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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 10/04/2025, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA Sezione procedure concorsuali riunito in camera di consiglio e così composto: dott. Francesco Parisoli Presidente dott. Simona Boiardi giudice rel dott. Niccolò Stanzani Maserati giudice ha pronunciato, a scioglimento di riserva, la seguente S E N T E N Z A letto il ricorso n. 2-1/2025 proposto da Parte_1
, con sede legale in Roma, Via Giuseppe Grezar n. 14, Ente
[...] onomico istituito con Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193 (convertito con modificazioni dalla Legge 225/2016) che, in forza dell'art. 1 del citato Decreto, è subentrato dal 1° luglio 2017 a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, della società iscritto al n. Controparte_1
1516984 del Repertorio Economico Amministrativo presso la C.C.I.A.A di Roma R.E.A., Codice fiscale e Partita Iva - Agente P.IVA_1 della riscossione per tutti gli ambiti nazionali del signor
, nella sua qualità di Direttore Regionale della Controparte_2
Regione Emilia Romagna, in forza dell'allegata procura speciale a rogito del Notaio di Roma Rep. 180756, Racc. 12564 del Persona_1
28/12/2023, registrata all' di Roma 2 il Parte_1
29/12/2023 al n. 41478 Serie 1T, conferitagli dal Direttore di
[...]
, rappresentata e difesa dall'Av Parte_1
Dall'Asta del Foro di Brescia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Brescia, Via Pietr o Bulloni, 12 come da procura in atti e diretto ad ottenere la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della società c.f. con sede in CP_3 P.IVA_2
Reggio Emilia (RE) - Via Codro n. 10 in persona del legale rappresentante pro-tempore; esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il giudice relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza; ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 27 CCII, in considerazione dell'ubicazione nel circondario di Reggio Emilia della sede legale della resistente;
premesso, nel merito, che spetta al creditore che agisce per ottenere la dichiarazione di apertura del la liquidazione giudiziale dimostrare che la controparte rientra tra gli enti soggetti alla procedura concorsuale e versa in stato di insolvenza e che sussiste il presupposto previsto dall'art. 49 comma 5 CCII;
incombe sul soggetto nei cui confronti è proposta la domanda, per converso, l'onere della prova circa il possesso congiunto dei requisiti di esclusione sanciti dall'art. 2 comma 1 lett. d) CCII;
rilevato, in questa prospettiva, che la società (c.f. CP_3
, è soggetta alle disposizioni del CCI endo P.IVA_2 organizzata in forma di società a responsabilità limitata e svolgendo attività di acquisto, ristrutturazione e rivendita di immobili abitativi in conto proprio;
è tuttora iscritta nel Registro delle Imprese, sicché non risulta trascorso il termine stabilito dall'art. 33 CCII;
considerato che la ricorrente è creditrice per euro 411.601,49 che conseguono alle iscrizioni a ruolo a carico della società, come risulta dagli estratti di ruolo prodotti e, tali crediti, sono tutti esigib ili: l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente superiore alla soglia di euro 30 mila stabilita dall'art. 49 comma 5 CCII;
ritenuto che la resistente versi in stato di insolvenza, non essendo più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, come desumibile tra l'altro dall'entità dei debiti e dall'esito negativo dei pignoramenti tentati;
ritenuto, pertanto, che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
ritenuto che, per la particolare complessità della procedura, l'udienza per la verifica dello stato passivo può essere fissata oltre il termine minimo di legge;
considerato, infine, che in ipotesi di dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale gli oneri processuali spettanti alla parte ricorrente devono essere accertati nelle forme previste per l'approvazione del passivo quali spese di giustizia munite di privilegio ex artt. 2755, 2770 e 2777 del codice civile;
p.q.m.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII, così provvede: I. dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società c.f. con sede in Reggio Emilia (RE) CP_3 P.IVA_2
- Via Codro n. 10 in persona del legal e rappresentante pro-tempore; II. nomina giudice delegato la dott.ssa Simona Boiardi;
III. nomina curatore il dott. ; Persona_2
IV. ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 -bis codice civile), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
V. stabilisce il giorno 9 settembre 2025 ore 9,30 per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo che avrà luogo innanzi al giudice delegato;
VI. assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di trenta giorni prima della data dell'adunanza di cui al numero precedente per la presentazione delle domande di insinuazione con le modalità di cui all'art. 201 CCII, mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
VII. autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 -quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disp. att. del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dat i degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del decreto-legge 31/05/2010 n. 78, convertito dalla legge 30/07/2010 n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
VIII. dichiara che la presente sentenza è provvisoriamente esecutiva;
IX. ordina la comunicazione e pubblicazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 49 comma 4 CCII. Così deciso in Reggio Emilia l'8 aprile 2025 nella camera di consiglio della sezione Procedure Concorsuali. il giudice rel. Simona Boiardi il Presidente Francesco Parisoli
, con sede legale in Roma, Via Giuseppe Grezar n. 14, Ente
[...] onomico istituito con Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193 (convertito con modificazioni dalla Legge 225/2016) che, in forza dell'art. 1 del citato Decreto, è subentrato dal 1° luglio 2017 a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, della società iscritto al n. Controparte_1
1516984 del Repertorio Economico Amministrativo presso la C.C.I.A.A di Roma R.E.A., Codice fiscale e Partita Iva - Agente P.IVA_1 della riscossione per tutti gli ambiti nazionali del signor
, nella sua qualità di Direttore Regionale della Controparte_2
Regione Emilia Romagna, in forza dell'allegata procura speciale a rogito del Notaio di Roma Rep. 180756, Racc. 12564 del Persona_1
28/12/2023, registrata all' di Roma 2 il Parte_1
29/12/2023 al n. 41478 Serie 1T, conferitagli dal Direttore di
[...]
