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Sentenza 16 marzo 2025
Sentenza 16 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 16/03/2025, n. 601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 601 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Antonella Guerra Presidente dott.ssa Silvia Rizzuto Giudice rel. dott.ssa Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2711/2022
avente ad oggetto: Cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima promossa da:
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Corrado Smaila come da mandato difensivo in atti;
ATTORE/I contro
) rappresentato e difeso dall'avv. Natale Parte_1 C.F._2
Callipari come da mandato difensivo in atti;
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Per parte attrice: nel merito:
a) accertare e dichiarare che è erede di;
Parte_1 RO
pagina 1 di 17 b) accertare e dichiarare la natura fittizia della cointestazione a del conto Controparte_2
corrente 00010012621 Valpolicella Benaco Banca Soc. Cooperativa;
c) accertare e dichiarare la natura di donazione indiretta, ovvero della natura di atto dissimulante una donazione, della dazione a favore di della somma di € Controparte_2
61.934,05, con assegni circolari emessi dal conto corrente 00010012621 Valpolicella
Benaco Banca Soc. Cooperativa, rispettivamente di € 36.000,00 in data 5.1.2015, di €
24.000,00 in data 9.3.2016, di € 1.934,05 in data 1.8.2016;
d) accertare e dichiarare la natura di donazione indiretta, ovvero della natura di atto dissimulante una donazione, del pagamento a favore di della somma di € Controparte_2
242,13 in data 19.1.2015, con provvista tratta dal conto corrente 00010012621
Valpolicella Benaco Banca Soc. Cooperativa;
e) accertare e dichiarare la natura di donazione indiretta, ovvero della natura di atto dissimulante una donazione, della dazione a favore di della somma di € Controparte_2
10.000,00 in data 2.2.2016, tramite assegno circolare n. C 7.320.509.460-04 emesso da
Unicredit Spa con provvista dal conto corrente 40194911;
f) accertare e dichiarare la natura di donazione indiretta, ovvero della natura di atto dissimulante una donazione, del pagamento di € 30.000,00 quale premio della polizza
Univalore Stars n. 3565501 Creditras Vita;
g) quantificare ex art. 556 cc la quota di legittima spettante a , previa Parte_1
riunione fittizia dei beni appartenenti al de cuius al momento della morte, RO
con i beni dei quali il de cuius abbia in vita disposto a titolo di donazione, RO
anche simulata o indiretta, a favore dei convenuti, e previa determinazione della disponibile;
h) reintegrare la quota di legittima di mediante riduzione ex artt. 554 e Parte_1
555 cc delle disposizioni contenute nel testamento olografo pubblicato il 16.7.2019, delle donazioni, anche simulate o indirette, disposte in vita dal de cuius, nell'ordine di cui all'art. 559 c.c.;
i) accertarsi il valore della quota spettante a sulla massa ereditaria Parte_1
come sopra determinata;
pagina 2 di 17 l) disporsi lo scioglimento della comunione ereditaria tra , Parte_1 CP_2
e , con attribuzione ai singoli condividenti delle quote a ciascuno
[...] Controparte_3 spettanti, previa collazione ai sensi dell'art. 737 c.c.; in via istruttoria: disporsi CTU diretta a quantificare la quota di legittima spettante a
sull'eredità di , previa determinazione del valore Parte_1 RO dell'immobile sito a San Pietro in Cariano in Via Belvedere 3, censito al NCEU al foglio
20, particella 191, subalterno 2, previa riunione tra quanto lasciato in eredità da CP
, e quanto dallo stesso donato, anche in via simulata o indiretta, agli odierni
[...]
convenuti;
Si chiede l'ammissione di prova per testi e interpello sui seguenti capitoli di prova, premesse le parole <>:
1) <<l sito a san pietro in cariano via battisti che si rammostra al teste stato acquistato con danaro proveniente dall lavorativa di>
e con danaro della moglie ?>>; Parte_1 Controparte_4
2) <<il terreno presente sul sito a san pietro in cariano e descritto nel doc.>
17 (che si rammostra al teste) è stato costruito con danaro proveniente dall'attività lavorativa di e con danaro della moglie ?>>; Parte_1 Controparte_4
3) <<l sito a san pietro in cariano via battisti che si rammostra al teste stato acquistato con danaro proveniente dall lavorativa di>
e con danaro della moglie ?>>; Parte_1 Controparte_4
4) <<l sito a san pietro in cariano via battisti che si rammostra al teste stato acquistato con danaro proveniente dall lavorativa di>
[...]
e con danaro della moglie ?>>; Parte_1 Controparte_4
si indica come teste , residente a [...]
Preare 4. in via istruttoria: disporsi CTU diretta a quantificare la quota di legittima spettante a
sull'eredità di , previa determinazione del valore Parte_1 RO dell'immobile sito a San Pietro in Cariano in Via Belvedere 3, censito al NCEU al foglio
20, particella 191, subalterno 2, previa riunione tra quanto lasciato in eredità da CP
, e quanto dallo stesso donato, anche in via simulata o indiretta, agli odierni
[...]
convenuti;
pagina 3 di 17 emettersi ordinanza ex art. 210 cpc nei confronti di Creditras Vita – Piazza Tre Torri 3,
20145 Milano – P. IVA , disponendo l'esibizione in giudizio dei documenti P.IVA_1
riportanti i dati identificativi dei beneficiari della polizza Univalore Stars n. 3565501, e del prospetto cronologico dei premi pagati con l'indicazione dei relativi importi;
emettersi ordinanza ex art. 210 cpc nei confronti di Piazza Tre Torri 3, CP_5
20145 Milano, disponendo l'esibizione in giudizio dei documenti relativi a polizze, investimenti, rapporti contrattuali intercorsi tra il de cuius e;
Controparte_6
emettersi ordinanza ex art. 210 cpc nei confronti di , Controparte_6 disponendo l'esibizione in giudizio dei documenti relativi a polizze, investimenti, rapporti contrattuali intercorsi con il de cuius. in ogni caso: spese e compenso di lite rifusi, oltre a CPA e IVA in quanto dovuta.
Per parte convenuta: In via preliminare
Si chiede che l'intestato Giudice provveda a revocare l'ordinanza pronunciata in data
15.4.2024, con la quale riteneva “inammissibili i capitoli di prova formulati dal convenuto in quanto genericamente formulati e comunque non rilevanti ai fini del giudizio anche con riferimento alla prova per testi”.
Per l'effetto, si chiede che l'intestato Giudice Voglia disporre la rimessione della causa in istruttoria ex art. 177 c.p.c. ed accogliere le seguenti istanze istruttorie:
Ammettersi prova per testi sulle seguenti specifiche circostanze:
1. Vero che il sig. ha iniziato a lavorare all'età di diciannove anni come Parte_1
operaio metalmeccanico, presso la società York Accumulatori Spa di Fumane, di proprietà del Gruppo Fiat, fino alla pensione.
2. Vero che il sig. ha lavorato per tutta la propria vita svolgendo RO
contemporaneamente due attività, una come falegname, alle dipendenze di una ditta artigiana, ed una come commerciante di mobili ed oggetti di antiquariato.
3. Vero che il sig. si era dedicato all'attività del commercio con passione e RO
capacità tali da consentirgli cospicui guadagni.
4. Vero che a quei tempi, negli anni Settanta/Ottanta, i pagamenti avvenivano normalmente, se non prevalentemente, con denaro contante.
5. Vero che il sig. ha svolto per quasi quarant'anni la professione di Controparte_2 agente di commercio, operando anche nel settore dell'oro.
pagina 4 di 17
6. Vero che il sig. ha vissuto insieme ai propri genitori per quasi Controparte_2 trent'anni, assistendoli nei bisogni quotidiani.
7. Vero che il sig. ha condiviso i propri guadagni con i genitori per oltre Controparte_2 trent'anni.
8. Vero che, in età avanzata, il sig. ha ritenuto di restituire al figlio una RO
parte delle somme ricevute.
9. Vero che il sig. era solito effettuare operazioni bancarie, in particolare RO
spostare titoli che rientravano in banca e che egli trasferiva da un conto ad un altro (doc.
5 e 12 di parte attrice).
10. Vero che il sig. ha pagato, a favore del figlio , i lavori di RO Parte_1
costruzione della villetta di San Pietro In Cariano, via Delle Preare, pagando direttamente
l'impresa costruttrice e i fornitori.
11. Vero che il sig. è sempre stato molto generoso con il primogenito RO
: poco dopo la nascita del primo nipotino il sig. consegnò al Parte_1 RO
figlio un assegno in bianco, alla presenza del figlio e della di lui moglie Parte_1 CP_2
. Per_1
12. Vero che tra gli Anni Ottanta e gli anni Novanta, il sig. acquistò con RO denaro proprio l'autovettura Fiat Punto e l'autovettura Fiat 127 intestandole entrambe al figlio . Parte_1
13. Vero che il sig. ha aiutato il figlio , donandogli il denaro RO Parte_1 occorrente per acquistare i cespiti di cui l'attore risulta oggi proprietario, elencati nella visura catastale doc. 2 che si rammostra (gli immobili sono quelli in comune di
Pescantina, Via Corte Regia, comune di San Pietro in Cariano, Via della Rondinella,
Comune di San Pietro in Cariano, via delle Preare n. 4, comune di Sant'Ambrogio di
Valpolicella, via Cesare Battisti).
