Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 27/03/2025, n. 1603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1603 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. N. 7631/2021
TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE PRIMA CIVILE VERBALE DI UDIENZA
Oggi, 27/03/2025, alle ore 11:06, sono presenti innanzi al Giudice Tobia Aceto: per , l'Avv. Franco Bernardi, Parte_1 per , l'Avv. Riccardo Fabris in sostituzione dell'Avv. Davide P_
FA, per , l'Avv. Lorenzo Vaccari, in sostituzione COroparte_2 degli Avv.ti Raffaele Guadagni e Giovanni Della Corte;
partecipa altresì all'udienza il dott. Francesco Mattia Carfizzi, tirocinante ex art. 73 l. n. 98/2013.
* L'Avv. Bernardi ritiene che la domanda sia fondata nell'an in quanto l'autovettura era priva delle qualità promesse, come inequivocabilmente accertato dal CTU. Si richiama a tutte le difese già svolte in atti. Con riferimento al quantum, avendo chiesto la risoluzione del contratto dovrà essere restituito il prezzo. Attualmente è indeterminabile il costo del passaggio di proprietà che dovrà essere sostenuto e potrà quindi essere liquidato equitativamente dal giudice. Si richiama ai documenti attestanti le spese di CTU e di CTP e relative al bollo auto per 7 anni (€ 2.821,00). Esibisce nota spese e chiede la liquidazione del compenso per il presente giudizuio in complessivi € 7.590,12 (5.000-26.000), parametri medi e per la fase di ATP in complessivi € 2.687,55. Si richiama alle conclusioni da ultimo rassegnate. L'Avv. Fabris si riporta a tutto il materiale allegato in atti ed insiste per il rigetto della domanda, in particolare perché la perizia non è in grado di attribuire una responsabilità in capo al venditore dell'auto, in quanto la perizia non sarebbe stata svolta secondo i canoni di diligenza specifica richiesta: fin dal primo momento la perizia non poteva essere eseguita posto che non vi è prova che il motore presentato fin dall'ATP al perito in quanto disassemblato fosse riconducibile alla macchina venduta dalla
. In via subordinata è legittima la chiamata in causa P_ dell'autofficina e insiste per la domanda di manleva, a fronte
ad ore 11:48 pronuncia la sentenza contenuta nel presente verbale, dando lettura alle parti presenti del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. IL GIUDICE Tobia Aceto
Pag. 2 di 20 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Venezia, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Tobia Aceto, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al R.G. n. 7631/2021, promossa da:
(C.F.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Franco Bernardi (C.F.: C.F._2
),
[...]
-attrice- contro
(C.F.: ), P_ C.F._3 rappresentata e difesa dall'Avv. Davide FA (C.F.: C.F._4
,
[...]
-convenuta- con
, COroparte_2 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Raffaele Guadagni ( C.F._5
, Giovanni Della Corte ( ,
[...] CodiceFiscale_6
-terza chiamata- CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'attrice:
Nel merito, in principalità: accertati i vizi e/o i difetti e/o le difformità presenti nel motore dell'automezzo Mini Cooper S targato DT 817 PN rispetto a quanto pubblicizzato, accertato l'inadempimento contrattuale agli impegni assunti da parte della IC, accertato comunque che i rimedi ed i lavori per la riparazione dello stesso al fine di ricondurlo alla funzionalità promessa e pubblicizzata nell'offerta di vendita sono eccessivamente onerosi, abnormi e sproporzionati, dichiarare la risoluzione del contratto stipulato tra Parte_1
e e, per l'effetto, condannare la convenuta alla restituzione del prezzo
[...] P_ pagato per l'acquisto, oltre a rivalutazione ed interessi di legge dal momento del pagamento, oltre che al pagamento di tutti i danni subiti, comunque comprensivi delle spese di ctu nel proc. civ. rg 415-2020 (euro 2.288,53 per onorario ed euro 250,00 per spese oltre accessori), imposta di bollo pagata per il 2019, 2020 e 2021 per euro 1.228,55 oltre all'imposta per gli anni successivi, oltre all'imposta bollo 2024 (che si è in grado di esibire solamente in questa sede in quanto relativo all'anno trascorso 2024: doc. 17) spese legali (contributo unificato per euro 145,50, e fatture avv. Bernardi per euro 1.100,00) salvo pagamento al saldo della
Pag. 3 di 20 tariffa, metà dell'imposta di bollo per euro 622,00 (si richiama il doc. 2), spese per passaggio di proprietà che la SInora dovesse pagare per effetto della risoluzione Parte_1 contrattuale, e di ogni altra voce di danno emersa in corso di causa e/o ritenuta di giustizia, anche eventualmente ex art 1226 c.c.; viste le risultanze della c.t.u. si chiede che il Tribunale voglia liquidare anche le spese sostenute dall'attrice per il Consulente Tecnico di Parte Ing.
