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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 15/04/2025, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SASSARI SEZIONE SECONDA CIVILE E PROCEDURE CONCORSUALI Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati: Dott.ssa Stefania Deiana - Presidente Dott.ssa Giovanna Maria Mossa - Giudice Dott.ssa Francesca Fiorentini - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella procedura per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale o di dichiarazione dello stato di insolvenza promossa con istanza N. 1/2025 rg. PU da
(C. F. ), Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Boiano
- ricorrente Contro
, Controparte_1 P.IVA_1 con sede in Sassari, Via Togliatti n. 6/G
- resistente
Con ricorso depositato in data 10.1.2025, è stata proposta da domanda di Parte_1 liquidazione giudiziale o dichiarazione dello stato di insolvenza nei confronti di
[...]
, lamentando il mancato pagamento della Controparte_1 somma di € 19.464,84, oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese di lite, dovuta in forza di decreto ingiuntivo n. 549/2023 del Tribunale di Sassari – Sezione Lavoro, non opposto (doc.
1).
La società resistente non si è costituita, nonostante la regolarità della notifica.
Sussiste ex art. 27 CCII la competenza del Tribunale di Sassari, avendo la resistente la sede legale, corrispondente al centro principale dei propri interessi, in Sassari (cfr. art. 27, III comma, lett. b CCI).
pagina 1 di 3 Preliminarmente, deve osservarsi che le cooperative sociali e i loro consorzi, di cui alla legge n.
381/1991, devono ritenersi qualificate di diritto, in base all'art. 1, co. 4, del d.lgs. n. 112 del
2017, come imprese sociali, risultando perciò sottoposte alla sola liquidazione coatta amministrativa ed esentate dal fallimento (ora liquidazione giudiziale), così come previsto dall'art. 14, c. 1, del medesimo d.lgs., in deroga alla disciplina di cui all'art. 2545 terdecies c.c.
(Cass., sez. 1, 27 ottobre 2023, n. 29801) che, viceversa, ne prevede espressamente la soggezione anche alla liquidazione giudiziale. Infatti, la Suprema Corte, argomentando sulla base dell'interesse pubblico volto a favorire e promuovere, “nella prospettiva della sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118 co 4 Cost. […] le iniziative dei cittadini indirizzate verso il bene comune”, ha di recente accolto l'indirizzo interpretativo ritenuto più favorevole e premiale quanto alla individuazione della normativa applicabile alle cooperative sociali. A tal proposito, infatti, si è rilevata la diversa formulazione dell'art. 4, co. 4 del medesimo d.lgs. 112/2017, in base al quale
“alle cooperative sociali e ai loro consorzi, le disposizioni del presente decreto si applicano nel rispetto della normativa specifica delle cooperative ed in quanto compatibili”, rispetto al successivo quinto comma, in base al quale, invece, “alle imprese sociali si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni del presente decreto, le norme del codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e in mancanza e per gli aspetti non disciplinati, le norme del codice civile e le relative disposizioni di attuazione concernenti la forma giuridica in cui l'impresa sociale è costituita”. Secondo l'indirizzo accolto dalla Corte di legittimità, deve affermarsi l'applicabilità dell'art. 14 del d.lgs. 112/2017 anche alle cooperative sociali e ai loro consorzi, in luogo dell'art. 2545 terdecies c.c., “dovendo prevalere la specialità della disciplina (più vantaggiosa) dello “status” impresa sociale, su quella (meno vantaggiosa) del “tipo” società cooperativa.” (cfr. Cass. cit.).
Ciò è stato anche confermato dal parere del Ministero delle Imprese e del Made in Italy pervenuto in data 19.2.2025.
Ne discende l'inammissibilità della domanda di apertura della liquidazione giudiziale, mentre merita accoglimento quella, parimenti proposta dal ricorrente, di dichiarazione dello stato d'insolvenza.
In proposito, si rileva che, con parere acquisito agli atti, il Controparte_2
si è espresso affermando che nulla osta alla dichiarazione di insolvenza da parte del
[...]
