Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/05/2025, n. 4426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4426 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. 45846/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 20 dicembre 2024 da
1) Parte_1 nato a [...], il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc.: C.F._1 residente in [...] con gli Avocati Oretta Nicolini e Alessandra Fini, presso le quali ha eletto domicilio telematico agli indirizzi PEC e Email_1 Email_2
e
2) CP_1 nata a [...], il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc.: C.F._2 residente in [...] con gli Avocati Alessandro Simeone e Valerio Ronchi, presso i quali ha eletto domicilio telematico agli indirizzi PEC e Email_3
Email_4
con il seguente figlio: nato a [...] il [...], cittadino Parte_2 italiano
FATTO
Con ricorso contezioso depositato in data 20 dicembre 2024 ha adito in Parte_1
All'udienza dell'8 maggio 2025 le parti hanno raggiunto innanzi al Got un complessivo accordo per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio nato fuori dal matrimonio, contestualmente chiedendo di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, reciprocamente rinunciando al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473-bis.12 terzo comma c.p.c. e all'impugnazione della sentenza. Con successivo decreto del 19 maggio 2025 il G. Delegato ha revocato l'udienza di comparizione precedentemente fissata per il 5 giugno 2025 assegnando alle parti termine al 21 maggio 2025, h.
12.00 per il deposito di note scritte, disponendo procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c.
Con note congiunte di trattazione scritta dell'udienza del 21 maggio 2025 le parti hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni:
“1. Il figlio minore resta affidato in via condivisa al padre ed alla madre con collocamento Parte_2 prevalente presso quest'ultima, anche ai fini della residenza anagrafica;
2. La casa familiare di Milano, via Settala n. 10 (così censita, salvo errori od omissioni, al NCEU del Comune di Milano: foglio 314, mappale 68, sub. 726, via Lodovico Settala n.10, zona censuaria
2, piano 7-8-S1, cat. A2, cl. 4, vani 9,5, R.C.Euro 1.668,16), con le pertinenze e le quote di parti comuni, in proprietà comune, in ragione del 50% a nato a [...] il Parte_1
31 agosto 1972, residente in [...], C.F. e C.F._1 CP_1 nata a [...] il [...], residente in [...], C.F.
è assegnata a come qui identificata, che vi abiterà con il figlio;
C.F._2 CP_1 le parti danno atto che il Signor ha già provveduto a ritirare dalla casa familiare, da ultimo Pt_1 in data 10 maggio 2025, i propri beni ed effetti personali.
3. Il padre potrà vedere e tenere sé Parte_2
a) durante la settimana, tutti i giovedì da dopo pranzo, riaccompagnandolo a scuola il giorno successivo (venerdì);
b) a fine settimana alternati dal venerdì dopo pranzo, riaccompagnandolo a scuola il lunedì mattina c) per le vacanze natalizie, dal 23 dicembre al 30 dicembre negli anni con cifra finale dispari e dal
31 dicembre al 6 gennaio negli anni con cifra finale pari;
d) per le intere vacanze pasquali negli anni con cifra finale dispari (Pasqua del 2026 sarà di spettanza materna);
e) durante le vacanze estive per due/tre settimane anche non consecutive in un periodo da concordare con la madre entro il 30 aprile di ogni anno;
Il tutto salvo diverso e migliore accordo tra i genitori.
4. Il padre corrisponderà alla madre a titolo di contributo al mantenimento del figlio l'importo mensile di euro 1.500,00 (millecinquecento//00); importo da versarsi in via anticipata entro il giorno
5 di ogni mese con decorrenza dal mese di giugno 2025 e rivalutabile annualmente secondo indici
ISTAT, prima rivalutazione giugno 2026, base giugno 2025;
5. Il padre terrà a proprio carico il 100% delle spese extra assegno come da seguente schema:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
6. Il padre rinuncia all'assegno unico del minore che verrà percepito nella misura del 100% dalla madre;
7. Il Signor terrà a proprio carico il 50 % delle spese condominiali ordinarie, straordinarie Pt_1 della casa familiare come identificata al punto 2 che precede, oltre al 100% del mutuo relativo alla predetta casa familiare;
8. La Signora terrà a proprio carico il 50% delle spese condominiali ordinarie e straordinarie CP_1 della casa familiare oltre al 100% delle utenze della casa non contabilizzate nelle spese condominiali, la Tari sarà a carico della stessa al 100%;
9. Il padre provvederà al pagamento del premio relativo all'estensione della polizza sanitaria della madre relativamente al figlio;
l'obbligo verrà meno nel caso in cui il padre decidesse di Parte_2 stipulare una nuova polizza sanitaria del figlio
10. Il signor si impegna a pagare il suo 50% delle spese condominiali arretrate della casa Pt_1 familiare di via Settala n. 10.
11. Spese legali compensate e rinunzia dei difensori ad avvalersi del beneficio della solidarietà professionale.”
Le parti con le note congiunte di trattazione scritta dell'udienza del 21 maggio 2025 hanno, inoltre, reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12, terzo comma c.p.c. ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
Così deciso in Milano, il 21 maggio 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai