CASS
Sentenza 12 marzo 2021
Sentenza 12 marzo 2021
Massime • 1
Non risponde del reato di cui all'art. 650 cod. pen. lo straniero che non ottemperi all'invito a presentarsi presso l'Ufficio immigrazione della Questura ai fini dell'espulsione dal territorio nazionale in quanto l'ordine di allontanamento del Questore ed il relativo procedimento descritto dall'art. 14 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 non possono essere surrogati da altri atti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/03/2021, n. 9890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9890 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: HA FE nato a [...]( ALBANIA) il 22/02/1996 avverso la sentenza del 13/02/2019 del TRIBUNALE di SIENA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI;
letta la requisitoria scritta del Procuratore generale LUIGI BIRRITTERI che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste Penale Sent. Sez. 1 Num. 9890 Anno 2021 Presidente: TARDIO ANGELA Relatore: ROCCHI GIACOMO Data Udienza: 05/02/2021 , RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Siena dichiarava CI ST colpevole della contravvenzione di cui all'art. 650 cod. pen., contestata per l'inosservanza all'ordine di presentarsi all'Ufficio Stranieri della Questura di Siena entro 1'8/2/2016 e per riferire in merito alla sua posizione sul territorio nazionale, ordine impartito dalla Polizia stradale di Siena. Dall'istruttoria dibattimentale era emerso che il soggetto era stato controllato all'uscita di un casello autostradale e aveva esibito un passaporto albanese privo di visti di entrata o di uscita dalla frontiera nazionale. 2. Propone appello, trasmesso a questa Corte in quanto qualificato come ricorso per cassazione, il difensore di CI ST, deducendo errata interpretazione dell'art. 650 cod. pen. La giurisprudenza di legittimità esclude la sussistenza del reato contestato, in quanto il procedimento di verifica della posizione sul territorio nazionale dello straniero si conclude con la sottoposizione dello stesso, se irregolare, a procedimento espulsivo, cosicché non vi è alcuno spazio per ulteriori obblighi diversi da quelli previsti dalla normativa sull'immigrazione. In un secondo motivo il ricorrente deduce vizio della motivazione in punto di diniego delle attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale della pena. 3. Il Procuratore generale, Luigi Birritteri, nella requisitoria scritta, conclude per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per insussistenza del fatto. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato e determina l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per insussistenza del fatto. Questa Corte ha ripetutamente affermato che non risponde del reato previsto dall'art. 650 cod. pen. lo straniero che non ottemperi all'invito a presentarsi presso l'Ufficio immigrazione della Questura ai fini dell'espulsione dal territorio nazionale in quanto l'ordine di allontanamento del Questore e la relativa sequenza procedimentale stabilita in materia dall'art. 14 D.Lgs. del 25 luglio 1998 n. 286 non possono essere surrogati da altri atti (Sez. 1, Sentenza n. 48270 del 23/10/2014 Ud. (dep. 20/11/2014 ) Rv. 261266 - 01); lo straniero è persona GI CC indiziata del reato di cui all'art. 10 bis D. L.vo 286 del 1998 e tale qualità è incompatibile con ingiunzioni passibili di ulteriori sanzioni penali (Sez. 1, Sentenza n. 12923 del 03/12/2013 Ud. (dep. 19/03/2014 ) Rv. 259542).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. Così deciso il 5 febbraio 2021 I Consigliere estensore Il Presidente LA TA
udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI;
letta la requisitoria scritta del Procuratore generale LUIGI BIRRITTERI che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste Penale Sent. Sez. 1 Num. 9890 Anno 2021 Presidente: TARDIO ANGELA Relatore: ROCCHI GIACOMO Data Udienza: 05/02/2021 , RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Siena dichiarava CI ST colpevole della contravvenzione di cui all'art. 650 cod. pen., contestata per l'inosservanza all'ordine di presentarsi all'Ufficio Stranieri della Questura di Siena entro 1'8/2/2016 e per riferire in merito alla sua posizione sul territorio nazionale, ordine impartito dalla Polizia stradale di Siena. Dall'istruttoria dibattimentale era emerso che il soggetto era stato controllato all'uscita di un casello autostradale e aveva esibito un passaporto albanese privo di visti di entrata o di uscita dalla frontiera nazionale. 2. Propone appello, trasmesso a questa Corte in quanto qualificato come ricorso per cassazione, il difensore di CI ST, deducendo errata interpretazione dell'art. 650 cod. pen. La giurisprudenza di legittimità esclude la sussistenza del reato contestato, in quanto il procedimento di verifica della posizione sul territorio nazionale dello straniero si conclude con la sottoposizione dello stesso, se irregolare, a procedimento espulsivo, cosicché non vi è alcuno spazio per ulteriori obblighi diversi da quelli previsti dalla normativa sull'immigrazione. In un secondo motivo il ricorrente deduce vizio della motivazione in punto di diniego delle attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale della pena. 3. Il Procuratore generale, Luigi Birritteri, nella requisitoria scritta, conclude per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per insussistenza del fatto. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato e determina l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per insussistenza del fatto. Questa Corte ha ripetutamente affermato che non risponde del reato previsto dall'art. 650 cod. pen. lo straniero che non ottemperi all'invito a presentarsi presso l'Ufficio immigrazione della Questura ai fini dell'espulsione dal territorio nazionale in quanto l'ordine di allontanamento del Questore e la relativa sequenza procedimentale stabilita in materia dall'art. 14 D.Lgs. del 25 luglio 1998 n. 286 non possono essere surrogati da altri atti (Sez. 1, Sentenza n. 48270 del 23/10/2014 Ud. (dep. 20/11/2014 ) Rv. 261266 - 01); lo straniero è persona GI CC indiziata del reato di cui all'art. 10 bis D. L.vo 286 del 1998 e tale qualità è incompatibile con ingiunzioni passibili di ulteriori sanzioni penali (Sez. 1, Sentenza n. 12923 del 03/12/2013 Ud. (dep. 19/03/2014 ) Rv. 259542).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. Così deciso il 5 febbraio 2021 I Consigliere estensore Il Presidente LA TA