14. Vero che, nel 1993, in occasione del rifacimento del tetto della casa dei genitori, a cui avevano lavorato il sig. e i due figli e , quest'ultimo RO CP_2 Parte_1 manifestò al padre la richiesta di essere pagato per la mano d'opera prestata.
15. Vero che nell'occasione di cui al capitolo 14 il sig. , rispose al figlio RO
di avergli già donato negli anni precedenti ingenti somme di denaro. Parte_1
pagina 5 di 17 Si chiede di essere ammessi alla prova orale sulle circostanze dedotte ed articolate nei suestesi capitoli di prova, a mezzo dei seguenti testimoni:
- sig. , residente a [...]. Tes_1
- sig.ra , residente a [...]
Disporsi CTU diretta a quantificare le elargizioni che il sig. ha ricevuto Parte_1
in vita dal padre, calcolate al valore attualizzato al momento dell'apertura della successione, ed imputando le stesse alla massa ereditaria.
Si chiede che venga ordinata l'esibizione, ex art. 210 c.p.c., del contratto di lavoro del sig.
o di idonea documentazione da cui risulti la data di inizio del rapporto Parte_1 di lavoro e il trattamento retributivo”.
* * *
Nel merito
Il sottoscritto procuratore, integralmente riportandosi a tutto quanto ampiamente esposto, dedotto, eccepito, argomentato e prodotto in atti e a verbale, ribadendo di non accettare il contraddittorio su eventuali domande e/o eccezioni nuove ex adverso formulate – precisa le seguenti
CONCLUSIONI
Voglia il Tribunale di Verona, contrariis reiectis,
In via principale
Rigettarsi integralmente le domande proposte dal sig. in quanto Parte_1
infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti negli scritti difensivi depositati nell'interesse del convenuto.
In via subordinata
Disporsi lo scioglimento della comunione ereditaria tra e Parte_1 CP_2
, previa collazione al patrimonio relitto delle donazioni/liberalità già ricevute dal
[...]
sig. , come descritte nella narrativa degli scritti dimessi in atti. Parte_1
In ogni caso: vittoria di competenze da liquidarsi ex D.M. 55/2014 oltre rimborso forfettario, IVA e CPA da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
In via istruttoria:
pagina 6 di 17 Si insiste per l'accoglimento delle già rassegnate conclusioni in punto di istruttoria, nonché per l'ammissione delle ulteriori istanze istruttorie sulle quali il Giudice non si è pronunciato.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio il Parte_1
fratello e la madre , chiedendo che vengano previamente Controparte_2 Controparte_3
accertate le seguenti circostanze:
- la sua qualità di erede legittimo del padre deceduto il 21.8.2017, RO
- la natura fittizia della cointestazione a del conto corrente 00010012621 Controparte_2
Valpolicella Benaco Banca Soc. Cooperativa;
- la natura di donazione indiretta, ovvero della natura di atto dissimulante una donazione, della dazione a favore di della somma di € 61.934,05, con assegni circolari Controparte_2
emessi dal conto corrente 00010012621 Valpolicella Benaco Banca Soc. Cooperativa, rispettivamente di € 36.000,00 in data 5.1.2015, di €
24.000,00 in data 9.3.2016, di € 1.934,05 in data 1.8.2016;
- la natura di donazione indiretta, ovvero della natura di atto dissimulante una donazione, del pagamento a favore di della somma di € 242,13 in data 19.1.2015, con Controparte_2
provvista tratta dal conto corrente 00010012621 Valpolicella Benaco Banca Soc.
Cooperativa;
- la natura di donazione indiretta, ovvero della natura di atto dissimulante una donazione, della dazione a favore di della somma di € 10.000,00 in data 2.2.2016, Controparte_2
tramite assegno circolare n. C 7.320.509.460-04 emesso da Unicredit Spa con provvista dal conto corrente 40194911;
- la natura di donazione indiretta, ovvero della natura di atto dissimulante una donazione, del pagamento di € 30.000,00 quale premio della polizza Univalore Stars n. 3565501
Creditras Vita.
Ciò premesso l'attore ha chiesto di quantificare ex art. 556 cc la quota di legittima spettante a , previa riunione fittizia dei beni appartenenti al de cuius Parte_1
al momento della morte, con i beni dei quali il de cuius RO RO
abbia in vita disposto a titolo di donazione, anche simulata o indiretta, a favore dei convenuti, di reintegrare la quota di legittima di mediante riduzione ex Parte_1 pagina 7 di 17 artt. 554 e 555 cc delle disposizioni contenute nel testamento olografo pubblicato il
16.7.2019, delle donazioni, anche simulate o indirette, disposte in vita dal de cuius, nell'ordine di cui all'art. 559 c.c., e di disporre lo scioglimento della comunione ereditaria tra , e , con attribuzione ai singoli Parte_1 Controparte_2 Controparte_3
condividenti delle quote a ciascuno spettanti, previa collazione ai sensi dell'art. 737 c.c.;
si è costituito contestando in fatto e diritto quanto dedotto dall'odierno Controparte_2
attore in merito alle asserite donazioni ricevute ed ha concluso, in via principale, per il rigetto delle domande avversarie. In via subordinata, si è associato alla domanda di scioglimento della comunione ereditaria tra le parti, previa collazione di quanto ricevuto in donazione dall'attore da parte del padre . Parte_1 CP
Il giudizio, interrotto a seguito della comunicazione del decesso della convenuta CP_3
è stato regolarmente riassunto;
nel proseguo sono state depositate le memorie ex
[...]
art. 183 comma sesto c.p.c.
Con provvedimento del 16.4.2024 sono state rigettate le prove orali;
è stata ordinata l'acquisizione ex art. 210 c.p.c. della documentazione relativa alle polizze vita presso
CreditRas e e fissata udienza cartolare di precisazione delle conclusioni sulle CP_5
domande pregiudiziali alla determinazione della quota di legittima lesa.
Acquisiti i documenti di cui all'ordine di esibizione, con provvedimento del 15.10.2024 la causa è stata quindi posta in decisione sulle conclusioni adottate come in premessa e con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
* * * * *
Preliminarmente, deve darsi atto della sussistenza della competenza del Tribunale in composizione collegiale a conoscere della presente controversia, stante la formulazione di una domanda di riduzione da parte dell'attore (v. art. 50 bis c.p.c. applicabile ratione temporis).
Sempre in via preliminare deve essere rigettata la richiesta di rimessione in istruttoria avanzata con la domanda di accoglimento delle istanze istruttorie non ammesse posto che i capitoli di prova formulati, come rilevato dal giudice relatore, sono del tutto generici, senza alcuna individuazione di luogo e di tempo.
L'attore è figlio del de cuius padre e, in tale veste, ha Parte_1 RO
agito quale legittimario lamentando la lesione della quota di legittima a lui spettante dalle pagina 8 di 17 operazioni bancarie e postali, dalla polizza vita, da un contratto e dal testamento posti in essere dal de cuius a favore del fratello e di cui è venuto a conoscenza dopo la CP_2
morte del padre.
Nella riassunzione del giudizio dopo la morte della madre convenuta anch'essa in giudizio,
l'attore ha reiterato le conclusioni dell'atto introduttivo.
Ne consegue che l'attori, quale legittimario, ha diritto alla loro quota di 1/3, ai sensi dell'art. 537, 2 comma c.c. (“Se i figli sono più, è loro riservata la quota di due terzi, da dividersi in parti uguali tra tutti i figli”), che va quantificata secondo i criteri indicati dall'art. 556 c.c., e dunque con la seguente operazione aritmetica: relictum – debiti + donatum, con imputazione di quanto già ricevuto per donazione o altra liberalità (c.d. imputazione ex se) e divisione del risultato per la quota di spettanza.
relictum
Al momento dell'apertura della successione il patrimonio del de cuius è costituito, secondo quanto allegato e non contestato dal convenuto, dai seguenti beni:
- € 226,49 per saldo al 50% del conto corrente n. 40194911 presso Unicredit s.p.a. cointestato con la moglie CP_3
- € 349,95 per saldo al 50% de libretto di risparmio n. 34401931M Controparte_7
- € 32,68 per saldo al 33% del libretto di risparmio n. 21665046, Controparte_7
- € 6,34 per saldo al 33% del conto corrente 622352 Controparte_8 il tutto per complessivi € 615,46
- bene immobile sito in San pIetro in Cariano censito al NCEU al foglio 20 particella 191 sub 2
Debiti
Non risultano allegate e provate passività nell'eredità di RO
donatum
L'attore, nell'impugnare alcune talune operazioni bancarie, la polizza vita e i contratti stipulati dal convenuto, ha fatto riferimento a due diverse fattispecie: quella della donazione indiretta ovvero quella della dissimulazione e dunque della simulazione.
pagina 9 di 17 La donazione indiretta è un contratto con causa onerosa, posto in essere per raggiungere una finalità ulteriore e diversa consistente nell'arricchimento, per mero spirito di liberalità, del contraente che riceve la prestazione di maggior valore e differisce dalla donazione simulata, in cui il contratto apparente non corrisponde alla volontà delle parti, che intendono, invece, stipulare un contratto gratuito.
