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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/04/2025, n. 2895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2895 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 36385/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Rossella Filippi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. n. 36385/23 promossa da:
(C.F. ; P. VA ), rappresentata e difesa per Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 procura generale dall'avv. Gianluigi Morelli (c.f. ) elettivamente domiciliata C.F._1
presso Area Legale Territoriale Nord Ovest, alla Via Vittorio Alfieri n.10 - CAP Parte_1
10121- Torino (TO)
Appellante
CONTRO
(C.F. , rappresentata e difesa, per delega Controparte_1 P.IVA_3 allegata all'atto di citazione in primo grado, espressamente rilasciata anche per il grado di appello, dagli Avv.ti Giorgio Vincenti (C.F. ) e (C.F. C.F._2 Parte_2
) ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, sito in Milano Via G. Vasari C.F._3
n. 26.
Appellata
Conclusioni
Parte appellante
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, - disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, conclusione;
- accogliere il presente appello e riformare parzialmente la sentenza n. 5621/2023 pronunciata dal
Giudice di Pace di Milano nel giudizio distinto a R.g. con il n. 51848/2022; - accertare e dichiarare il concorso di colpa della er la modalità di spedizione utilizzata Controparte_1 per l'invio dell'assegno n. 0090133481-09 di euro 2.300,00 e/o dell'assegno n. 9103438123-00 di euro
1.800,00 e per l'effetto ridurre proporzionalmente quanto dovuto da a parte appellata Parte_1
e per l'effetto disporre che la provveda alla restituzione della somma che Controparte_2 pagina 1 di 8 risulterà non dovuta da a controparte e che l'appellante si è vista costretta a versare a Parte_1
parte appellata in esecuzione della sentenza di primo grado. -IN OGNI CASO, - Con vittoria di spese e onorari di causa, per entrambi i gradi di giudizio
Parte appellata
Piaccia al Tribunale di Milano, contrariis rejectis, così GIUDICARE Rigettare l'appello proposto da confermando in ogni sua parte la sentenza n. 5621/2023 del Giudice di Pace di Parte_1
Milano, R.G. 51848/2022, pubblicata il 27.09.2023.
FATTO E DIRITTO
Il presente giudizio trae origine dall'appello proposto da per la parziale Parte_1
riforma della sentenza n. 5621/2023 depositata il 27/09/2023 emessa dal Giudice di Pace di Milano a definizione del giudizio Rg 51848/2022.
L'odierna appellata con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 06/10/2022, citava CP_1
dinanzi al Giudice di Pace di Milano asserendo di aver subito un danno a causa Parte_1
della negligente negoziazione, da parte della convenuta dell'assegno di traenza non trasferibile Unipol
Banca n.0090133481-09, per l'importo di € 2.300,00 tratto all'ordine di e Persona_1 dell'assegno di traenza non trasferibile n.9103438123-00, per l'importo di € 1.800,00 tratto Parte_3 all'ordine di;
che gli assegni in questione, sarebbero stati pagati a persona diversa Persona_2 dall'effettivo beneficiario e chiedeva nel merito: ritenuta la responsabilità di nella Parte_1
negoziazione degli assegni, condannarla al pagamento a favore di Controparte_1 dell'importo di € 4.100,00, con la rivalutazione monetaria e gli inter essi legali sul capitale rivalutato dalla data di pagamento al saldo, nonché gli interessi maturati durante il giudizio ai sensi dell'art. 1284
c.c. così come novellato dalla L. 162/2014.
Si costituiva che chiedeva di accertare e dichiarare che aveva correttamente operato con riguardo Pt_1
alla negoziazione dell'assegno n. 0090133481-09 di euro 2.300,00 e con riguardo alla negoziazione dell'assegno n. 9103438123-00 di euro 1.800,00 e per l'effetto dichiarare che non sussisteva alcuna responsabilità in capo a per il danno lamentato da e per Parte_1 Controparte_1
l'effetto rigettare le domande di controparte e dichiarare che a nulla era tenuta nei Parte_1
confronti di controparte;
in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di non accoglimento di una o di entrambe le domande proposte in via principale, accertare e dichiarare il concorso di colpa della per aver spedito l'assegno n. 0090133481-09 di euro 2.300,00 e/o Controparte_1
l'assegno n. 9103438123-00 di euro 1.800,00 con posta ordinaria e/o con posta raccomandata e per pagina 2 di 8 l'effetto dichiarare che a nulla era tenuta nei confronti di controparte o di voler Parte_1
ridurre proporzionalmente quanto dovuto dalla convenuta a parte attrice.
Il Giudice di Pace con sentenza n.5621/2023 depositata il 27/09/2023 accoglieva la domanda di e condannava al pagamento in favore di parte attrice della Parte_4 Parte_1
somma complessiva di euro 4.100,00 oltre interessi legali dal dovuto al saldo e al pagamento delle spese di lite quantificate in complessivi euro 1.038,00 di cui euro 125,00 per spese ed euro 913,00 per compensi professionali, oltre VA, Cpa e rimborso forfettario.
