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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 04/08/2025, n. 694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 694 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TORINO
Sezione Minorenni e Famiglia
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Dott.ssa Carmela MASCARELLO Presidente rel.
Dott.ssa Eleonora M. Pappalettere Consigliere
Dott.ssa Roberta Collidà Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 470/2024 r.g.c. promossa in sede d'appello da:
, residente in [...], elettivamente domiciliato in Parte_1
Torino, Piazza De Amicis n. 74, presso lo studio dell'avv. Patrizia Bugnano che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti
-appellante- nei confronti di
, residente in [...], elettivamente domiciliata in Persona_1
Torino, Corso Marconi n. 3, presso lo studio dell'avv. Manuela Brosio che la rappresenta e difende in forza di procura in atti
1 -appellata-
In contraddittorio con
PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI TORINO in persona del Sost. Proc. Dott.ssa M. Nuccio cha ha espresso parere contrario all'accoglimento del ricorso.
Avente ad oggetto: impugnazione avverso sentenza di separazione personale tra le parti pronunciata dal Tribunale Ordinario di Ivrea in data 13 marzo 2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte appellante:
“Nel merito : riformare la sentenza n. 353/2024 del Tribunale di Ivrea in composizione
Collegiale pubblicata in data 18/03/2024 e notificata in data 19/03/2024, per le ragioni e i motivi in ricorso e, per l'effetto, dichiarare che la separazione personale tra i coniugi signori e , è addebitabile Parte_1 Persona_1
esclusivamente alla moglie, dichiarare che la separazione personale tra i coniugi e Parte_1
non è addebitabile al marito, Persona_1
disporre un assegno di mantenimento in favore del dott. Parte_1
dell'importo di euro 1.500,00, mensili, assegno da rivalutarsi annualmente
2 secondo gli indici Istat, o disporre una somma una tantum ammontante ad euro 250.000,00;
In via istruttoria modificare l'ordinanza istruttoria del 13/06/2022 nei seguenti termini:
• per quanto riguarda le richieste istruttorie formulate dalla scrivente difesa in memoria ex art. 183, comma 6 n. 2 ammettere i capi da 1 a 4 ed il capo 7, stante la loro rilevanza ai fini della domanda di addebito e non essendo né generici né valutativi, anche alla luce dei parametri indicati come da sentenza della Cassazione n. 35146/21, ammettere altresì i capi da 11 a 15, stante la loro rilevanza rispetto alle prospettive professionali del dott. ed alle sue potenzialità economiche in Pt_1
costanza di matrimonio, venute meno a causa della separazione voluta dalla sig.ra ; ER
• ammettere l'istanza ex art. 210 c.p.c. formulata in memoria ex art. 183 comma 6 n. 3 c.p.c. volta alla produzione in giudizio della registrazione integrale della convenzione registrata dalla sig.ra prodotta in ER
giudizio sottoforma di estratto sub doc. n. 32 avversario.
In ogni caso opponendosi alle prove ex adverso formulate, ivi compresi gli accertamenti reddituali richiesti circa la presunta diversa disponibilità reddituale del Dott. per le motivazioni di cui alla memoria 183, c. 6 Pt_1
n. 3 c.p.c.
Si chiede altresì la cancellazione di tutte le frasi offensive contenute nell'istanza di fissazione udienza e segnatamente: “paragrafo 2”
“paragrafo 3”.
In ogni caso, con il favore di spese, diritti ed onorari della presente causa, oltre rimborso spese forfetario 15%, CPA 4% e IVA 22% sull'imponibile ex lege, fatti salvi i diritti successivi al deposito della sentenza”.
Parte appellata:
3 “Voglia Codesta Ecc.ma Corte d'Appello, respinta ogni avversaria domanda, eccezione e deduzione,
Nel merito: respingere l'appello proposto dal dott. e, per l'effetto, Parte_1
confermare la sentenza n. 353/2024 emessa dal Tribunale di Ivrea e pubblicata il 18.3.2024.
