CGT1
Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. VII, sentenza 17/02/2026, n. 2733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2733 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2733/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 7, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PAPPA MONTEFORTE VINCENZO, Presidente e Relatore
DI LONARDO SALVATORE, Giudice
MIGLIOZZI ANDREA, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15378/2025 depositato il 08/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Ufficio Provinciale Di Napoli-Territorio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. 2025NA0285225 CATASTO-RENDITA CATASTALE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2005/2026 depositato il
04/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese, da attribuirsi al difensore antistatario. Resistente/Appellato: definizione della controversia sulla base della proposta conciliativa fatta dall'ufficio e- in caso contrario – rigetto del ricorso, con condanna alle spese di giudizio di parte ricorrente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate – Ufficio provinciale Territorio di Napoli notificava in data 11 giugno 2025 al Sig.
Ricorrente_1 l'avviso di accertamento catastale n. 2025NA0285225 con il quale rideterminava il classamento degli immobili in Sant'Antimo, via Galileo Galilei, numero 201, subalterni 1 (abitazione) e 3
(autorimessa).
Il Ricorrente_1 presentava ricorso avverso detto atto impositivo e lo depositata nella segreteria della Corte di
Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli.
Nel ricorso, sostanzialmente, eccepiva l'illegittimità dell'avviso, carente di motivazione e di istruttoria.
Concludeva per l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese, da attribuirsi al difensore antistatario.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Territorio per ribadire la ritualità del proprio operato.
Concludeva per la definizione della controversia sulla base della proposta conciliativa fatta dall'ufficio e- in caso contrario – per il rigetto del ricorso, con condanna alle spese di giudizio di parte ricorrente.
All'udienza del 29 gennaio 2026, dopo l'esposizione dei fatti ad opera del relatore e la discussione, preso atto dell'intervenuta conciliazione solo relativamente all'abitazione (classe 5), il Collegio si riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La vicenda nasce da un Docfa a seguito del quale il contribuente proponeva il seguente classamento:
- sub 1, categoria A/2, classe 5 (rideterminato dall'Ufficio in classe 6);
- sub 3, categoria C/6, classe 2 (rideterminato dall'Ufficio in classe 5).
Preliminarmente, va dichiarata la cessazione della materia del contendere quanto all'abitazione, da ritenersi classata come A/2, classe 5, stante l'intervenuta conciliazione nei predetti termini tra le parti in causa.
Rimane da definire la questione del sub 3, rispetto al quale non è stata accettata la conciliazione offerta dell'Ufficio, che si è “limitato” a proporre la classe 4.
Gli elementi offerti dalle parti in causa orientano questo Collegio verso una classe intermedia tra quella proposta dall'Ufficio (5) e quella rideterminata dalla parte ricorrente (3): C/6 di 4 classe.
Invero, se il sopralluogo – come ripetutamente sostenuto in giurisprudenza - non è un elemento essenziale del classamento, al contempo è onere dell'ufficio fornire dati (ad es., indicando gli immobili comparabili) circa il “giusto” classamento dell'immobile, a fronte della rendita richiesta dal contribuente.
Le “incertezze” palesate dal Territorio (in questa vicenda “troppo” aperto alla conciliazione) fanno da contraltare all'azione del ricorrente che dopo aver indicato la classe “2”, ha proposto la “3”, a fronte comunque di un denunciato cambio di categoria da C/2 a C/6, all'esito del riconoscimento di una maggiore consistenza.
Esistono giusti motivi per la compensazione delle spese processuali, stante la parziale (in quanto relativa alla sola classe dell'appartamento) cessazione della materia del contendere ed una “equa” definizione della classe attribuita all'altro cespite.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere quanto al subalterno sub 1, da ritenersi di classe 5. Accoglie parzialmente il ricorso con riferimento al subalterno 3, per il quale vale il seguente classamento: categoria
C/6, classe 4. Compensa le spese.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 7, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PAPPA MONTEFORTE VINCENZO, Presidente e Relatore
DI LONARDO SALVATORE, Giudice
MIGLIOZZI ANDREA, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15378/2025 depositato il 08/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Ufficio Provinciale Di Napoli-Territorio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. 2025NA0285225 CATASTO-RENDITA CATASTALE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2005/2026 depositato il
04/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese, da attribuirsi al difensore antistatario. Resistente/Appellato: definizione della controversia sulla base della proposta conciliativa fatta dall'ufficio e- in caso contrario – rigetto del ricorso, con condanna alle spese di giudizio di parte ricorrente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate – Ufficio provinciale Territorio di Napoli notificava in data 11 giugno 2025 al Sig.
Ricorrente_1 l'avviso di accertamento catastale n. 2025NA0285225 con il quale rideterminava il classamento degli immobili in Sant'Antimo, via Galileo Galilei, numero 201, subalterni 1 (abitazione) e 3
(autorimessa).
Il Ricorrente_1 presentava ricorso avverso detto atto impositivo e lo depositata nella segreteria della Corte di
Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli.
Nel ricorso, sostanzialmente, eccepiva l'illegittimità dell'avviso, carente di motivazione e di istruttoria.
Concludeva per l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese, da attribuirsi al difensore antistatario.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Territorio per ribadire la ritualità del proprio operato.
Concludeva per la definizione della controversia sulla base della proposta conciliativa fatta dall'ufficio e- in caso contrario – per il rigetto del ricorso, con condanna alle spese di giudizio di parte ricorrente.
All'udienza del 29 gennaio 2026, dopo l'esposizione dei fatti ad opera del relatore e la discussione, preso atto dell'intervenuta conciliazione solo relativamente all'abitazione (classe 5), il Collegio si riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La vicenda nasce da un Docfa a seguito del quale il contribuente proponeva il seguente classamento:
- sub 1, categoria A/2, classe 5 (rideterminato dall'Ufficio in classe 6);
- sub 3, categoria C/6, classe 2 (rideterminato dall'Ufficio in classe 5).
Preliminarmente, va dichiarata la cessazione della materia del contendere quanto all'abitazione, da ritenersi classata come A/2, classe 5, stante l'intervenuta conciliazione nei predetti termini tra le parti in causa.
Rimane da definire la questione del sub 3, rispetto al quale non è stata accettata la conciliazione offerta dell'Ufficio, che si è “limitato” a proporre la classe 4.
Gli elementi offerti dalle parti in causa orientano questo Collegio verso una classe intermedia tra quella proposta dall'Ufficio (5) e quella rideterminata dalla parte ricorrente (3): C/6 di 4 classe.
Invero, se il sopralluogo – come ripetutamente sostenuto in giurisprudenza - non è un elemento essenziale del classamento, al contempo è onere dell'ufficio fornire dati (ad es., indicando gli immobili comparabili) circa il “giusto” classamento dell'immobile, a fronte della rendita richiesta dal contribuente.
Le “incertezze” palesate dal Territorio (in questa vicenda “troppo” aperto alla conciliazione) fanno da contraltare all'azione del ricorrente che dopo aver indicato la classe “2”, ha proposto la “3”, a fronte comunque di un denunciato cambio di categoria da C/2 a C/6, all'esito del riconoscimento di una maggiore consistenza.
Esistono giusti motivi per la compensazione delle spese processuali, stante la parziale (in quanto relativa alla sola classe dell'appartamento) cessazione della materia del contendere ed una “equa” definizione della classe attribuita all'altro cespite.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere quanto al subalterno sub 1, da ritenersi di classe 5. Accoglie parzialmente il ricorso con riferimento al subalterno 3, per il quale vale il seguente classamento: categoria
C/6, classe 4. Compensa le spese.