Il Giudice di Prime Cure rilevava che il bancario non aveva mostrato la diligenza richiesta dall'art. 1176 c.c., non avendo rilevato le alterazioni visibili da un semplice esame del titolo anche senza l'ausilio di strumenti tecnici, anomalie che avrebbero dovuto indurre l'addetto al pagamento a meglio verificare prima di effettuare il pagamento incorrendo in una negligenza evidente. Il Giudice di Prime cure osservava che la convenuta, in tal senso non aveva offerto alcuna prova liberatoria in relazione alla propria responsabilità e in relazione alla leggerezza dell'impiegato/addetto nel portare all'incasso assegni, evidentemente alterati, per l'occhio esperto del cassiere, senza nemmeno effettuare il più semplice controllo sugli assegni portati dal soggetto non legittimato. Il Giudice non riconosceva rilievo alla circostanza dell'invio a mezzo posta ordinaria gli assegni non ritenendo che vi fosse un nesso eziologico intercorrente tra la condotta inadempiente di e le modalità di invio. Parte_1
Avverso la suddetta sentenza, ha proposto appello eccependo la violazione Parte_1
degli artt. 1175 cc, 1227 cc., 40 e 41 cp e 2697 cc per l'- erronea esclusione della rilevanza causale della spedizione mediante posta ordinaria dell'assegno n. 0090133481-09 di euro 2.300,00 e/o dell'assegno n. 9103438123-00 di euro 1.800,00 e mancato il riconoscimento del concorso di colpa di
. Controparte_1
L'appellante allegava che il Giudice di primo grado aveva fondato la propria decisione su una ormai risalente e superata giurisprudenza, nonostante il riconoscimento del concorso di colpa sia stato affermato da ben tre pronunce a Sezioni Unite seguite da copiosa e recente giurisprudenza di legittimità
e di merito;
che la sentenza del Giudice di Pace di Milano appariva criticabile perché il Giudice di primo grado non si era attenuto al principio affermato dalle SSUU. n. 9769/2020 pubblicata il giorno
26 maggio 2020, che si è pronunciata riconoscendo l'efficienza causale della spedizione per posta ordinaria di assegni non trasferibili -poi sottratti ed illegittimamente negoziati- quale condotta idonea a giustificare il concorso di colpa della mittente-creditrice nella determinazione del danno, affermando il seguente principio di diritto;
che in definitiva, l'eventuale, preteso evento dannoso in capo alla odierna pagina 3 di 8 appellata era, indiscutibilmente, dovuto, alla negligente e imprudente trasmissione dell'assegno e perciò andava valutato secondo il disposto dell'art. 1227 c.c.; che la decisione appellata appariva ingiusta in quanto erano stati attribuiti due diversi parametri di diligenza: rigoroso verso Parte_1 ed indulgente verso la appellata, nonostante l'incauta modalità di consegna dell'assegno; che la
[...]
giurisprudenza di legittimità e di merito aveva ribadito che la scelta sistematica e consapevole di eseguire la spedizione dei titoli con posta ordinaria non integrava una condotta prudente;
che la trasmissione dei titoli con posta ordinaria violava il D.M. 26.02.2004; che alla colpa generica (per negligenza, imprudenza ed imperizia) si associava un profilo di colpa specifica (per violazione di regolamenti, ordini e discipline), entrambi rilevanti ex art. 43 cp e che l'assegno spedito con posta ordinaria costituisce l'antecedente causale necessario dell'evento.
L'appellante insisteva nella riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui non aveva riconosciuto il concorso di colpa della per la modalità adottata nella spedizione Parte_4
dei titoli ai beneficiari;
che con riferimento all'assegno 0090133481-09 di euro 2.300,0 controparte non aveva provato di aver utilizzato una spedizione tracciata e, pertanto, almeno per tale assegno, si sarebbe dovuto accertare e dichiarare il concorso di colpa di controparte riducendo proporzionalmente quanto dovuto dalla convenuta a parte attrice;
che con riferimento all'assegno n. 9103438123-00 di euro
1.800,00 controparte non aveva provato di aver utilizzato una spedizione tracciata e, pertanto, almeno per tale assegno, si sarebbe dovuto accertare e dichiarare il concorso di colpa di controparte riducendo proporzionalmente quanto dovuto dalla convenuta a parte attrice;
che sul punto l'art. 83 del DPR
29/3/1973 n.156 testualmente dispone al I comma “È vietato includere nelle corrispondenze ordinarie, in quelle raccomandate e nei pacchi ordinari denaro, oggetti preziosi e carte di valore esigibili al portatore.”; che la spedizione del titolo in posta assicurata avrebbe, invece, costituito un comportamento diligente della parte attrice, conforme a quanto previsto dall'art. 1182 u.c.cc, quale forma di cautela finalizzata ad evitare o quantomeno ridurre il danno.
L'appellante concludeva: accogliere il presente appello e riformare parzialmente la sentenza n.