Ciò premesso l'attore, per le operazioni bancarie e per le polizze, ha allegato elementi conferenti alla fattispecie della donazione indiretta.
sulla natura della cointestazione conto corrente 0001001261 e dei versamenti effettuati a favore di e dei versamenti effettuati a favore del convenuto Controparte_2 CP_2
[...]
Secondo quanto precisato dalla Corte di Cassazione “L'atto di cointestazione, con firma e disponibilità disgiunte, di una somma di denaro depositata presso un istituto di credito che risulti essere appartenuta ad uno solo dei contestatari, può essere qualificato come donazione indiretta solo quando sia verificata l'esistenza dell'"animus donandi", consistente nell'accertamento che il proprietario del denaro non aveva, nel momento della detta cointestazione, altro scopo che quello della liberalità” (Cass. n. 4682 del 2018; Cass.
SU 18725 del 2017). In tal modo infatti si realizza una deviazione in favore del terzo degli effetti attributivi del contratto bancario con arricchimento senza corrispettivo dell'altro cointestatario.
Ciò premesso, l'attore ha fornito la prova dell'esclusiva proprietà del denaro confluito sui rapporti bancari cointestati in capo ai genitori.
Il conto, rimasto aperto un anno e mezzo circa, è stato alimentato esclusivamente dal giroconto iniziale di € 36.000 da parte di e e RO Controparte_3
successivamente da rimborsi investimenti e titoli riconducibili esclusivamente al de cuius e alla moglie senza che risulti alcun versamento da parte del convenuto (cfr. estratti conto dimessi sub.doc. 5 e 6).
In merito il convenuto ha replicato di aver svolto per quasi quarant'anni la professione di agente di commercio nel settore dell'oro e di aver sempre versato in casa buona parte dei suoi guadagni;
su tale presupposto ha contestato che la cointestazione possa ritenersi fittizia allegando, nel contempo, che la fattispecie sarebbe in ogni caso inquadrabile come pagina 10 di 17 contratto di mutuo e non come elargizione liberale nell'ipotesi in cui in padre avesse voluto restituire al figlio parte della somme ricevute.
Ebbene le difese del convenuto sono rimaste del tutto prive di riscontro probatorio e i capitoli offerti sul punto, in totale assenza di documenti a conforto, risultano del tutto generici e, come tale, inammissibili per provare la natura restitutoria dei versamenti effettuati dai genitori al figlio (cfr. 7. Vero che il sig. ha condiviso i propri Controparte_2 guadagni con i genitori per oltre trent'anni, 8. Vero che, in età avanzata, il sig. CP
ha ritenuto di restituire al figlio una parte delle somme ricevute).
[...]
Lo stretto legame tra i genitori e e il figlio , il RO Controparte_3 CP_2
fatto che il conto sia stato alimentato unicamente da conti e investimenti dei genitori, che la somma versata al momento dell'apertura del conto dai genitori mediante giroconto da un altro conto sia stata in pari data versata al figlio senza alcuna successiva richiesta CP_2
di restituzione o rendicontazione costituiscono elementi presuntivi dell'animus donandi dei genitori nel cointestare il conto 0001001261 da cui sono poi emessi assegni, non si sa dai tre formali cointestatari, a favore del convenuto per complessivi € 61.934,05.
Ai fini della determinazione degli importi oggetto di donazione indiretta da parte del de cuius , rileva il Collegio che l'attore non ha dedotto né, peraltro, fornito RO alcun elemento da cui desumere che anche l'intestazione a fosse fittizia di Controparte_3 talché non è superata, neppure nei rapporti interni, la presunzione di cui all'art. 1854 c.c.
La domanda va quindi accolta limitatamente al 50% di pertinenza del cointestatario CP_2
e dunque per complessivi € 30.967,02.
[...]
Non può invece essere accolta la domanda volta all'accertamento della natura di donazione indiretta dell'ulteriore versamento del 19.1.2015 dell'importo di € 242,13. In tale data vi è solo un accredito di € 242,13 con ordine del de cuius e della moglie RO [...]
Non risulta da alcun documento che vi sia stato un pagamento di pari importo al CP_3
convenuto . Controparte_2
sulla natura di donazione indiretta della dazione a favore di della Controparte_2 somma di € 10.000 con provvista dal conto corrente 40194911
pagina 11 di 17 Il conto corrente n. 4019411 dal quale è stato versato un assegno di € 10.000 a favore del convenuto era cointestato al de cuius e alla moglie Controparte_2 CP
Controparte_3
Sul punto va richiamata la pronuncia delle Sezioni Unite del 2017 che ha escluso la natura di donazione indiretta, ma piuttosto di una donazione tipica ad esecuzione indiretta, di un trasferimento, attraverso un ordine di bancogiro del disponente, di strumenti finanziari dal conto di deposito titoli del beneficiante a quello del beneficiario, operazione cui è assimilabile la fattispecie in esame di emissione di un assegno da un conto corrente cointestato unicamente ai due genitori.
sulla natura del pagamento delle polizze Univalore Stars e DA Saving Life Assurance
Ltd
In tema di polizza vita, la designazione dà luogo a favore del beneficiario ad un acquisto iure proprio ai vantaggi dell'assicurazione (art. 1920 c.c.), anche se sottoposto alla condizione risolutiva della mancata revoca della designazione (Cass. n. 3263/2016); il diritto trova la sua fonte nel contratto e non entra a far parte del patrimonio ereditario dello stipulante (Cass., S.U., n. 11421/2021; n. 25635/2018; n. 15407/2000).
La Suprema Corte ha però chiarito anche che le polizze sulla vita, aventi contenuto finanziario, nelle quali sia designato come beneficiario un soggetto terzo non legato al contraente da vincolo di mantenimento, sono configurabili, fino a fino a prova contraria, come "donazioni indirette" a favore dei beneficiari delle polizze stesse (Cass. n.
3263/2016, Cass. 29583/21) ed è il pagamento del premio che costituisce il c.d. "negozio mezzo" (l'assicurazione) utilizzato per conseguire gli effetti del "negozio fine" (la donazione).
Sono i premi pagati che comportano liberalità atipica, non il contratto di assicurazione, che non può considerarsi quale uno degli atti di liberalità contemplati dall'art. 809 c.c. (Cass. n.
7683/2015). L'oggetto della donazione indiretta è quindi costituita dall'ammontare dei premi corrisposti dal contraente/donante indiretto, posto che è proprio detto importo ad uscire dal suo patrimonio e ad integrare l'impoverimento del contraente a vantaggio del terzo.
pagina 12 di 17 Nel caso in esame, dalla documentazione acquisita ex art. 210 c.p.c. risulta che la beneficiaria della polizza Univalore Stars n. 3565501 Credittas Vita era la moglie e, in caso di mancanza, il figlio . Controparte_3 CP_2
Astrattamente la nomina della moglie e del figlio quale terzi beneficiari per il caso di morte dell'assicurato, può senz'altro integrare un'ipotesi di donazione indiretta a favore della stessa.
A tal fine è però necessario accertare se detta nomina fosse stata effettivamente fatta dal de cuius per mero spirito di liberalità.
Come condivisibilmente affermato dalla Suprema Corte (Cass. 7638/15) lo spirito di liberalità, in assenza di emergenze di segno contrario, dovrà presumersi nel caso in cui la nomina sia avvenuta a favore di un soggetto non legato da rapporto di mantenimento o dipendenza economica con il contraente.
Nel caso in esame, non risulta, e non è nemmeno allegato, che quantomeno il figlio CP_2
-che nel 2016 aveva 52 anni - fosse legato da rapporto di mantenimento o dipendenza economica nei confronti del padre. Ritiene pertanto il Collegio che, in mancanza di diversi motivi giustificanti la nomina, la complessiva operazione posta fosse determinata dall' animus donandi del de cuius.
Anche in questo caso, ai fini della determinazione degli importi oggetto di donazione indiretta da parte del de cuius con riferimento al premio versato, non è RO
stato dedotto né è stato fornito alcun elemento da cui desumere il superamento nei rapporti interni della presunzione di cui all'art. 1854 c.c.
La domanda di accertamento della natura di donazione indiretta del pagamento del premio di € 30.000 va quindi accolta limitatamente all'importo di € 15.000.
Per quanto concerne le polizze pagate con versamenti dal conto cointestato ai CP_6 genitori e al figlio n. 6022352 il Collegio rileva l'inammissibilità della domanda di CP_2
accertamento della natura di donazione indiretta in quanto tardivamente avanzata.
