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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 23/05/2025, n. 397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 397 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Maria Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 164 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno
2022, avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione art. 615 co.1, c.p.c., vertente
TRA
, c.f. nata in data [...] a Parte_1 C.F._1
IA (CZ) e residente in [...], elettivamente domiciliato in Lamezia Terme (CZ), via F. Nicotera n. 100 presso lo studio dell'Avv. Salvatore Cerra, che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione;
-Opponente-
CONTRO
, in persona del l.r.p.t., c.f./p.i. , con Controparte_1 P.IVA_1
sede in Roma 00142, Via G. Grezar n.14, elettivamente domiciliato in Roma, via San
Tarcisio n. 93, presso lo studio dell'Avv. Pietro Raimondo, che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di risposta;
-Opposta-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti e verbali di causa;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO In data 27.01.2021 l' notificava alla Signora Controparte_1 [...]
l'intimazione di pagamento n. 03020219001479885000, con la quale le Parte_1
intimava il pagamento della complessiva somma di euro 196.994,23, per il mancato pagamento di n. 3 cartelle di pagamento presupposte.
Tali cartelle, in particolare, risultano essere costituite da: 1) cartella di pagamento n.
03020010053327460001, notificata in data 06.11.2002, per omesso/mancato pagamento del contributo Sanitario nazionale e IRPEF (annualità 1994 e 1995), con relative sanzioni ed interessi, per l'importo di € 122.234,87; 2) cartella di pagamento n.
03020030012415211001, notificata in data 24.04.2003, per omesso/mancato pagamento del contributo Sanitario nazionale, del contributo straordinario per l'Europa nonché IRPEF
(annualità 1996), con sanzioni ed interessi, per l'importo di € 73.532,20; 3) la cartella di pagamento n. 03020150002559920000, notificata in data 31.07.2015, per omesso pagamento dell'imposta comunale sugli immobili, con sanzioni ed interessi (annualità
2008) dall'importo di € 450,00.
Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice incardinava il giudizio per cui è causa al fine di proporre opposizione avverso la predetta intimazione, deducendo: a) la prescrizione delle cartelle di pagamento presupposte all'impugnata intimazione;
b) la prescrizione quinquennale di interessi e sanzioni.
Concludeva, dunque, come in atti.
Si costituiva in giudizio parte opposta mediante il deposito della comparsa di risposta, con la quale, in rito, eccepiva il difetto di giurisdizione del Tribunale adito e, nel merito, contestava tutto quanto ex adverso dedotto, in quanto infondato in fatto e diritto.
Concludeva, quindi, come in atti.
Così instauratosi il contraddittorio, svoltasi l'istruttoria mediante acquisizioni documentali, venivano precisate le conclusioni all'udienza del 28.01.2025, mediante deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., scaduti i quali la causa è stata incamerata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare, deve essere esaminata l'eccezione di difetto di giurisdizione spiegata da parte opposta.
L'eccezione è infondata e deve essere rigettata.
Ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. n. 546/92, “appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché' gli interessi e ogni altro accessorio.”
Tuttavia, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “il giudice tributario è competente a conoscere i fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi fino alla notifica della cartella di pagamento o fino al pignoramento, in caso di notifica invalida della cartella medesima, spettando invece al giudice ordinario la cognizione sulle questioni inerenti alla legittimità formale del pignoramento, a prescindere dalla notifica della cartella, nonché sui fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi dopo la notifica della cartella.”
Dalla disamina degli atti e documenti di causa, si evince incontrovertibilmente che l' ha promosso il pignoramento esattoriale presso terzi Controparte_2
n. 30/2023/341 procedura nr. 0308420230000716001, che risulta essere impugnato presso il Tribunale di Lamezia Terme – Sezione Esecuzioni Mobiliari, con R.G.E. n. 173/2023.
Dunque, sempre secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità,
“la giurisdizione ordinaria presuppone che l'agente della riscossione abbia dato inizio all'esecuzione forzata tributaria notificando il pignoramento”.