[…]; in via subordinata: per quanto in narrativa indicato, previo accertamento dei Per_1 danni tutti subiti dall'attrice, nell'entità emersa di causa o ritenuta di giustizia, condannare la convenuta all'integrale risarcimento dei detti danni, comunque comprensivi dei costi necessari per la riparazione/sostituzione, con rivalutazione e interessi di legge o, in via ulteriormente subordinata, condannare la convenuta ad effettuare, in prefiggendo termine, che si indica in 60 giorni o nei termini stabiliti o ritenuti di giustizia dal Tribunale, le riparazioni e/o sostituzioni e/o interventi utili e necessari a condurre l'autoveicolo alla piena funzionalità dichiarata nelle promesse contrattuali, disponendo che dette riparazioni e/o sostituzioni, altresì considerato il comportamento non collaborativo della convenuta, vengano eseguite da un officina meccanica diversa da e con spese, anche di COroparte_2 trasporto, poste interamente a carico della convenuta;
in via ulteriormente subordinata: condannarsi, per equivalente, la convenuta a pagare le spese per le riparazioni e/o le sostituzioni e/o gli interventi utili e necessari a condurre l'autoveicolo alla piena funzionalità dichiarata nelle promesse contrattuali;
in via ulteriormente subordinata: disporsi la riduzione del prezzo nella minore somma accertata in corso di causa o ritenuta congrua, condannando la convenuta alla restituzione della differenza a favore dell'attrice; in ogni caso: condannarsi la convenuta al risarcimento dei danni tutti patiti comunque comprensivi dell'imposta di bollo pagata nelle more, delle spese ed anticipazioni sostenute per il proc. civ. r.g.415-2020, del Co deposito dell'autoveicolo presso l'officina di , di ogni danno subito per la CP_2 mancata utilizzazione dell'automezzo nella somma emersa in corso di causa, o ritenuta di giustizia, anche eventualmente ex art 1226 c.c.; in via istruttoria: omissis. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, con rimborso forfettario, oltre accessori di legge (con rifusione delle spese tutte sostenute dall'attrice per il procedimento civile r.g. 415-2020
Tribunale di Venezia).
Per la convenuta:
Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale adito, contrariis reiectis in via principale: rigettare qualsiasi domanda attorea;
in via subordinata: in caso di accoglimento delle domande della CO IG.ra , accertata la responsabilità dell'Officina per l'imperita riparazione del Pt_1 motore, condannare la stessa al risarcimento di tutti i danni patiti dall'odierna attrice, tenendo indenne la SI.ra ; in ogni caso: rifusione di compensi e spese di lite, con P_ addebito delle spese di c.t.u. all'attore ovvero al terzo chiamato in causa.
Per la terza chiamata:
Pag. 4 di 20 […] piaccia all'On. Giudice adito, emettere i seguenti provvedimenti: - In via assolutamente preliminare provvedersi all'estromissione della , dal presente giudizio COroparte_2 per carenza assoluta di legittimazione passiva della chiamata in causa;
- In via preliminare, dichiararsi l'inammissibilità della domanda giudiziale per carenza di prova di tempestiva denuncia dei vizi della cosa compravenduta;
- In via principale, e nel merito rigettare le domande avanzate da parte attorea in quanto infondate, in fatto ed diritto, oltreché non provate e prive di titolo e causale;
- In via subordinata e nel merito dichiarare la assoluta infondatezza, in fatto ed in diritto, dell'azione di responsabilità contrattuale promossa dalla CO IC contro la autofficina - In via ulteriormente gradata, nel P_ denegato caso di accoglimento delle spiegate domande di risarcimento danni, ridurre le richieste attoree nei limiti del giusto;
- In ogni caso, condannare parte attrice o chi di ragione, al pagamento delle spese processuali e delle competenze professionali, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione ai sottoscritti procuratori;
- Emettere ogni altro provvedimento di giustizia.
RAGIONI DELLA DECISIONE
IN FATTO.
Con atto di citazione, ha esposto di aver reperito in Parte_1 internet un annuncio di vendita dell'autovettura usata Mini Cooper S al prezzo di € 5.500,00, con la descrizione “Motore nuovo e frizione nuova con lavoro garantito un anno prima 107000 km ora km 0…” e di aver contattato la IC , in data 11/05/2019, P_ concludendo la compravendita al prezzo di € 5.300,00. Il giorno seguente, tuttavia, l'automobile è risultata guasta: il figlio dell'attrice mentre era alla guida del veicolo, ha visto uscire Parte_2 fumo dal vano motore e ha subito telefonato alla IC, la quale lo COr ha indirizzato verso l'officina meccanica di fiducia di CP_2
Quest'ultima, accertato che il cedimento di un pistone ha
[...] provocato il grippaggio del motore, ha predisposto un preventivo di €
4.000,00 per l'installazione di un motore funzionante. Sorta la controversia tra le parti su chi dovesse sostenere le spese per il ripristino, la ha promosso dinanzi al Tribunale di Venezia un Pt_1
procedimento preventivo per l'accertamento dei difetti della cosa ex art. 1513 c.c. (r.g. n. 415/2020), a cui hanno partecipato l'odierna convenuta
Pag. 5 di 20 COr e l'officina di da questa chiamata in causa, all'esito CP_2 del quale il C.T.U. ha verificato il guasto del motore e stimato in €
3.500,00 il costo necessario per la riparazione e in € 8.000,00 il costo per la sostituzione del motore danneggiato con un motore nuovo, come tale avente le caratteristiche promesse dalla IC.
