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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 02/07/2025, n. 1070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1070 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5957/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE CIVILE 2 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Domenico Stilo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 5957/2021 promossa da:
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. LESSIO PAOLO, presso lo C.F._1
studio del quale, in Milano, Corso di Porta Nuova n. 20, è elettivamente domiciliato,
giusta procura in atti.
Opponente
contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
pagina 1 di 9 FAZZINA FABIO e dall'avv. CICERO GIOVANNA, presso lo studio dei quali, in
Siracusa, Viale Santa Panagia n. 136/E, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.
Opposta
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni dell'8 gennaio 2025, svoltasi in modalità cartolare, le parti hanno concluso come da note d'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto la presente Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1746/2021 del 2.11.2021 emesso dal
Tribunale di Siracusa e iscritto al n. 3407/2021 del ruolo generale, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento, in favore della s.r.l. Controparte_1
della somma complessiva di euro 6.507,72, oltre interessi, spese e compensi, dovuta in virtù del contratto di appalto di lavori stipulato tra le odierne parti in causa per la ristrutturazione dell'immobile di proprietà del sito in Siracusa, in Via Mar Parte_1
Baltico n. 19.
L'opponente con le proprie doglianze ha eccepito l'infondatezza della pretesa creditoria sottesa alla fattura n. 5/2021 pari a euro 1.220,00, deducendo la mancata consegna dei lavori ad opera di controparte, poiché, a seguito dell'evento incendiario del 1.06.2021,
pagina 2 di 9 riconducibile ad un guasto elettrico provocato dagli interventi effettuati dalla società e riguardanti il riposizionamento del quadro elettrico, aveva interrotto qualsivoglia rapporto con la stessa.
Parte opponente ha, inoltre, eccepito la infondatezza del credito portato dalla fattura n.
6/2021 relativa a lavori extra-contrattuali per non aver fornito alcuna autorizzazione per lo svolgimento degli stessi, instando, in via principale per la risoluzione del contratto intercorso con la società opposta, la revoca del decreto opposto e la condanna di controparte alla ripetizione degli importi da lui indebitamente versati in virtù del contratto e pari a euro 11.651,00; in via riconvenzionale, il ha chiesto la Parte_1
condanna della società opposta al pagamento di euro 50.000,00 a titolo di risarcimento dei danni subiti a seguito dell'incendio divampato nella sua proprietà.
Si è costituita in giudizio la s.r.l. semplificata che, istando per il Controparte_1
rigetto delle avverse eccezioni e per la conferma del decreto ingiuntivo opposto, ha precisato che i lavori di riposizionamento del quadro elettrico di cui alla a fattura n.
5/2021 non erano stati eseguiti presso l'immobile nel quale è scaturito l'incendio, bensì
nell'abitazione principale, la sola oggetto degli interventi di ristrutturazione portati dalle fatture nn. 5 e 6 del 2021.
Radicatosi il contraddittorio tra le parti, il giudizio proseguiva con il deposito delle memorie ex art. 183, comma VI c.p.c. e l'assunzione delle prove testimoniali, infine, ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, a mezzo di note scritte, all'udienza del 8.01.2025, a seguito della quale, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di pagina 3 di 9 cui all'art. 190 del codice di rito civile.
L'opposizione è infondata e non può essere accolta per i motivi di seguito indicati.
La controversia trae origine da un credito vantato dalla s.r.l. semplificata
[...]
di complessivi euro 6.507,72 dovuti a titolo di saldo della fattura n. 5/2021, CP_1
relativa ai lavori di ristrutturazione dell'immobile di proprietà di parte opponente sito in
Via Mar Baltico n. 19, Siracusa, per euro 1.220,00, e a titolo di saldo della fattura n.
6/2021, relativa a lavori extra-contrattuali realizzati nel medesimo immobile per un importo pari a euro 5.287,72.
Ciò premesso, ha eccepito la infondatezza del credito portato dalla Parte_1
fattura n. 5/21 in quanto i lavori non sarebbero completati dall'impresa poiché i rapporti tra la stessa e il committente si sarebbero interrotti a seguito dell'evento incendiario verificatosi in data 1.06.2021, la cui causa sarebbe da individuarsi nella mancata esecuzione dei lavori di riposizionamento del quadro elettrico a regola d'arte.