5621/2023 pronunciata dal Giudice di Pace di Milano nel giudizio distinto a R.g. con il n. 51848/2022;
- accertare e dichiarare il concorso di colpa della per aver Controparte_1
spedito con posta ordinaria l'assegno n. 0090133481-09 di euro 2.300,00 e/o l'assegno n. 9103438123-
00 di euro 1.800,00 con posta ordinaria e per l'effetto ridurre proporzionalmente quanto dovuto da a parte appellata e per l'effetto disporre che la provveda Parte_1 Controparte_2
pagina 4 di 8 alla restituzione della somma che risulterà non dovuta da a controparte e che Parte_1
l'appellante si è vista costretta a versare a parte appellata in esecuzione della sentenza d i primo grado.
Si costituiva che rilevava che l'impugnazione proposta da Controparte_1
riguardava la riforma soltanto parziale della sentenza del Giudice di Pace laddove non era stata Pt_1 accolta l'eccezione di concorso di colpa di per aver inviato gli assegni contraffatti a mezzo CP_1
della posta ordinaria e che ne conseguiva che si era formato il giudicato su quella parte della decisione di primo grado relativa alla accertata responsabilità di per non aver usato, all'atto della Pt_1
negoziazione dei titoli, la dovuta diligenza prevista dall'art. 1176 c.c.
L'appellata eccepiva che era stato documentato ed esaurientemente esposto nella conclusionale di primo grado che i titoli in oggetto vennero affidati per il recapito ai legittimi destinatari, al
[...]
e risultavano recapitati ad una non meglio identificata per conto del Controparte_3 Parte_5 destinatario e dallo studio dell'Avv. Coppola presso il quale il plico contenente l'assegno era indirizzato;
che tutte queste fasi della spedizione e del percorso dei plichi e della loro rituale consegna, erano state adeguatamente documentate;
che quel che poi si era verificato in occasione della consegna dei plichi a soggetti che evidentemente non erano legittimati al ritiro per conto dei destinatari, era stato parimenti esposto nell'atto di citazione e, soprattutto aveva formato oggetto di denunce alle autorità di
Pubblica Sicurezza che se ne occuperanno;
che ciò non poteva avere alcun rilievo in questo processo soprattutto per quanto concerne la dedotta incidenza di una corresponsabilità di CP_1 nell'illegittimo operato da;
che il principio sancito dalle Sezioni Unite della Corte di Parte_1
Cassazione identifica nella spedizione di un assegno, ancorché munito di clausola di non trasferibilità, a mezzo della posta ordinaria, la condotta idonea a giustificare il concorso di colpa del mittente, indicando nella raccomandata o nell'assicurata i mezzi più “sicuri” per svolgere queste operazioni e che nel caso la società attrice era andata al di là dei suggerimenti emersi dalle sentenze della Corte di
Cassazione per non essere coinvolta in declaratoria di corresponsabilità del mittente nei casi di sottrazione dei titoli e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, affidando entrambi gli assegni di cui qui si discute al potendone così seguire il percorso fino alla Controparte_4
documentata consegna. L'appellata deduceva che i problemi insorti sulla consegna dei titoli non riguardano questa causa, nella quale era stato dimostrato, in conformità al principio di diritto sancito dalle Sezioni Unite, l'essersi affidata l'attrice per la spedizione, alla modalità più sicura e tracciabile possibile con un comportamento, quindi, che non poteva incidere, neanche in termini di concorsualità, sulla accertata responsabilità di nella negoziazione degli assegni contraffatti. Pt_1
pagina 5 di 8 L'appellata concludeva di rigettare l'appello proposto da confermando in ogni sua Parte_1
parte la sentenza n. 5621/2023 del Giudice di Pace di Milano, R.G. 51848/2022, pubblicata il
27.09.2023.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si rileva che la decisone attiene unicamente ai capi della sentenza che non hanno dichiarato la corresponsabilità dell'appellata per aver spedito gli assegni per posta ordinaria.
Reputa il Tribunale che la domanda non possa trovare accoglimento per le motivazioni che si indicheranno.
Il presente appello concerne la sussistenza del concorso di colpa ex art. 1227 c.c. a carico della mittente in caso di sottrazione del titolo ed incasso da un terzo non legittimato laddove la spedizione sia avvenuta tramite la posta ordinaria.
L'appellante lamentava che il Giudice di primo grado non si era attenuto al principio ormai consolidato in giurisprudenza che riconosce il concorso di colpa del mittente che abbia spedito l'assegno con posta ordinaria laddove il titolo successivamente sia stato sottratto ed incassato da terzi;
rilevando a tal fine che la controparte non aveva provato di aver utilizzato una spedizione tracciata per l'invio degli assegni oggetto di causa.
Orbene si deve osservare che con riferimento alla questione dell'invio degli assegni con posta ordinaria lo scrivente Giudice non condivide con il Giudice di Prime Cure che non vi sia un nesso eziologico tra l'aver spedito a mezzo posta ordinaria e l'inadempimento della banca trattaria, aderendo al principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite della Cassazione n.9769/20 secondo cui “la spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola di trasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l'affermazione del concorso di colpa del mittente comportando, in relazione alle modalità di trasmissione e consegna previste dalla disciplina del servizio postale, l'esposizione volontaria del mittente ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere di agire per preservare gli interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda, e configurandosi dunque come un antecedente necessario dell'evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo eventualmente tenuto dalla banca nell'identificazione del presentatore”.