L'attrice, pertanto, rassegnando le conclusioni riportate in epigrafe, ha chiesto la risoluzione del contratto (o, in subordine, la riduzione del prezzo) e il risarcimento dei danni subiti per la presenza di gravi vizi dell'automobile e per l'inadempimento della IC, che ha consegnato un mezzo privo delle caratteristiche descritte nell'annuncio.
Con comparsa di risposta, si è costituita in giudizio la IC
, contestando la fondatezza delle domande avversarie e P_ chiedendo la chiamata in causa dell'officina , che COroparte_2 era stata incaricata dalla IC medesima di svolgere una verifica completa dell'automobile pochi giorni prima della vendita, che aveva sostituito il motore da gara già installato con un altro fornito dalla proprietaria e che aveva eseguito sul veicolo i lavori di riparazione indicati nella fattura n. 18 del 07/05/2019. Nel merito della domanda avversaria, la convenuta ha contestato, in particolare, la mancata prova di una tempestiva denuncia dei vizi, l'inutilizzabilità degli accertamenti del C.T.U. per l'incertezza sull'identità del motore analizzato, nonché la nullità della relazione peritale per non aver il C.T.U. risposto alle osservazioni del C.T.P., chiedendo altresì, in caso di accoglimento della domanda attorea, di essere tenuta indenne dall'autoriparatore, previo accertamento della sua responsabilità per il malfunzionamento del veicolo.
Autorizzata la chiamata in causa, si è costituita in giudizio
[...]
eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, CP_2 la carenza di prova della tempestività della denuncia da parte dell'attrice e dell'esistenza dei vizi lamentati, nonché affermando di aver eseguito a regola d'arte le riparazioni commissionate dalla IC.
Il Giudice, subentrato nell'assegnazione del fascicolo in data
Pag. 6 di 20 30/11/2022, ha istruito la causa mediante acquisizione del fascicolo di
A.T.P. n. r.g. 415/2020 (procedimento nel quale era stato formulato il seguente quesito tecnico: “[…] accertare e descrivere lo stato del motore dell'automezzo Mini Cooper S targato DT817PN; descrivere i lavori necessari e la spesa utile per portare il motore alla piena funzionalità, in base alle caratteristiche contrattuali promesse e pubblicizzate dalla IC.
Accertare se gli interventi eseguiti dall'officina sul motore del CP_2 veicolo prima della vendita siano stati eseguiti a regola d'arte”), assunzione di prove orali all'udienza del 28/09/2023, integrazione della consulenza tecnica (mediante formulazione al CTU del seguente quesito “dica quale sia stata la causa o la più probabile causa del guasto al motore verificatosi il
12/05/2019; specifichi se il motore in questione, non di primo equipaggiamento, è quello “originale”; se lo stesso era già stato utilizzato in precedenza e se poteva quindi considerarsi, all'epoca della vendita, tecnicamente “nuovo”). Fallito il tentativo di conciliazione, ritenuta la causa matura per la decisione e fissata udienza al 06/03/2025 per la precisazione delle conclusioni, la causa è stata decisa all'esito di discussione orale nelle forme di cui all'art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 27/03/2025.
IN DIRITTO.
La domanda di risoluzione del contratto di compravendita è fondata e merita accoglimento per i seguenti motivi.
Preliminarmente, occorre chiarire l'esatta qualificazione giuridica della domanda formulata dall'attrice, da questa prospettata come azione redibitoria ex artt. 1490, 1492 e 1494 c.c.
A tal proposito, è principio consolidato che il giudice ha il potere- dovere di qualificare giuridicamente i fatti posti a base della domanda o delle eccezioni e di individuare le norme di diritto conseguentemente applicabili, anche in difformità rispetto alle indicazioni delle parti, incorrendo nella violazione del divieto di ultrapetizione soltanto ove sostituisca la domanda proposta con una diversa, modificandone i fatti costitutivi o fondandosi su una realtà fattuale non dedotta e allegata in
Pag. 7 di 20 giudizio dalle parti (Cass., n. 5153/2019). Pertanto, per quanto qui interessa, il giudice chiamato a pronunciarsi sulla domanda di accertamento dei vizi della cosa venduta, ha il compito di qualificare d'ufficio l'azione proposta in termini di vendita di bene privo delle qualità essenziali ovvero, sulla base delle circostanze acquisite al processo a tal fine rilevanti, di vendita di aliud pro alio (Cass., n.
28069/2021). È allora il caso di precisare che il vizio redibitorio (art. 1490 c.c.) e la mancanza di qualità promesse (art. 1497 c.c.), pur presupponendo entrambi l'appartenenza della cosa al genere pattuito, si differenziano in quanto il primo riguarda le imperfezioni ed i difetti inerenti al processo di produzione, fabbricazione, formazione e conservazione della cosa medesima, mentre la seconda è inerente a tutti quegli attributi che esprimono la funzionalità, l'utilità o il pregio della cosa e che influiscono sulla classificazione della stessa in una specie piuttosto che in un'altra. Ricorre, invece, l'ipotesi della consegna dell'aliud pro alio qualora il bene consegnato sia completamente eterogeneo rispetto a quello pattuito, per natura, individualità, consistenza e destinazione, cosicché, appartenendo ad un genere diverso, si riveli funzionalmente del tutto inidoneo ad assolvere allo scopo economico-sociale della res promessa e, quindi, a fornire l'utilità presagita (Cass., n. 13214/2024).