Sul punto parte opposta ha negato qualsivoglia responsabilità, affermando di non aver effettuato alcun intervento nell'immobile colpito dall'incendio e di aver consegnato regolarmente i lavori commissionati esclusivamente nell'abitazione principale.
A riguardo, sono da esaminarsi le risultanze della prova testimoniale esperita in corso di causa, dovendosi, anzitutto, precisare che: in applicazione del principio dispositivo della prova, desumibile dal combinato disposto di cui agli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., colui il quale agisce in giudizio per conseguire le prestazioni derivanti da un contratto di appalto che non sia stato concluso in forma scritta, deve dimostrare l'esistenza di tale contratto e pagina 4 di 9 dedurre l'inadempimento dell'altra parte, mentre grava su quest'ultima l'onere di provare l'inesistenza del contratto stesso, ovvero l'inadempimento o l'inesatto adempimento di controparte, o, ancora, il proprio adempimento.
E più precisamente, a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo, con il procedimento di opposizione si instaura un giudizio ordinario di cognizione di primogrado, nel quale si verifica una inversione della posizione processualedelle parti, nel senso che la qualità di attore spetta al creditore che hachiesto l'ingiunzione, e quella di convenuto al debitore opponente.All'instaurazione di tale giudizio consegue che l'onere della prova, cosìcome previsto dall'articolo 2697 c.c., incombe al creditore opposto, ilquale agisce per far valere un proprio diritto (quello di credito), mentreal debitore opponente incombe l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi, da lui eventualmente eccepiti, a fronte della prete-sa del creditore.
Orbene, a seguito dall'analisi della documentazione versata in atti e dell'istruttoria espletata in corso di causa, deve ritenersi adeguatamente raggiunta la prova dell'esistenza del contratto di appalto di lavori tra l'opponente e . Parte_1
In primo luogo, è da considerarsi pacifico, in quanto non contestato dalle parti, che sia stata la a svolgere i lavori di ristrutturazione presso l'immobile di Controparte_1
proprietà dell'opponente sito in Via Mar Baltico n. 19, parte creditrice ha altresì prodotto copia delle fatture commerciali emesse per i lavori contrattuali ed extra-
contrattuali poste alla base del credito ingiunto, rispetto alle quali parte opponente ha eccepito rispettivamente la mancata consegna dei lavori contrattualmente previsti e l'assenza di autorizzazione per la realizzazione degli interventi prospettati nella fattura pagina 5 di 9 n. 6/2021.
Quanto alla mancata consegna dei lavori, la difesa di parte opposta ha dedotto nei propri scritti di aver consegnato i lavori completi presso l'abitazione principale del Parte_1
in data antecedente allo scoppio dell'incendio, a riguardo, il teste , Testimone_1
dipendente della società opposta, ha affermato che i lavori, eseguiti a regola d'arte presso l'abitazione principale, erano stati completati con data di smonto cantiere al
29.05.2021, mentre l'incendio si era verificato il successivo 1 giugno 2021.
Tale dichiarazione non è stata smentita dalle allegazioni di controparte che si è limitata ad allegare quale motivo dell'inadempimento del saldo della fattura n. 5/21 la mancata consegna dei lavori da parte della non fornendo alcun elemento Controparte_1
documentale o in sede di prova testimoniale atto a scalfire la ricostruzione di controparte, dovendosi ritenere provato, stante la mancata allegazione di prova contraria,
il credito vantato da parte opposta e portato dalla fattura n. 5/ 2021 pari a euro 1.220,00.
Parte opponente ha, altresì, contestato il credito di cui alla fattura n. 6/2021 relativa ai lavori extra-contrattuali, asserendo di non aver rilasciato alcuna autorizzazione al compimento degli stessi.