Pur condividendo il suddetto principio della SS.UU. l'appello risulta infondato in quanto si deve osservare che l'appellato ha provato che le modalità di invio erano state diverse da un invio ordinario e pagina 6 di 8 non tracciabile come dallo stesso Giudice di Prime Cure rilevato in un inciso : “Di nessun rilievo è la circostanza che l'assegno sia stata spedito a mezzo posta ordinaria(anche perché nel caso di specie sono stati spediti con Corriere) e cioè senza alcun cautela e con leggerezza “…dal momento che tali aspetti comunque non sono tali da inserirsi, neppure alterandone la portata , sul nesso eziologico intercorrente tra la condotta inadempiente di e il nocumento sopra descritto (Trib. Parte_1
Milano sentenza n. 2581/17)”.
Ebbene il Giudice di Prime Cure pur dichiarando di non ritenere rilevante la circostanza dell'invio con posta ordinaria ai fini del riconoscimento del concorso aveva rilevato che nel caso de quo le modalità comunque non erano ordinarie.
Infatti nel caso di specie, come eccepito dall'appellato ed anche dal Giudice di gli assegni Parte_6
non risultano inviati con posta ordinaria ma con servizio di posta privata con avviso di ricevimento.
In tal senso l'appellato in primo grado provvedeva a depositare in relazione all'assegno n.0090133481-
09, per l'importo di € 2.300,00 tratto all'ordine di l'ordine di pagamento con il Persona_1 numero dell'assegno e l'indirizzo di invio, altresì l'avviso di ricevimento attestante che l'assegno era stato spedito con corriere all'indirizzo indicato nell'ordine di pagamento e ricevuto da tale Pt_5
( doc. 1 e 3 fasc. primo grado appellato).
[...]
In relazione all'assegno n.9103438123-00, per l'importo di € 1.800,00 tratto all'ordine di Per_2
l'appellato depositava la lettera inoltrata al con conferma del pagamento al medesimo
[...] Per_2
indirizzo riportato nell'avviso di ricevimento attestante la spedizione a mezzo corriere con timbro per ricevuta dell'avv. Coppola (doc.5 e 7 fasc. primo grado appellato).
Dagli avvisi di ricevimento del servizio di poste private “Campania recapiti in oggetto era CP_3
rilevabile il destinatario (intestatario assegno) e la data di invio, data che risulta compatibile con la data degli assegni, gli avvisi riportano gli indirizzi come da ordine di pagamento e da lettera di conferma pagamento e risultano altresì sottoscritti alla ricezione pertanto si ritiene che la documentazione sia riferibile agli assegni indicati ed idonea a dimostrare la diligenza della mittente ( doc.1, 3,5 e 7 fasc. primo grado appellato).
Si deve osservare sul punto che come indicato negli avvisi di ricevimento, il servizio di poste private utilizzato dall'appellata risulta munito di licenza individuale rilasciata dal Ministero delle comunicazioni (doc. 3 e 7).
Altresì priva di pregio il richiamo all'art. 83 del DPR 29/3/1973 n.156 che testualmente dispone al I comma “È vietato includere nelle corrispondenze ordinarie, in quelle raccomandate e nei pacchi
pagina 7 di 8 ordinari denaro, oggetti preziosi e carte di valore esigibili al portatore” non applicabile al caso de quo giacché “attinente ai soli rapporti tra l'ente postale e gli utenti del medesimo e non prevedendo il divieto della norma alcuno specifico riferimento al titolo a legittimazione invariabile” (Cass. Civile,
Ord. n. 20911/ 2018 )
Per le suddette motivazioni l'appellata ha dimostrato in relazione alla spedizione degli assegni n.0090133481-09 di euro 2.300,00 e n. 9103438123-00 di euro 1.800,00 di ave posto in essere un comportamento diligente avendo adottato un sistema di spedizione -quale il corriere- in grado di garantire la tracciabilità e la verifica della ricezione da parte del destinatario pertanto alcun concorso di colpa è ascrivile.
Alle suesposte considerazioni consegue, dunque, il rigetto dell'appello proposto da Parte_1
e la conferma della sentenza di primo grado.
[...]
La spese di lite sono a carico dell'appellante soccombente e vengono liquidate in base ai parametri indicati dal D.M. 55/2014, considerato il valore della controversia.
Altresì a seguito del rigetto dell'appello sussistono i presupposti per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico di parte appellante a norma dell'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano definitivamente pronunciando, in grado di appello disattesa ogni contraria istanza, così decide:
- Rigetta l'appello.
- Condanna a rifondere alla le Parte_1 Controparte_1 spese di lite del presente grado di giudizio liquidate in € 2.552,00 per compensi oltre al rimborso spese forfettarie e agli accessori di legge.