In ogni caso: con vittoria di spese di lite del presente grado di giudizio, oltre Iva se dovuta,
Cpa, applicando la maggiorazione dovuta per il deposito con modalità ipertestuali, oltre rimborso forfettario e spese successive occorrende”.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
I Signori e contraevano matrimonio in Chivasso Persona_1 Parte_1
in data 24.05.2014.
Dal matrimonio non nascevano figli.
Con ricorso depositato in data 05.03.2020 la SI chiedeva al ER
Tribunale di Ivrea di pronunciare la separazione personale dal coniuge, con addebito al marito per aver tenuto in pubblico atteggiamenti denigratori nei suoi confronti umiliandola in pubblico sia sotto il profilo personale sia sotto quello professionale. Il marito signor si costituiva in giudizio e Parte_1
chiedeva , a sua volta, l'addebito della separazione alla moglie per aver intrattenuto una relazione extraconiugale , nonchè un assegno di mantenimento per sé.
In corso di giudizio di primo grado veniva eseguita l'istruttoria con prova per testi.
Il Tribunale, con sentenza in data 13 marzo 2024, pronunciava la separazione personale delle parti, con addebito al marito per i comportamenti
4 prevaricatori, denigratori e umilianti da quest'ultimo tenuti nei confronti della moglie.
Rigettava la domanda del signor di addebito della separazione alla Pt_1
moglie.
Rigettava, altresì, la domanda dello stesso di un contributo al mantenimento in suo favore ed a carico della SI e, per l'effetto revocava ER
l'obbligo della stessa di contribuire al mantenimento del marito stabilito con l'ordinanza presidenziale del 17-22.10.2022.
Disattendeva poi le altre domande avanzate dal convenuto di affidamento esclusivo dei cani e di cancellazione di frasi asseritamente offensive.
Compensava le spese di lite tra le parti nella misura del 50%.
Condannava infine il signor alla rifusione in favore della SI Pt_1
, delle spese di lite per la restante quota di 50%, spese che per tale ER
percentuale si liquidavano nell'importo complessivo di € 3.808,00, oltre accessori di legge.
Il Tribunale di Ivrea, in punto di addebito della separazione, accoglieva la domanda di addebito della separazione proposta dalla moglie, tenuto conto dell'istruttoria testimoniale e della documentazione in atti dalle quali emergevano le condotte del marito contrarie ai doveri matrimoniali. Il Primo
Giudice, in particolare, riteneva sussistente nel caso di specie un'ipotesi di
“mobbing familiare”, caratterizzato da apprezzamenti offensivi ai danni del coniuge, in pubblico o in presenza di conoscenti, provocazioni continue e sistematiche per indurre l'altro coniuge a lasciare la casa coniugale, ingiurie perpetrate anche alla presenza di terzi. Il signor infatti, in diverse Pt_1
occasioni, aveva ironizzato sul peso e sull'aspetto della moglie, umiliandola in pubblico;
aveva denigrato la professionalità della donna;
aveva pronunciato nei confronti della SI frasi quali “mi sono sempre vergognato di ER
averti al mio fianco”, “fai pena, tu sei malata di testa”, “puttana di merda,
5 troia”, … “guardati allo specchio e vai da uno psichiatra”, “ , buttati dal Per_2
balcone! Stronza di merda”.
Tali atteggiamenti verbalmente molto violenti e insultanti avevano portato ad un'irreversibile ed irrecuperabile crisi coniugale. La condotta tenuta dal marito
– secondo la sentenza di primo grado- configurava una violazione dell'obbligo di solidarietà, lealtà e assistenza reciproca tra coniugi.
Di nessun pregio, invece, veniva considerata la tesi sostenuta dal signor secondo cui la separazione era stata voluta dalla moglie che la Pt_1
annunciava all'improvviso nel gennaio 2020 mentre i coniugi erano in vacanze alle Maldive e ciò a causa del fatto che la stessa intratteneva una relazione extraconiugale con un altro uomo.
Nella specie, l'affermazione del signor non trovava alcun riscontro Pt_1
probatorio né emergeva altra condotta della moglie che avesse portato all'irreversibile crisi coniugale .
In punto di mantenimento, il Primo Giudice osservava che il contributo a carico della moglie, stabilito in fase presidenziale nella somma di € 300,00 mensili, doveva essere escluso, tenuto conto del riconoscimento dell'addebitabilità della separazione in via esclusiva al marito per aver violato gli obblighi derivanti dal matrimonio.
Quanto alla richiesta del signor di “cancellazione di tutte le frasi Pt_1
offensive contenute nell'istanza di fissazione dell'udienza”, il Collegio riteneva che la stessa non doveva essere accolta, in quanto tali espressioni trovavano giustificazione nella dialettica difensiva tra le parti e nel contesto delle reciproche forti censure mosse da ciascuna di esse.
Riguardo infine all'istanza del signor di affidamento esclusivo dei cani Pt_1
della coppia, il Primo Giudice ne sosteneva la non accoglibilità, perché già definita, avendo la moglie trasferito anche formalmente la titolarità del cane
IP al marito ad ottobre 2022.
6 Il Tribunale di Ivrea disattendeva, inoltre, le istanze istruttorie reiterate dalle parti, in quanto il giudice si era già pronunciato con provvedimenti del
13.06.2022 e 12.11.2022.
Compensava le spese processuali nella misura del 50% e, condannava il signor (prevalentemente soccombente) per la restante parte, in Pt_1
applicazione dell'art. 91 c.p.c.
Nei confronti di tale sentenza proponeva tempestivo ricorso in appello il signor censurando , in primo luogo, l'erronea valutazione ex artt. 2697 Pt_1
c.c., 115, 116 cpc, delle prove circa l'addebito della separazione in capo allo stesso e la motivazione della sentenza che appariva perplessa ed incomprensibile.
Contestava la configurabilità dell'ipotesi di mobbing familiare o coniugale dovendo essere presenti quattro requisiti e cioè: la reiterazione nel tempo dei comportamenti illeciti da parte del mobber, il danno psico-fisico arrecato alla vittima, il nesso causale tra la condotta del mobber e il danno patito dal soggetto passivo nonché l 'intenzionalità del mobber.
Rappresentava invero che, pur avendo la SI rappresentato fin ER
dal ricorso introduttivo un clima familiare insostenibile e caratterizzato da tensione e da litigi con cadenza quotidiana, tuttavia, aveva formalizzato solo all'udienza presidenziale la richiesta di addebito nei suoi confronti, alimentando così il sospetto che si trattasse di un'esigenza difensiva dettata esclusivamente allo scopo di paralizzare le istanze economiche dello stesso.
Quanto, invece, al “carattere inaspettato” della domanda di separazione sostenuto dal signor quest'ultimo osservava che la volontà della Pt_1
moglie di separarsi gli era stata palesata per la prima volta durante un viaggio alle Maldive anche se , contraddittoriamente, la SI aveva ER
affermato nei suoi atti che da oltre tre anni passava la notte sul divano e che da almeno due anni i coniugi non avevano più rapporti intimi a causa dei comportamenti autoritari e vessatori del marito. Da tali affermazioni risultava,
7 pertanto, ambiguo l'atteggiamento dell'odierna appellata rispetto al fatto di non aver richiesto la separazione sin da epoca immediata successiva al matrimonio.
Precisava ancora, con riguardo alle critiche professionali rese nei confronti moglie, che si era trattato di affermazioni assolutamente generiche e che lo stesso, al contrario, la spronava a farsi valere maggiormente nell'azienda familiare, supportandola nelle scelte lavorative tanto da essere definito dalla SI come il “suo personale sindacalista”. Il signor ER Pt_1
aggiungeva, altresì, che le lamentele da lui mosse in merito alla professione svolta dalla moglie erano rivolte solamente agli orari lavorativi tenuti dalla stessa, che non consentivano ai due coniugi di trascorrere maggior tempo insieme.
Evidenziava inoltre che gli allegati comportamenti prevaricatori e offensivi subiti dall'odierna appellata erano stati comprovati da due soli testimoni che avevano riportato due distinti episodi in cui il signor aveva rivolto Pt_1
alcuni apprezzamenti in merito alla fisicità della moglie,tuttavia, nessuno dei due testi aveva riferito che la SI si fosse sentita umiliata o ER
offesa. Tali episodi, peraltro, si erano verificati in prossimità della notizia data dalla moglie della sua volontà di separarsi, potendosi pertanto escludere un atteggiamento ostile reiterato nel tempo da parte dell'uomo.
Asseriva sulla base dei doc. 22 e 23 ( due screen shot) che la stessa SI
ironizzasse sui social circa il proprio peso e il proprio corpo. ER
Aggiungeva che gli episodi riferiti dai testimoni SI erano da collocarsi temporalmente in prossimità della notizia data dalla SI al signor ER
di volersi separare e, quindi ,era da escludere un atteggiamento ostile Pt_1
reiterato nel tempo da parte del marito.
Contestava l'attendibilità della teste in quanto lavoratrice dipendente Tes_1
della SI . Quanto al “file audio” depositati dalla difesa della ER
SI , si trattava di registrazioni effettuate in epoca successiva alla ER
8 comunicazione da parte della SI della sua decisione di ER
separarsi.
Chiedeva, pertanto, di dichiarare che la separazione personale tra sè e la SI non gli fosse addebitabile. Persona_1
Rappresentava inoltre, in merito alle presunte relazioni extraconiugali intrattenute della moglie con il signor , che quest'ultimo, Controparte_1
sentito come teste, aveva ammesso di avere una relazione con la SI
ma solo a partire dall'estate 2020; tuttavia, la ex compagna del ER
, SI , sentita come teste, aveva confermato che CP_1 Persona_3
i due erano in crisi fin da epoca antecedente al gennaio del 2020.
Inoltre le deposizioni delle testimoni e sul punto, erano da Tes_1 Tes_2
ritenersi assolutamente neutre mentre erano state valorizzate dal Tribunale.
Quanto ai presupposti per il riconoscimento del richiesto assegno di mantenimento, l'appellante osservava che il suo reddito professionale era pari ad un decimo di quanto percepiva la SI come ER
amministratore delegato e socia della No. oltre a detenere un importante patrimonio immobiliare (mentre il aveva un'unica proprietà e cioè la Pt_1
casa in cui abitava e per l'acquisto della quale aveva contratto un mutuo).
Precisava altresì di aver potuto godere di uno stile di vita agiato solamente grazie al sostegno economico della moglie, amministratore delegato e proprietaria della società di aver fatto affidamento sulla stessa per la Pt_2
propria attività lavorativa (aveva progettato di acquistare un immobile in
Chivasso insieme ad una collega, per poter potervi collocare un nuovo studio veterinario, anche se tale progetto era poi sfumato in quanto la SI
non aveva mantenuto il suo impegno quale garante del mutuo per ER
l'acquisto del suddetto immobile). Egli quindi svolgeva tuttora l'attività di veterinario in uno studio condotto in locazione a Cavagnolo.
Chiedeva
per questi motivi
di riformare la sentenza di primo grado e di riconoscere a suo favore un assegno di mantenimento a carico della moglie
9 dell'importo di € 1.500,00 mensili, assegno da rivalutarsi annualmente secondo indici Istat, ovvero disporsi una somma una tantum ammontante a €
250.000,00.
Insisteva altresì sulle istanze istruttorie e sulle conclusioni come sopra riportate.
Si costituiva in giudizio la SI domandando il rigetto del gravame ER
in quanto infondato in fatto e in diritto.
Essa osservava preliminarmente di aver chiesto l'addebito della separazione al marito per le continue umiliazioni che aveva subito durante la vita coniugale in quanto , dopo i primi anni di matrimonio, si era accorta che il teneva comportamenti sminuenti ed offensivi nei suoi confronti, conditi Pt_1
da insulti e commenti al suo aspetto fisico e alle sue presunte debolezze caratteriali.
