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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 15/09/2025, n. 4248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4248 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione VI civile
La corte d'appello di Napoli, sez. VI civile, così composta:
dott. ssa Assunta d'Amore Presidente
dott. Giorgio Sensale consigliere dott. Francesco Notaro cons. rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa recante il numero di ruolo 3171/2024, avente ad oggetto giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c. a seguito di ordinanza della Suprema Corte n. 8878/2024,
pubblicata il 4.4.2024, che ha cassato con rinvio la sentenza di questa corte n.
2776/2020, depositata il 27.7.2020, con cui era stato accolto l'appello di
[...]
e riformata la sentenza del tribunale di Napoli n. 8965/206, depositata Controparte_1
il 19.7.2016
TRA
(p.iva Parte_1
), con sede legale in Napoli, via Repubbliche Marinare, 124/128, in P.IVA_1
persona dei tre amministratori e legali rapp.ti con poteri congiunti Parte_1
c.f. , c.f.
[...] C.F._1 Parte_2
e c.f. , C.F._2 Parte_3 C.F._3
rappresentati e difesi, dagli avvocati Maurizio Barbatelli, c.f.
e Raffaele Troncone, c.f. giusta C.F._4 C.F._5
procura speciale in calce all'atto riassuntivo, elettivamente domiciliati nel loro
1 studio in Napoli, piazza Giovanni Bovio n. 22
Attrice in riassunzione (originaria appellata)
E
CF con sede legale in Roma, viale Controparte_1 P.IVA_2
Europa n. 190, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.to Anita Corigliano (cf: ) giusta procura C.F._6
generale alle liti per notar in Roma del 27.04.2022 rep.55418, Persona_1
racc.16104 ed elettivamente domiciliato in Catanzaro presso l'Ufficio Legale della società sito in Piazza L. Rossi n. 1.
Convenuta in riassunzione (originaria appellante)
Conclusioni
All'udienza dell'8 maggio 2025, trattata ex art. 127 ter c.p.c., le parti concludevano come da relative note, da intendersi qui trascritte
Motivi della decisione
A – Le fasi dei giudizi presupposti
A.a.) L'andamento del giudizio è così sinteticamente, ma esaustivamente,
riassunto nell'ordinanza della Suprema Corte:
< assumendo di avere un credito nei suoi Parte_1 confronti pari a euro 167.869,09, conveniva, dinanzi al Tribunale di Napoli,
[...]
chiedendone la condanna al pagamento della suddetta somma, o di Controparte_1 altra accertata giudizialmente, a titolo di indennizzo ex art. 2041 cod.civ.
La società convenuta, costituitasi, chiedeva, in via preliminare, che la domanda fosse dichiarata improponibile per essere la stessa preclusa dalla sentenza della
Corte d'appello di Napoli n. 225/2010, passata in giudicato, che aveva rigettato il gravame avverso la sentenza n. 5548/2005 del Tribunale di Napoli che aveva accolto l'opposizione di al decreto ingiuntivo n. 2481/1999, ottenuto Controparte_1 dalla società e dichiarato inammissibile, perché nuova, la Parte_1
2 domanda riconvenzionale di condanna dell'opponente ex art. 2041 cod.civ.; contestava la domanda anche nel merito.
Il Tribunale, con la sentenza n. 8956/2016, condannava al CP_1 pagamento di euro 167.869,09, ritenendo che non si fosse formato il giudicato sostanziale sulla domanda di arricchimento ingiustificato - essendo stata la stessa rigettata per ragioni di rito - e provato da parte della società attrice il credito azionato.
La Corte d'appello di Napoli, con la sentenza n. 2776/2020, depositata il
27/07/2020 e notificata il 17/09/2020, ha respinto l'eccezione di giudicato riproposta da ma ha accolto il motivo con cui l'appellante aveva dedotto Controparte_1
l'inammissibilità e/o l'improcedibilità della domanda ex art. 2041 cod.civ., per mancanza del requisito della sussidiarietà, avendo la società già Parte_1 azionato il suo credito con l'azione contrattuale di pagamento del prezzo. Il giudice
a quo ha ritenuto di dar seguito all'orientamento di questa Corte secondo cui l'azione di arricchimento ingiustificato può essere proposta qualora l'azione tipica abbia dato esito negativo per carenza ab origine del titolo posto a suo fondamento, ma non anche quando detto esito negativo derivi da carenza di prova o dall'abbandono della domanda. La società nel 1999 aveva Parte_1 azionato in via monitoria il credito di origine contrattuale per ripetute forniture di materiale di cancelleria alla società da questa non pagate ed aveva CP_1 ottenuto il decreto ingiuntivo n. 2481/1999; detto decreto ingiuntivo era stato opposto da e il Tribunale di Napoli aveva accolto l'opposizione per CP_1
l'insussistenza della prova della ricorrenza di un contratto inter partes che giustificasse la pretesa di pagamento azionata dalla ricorrente ed aveva dichiarato inammissibile la domanda proposta in via riconvenzionale da quest'ultima, subordinata all'accoglimento dell'opposizione, di condanna della opponente al pagamento della medesima somma ai sensi dell'articolo 2041 cod.civ.; tale decisione era stata confermata dalla Corte d'appello di Napoli con la sentenza n. 2257/2010 passata in giudicato, perché non impugnata.
La domanda di indebito arricchimento, proposta nel giudizio per cui è causa, è stata considerata fondata sugli stessi presupposti di fatto posti a fondamento della tipica domanda contrattuale già esaminata e rigettata, pertanto, è stata dichiarata inammissibile.>>.
3 A.b.) Avverso la sentenza di questa corte la società originaria attrice ha proposto ricorso in Cassazione, lamentando l'errata e/o falsa applicazione degli artt. 2041 e
2042 c.c., assumendo, inoltre, che il tribunale prima, e la corte di appello poi, nel precedente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avevano accertato l'insussistenza del rapporto contrattuale, ma non il difetto di prova della pretesa azionata in virtù dell'art. 2041 cit..
La Suprema Corte, nell'accogliere il ricorso, ha evidenziato che, recentemente, le
Sezioni Unite (Cass. sez. un. n. 33954/2023) hanno precisato i presupposti che governano l'azione di ingiustificato arricchimento, così argomentando:
<<“Ai fini della verifica del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 cod.civ., la domanda di arricchimento è proponibile ove la diversa azione, fondata sul contratto, su legge ovvero su clausole generali, si riveli carente ab origine del titolo giustificativo. Viceversa, resta preclusa nel caso in cui il rigetto della domanda alternativa derivi da prescrizione o decadenza del diritto azionato, ovvero nel caso in cui discenda dalla carenza di prova circa l'esistenza del pregiudizio subito, ovvero in caso di nullità del titolo contrattuale, ove la nullità derivi dall'illiceità del contratto per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico”>>.
Ha poi aggiunto, sempre richiamandosi alla pronuncia indicata:
<
2042 cod.civ. è quella di preservare la certezza del diritto ed evitare elusioni della norma, ammettendo che si possa agire con l'azione di arricchimento anche nei casi in cui la domanda principale non sia stata coltivata o sia andata perduta per il comportamento colpevole del titolare”, come emerge dalla relazione al codice civile che giustifica il principio di sussidiarietà, sostenendo che "là dove si possa eliminare una situazione anormale con l'applicazione di una norma particolare, il ricorso all'azione generale mancherebbe del suo presupposto, ossia del pregiudizio altrimenti evitabile".