La domanda infatti è stata formalizzata per la prima volta in sede di comparsa conclusionale.
E' vero che sin dall'atto introduttivo l'attore ha menzionato il conto corrente 062252 allegando che lo stesso è stato alimentato da rimesse provenienti dal patrimonio di CP
e che da tale conto sono state versate le somme di € 10.000 in data 24.10.2014 e di
[...]
pagina 13 di 17 € 44.000 in data 4.11.2015 a favore della ma la domanda di Controparte_6
accertamento di accertamento della donazione indiretta non è stata formalmente avanzata né negli atti introduttivi né successivamente all'acquisizione ex art. 210 in sede di precisazione delle conclusioni.
Come anche recentemente ribadito dalla Corte di Cassazione che, sebbene in tema di divisione ereditaria, l'obbligo della collazione sorga automaticamente senza necessità di proporre espressa domanda da parte del condividente, essendo a tal fine sufficiente che sia chiesta la divisione del patrimonio relitto e che sia menzionata, in esso, l'esistenza di determinati beni quali oggetto di pregressa donazione “tuttavia, in caso di donazione indiretta, è pregiudiziale all'obbligo di collazione la proposizione della domanda di accertamento dell'esistenza della stessa” (Cass. n. 18823 del 2023).
In ogni caso, dall'esame dell'estratto conto non risulta affatto che detto conto sia stato alimentato unicamente dal de cuius risultando, quantomeno, un versamento di € 10.000 esplicitamente proveniente da convenuto oltre a numerosi ulteriori Controparte_2
versamenti di assegni senza indicano del soggetto emittente e, dunque, non riconducibili al de cuius.
sulla natura di donazione indiretta degli atti di compravendita del 28.6.1995 e del
3.5.2016.
L'attore ha indicato quali ulteriori atti dispositivi posti in essere da in RO pregiudizio delle aspettative ereditarie del figlio l'atto di compravendita del Parte_1
28.6.1995 con il quale il de cuius si sarebbe spogliato di un immobile a favore del figlio e l'atto di compravendita del 3.5.2016 con il quale il convenuto ha CP_2 Controparte_2
acquistato un immobile a San Pietro in Cariano.
Secondo la prospettazione attorea entrambi gli atti costituirebbero donazioni indirette del padre a favore del fratello non avendo avuto quest'ultimo un reddito sufficiente CP_2 per l'acquisto.
A prescindere dal corretto inquadramento della fattispecie per l'atto del 1995, la domanda non è fondata e va pertanto rigettata.
Con riferimento alla compravendita del 28.6.1995 sono provati sia l'emissione di tre assegni a copertura del prezzo da parte del convenuto a favore del padre Controparte_2
pagina 14 di 17 che l'incasso degli stessi su un conto corrente intestato ai due genitori (doc. 1 di parte convenuta).
A fronte della prova del pagamento del prezzo, incombeva l'attore fornire prova contraria e, invece, il convenuto nulla ha dedotto né provato al riguardo.
Quanto invece all'acquisto effettuato da nel 2016, l'allegazione della Controparte_2 mancanza di redditi da parte dell'acquisente da cui si dovrebbe presumere che la provvista necessaria provenisse dal padre è del tutto generica.
Nell'atto pubblico si dà atto del pagamento mediante due assegni emessi dal convenuto che all'epoca dell'acquisto aveva comunque 52 anni e che lavorava come agente di commercio (circostanza allegata e non contestata). Non vi è dunque alcun elemento, nemmeno presuntivo, per ritenere che non avesse il denaro necessario per l'acquisto e che la provvista gli sia stata fornita dal padre.
E' appena poi il caso di evidenziare che negli scritti conclusionali dell'attore nessun cenno o argomentazione sono stati avanzati in merito agli atti di compravendita del 1995 e del
2016.
sulla domanda di collazione avanzata dal convenuto
Il convenuto ha allegato che il fratello alla fine degli anni ottanta avrebbe Parte_1
ricevuto in donazione dal padre un villetta bifamiliare su tre piani sita in San Pietro in
Cariano e, in particolare, che l'immobile è stato costruito ex novo tra il 1989 e il 1988 quando , di 29 anni, era privo della capacità economica che Parte_1 un'operazione di quel tipo richiedeva. Allo stesso modo ha sostenuto che andrebbero ricompresi nell'asse ereditario altri immobili acquistati negli anni da Parte_1
solo attingendo alle sostanze del padre.
Come sopra rilevato in ogni caso anche ai fini della collazione “in caso di donazione indiretta, è pregiudiziale all'obbligo di collazione la proposizione della domanda di accertamento dell'esistenza della stessa” (Cass. n. 18823 del 2023) e, nella specie, alcuna domanda di accertamento dell'esistenza della donazione è stata avanzata dal convenuto.
In ogni caso la domanda non potrebbe essere accolta in quanto priva di riscontro probatorio.
pagina 15 di 17 La circostanza, tempestivamente contestata, che alla fine degli anni 80 fosse l'attore fosse privo di capacità economica è infatti rimasta del tutto indimostrata e, in ogni caso nulla è stato dedotto in relazione agli acquisti successivi cui si fa cenno in comparsa di costituzione.
Alla fine degli anni ottanta l'attore aveva 29 anni, sono stati dimessi precedenti atti dispositivi dell'attore e della moglie (di scioglimento della comunione di altri beni immobili); un contratto di appalto avente ad oggetto la costruzione delle opere murarie ed affini occorrenti per la costruzione del manufatti ad uso abitazione civile unitamente ad fatture intestate alla moglie dell'attore, documenti da cui si desume una sua capacità patrimoniale. in atti è poi dedotto e non contestato che il convenuto ha Parte_1
sempre lavorato come eopraio metalmeccanico.
Alla luce di quanto sopra e ribadito che, nella corretta ripartizione degli oneri probatori, competeva al convenuto fornire elementi, anche presuntivi, di prova della natura di donazione indiretta, nessun elemento è stato fornito per riscontrare la riconducibilità al padre dei pagamenti effettuati dal fratello per la costruzione della propria abitazione e per i successivi acquisiti.
Le prove orali richiesta al riguardo sono inammissibili sia perché è stato richiesto l'interrogatorio libero dello stesso convenuto stesso (che non è mezzo di prova a suo favore) sia perché del tutto generica la prova per testi (cap. 11: Vero che il sig. CP
ha aiutato il figlio , donandogli il denaro occorrente per acquistare i
[...] Parte_1 cespiti di cui l'attore risulta oggi proprietario, elencati nella visura catastale doc. 2 che si rammostra (gli immobili sono quelli in comune di Pescantina, Via Corte Regia, comune di
San Pietro in Cariano, Via della Rondinella, Comune di San Pietro in Cariano, via delle
Preare n. 4, comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella, via Cesare Battisti).
sul testamento olografo
Con testamento olografo, che rispetta tutte le formalità di cui all'art. 602 c.c., pubblicato il
19.7.2016, il de cuius ha disposto nei seguenti termini: “.. mefesto la volontà di lasciare il mio immobile sito in San Pietro in Cariano a mio figlio che si è sempre prodigato e CP_2
lo fa atualmente per i bisogni miei e di mia molgilee EL la qale godrà dell. Uso
Frutto”.
pagina 16 di 17 Con tali disposizione il de cuius ha sostanzialmente lasciato tutti i suoi beni al figlio
(i saldi attivi del conti corrente sono di complessivi € 615,46). CP_2
La causa va rimessa sul ruolo per verificare se, stimato l'immobile lasciato al figlio e riuniti gli atti di liberalità qui accertati e l'importo di € 615,46, la disposizione CP_2 testamentaria sia lesiva della quota di legittima spettante all'attore che si determina già in questa sede nella quota di 1/3.
PQM
Il Tribunale non definitivamente pronunciando accerta e dichiara che, mediante la cointestazione del conto corrente 00010012621 aperto presso Valpolicella Banca Soc. Cooperativa e i successivi versamenti a favore del convenuto, il de cuius ha posto in essere una donazione indiretta della somma di €
30.967,02; accerta e dichiara mediante il pagamento del premio della polizza Univalore Stars il de cuius ha posto in essere una donazione indiretta della somma di € 5.000; dichiara inammissibile la domanda di accertamento della natura di donazione indiretta del pagamento del premio della polizze CP_6
rigetta le domande volta all'accertamento della natura di simulazione e/o donazione indiretta degli atti di compravendita Notaio rep. 7408 – racc. 2957 del 28.6.1996 e Per_2
rogito Notaio rep. 1024 – racc. 866 del 3.5.2016; Per_3
accerta che ai fini della collazione non devono essere ricompresi i beni immobili intestati all'attore; accerta che la quota di legittima spettante all'attore è pari ad 1/3; rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Così deciso in Verona nella camera di consiglio dell'11.3.2025
La Giudice La Presidente
Dott.ssa Silvia Rizzuto dott.ssa Antonella Guerra
pagina 17 di 17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Antonella Guerra Presidente dott.ssa Silvia Rizzuto Giudice rel. dott.ssa Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2711/2022
avente ad oggetto: Cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima promossa da:
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Corrado Smaila come da mandato difensivo in atti;
ATTORE/I contro
) rappresentato e difeso dall'avv. Natale Parte_1 C.F._2
Callipari come da mandato difensivo in atti;
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Per parte attrice: nel merito:
a) accertare e dichiarare che è erede di;
Parte_1 RO
pagina 1 di 17 b) accertare e dichiarare la natura fittizia della cointestazione a del conto Controparte_2
corrente 00010012621 Valpolicella Benaco Banca Soc. Cooperativa;
c) accertare e dichiarare la natura di donazione indiretta, ovvero della natura di atto dissimulante una donazione, della dazione a favore di della somma di € Controparte_2
61.934,05, con assegni circolari emessi dal conto corrente 00010012621 Valpolicella
Benaco Banca Soc. Cooperativa, rispettivamente di € 36.000,00 in data 5.1.2015, di €
24.000,00 in data 9.3.2016, di € 1.934,05 in data 1.8.2016;
d) accertare e dichiarare la natura di donazione indiretta, ovvero della natura di atto dissimulante una donazione, del pagamento a favore di della somma di € Controparte_2
242,13 in data 19.1.2015, con provvista tratta dal conto corrente 00010012621
Valpolicella Benaco Banca Soc. Cooperativa;
e) accertare e dichiarare la natura di donazione indiretta, ovvero della natura di atto dissimulante una donazione, della dazione a favore di della somma di € Controparte_2
10.000,00 in data 2.2.2016, tramite assegno circolare n. C 7.320.509.460-04 emesso da
Unicredit Spa con provvista dal conto corrente 40194911;
f) accertare e dichiarare la natura di donazione indiretta, ovvero della natura di atto dissimulante una donazione, del pagamento di € 30.000,00 quale premio della polizza
Univalore Stars n. 3565501 Creditras Vita;
g) quantificare ex art. 556 cc la quota di legittima spettante a , previa Parte_1
riunione fittizia dei beni appartenenti al de cuius al momento della morte, RO
con i beni dei quali il de cuius abbia in vita disposto a titolo di donazione, RO
anche simulata o indiretta, a favore dei convenuti, e previa determinazione della disponibile;
h) reintegrare la quota di legittima di mediante riduzione ex artt. 554 e Parte_1
555 cc delle disposizioni contenute nel testamento olografo pubblicato il 16.7.2019, delle donazioni, anche simulate o indirette, disposte in vita dal de cuius, nell'ordine di cui all'art. 559 c.c.;
i) accertarsi il valore della quota spettante a sulla massa ereditaria Parte_1
come sopra determinata;
pagina 2 di 17 l) disporsi lo scioglimento della comunione ereditaria tra , Parte_1 CP_2
e , con attribuzione ai singoli condividenti delle quote a ciascuno
[...] Controparte_3 spettanti, previa collazione ai sensi dell'art. 737 c.c.; in via istruttoria: disporsi CTU diretta a quantificare la quota di legittima spettante a
sull'eredità di , previa determinazione del valore Parte_1 RO dell'immobile sito a San Pietro in Cariano in Via Belvedere 3, censito al NCEU al foglio
20, particella 191, subalterno 2, previa riunione tra quanto lasciato in eredità da CP
, e quanto dallo stesso donato, anche in via simulata o indiretta, agli odierni
[...]
convenuti;
Si chiede l'ammissione di prova per testi e interpello sui seguenti capitoli di prova, premesse le parole <
1) <<l sito a san pietro in cariano via battisti che si rammostra al teste stato acquistato con danaro proveniente dall lavorativa di>
e con danaro della moglie ?>>; Parte_1 Controparte_4
2) <<il terreno presente sul sito a san pietro in cariano e descritto nel doc.>
17 (che si rammostra al teste) è stato costruito con danaro proveniente dall'attività lavorativa di e con danaro della moglie ?>>; Parte_1 Controparte_4
3) <<l sito a san pietro in cariano via battisti che si rammostra al teste stato acquistato con danaro proveniente dall lavorativa di>
e con danaro della moglie ?>>; Parte_1 Controparte_4
4) <<l sito a san pietro in cariano via battisti che si rammostra al teste stato acquistato con danaro proveniente dall lavorativa di>
[...]
e con danaro della moglie ?>>; Parte_1 Controparte_4
si indica come teste , residente a [...]
Preare 4. in via istruttoria: disporsi CTU diretta a quantificare la quota di legittima spettante a
sull'eredità di , previa determinazione del valore Parte_1 RO dell'immobile sito a San Pietro in Cariano in Via Belvedere 3, censito al NCEU al foglio
20, particella 191, subalterno 2, previa riunione tra quanto lasciato in eredità da CP
, e quanto dallo stesso donato, anche in via simulata o indiretta, agli odierni
[...]
convenuti;
pagina 3 di 17 emettersi ordinanza ex art. 210 cpc nei confronti di Creditras Vita – Piazza Tre Torri 3,
20145 Milano – P. IVA , disponendo l'esibizione in giudizio dei documenti P.IVA_1
riportanti i dati identificativi dei beneficiari della polizza Univalore Stars n. 3565501, e del prospetto cronologico dei premi pagati con l'indicazione dei relativi importi;
emettersi ordinanza ex art. 210 cpc nei confronti di Piazza Tre Torri 3, CP_5
20145 Milano, disponendo l'esibizione in giudizio dei documenti relativi a polizze, investimenti, rapporti contrattuali intercorsi tra il de cuius e;
Controparte_6
emettersi ordinanza ex art. 210 cpc nei confronti di , Controparte_6 disponendo l'esibizione in giudizio dei documenti relativi a polizze, investimenti, rapporti contrattuali intercorsi con il de cuius. in ogni caso: spese e compenso di lite rifusi, oltre a CPA e IVA in quanto dovuta.
Per parte convenuta: In via preliminare
Si chiede che l'intestato Giudice provveda a revocare l'ordinanza pronunciata in data
15.4.2024, con la quale riteneva “inammissibili i capitoli di prova formulati dal convenuto in quanto genericamente formulati e comunque non rilevanti ai fini del giudizio anche con riferimento alla prova per testi”.
Per l'effetto, si chiede che l'intestato Giudice Voglia disporre la rimessione della causa in istruttoria ex art. 177 c.p.c. ed accogliere le seguenti istanze istruttorie:
Ammettersi prova per testi sulle seguenti specifiche circostanze:
1. Vero che il sig. ha iniziato a lavorare all'età di diciannove anni come Parte_1
operaio metalmeccanico, presso la società York Accumulatori Spa di Fumane, di proprietà del Gruppo Fiat, fino alla pensione.
2. Vero che il sig. ha lavorato per tutta la propria vita svolgendo RO
contemporaneamente due attività, una come falegname, alle dipendenze di una ditta artigiana, ed una come commerciante di mobili ed oggetti di antiquariato.
3. Vero che il sig. si era dedicato all'attività del commercio con passione e RO
capacità tali da consentirgli cospicui guadagni.
4. Vero che a quei tempi, negli anni Settanta/Ottanta, i pagamenti avvenivano normalmente, se non prevalentemente, con denaro contante.
5. Vero che il sig. ha svolto per quasi quarant'anni la professione di Controparte_2 agente di commercio, operando anche nel settore dell'oro.
pagina 4 di 17
6. Vero che il sig. ha vissuto insieme ai propri genitori per quasi Controparte_2 trent'anni, assistendoli nei bisogni quotidiani.
7. Vero che il sig. ha condiviso i propri guadagni con i genitori per oltre Controparte_2 trent'anni.
8. Vero che, in età avanzata, il sig. ha ritenuto di restituire al figlio una RO
parte delle somme ricevute.
9. Vero che il sig. era solito effettuare operazioni bancarie, in particolare RO
spostare titoli che rientravano in banca e che egli trasferiva da un conto ad un altro (doc.
5 e 12 di parte attrice).
10. Vero che il sig. ha pagato, a favore del figlio , i lavori di RO Parte_1
costruzione della villetta di San Pietro In Cariano, via Delle Preare, pagando direttamente
l'impresa costruttrice e i fornitori.
11. Vero che il sig. è sempre stato molto generoso con il primogenito RO
: poco dopo la nascita del primo nipotino il sig. consegnò al Parte_1 RO
figlio un assegno in bianco, alla presenza del figlio e della di lui moglie Parte_1 CP_2
. Per_1
12. Vero che tra gli Anni Ottanta e gli anni Novanta, il sig. acquistò con RO denaro proprio l'autovettura Fiat Punto e l'autovettura Fiat 127 intestandole entrambe al figlio . Parte_1
13. Vero che il sig. ha aiutato il figlio , donandogli il denaro RO Parte_1 occorrente per acquistare i cespiti di cui l'attore risulta oggi proprietario, elencati nella visura catastale doc. 2 che si rammostra (gli immobili sono quelli in comune di
Pescantina, Via Corte Regia, comune di San Pietro in Cariano, Via della Rondinella,
Comune di San Pietro in Cariano, via delle Preare n. 4, comune di Sant'Ambrogio di
Valpolicella, via Cesare Battisti).