Circa i detti lavori extra-contrattuali la società opposta ha versato in atti un preventivo del 3.06.2021 in seno al quale si ravvisano le specifiche relative ai singoli interventi, i quali trovano riscontro sia nelle dichiarazioni rilasciate dal teste che Testimone_1
confermando che il aveva autorizzato lo svolgimento di ulteriori lavori Parte_1
presso il proprio immobile, ha riferito, altresì, di aver egli stesso redatto il resoconto pagina 6 di 9 datato 3.06.2021 in quanto responsabile tecnico della società opposta e interlocutore del committente;
sia nella comunicazione, tra l'altro non specificamente contestata da parte opponente nelle proprie difese, inoltrata dal al con la quale si Tes_1 Parte_1
informava quest'ultimo degli interventi oggetto della contestata fattura relativa ai lavori extra contrattuali, tali elementi indiziari in quanto concordanti tra loro debbono ritenersi idonei a fornire la prova del credito ingiunto sulla base della fattura n. 6/2021.
Infine, è da rigettarsi la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali causati dall'evento incendiario, avanzata dal per euro 50.000,00, in quanto non Parte_1
risulta provato il nesso di causalità tra l'evento incendiario e gli interventi di ristrutturazione e riposizionamento del quadro elettrico di cui al preventivo del
22.03.2021.
Invero, altro punto in contestazione tra le parti è proprio l'individuazione degli immobili oggetto degli interventi di ristrutturazione, posto che la proprietà del come Parte_1
in atti, è composta da un'abitazione principale e dalla dépendance nella quale è scaturito l'incendio.
A sostegno della propria difesa parte opposta ha asserito nei propri scritti difensivi di non aver svolto alcun intervento all'interno della dépendance, circostanza confermata dalle dichiarazioni del teste , che ha, inoltre, precisato che l'impianto Testimone_1
elettrico che aveva subito gli interventi era posto esclusivamente a servizio della villetta principale e della dépendance.
Inoltre, parte opponente non ha fornito alcuna prova che il quadro elettrico oggetto di pagina 7 di 9 lavori da parte dell'impresa fosse anche a servizio della circostanza che è Parte_2
rimasta del tutto sfornita di supporto probatorio anche a seguito dell'escussione del teste di parte opponente , elettricista intervenuto sui luoghi il 30.05.2021, il Testimone_2
quale ha dichiarato di essere stato chiamato dall'opponente per “effettuare lavori di sistemazione dell'impianto elettrico della stanza, ma di non essere in grado di affermare cosa comandasse il quadro elettrico”.
Di conseguenza, stante l'assenza di prova del coinvolgimento dell'impianto elettrico della dependance negli interventi di ristrutturazione realizzati dalla società opposta, deve escludersi la fondatezza delle deduzioni del in ordine alla responsabilità Parte_1
della stessa per aver mal operato il riposizionamento del quadro elettrico cagionando un principio di incendio nell'appartamento a servizio dell'abitazione principale.
Ad ogni buon conto, è da rilevarsi, che dalle risultanze delle testimonianze dei membri del Corpo dei Vigili del Fuoco intervenuti sui luoghi per estinguere l'incendio, non si evince alcuna certa riconducibilità del principio di incendio al quadro elettrico della dépendance così come dichiarato dal teste : “Non sono in grado di Testimone_3
dire con certezza che l'incendio si fosse sviluppato da tali apparecchiature, ma posso affermare che non c'erano altri punti di innesco, secondo quanto mi riferì il proprietario”.
Per tali motivi, l'opposizione non può essere accolta e, per l'effetto, deve confermarsi il decreto ingiuntivo n. 1746/2021 del 2.11.2021 emesso dal Tribunale di Siracusa e iscritto al n. 3407/2021 del ruolo generale.
pagina 8 di 9 Devono rigettarsi, altresì, le ulteriori domande avanzate dall'opponente in via principale e riconvenzionale.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando, rigettata ed assorbita ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- Rigetta l'opposizione avanzata da e, per l'effetto, conferma il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 1746/2021 del 2.11.2021 emesso dal Tribunale di Siracusa,
dichiarandolo definitivamente definitivo;
- Rigetta la domanda di risarcimento del danno patrimoniale avanzata in via riconvenzionale da parte opponente . Parte_1
- Condanna alla refusione delle spese processuali in favore della Parte_1
che liquida in euro 5.077,00 per compensi, oltre Controparte_1
spese generali al 15%, ed oltre IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Siracusa, il 2 luglio 2025
Il GIUDICE
dott. Domenico Stilo
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE CIVILE 2 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Domenico Stilo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 5957/2021 promossa da:
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. LESSIO PAOLO, presso lo C.F._1
studio del quale, in Milano, Corso di Porta Nuova n. 20, è elettivamente domiciliato,
giusta procura in atti.