Da tutto quanto esposto, in conclusione, poiché l'oggetto della domanda verte su fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi dopo la notifica della cartella, non può che desumersi la giurisdizione del Giudice ordinario.
Ne discende, l'infondatezza dell'eccezione.
2. Nel merito, l'opposizione è fondata in parte qua.
Deduce l'opponente la prescrizione delle cartelle presupposte all'intimazione impugnata
(ossia la prescrizione della pretesa impositiva asseritamente maturata tra la data delle notifiche delle n. 3 cartelle presupposte e quella dell'intimazione de qua) nonché la prescrizione quinquennale delle sanzioni e degli interessi.
Sul punto appare necessario evidenziare come la cartella esattoriale, una volta notificata, non è soggetta ad un termine unico di prescrizione, bensì allo stesso termine prescrizionale del tributo presupposto e, ove la cartella abbia a monte tributi con termini prescrizionali differenti, la stessa si prescriverà in parte qua in maniera identica a detti tributi presupposti.
Fatta applicazione di tali principi al caso di specie, può essere evidenziato quanto segue.
L'impugnata intimazione di pagamento n. 03020219001479885000 è fondata sulle presupposte cartelle di pagamento nn. 03020010053327460001 (notificata il 6.11.2002),
03020030012415211001 (notificata il 24.4.2003) e 03020150002559920000 (notificata il
31.7.2015).
2.1. La cartella n. 03020010053327460001 ha ad oggetto l'omesso/mancato pagamento del contributo sanitario nazionale, che si prescrive in 5 anni, e l'IRPEF (annualità 1994 e 1995) che si prescrive in 10 anni.
A detto termine di prescrizione deve necessariamente aggiungersi la c.d. “sospensione da
Covid-19” (D.L. 18 del 2020) che ha allungato il termine di prescrizione al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello della scadenza.
Da ciò consegue che può essere accertata e dichiarata la prescrizione in parte qua di tale cartella con esclusivo riferimento al contributo sanitario nazionale, agli interessi ed alle sanzioni (tutti soggetti a prescrizione quinquennale), ma non anche all'IRPEF, soggetta a prescrizione decennale, cui aggiungere ulteriori 24 mesi in virtù della summenzionata normativa emergenziale e, dunque, non prescritta al momento della notifica dell'impugnata intimazione.
2.2. La cartella n. 03020030012415211001 ha ad oggetto l'omesso/mancato pagamento del contributo sanitario nazionale, del contributo straordinario per l'Europa, che si prescrivono in 5 anni, e l'IRPEF (annualità 1996) che si prescrive in 10 anni.
A detto termine di prescrizione deve necessariamente aggiungersi la cd. “sospensione da
Covid-19” (D.L. 18 del 2020) che ha allungato il termine di prescrizione al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello della scadenza.
Da ciò ne consegue può essere accertata e dichiarata la prescrizione in parte qua di tale cartella con esclusivo riferimento al contributo sanitario nazionale, al contributo straordinario per l'Europa, agli interessi ed alle sanzioni (tutti soggetti a prescrizione quinquennale), ma non anche all'IRPEF, soggetta a prescrizione decennale, cui aggiungere ulteriori 24 mesi in virtù della summenzionata normativa emergenziale e, dunque, non prescritta al momento della notifica dell'impugnata intimazione.
2.3. La cartella n. 03020150002559920000 ha ad oggetto l'omesso pagamento dell'imposta comunale sugli immobili (IMU – annualità 2008), la quale si prescrive in cinque anni.
A detto termine di prescrizione deve necessariamente aggiungersi la cd. “sospensione da
Covid-19” (D.L. 18 del 2020) che ha allungato il termine di prescrizione al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello della scadenza.
Posto che la cartella è stata notificata il 31.07.2015, il termine di prescrizione (5+2) sarebbe interamente decorso il 31.12.2022: dunque, data la notifica dell'impugnata intimazione avvenuta il 27.01.2021, il termine di prescrizione non risulta essere interamente decorso. 3. È destituita di fondamento la deduzione di parte opposta in forza della quale il decorso della prescrizione sarebbe stato più volte interrotto mediante la notifica di altre intimazioni di pagamento, effettuata in precedenza rispetto a quella impugnata.