14. Vero che, nel 1993, in occasione del rifacimento del tetto della casa dei genitori, a cui avevano lavorato il sig. e i due figli e , quest'ultimo RO CP_2 Parte_1 manifestò al padre la richiesta di essere pagato per la mano d'opera prestata.
15. Vero che nell'occasione di cui al capitolo 14 il sig. , rispose al figlio RO
di avergli già donato negli anni precedenti ingenti somme di denaro. Parte_1
pagina 5 di 17 Si chiede di essere ammessi alla prova orale sulle circostanze dedotte ed articolate nei suestesi capitoli di prova, a mezzo dei seguenti testimoni:
- sig. , residente a [...]. Tes_1
- sig.ra , residente a [...]
Disporsi CTU diretta a quantificare le elargizioni che il sig. ha ricevuto Parte_1
in vita dal padre, calcolate al valore attualizzato al momento dell'apertura della successione, ed imputando le stesse alla massa ereditaria.
Si chiede che venga ordinata l'esibizione, ex art. 210 c.p.c., del contratto di lavoro del sig.
o di idonea documentazione da cui risulti la data di inizio del rapporto Parte_1 di lavoro e il trattamento retributivo”.
* * *
Nel merito
Il sottoscritto procuratore, integralmente riportandosi a tutto quanto ampiamente esposto, dedotto, eccepito, argomentato e prodotto in atti e a verbale, ribadendo di non accettare il contraddittorio su eventuali domande e/o eccezioni nuove ex adverso formulate – precisa le seguenti
CONCLUSIONI
Voglia il Tribunale di Verona, contrariis reiectis,
In via principale
Rigettarsi integralmente le domande proposte dal sig. in quanto Parte_1
infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti negli scritti difensivi depositati nell'interesse del convenuto.
In via subordinata
Disporsi lo scioglimento della comunione ereditaria tra e Parte_1 CP_2
, previa collazione al patrimonio relitto delle donazioni/liberalità già ricevute dal
[...]
sig. , come descritte nella narrativa degli scritti dimessi in atti. Parte_1
In ogni caso: vittoria di competenze da liquidarsi ex D.M. 55/2014 oltre rimborso forfettario, IVA e CPA da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
In via istruttoria:
pagina 6 di 17 Si insiste per l'accoglimento delle già rassegnate conclusioni in punto di istruttoria, nonché per l'ammissione delle ulteriori istanze istruttorie sulle quali il Giudice non si è pronunciato.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio il Parte_1
fratello e la madre , chiedendo che vengano previamente Controparte_2 Controparte_3
accertate le seguenti circostanze:
- la sua qualità di erede legittimo del padre deceduto il 21.8.2017, RO
- la natura fittizia della cointestazione a del conto corrente 00010012621 Controparte_2
Valpolicella Benaco Banca Soc. Cooperativa;
- la natura di donazione indiretta, ovvero della natura di atto dissimulante una donazione, della dazione a favore di della somma di € 61.934,05, con assegni circolari Controparte_2
emessi dal conto corrente 00010012621 Valpolicella Benaco Banca Soc. Cooperativa, rispettivamente di € 36.000,00 in data 5.1.2015, di €
24.000,00 in data 9.3.2016, di € 1.934,05 in data 1.8.2016;
- la natura di donazione indiretta, ovvero della natura di atto dissimulante una donazione, del pagamento a favore di della somma di € 242,13 in data 19.1.2015, con Controparte_2
provvista tratta dal conto corrente 00010012621 Valpolicella Benaco Banca Soc.
Cooperativa;
- la natura di donazione indiretta, ovvero della natura di atto dissimulante una donazione, della dazione a favore di della somma di € 10.000,00 in data 2.2.2016, Controparte_2
tramite assegno circolare n. C 7.320.509.460-04 emesso da Unicredit Spa con provvista dal conto corrente 40194911;
- la natura di donazione indiretta, ovvero della natura di atto dissimulante una donazione, del pagamento di € 30.000,00 quale premio della polizza Univalore Stars n. 3565501
Creditras Vita.
Ciò premesso l'attore ha chiesto di quantificare ex art. 556 cc la quota di legittima spettante a , previa riunione fittizia dei beni appartenenti al de cuius Parte_1
al momento della morte, con i beni dei quali il de cuius RO RO
abbia in vita disposto a titolo di donazione, anche simulata o indiretta, a favore dei convenuti, di reintegrare la quota di legittima di mediante riduzione ex Parte_1 pagina 7 di 17 artt. 554 e 555 cc delle disposizioni contenute nel testamento olografo pubblicato il
16.7.2019, delle donazioni, anche simulate o indirette, disposte in vita dal de cuius, nell'ordine di cui all'art. 559 c.c., e di disporre lo scioglimento della comunione ereditaria tra , e , con attribuzione ai singoli Parte_1 Controparte_2 Controparte_3
condividenti delle quote a ciascuno spettanti, previa collazione ai sensi dell'art. 737 c.c.;
si è costituito contestando in fatto e diritto quanto dedotto dall'odierno Controparte_2
attore in merito alle asserite donazioni ricevute ed ha concluso, in via principale, per il rigetto delle domande avversarie. In via subordinata, si è associato alla domanda di scioglimento della comunione ereditaria tra le parti, previa collazione di quanto ricevuto in donazione dall'attore da parte del padre . Parte_1 CP
Il giudizio, interrotto a seguito della comunicazione del decesso della convenuta CP_3
è stato regolarmente riassunto;
nel proseguo sono state depositate le memorie ex
[...]
art. 183 comma sesto c.p.c.
Con provvedimento del 16.4.2024 sono state rigettate le prove orali;
è stata ordinata l'acquisizione ex art. 210 c.p.c. della documentazione relativa alle polizze vita presso
CreditRas e e fissata udienza cartolare di precisazione delle conclusioni sulle CP_5
domande pregiudiziali alla determinazione della quota di legittima lesa.
Acquisiti i documenti di cui all'ordine di esibizione, con provvedimento del 15.10.2024 la causa è stata quindi posta in decisione sulle conclusioni adottate come in premessa e con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
* * * * *
Preliminarmente, deve darsi atto della sussistenza della competenza del Tribunale in composizione collegiale a conoscere della presente controversia, stante la formulazione di una domanda di riduzione da parte dell'attore (v. art. 50 bis c.p.c. applicabile ratione temporis).
Sempre in via preliminare deve essere rigettata la richiesta di rimessione in istruttoria avanzata con la domanda di accoglimento delle istanze istruttorie non ammesse posto che i capitoli di prova formulati, come rilevato dal giudice relatore, sono del tutto generici, senza alcuna individuazione di luogo e di tempo.
L'attore è figlio del de cuius padre e, in tale veste, ha Parte_1 RO
agito quale legittimario lamentando la lesione della quota di legittima a lui spettante dalle pagina 8 di 17 operazioni bancarie e postali, dalla polizza vita, da un contratto e dal testamento posti in essere dal de cuius a favore del fratello e di cui è venuto a conoscenza dopo la CP_2
morte del padre.
Nella riassunzione del giudizio dopo la morte della madre convenuta anch'essa in giudizio,
l'attore ha reiterato le conclusioni dell'atto introduttivo.
Ne consegue che l'attori, quale legittimario, ha diritto alla loro quota di 1/3, ai sensi dell'art. 537, 2 comma c.c. (“Se i figli sono più, è loro riservata la quota di due terzi, da dividersi in parti uguali tra tutti i figli”), che va quantificata secondo i criteri indicati dall'art. 556 c.c., e dunque con la seguente operazione aritmetica: relictum – debiti + donatum, con imputazione di quanto già ricevuto per donazione o altra liberalità (c.d. imputazione ex se) e divisione del risultato per la quota di spettanza.
relictum
Al momento dell'apertura della successione il patrimonio del de cuius è costituito, secondo quanto allegato e non contestato dal convenuto, dai seguenti beni:
- € 226,49 per saldo al 50% del conto corrente n. 40194911 presso Unicredit s.p.a. cointestato con la moglie CP_3
- € 349,95 per saldo al 50% de libretto di risparmio n. 34401931M Controparte_7
- € 32,68 per saldo al 33% del libretto di risparmio n. 21665046, Controparte_7
- € 6,34 per saldo al 33% del conto corrente 622352 Controparte_8 il tutto per complessivi € 615,46
- bene immobile sito in San pIetro in Cariano censito al NCEU al foglio 20 particella 191 sub 2
Debiti
Non risultano allegate e provate passività nell'eredità di RO
donatum
L'attore, nell'impugnare alcune talune operazioni bancarie, la polizza vita e i contratti stipulati dal convenuto, ha fatto riferimento a due diverse fattispecie: quella della donazione indiretta ovvero quella della dissimulazione e dunque della simulazione.
pagina 9 di 17 La donazione indiretta è un contratto con causa onerosa, posto in essere per raggiungere una finalità ulteriore e diversa consistente nell'arricchimento, per mero spirito di liberalità, del contraente che riceve la prestazione di maggior valore e differisce dalla donazione simulata, in cui il contratto apparente non corrisponde alla volontà delle parti, che intendono, invece, stipulare un contratto gratuito.