Opponente
contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
pagina 1 di 9 FAZZINA FABIO e dall'avv. CICERO GIOVANNA, presso lo studio dei quali, in
Siracusa, Viale Santa Panagia n. 136/E, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.
Opposta
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni dell'8 gennaio 2025, svoltasi in modalità cartolare, le parti hanno concluso come da note d'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto la presente Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1746/2021 del 2.11.2021 emesso dal
Tribunale di Siracusa e iscritto al n. 3407/2021 del ruolo generale, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento, in favore della s.r.l. Controparte_1
della somma complessiva di euro 6.507,72, oltre interessi, spese e compensi, dovuta in virtù del contratto di appalto di lavori stipulato tra le odierne parti in causa per la ristrutturazione dell'immobile di proprietà del sito in Siracusa, in Via Mar Parte_1
Baltico n. 19.
L'opponente con le proprie doglianze ha eccepito l'infondatezza della pretesa creditoria sottesa alla fattura n. 5/2021 pari a euro 1.220,00, deducendo la mancata consegna dei lavori ad opera di controparte, poiché, a seguito dell'evento incendiario del 1.06.2021,
pagina 2 di 9 riconducibile ad un guasto elettrico provocato dagli interventi effettuati dalla società e riguardanti il riposizionamento del quadro elettrico, aveva interrotto qualsivoglia rapporto con la stessa.
Parte opponente ha, inoltre, eccepito la infondatezza del credito portato dalla fattura n.
6/2021 relativa a lavori extra-contrattuali per non aver fornito alcuna autorizzazione per lo svolgimento degli stessi, instando, in via principale per la risoluzione del contratto intercorso con la società opposta, la revoca del decreto opposto e la condanna di controparte alla ripetizione degli importi da lui indebitamente versati in virtù del contratto e pari a euro 11.651,00; in via riconvenzionale, il ha chiesto la Parte_1
condanna della società opposta al pagamento di euro 50.000,00 a titolo di risarcimento dei danni subiti a seguito dell'incendio divampato nella sua proprietà.
Si è costituita in giudizio la s.r.l. semplificata che, istando per il Controparte_1
rigetto delle avverse eccezioni e per la conferma del decreto ingiuntivo opposto, ha precisato che i lavori di riposizionamento del quadro elettrico di cui alla a fattura n.
5/2021 non erano stati eseguiti presso l'immobile nel quale è scaturito l'incendio, bensì
nell'abitazione principale, la sola oggetto degli interventi di ristrutturazione portati dalle fatture nn. 5 e 6 del 2021.
Radicatosi il contraddittorio tra le parti, il giudizio proseguiva con il deposito delle memorie ex art. 183, comma VI c.p.c. e l'assunzione delle prove testimoniali, infine, ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, a mezzo di note scritte, all'udienza del 8.01.2025, a seguito della quale, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di pagina 3 di 9 cui all'art. 190 del codice di rito civile.
L'opposizione è infondata e non può essere accolta per i motivi di seguito indicati.
La controversia trae origine da un credito vantato dalla s.r.l. semplificata
[...]
di complessivi euro 6.507,72 dovuti a titolo di saldo della fattura n. 5/2021, CP_1
relativa ai lavori di ristrutturazione dell'immobile di proprietà di parte opponente sito in
Via Mar Baltico n. 19, Siracusa, per euro 1.220,00, e a titolo di saldo della fattura n.
6/2021, relativa a lavori extra-contrattuali realizzati nel medesimo immobile per un importo pari a euro 5.287,72.
Ciò premesso, ha eccepito la infondatezza del credito portato dalla Parte_1
fattura n. 5/21 in quanto i lavori non sarebbero completati dall'impresa poiché i rapporti tra la stessa e il committente si sarebbero interrotti a seguito dell'evento incendiario verificatosi in data 1.06.2021, la cui causa sarebbe da individuarsi nella mancata esecuzione dei lavori di riposizionamento del quadro elettrico a regola d'arte.