L'appellata, ribadiva che la giurisprudenza individuava come mobbing familiare le reiterate condotte offensive tenute dal marito in quanto azioni contrarie al principio di eguaglianza morale e giuridica dei componenti della famiglia. La SI sottolineava che era stato dimostrato in giudizio ER
il perdurante atteggiamento negativo tenuto dal marito nei suoi confronti, atteggiamento che aveva portato ad una crisi coniugale irreversibile.
Rimarcava inoltre che l'appellante non aveva fornito alcuna prova a supporto della richiesta di addebito della separazione alla stessa. In particolare, la presunta relazione extraconiugale tenuta dalla SI era stata ER
smentita dai testimoni SI .
Non era risultato provato che i rientri a casa in tarda sera fossero dovuti ad una relazione extraconiugale anziché ai normali orari di lavoro tenuti dalla SI . ER
L'appellata deduceva, infine, con riferimento al profilo economico, che non poteva essere comunque riconosciuto al signor l'assegno di Pt_1
mantenimento dal medesimo richiesto, in quanto vi era una considerevole
10 differenza tra i redditi dichiarati dall'uomo, versati sul conto professionale, rispetto a quelli effettivamente versati sul suo conto personale. Precisava, altresì, che la disponibilità economica dell'appellante si incrementava spesso grazie a consistenti somme a lui versate in contanti e che dagli estratti conto prodotti dallo stesso non vi era alcuna traccia delle spese sostenute per le cene o i viaggi alle Maldive, probabilmente perché pagati in contanti. Evidenziava, ancora, che il reddito netto della stessa corrispondeva ad € 4.512,00 mensili netti come risultava dalle buste paga prodotte e non a
€ 96.000,00 annuali, somma che corrispondeva agli emolumenti lordi approvati dal Consiglio di Amministrazione come amministratore .
Sottolineava, inoltre, come il signor fosse un veterinario molto Pt_1
conosciuto e specializzato nonchè professionalmente ricercato tant'è che la banca gli aveva concesso il mutuo per acquistare una casa nel 2021.
In merito all'affidamento dei cani, precisava che la controparte non aveva svolto alcuna doglianza e che, in ogni caso, la stessa aveva deciso di lasciare i cani al signor Pt_1
Riguardo, invece, alla richiesta di cancellazione delle frasi offensive formulate dal signor sosteneva che non ci fosse nulla da aggiungere rispetto a Pt_1
quanto statuito dal Primo Giudice.
La Corte, in data 13.09.2024, rilevava l'inammissibilità dell'eccezione dell'art. 348 bis c.p.c. e fissava una nuova udienza per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 21 febbraio 2025 le parti precisavano le conclusioni definitive e, decorsi i termini per le conclusionali e le repliche , la causa veniva decisa nella Camera di Consiglio del 4 luglio 2025.
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Debbono preliminarmente essere esaminate le istanze istruttorie.
Le istanze istruttorie di parte appellante debbono essere rigettate.
11 I capi di prova da 1 a 4 e 7 della memoria istruttoria ex art. 183 comma 6 n. 2 cpc sono inammissibili in quanto formulati assai genericamente ed in maniera tale da non consentire adeguata formulazione di capi in materia contraria.
I capi di prova da 11 a 15 della stessa memoria istruttoria sono invece irrilevanti in quanto diretti a provare circostanze che non appaiono ricollegabili alle domande formulate nel presente giudizio.
La domanda di ordine di esibizione ex art. 210 cpc del doc. 32 avversario cioè l'ordine di produzione in forma integrale della registrazione ( già prodotta da controparte per estratto) non può essere accolta in quanto l'appellante non ha esplicitato le ragioni per cui ha chiesto l'esibizione della registrazione integrale di talchè risulta impossibile valutare la necessità dell'ordine di esibizione, anche considerato che l'appellante non ha mai contestato di aver pronunciato le frasi riportate nell'estratto.