Tribunale, non essendo in corso alcun procedimento per l'apertura della liquidazione coatta amministrativa.
Tanto premesso, si osserva che:
- ai fini del giudizio di carattere incidentale richiesto in questa sede per verificare la legittimazione dell'istante (tra le molte, Cass. n. 23420 del 2016), il credito vantato può ritenersi pagina 2 di 3 sufficientemente provato in forza dei titoli prodotti (decreto ingiuntivo non opposto e munito di decreto ex art. 647 cpc);
- l'insolvenza, che si manifesta, in base alla definizione fornita dall'art. 2, comma I let. b) CCI, in inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, risulta provata. Tali elementi, infatti, sono emersi dall'istruttoria e si basano sulle seguenti circostanze: esposizione debitoria nei confronti del lavoratore ricorrente, nonché nei confronti di altra lavoratrice, che vanta crediti per €
23.190, 81 in linea capitale, in forza di decreto ingiuntivo del Tribunale di Sassari-Sezione
Lavoro in data 18.12.2023 (doc. 2); debiti contributivi nei confronti dell'INPS per circa €
5.200; tentativo, con esito negativo, di espropriazione presso terzi da parte del ricorrente (doc.
3); mancato deposito dei bilanci dopo il 2021.
Ritenuto pertanto che ricorrano i presupposti per dichiarare lo stato di insolvenza;
P.Q.M.
il Tribunale, visto l'art. 297 CCI, dichiara lo stato di insolvenza della Controparte_1
(PI: ), con sede in Sassari, Via Togliatti n. 6/G, avente ad oggetto, tra
[...] P.IVA_1
l'altro, l'attività di prestazioni riabilitative e socio-assistenziali.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione entro tre giorni, ai sensi dell'art. 297 CCI, al e per gli adempimenti di legge. Controparte_2
Dispone la pubblicazione della presente sentenza ai sensi dell'art 45 CCII.
Così deciso in Sassari, nella Camera di Consiglio in data 14/04/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Francesca Fiorentini Stefania Deiana
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SASSARI SEZIONE SECONDA CIVILE E PROCEDURE CONCORSUALI Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati: Dott.ssa Stefania Deiana - Presidente Dott.ssa Giovanna Maria Mossa - Giudice Dott.ssa Francesca Fiorentini - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella procedura per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale o di dichiarazione dello stato di insolvenza promossa con istanza N. 1/2025 rg. PU da
(C. F. ), Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Boiano
- ricorrente Contro
, Controparte_1 P.IVA_1 con sede in Sassari, Via Togliatti n. 6/G
- resistente
Con ricorso depositato in data 10.1.2025, è stata proposta da domanda di Parte_1 liquidazione giudiziale o dichiarazione dello stato di insolvenza nei confronti di
[...]
, lamentando il mancato pagamento della Controparte_1 somma di € 19.464,84, oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese di lite, dovuta in forza di decreto ingiuntivo n. 549/2023 del Tribunale di Sassari – Sezione Lavoro, non opposto (doc.
1).
La società resistente non si è costituita, nonostante la regolarità della notifica.
Sussiste ex art. 27 CCII la competenza del Tribunale di Sassari, avendo la resistente la sede legale, corrispondente al centro principale dei propri interessi, in Sassari (cfr. art. 27, III comma, lett. b CCI).
pagina 1 di 3 Preliminarmente, deve osservarsi che le cooperative sociali e i loro consorzi, di cui alla legge n.
381/1991, devono ritenersi qualificate di diritto, in base all'art. 1, co. 4, del d.lgs. n. 112 del
2017, come imprese sociali, risultando perciò sottoposte alla sola liquidazione coatta amministrativa ed esentate dal fallimento (ora liquidazione giudiziale), così come previsto dall'art. 14, c. 1, del medesimo d.lgs., in deroga alla disciplina di cui all'art. 2545 terdecies c.c.