Sul punto parte opposta ha negato qualsivoglia responsabilità, affermando di non aver effettuato alcun intervento nell'immobile colpito dall'incendio e di aver consegnato regolarmente i lavori commissionati esclusivamente nell'abitazione principale.
A riguardo, sono da esaminarsi le risultanze della prova testimoniale esperita in corso di causa, dovendosi, anzitutto, precisare che: in applicazione del principio dispositivo della prova, desumibile dal combinato disposto di cui agli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., colui il quale agisce in giudizio per conseguire le prestazioni derivanti da un contratto di appalto che non sia stato concluso in forma scritta, deve dimostrare l'esistenza di tale contratto e pagina 4 di 9 dedurre l'inadempimento dell'altra parte, mentre grava su quest'ultima l'onere di provare l'inesistenza del contratto stesso, ovvero l'inadempimento o l'inesatto adempimento di controparte, o, ancora, il proprio adempimento.
E più precisamente, a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo, con il procedimento di opposizione si instaura un giudizio ordinario di cognizione di primogrado, nel quale si verifica una inversione della posizione processualedelle parti, nel senso che la qualità di attore spetta al creditore che hachiesto l'ingiunzione, e quella di convenuto al debitore opponente.All'instaurazione di tale giudizio consegue che l'onere della prova, cosìcome previsto dall'articolo 2697 c.c., incombe al creditore opposto, ilquale agisce per far valere un proprio diritto (quello di credito), mentreal debitore opponente incombe l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi, da lui eventualmente eccepiti, a fronte della prete-sa del creditore.
Orbene, a seguito dall'analisi della documentazione versata in atti e dell'istruttoria espletata in corso di causa, deve ritenersi adeguatamente raggiunta la prova dell'esistenza del contratto di appalto di lavori tra l'opponente e . Parte_1
In primo luogo, è da considerarsi pacifico, in quanto non contestato dalle parti, che sia stata la a svolgere i lavori di ristrutturazione presso l'immobile di Controparte_1
proprietà dell'opponente sito in Via Mar Baltico n. 19, parte creditrice ha altresì prodotto copia delle fatture commerciali emesse per i lavori contrattuali ed extra-
contrattuali poste alla base del credito ingiunto, rispetto alle quali parte opponente ha eccepito rispettivamente la mancata consegna dei lavori contrattualmente previsti e l'assenza di autorizzazione per la realizzazione degli interventi prospettati nella fattura pagina 5 di 9 n. 6/2021.
Quanto alla mancata consegna dei lavori, la difesa di parte opposta ha dedotto nei propri scritti di aver consegnato i lavori completi presso l'abitazione principale del Parte_1
in data antecedente allo scoppio dell'incendio, a riguardo, il teste , Testimone_1
dipendente della società opposta, ha affermato che i lavori, eseguiti a regola d'arte presso l'abitazione principale, erano stati completati con data di smonto cantiere al
29.05.2021, mentre l'incendio si era verificato il successivo 1 giugno 2021.
Tale dichiarazione non è stata smentita dalle allegazioni di controparte che si è limitata ad allegare quale motivo dell'inadempimento del saldo della fattura n. 5/21 la mancata consegna dei lavori da parte della non fornendo alcun elemento Controparte_1
documentale o in sede di prova testimoniale atto a scalfire la ricostruzione di controparte, dovendosi ritenere provato, stante la mancata allegazione di prova contraria,
il credito vantato da parte opposta e portato dalla fattura n. 5/ 2021 pari a euro 1.220,00.
Parte opponente ha, altresì, contestato il credito di cui alla fattura n. 6/2021 relativa ai lavori extra-contrattuali, asserendo di non aver rilasciato alcuna autorizzazione al compimento degli stessi.