Ciò posto , rileva la Corte che il primo motivo di appello diretto a sostenere la mancanza di prova delle ragioni di addebito è infondato .
Infatti la sentenza di primo grado risulta fondata su plurimi fatti riferiti dai testimoni circa la pronuncia di frasi offensive e denigratorie nei confronti della moglie pronunciate dal marito signor alla presenza di terze persone e Pt_1
spesso anche alla presenza della moglie stessa.
Si tratta di frasi che hanno un oggettivo contenuto offensivo perché dirette a sottolineare, senza che ve ne fosse ragione e apparentemente con fare canzonatorio l'aspetto fisico della moglie ( che era in sovrappeso) .
L'insistenza con la quale l'odierno appellante è tornato a ribadire avanti a terze persone il difetto fisico della moglie induce a ritenere che sussistesse un 'intenzione da parte del marito di colpire e offendere la dignità della moglie.
L'offesa subita dalla vittima è in re ipsa e deriva dal fatto che le azioni siano state spesso estemporanee e commesse alla presenza di più persone , fatto che aggrava l'entità dell'offesa arrecata.
12 Le testimoni e riportano Testimone_3 Testimone_4
circostanze precise collocabili temporalmente nel settembre-ottobre 2019 .
In particolare la teste riferisce:” ..il si trovava seduto al Tes_3 Pt_1
ristorante con altri invitati che non erano amici della coppia ed ha fatto battute sul peso della SI umiliandola davanti a tutti”. ER
Del tutto gratuita ed assolutamente inopportuna appare inoltre la condotta del che , al funerale del padre della moglie, pubblicamente sul sagrato Pt_1
della chiesa faceva apprezzamenti sull'aspetto fisico di una donna che passava per caso di lì, raffrontandola con il fisico della moglie ( cfr. teste
[...]
). Testimone_4
Parimenti non vi sono ragioni per ritenere inattendibile la deposizione della teste , che, benchè dipendente della società di cui è socia la Testimone_5
sig. , ha riferito un episodio particolare e in maniera circostanziata, in ER
cui nuovamente ad un pranzo il signor stigmatizzava in senso Pt_1
negativo l'aspetto fisico della moglie dicendo che “un trucco non poteva certo far miracoli tenuto conto del suo fisico”.
Le offese riguardavano non solo l'aspetto fisico ma anche l'attività professionale della SI che era spesso oggetto di attacchi da ER
parte del marito il quale censurava la moglie dicendole , in presenza di terze persone, che non era in grado di farsi valere sul luogo di lavoro e che svolgeva lavori troppo semplici anziché ambire a posizioni manageriali ( cfr. testi e riportate dal giudice di primo Testimone_6 Testimone_7
grado).
Il fatto che le frasi pronunciate e comprovate dalla registrazione ( doc. 32) siano successive alla separazione non esclude la loro idoneità a far luce sull'intenzionalità dell'uomo di ferire la moglie e di deriderla alla presenza di terzi sempre a causa del difetto fisico del sovrappeso che nella conversazione diviene il tema dominante ( “ Non mi è mai fregato un cazzo di te, mi sono sempre vergognato di averti al mio fianco…ma ti sei guardata?
13 Fai spavento…trovati un amante del lardo” e altre frasi riportate in sentenza di primo grado).
L'offensività delle frasi pronunciate anche alla presenza di terze persone ed involgenti anche la vita professionale della SI non è esclusa dal ER
fatto che talora la stessa ironizzasse sul proprio aspetto fisico ( cfr. ER
doc. 22 e 23 di parte . Pt_1
Le frasi riferite dai testimoni SI riguardano fatti accaduti nell'arco di tempo di un biennio dal 2017 ( cfr. teste ) fino al 2019, quindi a Tes_6
partire da qualche anno dopo il matrimonio. Il fatto che la separazione sia stata chiesta soltanto nel 2020 fa sì che sussista e sia provato il nesso causale , anche in senso cronologico, tra i comportamenti pregressi tenuti dal marito e la domanda di separazione proposta dalla SI tanto ER
più che le condotte del marito riferite dai testi si collocano per lo più nell'anno
2019. L'avere ancora i coniugi fatto un viaggio insieme, non esclude che i comportamenti pregressi del marito abbiano inciso sull'unione matrimoniale facendo venir meno l'affectio coniugalis e ponendosi come causa tale da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza.
