Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 12/06/2025, n. 271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 271 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI SS - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 157 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2025
TRA
nato a [...] l'[...], C.F.: , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. GIACOPPO GIUSEPPE, come da procura in atti,
E
, nata a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. FRISENDA SIGNORINA, come da C.F._2
procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
17/01/2025, i coniugi nato a [...] il [...], e Parte_1 [...]
, nata a [...] il [...], premesso: Controparte_1
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina il 16/07/2010, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 356, parte 2, serie A;
- che dall'unione erano nati i figli , nato a [...] il [...], e Persona_1
nata a [...] il [...]; Controparte_2
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle seguenti condizioni:
“- la Sig.ra insieme ai propri figli continuerà ad abitare nell'appartamento CP_1
coniugale di Via 41 F n. 3, Valle degli Angeli, in comproprietà, che resta assegnata alla sig.ra
; - il Sig. attualmente domiciliato presso la residenza del Persona_2 Parte_1
padre, provvederà a trasferire la propria residenza dalla casa coniugale entro il mese di gennaio 2025 presso un'altra residenza comunicando alla sig.ra il nuovo indirizzo.; CP_1
- il Sig. tratterrà per intero la somma erogata quale assegno unico in favore dei figli Parte_1
e con tale somma si occuperà del pagamento del mutuo acceso per l'acquisto della casa coniugale presso la Banca Credem, con scadenza 10.05.2040. Qualora il quantum dell'assegno unico dovesse essere ridotto la sig.ra si impegna a versare la parte CP_1
rimanente sino al raggiungimento del 50% della rata di mutuo. - le parti concordano l'affido condiviso dei figli minori e con domiciliazione degli stessi presso Per_1 CP_2
l'abitazione della madre;
- la responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori per quel che concerne le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e salute dei figli tenuto conto di quelle che sono le loro capacità, inclinazioni naturali e le aspirazioni. Per quanto riguarda le decisioni di ordinaria amministrazione i genitori potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente secondo la permanenza dei minori presso ciascuno di essi. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli;
- I coniugi concordano che il padre possa tenere con sè i propri figli per due pomeriggi la settimana, (martedì e giovedì) da dopo l'uscita da scuola sino alle ore 21.00 ed a week end alterni dal venerdì pomeriggio dopo l'uscita di scuola sino alla domenica sera alle ore 20,00. I minori trascorreranno con il padre 15 giorni consecutivi durante il periodo estivo e in detto periodo, che andrà comunicato entro il 30 giugno di ogni anno, la madre potrà sentire i figli quotidianamente per telefono e potrà vedere i figli ogni volta che questi ne facciano richiesta. In occasione delle festività natalizie e di fine anno i figli trascorreranno alternativamente con l'uno o con l'altro genitore la vigilia ed il giorno di Natale
e Santo Stefano o la vigilia di capodanno e il Capodanno. Così, come trascorreranno la Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore, come pure la festività di ferragosto sarà trascorsa ad anni alterni con ciascuno dei genitori. I genitori trascorreranno nel giorno del compleanno dei figli o il pranzo o la cena alternativamente, partecipando anche ad eventuali feste organizzate per le ricorrenze da entrambi i genitori. Così come nel giorno del compleanno di ciascun genitore i figli trascorreranno tutta la giornata o con il padre o con la madre, compatibilmente con gli eventuali impegni scolastici. Il presente regime di visita, di comune accordo dei genitori, terrà sempre conto delle esigenze e degli impegni dei minori, ma è comunque fatta salva la possibilità per i genitori di accordarsi per una modifica dei giorni della settimana fissati per il diritto di visita, qualora detta esigenza sia dettata da particolari necessità di carattere straordinario dei genitori o dei figli (di lavoro, ricreative, per malattia, eventi imprevedibili), dandone congruo preavviso telefonico all'altro genitore. Nel caso i genitori decidano di trascorre le vacanze o le festività fuori dal Comune di residenza dovranno darne comunicazione l'uno all'altra e viceversa fornendo la località di permanenza e recapiti utili per contatti ed ogni evenienza. - il padre si obbliga a versare alla moglie per il mantenimento dei figli la somma complessiva mensile di € 450,00 (€ 225,00 a figlio) da corrispondere entro il giorno 15 di ogni mese, le predette somme dovranno essere aggiornate ogni anno in base alla variazione ISTAT;
- le spese straordinarie che si dovessero rendere necessarie nell'interesse dei minori (mediche, scolastiche e sportive), dovranno essere concordate tra i coniugi e restano a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ivi compresa l'attività sportiva di Judo che già praticano;
-le parti si danno reciproco consenso per ottenere il rilascio del passaporto e di qualunque altro documento equipollente;
-le spese ed i compensi legali di omologazione del presente giudizio restano compensate tra le parti ed i rispettivi legali con la firma del presente atto rinunciano al vincolo di solidarietà previsto dalle legge professionale. Le parti concordano che dal mese di gennaio 2024 decorrano le presenti condizioni”.
All'udienza del 28/05/2025 i coniugi, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in presenza, rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare e la causa veniva assunta in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti.
Il collegio deve prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma IV c.p.c. Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti, non sono in contrasto con norme imperative di legge né ledono gli interessi patrimoniali e morali della prole.
Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 17/01/2025, provvede come segue:
Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi nato a [...] il [...], e Parte_1 CP_1
, nata a [...] il [...], alle condizioni stabilite nell'accordo
[...]
sottoscritto dalle parti stesse e trascritto in parte motiva;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di SS di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio celebrato il 16/07/2010, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 356, parte 2, serie A.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 29/05/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.