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Sentenza 11 dicembre 2024
Sentenza 11 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 11/12/2024, n. 433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 433 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G. N. 4354/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 4354/2024 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 2 ottobre 2024 da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Andrea Mantovani
e
(c.f. ) Controparte_1 C.F._2 con l'Avv. Mara Caloi
ricorrenti
Oggetto: separazione consensuale.
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023.
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., i ricorrenti in epigrafe hanno esposto di aver contratto matrimonio in AS (TN) in data 29 agosto 2009, trascritto nel
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di AS, Parte II, Serie A, N.
1 2, Anno 2009, e che dalla loro unione sono nati a Trento i figli , in data 1 Per_1
ottobre 2012, e in data 15 agosto 2014. Per_2
Le parti hanno dato atto del deterioramento della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, rappresentando che è definitivamente venuta meno l'affectio coniugalis e che la convivenza è divenuta intollerabile senza possibilità di riconciliazione.
I coniugi hanno, quindi, deciso di separarsi consensualmente come da seguenti condizioni:
“1. pronunciare la separazione tra e ed Parte_1 Controparte_1
autorizzare i coniugi a vivere separati;
2. affidare i figli minori e ad entrambi i genitori, con loro Per_1 Per_2
collocazione prevalente e residenza in AS (TN) – Via Rivi n.5 presso la madre;
3. assegnare la casa familiare in AS (TN) – Via Rivi n.5 ad Parte_1 che ne è l'esclusiva proprietaria;
4. frequenterà i figli come segue: Controparte_1
i. a weekend alterni, dal venerdì sino alla domenica sera;
ii. tutti i mercoledì pomeriggio;
iii. a settimane alternate, anche il lunedì pomeriggio, nella settimana in cui il weekend spetta alla madre;
iv. durante le vacanze natalizie, secondo il seguente calendario, alternando i periodi di anno in anno e con la precisazione che il padre trascorrerà in ogni caso in Italia
i giorni del 24, 25 e 31 dicembre e 1^ gennaio:
-dalla Vigilia di Natale ad ore 9 sino al giorno di Natale ad ore 9 e dal giorno 26 dicembre ad ore 9 sino al 1^ gennaio ad ore 9;
-al giorno di Natale ad ore 9 sino al giorno 26 dicembre ad ore 9 e dal 1^ gennaio ad ore 9 sino al giorno 6 gennaio;
v. per metà delle vacanze pasquali, alternando i periodi di anno in anno;
vi. durante il periodo estivo per tre settimane, di cui due anche consecutive, in date da concordarsi e svolgersi anche in Germania presso i nonni paterni;
2 5. il padre verserà alla madre quale contributo nel mantenimento dei figli minori la somma mensile di € 1.000 (€ 500 per figlio), da versare entro il giorno 5 del mese e da aumentare anno per anno secondo gli indici Istati;
6. l'assegno unico universale e ogni altro beneficio legato al nucleo familiare spetterà in via esclusiva alla madre;
le detrazioni fiscali saranno ripartite al 50% tra i coniugi;
7. le spese straordinarie da individuare e disciplinare secondo le Linee Guida
C.N.F. 29 novembre 2017, allegate sub 5, saranno a carico del padre nella misura del 70% e andranno concordate solo se superiori a € 200 per singolo esborso;
le spese per vacanze saranno a carico dal genitore con il quale si trovano i figli;
8. i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e non formulano perciò richiesta di assegno;
9. la signora acconsente e collaborerà a semplice richiesta all'espletamento Pt_1
di tutte le formalità burocratiche necessarie per l'ottenimento del passaporto dei due figli minori secondo la normativa tedesca, avendo mantenuto il padre la cittadinanza germanica.”.
La causa è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c..
Il Tribunale, dato atto che le condizioni sopra riportate non trovano ostacolo nella legge e non pregiudicano l'interesse della prole e rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate;
visti gli artt. 158 c.c. e 473 bis 51 c.p.c.; omologa per ogni effetto di legge le condizioni di separazione concordate dalle parti, come riportate integralmente nella presente sentenza;
ordina l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 4 dicembre 2024.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 4354/2024 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 2 ottobre 2024 da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Andrea Mantovani
e
(c.f. ) Controparte_1 C.F._2 con l'Avv. Mara Caloi
ricorrenti
Oggetto: separazione consensuale.
