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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 18/04/2025, n. 501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 501 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1727/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Perugia, SECONDA SEZIONE Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Federico Fiore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1727/2021 R.G. promossa da
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
24/11/1963, rappresentato e difeso dall'Avv. Carmela Grasso ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Perugia, Via Luigi Canali n. 23, come da procura rilasciata su foglio separato ma accluso al ricorso ex art. 702 bis c.p.c.
Attore
e
(C.F. , quale Impresa designata Controparte_1 P.IVA_1 per l'Umbria dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in persona del suo procuratore speciale rappresentata e difesa dall'Avv. Giampiero CP_2
Molinari, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Perugia, Via del
Verzaro n. 53, come da procura rilasciata su foglio separato ma accluso alla comparsa di costituzione e risposta.
Resistente
Avente ad oggetto: Altre ipotesi di responsabilità Extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie ( art. 2043 c.c. e norme speciali)
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione N. 1727/2021 R.G. 2 / 13
1.1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 7.4.2021, ha Parte_1
convenuto in giudizio in qualità di Impresa designata per Controparte_1
l'Umbria dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, per sentir accertare la responsabilità esclusiva del conducente, rimasto ignoto, dell'autovettura non identificata di colore bianco nella causazione del sinistro occorso all'attore e, conseguentemente, per sentir condannare l'assicurazione convenuta al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza del sinistro, pari a complessivi euro 23.625,29.
A fondamento della domanda, il ricorrente – versando in atti perizia cinematica – ha rappresentato che il giorno 24/10/2019, alle ore 14.10 circa, mentre percorreva Via
G. Dottori in Perugia in direzione della Strada regionale 220 Pievaiola alla guida della moto marca BMW modello 1200 GS targata CM51414 di sua proprietà, dopo l'immissione nella rotatoria, percorrendo la rotonda in marcia curva sinistrorsa, a causa della visuale coperta completamente dalla vegetazione presente all'interno della rotatoria, all'ultimo momento si accorgeva che la prima delle due autovetture che lo precedevano, di colore bianco e non identificata, improvvisamente aveva interrotto la marcia, costringendo l'autovettura che la seguiva, di tipo Peugeot modello 108 targata FH442FG, condotta da a frenare bruscamente Controparte_3
per evitare il tamponamento.
Ha dedotto che egli, al fine di evitare l'impatto con le predette vetture, metteva in atto una manovra di repentina sterzata a destra, e cadeva rovinosamente a terra, riportando lesioni personali, come risultante nel referto medico del Pronto Soccorso dell'Ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia, consistenti in "ferita lacerocontusa del terzo medio gamba SX ed abrasione al terzo inferiore coscia sinistra" giudicate guaribili in otto giorni, nonché danni alla moto per euro
1.371,67.
Parte ricorrente ha rappresentato che la prima autovettura di colore bianca, rimasta non identificata, non si fermava a prestare soccorso allontanandosi subito dopo mentre conducente della seconda, si fermava per accertarsi delle Controparte_3
condizioni di salute di Parte_1 N. 1727/2021 R.G. 3 / 13
Sebbene non venisse richiesto l'intervento delle autorità per effettuare i rilievi del caso, l'attore ha dedotto di aver sporto denuncia-querela nei confronti di ignoti in data 17.6.2020.
Sulla base di questi presupposti, parte ricorrente, assumendo l'esclusiva responsabilità in capo al conducente della prima vettura di colore bianca rimasta non identificata, e dopo aver dato atto di aver esperito – con esito negativo – la procedura di mediazione, ha domandato la condanna di Controparte_1 in qualità di Impresa designata per l'Umbria dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, al risarcimento dei danni patrimoniali subiti, consistenti nei costi di riparazione del proprio veicolo, pari ad euro 1.371,67, e nelle spese mediche, visite specialistiche, e perizia medico-legale, per complessivi euro 452,00, nonché dei danni non patrimoniali subiti, consistenti in postumi biologici permanenti nella misura del 9%, postumi temporanei e danni morali.
1.2 Si è costituita in giudizio in data 22.6.2021 Controparte_1 contestando la dinamica del sinistro descritta dall'attore, ritenendola comunque non dimostrata, tenuto conto che nell'immediatezza dei fatti non era stato richiesto l'intervento delle Autorità, che l'attore si recava in ospedale solo il giorno successivo al preteso incidente, e che sporgeva denuncia contro ignoti soltanto il
17/06/2020, ossia otto mesi dopo il lamentato sinistro, contestando altresì la credibilità delle dichiarazioni rilasciate da Controparte_3
L'Assicurazione resistente ha sostenuto, inoltre, la responsabilità dell'attore nella causazione del sinistro, per non aver tenuto una velocità prudenziale mentre percorreva la rotonda e, soprattutto, per non aver prestato la dovuta attenzione alla circolazione, non mantenendo un'adeguata distanza di sicurezza dai veicoli che lo precedevano, tenuto conto che la rotonda in questione è caratterizzata da ampia visibilità.
Ha dedotto che l'arresto dell'automobile condotta da ha in ogni Controparte_3
caso interrotto il nesso causale tra la condotta della prima autovettura non identificata e la caduta dell'attore. N. 1727/2021 R.G. 4 / 13
La resistente ha contestato la sussistenza e l'ammontare dei danni non patrimoniali lamentati dall'attore, in quanto eccessivi e non riconducibili a quanto riportato nel referto del Pronto soccorso, negando la risarcibilità del danno morale ex adverso domandato. ha eccepito, ai sensi dell'art. 283, 2° co. C.d.A., la non Controparte_1 risarcibilità dei danni patrimoniali relativi alla moto dell'attore, dal momento che i danni materiali sono rimborsabili - e ferma, in ogni caso, la franchigia prevista di €
500,00 - solo in caso di “gravi danni” alla persona, richiamando l'orientamento della Suprema Corte che li ritiene riferibili solo alle macroinvalidità permanenti, cioè a quelle invalidità che comportano il riconoscimento di un grado superiore al
9%.
Ha in ogni caso contestato l'idoneità probatoria del preventivo relativo ai costi di riparazione della moto e negato la risarcibilità delle spese relative alla perizia medico-legale.
Parte resistente ha chiesto dunque, in via principale, il rigetto della domanda attorea, ovvero, in subordine, di accertare la responsabilità concorrente nella causazione del sinistro in capo a riducendo in maniera Parte_1
proporzionale la liquidazione del danno.