, rappresentata e difesa dall'Av Parte_1
Dall'Asta del Foro di Brescia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Brescia, Via Pietr o Bulloni, 12 come da procura in atti e diretto ad ottenere la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della società c.f. con sede in CP_3 P.IVA_2
Reggio Emilia (RE) - Via Codro n. 10 in persona del legale rappresentante pro-tempore; esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il giudice relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza; ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 27 CCII, in considerazione dell'ubicazione nel circondario di Reggio Emilia della sede legale della resistente;
premesso, nel merito, che spetta al creditore che agisce per ottenere la dichiarazione di apertura del la liquidazione giudiziale dimostrare che la controparte rientra tra gli enti soggetti alla procedura concorsuale e versa in stato di insolvenza e che sussiste il presupposto previsto dall'art. 49 comma 5 CCII;
incombe sul soggetto nei cui confronti è proposta la domanda, per converso, l'onere della prova circa il possesso congiunto dei requisiti di esclusione sanciti dall'art. 2 comma 1 lett. d) CCII;
rilevato, in questa prospettiva, che la società (c.f. CP_3
, è soggetta alle disposizioni del CCI endo P.IVA_2 organizzata in forma di società a responsabilità limitata e svolgendo attività di acquisto, ristrutturazione e rivendita di immobili abitativi in conto proprio;
è tuttora iscritta nel Registro delle Imprese, sicché non risulta trascorso il termine stabilito dall'art. 33 CCII;
considerato che la ricorrente è creditrice per euro 411.601,49 che conseguono alle iscrizioni a ruolo a carico della società, come risulta dagli estratti di ruolo prodotti e, tali crediti, sono tutti esigib ili: l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente superiore alla soglia di euro 30 mila stabilita dall'art. 49 comma 5 CCII;
ritenuto che la resistente versi in stato di insolvenza, non essendo più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, come desumibile tra l'altro dall'entità dei debiti e dall'esito negativo dei pignoramenti tentati;
ritenuto, pertanto, che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
ritenuto che, per la particolare complessità della procedura, l'udienza per la verifica dello stato passivo può essere fissata oltre il termine minimo di legge;
considerato, infine, che in ipotesi di dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale gli oneri processuali spettanti alla parte ricorrente devono essere accertati nelle forme previste per l'approvazione del passivo quali spese di giustizia munite di privilegio ex artt. 2755, 2770 e 2777 del codice civile;
p.q.m.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII, così provvede: I. dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società c.f. con sede in Reggio Emilia (RE) CP_3 P.IVA_2
- Via Codro n. 10 in persona del legal e rappresentante pro-tempore; II. nomina giudice delegato la dott.ssa Simona Boiardi;
III. nomina curatore il dott. ; Persona_2
IV. ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 -bis codice civile), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
V. stabilisce il giorno 9 settembre 2025 ore 9,30 per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo che avrà luogo innanzi al giudice delegato;
VI. assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di trenta giorni prima della data dell'adunanza di cui al numero precedente per la presentazione delle domande di insinuazione con le modalità di cui all'art. 201 CCII, mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
VII. autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 -quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disp. att. del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dat i degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del decreto-legge 31/05/2010 n. 78, convertito dalla legge 30/07/2010 n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
VIII. dichiara che la presente sentenza è provvisoriamente esecutiva;
IX. ordina la comunicazione e pubblicazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 49 comma 4 CCII. Così deciso in Reggio Emilia l'8 aprile 2025 nella camera di consiglio della sezione Procedure Concorsuali. il giudice rel. Simona Boiardi il Presidente Francesco Parisoli