(Cass., sez. 1, 27 ottobre 2023, n. 29801) che, viceversa, ne prevede espressamente la soggezione anche alla liquidazione giudiziale. Infatti, la Suprema Corte, argomentando sulla base dell'interesse pubblico volto a favorire e promuovere, “nella prospettiva della sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118 co 4 Cost. […] le iniziative dei cittadini indirizzate verso il bene comune”, ha di recente accolto l'indirizzo interpretativo ritenuto più favorevole e premiale quanto alla individuazione della normativa applicabile alle cooperative sociali. A tal proposito, infatti, si è rilevata la diversa formulazione dell'art. 4, co. 4 del medesimo d.lgs. 112/2017, in base al quale
“alle cooperative sociali e ai loro consorzi, le disposizioni del presente decreto si applicano nel rispetto della normativa specifica delle cooperative ed in quanto compatibili”, rispetto al successivo quinto comma, in base al quale, invece, “alle imprese sociali si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni del presente decreto, le norme del codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e in mancanza e per gli aspetti non disciplinati, le norme del codice civile e le relative disposizioni di attuazione concernenti la forma giuridica in cui l'impresa sociale è costituita”. Secondo l'indirizzo accolto dalla Corte di legittimità, deve affermarsi l'applicabilità dell'art. 14 del d.lgs. 112/2017 anche alle cooperative sociali e ai loro consorzi, in luogo dell'art. 2545 terdecies c.c., “dovendo prevalere la specialità della disciplina (più vantaggiosa) dello “status” impresa sociale, su quella (meno vantaggiosa) del “tipo” società cooperativa.” (cfr. Cass. cit.).
Ciò è stato anche confermato dal parere del Ministero delle Imprese e del Made in Italy pervenuto in data 19.2.2025.
Ne discende l'inammissibilità della domanda di apertura della liquidazione giudiziale, mentre merita accoglimento quella, parimenti proposta dal ricorrente, di dichiarazione dello stato d'insolvenza.
In proposito, si rileva che, con parere acquisito agli atti, il Controparte_2
si è espresso affermando che nulla osta alla dichiarazione di insolvenza da parte del
[...]
Tribunale, non essendo in corso alcun procedimento per l'apertura della liquidazione coatta amministrativa.
Tanto premesso, si osserva che:
- ai fini del giudizio di carattere incidentale richiesto in questa sede per verificare la legittimazione dell'istante (tra le molte, Cass. n. 23420 del 2016), il credito vantato può ritenersi pagina 2 di 3 sufficientemente provato in forza dei titoli prodotti (decreto ingiuntivo non opposto e munito di decreto ex art. 647 cpc);
- l'insolvenza, che si manifesta, in base alla definizione fornita dall'art. 2, comma I let. b) CCI, in inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, risulta provata. Tali elementi, infatti, sono emersi dall'istruttoria e si basano sulle seguenti circostanze: esposizione debitoria nei confronti del lavoratore ricorrente, nonché nei confronti di altra lavoratrice, che vanta crediti per €
23.190, 81 in linea capitale, in forza di decreto ingiuntivo del Tribunale di Sassari-Sezione
Lavoro in data 18.12.2023 (doc. 2); debiti contributivi nei confronti dell'INPS per circa €
5.200; tentativo, con esito negativo, di espropriazione presso terzi da parte del ricorrente (doc.
3); mancato deposito dei bilanci dopo il 2021.
Ritenuto pertanto che ricorrano i presupposti per dichiarare lo stato di insolvenza;
P.Q.M.
il Tribunale, visto l'art. 297 CCI, dichiara lo stato di insolvenza della Controparte_1
(PI: ), con sede in Sassari, Via Togliatti n. 6/G, avente ad oggetto, tra
[...] P.IVA_1
l'altro, l'attività di prestazioni riabilitative e socio-assistenziali.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione entro tre giorni, ai sensi dell'art. 297 CCI, al e per gli adempimenti di legge. Controparte_2
Dispone la pubblicazione della presente sentenza ai sensi dell'art 45 CCII.
Così deciso in Sassari, nella Camera di Consiglio in data 14/04/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Francesca Fiorentini Stefania Deiana
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