- Condanna altresì al pagamento di un ulteriore importo a titolo di Parte_1 contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Milano, 4 aprile 2025
Il Giudice
dott. Rossella Filippi
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Rossella Filippi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. n. 36385/23 promossa da:
(C.F. ; P. VA ), rappresentata e difesa per Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 procura generale dall'avv. Gianluigi Morelli (c.f. ) elettivamente domiciliata C.F._1
presso Area Legale Territoriale Nord Ovest, alla Via Vittorio Alfieri n.10 - CAP Parte_1
10121- Torino (TO)
Appellante
CONTRO
(C.F. , rappresentata e difesa, per delega Controparte_1 P.IVA_3 allegata all'atto di citazione in primo grado, espressamente rilasciata anche per il grado di appello, dagli Avv.ti Giorgio Vincenti (C.F. ) e (C.F. C.F._2 Parte_2
) ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, sito in Milano Via G. Vasari C.F._3
n. 26.
Appellata
Conclusioni
Parte appellante
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, - disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, conclusione;
- accogliere il presente appello e riformare parzialmente la sentenza n. 5621/2023 pronunciata dal
Giudice di Pace di Milano nel giudizio distinto a R.g. con il n. 51848/2022; - accertare e dichiarare il concorso di colpa della er la modalità di spedizione utilizzata Controparte_1 per l'invio dell'assegno n. 0090133481-09 di euro 2.300,00 e/o dell'assegno n. 9103438123-00 di euro
1.800,00 e per l'effetto ridurre proporzionalmente quanto dovuto da a parte appellata Parte_1
e per l'effetto disporre che la provveda alla restituzione della somma che Controparte_2 pagina 1 di 8 risulterà non dovuta da a controparte e che l'appellante si è vista costretta a versare a Parte_1
parte appellata in esecuzione della sentenza di primo grado. -IN OGNI CASO, - Con vittoria di spese e onorari di causa, per entrambi i gradi di giudizio
Parte appellata
Piaccia al Tribunale di Milano, contrariis rejectis, così GIUDICARE Rigettare l'appello proposto da confermando in ogni sua parte la sentenza n. 5621/2023 del Giudice di Pace di Parte_1
Milano, R.G. 51848/2022, pubblicata il 27.09.2023.
FATTO E DIRITTO
Il presente giudizio trae origine dall'appello proposto da per la parziale Parte_1
riforma della sentenza n. 5621/2023 depositata il 27/09/2023 emessa dal Giudice di Pace di Milano a definizione del giudizio Rg 51848/2022.
L'odierna appellata con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 06/10/2022, citava CP_1
dinanzi al Giudice di Pace di Milano asserendo di aver subito un danno a causa Parte_1
della negligente negoziazione, da parte della convenuta dell'assegno di traenza non trasferibile Unipol
Banca n.0090133481-09, per l'importo di € 2.300,00 tratto all'ordine di e Persona_1 dell'assegno di traenza non trasferibile n.9103438123-00, per l'importo di € 1.800,00 tratto Parte_3 all'ordine di;
che gli assegni in questione, sarebbero stati pagati a persona diversa Persona_2 dall'effettivo beneficiario e chiedeva nel merito: ritenuta la responsabilità di nella Parte_1
negoziazione degli assegni, condannarla al pagamento a favore di Controparte_1 dell'importo di € 4.100,00, con la rivalutazione monetaria e gli inter essi legali sul capitale rivalutato dalla data di pagamento al saldo, nonché gli interessi maturati durante il giudizio ai sensi dell'art. 1284
c.c. così come novellato dalla L. 162/2014.
Si costituiva che chiedeva di accertare e dichiarare che aveva correttamente operato con riguardo Pt_1
alla negoziazione dell'assegno n. 0090133481-09 di euro 2.300,00 e con riguardo alla negoziazione dell'assegno n. 9103438123-00 di euro 1.800,00 e per l'effetto dichiarare che non sussisteva alcuna responsabilità in capo a per il danno lamentato da e per Parte_1 Controparte_1
l'effetto rigettare le domande di controparte e dichiarare che a nulla era tenuta nei Parte_1
confronti di controparte;
in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di non accoglimento di una o di entrambe le domande proposte in via principale, accertare e dichiarare il concorso di colpa della per aver spedito l'assegno n. 0090133481-09 di euro 2.300,00 e/o Controparte_1
l'assegno n. 9103438123-00 di euro 1.800,00 con posta ordinaria e/o con posta raccomandata e per pagina 2 di 8 l'effetto dichiarare che a nulla era tenuta nei confronti di controparte o di voler Parte_1
ridurre proporzionalmente quanto dovuto dalla convenuta a parte attrice.
Il Giudice di Pace con sentenza n.5621/2023 depositata il 27/09/2023 accoglieva la domanda di e condannava al pagamento in favore di parte attrice della Parte_4 Parte_1
somma complessiva di euro 4.100,00 oltre interessi legali dal dovuto al saldo e al pagamento delle spese di lite quantificate in complessivi euro 1.038,00 di cui euro 125,00 per spese ed euro 913,00 per compensi professionali, oltre VA, Cpa e rimborso forfettario.
