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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 05/02/2025, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 425/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Guido Federico Presidente dott. Maria Ida Ercoli Consigliere dott. Valentina Rascioni Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in II grado iscritta al N° 425 del Ruolo generale dell'anno 2024, promossa da
rappresentata e difesa dall'avv. Dayana Ragni per procura in Parte_1 calce alla comparsa di costituzione in primo grado
- Appellante -
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'avv. Elisabetta Morganti per Controparte_1 procura in calce al ricorso in primo grado
- Appellato –
NEI CONFRONTI DI
pagina 1 di 8 PROCURA GENERALE della REPUBBLICA di ANCONA in persona del
Procuratore pro tempore
-Intervenuta -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 694 pronunciata dal Tribunale di Ascoli
Piceno all'esito della camera di consiglio tenutasi in data 13.10.2023
Sulle CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi, con esclusivo addebito della stessa al sig. ; Controparte_1
2. Stabilire, a carico dell'appellato , a titolo di mantenimento e/o Controparte_1 alimentare della , il avore della predetta, entro il Parte_1 giorno 15 di ogni mese, di una somma non inferiore agli € 500,00, o di quella diversa ritenuta equa dal Giudice;
3. Con vittoria delle spese e compensi di lite, di entrambi i gradi di giudizio.”
Per l'appellato:
“Piaccia all'On. Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza:
1) rigettare l'appello proposto dalla SI.ra in quanto, per tutto Parte_1 quanto esposto, infondato in fatto e in diri are integralmente la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno n.694 del 03.11.2023
2) accogliere in ogni caso le conclusioni già formulate nel ricorso introduttivo del giudizio nella parte che di seguito si riproduce:
- pronunciare la separazione personale dei coniugi per fatto addebitabile alla SI.ra per grave violazione dei doveri nascenti dal matrimonio;
Parte_1
- con i spese di giudizio del doppio grado come per legge”.
Per la Procura intervenuta:
“Considerato che le doglianze esposte appaiono infondate atteso che il Tribunale con motivazione esaustiva e del tutto condivisibile ha fondato e motivato la decisione parametrandola alle risultanze dell'attività istruttoria svolta ed in conformità all'orientamento giurisprudenziale in materia. Chiede il rigetto e dell'appello “
pagina 2 di 8 FATTI DI CAUSA
si è rivolto al Tribunale di Ascoli Piceno al fine di sentir dichiarare Controparte_1 la separazione personale dalla moglie con addebito a carico della CP_2 resistente, la quale non avrebbe mai assistito moralmente o materialmente il marito ed avrebbe anzi manifestato comportamenti aggressivi anche a causa delle proprie problematiche di alcooldipendenza, che non si sarebbe mai impegnata a superare.
Costituendosi in giudizio, la ha contestato la fondatezza della domanda CP_2 proposta dal ricorrente ed ha chiesto che la separazione venga piuttosto addebitata al marito, il quale non avrebbe mai mostrato alcuna vicinanza alla moglie né in occasione della morte della madre, né a fronte delle patologie manifestatesi nel corso degli anni;
ha altresì chiesto che venga posto a carico dell' un assegno di mantenimento d'importo pari ad euro 500,00. CP_1
Con sentenza pronunciata nella camera di consiglio tenutasi in data 13.10.2023 il
Tribunale di Ascoli Piceno ha infine dichiarato la separazione tra i coniugi, con addebito alla moglie e sua condanna alla refusione delle spese di lite;
i primi giudici hanno in particolare ritenuto che la crisi coniugale sia stata determinata dalle gravi problematiche di alcoldipendenza della donna e dal rifiuto di quest'ultima a compiere un serio percorso di recupero;
il Tribunale ha altresì rigettato la domanda di addebito proposta nei confronti del marito, nonché la domanda proposta dalla al fine di ottenere un assegno di mantenimento, CP_2 riconoscendole un assegno alimentare d'importo pari ad euro 150,00 mensili e rigettando o comunque dichiarando inammissibile ogni ulteriore domanda proposta dalle parti.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello la , ribadendo che la crisi CP_2 familiare sarebbe stata determinata dal mancato sostegno da parte del marito anche a fronte dell'ostilità manifestata dalla suocera e rinnovando la richiesta affinché vengano assunti i mezzi istruttori già dedotti dinanzi ai primi giudici;
l'appellante ha altresì contestato che la separazione possa esserle addebitata ed pagina 3 di 8 ha censurato le condizioni economiche stabilite dai primi giudici, oltre che la regolazione delle spese di lite.
Costituendosi nel presente grado, l' ha chiesto il rigetto del gravame e la CP_1 conferma della sentenza di primo grado, chiedendo in subordine che vengano assunti i mezzi di prova non ammessi dal Tribunale.
Anche la Procura Generale, intervenendo nel presente grado, ha chiesto il rigetto dell'impugnazione.
Tenuto conto dell'istanza avanzata a riguardo da entrambi i coniugi e delle ragioni evidenziate nell'ordinanza di questa Corte in data 17.07.2024, sono stati parzialmente ammessi e poi escussi all'udienza tenutasi in data 25.09.2024 i mezzi istruttori dedotti.
La presente causa è stata infine trattenuta in decisione in data 21.11.2024 nelle forme della camera di consiglio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo d'appello, censura la sentenza nel capo in CP_2 cui i primi giudici le hanno addebitato la separazione;
l'appellante contesta che l'addebito possa essere fondato sulle proprie problematiche di alcoldipendenza, evidenziando che sarebbero state favorite dalla fragilità e dalla solitudine indotte dal comportamento tenuto dal marito;
ha comunque negato di aver mai tenuto i comportamenti aggressivi descritti dall'appellato.
Tale motivo dev'essere accolto.
Anche a fronte delle prove orali assunte nella presente sede, infatti, non è emersa alcuna conferma dei comportamenti aggressivi riferiti dall' e CP_1 che avrebbero determinato la crisi coniugale.
Poco rilevante a riguardo appare il danneggiamento di un paio di scarpe del marito che la moglie avrebbe provocato lasciando inavvertitamente cadere pagina 4 di 8 la cenere dalla propria sigaretta (secondo quanto ammesso dalla in CP_2 occasione dell'interrogatorio formale e non contestato dall' ; CP_1 analoghe conclusioni debbono trarsi per quanto riguarda il tentativo di danneggiare o sgonfiare le gomme dell'auto dell'appellato che l'appellante avrebbe attuato in epoca imprecisata, ma comunque quando l'uomo ormai
“dormiva in casa della mamma”, ovvero in epoca successiva al manifestarsi della crisi coniugale (cfr. dichiarazioni rese dalla teste . Tes_1
Di per sé neutri ai fini della declaratoria di addebito risultano poi i continui litigi tra i coniugi o tra la moglie e la suocera, al pari dei comportamenti riferiti dalla teste in base a quanto “raccontato da mia cognata e Tes_2 da altri del paese”, in ogni caso senza alcun minimo riferimento temporale.
Né la separazione può essere addebitata alla soltanto perché, ad CP_2 avviso della suocera e della zia del marito, non si sarebbe adeguatamente impegnata nelle pulizie domestiche.
Non è stato neppure possibile comprendere quando hanno iniziato a manifestarsi le problematiche di alcoldipendenza della donna, tenuto conto che i primi giudici hanno revocato la C.T.U. inizialmente disposta a riguardo e si sono limitati ad acquisire un certificato del locale Servizio per le
Dipendenze, dal quale emerge un quadro clinico caratterizzato nel 2020 da
“allucinosi alcolica, disturbo di personalità, abuso di alcol continuativo”, ulteriormente aggravato nel 2022 da “deterioramento cognitivo”.
La gravità della situazione lascia presumere che l'abuso di alcol caratterizzasse già da tempo il comportamento della donna, ma non consente di comprendere se tale problematica si sia effettivamente manifestata sin dal 2012, secondo quanto dedotto nel ricorso introduttivo del marito, e se pertanto abbia effettivamente pregiudicato la relazione coniugale.
2. Con il secondo motivo d'appello, censura la sentenza nel capo CP_2 in cui i primi giudici hanno rigettato la domanda di addebito proposta nei confronti del marito;
l'appellante ribadisce invece che l' non CP_1
pagina 5 di 8 l'avrebbe in alcun modo supportata dopo la morte della madre e soprattutto non l'avrebbe difesa a fronte delle vessazioni perpetrate dalla suocera.
Tale motivo dev'essere rigettato.
L'istruttoria svolta non ha infatti offerto alcun concreto elemento che possa supportare tali deduzioni, non potendosi certo valorizzare la “freddezza” riscontrata dalla sorella dell'appellante in occasione di una cena cui partecipavano le madri di entrambi i coniugi;
non è stato neppure comprovato che l' si fosse effettivamente rifiutato di accompagnare CP_1 in auto la moglie in caso di necessità, tenuto conto che i testi e Tes_3
si sono limitati a riportare quanto riferito dalla donna. CP_2
Analoghe conclusioni debbono trarsi per quanto riguarda l'atteggiamento inerte che il marito avrebbe mantenuto a fronte dei comportamenti ingiuriosi e provocatori assunti dalla propria madre nei confronti della moglie.
Non rileva da ultimo che il marito abbia gridato alla moglie “che doveva andare via di casa”, trattandosi di episodio “avvenuto quando era già iniziata la causa di separazione”, secondo quanto chiarito dalla medesima teste che l'ha riportato.
3. Con il terzo motivo, la censura le condizioni economiche stabilite dai CP_2 primi giudici, rinnovando la propria richiesta affinché le venga riconosciuto un assegno di mantenimento d'importo pari ad euro 500,00 mensili.
Tale censura può essere parzialmente accolta.
L'intervenuta riforma della sentenza nel capo relativo all'addebito, infatti, consente di ravvisare i presupposti per riconoscere in favore della moglie un assegno di mantenimento, tenuto conto della disparità economica tra i coniugi e dell'impossibilità per la donna di continuare a fruire del medesimo tenore di vita senza un sostegno da parte del marito;
il riconoscimento di tale contributo determina ovviamente la revoca dell'assegno alimentare sino ad oggi percepito.
pagina 6 di 8 Tenuto conto peraltro delle risorse di cui dispone concretamente l' CP_1 risulta equo determinare tale contributo in misura pari ad euro 200,00 mensili.
4. In considerazione dell'esito complessivo del giudizio e della parziale reciproca soccombenza, sussistono i presupposti per compensare le spese di entrambi i gradi limitatamente alla metà; la residua frazione delle spese di lite dovrà invece restare a carico dell' stante la sua prevalente CP_1 soccombenza, secondo gli importi liquidati in dispositivo e da versare direttamente in favore dell'Erario, tenuto conto dell'ammissione della CP_2
a fruire del patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da CP_2 avverso la sentenza n. 694 pronunciata dal Tribunale di Ascoli Piceno
[...] all'esito della camera di consiglio tenutasi in data 13.10.2023, cosí dispone:
In parziale riforma della sentenza,
RIGETTA la domanda di addebito proposta nei confronti della moglie.
PONE a carico di l'obbligo di versare in favore di , Controparte_1 CP_2 entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno di mantenimento d'importo pari ad euro 200,00, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT.
DICHIARA compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio limitatamente alla metà.
PONE a carico di la residua frazione delle spese di lite, liquidate Controparte_1 nell'intero per quanto riguarda il primo grado nell'importo pari ad euro 2.400,00 per compenso professionale e per quanto riguarda il presente grado nell'importo pari ad euro 5.000,00 per compenso professionale, in entrambi i casi oltre a pagina 7 di 8 rimborso forfettario spese generali e ad oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge.
DA' ATTO che la quota di spettanza dovrà essere liquidata in favore dell'Erario, stante l'ammissione della a fruire del patrocinio a spese dello Stato. CP_2
CONFERMA nel resto la gravata sentenza.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 29 gennaio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Valentina Rascioni dott. Guido Federico
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Guido Federico Presidente dott. Maria Ida Ercoli Consigliere dott. Valentina Rascioni Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in II grado iscritta al N° 425 del Ruolo generale dell'anno 2024, promossa da
rappresentata e difesa dall'avv. Dayana Ragni per procura in Parte_1 calce alla comparsa di costituzione in primo grado
- Appellante -
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'avv. Elisabetta Morganti per Controparte_1 procura in calce al ricorso in primo grado
- Appellato –
NEI CONFRONTI DI
pagina 1 di 8 PROCURA GENERALE della REPUBBLICA di ANCONA in persona del
Procuratore pro tempore
-Intervenuta -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 694 pronunciata dal Tribunale di Ascoli
Piceno all'esito della camera di consiglio tenutasi in data 13.10.2023
Sulle CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi, con esclusivo addebito della stessa al sig. ; Controparte_1
2. Stabilire, a carico dell'appellato , a titolo di mantenimento e/o Controparte_1 alimentare della , il avore della predetta, entro il Parte_1 giorno 15 di ogni mese, di una somma non inferiore agli € 500,00, o di quella diversa ritenuta equa dal Giudice;
3. Con vittoria delle spese e compensi di lite, di entrambi i gradi di giudizio.”
Per l'appellato:
“Piaccia all'On. Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza:
1) rigettare l'appello proposto dalla SI.ra in quanto, per tutto Parte_1 quanto esposto, infondato in fatto e in diri are integralmente la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno n.694 del 03.11.2023
2) accogliere in ogni caso le conclusioni già formulate nel ricorso introduttivo del giudizio nella parte che di seguito si riproduce:
- pronunciare la separazione personale dei coniugi per fatto addebitabile alla SI.ra per grave violazione dei doveri nascenti dal matrimonio;
Parte_1
- con i spese di giudizio del doppio grado come per legge”.
Per la Procura intervenuta:
“Considerato che le doglianze esposte appaiono infondate atteso che il Tribunale con motivazione esaustiva e del tutto condivisibile ha fondato e motivato la decisione parametrandola alle risultanze dell'attività istruttoria svolta ed in conformità all'orientamento giurisprudenziale in materia. Chiede il rigetto e dell'appello “
pagina 2 di 8 FATTI DI CAUSA
si è rivolto al Tribunale di Ascoli Piceno al fine di sentir dichiarare Controparte_1 la separazione personale dalla moglie con addebito a carico della CP_2 resistente, la quale non avrebbe mai assistito moralmente o materialmente il marito ed avrebbe anzi manifestato comportamenti aggressivi anche a causa delle proprie problematiche di alcooldipendenza, che non si sarebbe mai impegnata a superare.
Costituendosi in giudizio, la ha contestato la fondatezza della domanda CP_2 proposta dal ricorrente ed ha chiesto che la separazione venga piuttosto addebitata al marito, il quale non avrebbe mai mostrato alcuna vicinanza alla moglie né in occasione della morte della madre, né a fronte delle patologie manifestatesi nel corso degli anni;
ha altresì chiesto che venga posto a carico dell' un assegno di mantenimento d'importo pari ad euro 500,00. CP_1
Con sentenza pronunciata nella camera di consiglio tenutasi in data 13.10.2023 il
Tribunale di Ascoli Piceno ha infine dichiarato la separazione tra i coniugi, con addebito alla moglie e sua condanna alla refusione delle spese di lite;
i primi giudici hanno in particolare ritenuto che la crisi coniugale sia stata determinata dalle gravi problematiche di alcoldipendenza della donna e dal rifiuto di quest'ultima a compiere un serio percorso di recupero;
il Tribunale ha altresì rigettato la domanda di addebito proposta nei confronti del marito, nonché la domanda proposta dalla al fine di ottenere un assegno di mantenimento, CP_2 riconoscendole un assegno alimentare d'importo pari ad euro 150,00 mensili e rigettando o comunque dichiarando inammissibile ogni ulteriore domanda proposta dalle parti.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello la , ribadendo che la crisi CP_2 familiare sarebbe stata determinata dal mancato sostegno da parte del marito anche a fronte dell'ostilità manifestata dalla suocera e rinnovando la richiesta affinché vengano assunti i mezzi istruttori già dedotti dinanzi ai primi giudici;
l'appellante ha altresì contestato che la separazione possa esserle addebitata ed pagina 3 di 8 ha censurato le condizioni economiche stabilite dai primi giudici, oltre che la regolazione delle spese di lite.
