Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 14/06/2025, n. 652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 652 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 2824/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA
SEZIONE CIVILE
nella persona della Dott.ssa Cleonice G. CORDISCO in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n.2824 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
(C.F. , in persona del legale rappresentante “pro Parte_1 P.IVA_1 tempore”, rappresentata e difesa dagli avvocati Maurizio Finocchio e Giacomo Di Francesco come da procura in atti OPPONENTE
E
(P.I. , in persona del legale rappresentante “pro tempore”, rappresentata e CP_1 P.IVA_2 difesa dall'avv. Alessandra Pavone come da procura in atti OPPOSTA
NONCHE'
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Debora Controparte_2 CodiceFiscale_1
De Luca come da procura in atti OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la in persona del legale Parte_1 rappresentante “pro tempore”, conveniva in giudizio, davanti a questo Tribunale, la in CP_1 persona del legale rappresentante “pro tempore”, nonché , in proprio, e Controparte_2 proponeva opposizione avverso il decreto provvisoriamente esecutivo con cui la le aveva CP_1
1
EDILIZIA di , in occasione del SAL n. 5, relativa ai lavori di manutenzione Controparte_2 straordinaria previsti nel contratto di subappalto del 1/04/2022, eseguiti sul fabbricato sito in
Pescara alla Via Balilla n. 65 nei mesi di dicembre 2023 e gennaio 2024.
Precisava, l'opponente, di avere citato in giudizio non solo la società ricorrente CP_1 beneficiaria del provvedimento monitorio, ma anche personalmente, quale Controparte_2 titolare della impresa individuale 3D Edilizia di Di OR GO (ed unico soggetto col quale la aveva intrattenuto i rapporti per cui è causa), ad oggi cessata in quanto Pt_1 Parte_1 conferita nella CP_1
Si costituivano in giudizio entrambe le parti opposte.
In particolare, per ciò che in questa sede interessa, il eccepiva l'inammissibilità della CP_2 propria citazione in giudizio oltre al proprio difetto di legittimazione passiva.
A riguardo, evidenziava di essere soggetto estraneo al rapporto processuale scaturente dal ricorso per decreto ingiuntivo tra le due società e per cui la sua CP_1 Parte_1 partecipazione al giudizio poteva avvenire soltanto mediante la chiamata di terzo e non direttamente con l'atto di opposizione.
Ebbene, l'eccezione di inammissibilità della chiamata in causa del , operata direttamente CP_2 dall'opponente con la citazione introduttiva del presente giudizio e senza previa autorizzazione del giudice, è fondata.
Ed invero, secondo il consolidato orientamento della S.C., "In tema di procedimento per ingiunzione, per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto, ciò che esplica i suoi effetti non solo in tema di onere della prova, ma anche in ordine ai poteri ed alle preclusioni processuali rispettivamente previsti per ciascuna delle parti. Ne consegue che il disposto dell'art. 269 cod. proc. civ., che disciplina le modalità della chiamata di terzo in causa, non si concilia con l'opposizione al decreto, dovendo in ogni caso l'opponente citare unicamente il soggetto che ha ottenuto detto provvedimento e non potendo le parti originariamente essere altre che il soggetto istante per l'ingiunzione e il soggetto nei cui confronti la domanda è diretta, così che l'opponente deve necessariamente chiedere al giudice, con l'atto di opposizione, l'autorizzazione a chiamare in giudizio il terzo al quale ritenga comune la causa sulla base dell'esposizione dei fatti e delle considerazioni giuridiche contenute nel ricorso per decreto" (Cass. n. 23965/2023; Cass. n. 29342/2021; Cass. n. 21101/15; Cass. n. 5132/20 e Cass. n.
728/20).
E' stato altresì precisato che “allorchè l'opponente a decreto ingiuntivo, pur avendo citato direttamente un terzo che intenda chiamare in causa, richieda al giudice nell'atto di opposizione, in via subordinata, l'autorizzazione di cui all'art. 269 c.p.c., rimane impedita la decadenza della chiamata, dovendosi peraltro intendere implicitamente autorizzata tale chiamata ove il giudice pronunci nel merito nei confronti del terzo” (Cass. n. 16336/20).
2 Nella specie, tuttavia, la società opponente non ha provveduto a richiedere, con la citazione,
l'autorizzazione di cui all'articolo 269 c.p.c., decadendo definitivamente dalla relativa facoltà (cfr.
Cassazione civile sez. II, 19.3.2024, n. 7259).
Sulla base di tali argomentazioni, deve essere dichiarata inammissibile la chiamata di terzo nei confronti del , con ogni conseguenza di legge in ordine alle spese di lite, liquidate come CP_2 da dispositivo.
Non può invece essere accolta l'istanza di estromissione del , posto che Controparte_3
l'estromissione può essere disposta dal giudice solo nei casi espressamente previsti dalla legge (art. 108 cpc e art. 111, comma 3, cpc).
Infine, la causa deve essere rimessa sul ruolo dovendo proseguire tra l'opponente e la
[...]
Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Pescara, in composizione monocratica, non definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dalla in persona del legale rappresentante “pro Parte_1 tempore”, nei confronti della in persona del legale rappresentante “pro tempore”, nonché CP_1 di , ogni ulteriore istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede: Controparte_2
a) Dichiara inammissibile la chiamata in causa del;
CP_2
b) Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore del medesimo, CP_2 liquidate nella misura di euro 8.147,00 per compenso professionale, oltre accessori come per legge;
c) dispone circa l'ulteriore corso come da separata ordinanza.
Così deciso in Pescara, il 13 giugno 2024
IL GIUDICE
Dott.ssa Cleonice G. Cordisco
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