Ritiene , ritiene tuttavia la Corte che non possa ritenersi fondato l'inquadramento della fattispecie nell'ipotesi di mobbing coniugale inteso come commissione reiterata da parte del marito di condotte umilianti e denigratorie (cfr. Cass. ord. 21296 del 2017). Manca ,infatti, del tutto la prova del danno psichico che sarebbe stato patito dalla SI . ER
Tuttavia le reiterate condotte poste in essere dal marito nell'arco di tempo
2017-2019 come sopradescritte debbono ritenersi, secondo questa Corte, causa di addebito della separazione al medesimo perché la continuativa denigrazione e umiliazione della moglie, nel biennio 2017-2019, costituisce di per sé motivo di addebito della separazione al marito che ha posto in essere tali condotte.
14 Del pari deve ritenersi irrilevante il fatto che marito sostenga di non essersi soggettivamente accorto della crisi coniugale in atto fino a ritenere del tutto immotivata ed inaspettata la richiesta di separazione personale proposta dalla moglie: ciò che rileva infatti è l'idoneità oggettiva ad offendere delle frasi dal contenuto pungente e umiliante pronunciate dal signor in plurime Pt_1
occasioni in precedenza così come provate in giudizio .
Per i motivi esposti deve quindi essere rigettato il motivo di appello e confermato l'addebito della separazione alla moglie.
Ritiene invece la Corte che debba essere rigettata in quanto non provata in giudizio la domanda di addebito della separazione alla moglie per aver intrattenuto in costanza di matrimonio una presunta relazione extraconiugale con il signor , dipendente della società di cui la SI Controparte_1
è socia ed amministratrice. ER
Gli argomenti sviluppati dal primo giudice , infatti, sono condivisibili sul punto e non sono in alcun modo scalfiti dai motivi di appello.
Non vi è nessuna prova né argomento- così come ha argomentato il giudice di primo grado le cui motivazioni non possono ritenersi scalfite dai motivi di appello - per sostenere che la SI abbia intrattenuto una ER
relazione extraconiugale in costanza di matrimonio né tantomeno che tale relazione sia stata la causa della rottura dell'unione matrimoniale.
Pertanto anche il relativo motivo di appello deve essere rigettato.
Le domande di carattere patrimoniale dell'appellante debbono ritenersi assorbite a causa della conferma dell'addebito della separazione allo stesso appellante.
La domanda di cancellazione delle espressioni offensive riproposta dall'appellante non è stata corredata dall'allegazione di tali espressioni né da argomentazione alcuna sul punto.
Dalla prevalente soccombenza segue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite come in motivazione liquidate applicandosi i
15 parametri medi di cui al d.m. 147-2022 ( causa contenziosa di valore indeterminabile fasi di studio, introduttiva e decisionale , quest'ultima a parametri minimi considerate le difese svolte).
Per effetto della presente decisione di rigetto dell'appello è dovuto il pagamento di un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato.
p.q.m.
La Corte d'Appello,
Sezione Minorenni e Famiglia, rigetta l'appello proposto da nei confronti di Parte_1 ER
contro la sentenza del Tribunale di Ivrea in data 13 marzo 2024 che
[...]
conferma.
Condanna alla rifusione delle spese di lite a favore di Parte_1 ER
, spese che liquida in complessivi euro 5211,00 ( di cui euro 2058
[...]
per la fase di studio, euro 1418 per la fase introduttiva e euro 1735 per la fase decisionale ) oltre rimborso forfettario iva e cpa.
Dà atto che per effetto della presente decisione sussistono i presupposti per il pagamento a carico dell'appellante di un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato e pari a quello già pagato.
Torino 4 luglio 2025
Il Presidente est.
Carmela Mascarello
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