Costituendosi nel presente grado, l' ha chiesto il rigetto del gravame e la CP_1 conferma della sentenza di primo grado, chiedendo in subordine che vengano assunti i mezzi di prova non ammessi dal Tribunale.
Anche la Procura Generale, intervenendo nel presente grado, ha chiesto il rigetto dell'impugnazione.
Tenuto conto dell'istanza avanzata a riguardo da entrambi i coniugi e delle ragioni evidenziate nell'ordinanza di questa Corte in data 17.07.2024, sono stati parzialmente ammessi e poi escussi all'udienza tenutasi in data 25.09.2024 i mezzi istruttori dedotti.
La presente causa è stata infine trattenuta in decisione in data 21.11.2024 nelle forme della camera di consiglio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo d'appello, censura la sentenza nel capo in CP_2 cui i primi giudici le hanno addebitato la separazione;
l'appellante contesta che l'addebito possa essere fondato sulle proprie problematiche di alcoldipendenza, evidenziando che sarebbero state favorite dalla fragilità e dalla solitudine indotte dal comportamento tenuto dal marito;
ha comunque negato di aver mai tenuto i comportamenti aggressivi descritti dall'appellato.
Tale motivo dev'essere accolto.
Anche a fronte delle prove orali assunte nella presente sede, infatti, non è emersa alcuna conferma dei comportamenti aggressivi riferiti dall' e CP_1 che avrebbero determinato la crisi coniugale.
Poco rilevante a riguardo appare il danneggiamento di un paio di scarpe del marito che la moglie avrebbe provocato lasciando inavvertitamente cadere pagina 4 di 8 la cenere dalla propria sigaretta (secondo quanto ammesso dalla in CP_2 occasione dell'interrogatorio formale e non contestato dall' ; CP_1 analoghe conclusioni debbono trarsi per quanto riguarda il tentativo di danneggiare o sgonfiare le gomme dell'auto dell'appellato che l'appellante avrebbe attuato in epoca imprecisata, ma comunque quando l'uomo ormai
“dormiva in casa della mamma”, ovvero in epoca successiva al manifestarsi della crisi coniugale (cfr. dichiarazioni rese dalla teste . Tes_1
Di per sé neutri ai fini della declaratoria di addebito risultano poi i continui litigi tra i coniugi o tra la moglie e la suocera, al pari dei comportamenti riferiti dalla teste in base a quanto “raccontato da mia cognata e Tes_2 da altri del paese”, in ogni caso senza alcun minimo riferimento temporale.
Né la separazione può essere addebitata alla soltanto perché, ad CP_2 avviso della suocera e della zia del marito, non si sarebbe adeguatamente impegnata nelle pulizie domestiche.
Non è stato neppure possibile comprendere quando hanno iniziato a manifestarsi le problematiche di alcoldipendenza della donna, tenuto conto che i primi giudici hanno revocato la C.T.U. inizialmente disposta a riguardo e si sono limitati ad acquisire un certificato del locale Servizio per le
Dipendenze, dal quale emerge un quadro clinico caratterizzato nel 2020 da
“allucinosi alcolica, disturbo di personalità, abuso di alcol continuativo”, ulteriormente aggravato nel 2022 da “deterioramento cognitivo”.
La gravità della situazione lascia presumere che l'abuso di alcol caratterizzasse già da tempo il comportamento della donna, ma non consente di comprendere se tale problematica si sia effettivamente manifestata sin dal 2012, secondo quanto dedotto nel ricorso introduttivo del marito, e se pertanto abbia effettivamente pregiudicato la relazione coniugale.
2. Con il secondo motivo d'appello, censura la sentenza nel capo CP_2 in cui i primi giudici hanno rigettato la domanda di addebito proposta nei confronti del marito;
l'appellante ribadisce invece che l' non CP_1
pagina 5 di 8 l'avrebbe in alcun modo supportata dopo la morte della madre e soprattutto non l'avrebbe difesa a fronte delle vessazioni perpetrate dalla suocera.
Tale motivo dev'essere rigettato.
L'istruttoria svolta non ha infatti offerto alcun concreto elemento che possa supportare tali deduzioni, non potendosi certo valorizzare la “freddezza” riscontrata dalla sorella dell'appellante in occasione di una cena cui partecipavano le madri di entrambi i coniugi;
non è stato neppure comprovato che l' si fosse effettivamente rifiutato di accompagnare CP_1 in auto la moglie in caso di necessità, tenuto conto che i testi e Tes_3
si sono limitati a riportare quanto riferito dalla donna. CP_2
Analoghe conclusioni debbono trarsi per quanto riguarda l'atteggiamento inerte che il marito avrebbe mantenuto a fronte dei comportamenti ingiuriosi e provocatori assunti dalla propria madre nei confronti della moglie.
Non rileva da ultimo che il marito abbia gridato alla moglie “che doveva andare via di casa”, trattandosi di episodio “avvenuto quando era già iniziata la causa di separazione”, secondo quanto chiarito dalla medesima teste che l'ha riportato.
3. Con il terzo motivo, la censura le condizioni economiche stabilite dai CP_2 primi giudici, rinnovando la propria richiesta affinché le venga riconosciuto un assegno di mantenimento d'importo pari ad euro 500,00 mensili.
Tale censura può essere parzialmente accolta.
L'intervenuta riforma della sentenza nel capo relativo all'addebito, infatti, consente di ravvisare i presupposti per riconoscere in favore della moglie un assegno di mantenimento, tenuto conto della disparità economica tra i coniugi e dell'impossibilità per la donna di continuare a fruire del medesimo tenore di vita senza un sostegno da parte del marito;
il riconoscimento di tale contributo determina ovviamente la revoca dell'assegno alimentare sino ad oggi percepito.
pagina 6 di 8 Tenuto conto peraltro delle risorse di cui dispone concretamente l' CP_1 risulta equo determinare tale contributo in misura pari ad euro 200,00 mensili.
4. In considerazione dell'esito complessivo del giudizio e della parziale reciproca soccombenza, sussistono i presupposti per compensare le spese di entrambi i gradi limitatamente alla metà; la residua frazione delle spese di lite dovrà invece restare a carico dell' stante la sua prevalente CP_1 soccombenza, secondo gli importi liquidati in dispositivo e da versare direttamente in favore dell'Erario, tenuto conto dell'ammissione della CP_2
a fruire del patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da CP_2 avverso la sentenza n. 694 pronunciata dal Tribunale di Ascoli Piceno
[...] all'esito della camera di consiglio tenutasi in data 13.10.2023, cosí dispone:
In parziale riforma della sentenza,
RIGETTA la domanda di addebito proposta nei confronti della moglie.
PONE a carico di l'obbligo di versare in favore di , Controparte_1 CP_2 entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno di mantenimento d'importo pari ad euro 200,00, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT.
DICHIARA compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio limitatamente alla metà.
PONE a carico di la residua frazione delle spese di lite, liquidate Controparte_1 nell'intero per quanto riguarda il primo grado nell'importo pari ad euro 2.400,00 per compenso professionale e per quanto riguarda il presente grado nell'importo pari ad euro 5.000,00 per compenso professionale, in entrambi i casi oltre a pagina 7 di 8 rimborso forfettario spese generali e ad oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge.
DA' ATTO che la quota di spettanza dovrà essere liquidata in favore dell'Erario, stante l'ammissione della a fruire del patrocinio a spese dello Stato. CP_2
CONFERMA nel resto la gravata sentenza.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 29 gennaio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Valentina Rascioni dott. Guido Federico
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