Ebbene, nel caso di specie deve ritenersi che l'attrice, pur avendo evocato esplicitamente la garanzia per vizi della cosa, abbia in realtà inteso agire per la risoluzione del contratto ex art. 1497 c.c., per mancanza cioè delle qualità dell'automobile promesse dalla IC.
In questo senso depone, da un lato, il riferimento negli scritti attorei all'inadempimento contrattuale della IC “per aver messo a disposizione un automezzo privo delle caratteristiche descritte nell'offerta pubblicizzata”, nonché alle “difformità presenti nel motore rispetto a quanto pubblicizzato”, nonché, esplicitamente, alla “mancanza di qualità promesse nell'annuncio di vendita” (cfr. doc. 4), nonché, ad abundantiam,
l'affermazione del patrocinio di parte attrice secondo cui il “vizio” del
Pag. 8 di 20 motore risiederebbe nel fatto di essere un motore vecchio (cfr. verbale d'udienza del 20/06/2024); dall'altro lato, le risultanze istruttorie hanno condotto all'accertamento che il motore dell'automobile, diversamente da quanto pubblicizzato, non era nuovo, bensì usato e al tempo stesso non hanno fatto emergere che il motore fosse affetto da alcun vizio propriamente inteso preesistente alla conclusione del contratto (tanto più che il CTU ha accertato che l'avaria del motore occorsa il giorno successivo alla vendita è da attribuirsi a un caso fortuito, in quanto dipesa da fatica ma da una rottura violenta di un pistone, probabilmente causata da un corpo estraneo – indicativamente componenti rotti della biella, dell'albero motore, delle valvole o altro, oppure di frammenti/microframmenti degli stessi – che ha interferito con il movimento alternato del pistone nel cilindro – cfr. pagg. 15-18 della relazione del 12/04/2024). Al tempo stesso, considerato che dall'annuncio di vendita si desume che il motore è stato sostituito con uno nuovo, è ininfluente che nel caso concreto esso eventualmente non corrisponda a quello riportato nel libretto di circolazione, ciò che consente di escludere l'ipotesi di un aliud pro alio (arg. ex Cass., n.
11117/1990).
Tanto premesso sulla qualificazione della domanda, occorre ora esaminare l'eccezione preliminare di decadenza per tardività della denuncia sollevata dalle controparti, in quanto il diritto alla risoluzione previsto dall'art. 1497 c.c. è soggetto anch'esso ai termini di decadenza stabiliti dall'art. 1495 c.c., che onera il compratore di denunciare al venditore le difformità della cosa entro otto giorni dalla scoperta.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità (mutuabile anche nella fattispecie in esame) ha chiarito che la decorrenza del termine di decadenza deve farsi risalire al momento in cui il compratore acquisisce la certezza obiettiva del vizio, non essendo sufficiente il semplice sospetto (Cass., nn. 11452/2000; 5732/2011; 11046/2016;
40814/2021): l'immediatezza della denuncia al venditore sulla base di un sospetto – volta a consentirgli di rimediare con sollecitudine –
Pag. 9 di 20 comporta che questi, ove destinatario del suddetto rilievo anticipato, risulti tutelato ancor più sollecitamente. Si comprende dunque perché secondo la Cassazione per la denuncia non sono richieste particolari formalità, potendo questa essere effettuata anche oralmente (Cass., n.
5142/2003) e non necessariamente in modo analitico o specifico, con precisa indicazione dei difetti riscontrati, potendo anche essere sommaria, salva in un secondo tempo la precisazione della natura e dell'entità dei vizi, in quanto la finalità di avvisare il venditore sulle intenzioni del compratore e di consentirgli la tempestiva verifica della doglianza può essere assolta anche da una denuncia generica, purché essa renda il venditore edotto che il compratore ha riscontrato, sebbene in modo non ancora esauriente e completo, vizi che rendono la cosa inidonea all'uso cui è destinata o ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore (Cass., nn. 1602/1969; 25027/2015).
Un tanto è precisamente quanto accaduto allorché il giorno successivo alla compravendita, ossia il 12/05/2019, il figlio della
, alla guida dell'automobile in questione, Pt_1 Parte_2 ha telefonato alla per denunciare il guasto occorso al veicolo. P_
Tale circostanza può ritenersi adeguatamente provata dalla testimonianza del stesso (in assenza di specifici elementi dai Parte_2 quali desumere la perdita di attendibilità e credibilità del teste, per il solo rapporto di parentela con l'attrice – cfr. Cass. 25358/2015 –, e considerato che è rimasta indimostrata la correlazione tra il guasto e la condotta di guida del teste), il quale ha dichiarato, in maniera logica, coerente ed esaustiva: “…Avevo salvato il numero della ancora P_
quando avevo trovato l'annuncio su internet. Ricordo di aver detto alla P_
che usciva fumo dall'auto e che non mi fidavo a guidare. Lei mi ha detto di chiamare il meccanico perché lui aveva fatto il lavoro al motore prima. Ricordo che sull'annuncio c'era scritto che il motore era stato fatto nuovo. […] quando ho telefonato alla ero in compagnia di Era P_ Testimone_1 pomeriggio, saranno state le 14:30 quando siamo usciti insieme. Ero andato a trovarlo con la macchina e stavamo andando a prendere le SIarette. Neanche
Pag. 10 di 20 un km da casa sua…” (cfr. verbale d'udienza del 28/09/2023).
Ad ogni buon conto, l'effettiva scoperta da parte dell'acquirente che il motore dell'auto non fosse nuovo può ritenersi avvenuta – trattandosi di mancanza di qualità non apparente –, in assenza di prova contraria, soltanto all'esito dell'accertamento tecnico preventivo a cui hanno partecipato le parti (relazione depositata il 09/04/2021), se non addirittura alla data del deposito della successiva integrazione della
CTU (01/05/2024).
Quanto al merito della domanda, come già anticipato, è stata raggiunta la prova dell'inadempimento della per la mancanza P_ nell'auto venduta delle qualità promesse, considerato che la stessa IC nell'annuncio di vendita pubblicato online ha fornito la seguente descrizione di dettaglio: “Motore nuovo e frizione nuova con lavoro garantito un anno prima 107000 km ora km 0…” (cfr. doc. 1 di parte attrice), ma è stato processualmente accertato che il motore dell'automobile era in realtà usato.
Il C.T.U., invero, a seguito di integrazione disposta nel corso del presente procedimento ha definitivamente accertato che “Il motore […] presenta tutte le componenti interne lubrificate con ampi e diffusi cenni di usura, che dimostrano come sia stato utilizzato in precedenza e per una lunga percorrenza. […] Pertanto tale motore non può assolutamente considerarsi
'nuovo'” (cfr. pagg. 18-19 della relazione del 12/04/2024).
Al riguardo, non possono trovare accoglimento le eccezioni di inutilizzabilità e nullità delle relazioni del C.T.U. formulate da P_
.
[...]
Quanto alla prima censura, la convenuta ha eccepito l'assenza di prova che il motore analizzato dal consulente tecnico “fosse realmente il motore portato dalla vettura al momento del guasto patito” (cfr. comparsa di risposta, pag. 4): questi, infatti, ha svolto i suoi accertamenti su un motore che era già stato separato dal veicolo, disassemblato e riposto in COr un cestone ad opera dell'officina e il cui numero identificativo non corrisponde a quello del motore di primo equipaggiamento, che sarebbe
Pag. 11 di 20 COr stato montato sull'auto dall'officina su richiesta della , P_ prima della vendita alla , in sostituzione del motore da gara Pt_1 con il quale era stato in precedenza a sua volta sostituito.
Tuttavia, non è emersa la prova che il motore montato sull'auto al momento della vendita – che la convenuta sostiene essere quello
“originale” – fosse effettivamente quello di primo equipaggiamento. Si aggiunga che, come riscontrato dal C.T.U. sulla base del libretto di circolazione, l'automobile è stata immatricolata nel 2008 e prima della si sono susseguiti almeno cinque diversi proprietari;
pertanto, il P_ motore originario potrebbe essere stato sostituito con altri in qualsiasi tempo. Con ciò il motore che la ha dichiarato di aver recuperato P_ dal precedente proprietario non necessariamente è proprio quello di primo equipaggiamento.
Allo stesso modo, è rimasto indimostrato che, smontando il motore COr prima delle operazioni peritali, l'officina l'abbia compromesso al punto da renderne impossibile la verifica dell'identità, non essendo stati addotti elementi concreti a sostegno dell'assunto.
Deve allora osservarsi che, se è vero che il C.T.U. ha accertato che il motore analizzato reca un numero diverso da quello di primo equipaggiamento indicato nel libretto di circolazione, ciò non implica che egli abbia svolto le sue indagini su un motore differente da quello che era montato al momento della vendita e del successivo guasto, considerato che la stessa convenuta afferma che prima della vendita c'era stata una sostituzione di motori. È invece possibile affermare, in via presuntiva, il contrario di quanto sostenuto dalla convenuta e cioè
l'esatta corrispondenza tra il motore con cui l'auto è stata venduta e quello periziato, sulla base di plurimi indizi convergenti: il C.T.U. ha attestato che il motore esaminato è stato prodotto dalla casa costruttrice
“Mini”, è compatibile con l'automobile in oggetto ed è analogo per prestazioni e caratteristiche a quello fornito in origine (cfr. pag. 18 della relazione del 12/04/2024); il CTU ha potuto altresì constatare la compatibilità dello stato del motore con i lavori che la afferma P_
Pag. 12 di 20 di aver commissionato all'officina prima della vendita, ossia la sostituzione della frizione e la rettifica della testata che risultano essere stati effettuati (pagg. 12 e 19, cit.; pagg. 11 e 15, relazione del
09/04/2021); la rottura del pistone, accertata dal tecnico come causa dell'avaria del motore, era stata immediatamente verificata anche COr dall'officina a cui è stata affidata la Mini Cooper subito dopo il guasto;
, a domanda del Giudice in sede di interrogatorio CP_2 libero, ha dichiarato che era presente quando l'auto, il giorno successivo alla vendita in cui si è verificato il guasto, è stata ricoverata presso la propria officina e di aver provveduto allo smontaggio del motore insieme a un suo operaio e, successivamente, di aver messo a disposizione del C.T.U. sempre lo stesso motore (cfr. verbale d'udienza del 20/06/2024); il C.T.U. non ha riscontrato elementi per dubitare che il motore, seppur disassemblato, non fosse quello montato dalla l CP_3 momento del guasto (cfr. pag. 22, relazione del 12/04/2024). Ad ulteriore conferma di tutto quanto sopra, ai sensi dell'art. 116, co. 2,
c.p.c., la convenuta, rimanendo ingiustificatamente assente all'udienza fissata per la comparizione delle parti del 20/06/2024, si è sottratta all'interrogatorio libero che era stato disposto, così impedendo al
Giudice di ottenere chiarimenti dalla diretta interessata sull'identità del motore e sulle circostanze della sua asserita sostituzione.