Il Giudice di Prime Cure rilevava che il bancario non aveva mostrato la diligenza richiesta dall'art. 1176 c.c., non avendo rilevato le alterazioni visibili da un semplice esame del titolo anche senza l'ausilio di strumenti tecnici, anomalie che avrebbero dovuto indurre l'addetto al pagamento a meglio verificare prima di effettuare il pagamento incorrendo in una negligenza evidente. Il Giudice di Prime cure osservava che la convenuta, in tal senso non aveva offerto alcuna prova liberatoria in relazione alla propria responsabilità e in relazione alla leggerezza dell'impiegato/addetto nel portare all'incasso assegni, evidentemente alterati, per l'occhio esperto del cassiere, senza nemmeno effettuare il più semplice controllo sugli assegni portati dal soggetto non legittimato. Il Giudice non riconosceva rilievo alla circostanza dell'invio a mezzo posta ordinaria gli assegni non ritenendo che vi fosse un nesso eziologico intercorrente tra la condotta inadempiente di e le modalità di invio. Parte_1
Avverso la suddetta sentenza, ha proposto appello eccependo la violazione Parte_1
degli artt. 1175 cc, 1227 cc., 40 e 41 cp e 2697 cc per l'- erronea esclusione della rilevanza causale della spedizione mediante posta ordinaria dell'assegno n. 0090133481-09 di euro 2.300,00 e/o dell'assegno n. 9103438123-00 di euro 1.800,00 e mancato il riconoscimento del concorso di colpa di
. Controparte_1
L'appellante allegava che il Giudice di primo grado aveva fondato la propria decisione su una ormai risalente e superata giurisprudenza, nonostante il riconoscimento del concorso di colpa sia stato affermato da ben tre pronunce a Sezioni Unite seguite da copiosa e recente giurisprudenza di legittimità
e di merito;
che la sentenza del Giudice di Pace di Milano appariva criticabile perché il Giudice di primo grado non si era attenuto al principio affermato dalle SSUU. n. 9769/2020 pubblicata il giorno
26 maggio 2020, che si è pronunciata riconoscendo l'efficienza causale della spedizione per posta ordinaria di assegni non trasferibili -poi sottratti ed illegittimamente negoziati- quale condotta idonea a giustificare il concorso di colpa della mittente-creditrice nella determinazione del danno, affermando il seguente principio di diritto;
che in definitiva, l'eventuale, preteso evento dannoso in capo alla odierna pagina 3 di 8 appellata era, indiscutibilmente, dovuto, alla negligente e imprudente trasmissione dell'assegno e perciò andava valutato secondo il disposto dell'art. 1227 c.c.; che la decisione appellata appariva ingiusta in quanto erano stati attribuiti due diversi parametri di diligenza: rigoroso verso Parte_1 ed indulgente verso la appellata, nonostante l'incauta modalità di consegna dell'assegno; che la
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giurisprudenza di legittimità e di merito aveva ribadito che la scelta sistematica e consapevole di eseguire la spedizione dei titoli con posta ordinaria non integrava una condotta prudente;
che la trasmissione dei titoli con posta ordinaria violava il D.M. 26.02.2004; che alla colpa generica (per negligenza, imprudenza ed imperizia) si associava un profilo di colpa specifica (per violazione di regolamenti, ordini e discipline), entrambi rilevanti ex art. 43 cp e che l'assegno spedito con posta ordinaria costituisce l'antecedente causale necessario dell'evento.
L'appellante insisteva nella riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui non aveva riconosciuto il concorso di colpa della per la modalità adottata nella spedizione Parte_4
dei titoli ai beneficiari;
che con riferimento all'assegno 0090133481-09 di euro 2.300,0 controparte non aveva provato di aver utilizzato una spedizione tracciata e, pertanto, almeno per tale assegno, si sarebbe dovuto accertare e dichiarare il concorso di colpa di controparte riducendo proporzionalmente quanto dovuto dalla convenuta a parte attrice;
che con riferimento all'assegno n. 9103438123-00 di euro
1.800,00 controparte non aveva provato di aver utilizzato una spedizione tracciata e, pertanto, almeno per tale assegno, si sarebbe dovuto accertare e dichiarare il concorso di colpa di controparte riducendo proporzionalmente quanto dovuto dalla convenuta a parte attrice;
che sul punto l'art. 83 del DPR
29/3/1973 n.156 testualmente dispone al I comma “È vietato includere nelle corrispondenze ordinarie, in quelle raccomandate e nei pacchi ordinari denaro, oggetti preziosi e carte di valore esigibili al portatore.”; che la spedizione del titolo in posta assicurata avrebbe, invece, costituito un comportamento diligente della parte attrice, conforme a quanto previsto dall'art. 1182 u.c.cc, quale forma di cautela finalizzata ad evitare o quantomeno ridurre il danno.
L'appellante concludeva: accogliere il presente appello e riformare parzialmente la sentenza n.