Sulla scorta detta premessa, ha affermato che nel caso in cui l'azione principale
4 sia fondata su una fonte contrattuale, ove sia riconosciuta la nullità/inesistenza del titolo contrattuale azionato, sarebbe contraddittorio sostenere che la proposizione di una azione, che presuppone la non esistenza di un contratto, possa essere impedita da una pronuncia che abbia per l'appunto dichiarato la non esistenza di un contratto,
e ciò anche perché se al rigetto del rimedio contrattuale, determinato dall'inesistenza del titolo, potesse conseguire l'improponibilità del rimedio sussidiario, costituito dall'azione di arricchimento, l'avente diritto sarebbe privato di qualsiasi strumento processuale per ottenere il ristoro del pregiudizio subito.
Ha negato che si debba utilizzare una nozione rigorosa della sussidiarietà in astratto (che prescinda in assoluto da ogni verifica sul merito della domanda avanzata in via principale) basata sulla mera esistenza di un'altra azione, avente fonte in un rapporto contrattuale o direttamente in una previsione di legge, preclusiva della tutela residuale, indipendentemente dal fatto che l'interessato ne abbia usufruito (invano) o che essa sia divenuta improponibile (per altra ragione), perché altrimenti la stessa circostanza che sia stata proposta una domanda fondata su un titolo contrattuale renderebbe improponibile, ex art. 2042 cod.civ., la domanda di arricchimento, anche a voler annettere alla prima pronuncia di improponibilità una valenza solo processuale.
Ha ritenuto, per contro, corretto, anche per ragioni di economia processuale, distinguere in merito alle ragioni del rigetto della domanda, rimettendo al giudice, al quale sia riproposta la domanda di arricchimento, di verificare, anche d'ufficio ed anche in sede di appello, sulla scorta di quanto emerge dagli atti e dalle allegazioni offerte dalle parti, “se sia stata riscontrata una carenza originaria del diverso titolo fondante la domanda cd. principale (in quanto la fattispecie dedotta in giudizio, pur in astratto congrua a realizzare gli effetti previsti dalla legge, è risultata difettosa di qualche requisito essenziale (id est, elemento costitutivo della fattispecie o presenza di elemento impeditivo ovvero non è stato possibile ricondurre la fattispecie concreta a quella astrattamente delineata a fondamento dell'azione proposta in via principale)” ovvero se le ragioni del rigetto derivino “dall'inerzia dell'impoverito ovvero dal mancato assolvimento di qualche onere cui la legge subordinava la difesa di un suo interesse” (p. 27).
Nella prima ipotesi il rigetto per accertamento della carenza ab origine del titolo fondante la domanda c.d. principale esclude - secondo la Corte - la possibilità di
5 configurare un concorso tra azioni da risolvere facendo applicazione dell'art. 2042 cod.civ., e quindi, a favore della domanda principale;
detto concorso è solo apparente, in quanto deve escludersi la stessa ricorrenza di un diritto suscettibile di essere dedotto in giudizio con la conseguente improponibilità della domanda ex art.
2041 cod.civ.
La stessa conclusione vale per il caso in cui “la domanda principale sia correlata ad una pretesa scaturente da un contratto, di cui si lamenta l'esecuzione in maniera difforme da quanto pattuito, chiedendosi il ristoro del pregiudizio subito e si accerta che il contratto era affetto da nullità”, perché anche in tal caso lo spostamento contrattuale “si palesa privo di una giusta causa e legittima quindi la proposizione, anche in via subordinata nel medesimo giudizio, dell'azione di arricchimento”.
Là dove il rigetto sia derivato dalla mancata dimostrazione da parte del contraente del danno derivante dall'altrui condotta inadempiente, la domanda di arricchimento resta, invece, preclusa in ragione della clausola di cui all'art. 2042 cod.civ. (p. 28).
Ulteriori cause di preclusione sono costituite dall'accertamento della fondatezza della domanda ex art. 2043 cod.civ. e dal rigetto della domanda dipeso da prescrizione o decadenza ovvero dalla carenza di prova circa l'esistenza del danno ingiusto.
Quanto detto vale per l'ipotesi in cui nello stesso giudizio siano cumulate la domanda principale e quella di arricchimento, in quanto l'esame della seconda, per il nesso di subordinazione che ex lege le correla, potrà avvenire solo una volta che si sia risolta negativamente, e nei termini sopra esposti, la verifica circa la ricorrenza del titolo della prima. Allorquando sia direttamente avanzata la domanda di arricchimento spetterà al giudice riscontrare ex ufficio il carattere della residualità della domanda proposta.
L'applicazione di detti principi alla vicenda per cui è causa induce a ritenere che la Corte d'appello abbia dichiarato inammissibile la domanda di arricchimento senza causa proprio e solo sulla scorta della pur ritenuta nullità/inesistenza del titolo contrattuale – dovendosi precisare che solo ad abundantiam la Corte di merito ha dato rilievo al difetto di prova dell'avvenuta consegna delle forniture - operando una applicazione acritica del principio di sussidiarietà, essendosi limitata ad affermare che non era stata fornita una prova idonea a dimostrare il titolo (il contratto) posto a suo fondamento.
6 Trattasi, però, di un rigetto, frutto della valutazione delle emergenze istruttorie, motivato per la mancata dimostrazione della sussistenza di un obbligo di pagamento che equivale ad un rigetto correlato all'accertamento dell'insussistenza del titolo fondante la pretesa.>>. (corsivo aggiunto).
Ne consegue, sempre alla luce dei principi esposti, che la domanda di arricchimento senza causa avrebbe dovuto considerarsi proponibile.>>.
B – Il presente giudizio di rinvio
B.a.) La società ha riassunto il giudizio ex art. 392 c.p.c., Parte_1
chiedendo, in considerazione di quanto statuito dalla Suprema Corte, la declaratoria di proponibilità della domanda di ingiustificato arricchimento, con conseguente rigetto dell'appello proposto originariamente da avverso la Controparte_1
decisione del tribunale di accoglimento della domanda, considerate, comunque, le risultanze dell'istruzione svoltasi innanzi al medesimo tribunale, di cui ha dato conto nell'atto riassuntivo, con accoglimento della domanda di condanna al pagamento della somma di euro 167.869,09 o di altra somma riconosciuta dovuta.
La pertanto, ha così concluso: Parte_1
“Voglia l'adita Corte di Appello di Napoli, in sostituzione della sentenza della
Corte di Appello di Napoli n. 2776/2020, depositata il 27/7/2020, cassata con l'ordinanza del Supremo Collegio n. 8878/2024 ed uniformandosi a quanto affermato dalla Suprema Corte con la detta ordinanza, contrariis rejectis:
- rigettare l'appello proposto dalle con atto del 2/9/2016 in Controparte_1 quanto inammissibile e\o non più esaminabile e\o infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza del Tribunale di Napoli n. 8965/2016 con la quale è stata condannata alla corresponsione, in favore della Controparte_1
dell'importo di € 167.869,09 Parte_1 oltre svalutazione ed interessi, a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c., quale arricchimento senza causa, per forniture relative a materiale di cancelleria;
- in ogni caso, in accoglimento della domanda originariamente formulata dalla
(con la citazione introduttiva Parte_1
7 del giudizio promosso innanzi al Tribunale di Napoli recante R.G. 27867/2011), condannare al pagamento in favore società istante dell'importo Controparte_1 di € 167.869,09 o di altra somma che dovesse risultare dall'istruttoria svolta (in entrambi i casi oltre svalutazione ed interessi), a titolo di indennizzo ex art. 2041
c.c., quale arricchimento senza causa, per forniture relative a materiale di cancelleria;
- confermare la condanna al pagamento delle spese di lite contenuta nella sentenza di primo grado (n. 8965/2016, R.G. 27867/2011) e condannare
[...] all'integrale pagamento delle spese di lite del giudizio di secondo Controparte_1 grado (Corte di Appello di Napoli, R.G. 4019/2016), di giudizio di legittimità (Corte di Cassazione, R.G. 28444/2020) e del grado di rinvio che oggi ci occupa.”.
