbio che debba essere operato un riscontro anagrafico al fine di verificare la eventuale variazione della residenza la corte di cassazione ha sempre indicato la necessità che l'ufficiale giudiziario o il messo comunale attesti le vane ricerche.
A tale riguardo la corte di cassazione ha ritenuto che il messo notificatore o l'ufficiale giudiziario, prima di effettuare la notifica secondo le modalità previste, per gli "irreperibili assoluti", dall'art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, in luogo di quella ex art. 140 c.p.c., deve svolgere le ricerche volte a verificare che il contribuente non abbia più né
l'abitazione né l'ufficio o l'azienda nel Comune nel quale aveva il domicilio fiscale (Cass.
Sez. V, 3 aprile 2024, n. 8823).
In particolare la corte di cassazione affrontando il tema delle modalità che devono seguirsi per attivare in modo rituale il meccanismo notificatorio di cui all'art. 60 lett. e) cit., ha ripetutamente affermato che il messo notificatore, prima di procedere alla notifica, deve effettuare nel Comune del domicilio fiscale del contribuente le ricerche volte a verificare la sussistenza dei presupposti per operare la scelta, tra le due citate possibili opzioni, del procedimento notificatorio;
deve accertare, infatti, se il mancato rinvenimento del destinatario sia dovuto ad irreperibilità relativa ovvero ad irreperibilità assoluta in quanto nel
Comune, già sede del domicilio fiscale, il contribuente non ha più né abitazione, né ufficio o azienda e, quindi, manchino dati ed elementi, oggettivamente idonei, per notificare altrimenti l'atto. In sostanza, il messo o l'ufficiale giudiziario che procedono alla notifica
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devono pervenire all'accertamento del trasferimento del destinatario in luogo sconosciuto dopo aver effettuato ricerche nel Comune dov'è situato il domicilio fiscale del contribuente,
per verificare che il suddetto trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso Comune.
Con riferimento alla previa acquisizione di notizie e/o al previo espletamento delle ricerche,
nessuna norma prescrive quali attività devono esattamente essere a tal fine compiute né
con quali espressioni verbali ed in quale contesto documentale deve essere espresso il risultato di tali ricerche, purché emerga chiaramente che le ricerche sono state effettuate,
che sono attribuibili al messo notificatore e riferibili alla notifica in esame.
Pertanto, in definitiva, in tema di notificazione degli atti impositivi, prima di effettuare la notifica secondo le modalità previste dall'art. 60 lett. e), cit. in luogo di quella ex art. 140
cod. proc. civ. il messo notificatore o l'ufficiale giudiziario devono svolgere ricerche volte a verificare l'irreperibilità assoluta del contribuente, ossia che quest'ultimo non abbia più né
l'abitazione né l'ufficio o l'azienda nel Comune già sede del proprio domicilio fiscale (cfr tra le più recenti, Cass. Sez. V, 31 luglio 2023, n. 23183; Cass. Sez. V, 8 marzo 2019, n.
6765)
Nel caso di specie gli unici elementi presenti nelle relate delle notifiche attengono al fatto che il messo comunale aveva posto in essere due accessi senza rinvenire il nominativo del destinatario della notifica sul citofono e sulla cassetta postale, effettuando un controllo anagrafico che non aveva indicato un mutamento della residenza anagrafica. Nessuna
menzione è presente di ricerche effettuate per acquisire notizie in relazione al destinatario,
come ad esempio le informazioni richieste ai vicini o al portiere ove presente o qualsiasi altra forma di notizia in relazione alla presenza del destinatario o al suo eventuale trasferimento, avendo la cassazione chiarito che la mera mancanza del nominativo sul citofono o sulle cassette postali – presenza il cui obbligo non è in alcun modo previsto –
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non costituisce un elemento sufficiente per stabilire che il destinatario della notifica non abita nello stabile dovendo essere il messo comunale ad accertarsi quanto meno del fatto che il destinatario non abiti effettivamente nello stabile dando atto di aver richiesto informazioni.
In questa situazione non risultano essere state effettuate ricerche al fine di tentare di individuare la nuova residenza o domicilio o ufficio nella città, indipendentemente dalla ricerca anagrafica.
Anche sotto questo aspetto la censura evidenziata al giudice di primo grado appare fondata avendo il messo comunale dichiarato la irreperibilità assoluta del destinatario senza la effettuazione di effettive e concrete ricerche.
Deve, pertanto, essere accolto l'appello in relazione alla dedotta prescrizione dal momento che tra la notifica della cartella di pagamento e la notifica del preavviso di fermo si era integrata la prescrizione.
Deve, pertanto, essere accolto l'appello e per l'effetto in riforma della sentenza impugnata deve essere dichiarata la intervenuta prescrizione del credito di cui al verbale di accertamento di n. 22100392779. Parte_2
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo a carico della che ha determinato la prescrizione del credito affidato. Controparte_1
Sussistono giuste ragioni per compensare le spese dei due gradi di giudizio tra Pt_1
e .
[...] Parte_2
P Q M
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunziando, accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Giudice di pace di Roma n. 16012/2022.
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Dichiara la nullità della notifica della cartella di pagamento 09720130273401621, la inefficacia della stessa e la intervenuta prescrizione del credito vantato da in Parte_2
relazione al verbale di accertamento 22100392779.
condanna la a rimborsare a le spese Controparte_1 Parte_1
del presente grado di giudizio, spese che liquida, in euro 691,50, di cui euro 600 per onorari delle fasi di giudizio, euro 91,50 per spese oltre accessori come per legge e maggiorazione forfettaria delle spese nella misura del 15% somma distratta in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
condanna la a rimborsare a le spese Controparte_1 Parte_1
del primo grado di giudizio, spese che liquida, in euro 300, di cui euro 300 per onorari delle fasi di giudizio, oltre accessori come per legge e maggiorazione forfettaria delle spese nella misura del 15% somma distratta in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
compensa le spese dei due gradi di giudizio tra e . Parte_4 Parte_2
Così deciso in Roma, il giorno 26 dicembre 2024.
Il Giudice
(Roberto Parziale)
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