Circa i detti lavori extra-contrattuali la società opposta ha versato in atti un preventivo del 3.06.2021 in seno al quale si ravvisano le specifiche relative ai singoli interventi, i quali trovano riscontro sia nelle dichiarazioni rilasciate dal teste che Testimone_1
confermando che il aveva autorizzato lo svolgimento di ulteriori lavori Parte_1
presso il proprio immobile, ha riferito, altresì, di aver egli stesso redatto il resoconto pagina 6 di 9 datato 3.06.2021 in quanto responsabile tecnico della società opposta e interlocutore del committente;
sia nella comunicazione, tra l'altro non specificamente contestata da parte opponente nelle proprie difese, inoltrata dal al con la quale si Tes_1 Parte_1
informava quest'ultimo degli interventi oggetto della contestata fattura relativa ai lavori extra contrattuali, tali elementi indiziari in quanto concordanti tra loro debbono ritenersi idonei a fornire la prova del credito ingiunto sulla base della fattura n. 6/2021.
Infine, è da rigettarsi la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali causati dall'evento incendiario, avanzata dal per euro 50.000,00, in quanto non Parte_1
risulta provato il nesso di causalità tra l'evento incendiario e gli interventi di ristrutturazione e riposizionamento del quadro elettrico di cui al preventivo del
22.03.2021.
Invero, altro punto in contestazione tra le parti è proprio l'individuazione degli immobili oggetto degli interventi di ristrutturazione, posto che la proprietà del come Parte_1
in atti, è composta da un'abitazione principale e dalla dépendance nella quale è scaturito l'incendio.
A sostegno della propria difesa parte opposta ha asserito nei propri scritti difensivi di non aver svolto alcun intervento all'interno della dépendance, circostanza confermata dalle dichiarazioni del teste , che ha, inoltre, precisato che l'impianto Testimone_1
elettrico che aveva subito gli interventi era posto esclusivamente a servizio della villetta principale e della dépendance.
Inoltre, parte opponente non ha fornito alcuna prova che il quadro elettrico oggetto di pagina 7 di 9 lavori da parte dell'impresa fosse anche a servizio della circostanza che è Parte_2
rimasta del tutto sfornita di supporto probatorio anche a seguito dell'escussione del teste di parte opponente , elettricista intervenuto sui luoghi il 30.05.2021, il Testimone_2
quale ha dichiarato di essere stato chiamato dall'opponente per “effettuare lavori di sistemazione dell'impianto elettrico della stanza, ma di non essere in grado di affermare cosa comandasse il quadro elettrico”.
Di conseguenza, stante l'assenza di prova del coinvolgimento dell'impianto elettrico della dependance negli interventi di ristrutturazione realizzati dalla società opposta, deve escludersi la fondatezza delle deduzioni del in ordine alla responsabilità Parte_1
della stessa per aver mal operato il riposizionamento del quadro elettrico cagionando un principio di incendio nell'appartamento a servizio dell'abitazione principale.
Ad ogni buon conto, è da rilevarsi, che dalle risultanze delle testimonianze dei membri del Corpo dei Vigili del Fuoco intervenuti sui luoghi per estinguere l'incendio, non si evince alcuna certa riconducibilità del principio di incendio al quadro elettrico della dépendance così come dichiarato dal teste : “Non sono in grado di Testimone_3
dire con certezza che l'incendio si fosse sviluppato da tali apparecchiature, ma posso affermare che non c'erano altri punti di innesco, secondo quanto mi riferì il proprietario”.
Per tali motivi, l'opposizione non può essere accolta e, per l'effetto, deve confermarsi il decreto ingiuntivo n. 1746/2021 del 2.11.2021 emesso dal Tribunale di Siracusa e iscritto al n. 3407/2021 del ruolo generale.
pagina 8 di 9 Devono rigettarsi, altresì, le ulteriori domande avanzate dall'opponente in via principale e riconvenzionale.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando, rigettata ed assorbita ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- Rigetta l'opposizione avanzata da e, per l'effetto, conferma il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 1746/2021 del 2.11.2021 emesso dal Tribunale di Siracusa,
dichiarandolo definitivamente definitivo;
- Rigetta la domanda di risarcimento del danno patrimoniale avanzata in via riconvenzionale da parte opponente . Parte_1
- Condanna alla refusione delle spese processuali in favore della Parte_1
che liquida in euro 5.077,00 per compensi, oltre Controparte_1
spese generali al 15%, ed oltre IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Siracusa, il 2 luglio 2025
Il GIUDICE
dott. Domenico Stilo
pagina 9 di 9