B.b.) Si è costituita la quale ha riproposto l'eccezione Controparte_1
riguardante l'intervenuto giudicato discendente dalle pronunce del tribunale e della corte di appello nel precedente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo,
insistendo nel rigetto della domanda per infondatezza della stessa in ragione della mancanza di prova della consegna dei materiali, contestando, altresì, in ogni caso, il
quantum della pretesa.
L'originaria appellante, convenuta in riassunzione, ha, conseguentemente, così
concluso:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, in via principale rigettare ogni avversa domanda in quanto inammissibile per intervenuto giudicato e comunque non fondata e non provata;
in via gradata, rideterminare l'indennizzo previsto dall'art.2041 c.c. e ridurlo in via equitativa nella somma ritenuta di giustizia;
all'esito condannare la ditta alla restituzione di quanto già Parte_1 percepito in eccedenza rispetto all'ammontare dell'indennizzo che l'On.le Corte determinerà a conclusione del presente giudizio, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo.
Con vittoria del presente grado di giudizio e compensazione delle spese dei
8 precedenti gradi.”.
B.c.) La causa, rinviata per le conclusioni all'udienza in epigrafe, trattata con le modalità ex art. 127 ter c.p.c., è stata riservata in decisione, con concessione dei termini di giorni 60 + 20 per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica, decorrenti dalla comunicazione del provvedimento di assegnazione a sentenza.
C – Motivi della decisione
C.a.) Occorre sgombrare il capo da alcune questioni sulle quali pare volere insistere la difesa di anche a seguito della riassunzione della Controparte_1
causa da parte della società per effetto della pronuncia di Parte_1
cassazione con rinvio emessa dalla Suprema Corte.
Infatti, , sebbene sembrando porsi dal diverso (non condivisibile, CP_1
come si vedrà) angolo prospettivo diretto ad operare una commistione tra le argomentazioni svolte dal tribunale e dalla corte di appello nel precedente giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, tra la declaratoria di inammissibilità della domanda ex art. 2041 c.c, proposta in via riconvenzionale dalla e Parte_1
l'affermazione anche di infondatezza della domanda, non solo per insussistenza della prova del contratto, ma anche per mancanza di prova della consegna della merce, nuovamente ripropone l'eccezione secondo cui oramai il rigetto avrebbe interessato anche il merito circa l'infondatezza della pretesa diretta ad indennizzare l'ingiustificato arricchimento asseritamente conseguito da essa convenuta, sì da essersi sul punto formato il giudicato.
In proposito, però, è senz'altro da condividere l'obiezione opposta dalla società
'riassumente', in virtù della quale l'esame della questione dell'esistenza di un bis in
9 idem, è essa sì, coperta da giudicato.
Invero, la corte di appello, nella sentenza resa in questo giudizio, poi impugnata in Cassazione, ha chiaramente rigettato tale eccezione, osservando che essa non era stata ignorata dal tribunale, ma era stata disattesa sulla scorta del rilievo che la domanda di ingiustificato arricchimento era stata dichiarata inammissibile perché
ritenuta non proponibile in via riconvenzionale, nel giudizio di opposizione, da parte del ricorrente in monitorio, aggiungendo, inoltre, espressamente che “la statuizione su una questione di rito dà luogo soltanto al giudicato formale ed ha effetto limitato al rapporto processuale nel cui ambito è stata emanata, sicché, non essendo idonea a produrre effetti del giudicato in senso sostanziale, non preclude la riproposizione della domanda in altro giudizio.”.
Tale passaggio della decisione – evidentemente contrario alle difese dell'appellante – non è stato impugnato in via incidentale, con controricorso, da
, innanzi alla Corte di Cassazione, di tal che l'affermazione è oramai da CP_1
ritenere non più ritrattabile (sul punto, ad altro fine, si tornerà tra un momento per evidenziare le caratteristiche del giudizio di rinvio).
Peraltro, questo collegio non può esimersi dall'evidenziare che dagli stessi passaggi svolti dal giudice di legittimità nell'accogliere l'impugnazione della
[...]
emerge l'infondatezza dell'eccezione, considerato che la domanda di Parte_1
ingiustificato arricchimento, per effetto della pronuncia resa nel precedente giudizio,
non è mai entrata a far parte del thema decidendum e che, la 'sola' declaratoria di insussistenza della pretesa contrattuale per non essersi formato l'accordo nelle forme necessarie, non preclude, come si è visto, la possibilità di agire ai sensi dell'art. 2041
c.c..
D'altro canto, le argomentazioni spese a sostengo della insussistenza della prova
10 della consegna sono state sempre svolte per supportare l'affermata mancanza di prova del formarsi del titolo contrattuale, senza che ciò possa determinare effetti preclusivi rispetto all'esame di una domanda con oggettiva diversa causa petendi e differente petitum, che, però, il giudice ha ritenuto, 'a monte', di non poter esaminare, dichiarando inammissibile la domanda di ingiustificato arricchimento,
come del resto evidenziato dalla Suprema Corte nella parte della motivazione che questo collegio, a richiamo d'attenzione, ha riportato con l'aggiunta del corsivo,
laddove afferma che andava precisato “che solo ad abundantiam la Corte di merito
ha dato rilievo al difetto di prova dell'avvenuta consegna delle forniture - operando
una applicazione acritica del principio di sussidiarietà, essendosi limitata ad
affermare che non era stata fornita una prova idonea a dimostrare il titolo (il
contratto) posto a suo fondamento. Trattasi, però, di un rigetto, frutto della
valutazione delle emergenze istruttorie, motivato per la mancata dimostrazione
della sussistenza di un obbligo di pagamento che equivale ad un rigetto correlato
all'accertamento dell'insussistenza del titolo fondante la pretesa.>>.
Anche gli assunti che compaiono 'tra le righe', sempre per effetto della commistione tra argomenti di merito sviluppati nel precedente giudizio e natura della pronuncia emessa in relazione alla domanda ex art. 2041 c.c., diretti a paventare la mancanza di sussidiarietà dell'azione sono oramai coperti dal giudicato,
avendo la Suprema Corte statuito, con rinvio per nuovo esame, sulla proponibilità
della domanda fondata sull'ingiustificato arricchimento.
C.b.) Tanto premesso, ritiene il collegio, anche alla luce di parte delle difese sviluppate in questa sede da , che debbano svolgersi alcune CP_1
precisazioni circa la struttura e le caratteristiche del giudizio di rinvio.
In virtù del comma 2 dell'art. 392 c.p.c., “Le parti conservano la stessa posizione
11 processuale che avevano nel procedimento in cui fu pronunciata la sentenza cassata”, sicché, nel caso di specie, ad appellare era stata , avendo il CP_1
tribunale integralmente accolto la pretesa avanzata dalla Parte_1
Il comma 3 poi stabilisce il principio secondo cui alle parti non è consentito di prendere conclusioni diverse da quelle che avevano preso nel giudizio in cui è stata pronunciata la sentenza cassata, salvo che ciò discenda direttamente dal tipo di pronuncia adottato.