5621/2023 pronunciata dal Giudice di Pace di Milano nel giudizio distinto a R.g. con il n. 51848/2022;
- accertare e dichiarare il concorso di colpa della per aver Controparte_1
spedito con posta ordinaria l'assegno n. 0090133481-09 di euro 2.300,00 e/o l'assegno n. 9103438123-
00 di euro 1.800,00 con posta ordinaria e per l'effetto ridurre proporzionalmente quanto dovuto da a parte appellata e per l'effetto disporre che la provveda Parte_1 Controparte_2
pagina 4 di 8 alla restituzione della somma che risulterà non dovuta da a controparte e che Parte_1
l'appellante si è vista costretta a versare a parte appellata in esecuzione della sentenza d i primo grado.
Si costituiva che rilevava che l'impugnazione proposta da Controparte_1
riguardava la riforma soltanto parziale della sentenza del Giudice di Pace laddove non era stata Pt_1 accolta l'eccezione di concorso di colpa di per aver inviato gli assegni contraffatti a mezzo CP_1
della posta ordinaria e che ne conseguiva che si era formato il giudicato su quella parte della decisione di primo grado relativa alla accertata responsabilità di per non aver usato, all'atto della Pt_1
negoziazione dei titoli, la dovuta diligenza prevista dall'art. 1176 c.c.
L'appellata eccepiva che era stato documentato ed esaurientemente esposto nella conclusionale di primo grado che i titoli in oggetto vennero affidati per il recapito ai legittimi destinatari, al
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e risultavano recapitati ad una non meglio identificata per conto del Controparte_3 Parte_5 destinatario e dallo studio dell'Avv. Coppola presso il quale il plico contenente l'assegno era indirizzato;
che tutte queste fasi della spedizione e del percorso dei plichi e della loro rituale consegna, erano state adeguatamente documentate;
che quel che poi si era verificato in occasione della consegna dei plichi a soggetti che evidentemente non erano legittimati al ritiro per conto dei destinatari, era stato parimenti esposto nell'atto di citazione e, soprattutto aveva formato oggetto di denunce alle autorità di
Pubblica Sicurezza che se ne occuperanno;
che ciò non poteva avere alcun rilievo in questo processo soprattutto per quanto concerne la dedotta incidenza di una corresponsabilità di CP_1 nell'illegittimo operato da;
che il principio sancito dalle Sezioni Unite della Corte di Parte_1
Cassazione identifica nella spedizione di un assegno, ancorché munito di clausola di non trasferibilità, a mezzo della posta ordinaria, la condotta idonea a giustificare il concorso di colpa del mittente, indicando nella raccomandata o nell'assicurata i mezzi più “sicuri” per svolgere queste operazioni e che nel caso la società attrice era andata al di là dei suggerimenti emersi dalle sentenze della Corte di
Cassazione per non essere coinvolta in declaratoria di corresponsabilità del mittente nei casi di sottrazione dei titoli e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, affidando entrambi gli assegni di cui qui si discute al potendone così seguire il percorso fino alla Controparte_4
documentata consegna. L'appellata deduceva che i problemi insorti sulla consegna dei titoli non riguardano questa causa, nella quale era stato dimostrato, in conformità al principio di diritto sancito dalle Sezioni Unite, l'essersi affidata l'attrice per la spedizione, alla modalità più sicura e tracciabile possibile con un comportamento, quindi, che non poteva incidere, neanche in termini di concorsualità, sulla accertata responsabilità di nella negoziazione degli assegni contraffatti. Pt_1
pagina 5 di 8 L'appellata concludeva di rigettare l'appello proposto da confermando in ogni sua Parte_1
parte la sentenza n. 5621/2023 del Giudice di Pace di Milano, R.G. 51848/2022, pubblicata il
27.09.2023.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si rileva che la decisone attiene unicamente ai capi della sentenza che non hanno dichiarato la corresponsabilità dell'appellata per aver spedito gli assegni per posta ordinaria.
Reputa il Tribunale che la domanda non possa trovare accoglimento per le motivazioni che si indicheranno.
Il presente appello concerne la sussistenza del concorso di colpa ex art. 1227 c.c. a carico della mittente in caso di sottrazione del titolo ed incasso da un terzo non legittimato laddove la spedizione sia avvenuta tramite la posta ordinaria.
L'appellante lamentava che il Giudice di primo grado non si era attenuto al principio ormai consolidato in giurisprudenza che riconosce il concorso di colpa del mittente che abbia spedito l'assegno con posta ordinaria laddove il titolo successivamente sia stato sottratto ed incassato da terzi;
rilevando a tal fine che la controparte non aveva provato di aver utilizzato una spedizione tracciata per l'invio degli assegni oggetto di causa.
Orbene si deve osservare che con riferimento alla questione dell'invio degli assegni con posta ordinaria lo scrivente Giudice non condivide con il Giudice di Prime Cure che non vi sia un nesso eziologico tra l'aver spedito a mezzo posta ordinaria e l'inadempimento della banca trattaria, aderendo al principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite della Cassazione n.9769/20 secondo cui “la spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola di trasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l'affermazione del concorso di colpa del mittente comportando, in relazione alle modalità di trasmissione e consegna previste dalla disciplina del servizio postale, l'esposizione volontaria del mittente ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere di agire per preservare gli interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda, e configurandosi dunque come un antecedente necessario dell'evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo eventualmente tenuto dalla banca nell'identificazione del presentatore”.