Ciò premesso l'attore, per le operazioni bancarie e per le polizze, ha allegato elementi conferenti alla fattispecie della donazione indiretta.
sulla natura della cointestazione conto corrente 0001001261 e dei versamenti effettuati a favore di e dei versamenti effettuati a favore del convenuto Controparte_2 CP_2
[...]
Secondo quanto precisato dalla Corte di Cassazione “L'atto di cointestazione, con firma e disponibilità disgiunte, di una somma di denaro depositata presso un istituto di credito che risulti essere appartenuta ad uno solo dei contestatari, può essere qualificato come donazione indiretta solo quando sia verificata l'esistenza dell'"animus donandi", consistente nell'accertamento che il proprietario del denaro non aveva, nel momento della detta cointestazione, altro scopo che quello della liberalità” (Cass. n. 4682 del 2018; Cass.
SU 18725 del 2017). In tal modo infatti si realizza una deviazione in favore del terzo degli effetti attributivi del contratto bancario con arricchimento senza corrispettivo dell'altro cointestatario.
Ciò premesso, l'attore ha fornito la prova dell'esclusiva proprietà del denaro confluito sui rapporti bancari cointestati in capo ai genitori.
Il conto, rimasto aperto un anno e mezzo circa, è stato alimentato esclusivamente dal giroconto iniziale di € 36.000 da parte di e e RO Controparte_3
successivamente da rimborsi investimenti e titoli riconducibili esclusivamente al de cuius e alla moglie senza che risulti alcun versamento da parte del convenuto (cfr. estratti conto dimessi sub.doc. 5 e 6).
In merito il convenuto ha replicato di aver svolto per quasi quarant'anni la professione di agente di commercio nel settore dell'oro e di aver sempre versato in casa buona parte dei suoi guadagni;
su tale presupposto ha contestato che la cointestazione possa ritenersi fittizia allegando, nel contempo, che la fattispecie sarebbe in ogni caso inquadrabile come pagina 10 di 17 contratto di mutuo e non come elargizione liberale nell'ipotesi in cui in padre avesse voluto restituire al figlio parte della somme ricevute.
Ebbene le difese del convenuto sono rimaste del tutto prive di riscontro probatorio e i capitoli offerti sul punto, in totale assenza di documenti a conforto, risultano del tutto generici e, come tale, inammissibili per provare la natura restitutoria dei versamenti effettuati dai genitori al figlio (cfr. 7. Vero che il sig. ha condiviso i propri Controparte_2 guadagni con i genitori per oltre trent'anni, 8. Vero che, in età avanzata, il sig. CP
ha ritenuto di restituire al figlio una parte delle somme ricevute).
[...]
Lo stretto legame tra i genitori e e il figlio , il RO Controparte_3 CP_2
fatto che il conto sia stato alimentato unicamente da conti e investimenti dei genitori, che la somma versata al momento dell'apertura del conto dai genitori mediante giroconto da un altro conto sia stata in pari data versata al figlio senza alcuna successiva richiesta CP_2
di restituzione o rendicontazione costituiscono elementi presuntivi dell'animus donandi dei genitori nel cointestare il conto 0001001261 da cui sono poi emessi assegni, non si sa dai tre formali cointestatari, a favore del convenuto per complessivi € 61.934,05.
Ai fini della determinazione degli importi oggetto di donazione indiretta da parte del de cuius , rileva il Collegio che l'attore non ha dedotto né, peraltro, fornito RO alcun elemento da cui desumere che anche l'intestazione a fosse fittizia di Controparte_3 talché non è superata, neppure nei rapporti interni, la presunzione di cui all'art. 1854 c.c.
La domanda va quindi accolta limitatamente al 50% di pertinenza del cointestatario CP_2
e dunque per complessivi € 30.967,02.
[...]
Non può invece essere accolta la domanda volta all'accertamento della natura di donazione indiretta dell'ulteriore versamento del 19.1.2015 dell'importo di € 242,13. In tale data vi è solo un accredito di € 242,13 con ordine del de cuius e della moglie RO [...]
Non risulta da alcun documento che vi sia stato un pagamento di pari importo al CP_3
convenuto . Controparte_2
sulla natura di donazione indiretta della dazione a favore di della Controparte_2 somma di € 10.000 con provvista dal conto corrente 40194911
pagina 11 di 17 Il conto corrente n. 4019411 dal quale è stato versato un assegno di € 10.000 a favore del convenuto era cointestato al de cuius e alla moglie Controparte_2 CP
Controparte_3
Sul punto va richiamata la pronuncia delle Sezioni Unite del 2017 che ha escluso la natura di donazione indiretta, ma piuttosto di una donazione tipica ad esecuzione indiretta, di un trasferimento, attraverso un ordine di bancogiro del disponente, di strumenti finanziari dal conto di deposito titoli del beneficiante a quello del beneficiario, operazione cui è assimilabile la fattispecie in esame di emissione di un assegno da un conto corrente cointestato unicamente ai due genitori.
sulla natura del pagamento delle polizze Univalore Stars e DA Saving Life Assurance
Ltd
In tema di polizza vita, la designazione dà luogo a favore del beneficiario ad un acquisto iure proprio ai vantaggi dell'assicurazione (art. 1920 c.c.), anche se sottoposto alla condizione risolutiva della mancata revoca della designazione (Cass. n. 3263/2016); il diritto trova la sua fonte nel contratto e non entra a far parte del patrimonio ereditario dello stipulante (Cass., S.U., n. 11421/2021; n. 25635/2018; n. 15407/2000).
La Suprema Corte ha però chiarito anche che le polizze sulla vita, aventi contenuto finanziario, nelle quali sia designato come beneficiario un soggetto terzo non legato al contraente da vincolo di mantenimento, sono configurabili, fino a fino a prova contraria, come "donazioni indirette" a favore dei beneficiari delle polizze stesse (Cass. n.
3263/2016, Cass. 29583/21) ed è il pagamento del premio che costituisce il c.d. "negozio mezzo" (l'assicurazione) utilizzato per conseguire gli effetti del "negozio fine" (la donazione).
Sono i premi pagati che comportano liberalità atipica, non il contratto di assicurazione, che non può considerarsi quale uno degli atti di liberalità contemplati dall'art. 809 c.c. (Cass. n.
7683/2015). L'oggetto della donazione indiretta è quindi costituita dall'ammontare dei premi corrisposti dal contraente/donante indiretto, posto che è proprio detto importo ad uscire dal suo patrimonio e ad integrare l'impoverimento del contraente a vantaggio del terzo.
pagina 12 di 17 Nel caso in esame, dalla documentazione acquisita ex art. 210 c.p.c. risulta che la beneficiaria della polizza Univalore Stars n. 3565501 Credittas Vita era la moglie e, in caso di mancanza, il figlio . Controparte_3 CP_2
Astrattamente la nomina della moglie e del figlio quale terzi beneficiari per il caso di morte dell'assicurato, può senz'altro integrare un'ipotesi di donazione indiretta a favore della stessa.
A tal fine è però necessario accertare se detta nomina fosse stata effettivamente fatta dal de cuius per mero spirito di liberalità.
Come condivisibilmente affermato dalla Suprema Corte (Cass. 7638/15) lo spirito di liberalità, in assenza di emergenze di segno contrario, dovrà presumersi nel caso in cui la nomina sia avvenuta a favore di un soggetto non legato da rapporto di mantenimento o dipendenza economica con il contraente.
Nel caso in esame, non risulta, e non è nemmeno allegato, che quantomeno il figlio CP_2
-che nel 2016 aveva 52 anni - fosse legato da rapporto di mantenimento o dipendenza economica nei confronti del padre. Ritiene pertanto il Collegio che, in mancanza di diversi motivi giustificanti la nomina, la complessiva operazione posta fosse determinata dall' animus donandi del de cuius.
Anche in questo caso, ai fini della determinazione degli importi oggetto di donazione indiretta da parte del de cuius con riferimento al premio versato, non è RO
stato dedotto né è stato fornito alcun elemento da cui desumere il superamento nei rapporti interni della presunzione di cui all'art. 1854 c.c.
La domanda di accertamento della natura di donazione indiretta del pagamento del premio di € 30.000 va quindi accolta limitatamente all'importo di € 15.000.
Per quanto concerne le polizze pagate con versamenti dal conto cointestato ai CP_6 genitori e al figlio n. 6022352 il Collegio rileva l'inammissibilità della domanda di CP_2
accertamento della natura di donazione indiretta in quanto tardivamente avanzata.