La norma risponde alla struttura di tale giudizio delineata, appunto, dal comma 2,
essendo stata rimarcata la natura tendenzialmente “chiusa” del giudizio di rinvio, nel senso che non sono ammesse nuove domande, eccezioni, istanze istruttorie o produzioni documentali, ma anche nuove difese o allegazioni che alterino il thema
decidendum (e, conseguentemente, quello oggetto di prova, con pregiudizio del diritto di difesa della controparte), che non si rendano necessarie in relazione al
dictum della Corte in sede di Cassazione.
Di tal che occorre, per così dire, ripartire da quelle che erano le censure e difese che muovevano avverso la statuizione di accoglimento della domanda CP_1
avanzata dalla Parte_1
Superate, infatti, le questioni relative all'esistenza del giudicato preclusivo o alla ammissibilità della domanda di ingiustificato arricchimento, l'appellante
[...]
contestava, comunque, la pretesa, sostenendo che inidonee erano le prove CP_1
documentali offerte dalla società attrice, come quelle volte a corroborarle, di natura dichiarativa, in gran parte rifacendosi a quanto affermato anche nel precedente giudizio con cui era stata accolta l'opposizione a decreto ingiuntivo.
Al riguardo, però, la corte deve rimarcare che l'appello di si CP_1
compendiava, sullo specifico punto in contestazione, in poco più di una pagina, con
12 considerazioni svolte tra il finire di pag. 13 e l'inizio di pag. 15 in cui evidenziava –
sempre, evidentemente, sulla base del precedente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo – la natura di società “pubblica” di essa , assoggettata al CP_1
controllo della Corte dei Conti, cosa che rendeva poco credibile che avesse potuto,
per un lungo lasso di tempo, avere a bilancio una così importante somma per forniture di materiale non pagate;
che era tenuta ad agire necessariamente tramite ordini e contratti formali, regolarmente registrati nei documenti contabili interni,
potendo provvedere al pagamento solo dopo regolare ricezione e registrazione delle fatture, mentre la società attrice si era limitata ad “allegare alcune fatture ed alcuni semplici documenti del tutto privi, in maniera evidente, dei necessari elementi formali e sostanziali di efficacia e validità.”.
Relativamente alle prove testimoniali e dichiarative raccolte aggiungeva che quanto raccontato dai testimoni non forniva alcuna prova certa in merito all'ammontare dell'asserita fornitura e “all'attendibilità della documentazione ex adverso depositata”, non essendo i testi “assolutamente legittimati ad impegnare direttamente non essendo gli stessi in possesso dei requisiti Controparte_1
necessari e cioè un'adeguata qualifica a svolgere tale compito”, considerato che l' ed il “svolgevano semplici mansioni di magazziniere”, CP_2 CP_3
insistendo per la declaratoria di inammissibilità della pretesa azionata dalla
[...]
Parte_1
Ora, le primi obiezioni svolte da , all'evidenza non possono giovare CP_1
alle proprie difese, considerato che attengono, appunto, ancora una volta alla dimostrazione dell'esistenza di un valido contratto stipulato con la Parte_1
per la vendita di materiali: la mancanza di somme indicate a tale titolo in bilancio o la necessità di formalizzare ogni contrattazione attraverso le procedure previste per
13 un valido impegno della società con conseguente registrazione delle CP_1
fatture, nuovamente non attengono al problema della diversa azione avanzata dalla così come anche l'argomentazione che l' ed il Parte_1 CP_2 CP_3
erano semplici magazzinieri privi di ogni qualifica per potere impegnare l'ente.
Quel che conta è se quelle forniture siano state ricevute seppure in assenza del contratto.
Ciò che ha costituito oggetto della prova testimoniale, avendo, come affermato dal tribunale nella sentenza di primo grado impugnata innanzi a questa corte con la pronuncia poi cassata dal giudice di legittimità, i testi e – che la CP_2 CP_3
stessa riconosce essere propri dipendenti – confermato di avere preso CP_1
in consegna la merce, riconoscendo le sottoscrizioni in calce alle bolle accompagnatorie, che, infatti, recano sostanzialmente la firma per la gran parte di un solo soggetto (l' ). CP_2
Inoltre, con argomentazione che la sviluppava proprio Parte_1
richiamandosi alle acquisizioni raccolte nel precedente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo su cui sembra fare tanto affidamento, senza che sia CP_1
stata dall'appellante contestata, era stato lo stesso procuratore speciale dell'originaria convenuta , in sede di interrogatorio formale, a Parte_4
confermare che nel periodo oggetto delle consegne poste a base della domanda, il responsabile della sede, tale aveva provveduto a richiedere la merce Per_2
verbalmente, ed era anche emerso il perché di fatturazioni distinte fatte nello stesso giorno, essendo previsto per volontà della stessa un limite di importo CP_1
per ogni fattura.
Inoltre, anche a voler considerare quanto eccepito solo in questa sede di rinvio –
ma si è visto che l'impugnazione originaria non prendeva specifica posizione sul
14 punto – la quasi totalità delle bolle di consegna recano il timbro della sede di
[...]
“Filiale di Napoli Area Pal Patrimonio Approvv. Logistica”, senza che la CP_1
convenuta/appellante abbia contestato che quel timbro fosse ad essa riconducibile,
mentre le poche bolle prive di timbro hanno, comunque, la medesima sottoscrizione delle altre, e sempre gli stessi testi dipendenti di hanno spiegato che la merce CP_1
veniva poi smistata ai vari uffici.
Sotto altro profilo, avendo , nell'atto di appello, avanzato censure CP_1
generiche, per quel che si è visto, in merito alla quantificazione dell'importo dovuto,
in realtà incentrate sempre sulla insussistenza della prova di un valido titolo e della dimostrazione di una consegna che potesse impegnarla al pagamento, senza svolgere nessuna argomentazione, a sostegno dell'impugnazione, diretta a contestare il criterio di liquidazione adottato dal giudice di primo grado, la sentenza del tribunale deve essere integralmente confermata.
D – Le spese
Ferma la condanna alle spese di primo grado, deve essere CP_1
condannata a rifondere, secondo soccombenza, anche le spese del giudizio di appello, di quello di legittimità e della presente fase di rinvio (con liquidazione prossima ai minimi, comunque in considerazione delle modalità con cui sono avvenute le forniture).
Si dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater dpr 115/02 per il versamento, a carico dell'originaria appellante, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 bis dpr cit..
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, sezione VI civile, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così provvede:
15 a) rigetta l'appello originariamente proposto da nei sensi di Controparte_1
cui in motivazione, confermando la condanna della stessa al pagamento
(riconosciuto, però, come già effettuato), in favore della Parte_1
della somma di euro 167.869,09, oltre rivalutazione e interessi
[...]
come riconosciuti nella sentenza n. 8965/2016 del tribunale di Napoli;
b) ferma la condanna alle spese come disposta nella pronuncia ora citata al capo a) (anch'essa riconosciuta come già eseguita), condanna a Controparte_1
rifondere le spese del grado d'appello, di quello di legittimità e del presente giudizio di rinvio che liquida, in favore della rispettivamente b1) in Parte_1
euro 8.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali in misura del 15%,
iva e c.p.a.; b2) in euro 1236,00 per spese ed euro 4.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali in misura del 15%, iva e c.p.a.; b3) in euro
7.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali in misura del 15%, iva e c.p.a.;
c) dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater dpr 115/02 per il versamento, a carico dell'originaria appellante dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 Controparte_1
comma 1 bis dpr cit..
Napoli, così deciso nella camera di consiglio del 12 settembre 2025
Il cons. est. dott. Francesco Notaro
La Presidente
dott. ssa Assunta d'Amore
16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione VI civile
La corte d'appello di Napoli, sez. VI civile, così composta:
dott. ssa Assunta d'Amore Presidente
dott. Giorgio Sensale consigliere dott. Francesco Notaro cons. rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa recante il numero di ruolo 3171/2024, avente ad oggetto giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c. a seguito di ordinanza della Suprema Corte n. 8878/2024,
pubblicata il 4.4.2024, che ha cassato con rinvio la sentenza di questa corte n.
2776/2020, depositata il 27.7.2020, con cui era stato accolto l'appello di
[...]
e riformata la sentenza del tribunale di Napoli n. 8965/206, depositata Controparte_1
il 19.7.2016
TRA
(p.iva Parte_1
), con sede legale in Napoli, via Repubbliche Marinare, 124/128, in P.IVA_1
persona dei tre amministratori e legali rapp.ti con poteri congiunti Parte_1
c.f. , c.f.
[...] C.F._1 Parte_2
e c.f. , C.F._2 Parte_3 C.F._3
rappresentati e difesi, dagli avvocati Maurizio Barbatelli, c.f.
e Raffaele Troncone, c.f. giusta C.F._4 C.F._5
procura speciale in calce all'atto riassuntivo, elettivamente domiciliati nel loro
1 studio in Napoli, piazza Giovanni Bovio n. 22
Attrice in riassunzione (originaria appellata)
E
CF con sede legale in Roma, viale Controparte_1 P.IVA_2
Europa n. 190, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.to Anita Corigliano (cf: ) giusta procura C.F._6
generale alle liti per notar in Roma del 27.04.2022 rep.55418, Persona_1
racc.16104 ed elettivamente domiciliato in Catanzaro presso l'Ufficio Legale della società sito in Piazza L. Rossi n. 1.
Convenuta in riassunzione (originaria appellante)
Conclusioni
All'udienza dell'8 maggio 2025, trattata ex art. 127 ter c.p.c., le parti concludevano come da relative note, da intendersi qui trascritte
Motivi della decisione
A – Le fasi dei giudizi presupposti
A.a.) L'andamento del giudizio è così sinteticamente, ma esaustivamente,
riassunto nell'ordinanza della Suprema Corte:
< assumendo di avere un credito nei suoi Parte_1 confronti pari a euro 167.869,09, conveniva, dinanzi al Tribunale di Napoli,
[...]
chiedendone la condanna al pagamento della suddetta somma, o di Controparte_1 altra accertata giudizialmente, a titolo di indennizzo ex art. 2041 cod.civ.
La società convenuta, costituitasi, chiedeva, in via preliminare, che la domanda fosse dichiarata improponibile per essere la stessa preclusa dalla sentenza della
Corte d'appello di Napoli n. 225/2010, passata in giudicato, che aveva rigettato il gravame avverso la sentenza n. 5548/2005 del Tribunale di Napoli che aveva accolto l'opposizione di al decreto ingiuntivo n. 2481/1999, ottenuto Controparte_1 dalla società e dichiarato inammissibile, perché nuova, la Parte_1
2 domanda riconvenzionale di condanna dell'opponente ex art. 2041 cod.civ.; contestava la domanda anche nel merito.
Il Tribunale, con la sentenza n. 8956/2016, condannava al CP_1 pagamento di euro 167.869,09, ritenendo che non si fosse formato il giudicato sostanziale sulla domanda di arricchimento ingiustificato - essendo stata la stessa rigettata per ragioni di rito - e provato da parte della società attrice il credito azionato.
La Corte d'appello di Napoli, con la sentenza n. 2776/2020, depositata il
27/07/2020 e notificata il 17/09/2020, ha respinto l'eccezione di giudicato riproposta da ma ha accolto il motivo con cui l'appellante aveva dedotto Controparte_1
l'inammissibilità e/o l'improcedibilità della domanda ex art. 2041 cod.civ., per mancanza del requisito della sussidiarietà, avendo la società già Parte_1 azionato il suo credito con l'azione contrattuale di pagamento del prezzo. Il giudice
a quo ha ritenuto di dar seguito all'orientamento di questa Corte secondo cui l'azione di arricchimento ingiustificato può essere proposta qualora l'azione tipica abbia dato esito negativo per carenza ab origine del titolo posto a suo fondamento, ma non anche quando detto esito negativo derivi da carenza di prova o dall'abbandono della domanda. La società nel 1999 aveva Parte_1 azionato in via monitoria il credito di origine contrattuale per ripetute forniture di materiale di cancelleria alla società da questa non pagate ed aveva CP_1 ottenuto il decreto ingiuntivo n. 2481/1999; detto decreto ingiuntivo era stato opposto da e il Tribunale di Napoli aveva accolto l'opposizione per CP_1
l'insussistenza della prova della ricorrenza di un contratto inter partes che giustificasse la pretesa di pagamento azionata dalla ricorrente ed aveva dichiarato inammissibile la domanda proposta in via riconvenzionale da quest'ultima, subordinata all'accoglimento dell'opposizione, di condanna della opponente al pagamento della medesima somma ai sensi dell'articolo 2041 cod.civ.; tale decisione era stata confermata dalla Corte d'appello di Napoli con la sentenza n. 2257/2010 passata in giudicato, perché non impugnata.
La domanda di indebito arricchimento, proposta nel giudizio per cui è causa, è stata considerata fondata sugli stessi presupposti di fatto posti a fondamento della tipica domanda contrattuale già esaminata e rigettata, pertanto, è stata dichiarata inammissibile.>>.
3 A.b.) Avverso la sentenza di questa corte la società originaria attrice ha proposto ricorso in Cassazione, lamentando l'errata e/o falsa applicazione degli artt. 2041 e
2042 c.c., assumendo, inoltre, che il tribunale prima, e la corte di appello poi, nel precedente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avevano accertato l'insussistenza del rapporto contrattuale, ma non il difetto di prova della pretesa azionata in virtù dell'art. 2041 cit..
La Suprema Corte, nell'accogliere il ricorso, ha evidenziato che, recentemente, le
Sezioni Unite (Cass. sez. un. n. 33954/2023) hanno precisato i presupposti che governano l'azione di ingiustificato arricchimento, così argomentando:
<<“Ai fini della verifica del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 cod.civ., la domanda di arricchimento è proponibile ove la diversa azione, fondata sul contratto, su legge ovvero su clausole generali, si riveli carente ab origine del titolo giustificativo. Viceversa, resta preclusa nel caso in cui il rigetto della domanda alternativa derivi da prescrizione o decadenza del diritto azionato, ovvero nel caso in cui discenda dalla carenza di prova circa l'esistenza del pregiudizio subito, ovvero in caso di nullità del titolo contrattuale, ove la nullità derivi dall'illiceità del contratto per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico”>>.
Ha poi aggiunto, sempre richiamandosi alla pronuncia indicata:
<
2042 cod.civ. è quella di preservare la certezza del diritto ed evitare elusioni della norma, ammettendo che si possa agire con l'azione di arricchimento anche nei casi in cui la domanda principale non sia stata coltivata o sia andata perduta per il comportamento colpevole del titolare”, come emerge dalla relazione al codice civile che giustifica il principio di sussidiarietà, sostenendo che "là dove si possa eliminare una situazione anormale con l'applicazione di una norma particolare, il ricorso all'azione generale mancherebbe del suo presupposto, ossia del pregiudizio altrimenti evitabile".