La deduzione risulta essere priva di qualsiasi supporto probatorio, posto che l'opposta non ha versato in atti copia di tali asserite intimazioni nonché della relativa cartolina di ricevimento.
4. Da tutto quanto esposto, in definitiva, in accoglimento in parte qua della spiegata opposizione, può essere accertata e dichiarata la prescrizione quinquennale delle cartelle nn. 03020010053327460001 e 03020030012415211001, con esclusivo riferimento al contributo sanitario nazionale, al contributo straordinario per l'Europa, agli interessi ed alle sanzioni e, di conseguenza, l'impugnata intimazione di pagamento n.
03020219001479885000 deve essere annullata, in parte qua, per l'ammontare corrispondente.
5. La reciproca soccombenza giustifica, ex art. 92, c. 2, c.p.c. la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, sezione civile, in persona del Giudice Onorario dott.ssa
Maria Leone, definitivamente pronunziando in ordine alla causa civile avente R.G. n.
164/2022, pendente tra , -opponente- contro Parte_1 [...]
, in persona del l.r.p.t., -opposta- ogni altra domanda ed eccezione Controparte_1
disattesa, così provvede:
a) accoglie l'opposizione in parte qua, per le ragioni meglio specificate in motivazione e, per l'effetto, accerta e dichiara la prescrizione quinquennale delle cartelle nn.
03020010053327460001 e 03020030012415211001, con esclusivo riferimento al contributo sanitario nazionale, al contributo straordinario per l'Europa, agli interessi ed alle sanzioni e, di conseguenza, annulla l'impugnata intimazione di pagamento n.
03020219001479885000 in parte qua, per l'ammontare corrispondente;
b) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Lamezia Terme, lì 22.05.2025.
Il Giudice Onorario dott.ssa Maria Leone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Maria Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 164 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno
2022, avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione art. 615 co.1, c.p.c., vertente
TRA
, c.f. nata in data [...] a Parte_1 C.F._1
IA (CZ) e residente in [...], elettivamente domiciliato in Lamezia Terme (CZ), via F. Nicotera n. 100 presso lo studio dell'Avv. Salvatore Cerra, che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione;
-Opponente-
CONTRO
, in persona del l.r.p.t., c.f./p.i. , con Controparte_1 P.IVA_1
sede in Roma 00142, Via G. Grezar n.14, elettivamente domiciliato in Roma, via San
Tarcisio n. 93, presso lo studio dell'Avv. Pietro Raimondo, che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di risposta;
-Opposta-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti e verbali di causa;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO In data 27.01.2021 l' notificava alla Signora Controparte_1 [...]
l'intimazione di pagamento n. 03020219001479885000, con la quale le Parte_1
intimava il pagamento della complessiva somma di euro 196.994,23, per il mancato pagamento di n. 3 cartelle di pagamento presupposte.
Tali cartelle, in particolare, risultano essere costituite da: 1) cartella di pagamento n.
03020010053327460001, notificata in data 06.11.2002, per omesso/mancato pagamento del contributo Sanitario nazionale e IRPEF (annualità 1994 e 1995), con relative sanzioni ed interessi, per l'importo di € 122.234,87; 2) cartella di pagamento n.
03020030012415211001, notificata in data 24.04.2003, per omesso/mancato pagamento del contributo Sanitario nazionale, del contributo straordinario per l'Europa nonché IRPEF
(annualità 1996), con sanzioni ed interessi, per l'importo di € 73.532,20; 3) la cartella di pagamento n. 03020150002559920000, notificata in data 31.07.2015, per omesso pagamento dell'imposta comunale sugli immobili, con sanzioni ed interessi (annualità
2008) dall'importo di € 450,00.
Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice incardinava il giudizio per cui è causa al fine di proporre opposizione avverso la predetta intimazione, deducendo: a) la prescrizione delle cartelle di pagamento presupposte all'impugnata intimazione;
b) la prescrizione quinquennale di interessi e sanzioni.
Concludeva, dunque, come in atti.
Si costituiva in giudizio parte opposta mediante il deposito della comparsa di risposta, con la quale, in rito, eccepiva il difetto di giurisdizione del Tribunale adito e, nel merito, contestava tutto quanto ex adverso dedotto, in quanto infondato in fatto e diritto.
Concludeva, quindi, come in atti.
Così instauratosi il contraddittorio, svoltasi l'istruttoria mediante acquisizioni documentali, venivano precisate le conclusioni all'udienza del 28.01.2025, mediante deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., scaduti i quali la causa è stata incamerata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare, deve essere esaminata l'eccezione di difetto di giurisdizione spiegata da parte opposta.
L'eccezione è infondata e deve essere rigettata.
Ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. n. 546/92, “appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché' gli interessi e ogni altro accessorio.”
Tuttavia, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “il giudice tributario è competente a conoscere i fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi fino alla notifica della cartella di pagamento o fino al pignoramento, in caso di notifica invalida della cartella medesima, spettando invece al giudice ordinario la cognizione sulle questioni inerenti alla legittimità formale del pignoramento, a prescindere dalla notifica della cartella, nonché sui fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi dopo la notifica della cartella.”
Dalla disamina degli atti e documenti di causa, si evince incontrovertibilmente che l' ha promosso il pignoramento esattoriale presso terzi Controparte_2
n. 30/2023/341 procedura nr. 0308420230000716001, che risulta essere impugnato presso il Tribunale di Lamezia Terme – Sezione Esecuzioni Mobiliari, con R.G.E. n. 173/2023.
Dunque, sempre secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità,
“la giurisdizione ordinaria presuppone che l'agente della riscossione abbia dato inizio all'esecuzione forzata tributaria notificando il pignoramento”.
Da tutto quanto esposto, in conclusione, poiché l'oggetto della domanda verte su fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi dopo la notifica della cartella, non può che desumersi la giurisdizione del Giudice ordinario.
Ne discende, l'infondatezza dell'eccezione.
2. Nel merito, l'opposizione è fondata in parte qua.
Deduce l'opponente la prescrizione delle cartelle presupposte all'intimazione impugnata
(ossia la prescrizione della pretesa impositiva asseritamente maturata tra la data delle notifiche delle n. 3 cartelle presupposte e quella dell'intimazione de qua) nonché la prescrizione quinquennale delle sanzioni e degli interessi.
Sul punto appare necessario evidenziare come la cartella esattoriale, una volta notificata, non è soggetta ad un termine unico di prescrizione, bensì allo stesso termine prescrizionale del tributo presupposto e, ove la cartella abbia a monte tributi con termini prescrizionali differenti, la stessa si prescriverà in parte qua in maniera identica a detti tributi presupposti.
Fatta applicazione di tali principi al caso di specie, può essere evidenziato quanto segue.
L'impugnata intimazione di pagamento n. 03020219001479885000 è fondata sulle presupposte cartelle di pagamento nn. 03020010053327460001 (notificata il 6.11.2002),
03020030012415211001 (notificata il 24.4.2003) e 03020150002559920000 (notificata il
31.7.2015).
2.1. La cartella n. 03020010053327460001 ha ad oggetto l'omesso/mancato pagamento del contributo sanitario nazionale, che si prescrive in 5 anni, e l'IRPEF (annualità 1994 e 1995) che si prescrive in 10 anni.
A detto termine di prescrizione deve necessariamente aggiungersi la c.d. “sospensione da
Covid-19” (D.L. 18 del 2020) che ha allungato il termine di prescrizione al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello della scadenza.
