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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 07/02/2025, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2955/2024
TRIBUNALE di MODENA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Evelina Ticchi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2955/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
FAZZI DAVIDE e dell'avv. GOLLINI EUGENIO ( ), C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA CAPILUPI 21 41125 MODENA presso il difensore avv. FAZZI DAVIDE.
ATTORE contro
(C.F. ), CP_1 C.F._3
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni. Le conclusioni sono da intendersi qui richiamate e parte integrante della sentenza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
proponeva ricorso ex art. 414 e 447 bis c.p.c., in qualità di Parte_1
proprietario di un appartamento sito in San Cesario sul Panaro (Mo), nei confronti di al fine di ottenere sentenza di condanna della convenuta a CP_1 rilasciare l'immobile occupato sine titulo.
pagina 1 di 4 In particolare, il ricorrente rappresentava di aver concesso alla resistente l'uso a titolo gratuito e di cortesia del proprio immobile, ubicato in via Roversi n. 44, identificato al Catasto Fabbricati del già menzionato Comune al Foglio 34, particella 40, sub 9, piano 1, cat. A/3 (doc. n. 1 ricorso), con l'accordo che la resistente avrebbe rimborsato le spese di utenza a lui intestate.
Interrotto ogni rimborso delle spese, aveva chiesto a di rilasciare Pt_1 CP_1
l'immobile (doc. 4), la quale aveva risposto chiedendo di poterlo occupare sino al
15.10.2023. Nonostante le ulteriori richieste formali del ricorrente (doc. 5), tuttavia, la resistente non aveva restituito l'appartamento, il quale, ad oggi, risulta tutt'ora occupato dalla stessa. esperiva invito a procedimento di mediazione, cui non si presentava Pt_1 CP_1
(doc. n. 7 ricorso).
Riservandosi di agire eventualmente in separato giudizio per il rimborso delle spese di utenza non pagate, oltre al risarcimento dei danni provocati, il ricorrente chiedeva la fissazione di udienza ex art. 420 c.p.c.
In data 6.11.2024, essendo comparso il ricorrente ma non parte convenuta, verificata la regolarità della notifica, era dichiarata la contumacia di quest'ultima.
Veniva, quindi, fissata udienza per la discussione in data 6.2.2025.
Tanto premesso, la domanda è fondata.
L'occupazione sine titulo si configura in tutti quei casi in cui il bene sia posseduto o detenuto da un soggetto non legittimato, in quanto privo di qualunque titolo giustificativo, ovvero il cui titolo sia invalido o ne sia cessata l'efficacia. Il soggetto legittimato, in tal caso, può agire al fine di essere reintegrato nel possesso del bene.
Il titolo in base al quale la convenuta è entrata in possesso dell'immobile può ricondursi a mera cortesia o al più ad un comodato d'uso gratuito. Non potrebbe, al contrario, costituire locazione, posto che la distinzione con il comodato poggia fondamentalmente sul carattere di essenziale gratuità del comodato, mentre si realizzano gli estremi costitutivi del contratto di locazione quando per il godimento di un bene sia pattuita una controprestazione: la circostanza che si fosse CP_1
impegnata a restituire somme per le utenze non è tale infatti da snaturare l'essenziale gratuità del comodato, costituendo un mero modus e non una controprestazione.
pagina 2 di 4 Dunque, risulta che la convenuta detiene l'immobile in assenza di un titolo o comunque, in materia di comodato, ex art. 1810 c.c., se non è stato convenuto un termine né questo risulta dall'uso a cui la cosa doveva essere destinata, il comodatario è tenuto a restituirla non appena il comodante la richiede.
Sull'onere probatorio, la giurisprudenza ha precisato come l'attore che agisce in restituzione, il quale deduca che un immobile è stato concesso in godimento in forza di un contratto (nella specie, comodato precario), ha l'onere di provare la fonte del proprio diritto e la successiva estinzione del rapporto obbligatorio, e quindi il venir meno del titolo legittimante l'ulteriore godimento della cosa da parte del convenuto (Cass. civ., Sez. 3, Ordinanza n. 36057 del 23/11/2021, Rv. 663183 –
02, in conformità rispetto a Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001, Rv. 549956).
Inoltre, chiunque abbia la disponibilità di fatto di una cosa, in base a titolo non contrario a norme di ordine pubblico, può validamente concederla in comodato e, quando il rapporto viene a cessare, è legittimato a richiederla in restituzione, senza dover dimostrare di esserne proprietario. Egli ha soltanto l'onere di provare la consegna del bene e il rifiuto della restituzione, spettando eventualmente al convenuto far valere il possesso di un diverso titolo per il suo godimento (Sez. 2,
Ordinanza n. 21853 del 09/10/2020, Rv. 659327).
Nel caso di specie, l'attore ha fornito prova della proprietà del bene (attraverso visura catastale, doc. 1 ricorso), della consegna del bene (mediante certificato di residenza della convenuta, doc. 2 ricorso) e del rifiuto alla restituzione (attraverso la mail con cui rifiuta di restituire il bene immobile nell'immediato, ma chiede CP_1
un termine più lungo, oggi decorso, doc. 5 ricorso).
Gravava, quindi, su parte convenuta l'onere di dimostrare che sussisteva un titolo in base al quale deteneva l'immobile: prova, tuttavia, non è fornita da parte convenuta, la quale non si è costituita in giudizio e non ha offerto prova contraria rispetto alle allegazioni di parte attrice.
Come noto, la contumacia del convenuto, di per sé, non equivale ad ammissione della esistenza dei fatti dedotti dall'attore a fondamento della propria domanda e non esclude il potere-dovere del giudice di accertare se da parte dell'attore sia stata data dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa (Sez.
3, Sentenza n. 15777 del 12/07/2006, Rv. 591271 e, da ultimo, Cass. civ., Sez. 3,
Sentenza n. 14860 del 13/06/2013, Rv. 626849). Infatti, la contumacia del pagina 3 di 4 convenuto è un fatto processuale che determina specifici effetti, espressamente previsti e determinati dalla legge, ma non introduce deroghe al principio dell'onere della prova, non consentendo pertanto di ritenere come incontroversi o pacifici i fatti dedotti ma non provati dall'attore (Sez. 3, Sentenza n. 10947 del 11/07/2003,
Rv. 565555).
Tuttavia, ritenendosi adeguatamente fornita la prova dei fatti costituitivi della domanda da parte dell'attore, grava comunque sul convenuto la prova dei fatti impeditivi del suo diritto. Prova che non viene in alcun modo fornita da . CP_1
La domanda deve, quindi, essere accolta.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri minimi, tenuto conto della non particolare complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. ACCOGLIE la domanda e, per l'effetto, accertata la occupazione senza titolo,
CONDANNA alla restituzione a favore di CP_1 Parte_1 dell'immobile ubicato in via Roversi n. 44, San Cesario sul Panaro (Mo), identificato al Catasto Fabbricati del Comune al Foglio 34, particella 40, sub 9, piano 1, cat. A/3.
2. CONDANNA alla refusione delle spese di lite che si liquidano in CP_1
€ 545,00 per esborsi;
€ 2.540,00, per compensi, oltre cpa ed iva come per legge.
Modena, 6 febbraio 2025
Il Giudice
Evelina Ticchi
pagina 4 di 4
TRIBUNALE di MODENA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Evelina Ticchi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2955/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
FAZZI DAVIDE e dell'avv. GOLLINI EUGENIO ( ), C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA CAPILUPI 21 41125 MODENA presso il difensore avv. FAZZI DAVIDE.
ATTORE contro
(C.F. ), CP_1 C.F._3
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni. Le conclusioni sono da intendersi qui richiamate e parte integrante della sentenza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
proponeva ricorso ex art. 414 e 447 bis c.p.c., in qualità di Parte_1
proprietario di un appartamento sito in San Cesario sul Panaro (Mo), nei confronti di al fine di ottenere sentenza di condanna della convenuta a CP_1 rilasciare l'immobile occupato sine titulo.
pagina 1 di 4 In particolare, il ricorrente rappresentava di aver concesso alla resistente l'uso a titolo gratuito e di cortesia del proprio immobile, ubicato in via Roversi n. 44, identificato al Catasto Fabbricati del già menzionato Comune al Foglio 34, particella 40, sub 9, piano 1, cat. A/3 (doc. n. 1 ricorso), con l'accordo che la resistente avrebbe rimborsato le spese di utenza a lui intestate.
Interrotto ogni rimborso delle spese, aveva chiesto a di rilasciare Pt_1 CP_1
l'immobile (doc. 4), la quale aveva risposto chiedendo di poterlo occupare sino al
15.10.2023. Nonostante le ulteriori richieste formali del ricorrente (doc. 5), tuttavia, la resistente non aveva restituito l'appartamento, il quale, ad oggi, risulta tutt'ora occupato dalla stessa. esperiva invito a procedimento di mediazione, cui non si presentava Pt_1 CP_1
(doc. n. 7 ricorso).
Riservandosi di agire eventualmente in separato giudizio per il rimborso delle spese di utenza non pagate, oltre al risarcimento dei danni provocati, il ricorrente chiedeva la fissazione di udienza ex art. 420 c.p.c.
In data 6.11.2024, essendo comparso il ricorrente ma non parte convenuta, verificata la regolarità della notifica, era dichiarata la contumacia di quest'ultima.
Veniva, quindi, fissata udienza per la discussione in data 6.2.2025.
Tanto premesso, la domanda è fondata.