Disposto il mutamento del rito, all'udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa tenutasi in modalità cartolare il 9.7.2021, parte ricorrente ha – tra l'altro
– eccepito la nullità della procura alle liti rilasciata dalla compagnia assicurativa convenuta per essere priva dei requisiti minimi previsti dall'art. 83 c.p.c.
Rigettata l'eccezione di nullità della procura alle liti con ordinanza riservata del
3.10.2021 è stato disposto lo scambio delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c.
La causa è stata istruita documentalmente e con la prova testimoniale richiesta dall'attore e parzialmente ammessa con ordinanza riservata del 20.3.2022.
All'esito, è stata formulata alle parti una proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. con ordinanza del 27.9.2023, consistente nell'estinzione del giudizio a spese compensate, che non è stata accettata da parte attrice .
All'udienza del 20/12/2024, le parti hanno precisato le conclusioni come segue: N. 1727/2021 R.G. 5 / 13
per come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in Parte_1 data 19/12/2024, ovvero “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, premesso ogni più opportuno accertamento del caso, accogliere la spiegata domanda e, per l'effetto: Preliminarmente: rimettere la causa in istruttoria e, per l'effetto: - Previa modifica del provvedimento del
20.03.2022, si insiste affinchè il G.I. procedente provveda all'ammissione dei cap.
1),12),13),14) e 15) della II° Memoria istruttoria a firma della sottoscritta difesa, datata 16.12.2021, conseguentemente: a) provveda – ex art. 257, II° co. c.p.c. - al richiamo del teste, sig.ra in riferimento ai cap. 1), 12) e 13) di Controparte_3 detta Memoria istruttoria;
b) all'escussione del teste, Geom. sui Testimone_1
cap. 14) e 15) di detta Memoria istruttoria;
- Si insiste per l'ammissione di CTU tecnica sulla dinamica del sinistro occorso in data 24.10.2019 (stato dei luoghi, posizione dei veicoli, velocità), con riserva di articolare gli opportuni quesiti;
- Si insiste per l'ammissione di CTU Medico Legale con i quesiti già articolati nel
Ricorso Introduttivo, con riserva di meglio specificare gli stessi. - Ove ritenuto necessario dal Giudicante, il ricorrente, , si dichiara disponibile a Parte_1
rendere libero interrogatorio sui fatti di causa. Nel merito: accertare e dichiarare
l'esclusiva responsabilità nella causazione del sinistro per cui è causa del conducente (rimasto ignoto) dell'autovettura di colore bianco (non identificata) per
i motivi precipuamente esposti nella premessa dell'Atto introduttivo;
per l'effetto dichiarare fondata in fatto e in diritto la pretesa di pagamento dell'odierno
Ricorrente; Conseguentemente: condannare la in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, quale Impresa designata per il
CO S.p.A , Gestione F.G.V.S, al risarcimento in favore del Sig. Parte_1
di tutti i danni, patrimoniali e non, derivanti dalle lesioni riportate nel sinistro di cui è causa, danni che si quantificano, a prima facie, in complessivi € 23.625,29# in ragione delle voci di danno già descritte in premessa e da ritenersi qui integralmente trascritte e riportate, e/o di quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta dal Giudice secondo ragione, giustizia o saldo equità, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data al sinistro al saldo. Con vittoria di spese e N. 1727/2021 R.G. 6 / 13
compensi di causa da determinarsi anche alla luce delle recenti sentenze che hanno condannato al pagamento delle spese del giudizio la parte che ha ostacolato o eluso un'effettiva partecipazione alla procedura di mediazione finalizzata alla concreta definizione della lite – v. punto 12 del Ricorso introduttivo - (Trib. Milano sent. 21 luglio 2016; Trib. di Roma sent. del 30.11.2017). In via subordinata, sul punto: nella denegata ipotesi di rigetto della domanda attorea, Voglia il Giudice ritenere in debita considerazione ai fini della pronuncia sulle spese di causa, i tentativi della scrivente difesa di definire la controversia in via stragiudiziale mediante la procedura di mediazione – v. all.to 15 al Ricorso introduttivo - e, per
l'effetto compensare le spese in considerazione del fatto che la convenuta ha rifiutato di proseguire nella mediazione, senza dar conto e/o documentare le motivazioni sottese al rifiuto, costringendo di fatto l'odierna parte attrice ad agire in giudizio”;
- ha concluso come da foglio di precisazione delle Controparte_1 conclusioni depositato telematicamente il 18.12.2024 ossia “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis,: - in via preliminare, rigettare - ove nuovamente reiterate
- le richieste istruttorie avanzate da controparte all'udienza del 15/12/2023 in quanto già disattese dal Giudice e, comunque, perché inammissibili e irrilevanti alla luce dell'attività istruttoria già svolta;
- nel merito, accertare e dichiarare
l'esclusiva responsabilità del Sig. nella causazione del sinistro de Parte_1 quo e, per l'effetto, respingere ogni domanda dallo stesso avanzata perché infondata in fatto e in diritto, con condanna dello stesso al pagamento delle spese di lite”.
*******
In via preliminare si osserva che per consolidata giurisprudenza della Suprema
Corte, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. Att., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla sola trattazione delle questioni - di fatto e di diritto - "rilevanti ai fini della N. 1727/2021 R.G. 7 / 13
decisione" concretamente adottata, di modo che le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come "omesse" ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante. Difatti, si richiama sul punto il principio e enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, in base a cui "la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 n. 4 c.p.c., e l'osservanza degli art.115 e 116, c.p.c., non richiedono che il giudice di merito dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito"
(Cassazione civile , sez. III, 27 luglio 2006, n. 17145). ). Inoltre, sempre in via preliminare, vengono in questa sede integralmente richiamate le ordinanze istruttorie rese in corso di causa e quindi vengono rigettate tutte le istanze istruttorie riproposte dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni.
L'attore ha proposto una domanda volta ad ottenere la condanna dell'Assicurazione convenuta, quale Impresa designata per l'Umbria dal Fondo di Garanzia per le
Vittime della Strada, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in ragione del sinistro verificatosi in data 24.10.2019 a causa del comportamento di guida scorretto tenuto dal conducente di una autovettura rimasta sconosciuta che lo precedeva all'interno della rotatoria nei pressi di Via G. Dottori in Perugia.
In generale si osserva che l'attore che agisce nei confronti del Fondo di Garanzia ai sensi dell'art. 283 lett. a) D.L.vo 209/2005 è tenuto a dimostrare che 'il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato: ne consegue che il danneggiato il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del Fondo, sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo non identificato, deve, in primo luogo, provare le modalità del sinistro e l'attribuibilità dello stesso alla N. 1727/2021 R.G. 8 / 13
condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo e, in secondo luogo, provare anche che tale veicolo è rimasto sconosciuto (Cass. 19 settembre 1992 n. 10762; conf. Cass. 25 luglio 1995 n. 8086; 1 agosto 2001 n.
10484; 10 giugno 2005 n. 12304 (così Cass. 24.3.2016, n. 5892 e da ultimo Cass.
12.11.2020 n. 25474). Il danneggiato, dunque, non deve solo dimostrare la verificazione del sinistro stradale le lesioni derivatene ma soprattutto deve dare conto 'in termini chiari e univoci, dell'effettiva attribuibilità del sinistro denunciato al fatto di un veicolo rimasto non identificato' (Cass. 23.6.2017, n. 15659; conforme Cass. 24.3.2016, n. 5892; Cass. 18.6.2012, n. 9939) e dunque del coinvolgimento di quest'ultimo con efficienza causale. In particolare, la Corte di cassazione ha più volte ribadito che la preventiva denuncia alle autorità inquirenti non costituisce una condizione di procedibilità (o di ammissibilità), e nemmeno un onere, a carico del danneggiato, al fine di potere agire nei confronti dell'impresa designata del F.G.V.S., e men che meno ha sostenuto che tale azione possa essere intrapresa soltanto a seguito della infruttuosachiusura delle indagini (Cass n.
18532/2007; Cass. n. 4480/11). L'onere incombente sul danneggiato è la prova che il sinistro si è verificato a causa della condotta dolosa o colposa del conducente di un veicolo e che questo sia rimasto sconosciuto, senza presupporre automatismi, in senso favorevole o sfavorevole al danneggiato, in conseguenza della presentazione o della mancata presentazione da parte sua di denuncia- querela (cfr., oltre alla citata Cass. n. 18532/07, da ultimo, Cass. n. 4480/11). Pertanto, l'omessa od incompleta denuncia all'autorità non è idonea, in sé, ad escludere che il danno sia stato effettivamente causato da veicolo non identificato;
così come l'intervenuta denuncia o querela contro ignoti non vale, di per se stessa, a dimostrare che ciò sia effettivamente accaduto. Entrambe le evenienze vanno, invece, apprezzate in relazione alle caratteristiche delle singole fattispecie, non suscettibili di tipizzazioni astratte, e considerate potenzialmente idonee a suffragare l'una o l'altra conclusione nell'ambito della valutazione complessiva delle risultanze processuali (Cass., III sezione civile Sentenza n. 4784 del 26 febbraio 2013).
Si tratta allora di esaminare le risultanze istruttorie alla luce di tali premesse. N. 1727/2021 R.G. 9 / 13
Per quanto concerne la dinamica del sinistro l'attore nel proprio atto introduttivo ha dedotto che il giorno 24.10.2019, alle ore 14.10 circa, percorrendo Via G. Dottori in
Perugia in direzione della Strada regionale 220 Pievaiola a bordo della sua moto si immetteva a velocità molto ridotta nella rotatoria, “ Subito dopo l'immissione notava improvvisamente due auto ferme nella rotonda le quali ostruivano completamente il transito. L'odierno ricorrente, che percorreva la rotonda in marcia curva sinistrorsa, a causa della visuale coperta completamente dalla vegetazione presente all'interno della rotatoria, solamente all'ultimo momento poteva accorgersi dell'ostacolo costituito dalle due autovetture che improvvisamente si erano fermate in loco. Pertanto, al fine di evitare l'impatto con le vetture ostruenti la carreggiata, lo metteva in atto una manovra di Parte_1 repentina sterzata a destra volta ad evitare l'ostacolo….”.
Come correttamente osservato dalla difesa della convenuta detta ricostruzione non è del tutto coincidente con quanto riportato nella diffida di parte attrice del
28.10.2019 ( doc. 13 fascicolo di parte attrice) di indubbio valore confessorio stante la sottoscrizione anche dello nella quale si legge “ Lo al fine Parte_1 Parte_1
di evitare l'impatto con le fiancate sinistre dei due veicoli, metteva in atto una manovra volta ad evitare l'ostacolo e al tempo stesso fermare la moto di grossa stazza…” prospettandosi quindi una differente dinamica del sinistro.
A sostegno della propria ipotesi ricostruttiva di causa circa il sinistro l'attore ha allegato dichiarazione sottoscritta rilasciata da , conducente di una Persona_1
delle due autovetture che lo precedevano, referto del Pronto Soccorso presso il quale lo si è recato il giorno successivo al sinistro, perizia cinematica di Parte_1
parte datata 18.5.2020 e denuncia-querela contro ignoti depositata il 17.6.2020 presso la Procura della Repubblica di Perugia ( doc.ti 2-3-4-5 fascicolo dell'attore).
Non essendo stata chiamata alcuna Autorità a rilevare il sinistro, nonostante il ferimento riportato dallo non vi è in atti alcun accertamento, compiuto Parte_1
nel giorno del sinistro, sulla posizione assunta dai veicoli a seguito del sinistro né di eventuali tracce lasciate sulla strada dagli stessi. Detta carenza non può essere ovviata dalla produzione della perizia tecnica di parte che a distanza di molti mesi N. 1727/2021 R.G. 10 / 13
ha basato le proprie ipotesi ricostruttive sulle sole allegazioni di parte attrice, parzialmente riviste rispetto alla versione del 2019, e sulla dichiarazione scritta rilasciata dall'unico teste reperito al momento del sinistro.
A tale proposito la teste di parte attrice , sentita all'udienza del Persona_1
6.7.2023, dopo alcuni rinvii, ha riferito che “ Si è vero eravamo sia io che una macchina di colore bianco di cui non ricordo la marca, nella rotonda che porta all'Ospedale, la macchina bianca era sulla corsia interna io su quella esterna e la macchina in questione mi ha improvvisamente tagliato la strada immettendosi nella corsia della rotatoria che conduce all'ospedale. Io per evitare la collisione ho frenato bruscamente. Viene mostrato al teste la dichiarazione sottoscritta in data
25.11.2019. Adr io provenivo da Ponte della Pietra ed ero diretta verso l'Ospedale.
Non ricordo da che direzione provenisse la macchina bianca…. Sì è vero, dopo che sono stata tamponata dalla moto dello la macchina bianca ha proseguito Parte_1
in direzione Ospedale. La mia macchina non ha riportato danni a seguito del tamponamento da parte della moto essendoci una piccola strisciata altrimenti avrei fatto il CID…. Il conducente è caduto dalla moto io l'ho visto per terra in quella occasione. Adr io al momento dell'impatto con la moto ero dentro la rotonda in prossimità dell'imbocco per la strada che conduce all'ospedale era Persona_2
poco dietro di me mi pare nella mia stessa carreggiata. Non ricordo lo stato di quiete della moto ma era dentro la rotonda, non posso specificare se era caduto con la parte destra o con la parte sinistra”.
La teste, quindi, rispetto alla dichiarazione sottoscritta in data 25.11.2019, ha aggiunto un elemento dirimente e contrastante rispetto alla ipotesi ricostruttiva di parte attrice avendo riferito che lo non fosse caduto da solo effettuando Parte_1 una manovra di emergenza per evitare la collisione con l'auto condotta dalla ma che abbia tamponato l'auto della teste che lo precedeva all'interno della Per_1
rotatoria omettendo colposamente di tenere la distanza di sicurezza e tenendo una condotta di guida non adeguata allo stato dei luoghi . N. 1727/2021 R.G. 11 / 13
Nel caso specie trova pertanto applicazione la previsione dell'art. 2054 cod. civ. e la relativa presunzione di colpa non ricorrendo il cd sinistro da “turbativa”, privo di urto, richiamato da parte attrice.
Come è noto, la presunzione prevista dall'art. 2054, comma 2, c.c. trova applicazione ogniqualvolta gli elementi probatori acquisiti non facciano emergere certezze sulla dinamica del sinistro o sulle colpe dei singoli responsabili del medesimo, svolgendo dunque una funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentono di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro, venendosi pertanto a porre come un criterio volto ad evitare che l'incertezza oggettiva vada in danno di chi, risultato danneggiato dallo scontro, non riesca (anche per motivi soggettivi) a dimostrare o la colpa altrui e/o l'assenza di colpa propria, con l'unico limite che la presunzione di corresponsabilità non opera quando sia raggiunta la prova che l'evento dannoso dipenda dalla colpa esclusiva di uno dei conducenti, ed al contempo deve dirsi superata ove sia accertato in concreto che la condotta di guida di uno dei conducenti sia stata pienamente conforme alle norme della circolazione ed alle regole della prudenza (v. per tutte Cass. 5 dicembre 2011, n. 26004).
E' altresì noto che per giurisprudenza consolidata in caso di tamponamento tra veicoli, la presunzione di pari colpa di entrambi i conducenti, di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., è superata, ex art. 149, comma 1, cod. strada, dalla presunzione "de facto" di inosservanza della distanza di sicurezza da parte del tamponante, sul quale grava l'onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il tamponamento è derivato da causa in tutto o in parte a lui non imputabile, che può consistere anche nel fatto che il veicolo tamponato abbia costituito un ostacolo imprevedibile ed anomalo rispetto al normale andamento della circolazione stradale (Cass. n.
8051/2016; conforme Cass. n. 17206/2015 relativa ad un rimorchio staccatosi dalla motrice ed arrestatosi sulla corsia di marcia, Cass. n.6193/2014; Cass. n.
27134/2006, n. 2080/1997). N. 1727/2021 R.G. 12 / 13
Invero, l'art. 149, primo comma C.d.S. prevede una presunzione “ipso facto” secondo cui, in caso di tamponamento tra veicoli, si presume che il tamponante non abbia tenuto una distanza di sicurezza adeguata. L'applicazione della norma di cui all'art.149, primo comma, C.d.S. esclude l'operatività della presunzione del concorso di colpa tra conducenti di cui all'art.2054, secondo comma, c.c..
Inoltre, la presunzione ipso facto di cui all'art.149 C.d.S. può essere superata soltanto ove il tamponante fornisca la prova liberatoria – il cui onere è a suo carico
- che il tamponamento è derivato da causa in tutto o in parte a lui non imputabile, causa che può consistere anche nel fatto che il veicolo tamponato abbia costituito un ostacolo imprevedibile ed anomalo rispetto al normale andamento della circolazionestradale.
Giova, ancora, precisare che detto ostacolo deve essere imprevedibile ed estraneo alla circolazione stradale (quale ad esempio, secondo la casistica esaminata dalla
Suprema Corte di Cassazione, il rimorchio che si stacca e va a costituire un ostacolo fermo), mentre l'arresto improvviso di un veicolo viene considerato un fenomeno prevedibile della circolazione stradale (anche se l'arresto è dovuto ad una frenata improvvisa per evitare un ostacolo o addirittura ad un guasto).
Dunque, chi tampona non potrà giustificarsi sostenendo che il conducente davanti ha bloccato immediatamente la marcia Nella specie, gli attori non hanno fornito la prova liberatoria per superare la presunzione di colpa del tamponante, consistente in un comportamento anomalo e del tutto imprevedibile del conducente del veicolo tamponato.
In conclusione, dunque, la parte attrice non ha assolto all'onere di provare in termini chiari ed univoci l'attribuibilità del sinistro denunciato al fatto di un veicolo rimasto non identificato, di cui convenuta sia chiamata a rispondere e ciò a fortiori in considerazione del particolare rigore probatorio richiesto affinché sia fondata la domanda risarcitoria nei confronti della convenuta, data la funzione pubblicistica esercitata dal Fondo e per esso dall'impresa designata.
Per quanto concerne le spese di lite esse seguono la soccombenza e, pertanto l'attore dovrà essere condannato a rimborsare le spese di lite sostenute da parte N. 1727/2021 R.G. 13 / 13
convenuta, che vengono determinate e come indicato in dispositivo, considerato il valore della controversia e dell'attività difensiva espletata, sulla base dei parametri vigenti all'epoca in cui si è esaurita l'attività difensiva (cfr. Cassazione civile, sez. un., 12 ottobre 2012, n. 17405).
P.Q.M.
il Tribunale di Perugia, seconda sezione civile, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sulle domande come in epigrafe proposte:
1) rigetta la domanda risarcitoria proposta dall'attore Parte_1
2) – condanna a rimborsare a le spese Parte_1 Controparte_1
di lite che liquida in euro 4.000,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese generali, IVA e CA.