Da ciò consegue che può essere accertata e dichiarata la prescrizione in parte qua di tale cartella con esclusivo riferimento al contributo sanitario nazionale, agli interessi ed alle sanzioni (tutti soggetti a prescrizione quinquennale), ma non anche all'IRPEF, soggetta a prescrizione decennale, cui aggiungere ulteriori 24 mesi in virtù della summenzionata normativa emergenziale e, dunque, non prescritta al momento della notifica dell'impugnata intimazione.
2.2. La cartella n. 03020030012415211001 ha ad oggetto l'omesso/mancato pagamento del contributo sanitario nazionale, del contributo straordinario per l'Europa, che si prescrivono in 5 anni, e l'IRPEF (annualità 1996) che si prescrive in 10 anni.
A detto termine di prescrizione deve necessariamente aggiungersi la cd. “sospensione da
Covid-19” (D.L. 18 del 2020) che ha allungato il termine di prescrizione al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello della scadenza.
Da ciò ne consegue può essere accertata e dichiarata la prescrizione in parte qua di tale cartella con esclusivo riferimento al contributo sanitario nazionale, al contributo straordinario per l'Europa, agli interessi ed alle sanzioni (tutti soggetti a prescrizione quinquennale), ma non anche all'IRPEF, soggetta a prescrizione decennale, cui aggiungere ulteriori 24 mesi in virtù della summenzionata normativa emergenziale e, dunque, non prescritta al momento della notifica dell'impugnata intimazione.
2.3. La cartella n. 03020150002559920000 ha ad oggetto l'omesso pagamento dell'imposta comunale sugli immobili (IMU – annualità 2008), la quale si prescrive in cinque anni.
A detto termine di prescrizione deve necessariamente aggiungersi la cd. “sospensione da
Covid-19” (D.L. 18 del 2020) che ha allungato il termine di prescrizione al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello della scadenza.
Posto che la cartella è stata notificata il 31.07.2015, il termine di prescrizione (5+2) sarebbe interamente decorso il 31.12.2022: dunque, data la notifica dell'impugnata intimazione avvenuta il 27.01.2021, il termine di prescrizione non risulta essere interamente decorso. 3. È destituita di fondamento la deduzione di parte opposta in forza della quale il decorso della prescrizione sarebbe stato più volte interrotto mediante la notifica di altre intimazioni di pagamento, effettuata in precedenza rispetto a quella impugnata.
La deduzione risulta essere priva di qualsiasi supporto probatorio, posto che l'opposta non ha versato in atti copia di tali asserite intimazioni nonché della relativa cartolina di ricevimento.
4. Da tutto quanto esposto, in definitiva, in accoglimento in parte qua della spiegata opposizione, può essere accertata e dichiarata la prescrizione quinquennale delle cartelle nn. 03020010053327460001 e 03020030012415211001, con esclusivo riferimento al contributo sanitario nazionale, al contributo straordinario per l'Europa, agli interessi ed alle sanzioni e, di conseguenza, l'impugnata intimazione di pagamento n.
03020219001479885000 deve essere annullata, in parte qua, per l'ammontare corrispondente.
5. La reciproca soccombenza giustifica, ex art. 92, c. 2, c.p.c. la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, sezione civile, in persona del Giudice Onorario dott.ssa
Maria Leone, definitivamente pronunziando in ordine alla causa civile avente R.G. n.
164/2022, pendente tra , -opponente- contro Parte_1 [...]
, in persona del l.r.p.t., -opposta- ogni altra domanda ed eccezione Controparte_1
disattesa, così provvede:
a) accoglie l'opposizione in parte qua, per le ragioni meglio specificate in motivazione e, per l'effetto, accerta e dichiara la prescrizione quinquennale delle cartelle nn.
03020010053327460001 e 03020030012415211001, con esclusivo riferimento al contributo sanitario nazionale, al contributo straordinario per l'Europa, agli interessi ed alle sanzioni e, di conseguenza, annulla l'impugnata intimazione di pagamento n.
03020219001479885000 in parte qua, per l'ammontare corrispondente;
b) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Lamezia Terme, lì 22.05.2025.
Il Giudice Onorario dott.ssa Maria Leone