Sulla scorta detta premessa, ha affermato che nel caso in cui l'azione principale
4 sia fondata su una fonte contrattuale, ove sia riconosciuta la nullità/inesistenza del titolo contrattuale azionato, sarebbe contraddittorio sostenere che la proposizione di una azione, che presuppone la non esistenza di un contratto, possa essere impedita da una pronuncia che abbia per l'appunto dichiarato la non esistenza di un contratto,
e ciò anche perché se al rigetto del rimedio contrattuale, determinato dall'inesistenza del titolo, potesse conseguire l'improponibilità del rimedio sussidiario, costituito dall'azione di arricchimento, l'avente diritto sarebbe privato di qualsiasi strumento processuale per ottenere il ristoro del pregiudizio subito.
Ha negato che si debba utilizzare una nozione rigorosa della sussidiarietà in astratto (che prescinda in assoluto da ogni verifica sul merito della domanda avanzata in via principale) basata sulla mera esistenza di un'altra azione, avente fonte in un rapporto contrattuale o direttamente in una previsione di legge, preclusiva della tutela residuale, indipendentemente dal fatto che l'interessato ne abbia usufruito (invano) o che essa sia divenuta improponibile (per altra ragione), perché altrimenti la stessa circostanza che sia stata proposta una domanda fondata su un titolo contrattuale renderebbe improponibile, ex art. 2042 cod.civ., la domanda di arricchimento, anche a voler annettere alla prima pronuncia di improponibilità una valenza solo processuale.
Ha ritenuto, per contro, corretto, anche per ragioni di economia processuale, distinguere in merito alle ragioni del rigetto della domanda, rimettendo al giudice, al quale sia riproposta la domanda di arricchimento, di verificare, anche d'ufficio ed anche in sede di appello, sulla scorta di quanto emerge dagli atti e dalle allegazioni offerte dalle parti, “se sia stata riscontrata una carenza originaria del diverso titolo fondante la domanda cd. principale (in quanto la fattispecie dedotta in giudizio, pur in astratto congrua a realizzare gli effetti previsti dalla legge, è risultata difettosa di qualche requisito essenziale (id est, elemento costitutivo della fattispecie o presenza di elemento impeditivo ovvero non è stato possibile ricondurre la fattispecie concreta a quella astrattamente delineata a fondamento dell'azione proposta in via principale)” ovvero se le ragioni del rigetto derivino “dall'inerzia dell'impoverito ovvero dal mancato assolvimento di qualche onere cui la legge subordinava la difesa di un suo interesse” (p. 27).
Nella prima ipotesi il rigetto per accertamento della carenza ab origine del titolo fondante la domanda c.d. principale esclude - secondo la Corte - la possibilità di
5 configurare un concorso tra azioni da risolvere facendo applicazione dell'art. 2042 cod.civ., e quindi, a favore della domanda principale;
detto concorso è solo apparente, in quanto deve escludersi la stessa ricorrenza di un diritto suscettibile di essere dedotto in giudizio con la conseguente improponibilità della domanda ex art.
2041 cod.civ.
La stessa conclusione vale per il caso in cui “la domanda principale sia correlata ad una pretesa scaturente da un contratto, di cui si lamenta l'esecuzione in maniera difforme da quanto pattuito, chiedendosi il ristoro del pregiudizio subito e si accerta che il contratto era affetto da nullità”, perché anche in tal caso lo spostamento contrattuale “si palesa privo di una giusta causa e legittima quindi la proposizione, anche in via subordinata nel medesimo giudizio, dell'azione di arricchimento”.
Là dove il rigetto sia derivato dalla mancata dimostrazione da parte del contraente del danno derivante dall'altrui condotta inadempiente, la domanda di arricchimento resta, invece, preclusa in ragione della clausola di cui all'art. 2042 cod.civ. (p. 28).
Ulteriori cause di preclusione sono costituite dall'accertamento della fondatezza della domanda ex art. 2043 cod.civ. e dal rigetto della domanda dipeso da prescrizione o decadenza ovvero dalla carenza di prova circa l'esistenza del danno ingiusto.
Quanto detto vale per l'ipotesi in cui nello stesso giudizio siano cumulate la domanda principale e quella di arricchimento, in quanto l'esame della seconda, per il nesso di subordinazione che ex lege le correla, potrà avvenire solo una volta che si sia risolta negativamente, e nei termini sopra esposti, la verifica circa la ricorrenza del titolo della prima. Allorquando sia direttamente avanzata la domanda di arricchimento spetterà al giudice riscontrare ex ufficio il carattere della residualità della domanda proposta.
L'applicazione di detti principi alla vicenda per cui è causa induce a ritenere che la Corte d'appello abbia dichiarato inammissibile la domanda di arricchimento senza causa proprio e solo sulla scorta della pur ritenuta nullità/inesistenza del titolo contrattuale – dovendosi precisare che solo ad abundantiam la Corte di merito ha dato rilievo al difetto di prova dell'avvenuta consegna delle forniture - operando una applicazione acritica del principio di sussidiarietà, essendosi limitata ad affermare che non era stata fornita una prova idonea a dimostrare il titolo (il contratto) posto a suo fondamento.
6 Trattasi, però, di un rigetto, frutto della valutazione delle emergenze istruttorie, motivato per la mancata dimostrazione della sussistenza di un obbligo di pagamento che equivale ad un rigetto correlato all'accertamento dell'insussistenza del titolo fondante la pretesa.>>. (corsivo aggiunto).
Ne consegue, sempre alla luce dei principi esposti, che la domanda di arricchimento senza causa avrebbe dovuto considerarsi proponibile.>>.
B – Il presente giudizio di rinvio
B.a.) La società ha riassunto il giudizio ex art. 392 c.p.c., Parte_1
chiedendo, in considerazione di quanto statuito dalla Suprema Corte, la declaratoria di proponibilità della domanda di ingiustificato arricchimento, con conseguente rigetto dell'appello proposto originariamente da avverso la Controparte_1
decisione del tribunale di accoglimento della domanda, considerate, comunque, le risultanze dell'istruzione svoltasi innanzi al medesimo tribunale, di cui ha dato conto nell'atto riassuntivo, con accoglimento della domanda di condanna al pagamento della somma di euro 167.869,09 o di altra somma riconosciuta dovuta.
La pertanto, ha così concluso: Parte_1
“Voglia l'adita Corte di Appello di Napoli, in sostituzione della sentenza della
Corte di Appello di Napoli n. 2776/2020, depositata il 27/7/2020, cassata con l'ordinanza del Supremo Collegio n. 8878/2024 ed uniformandosi a quanto affermato dalla Suprema Corte con la detta ordinanza, contrariis rejectis:
- rigettare l'appello proposto dalle con atto del 2/9/2016 in Controparte_1 quanto inammissibile e\o non più esaminabile e\o infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza del Tribunale di Napoli n. 8965/2016 con la quale è stata condannata alla corresponsione, in favore della Controparte_1
dell'importo di € 167.869,09 Parte_1 oltre svalutazione ed interessi, a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c., quale arricchimento senza causa, per forniture relative a materiale di cancelleria;
- in ogni caso, in accoglimento della domanda originariamente formulata dalla
(con la citazione introduttiva Parte_1
7 del giudizio promosso innanzi al Tribunale di Napoli recante R.G. 27867/2011), condannare al pagamento in favore società istante dell'importo Controparte_1 di € 167.869,09 o di altra somma che dovesse risultare dall'istruttoria svolta (in entrambi i casi oltre svalutazione ed interessi), a titolo di indennizzo ex art. 2041
c.c., quale arricchimento senza causa, per forniture relative a materiale di cancelleria;
- confermare la condanna al pagamento delle spese di lite contenuta nella sentenza di primo grado (n. 8965/2016, R.G. 27867/2011) e condannare
[...] all'integrale pagamento delle spese di lite del giudizio di secondo Controparte_1 grado (Corte di Appello di Napoli, R.G. 4019/2016), di giudizio di legittimità (Corte di Cassazione, R.G. 28444/2020) e del grado di rinvio che oggi ci occupa.”.
B.b.) Si è costituita la quale ha riproposto l'eccezione Controparte_1
riguardante l'intervenuto giudicato discendente dalle pronunce del tribunale e della corte di appello nel precedente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo,
insistendo nel rigetto della domanda per infondatezza della stessa in ragione della mancanza di prova della consegna dei materiali, contestando, altresì, in ogni caso, il
quantum della pretesa.
L'originaria appellante, convenuta in riassunzione, ha, conseguentemente, così
concluso:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, in via principale rigettare ogni avversa domanda in quanto inammissibile per intervenuto giudicato e comunque non fondata e non provata;
in via gradata, rideterminare l'indennizzo previsto dall'art.2041 c.c. e ridurlo in via equitativa nella somma ritenuta di giustizia;
all'esito condannare la ditta alla restituzione di quanto già Parte_1 percepito in eccedenza rispetto all'ammontare dell'indennizzo che l'On.le Corte determinerà a conclusione del presente giudizio, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo.
Con vittoria del presente grado di giudizio e compensazione delle spese dei
8 precedenti gradi.”.
B.c.) La causa, rinviata per le conclusioni all'udienza in epigrafe, trattata con le modalità ex art. 127 ter c.p.c., è stata riservata in decisione, con concessione dei termini di giorni 60 + 20 per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica, decorrenti dalla comunicazione del provvedimento di assegnazione a sentenza.
C – Motivi della decisione
C.a.) Occorre sgombrare il capo da alcune questioni sulle quali pare volere insistere la difesa di anche a seguito della riassunzione della Controparte_1
causa da parte della società per effetto della pronuncia di Parte_1
cassazione con rinvio emessa dalla Suprema Corte.
Infatti, , sebbene sembrando porsi dal diverso (non condivisibile, CP_1
come si vedrà) angolo prospettivo diretto ad operare una commistione tra le argomentazioni svolte dal tribunale e dalla corte di appello nel precedente giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, tra la declaratoria di inammissibilità della domanda ex art. 2041 c.c, proposta in via riconvenzionale dalla e Parte_1
l'affermazione anche di infondatezza della domanda, non solo per insussistenza della prova del contratto, ma anche per mancanza di prova della consegna della merce, nuovamente ripropone l'eccezione secondo cui oramai il rigetto avrebbe interessato anche il merito circa l'infondatezza della pretesa diretta ad indennizzare l'ingiustificato arricchimento asseritamente conseguito da essa convenuta, sì da essersi sul punto formato il giudicato.
In proposito, però, è senz'altro da condividere l'obiezione opposta dalla società
'riassumente', in virtù della quale l'esame della questione dell'esistenza di un bis in
9 idem, è essa sì, coperta da giudicato.
Invero, la corte di appello, nella sentenza resa in questo giudizio, poi impugnata in Cassazione, ha chiaramente rigettato tale eccezione, osservando che essa non era stata ignorata dal tribunale, ma era stata disattesa sulla scorta del rilievo che la domanda di ingiustificato arricchimento era stata dichiarata inammissibile perché
ritenuta non proponibile in via riconvenzionale, nel giudizio di opposizione, da parte del ricorrente in monitorio, aggiungendo, inoltre, espressamente che “la statuizione su una questione di rito dà luogo soltanto al giudicato formale ed ha effetto limitato al rapporto processuale nel cui ambito è stata emanata, sicché, non essendo idonea a produrre effetti del giudicato in senso sostanziale, non preclude la riproposizione della domanda in altro giudizio.”.
Tale passaggio della decisione – evidentemente contrario alle difese dell'appellante – non è stato impugnato in via incidentale, con controricorso, da
, innanzi alla Corte di Cassazione, di tal che l'affermazione è oramai da CP_1
ritenere non più ritrattabile (sul punto, ad altro fine, si tornerà tra un momento per evidenziare le caratteristiche del giudizio di rinvio).
Peraltro, questo collegio non può esimersi dall'evidenziare che dagli stessi passaggi svolti dal giudice di legittimità nell'accogliere l'impugnazione della
[...]
emerge l'infondatezza dell'eccezione, considerato che la domanda di Parte_1
ingiustificato arricchimento, per effetto della pronuncia resa nel precedente giudizio,
non è mai entrata a far parte del thema decidendum e che, la 'sola' declaratoria di insussistenza della pretesa contrattuale per non essersi formato l'accordo nelle forme necessarie, non preclude, come si è visto, la possibilità di agire ai sensi dell'art. 2041
c.c..
D'altro canto, le argomentazioni spese a sostengo della insussistenza della prova
10 della consegna sono state sempre svolte per supportare l'affermata mancanza di prova del formarsi del titolo contrattuale, senza che ciò possa determinare effetti preclusivi rispetto all'esame di una domanda con oggettiva diversa causa petendi e differente petitum, che, però, il giudice ha ritenuto, 'a monte', di non poter esaminare, dichiarando inammissibile la domanda di ingiustificato arricchimento,
come del resto evidenziato dalla Suprema Corte nella parte della motivazione che questo collegio, a richiamo d'attenzione, ha riportato con l'aggiunta del corsivo,
laddove afferma che andava precisato “che solo ad abundantiam la Corte di merito
ha dato rilievo al difetto di prova dell'avvenuta consegna delle forniture - operando
una applicazione acritica del principio di sussidiarietà, essendosi limitata ad
affermare che non era stata fornita una prova idonea a dimostrare il titolo (il
contratto) posto a suo fondamento. Trattasi, però, di un rigetto, frutto della
valutazione delle emergenze istruttorie, motivato per la mancata dimostrazione
della sussistenza di un obbligo di pagamento che equivale ad un rigetto correlato
all'accertamento dell'insussistenza del titolo fondante la pretesa.>>.
Anche gli assunti che compaiono 'tra le righe', sempre per effetto della commistione tra argomenti di merito sviluppati nel precedente giudizio e natura della pronuncia emessa in relazione alla domanda ex art. 2041 c.c., diretti a paventare la mancanza di sussidiarietà dell'azione sono oramai coperti dal giudicato,
avendo la Suprema Corte statuito, con rinvio per nuovo esame, sulla proponibilità
della domanda fondata sull'ingiustificato arricchimento.
C.b.) Tanto premesso, ritiene il collegio, anche alla luce di parte delle difese sviluppate in questa sede da , che debbano svolgersi alcune CP_1
precisazioni circa la struttura e le caratteristiche del giudizio di rinvio.
In virtù del comma 2 dell'art. 392 c.p.c., “Le parti conservano la stessa posizione
11 processuale che avevano nel procedimento in cui fu pronunciata la sentenza cassata”, sicché, nel caso di specie, ad appellare era stata , avendo il CP_1
tribunale integralmente accolto la pretesa avanzata dalla Parte_1
Il comma 3 poi stabilisce il principio secondo cui alle parti non è consentito di prendere conclusioni diverse da quelle che avevano preso nel giudizio in cui è stata pronunciata la sentenza cassata, salvo che ciò discenda direttamente dal tipo di pronuncia adottato.
La norma risponde alla struttura di tale giudizio delineata, appunto, dal comma 2,
essendo stata rimarcata la natura tendenzialmente “chiusa” del giudizio di rinvio, nel senso che non sono ammesse nuove domande, eccezioni, istanze istruttorie o produzioni documentali, ma anche nuove difese o allegazioni che alterino il thema
decidendum (e, conseguentemente, quello oggetto di prova, con pregiudizio del diritto di difesa della controparte), che non si rendano necessarie in relazione al
dictum della Corte in sede di Cassazione.
Di tal che occorre, per così dire, ripartire da quelle che erano le censure e difese che muovevano avverso la statuizione di accoglimento della domanda CP_1
avanzata dalla Parte_1
Superate, infatti, le questioni relative all'esistenza del giudicato preclusivo o alla ammissibilità della domanda di ingiustificato arricchimento, l'appellante
[...]
contestava, comunque, la pretesa, sostenendo che inidonee erano le prove CP_1
documentali offerte dalla società attrice, come quelle volte a corroborarle, di natura dichiarativa, in gran parte rifacendosi a quanto affermato anche nel precedente giudizio con cui era stata accolta l'opposizione a decreto ingiuntivo.
Al riguardo, però, la corte deve rimarcare che l'appello di si CP_1
compendiava, sullo specifico punto in contestazione, in poco più di una pagina, con
12 considerazioni svolte tra il finire di pag. 13 e l'inizio di pag. 15 in cui evidenziava –
sempre, evidentemente, sulla base del precedente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo – la natura di società “pubblica” di essa , assoggettata al CP_1
controllo della Corte dei Conti, cosa che rendeva poco credibile che avesse potuto,
per un lungo lasso di tempo, avere a bilancio una così importante somma per forniture di materiale non pagate;
che era tenuta ad agire necessariamente tramite ordini e contratti formali, regolarmente registrati nei documenti contabili interni,
potendo provvedere al pagamento solo dopo regolare ricezione e registrazione delle fatture, mentre la società attrice si era limitata ad “allegare alcune fatture ed alcuni semplici documenti del tutto privi, in maniera evidente, dei necessari elementi formali e sostanziali di efficacia e validità.”.
Relativamente alle prove testimoniali e dichiarative raccolte aggiungeva che quanto raccontato dai testimoni non forniva alcuna prova certa in merito all'ammontare dell'asserita fornitura e “all'attendibilità della documentazione ex adverso depositata”, non essendo i testi “assolutamente legittimati ad impegnare direttamente non essendo gli stessi in possesso dei requisiti Controparte_1
necessari e cioè un'adeguata qualifica a svolgere tale compito”, considerato che l' ed il “svolgevano semplici mansioni di magazziniere”, CP_2 CP_3
insistendo per la declaratoria di inammissibilità della pretesa azionata dalla
[...]
Parte_1
Ora, le primi obiezioni svolte da , all'evidenza non possono giovare CP_1
alle proprie difese, considerato che attengono, appunto, ancora una volta alla dimostrazione dell'esistenza di un valido contratto stipulato con la Parte_1
per la vendita di materiali: la mancanza di somme indicate a tale titolo in bilancio o la necessità di formalizzare ogni contrattazione attraverso le procedure previste per
13 un valido impegno della società con conseguente registrazione delle CP_1
fatture, nuovamente non attengono al problema della diversa azione avanzata dalla così come anche l'argomentazione che l' ed il Parte_1 CP_2 CP_3
erano semplici magazzinieri privi di ogni qualifica per potere impegnare l'ente.
Quel che conta è se quelle forniture siano state ricevute seppure in assenza del contratto.
Ciò che ha costituito oggetto della prova testimoniale, avendo, come affermato dal tribunale nella sentenza di primo grado impugnata innanzi a questa corte con la pronuncia poi cassata dal giudice di legittimità, i testi e – che la CP_2 CP_3
stessa riconosce essere propri dipendenti – confermato di avere preso CP_1
in consegna la merce, riconoscendo le sottoscrizioni in calce alle bolle accompagnatorie, che, infatti, recano sostanzialmente la firma per la gran parte di un solo soggetto (l' ). CP_2
Inoltre, con argomentazione che la sviluppava proprio Parte_1
richiamandosi alle acquisizioni raccolte nel precedente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo su cui sembra fare tanto affidamento, senza che sia CP_1
stata dall'appellante contestata, era stato lo stesso procuratore speciale dell'originaria convenuta , in sede di interrogatorio formale, a Parte_4
confermare che nel periodo oggetto delle consegne poste a base della domanda, il responsabile della sede, tale aveva provveduto a richiedere la merce Per_2
verbalmente, ed era anche emerso il perché di fatturazioni distinte fatte nello stesso giorno, essendo previsto per volontà della stessa un limite di importo CP_1
per ogni fattura.
Inoltre, anche a voler considerare quanto eccepito solo in questa sede di rinvio –
ma si è visto che l'impugnazione originaria non prendeva specifica posizione sul
14 punto – la quasi totalità delle bolle di consegna recano il timbro della sede di
[...]
“Filiale di Napoli Area Pal Patrimonio Approvv. Logistica”, senza che la CP_1
convenuta/appellante abbia contestato che quel timbro fosse ad essa riconducibile,
mentre le poche bolle prive di timbro hanno, comunque, la medesima sottoscrizione delle altre, e sempre gli stessi testi dipendenti di hanno spiegato che la merce CP_1
veniva poi smistata ai vari uffici.
Sotto altro profilo, avendo , nell'atto di appello, avanzato censure CP_1
generiche, per quel che si è visto, in merito alla quantificazione dell'importo dovuto,
in realtà incentrate sempre sulla insussistenza della prova di un valido titolo e della dimostrazione di una consegna che potesse impegnarla al pagamento, senza svolgere nessuna argomentazione, a sostegno dell'impugnazione, diretta a contestare il criterio di liquidazione adottato dal giudice di primo grado, la sentenza del tribunale deve essere integralmente confermata.
D – Le spese
Ferma la condanna alle spese di primo grado, deve essere CP_1
condannata a rifondere, secondo soccombenza, anche le spese del giudizio di appello, di quello di legittimità e della presente fase di rinvio (con liquidazione prossima ai minimi, comunque in considerazione delle modalità con cui sono avvenute le forniture).
Si dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater dpr 115/02 per il versamento, a carico dell'originaria appellante, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 bis dpr cit..
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, sezione VI civile, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così provvede:
15 a) rigetta l'appello originariamente proposto da nei sensi di Controparte_1
cui in motivazione, confermando la condanna della stessa al pagamento
(riconosciuto, però, come già effettuato), in favore della Parte_1
della somma di euro 167.869,09, oltre rivalutazione e interessi
[...]
come riconosciuti nella sentenza n. 8965/2016 del tribunale di Napoli;
b) ferma la condanna alle spese come disposta nella pronuncia ora citata al capo a) (anch'essa riconosciuta come già eseguita), condanna a Controparte_1
rifondere le spese del grado d'appello, di quello di legittimità e del presente giudizio di rinvio che liquida, in favore della rispettivamente b1) in Parte_1
euro 8.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali in misura del 15%,
iva e c.p.a.; b2) in euro 1236,00 per spese ed euro 4.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali in misura del 15%, iva e c.p.a.; b3) in euro
7.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali in misura del 15%, iva e c.p.a.;
c) dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater dpr 115/02 per il versamento, a carico dell'originaria appellante dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 Controparte_1
comma 1 bis dpr cit..
Napoli, così deciso nella camera di consiglio del 12 settembre 2025
Il cons. est. dott. Francesco Notaro
La Presidente
dott. ssa Assunta d'Amore
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