L'occupazione sine titulo si configura in tutti quei casi in cui il bene sia posseduto o detenuto da un soggetto non legittimato, in quanto privo di qualunque titolo giustificativo, ovvero il cui titolo sia invalido o ne sia cessata l'efficacia. Il soggetto legittimato, in tal caso, può agire al fine di essere reintegrato nel possesso del bene.
Il titolo in base al quale la convenuta è entrata in possesso dell'immobile può ricondursi a mera cortesia o al più ad un comodato d'uso gratuito. Non potrebbe, al contrario, costituire locazione, posto che la distinzione con il comodato poggia fondamentalmente sul carattere di essenziale gratuità del comodato, mentre si realizzano gli estremi costitutivi del contratto di locazione quando per il godimento di un bene sia pattuita una controprestazione: la circostanza che si fosse CP_1
impegnata a restituire somme per le utenze non è tale infatti da snaturare l'essenziale gratuità del comodato, costituendo un mero modus e non una controprestazione.
pagina 2 di 4 Dunque, risulta che la convenuta detiene l'immobile in assenza di un titolo o comunque, in materia di comodato, ex art. 1810 c.c., se non è stato convenuto un termine né questo risulta dall'uso a cui la cosa doveva essere destinata, il comodatario è tenuto a restituirla non appena il comodante la richiede.
Sull'onere probatorio, la giurisprudenza ha precisato come l'attore che agisce in restituzione, il quale deduca che un immobile è stato concesso in godimento in forza di un contratto (nella specie, comodato precario), ha l'onere di provare la fonte del proprio diritto e la successiva estinzione del rapporto obbligatorio, e quindi il venir meno del titolo legittimante l'ulteriore godimento della cosa da parte del convenuto (Cass. civ., Sez. 3, Ordinanza n. 36057 del 23/11/2021, Rv. 663183 –
02, in conformità rispetto a Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001, Rv. 549956).
Inoltre, chiunque abbia la disponibilità di fatto di una cosa, in base a titolo non contrario a norme di ordine pubblico, può validamente concederla in comodato e, quando il rapporto viene a cessare, è legittimato a richiederla in restituzione, senza dover dimostrare di esserne proprietario. Egli ha soltanto l'onere di provare la consegna del bene e il rifiuto della restituzione, spettando eventualmente al convenuto far valere il possesso di un diverso titolo per il suo godimento (Sez. 2,
Ordinanza n. 21853 del 09/10/2020, Rv. 659327).
Nel caso di specie, l'attore ha fornito prova della proprietà del bene (attraverso visura catastale, doc. 1 ricorso), della consegna del bene (mediante certificato di residenza della convenuta, doc. 2 ricorso) e del rifiuto alla restituzione (attraverso la mail con cui rifiuta di restituire il bene immobile nell'immediato, ma chiede CP_1
un termine più lungo, oggi decorso, doc. 5 ricorso).
Gravava, quindi, su parte convenuta l'onere di dimostrare che sussisteva un titolo in base al quale deteneva l'immobile: prova, tuttavia, non è fornita da parte convenuta, la quale non si è costituita in giudizio e non ha offerto prova contraria rispetto alle allegazioni di parte attrice.
Come noto, la contumacia del convenuto, di per sé, non equivale ad ammissione della esistenza dei fatti dedotti dall'attore a fondamento della propria domanda e non esclude il potere-dovere del giudice di accertare se da parte dell'attore sia stata data dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa (Sez.
3, Sentenza n. 15777 del 12/07/2006, Rv. 591271 e, da ultimo, Cass. civ., Sez. 3,
Sentenza n. 14860 del 13/06/2013, Rv. 626849). Infatti, la contumacia del pagina 3 di 4 convenuto è un fatto processuale che determina specifici effetti, espressamente previsti e determinati dalla legge, ma non introduce deroghe al principio dell'onere della prova, non consentendo pertanto di ritenere come incontroversi o pacifici i fatti dedotti ma non provati dall'attore (Sez. 3, Sentenza n. 10947 del 11/07/2003,
Rv. 565555).
Tuttavia, ritenendosi adeguatamente fornita la prova dei fatti costituitivi della domanda da parte dell'attore, grava comunque sul convenuto la prova dei fatti impeditivi del suo diritto. Prova che non viene in alcun modo fornita da . CP_1
La domanda deve, quindi, essere accolta.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri minimi, tenuto conto della non particolare complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. ACCOGLIE la domanda e, per l'effetto, accertata la occupazione senza titolo,
CONDANNA alla restituzione a favore di CP_1 Parte_1 dell'immobile ubicato in via Roversi n. 44, San Cesario sul Panaro (Mo), identificato al Catasto Fabbricati del Comune al Foglio 34, particella 40, sub 9, piano 1, cat. A/3.
2. CONDANNA alla refusione delle spese di lite che si liquidano in CP_1
€ 545,00 per esborsi;
€ 2.540,00, per compensi, oltre cpa ed iva come per legge.
Modena, 6 febbraio 2025
Il Giudice
Evelina Ticchi
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