Art. 122.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro per i trasporti, le variazioni di bilancio nello stato di previsione dell'entrata ed in quello della spesa del Ministero dei trasporti occorrenti per gli adempimenti previsti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298 .
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro per i trasporti, le variazioni di bilancio nello stato di previsione dell'entrata ed in quello della spesa del Ministero dei trasporti occorrenti per gli adempimenti previsti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298 .