La domanda infatti è stata formalizzata per la prima volta in sede di comparsa conclusionale.
E' vero che sin dall'atto introduttivo l'attore ha menzionato il conto corrente 062252 allegando che lo stesso è stato alimentato da rimesse provenienti dal patrimonio di CP
e che da tale conto sono state versate le somme di € 10.000 in data 24.10.2014 e di
[...]
pagina 13 di 17 € 44.000 in data 4.11.2015 a favore della ma la domanda di Controparte_6
accertamento di accertamento della donazione indiretta non è stata formalmente avanzata né negli atti introduttivi né successivamente all'acquisizione ex art. 210 in sede di precisazione delle conclusioni.
Come anche recentemente ribadito dalla Corte di Cassazione che, sebbene in tema di divisione ereditaria, l'obbligo della collazione sorga automaticamente senza necessità di proporre espressa domanda da parte del condividente, essendo a tal fine sufficiente che sia chiesta la divisione del patrimonio relitto e che sia menzionata, in esso, l'esistenza di determinati beni quali oggetto di pregressa donazione “tuttavia, in caso di donazione indiretta, è pregiudiziale all'obbligo di collazione la proposizione della domanda di accertamento dell'esistenza della stessa” (Cass. n. 18823 del 2023).
In ogni caso, dall'esame dell'estratto conto non risulta affatto che detto conto sia stato alimentato unicamente dal de cuius risultando, quantomeno, un versamento di € 10.000 esplicitamente proveniente da convenuto oltre a numerosi ulteriori Controparte_2
versamenti di assegni senza indicano del soggetto emittente e, dunque, non riconducibili al de cuius.
sulla natura di donazione indiretta degli atti di compravendita del 28.6.1995 e del
3.5.2016.
L'attore ha indicato quali ulteriori atti dispositivi posti in essere da in RO pregiudizio delle aspettative ereditarie del figlio l'atto di compravendita del Parte_1
28.6.1995 con il quale il de cuius si sarebbe spogliato di un immobile a favore del figlio e l'atto di compravendita del 3.5.2016 con il quale il convenuto ha CP_2 Controparte_2
acquistato un immobile a San Pietro in Cariano.
Secondo la prospettazione attorea entrambi gli atti costituirebbero donazioni indirette del padre a favore del fratello non avendo avuto quest'ultimo un reddito sufficiente CP_2 per l'acquisto.
A prescindere dal corretto inquadramento della fattispecie per l'atto del 1995, la domanda non è fondata e va pertanto rigettata.
Con riferimento alla compravendita del 28.6.1995 sono provati sia l'emissione di tre assegni a copertura del prezzo da parte del convenuto a favore del padre Controparte_2
pagina 14 di 17 che l'incasso degli stessi su un conto corrente intestato ai due genitori (doc. 1 di parte convenuta).
A fronte della prova del pagamento del prezzo, incombeva l'attore fornire prova contraria e, invece, il convenuto nulla ha dedotto né provato al riguardo.
Quanto invece all'acquisto effettuato da nel 2016, l'allegazione della Controparte_2 mancanza di redditi da parte dell'acquisente da cui si dovrebbe presumere che la provvista necessaria provenisse dal padre è del tutto generica.
Nell'atto pubblico si dà atto del pagamento mediante due assegni emessi dal convenuto che all'epoca dell'acquisto aveva comunque 52 anni e che lavorava come agente di commercio (circostanza allegata e non contestata). Non vi è dunque alcun elemento, nemmeno presuntivo, per ritenere che non avesse il denaro necessario per l'acquisto e che la provvista gli sia stata fornita dal padre.
E' appena poi il caso di evidenziare che negli scritti conclusionali dell'attore nessun cenno o argomentazione sono stati avanzati in merito agli atti di compravendita del 1995 e del
2016.
sulla domanda di collazione avanzata dal convenuto
Il convenuto ha allegato che il fratello alla fine degli anni ottanta avrebbe Parte_1
ricevuto in donazione dal padre un villetta bifamiliare su tre piani sita in San Pietro in
Cariano e, in particolare, che l'immobile è stato costruito ex novo tra il 1989 e il 1988 quando , di 29 anni, era privo della capacità economica che Parte_1 un'operazione di quel tipo richiedeva. Allo stesso modo ha sostenuto che andrebbero ricompresi nell'asse ereditario altri immobili acquistati negli anni da Parte_1
solo attingendo alle sostanze del padre.
Come sopra rilevato in ogni caso anche ai fini della collazione “in caso di donazione indiretta, è pregiudiziale all'obbligo di collazione la proposizione della domanda di accertamento dell'esistenza della stessa” (Cass. n. 18823 del 2023) e, nella specie, alcuna domanda di accertamento dell'esistenza della donazione è stata avanzata dal convenuto.
In ogni caso la domanda non potrebbe essere accolta in quanto priva di riscontro probatorio.
pagina 15 di 17 La circostanza, tempestivamente contestata, che alla fine degli anni 80 fosse l'attore fosse privo di capacità economica è infatti rimasta del tutto indimostrata e, in ogni caso nulla è stato dedotto in relazione agli acquisti successivi cui si fa cenno in comparsa di costituzione.
Alla fine degli anni ottanta l'attore aveva 29 anni, sono stati dimessi precedenti atti dispositivi dell'attore e della moglie (di scioglimento della comunione di altri beni immobili); un contratto di appalto avente ad oggetto la costruzione delle opere murarie ed affini occorrenti per la costruzione del manufatti ad uso abitazione civile unitamente ad fatture intestate alla moglie dell'attore, documenti da cui si desume una sua capacità patrimoniale. in atti è poi dedotto e non contestato che il convenuto ha Parte_1
sempre lavorato come eopraio metalmeccanico.
Alla luce di quanto sopra e ribadito che, nella corretta ripartizione degli oneri probatori, competeva al convenuto fornire elementi, anche presuntivi, di prova della natura di donazione indiretta, nessun elemento è stato fornito per riscontrare la riconducibilità al padre dei pagamenti effettuati dal fratello per la costruzione della propria abitazione e per i successivi acquisiti.
Le prove orali richiesta al riguardo sono inammissibili sia perché è stato richiesto l'interrogatorio libero dello stesso convenuto stesso (che non è mezzo di prova a suo favore) sia perché del tutto generica la prova per testi (cap. 11: Vero che il sig. CP
ha aiutato il figlio , donandogli il denaro occorrente per acquistare i
[...] Parte_1 cespiti di cui l'attore risulta oggi proprietario, elencati nella visura catastale doc. 2 che si rammostra (gli immobili sono quelli in comune di Pescantina, Via Corte Regia, comune di
San Pietro in Cariano, Via della Rondinella, Comune di San Pietro in Cariano, via delle
Preare n. 4, comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella, via Cesare Battisti).
sul testamento olografo
Con testamento olografo, che rispetta tutte le formalità di cui all'art. 602 c.c., pubblicato il
19.7.2016, il de cuius ha disposto nei seguenti termini: “.. mefesto la volontà di lasciare il mio immobile sito in San Pietro in Cariano a mio figlio che si è sempre prodigato e CP_2
lo fa atualmente per i bisogni miei e di mia molgilee EL la qale godrà dell. Uso
Frutto”.
pagina 16 di 17 Con tali disposizione il de cuius ha sostanzialmente lasciato tutti i suoi beni al figlio
(i saldi attivi del conti corrente sono di complessivi € 615,46). CP_2
La causa va rimessa sul ruolo per verificare se, stimato l'immobile lasciato al figlio e riuniti gli atti di liberalità qui accertati e l'importo di € 615,46, la disposizione CP_2 testamentaria sia lesiva della quota di legittima spettante all'attore che si determina già in questa sede nella quota di 1/3.
PQM
Il Tribunale non definitivamente pronunciando accerta e dichiara che, mediante la cointestazione del conto corrente 00010012621 aperto presso Valpolicella Banca Soc. Cooperativa e i successivi versamenti a favore del convenuto, il de cuius ha posto in essere una donazione indiretta della somma di €
30.967,02; accerta e dichiara mediante il pagamento del premio della polizza Univalore Stars il de cuius ha posto in essere una donazione indiretta della somma di € 5.000; dichiara inammissibile la domanda di accertamento della natura di donazione indiretta del pagamento del premio della polizze CP_6
rigetta le domande volta all'accertamento della natura di simulazione e/o donazione indiretta degli atti di compravendita Notaio rep. 7408 – racc. 2957 del 28.6.1996 e Per_2
rogito Notaio rep. 1024 – racc. 866 del 3.5.2016; Per_3
accerta che ai fini della collazione non devono essere ricompresi i beni immobili intestati all'attore; accerta che la quota di legittima spettante all'attore è pari ad 1/3; rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Così deciso in Verona nella camera di consiglio dell'11.3.2025
La Giudice La Presidente
Dott.ssa Silvia Rizzuto dott.ssa Antonella Guerra
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