Fermo restando quanto sopra, non può tacersi comunque che, quand'anche si accedesse alla ricostruzione offerta dalla convenuta per cui l'automobile montava il motore di primo equipaggiamento al momento della vendita, questo, anche se diverso dal motore periziato, non avrebbe in ogni caso posseduto le qualità promesse (motore “nuovo
0 km”). La ha infatti affermato che avrebbe recuperato il motore P_
originale dal precedente proprietario: deve quindi presuntivamente ritenersi che sia stato costui a sostituire tale motore con un motore da gara;
egli, tuttavia, risulta essere stato titolare del veicolo solo dal
28/11/2018 al 29/01/2019, mentre l'automobile è stata immatricolata nel 2008 e da allora, come registrato nel tempo in occasione degli
Pag. 13 di 20 interventi manutentivi, ha superato i 100.000 km percorsi (cfr. pagg. 10
e 13, relazione C.T.U. del 12/04/2024).
Quanto alla seconda censura, attinente alla nullità della CTU per omessa risposta alle osservazioni del tecnico di parte convenuta, anch'essa deve essere disattesa, poiché il C.T.U. ha invece replicato puntualmente e motivatamente alle stesse (pagg. 17-18 della relazione del 09/04/2021; pagg. 21-22 della relazione del 12/04/2024) e ha quindi ribadito le proprie conclusioni, non avendo riscontrato elementi oggettivi a sostegno delle ipotesi avanzate dal C.T.P. Persona_2
Provata, dunque, per la preponderanza dell'evidenza, la mancanza nel motore delle qualità promesse, si rammenta che l'azione di cui all'art. 1497 c.c., rientrando in quella disciplinata in via generale dall'art. 1453
c.c., postula che l'inadempimento posto a base della domanda di risoluzione sia imputabile a colpa dell'alienante ed abbia non scarsa importanza, tenuto conto dell'interesse della parte non inadempiente
(Cass, n. 33149/2019).
Entrambi i suddetti presupposti sussistono nel caso di specie.
Va rilevato invero che, da un lato, era onere della IC – rimasto insoddisfatto – provare di essere immune da colpa (cfr. Cass., n.
8924/2019); dall'altro lato, appare evidente la negligenza della , P_ la quale, pur avendo fatto eseguire prima della vendita riparazioni sul motore – che doveva quindi essere già usurato – l'ha descritto nell'annuncio come nuovo con zero chilometri.
Considerato poi che l'inadempimento si è sostanziato nella violazione di un'obbligazione primaria ed essenziale del contratto, esso deve considerarsi di non scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse della compratrice, la quale ha dedotto di non voler sostenere, per l'adeguamento del veicolo (acquistato per la somma di € 5.300,00), spese sproporzionate alle caratteristiche promesse, stimate dal CTU in €
8.000,00. L'inadempimento, in effetti, ha inciso gravemente sull'economia complessiva del rapporto, determinandone uno squilibrio SInificativo, se si considera altresì che è noto che un'automobile con un
Pag. 14 di 20 motore lungamente usato è maggiormente esposta a malfunzionamenti che richiedono onerose riparazioni e ha un valore economico notevolmente inferiore rispetto a una in perfette condizioni.
Per quanto sopra, dunque, deve essere pronunciata la risoluzione del contratto di compravendita stipulato tra e COroparte_4 P_
in data 11/05/2019, cui seguono gli obblighi restitutori ex lege.
[...]
In particolare, deve essere condannata alla restituzione P_ del prezzo pari a € 5.300,00, oltre interessi legali ex art. 1284, co. 1, c.c. dalla data del pagamento ed ex art. 1284, co. 4, c.c. dalla data della domanda giudiziale fino al saldo effettivo (esclusa la chiesta rivalutazione monetaria, in quanto debito di valuta e perché non vi è prova di un maggior danno ex art. 1224, co. 2, c.c.; cfr. Cass., n.