Perugia, 18 aprile 2025
Il Giudice
Dott. Federico Fiore
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Perugia, SECONDA SEZIONE Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Federico Fiore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1727/2021 R.G. promossa da
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
24/11/1963, rappresentato e difeso dall'Avv. Carmela Grasso ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Perugia, Via Luigi Canali n. 23, come da procura rilasciata su foglio separato ma accluso al ricorso ex art. 702 bis c.p.c.
Attore
e
(C.F. , quale Impresa designata Controparte_1 P.IVA_1 per l'Umbria dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in persona del suo procuratore speciale rappresentata e difesa dall'Avv. Giampiero CP_2
Molinari, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Perugia, Via del
Verzaro n. 53, come da procura rilasciata su foglio separato ma accluso alla comparsa di costituzione e risposta.
Resistente
Avente ad oggetto: Altre ipotesi di responsabilità Extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie ( art. 2043 c.c. e norme speciali)
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione N. 1727/2021 R.G. 2 / 13
1.1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 7.4.2021, ha Parte_1
convenuto in giudizio in qualità di Impresa designata per Controparte_1
l'Umbria dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, per sentir accertare la responsabilità esclusiva del conducente, rimasto ignoto, dell'autovettura non identificata di colore bianco nella causazione del sinistro occorso all'attore e, conseguentemente, per sentir condannare l'assicurazione convenuta al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza del sinistro, pari a complessivi euro 23.625,29.
A fondamento della domanda, il ricorrente – versando in atti perizia cinematica – ha rappresentato che il giorno 24/10/2019, alle ore 14.10 circa, mentre percorreva Via
G. Dottori in Perugia in direzione della Strada regionale 220 Pievaiola alla guida della moto marca BMW modello 1200 GS targata CM51414 di sua proprietà, dopo l'immissione nella rotatoria, percorrendo la rotonda in marcia curva sinistrorsa, a causa della visuale coperta completamente dalla vegetazione presente all'interno della rotatoria, all'ultimo momento si accorgeva che la prima delle due autovetture che lo precedevano, di colore bianco e non identificata, improvvisamente aveva interrotto la marcia, costringendo l'autovettura che la seguiva, di tipo Peugeot modello 108 targata FH442FG, condotta da a frenare bruscamente Controparte_3
per evitare il tamponamento.
Ha dedotto che egli, al fine di evitare l'impatto con le predette vetture, metteva in atto una manovra di repentina sterzata a destra, e cadeva rovinosamente a terra, riportando lesioni personali, come risultante nel referto medico del Pronto Soccorso dell'Ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia, consistenti in "ferita lacerocontusa del terzo medio gamba SX ed abrasione al terzo inferiore coscia sinistra" giudicate guaribili in otto giorni, nonché danni alla moto per euro
1.371,67.
Parte ricorrente ha rappresentato che la prima autovettura di colore bianca, rimasta non identificata, non si fermava a prestare soccorso allontanandosi subito dopo mentre conducente della seconda, si fermava per accertarsi delle Controparte_3
condizioni di salute di Parte_1 N. 1727/2021 R.G. 3 / 13
Sebbene non venisse richiesto l'intervento delle autorità per effettuare i rilievi del caso, l'attore ha dedotto di aver sporto denuncia-querela nei confronti di ignoti in data 17.6.2020.
Sulla base di questi presupposti, parte ricorrente, assumendo l'esclusiva responsabilità in capo al conducente della prima vettura di colore bianca rimasta non identificata, e dopo aver dato atto di aver esperito – con esito negativo – la procedura di mediazione, ha domandato la condanna di Controparte_1 in qualità di Impresa designata per l'Umbria dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, al risarcimento dei danni patrimoniali subiti, consistenti nei costi di riparazione del proprio veicolo, pari ad euro 1.371,67, e nelle spese mediche, visite specialistiche, e perizia medico-legale, per complessivi euro 452,00, nonché dei danni non patrimoniali subiti, consistenti in postumi biologici permanenti nella misura del 9%, postumi temporanei e danni morali.
1.2 Si è costituita in giudizio in data 22.6.2021 Controparte_1 contestando la dinamica del sinistro descritta dall'attore, ritenendola comunque non dimostrata, tenuto conto che nell'immediatezza dei fatti non era stato richiesto l'intervento delle Autorità, che l'attore si recava in ospedale solo il giorno successivo al preteso incidente, e che sporgeva denuncia contro ignoti soltanto il
17/06/2020, ossia otto mesi dopo il lamentato sinistro, contestando altresì la credibilità delle dichiarazioni rilasciate da Controparte_3
L'Assicurazione resistente ha sostenuto, inoltre, la responsabilità dell'attore nella causazione del sinistro, per non aver tenuto una velocità prudenziale mentre percorreva la rotonda e, soprattutto, per non aver prestato la dovuta attenzione alla circolazione, non mantenendo un'adeguata distanza di sicurezza dai veicoli che lo precedevano, tenuto conto che la rotonda in questione è caratterizzata da ampia visibilità.
Ha dedotto che l'arresto dell'automobile condotta da ha in ogni Controparte_3
caso interrotto il nesso causale tra la condotta della prima autovettura non identificata e la caduta dell'attore. N. 1727/2021 R.G. 4 / 13
La resistente ha contestato la sussistenza e l'ammontare dei danni non patrimoniali lamentati dall'attore, in quanto eccessivi e non riconducibili a quanto riportato nel referto del Pronto soccorso, negando la risarcibilità del danno morale ex adverso domandato. ha eccepito, ai sensi dell'art. 283, 2° co. C.d.A., la non Controparte_1 risarcibilità dei danni patrimoniali relativi alla moto dell'attore, dal momento che i danni materiali sono rimborsabili - e ferma, in ogni caso, la franchigia prevista di €
500,00 - solo in caso di “gravi danni” alla persona, richiamando l'orientamento della Suprema Corte che li ritiene riferibili solo alle macroinvalidità permanenti, cioè a quelle invalidità che comportano il riconoscimento di un grado superiore al
9%.
Ha in ogni caso contestato l'idoneità probatoria del preventivo relativo ai costi di riparazione della moto e negato la risarcibilità delle spese relative alla perizia medico-legale.
Parte resistente ha chiesto dunque, in via principale, il rigetto della domanda attorea, ovvero, in subordine, di accertare la responsabilità concorrente nella causazione del sinistro in capo a riducendo in maniera Parte_1
proporzionale la liquidazione del danno.
Disposto il mutamento del rito, all'udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa tenutasi in modalità cartolare il 9.7.2021, parte ricorrente ha – tra l'altro
– eccepito la nullità della procura alle liti rilasciata dalla compagnia assicurativa convenuta per essere priva dei requisiti minimi previsti dall'art. 83 c.p.c.
Rigettata l'eccezione di nullità della procura alle liti con ordinanza riservata del
3.10.2021 è stato disposto lo scambio delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c.
La causa è stata istruita documentalmente e con la prova testimoniale richiesta dall'attore e parzialmente ammessa con ordinanza riservata del 20.3.2022.
All'esito, è stata formulata alle parti una proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. con ordinanza del 27.9.2023, consistente nell'estinzione del giudizio a spese compensate, che non è stata accettata da parte attrice .
All'udienza del 20/12/2024, le parti hanno precisato le conclusioni come segue: N. 1727/2021 R.G. 5 / 13
per come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in Parte_1 data 19/12/2024, ovvero “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, premesso ogni più opportuno accertamento del caso, accogliere la spiegata domanda e, per l'effetto: Preliminarmente: rimettere la causa in istruttoria e, per l'effetto: - Previa modifica del provvedimento del
20.03.2022, si insiste affinchè il G.I. procedente provveda all'ammissione dei cap.
1),12),13),14) e 15) della II° Memoria istruttoria a firma della sottoscritta difesa, datata 16.12.2021, conseguentemente: a) provveda – ex art. 257, II° co. c.p.c. - al richiamo del teste, sig.ra in riferimento ai cap. 1), 12) e 13) di Controparte_3 detta Memoria istruttoria;
b) all'escussione del teste, Geom. sui Testimone_1
cap. 14) e 15) di detta Memoria istruttoria;
- Si insiste per l'ammissione di CTU tecnica sulla dinamica del sinistro occorso in data 24.10.2019 (stato dei luoghi, posizione dei veicoli, velocità), con riserva di articolare gli opportuni quesiti;
- Si insiste per l'ammissione di CTU Medico Legale con i quesiti già articolati nel
Ricorso Introduttivo, con riserva di meglio specificare gli stessi. - Ove ritenuto necessario dal Giudicante, il ricorrente, , si dichiara disponibile a Parte_1
rendere libero interrogatorio sui fatti di causa. Nel merito: accertare e dichiarare
l'esclusiva responsabilità nella causazione del sinistro per cui è causa del conducente (rimasto ignoto) dell'autovettura di colore bianco (non identificata) per
i motivi precipuamente esposti nella premessa dell'Atto introduttivo;
per l'effetto dichiarare fondata in fatto e in diritto la pretesa di pagamento dell'odierno
Ricorrente; Conseguentemente: condannare la in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, quale Impresa designata per il
CO S.p.A , Gestione F.G.V.S, al risarcimento in favore del Sig. Parte_1
di tutti i danni, patrimoniali e non, derivanti dalle lesioni riportate nel sinistro di cui è causa, danni che si quantificano, a prima facie, in complessivi € 23.625,29# in ragione delle voci di danno già descritte in premessa e da ritenersi qui integralmente trascritte e riportate, e/o di quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta dal Giudice secondo ragione, giustizia o saldo equità, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data al sinistro al saldo. Con vittoria di spese e N. 1727/2021 R.G. 6 / 13
compensi di causa da determinarsi anche alla luce delle recenti sentenze che hanno condannato al pagamento delle spese del giudizio la parte che ha ostacolato o eluso un'effettiva partecipazione alla procedura di mediazione finalizzata alla concreta definizione della lite – v. punto 12 del Ricorso introduttivo - (Trib. Milano sent. 21 luglio 2016; Trib. di Roma sent. del 30.11.2017). In via subordinata, sul punto: nella denegata ipotesi di rigetto della domanda attorea, Voglia il Giudice ritenere in debita considerazione ai fini della pronuncia sulle spese di causa, i tentativi della scrivente difesa di definire la controversia in via stragiudiziale mediante la procedura di mediazione – v. all.to 15 al Ricorso introduttivo - e, per
l'effetto compensare le spese in considerazione del fatto che la convenuta ha rifiutato di proseguire nella mediazione, senza dar conto e/o documentare le motivazioni sottese al rifiuto, costringendo di fatto l'odierna parte attrice ad agire in giudizio”;
- ha concluso come da foglio di precisazione delle Controparte_1 conclusioni depositato telematicamente il 18.12.2024 ossia “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis,: - in via preliminare, rigettare - ove nuovamente reiterate
- le richieste istruttorie avanzate da controparte all'udienza del 15/12/2023 in quanto già disattese dal Giudice e, comunque, perché inammissibili e irrilevanti alla luce dell'attività istruttoria già svolta;
- nel merito, accertare e dichiarare
l'esclusiva responsabilità del Sig. nella causazione del sinistro de Parte_1 quo e, per l'effetto, respingere ogni domanda dallo stesso avanzata perché infondata in fatto e in diritto, con condanna dello stesso al pagamento delle spese di lite”.
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In via preliminare si osserva che per consolidata giurisprudenza della Suprema
Corte, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. Att., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla sola trattazione delle questioni - di fatto e di diritto - "rilevanti ai fini della N. 1727/2021 R.G. 7 / 13
decisione" concretamente adottata, di modo che le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come "omesse" ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante. Difatti, si richiama sul punto il principio e enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, in base a cui "la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 n. 4 c.p.c., e l'osservanza degli art.115 e 116, c.p.c., non richiedono che il giudice di merito dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito"
(Cassazione civile , sez. III, 27 luglio 2006, n. 17145). ). Inoltre, sempre in via preliminare, vengono in questa sede integralmente richiamate le ordinanze istruttorie rese in corso di causa e quindi vengono rigettate tutte le istanze istruttorie riproposte dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni.
L'attore ha proposto una domanda volta ad ottenere la condanna dell'Assicurazione convenuta, quale Impresa designata per l'Umbria dal Fondo di Garanzia per le
Vittime della Strada, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in ragione del sinistro verificatosi in data 24.10.2019 a causa del comportamento di guida scorretto tenuto dal conducente di una autovettura rimasta sconosciuta che lo precedeva all'interno della rotatoria nei pressi di Via G. Dottori in Perugia.
