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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 16/04/2025, n. 321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 321 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Sezione II civile
Composta dai magistrati:
dott. Giuseppe MINUTOLI Presidente
dott. Antonino ZAPPALA' Consigliere
dott. Arturo OLIVERI Giudice ausiliario relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G. n. 291 dell'anno 2021 posta in decisione con ordinanza del 13/12/2024 comunicata il 17/12/2024, vertente
TRA nata a [...] il [...] (cod. fis. Parte_1
) rappresentata e difesa per procura in atti dall'Avv. Antonio C.F._1
Mangano del Foro di Patti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in
Capo d'Orlando (ME) Via S. Mancini n. 15
APPELLANTE
E
, in persona del Presidente p.t., con sede in Messina, Controparte_1
CO CO (cod. fis. e P.iva ) rappresentato e difeso giusta procura in atti P.IVA_1 dall'Avv. Eliana Vinci del Foro di Siracusa ed elettivamente domiciliato in Messina alla Via Nino
Bixio n. 89 (studio Avv. Vermiglio)
APPELLATO (cod. fis. e P.IVA ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante p.t. con sede in Milano, elettivamente domiciliata in S. Agata Militello,
Via Martoglio n.14, presso lo studio dell'Avv. Alfredo Vicari che la rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLATA
Avverso la sentenza n. 36/2021 del 18/01/2021 del Tribunale di Patti nel procedimento
R.G. 1145/2017.
OGGETTO: risarcimento danni.
Conclusioni rese in modalità cartolare: i procuratori delle parti chiedono la decisione della causa
Svolgimento del processo
Con atto di citazione del 30/06/2017 conveniva in giudizio innanzi Parte_1
al Tribunale di Patti il e la Controparte_1 Controparte_2
per sentirle condannare al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del
[...]
sinistro avvenuto in data 06/09/2016, ore 20.25 circa, allorquando, mentre si trovava alla guida della propria autovettura Citroen C3, tg CE479KE, in Sant'Agata di Militello, rampa autostradale in direzione nord (discesa del casello verso SS 113), all'uscita del casello autostradale, perdeva il controllo del mezzo a causa dell'asfalto reso viscido dalla pioggia e da macchie di sostanza oleosa, non segnalate né visibili, andando ad impattare contro il guard rail posto alla sua sinistra rispetto alla direzione di marcia. A causa dell'impatto si determinavano danni al mezzo e danni fisici per le lesioni subite da essa conducente, oltre accessori.
L'attrice chiedeva la condanna del ai sensi Controparte_1 dell'art. 2051 cod. civ. ma rivolgeva la sua domanda anche nei confronti della
[...]
in forza di polizza n. 655.025.0000904440 con la stessa stipulata Controparte_3
per la copertura infortuni del conducente, rilevando che la suddetta compagnia assicurativa, nonostante fosse obbligata al risarcimento del danno per contratto e nonostante le diverse sollecitazioni ricevute, aveva riscontrato negativamente le richieste di risarcimento danni alla persona.
pag. 2/7 In conclusione formulava le seguenti domande: 1) accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del in ordine alla produzione del Controparte_1 sinistro e, per l'effetto, condannarlo, al risarcimento di tutti i danni conseguenti al sinistro subito pari ad Euro 4.886,51 per danni al mezzo oltre al fermo tecnico della vettura;
2) accertare e dichiarare la sussistenza in capo all'attrice del danno biologico nella misura che le perizie espletate da parte del dott. e del Dott. Persona_1
hanno confermato e per l'effetto, condannare la Persona_2 Controparte_2
al pagamento del danno biologico in ragione dell'invalidità al netto della
[...]
franchigia contrattuale, per complessivi Euro 14.047,78 per danno biologico permanente, ITT, ITP;
danno morale e spese mediche;
3) Condannare il
[...]
al pagamento della quota differenziale fra il danno biologico Controparte_1
accertato in capo all'attrice e quanto non pagato dalla per Controparte_2
effetto di franchigie e altre clausole contrattuali che ne diminuiscano la risarcibilità, nonostante la copertura per “infortuni del conducente”, ovvero per effetto della pronunzia del Giudice adìto, oltre spese di lite.
Nell'instaurato giudizio R.G. 1145/2017 si costituivano i convenuti chiedendo il rigetto delle domande attoree.
Il Giudice di prime cure rigettava le richieste istruttorie dell'attrice e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni, e quindi con sentenza del 20/01/2021 ha rigettato la domanda condannando parte attrice alla rifusione delle spese di lite.
Il Tribunale ha ritenuto che parte attrice non ha dimostrato l'accadimento del fatto dal quale sarebbero scaturiti i danni lamentati, ritenendo inconducente la prova testimoniale per come articolata dall'attrice.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto impugnazione;
Parte_1
nell'instaurato giudizio in secondo grado sono costituiti il Controparte_1
e la chiedendo il rigetto dell'appello.
[...] Controparte_2
Con ordinanza del 29/03/2023 la Corte ha disposto CTU medica affidando l'incarico alla Dott.ssa che depositava la propria relazione peritale;
con la Persona_3 medesima ordinanza la Corte ha disposto prova testimoniale procedendo all'assunzione nelle successive udienze istruttorie.
pag. 3/7 La causa era rimessa al collegio e veniva poi assegnata in decisione con ordinanza del
13/12/2024 con successivo deposito di scritti conclusionali.
Motivi della decisione
Preliminarmente l'appellante rileva che la costituitasi in opposizione alle Controparte_2
ragioni attoree nel giudizio di primo grado, non doveva svolgere le difese che ha invece svolto, andando ben oltre la questione della risarcibilità della “tutela del conducente assicurato”, non essendo garante delle ragioni del bensì della stessa;
per tale ragione CP_1 Pt_1 eccepisce la nullità della sentenza impugnata perché nella stessa il Tribunale non rileva l'eccezione concernente la superiore contestazione, risultando inammissibile l'azione difensiva della compagnia assicurativa nel contestare le giuste istanze attoree concernenti il danno materiale e i modi, termini, e cause dell'incidente.
Osserva la Corte che l'assunto non è accoglibile, atteso che l'obbligo risarcitorio da parte della compagna assicurativa nasce comunque in relazione ed in conseguenza al sinistro e pertanto la dimostrazione del fatto e la riconducibilità dei danni lamentati rispetto all'evento costituiscono certamente oggetto di interesse diretto della compagnia che, nel tutelare la propria posizione contrattuale, ha il pieno diritto di intervenire con ogni deduzione ed allegazione difensiva utile alla propria causa.
L'eccezione preliminare è pertanto da rigettare.
Con il primo e secondo motivo di impugnazione, che stante la stretta connessione fra essi possono essere trattati congiuntamente, l'appellante contesta la decisione del Tribunale per non avere, innanzi tutto, il decidente ammesso la chiesta prova testimoniale sulla base della considerazione che dall'articolato di prova formulato in atti sarebbe emerso che i testi indicati non avevano assistito al sinistro;
in tal modo, secondo l'appellante, il Giudice non le ha permesso di provare quanto da essa dedotto, ragione per la quale il decidente ha poi in conclusione ritenuto che non sia stata fornita la prova della riconducibilità del sinistro secondo le modalità e circostanze denunziate nell'atto di citazione.
L'appellante rileva inoltre che in tal modo il Giudice ha preteso una prova ben più rigorosa rispetto all'istituto previsto dall'art. 2051 cod.civ., e comunque sia, tale prova è stata fornita sebbene non valutata in modo critico ed esaustivo, e quindi contesta la contraddittorietà,
pag. 4/7 carenza di motivazione e la manifesta illogicità della sentenza per violazione degli artt. 2729 cod.civ., 116, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c..
L'appellante si sofferma sul punto deducendo convincenti considerazioni di diritto ed infatti la
Corte, con propria ordinanza istruttoria, ha ritenuto di ammettere la chiesta prova testimoniale poi assunta nel corso del giudizio.
Quanto emerso dalla prova testimoniale, tuttavia, porta la Corte a ritenere che l'appellante non sia riuscita a fornire adeguati elementi probatori a sostegno e dimostrazione della sua domanda.
Nessuno dei testi, infatti, ha assistito direttamente al sinistro e tanto meno è stato in grado di fornire utili elementi in ordine alla esatta dinamica dell'evento e quindi alla condotta di guida della conducente, al possibile coinvolgimento di terzi, alle condizioni del manto stradale sul quale ben poco viene riferito come pure alla presenza di elementi esterni, quali sostanze oleose od altro, in quantità, ubicazione e caratteristiche tali da potere avere in qualche modo determinato l'accaduto in quanto costituenti insidia o trabocchetto alla circolazione stradale.
Il teste , ascoltato all'udienza del 16/11/2023, non ha assistito E_ all'evento e ha dichiarato di essere stato contattato telefonicamente dalla cugina Persona_4
che lo avvisava del fatto che la zia aveva avuto un incidente;
il teste si recava sul luogo Pt_1
ove rinveniva ancora a bordo dell'auto la che veniva poi condotta in ospedale dalla Pt_1
mentre invece lui rimaneva sul posto attendendo l'arrivo del carro attrezzi. Il teste si Per_4
limita a riferire che sull'asfalto vi erano tracce di frenata e delle “macchie oleose” senza specificarne la quantità e nemmeno l'ubicazione, salvo poi a precisare, circostanza certamente non favorevole all'appellante, che le stesse “sono facilmente visibili” per la scarsa cura della strada.
La teste ascoltata all'udienza del 18/01/2024 riferisce che “in data 6 Testimone_2
settembre 2016 sono stata contattata al cellulare da una persona che non conoscevo che mi informava che mia zia aveva avuto un incidente stradale;
il signore che mi aveva chiamato mi disse di recarmi presso il luogo dell'incidente in quanto lui doveva andare via. Quando sono arrivata sul posto, vicino all'uscita del casello autostradale di S.Agata, lui era ancora lì e andò via subito dopo. Ricordo che la telefonata venne fatta dal cellulare di mia zia che lo aveva prestato al signore presente. Io mi recai immediatamente presso il luogo dell'incidente con la
pag. 5/7 mia macchina ma avvisai subito anche il sig. che è mio cugino” e cioè il E_
, altro teste sopra indicato. Anche la teste non ha quindi assistito al E_ Per_4
sinistro e riferisce di non sapere se il abbia o meno notato macchie E_
sull'asfalto come pure di non ricordare “quali fossero le condizioni dell'asfalto al momento del sinistro”. Le dichiarazioni della teste non forniscono utili e sufficienti elementi, non potendosi al contempo non rilevare la circostanza che la teste non ha nemmeno fornito alcuna indicazione sulla persona che l'ha chiamata con il telefono della zia e che, invero, avrebbe potuto essere un testimone oculare del sinistro che, in quanto tale, avrebbe potuto fornire le necessarie indicazioni su quanto accaduto.
L'ultimo teste e cioè fornisce, invero, dichiarazioni alquanto Testimone_3
lacunose atteso che se da un lato dichiara di essere intervenuto per recuperale l'autovettura, non riferisce alcuna circostanza sulle modalità del sinistro e tanto meno sulla situazione dei luoghi, che dichiara di non ricordare, e se dapprima riconosce il preventivo dei danni alla vettura, da lui sottoscritto, non ricorda se ha poi eseguito le riparazioni e se ha percepito somme per le stesse.
In conclusione la Corte ritiene che la prova testimoniale non ha fornito elementi tali da riuscire a dimostrare l'accadimento del fatto e le modalità dell'evento per come indicato dall'odierna appellante;
seppure l'onere probatorio, nel caso di domanda risarcitoria ex art. 2051 cod. civ. risulti minore per il richiedente, nella fattispecie per cui è causa, prima ancora della valutazione sulla responsabilità o meno dell'ente custode della strada, manca proprio e del tutto la dimostrazione dell'evento stesso.
Non risultano di supporto nemmeno le fotografie prodotte in atti, laddove quelle della vettura ritraggono il mezzo incidentato ma ripreso in un luogo diverso da quello del sinistro, mentre quelle dei luoghi ritraggono un'area nella quale non sono evidenti macchie d'olio o altre condizioni di insidia o pericolo tali da determinare quanto accaduto.
L'appello è quindi infondato e va rigettato e l'impugnata sentenza va pertanto confermata.
Spese e compensi del giudizio, liquidati come da dispositivo sulla scorta del D.M. Ministero della Giustizia n.55 del 10/03/2014 e dello scaglione per cause del valore dichiarato seguono la soccombenza.
pag. 6/7 Va infine considerato il disposto dell'art. 1, comma 17, della Legge 24/12/2012, n. 228 che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il quale: «Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis”.
Atteso l'integrale rigetto dell'appello sussistono i presupposti per l'applicazione della suddetta norma a carico di parte appellante per la condanna al versamento dell'importo pari al contributo unificato versato per l'iscrizione a ruolo del procedimento.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Messina, Sezione II civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 36/2021 del 18/01/2021 del Tribunale Parte_1
di Patti nel procedimento R.G. 1145/2017, così provvede:
1) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma in ogni sua parte l'impugnata sentenza;
2) Condanna l'appellante al rimborso in favore degli appellati di spese e Parte_1 compensi del presente grado di giudizio che liquida per compensi in complessivi Euro 3.000,00 per ciascuno, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A.;
3) Dichiara sussistenti i presupposti dell'art. 1, comma 17, della Legge 24/12/2012, n. 228 che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 per la condanna di parte appellante al versamento dell'importo pari al contributo unificato versato per l'iscrizione a ruolo del procedimento
Messina, camera di consiglio del 27/03/2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Arturo Oliveri Dott. Giuseppe Minutoli
pag. 7/7