14289/2018), mentre nulla si statuisce sulla restituzione del veicolo poiché non vi è stata specifica domanda (cfr. Cass., n. 28722/2022).
Quale ulteriore effetto della risoluzione, la convenuta dovrà rifondere all'attrice le spese relative alla metà dell'imposta per la trascrizione del trasferimento di proprietà (€ 622,00) che quest'ultima ha attestato di aver pagato in data 05/06/2019 (cfr. doc. 2), in quanto spesa legittimamente fatta per la vendita e su cui la convenuta non ha preso posizione.
Non può invece essere accolta la domanda volta ad ottenere il risarcimento delle somme pagate dall'attrice a titolo di imposta di bollo auto, poiché trattasi di un'imposta regionale obbligatoria che deve essere corrisposta da chi risulta proprietario di una vettura registrata al
PRA alla data di scadenza dell'imposta e versata annualmente ed è dovuta a prescindere dall'effettivo utilizzo del veicolo stesso. Nel caso di specie, peraltro, il mancato utilizzo dell'auto non può nemmeno essere imputato alla in quanto non sono state accertate cause del P_ guasto ad essa imputabili. La convenuta, si ribadisce, è considerata responsabile per la mancanza di qualità promesse e dunque per la vetustà del motore che non è stata posta dal CTU nemmeno in correlazione con il guasto occorso.
Pag. 15 di 20 Tantomeno possono essere risarcite le spese di trascrizione per il passaggio di proprietà dell'automobile che la dovesse in futuro Pt_1 pagare per effetto della risoluzione contrattuale, poiché la relativa domanda – proposta per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni – è inammissibile in quanto nuova e, in ogni caso, infondata, poiché tale voce di danno non si è ancora concretizzata e non è stata quantificata.
Non costituiscono infine una componente di danno patrimoniale gli esborsi sostenuti dall'attrice per il procedimento di A.T.P. (comprese le spese legali e di C.T.U.), che rientrano invece tra le spese processuali da regolare all'esito del giudizio di merito secondo il principio di soccombenza (cfr., da ultimo, Cass. n. 26478/2024).
Venendo alla domanda di manleva proposta dalla convenuta nei confronti della terza chiamata preliminarmente COroparte_2 deve essere disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione passiva COr sollevata da quest'ultima, in quanto è incontestato che tra l'officina e sia intercorso un rapporto negoziale e l'eccezione è P_ fondata, a ben vedere, esclusivamente su questioni attinenti al merito della controversia.
La domanda deve tuttavia essere rigettata nel merito perché infondata.
Nell'affermare che prima della compravendita l'autoriparatore era stato incaricato di effettuare una revisione complessiva dell'autovettura, nonché di montare il motore recuperato dal precedente proprietario ed effettuare alcune riparazioni e sostituzioni (dettagliate nella fattura n. COr 28 del 07/05/2019 di depositata in atti), ha chiesto P_
COr di essere tenuta indenne dalla invocando espressamente la garanzia per vizi o difformità prevista dall'art. 2226 c.c., poiché a suo dire l'officina avrebbe dovuto rilevare e risolvere i problemi tecnici del motore e, comunque, la stessa non avrebbe eseguito i lavori a regola d'arte, determinando così il successivo malfunzionamento del veicolo.
Sennonché, per un verso, non è stata raggiunta la prova della
Pag. 16 di 20 preesistenza di un difetto del motore, che ne abbia provocato l'avaria il giorno dopo la vendita, tale da poter essere accertato sin dall'inizio COr dall'autofficina Come già evidenziato, infatti, il C.T.U. ha riconosciuto quale causa più probabile del guasto l'accidentale rottura violenta del pistone, ma non ha potuto stabilire quale componente abbia concatenato la rottura (cfr. pag. 18, relazione del 12/04/2024). In ogni caso non può muoversi alcun rimprovero per aver smontato il motore COr all'officina alla quale si è rivolta l'attrice per la riparazione subito dopo il guasto, in quanto operazione necessaria per accertare la causa del problema e determinare gli interventi riparativi del caso, nonché per formulare un preciso preventivo dei costi.