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023.
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., i ricorrenti in epigrafe hanno esposto di aver contratto matrimonio in AS (TN) in data 29 agosto 2009, trascritto nel
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di AS, Parte II, Serie A, N.
1 2, Anno 2009, e che dalla loro unione sono nati a Trento i figli , in data 1 Per_1
ottobre 2012, e in data 15 agosto 2014. Per_2
Le parti hanno dato atto del deterioramento della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, rappresentando che è definitivamente venuta meno l'affectio coniugalis e che la convivenza è divenuta intollerabile senza possibilità di riconciliazione.
I coniugi hanno, quindi, deciso di separarsi consensualmente come da seguenti condizioni:
“1. pronunciare la separazione tra e ed Parte_1 Controparte_1
autorizzare i coniugi a vivere separati;
2. affidare i figli minori e ad entrambi i genitori, con loro Per_1 Per_2
collocazione prevalente e residenza in AS (TN) – Via Rivi n.5 presso la madre;
3. assegnare la casa familiare in AS (TN) – Via Rivi n.5 ad Parte_1 che ne è l'esclusiva proprietaria;
4. frequenterà i figli come segue: Controparte_1
i. a weekend alterni, dal venerdì sino alla domenica sera;
ii. tutti i mercoledì pomeriggio;
iii. a settimane alternate, anche il lunedì pomeriggio, nella settimana in cui il weekend spetta alla madre;
iv. durante le vacanze natalizie, secondo il seguente calendario, alternando i periodi di anno in anno e con la precisazione che il padre trascorrerà in ogni caso in Italia
i giorni del 24, 25 e 31 dicembre e 1^ gennaio:
-dalla Vigilia di Natale ad ore 9 sino al giorno di Natale ad ore 9 e dal giorno 26 dicembre ad ore 9 sino al 1^ gennaio ad ore 9;
-al giorno di Natale ad ore 9 sino al giorno 26 dicembre ad ore 9 e dal 1^ gennaio ad ore 9 sino al giorno 6 gennaio;
v. per metà delle vacanze pasquali, alternando i periodi di anno in anno;
vi. durante il periodo estivo per tre settimane, di cui due anche consecutive, in date da concordarsi e svolgersi anche in Germania presso i nonni paterni;
2 5. il padre verserà alla madre quale contributo nel mantenimento dei figli minori la somma mensile di € 1.000 (€ 500 per figlio), da versare entro il giorno 5 del mese e da aumentare anno per anno secondo gli indici Istati;
6. l'assegno unico universale e ogni altro beneficio legato al nucleo familiare spetterà in via esclusiva alla madre;
le detrazioni fiscali saranno ripartite al 50% tra i coniugi;
7. le spese straordinarie da individuare e disciplinare secondo le Linee Guida
C.N.F. 29 novembre 2017, allegate sub 5, saranno a carico del padre nella misura del 70% e andranno concordate solo se superiori a € 200 per singolo esborso;
le spese per vacanze saranno a carico dal genitore con il quale si trovano i figli;
8. i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e non formulano perciò richiesta di assegno;
9. la signora acconsente e collaborerà a semplice richiesta all'espletamento Pt_1
di tutte le formalità burocratiche necessarie per l'ottenimento del passaporto dei due figli minori secondo la normativa tedesca, avendo mantenuto il padre la cittadinanza germanica.”.
La causa è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c..
Il Tribunale, dato atto che le condizioni sopra riportate non trovano ostacolo nella legge e non pregiudicano l'interesse della prole e rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate;
visti gli artt. 158 c.c. e 473 bis 51 c.p.c.; omologa per ogni effetto di legge le condizioni di separazione concordate dalle parti, come riportate integralmente nella presente sentenza;
ordina l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 4 dicembre 2024.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
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