In generale si osserva che l'attore che agisce nei confronti del Fondo di Garanzia ai sensi dell'art. 283 lett. a) D.L.vo 209/2005 è tenuto a dimostrare che 'il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato: ne consegue che il danneggiato il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del Fondo, sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo non identificato, deve, in primo luogo, provare le modalità del sinistro e l'attribuibilità dello stesso alla N. 1727/2021 R.G. 8 / 13
condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo e, in secondo luogo, provare anche che tale veicolo è rimasto sconosciuto (Cass. 19 settembre 1992 n. 10762; conf. Cass. 25 luglio 1995 n. 8086; 1 agosto 2001 n.
10484; 10 giugno 2005 n. 12304 (così Cass. 24.3.2016, n. 5892 e da ultimo Cass.
12.11.2020 n. 25474). Il danneggiato, dunque, non deve solo dimostrare la verificazione del sinistro stradale le lesioni derivatene ma soprattutto deve dare conto 'in termini chiari e univoci, dell'effettiva attribuibilità del sinistro denunciato al fatto di un veicolo rimasto non identificato' (Cass. 23.6.2017, n. 15659; conforme Cass. 24.3.2016, n. 5892; Cass. 18.6.2012, n. 9939) e dunque del coinvolgimento di quest'ultimo con efficienza causale. In particolare, la Corte di cassazione ha più volte ribadito che la preventiva denuncia alle autorità inquirenti non costituisce una condizione di procedibilità (o di ammissibilità), e nemmeno un onere, a carico del danneggiato, al fine di potere agire nei confronti dell'impresa designata del F.G.V.S., e men che meno ha sostenuto che tale azione possa essere intrapresa soltanto a seguito della infruttuosachiusura delle indagini (Cass n.
18532/2007; Cass. n. 4480/11). L'onere incombente sul danneggiato è la prova che il sinistro si è verificato a causa della condotta dolosa o colposa del conducente di un veicolo e che questo sia rimasto sconosciuto, senza presupporre automatismi, in senso favorevole o sfavorevole al danneggiato, in conseguenza della presentazione o della mancata presentazione da parte sua di denuncia- querela (cfr., oltre alla citata Cass. n. 18532/07, da ultimo, Cass. n. 4480/11). Pertanto, l'omessa od incompleta denuncia all'autorità non è idonea, in sé, ad escludere che il danno sia stato effettivamente causato da veicolo non identificato;
così come l'intervenuta denuncia o querela contro ignoti non vale, di per se stessa, a dimostrare che ciò sia effettivamente accaduto. Entrambe le evenienze vanno, invece, apprezzate in relazione alle caratteristiche delle singole fattispecie, non suscettibili di tipizzazioni astratte, e considerate potenzialmente idonee a suffragare l'una o l'altra conclusione nell'ambito della valutazione complessiva delle risultanze processuali (Cass., III sezione civile Sentenza n. 4784 del 26 febbraio 2013).
Si tratta allora di esaminare le risultanze istruttorie alla luce di tali premesse. N. 1727/2021 R.G. 9 / 13
Per quanto concerne la dinamica del sinistro l'attore nel proprio atto introduttivo ha dedotto che il giorno 24.10.2019, alle ore 14.10 circa, percorrendo Via G. Dottori in
Perugia in direzione della Strada regionale 220 Pievaiola a bordo della sua moto si immetteva a velocità molto ridotta nella rotatoria, “ Subito dopo l'immissione notava improvvisamente due auto ferme nella rotonda le quali ostruivano completamente il transito. L'odierno ricorrente, che percorreva la rotonda in marcia curva sinistrorsa, a causa della visuale coperta completamente dalla vegetazione presente all'interno della rotatoria, solamente all'ultimo momento poteva accorgersi dell'ostacolo costituito dalle due autovetture che improvvisamente si erano fermate in loco. Pertanto, al fine di evitare l'impatto con le vetture ostruenti la carreggiata, lo metteva in atto una manovra di Parte_1 repentina sterzata a destra volta ad evitare l'ostacolo….”.
Come correttamente osservato dalla difesa della convenuta detta ricostruzione non è del tutto coincidente con quanto riportato nella diffida di parte attrice del
28.10.2019 ( doc. 13 fascicolo di parte attrice) di indubbio valore confessorio stante la sottoscrizione anche dello nella quale si legge “ Lo al fine Parte_1 Parte_1
di evitare l'impatto con le fiancate sinistre dei due veicoli, metteva in atto una manovra volta ad evitare l'ostacolo e al tempo stesso fermare la moto di grossa stazza…” prospettandosi quindi una differente dinamica del sinistro.
A sostegno della propria ipotesi ricostruttiva di causa circa il sinistro l'attore ha allegato dichiarazione sottoscritta rilasciata da , conducente di una Persona_1
delle due autovetture che lo precedevano, referto del Pronto Soccorso presso il quale lo si è recato il giorno successivo al sinistro, perizia cinematica di Parte_1
parte datata 18.5.2020 e denuncia-querela contro ignoti depositata il 17.6.2020 presso la Procura della Repubblica di Perugia ( doc.ti 2-3-4-5 fascicolo dell'attore).
Non essendo stata chiamata alcuna Autorità a rilevare il sinistro, nonostante il ferimento riportato dallo non vi è in atti alcun accertamento, compiuto Parte_1
nel giorno del sinistro, sulla posizione assunta dai veicoli a seguito del sinistro né di eventuali tracce lasciate sulla strada dagli stessi. Detta carenza non può essere ovviata dalla produzione della perizia tecnica di parte che a distanza di molti mesi N. 1727/2021 R.G. 10 / 13
ha basato le proprie ipotesi ricostruttive sulle sole allegazioni di parte attrice, parzialmente riviste rispetto alla versione del 2019, e sulla dichiarazione scritta rilasciata dall'unico teste reperito al momento del sinistro.
A tale proposito la teste di parte attrice , sentita all'udienza del Persona_1
6.7.2023, dopo alcuni rinvii, ha riferito che “ Si è vero eravamo sia io che una macchina di colore bianco di cui non ricordo la marca, nella rotonda che porta all'Ospedale, la macchina bianca era sulla corsia interna io su quella esterna e la macchina in questione mi ha improvvisamente tagliato la strada immettendosi nella corsia della rotatoria che conduce all'ospedale. Io per evitare la collisione ho frenato bruscamente. Viene mostrato al teste la dichiarazione sottoscritta in data
25.11.2019. Adr io provenivo da Ponte della Pietra ed ero diretta verso l'Ospedale.
Non ricordo da che direzione provenisse la macchina bianca…. Sì è vero, dopo che sono stata tamponata dalla moto dello la macchina bianca ha proseguito Parte_1
in direzione Ospedale. La mia macchina non ha riportato danni a seguito del tamponamento da parte della moto essendoci una piccola strisciata altrimenti avrei fatto il CID…. Il conducente è caduto dalla moto io l'ho visto per terra in quella occasione. Adr io al momento dell'impatto con la moto ero dentro la rotonda in prossimità dell'imbocco per la strada che conduce all'ospedale era Persona_2
poco dietro di me mi pare nella mia stessa carreggiata. Non ricordo lo stato di quiete della moto ma era dentro la rotonda, non posso specificare se era caduto con la parte destra o con la parte sinistra”.
La teste, quindi, rispetto alla dichiarazione sottoscritta in data 25.11.2019, ha aggiunto un elemento dirimente e contrastante rispetto alla ipotesi ricostruttiva di parte attrice avendo riferito che lo non fosse caduto da solo effettuando Parte_1 una manovra di emergenza per evitare la collisione con l'auto condotta dalla ma che abbia tamponato l'auto della teste che lo precedeva all'interno della Per_1
rotatoria omettendo colposamente di tenere la distanza di sicurezza e tenendo una condotta di guida non adeguata allo stato dei luoghi . N. 1727/2021 R.G. 11 / 13
Nel caso specie trova pertanto applicazione la previsione dell'art. 2054 cod. civ. e la relativa presunzione di colpa non ricorrendo il cd sinistro da “turbativa”, privo di urto, richiamato da parte attrice.
Come è noto, la presunzione prevista dall'art. 2054, comma 2, c.c. trova applicazione ogniqualvolta gli elementi probatori acquisiti non facciano emergere certezze sulla dinamica del sinistro o sulle colpe dei singoli responsabili del medesimo, svolgendo dunque una funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentono di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro, venendosi pertanto a porre come un criterio volto ad evitare che l'incertezza oggettiva vada in danno di chi, risultato danneggiato dallo scontro, non riesca (anche per motivi soggettivi) a dimostrare o la colpa altrui e/o l'assenza di colpa propria, con l'unico limite che la presunzione di corresponsabilità non opera quando sia raggiunta la prova che l'evento dannoso dipenda dalla colpa esclusiva di uno dei conducenti, ed al contempo deve dirsi superata ove sia accertato in concreto che la condotta di guida di uno dei conducenti sia stata pienamente conforme alle norme della circolazione ed alle regole della prudenza (v. per tutte Cass. 5 dicembre 2011, n. 26004).
E' altresì noto che per giurisprudenza consolidata in caso di tamponamento tra veicoli, la presunzione di pari colpa di entrambi i conducenti, di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., è superata, ex art. 149, comma 1, cod. strada, dalla presunzione "de facto" di inosservanza della distanza di sicurezza da parte del tamponante, sul quale grava l'onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il tamponamento è derivato da causa in tutto o in parte a lui non imputabile, che può consistere anche nel fatto che il veicolo tamponato abbia costituito un ostacolo imprevedibile ed anomalo rispetto al normale andamento della circolazione stradale (Cass. n.
8051/2016; conforme Cass. n. 17206/2015 relativa ad un rimorchio staccatosi dalla motrice ed arrestatosi sulla corsia di marcia, Cass. n.6193/2014; Cass. n.
27134/2006, n. 2080/1997). N. 1727/2021 R.G. 12 / 13
Invero, l'art. 149, primo comma C.d.S. prevede una presunzione “ipso facto” secondo cui, in caso di tamponamento tra veicoli, si presume che il tamponante non abbia tenuto una distanza di sicurezza adeguata. L'applicazione della norma di cui all'art.149, primo comma, C.d.S. esclude l'operatività della presunzione del concorso di colpa tra conducenti di cui all'art.2054, secondo comma, c.c..
Inoltre, la presunzione ipso facto di cui all'art.149 C.d.S. può essere superata soltanto ove il tamponante fornisca la prova liberatoria – il cui onere è a suo carico
- che il tamponamento è derivato da causa in tutto o in parte a lui non imputabile, causa che può consistere anche nel fatto che il veicolo tamponato abbia costituito un ostacolo imprevedibile ed anomalo rispetto al normale andamento della circolazionestradale.
Giova, ancora, precisare che detto ostacolo deve essere imprevedibile ed estraneo alla circolazione stradale (quale ad esempio, secondo la casistica esaminata dalla
Suprema Corte di Cassazione, il rimorchio che si stacca e va a costituire un ostacolo fermo), mentre l'arresto improvviso di un veicolo viene considerato un fenomeno prevedibile della circolazione stradale (anche se l'arresto è dovuto ad una frenata improvvisa per evitare un ostacolo o addirittura ad un guasto).
Dunque, chi tampona non potrà giustificarsi sostenendo che il conducente davanti ha bloccato immediatamente la marcia Nella specie, gli attori non hanno fornito la prova liberatoria per superare la presunzione di colpa del tamponante, consistente in un comportamento anomalo e del tutto imprevedibile del conducente del veicolo tamponato.
In conclusione, dunque, la parte attrice non ha assolto all'onere di provare in termini chiari ed univoci l'attribuibilità del sinistro denunciato al fatto di un veicolo rimasto non identificato, di cui convenuta sia chiamata a rispondere e ciò a fortiori in considerazione del particolare rigore probatorio richiesto affinché sia fondata la domanda risarcitoria nei confronti della convenuta, data la funzione pubblicistica esercitata dal Fondo e per esso dall'impresa designata.
Per quanto concerne le spese di lite esse seguono la soccombenza e, pertanto l'attore dovrà essere condannato a rimborsare le spese di lite sostenute da parte N. 1727/2021 R.G. 13 / 13
convenuta, che vengono determinate e come indicato in dispositivo, considerato il valore della controversia e dell'attività difensiva espletata, sulla base dei parametri vigenti all'epoca in cui si è esaurita l'attività difensiva (cfr. Cassazione civile, sez. un., 12 ottobre 2012, n. 17405).
P.Q.M.
il Tribunale di Perugia, seconda sezione civile, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sulle domande come in epigrafe proposte:
1) rigetta la domanda risarcitoria proposta dall'attore Parte_1
2) – condanna a rimborsare a le spese Parte_1 Controparte_1
di lite che liquida in euro 4.000,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese generali, IVA e CA.
Perugia, 18 aprile 2025
Il Giudice
Dott. Federico Fiore