Per altro verso, si osserva che il C.T.U. ha ispezionato il motore nelle sue diverse parti e ha quindi ritenuto, anche a fronte delle critiche mosse dal C.T.P. che l'officina abbia svolto i lavori di Persona_2 manutenzione secondo le regole dell'arte (cfr. pag. 18, relazione del
09/04/2021), ribadendo le proprie considerazioni nella successiva integrazione della consulenza tecnica. Sul punto non possono che condividersi le conclusioni del C.T.U., considerato che la convenuta, anche tramite il proprio C.T.P., non ha fornito alcun elemento concreto che consenta di superare le valutazioni dell'ing. Per_3
In ogni caso, non è stato neppure dimostrato un nesso di causalità tra la condotta dell'autoriparatore e il guasto, posto che il C.T.U. ha affermato che non vi è correlazione tra la rottura del pistone e gli interventi effettuati dall'officina sul motore, i quali hanno riguardato componenti diversi dal pistone stesso (frizione e testata). Replicando alle osservazioni del consulente di parte convenuta, inoltre, egli ha ragionevolmente rilevato che la prossimità temporale tra gli eventi non può di per sé costituire prova di un nesso eziologico e che le ipotesi avanzate dal rag. attinenti a una supposta opera negligente Persona_2
o imperita dell'autoriparatore quale possibile antecedente causale della rottura del pistone (l'uso di un lubrificante non appropriato e/o non sufficiente, l'errore nel rimontaggio della testata e delle valvole o nello
Pag. 17 di 20 smontaggio e rimontaggio della distribuzione e del sistema
“Valvetronic”, o una rettifica mal eseguita) non hanno trovato riscontri nella realtà (cfr. pag. 17, cit.). COr Non è possibile, infine, imputare ad la promessa delle qualità dell'automobile la cui mancanza ha provocato la risoluzione del contratto di compravendita, in quanto la circostanza per cui il titolare avrebbe dichiarato alla IC che il motore non era CP_2 mai stato utilizzato, indicandole di descriverlo nell'annuncio come
“motore nuovo km 0” e garantendone il buon funzionamento, è stata allegata dalla convenuta per la prima volta nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c., quando erano già maturate le preclusioni assertive, con conseguente inammissibilità dei capitoli di prova orale nn. 6, 13 e 14.
Per quanto sopra, dunque, non emergono vizi rilevanti ai fini della garanzia di cui all'art. 2226 c.c., né inadempimenti di sorta da parte COr dell'autofficina sicché la domanda della convenuta nei confronti di quella deve essere rigettata.
Quanto alle spese di lite, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la parte soccombente deve essere condannata a rifondere a P_
le spese del procedimento ante causam (r.g. n. Parte_1
415/2020), liquidate come da dispositivo sulla scorta del D.M. 55/2014 ratione temporis applicabile, incluse quelle di C.T.U., già determinate con decreto del 06/05/2021 (depositato il 10/05/2021) in complessivi €
2.538,53, oltre IVA e accessori, nonché le spese del presente giudizio, che sono liquidate, come da dispositivo, sulla scorta del D.M. 55/2014
e ss.mm.ii., tenuto conto del valore della controversia (scaglione €
5.201-26.000) e dell'attività difensiva effettivamente espletata. La convenuta dovrà altresì rifondere all'attrice le spese relative all'attività svolta dal proprio consulente tecnico ing. (cfr. Cass., nn. Per_1
30289/2019; 26729/2024), documentate per € 1.564,00 (cfr. docc. 15 e
16 di parte attrice). Le spese di C.T.U. del presente giudizio, liquidate con decreto del 10/07/2024 in complessivi € 2.538,53 oltre IVA e accessori, vengono poste definitivamente a carico della soccombente
Pag. 18 di 20 . P_
Data la soccombenza anche nei confronti della terza chiamata, che ha partecipato ad ambedue le fasi, dovrà rifondere le spese P_ processuali sia della fase di A.T.P. sia del presente giudizio ad
[...]
da distrarsi in favore dei procuratori antistatari ex art. CP_2
93 c.p.c., che sono liquidate, come da dispositivo, sulla scorta del D.M.
55/2014 e ss.mm.ii.
Tenuto conto del valore della controversia, prossimo alla soglia minima dello scaglione di riferimento, tutte le spese processuali andranno liquidate sulla scorta dei parametri minimi.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1. RISOLVE il contratto di compravendita stipulato tra Pt_1
e per cui è causa;
[...] P_
2. CONDANNA, per l'effetto, alla restituzione in P_
favore di del prezzo di € 5.300,00, oltre interessi legali Parte_1 come indicato in parte motiva, nonché della somma di € 622,00 per la causale di cui in parte motiva;
3. RESPINGE la domanda di manleva svolta dalla convenuta nei confronti della terza chiamata;
4. CONDANNA a rifondere a le P_ Parte_1
spese processuali relative alla fase di A.T.P. (r.g. n. 415/2020), che si liquidano in € 1.315,00 per compensi professionali ed € 145,50 per spese esenti, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge;
5. CONDANNA a rifondere a le P_ Parte_1
spese processuali relative al presente giudizio, che si liquidano in €
2.540,00 per compensi professionali ed € 1.828,00 per spese esenti (di cui € 1.564,00 per spese di C.T.P.), oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge;
6. CONDANNA a rifondere ad P_ COroparte_2
Pag. 19 di 20 le spese processuali relative alla fase di A.T.P. (r.g. n. 415/2020), che si liquidano in € 1.315,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c.;
7. CONDANNA a rifondere ad P_ COroparte_2
le spese processuali relative al presente giudizio, che si liquidano in €
2.540,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c.;
8. PONE le spese di C.T.U. relative al procedimento di ATP, per come liquidate con decreto del 06/05/2021 in € 2.538,53, oltre IVA e accessori, nonché le spese di CTU del presente giudizio, giusta decreto di pagamento del 10/07/2024, per € 2.538,53, oltre IVA e accessori, definitivamente a carico di . P_
Sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Provvedimento redatto con la collaborazione del dott. Francesco Mattia
Carfizzi, tirocinante ex art. 73 D.L. n. 69/2013.
Venezia, così deciso il 27/03/2025
IL GIUDICE
Tobia Aceto
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