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Sentenza 11 agosto 2025
Sentenza 11 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 11/08/2025, n. 524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 524 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1586/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessia Vicini ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1586/2021 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1
SANTINI MATTEO e dell'avv. GHINI GIAMPAOLO ( ) C.F._2
Indirizzo Telematico;
, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. SANTINI MATTEO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PERVILLI CP_2 P.IVA_1
REBECCA e dell'avv. FONTANESI MATTIA ( ) VIA PAOLO C.F._3
BORSELLINO N. 2 42124 REGGIO NELL'EMILIA; , elettivamente domiciliato in VIA PAOLO BORSELLINO 2 REGGIO EMILIApresso il difensore avv. PERVILLI REBECCA Contr 4.0 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PERVILLI Parte_1 P.IVA_2
REBECCA e dell'avv. FONTANESI MATTIA ( ) VIA PAOLO C.F._3
BORSELLINO N.2 42100 REGGIO NELL'EMILIA; , elettivamente domiciliato in VIA PAOLO BORSELLINO 2 REGGIO EMILIApresso il difensore avv. CP_3
[...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IOTTI MATTEO e dell'avv. ,
[...] P.IVA_3 elettivamente domiciliato in VIA SAN PIETRO MARTIRE 10 null 42121 REGGIO EMILIApresso il difensore avv. IOTTI MATTEO CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni. pagina 1 di 4 MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
conveniva in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, Controparte_1 CP_2
Co
4.0 e chiedendo che venisse revocato l'atto di aumento del capitale Parte_1 CP_3
Co deliberato in data 8.01.21 dai soci di 4.0 e sottoscritto dalla società Parte_1 CP_3
Co nonché l'atto di variazione di capitale di 4.0 del 15.01.2021 e della Parte_1
Co comunicazione di variazione della compagine sociale di 4.0 del Parte_1
10.03.2021 con conseguente declaratoria di inefficacia nei suoi confronti dell'atto di disposizione del patrimonio effettuato dalla società debitrice CP_2
allegava di essere creditore nei confronti di in virtù di Controparte_1 CP_2
contratto di cessione di quote di Tecnohelp 4.0 srl sottoscritto in data 15.07.2020 della complessiva somma di € 950.000,00 da pagarsi quanto ad € 500.000,00 al 31.12.2020 e quanto ad € 450.000,00 al 31.03.2021.
Adduceva l'attore che alle scadenze non aveva effettuato i pagamenti. CP_2
Affermava l'attore che in data 7.12.2020 l'assemblea dei soci di Tecnohelp 4.0 srl (socio unico srl) aveva deliberato l'aumento del capitale sociale ad € 650.000,00 e che CP_2
in data 15.02.21 lo stesso era stato sottoscritto dalla società costituita l'11.02.2021 CP_3
con capitale sociale pari ad € 1.000,00.
Rilevava che in tal modo l'unico bene di proprietà della debitrice Controparte_1
Co
rappresentato dalle quote di partecipazione in 4.0 ridottesi dal CP_2 Parte_1
100% al 10% del capitale sociale, costituente garanzia patrimoniale del proprio credito era venuto meno.
Allegava l'attore di avere proposto per tale ragione azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 cc.
Costituitasi in giudizio eccepiva in primo luogo l'inammissibilità della domanda e CP_3
nel merito rilevava la propria estraneità ai fatti e la conseguente insussistenza dei presupposti di cui all'art. 2901 cc per carenza della scientia fraudis in capo al terzo. pagina 2 di 4 Chiedeva quindi il rigetto della domanda con condanna dell'attore per lite temeraria. Co Si costituivano in giudizio e 4.0 eccependo la competenza CP_2 Parte_1
della Sezione Specializzata in materia di impresa e nel merito contestando la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2901 cc.
Chiedevano pertanto le convenute il rigetto della domanda attorea.