Pur condividendo il suddetto principio della SS.UU. l'appello risulta infondato in quanto si deve osservare che l'appellato ha provato che le modalità di invio erano state diverse da un invio ordinario e pagina 6 di 8 non tracciabile come dallo stesso Giudice di Prime Cure rilevato in un inciso : “Di nessun rilievo è la circostanza che l'assegno sia stata spedito a mezzo posta ordinaria(anche perché nel caso di specie sono stati spediti con Corriere) e cioè senza alcun cautela e con leggerezza “…dal momento che tali aspetti comunque non sono tali da inserirsi, neppure alterandone la portata , sul nesso eziologico intercorrente tra la condotta inadempiente di e il nocumento sopra descritto (Trib. Parte_1
Milano sentenza n. 2581/17)”.
Ebbene il Giudice di Prime Cure pur dichiarando di non ritenere rilevante la circostanza dell'invio con posta ordinaria ai fini del riconoscimento del concorso aveva rilevato che nel caso de quo le modalità comunque non erano ordinarie.
Infatti nel caso di specie, come eccepito dall'appellato ed anche dal Giudice di gli assegni Parte_6
non risultano inviati con posta ordinaria ma con servizio di posta privata con avviso di ricevimento.
In tal senso l'appellato in primo grado provvedeva a depositare in relazione all'assegno n.0090133481-
09, per l'importo di € 2.300,00 tratto all'ordine di l'ordine di pagamento con il Persona_1 numero dell'assegno e l'indirizzo di invio, altresì l'avviso di ricevimento attestante che l'assegno era stato spedito con corriere all'indirizzo indicato nell'ordine di pagamento e ricevuto da tale Pt_5
( doc. 1 e 3 fasc. primo grado appellato).
[...]
In relazione all'assegno n.9103438123-00, per l'importo di € 1.800,00 tratto all'ordine di Per_2
l'appellato depositava la lettera inoltrata al con conferma del pagamento al medesimo
[...] Per_2
indirizzo riportato nell'avviso di ricevimento attestante la spedizione a mezzo corriere con timbro per ricevuta dell'avv. Coppola (doc.5 e 7 fasc. primo grado appellato).
Dagli avvisi di ricevimento del servizio di poste private “Campania recapiti in oggetto era CP_3
rilevabile il destinatario (intestatario assegno) e la data di invio, data che risulta compatibile con la data degli assegni, gli avvisi riportano gli indirizzi come da ordine di pagamento e da lettera di conferma pagamento e risultano altresì sottoscritti alla ricezione pertanto si ritiene che la documentazione sia riferibile agli assegni indicati ed idonea a dimostrare la diligenza della mittente ( doc.1, 3,5 e 7 fasc. primo grado appellato).
Si deve osservare sul punto che come indicato negli avvisi di ricevimento, il servizio di poste private utilizzato dall'appellata risulta munito di licenza individuale rilasciata dal Ministero delle comunicazioni (doc. 3 e 7).
Altresì priva di pregio il richiamo all'art. 83 del DPR 29/3/1973 n.156 che testualmente dispone al I comma “È vietato includere nelle corrispondenze ordinarie, in quelle raccomandate e nei pacchi
pagina 7 di 8 ordinari denaro, oggetti preziosi e carte di valore esigibili al portatore” non applicabile al caso de quo giacché “attinente ai soli rapporti tra l'ente postale e gli utenti del medesimo e non prevedendo il divieto della norma alcuno specifico riferimento al titolo a legittimazione invariabile” (Cass. Civile,
Ord. n. 20911/ 2018 )
Per le suddette motivazioni l'appellata ha dimostrato in relazione alla spedizione degli assegni n.0090133481-09 di euro 2.300,00 e n. 9103438123-00 di euro 1.800,00 di ave posto in essere un comportamento diligente avendo adottato un sistema di spedizione -quale il corriere- in grado di garantire la tracciabilità e la verifica della ricezione da parte del destinatario pertanto alcun concorso di colpa è ascrivile.
Alle suesposte considerazioni consegue, dunque, il rigetto dell'appello proposto da Parte_1
e la conferma della sentenza di primo grado.
[...]
La spese di lite sono a carico dell'appellante soccombente e vengono liquidate in base ai parametri indicati dal D.M. 55/2014, considerato il valore della controversia.
Altresì a seguito del rigetto dell'appello sussistono i presupposti per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico di parte appellante a norma dell'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano definitivamente pronunciando, in grado di appello disattesa ogni contraria istanza, così decide:
- Rigetta l'appello.
- Condanna a rifondere alla le Parte_1 Controparte_1 spese di lite del presente grado di giudizio liquidate in € 2.552,00 per compensi oltre al rimborso spese forfettarie e agli accessori di legge.
- Condanna altresì al pagamento di un ulteriore importo a titolo di Parte_1 contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Milano, 4 aprile 2025
Il Giudice
dott. Rossella Filippi
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