In corso di causa con sentenza n. 62/2022 del 28.06.22 il Tribunale di Bologna dichiarava il fallimento di ed il giudizio veniva interrotto. CP_2
La causa veniva riassunta da e successivamente con sentenza n. Controparte_1
50/2022 veniva dichiarata l'apertura del procedimento di liquidazione giudiziale a carico Co di 4.0 Parte_1
Il Giudizio interrotto veniva quindi riassunto da parte attrice.
Nessuno si costituiva per il fallimento e per la liquidazione giudiziale CP_2
Co
4.0 Parte_1
Senza svolgimento di attività istruttoria la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza a trattazione cartolare con ordinanza del 9.05.2025.
Si deve osservare come successivamente alla proposizione della azione revocatoria ordinaria da parte di il debitore sia stato dichiarato fallito Controparte_1 CP_2
con sentenza n. 62/2022 del 28.06.22 del Tribunale di Bologna.
In questo caso l'azione revocatoria ordinaria che mira a tutelare il singolo creditore diventa improcedibile in quanto subentra l'azione revocatoria fallimentare volta a tutelare tutti i creditori.
Solo la riassunzione da parte del Curatore Fallimentare della revocatoria nell'interesse della intera massa fallimentare avrebbe potuto evitare l'improcedibilità della stessa.
Qualora il Curatore come nel caso di specie decida di non proseguire l'azione la stessa non può essere riassunta dal creditore a titolo individuale essendo per lo stesso improcedibile.
pagina 3 di 4 Pertanto se il debitore fallisce come nel caso di specie dopo la proposizione dell'azione revocatoria ordinaria il creditore individuale non può più agire autonomamente per ottenere la revoca dell'atto pregiudizievole.
L'azione diviene di titolarità del Curatore Fallimentare che può decidere se e come procedere per tutelare gli interessi dei creditori (cfr. Cassazione n. 40745/2021 sulla improponibilità della revocatoria ordinaria nei confronti di debitore fallito prima della instaurazione del giudizio).
L'improcedibilità della domanda è rilevabile d'ufficio.
La domanda proposta da deve pertanto essere dichiarata Controparte_1
improcedibile.
Le spese di lite stante l'esito della controversia devono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale di VE , definitivamente pronunciando nella causa RG n. 1586/2021 ogni contraria domanda, eccezione, deduzione disattesa così decide:
1) dichiara improcedibile la domanda proposta da;
Controparte_1
2) compensa le spese di lite.
VE, 7 agosto 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Alessia Vicini
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessia Vicini ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1586/2021 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1
SANTINI MATTEO e dell'avv. GHINI GIAMPAOLO ( ) C.F._2
Indirizzo Telematico;
, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. SANTINI MATTEO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PERVILLI CP_2 P.IVA_1
REBECCA e dell'avv. FONTANESI MATTIA ( ) VIA PAOLO C.F._3
BORSELLINO N. 2 42124 REGGIO NELL'EMILIA; , elettivamente domiciliato in VIA PAOLO BORSELLINO 2 REGGIO EMILIApresso il difensore avv. PERVILLI REBECCA Contr 4.0 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PERVILLI Parte_1 P.IVA_2
REBECCA e dell'avv. FONTANESI MATTIA ( ) VIA PAOLO C.F._3
BORSELLINO N.2 42100 REGGIO NELL'EMILIA; , elettivamente domiciliato in VIA PAOLO BORSELLINO 2 REGGIO EMILIApresso il difensore avv. CP_3
[...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IOTTI MATTEO e dell'avv. ,
[...] P.IVA_3 elettivamente domiciliato in VIA SAN PIETRO MARTIRE 10 null 42121 REGGIO EMILIApresso il difensore avv. IOTTI MATTEO CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni. pagina 1 di 4 MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
conveniva in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, Controparte_1 CP_2
Co
4.0 e chiedendo che venisse revocato l'atto di aumento del capitale Parte_1 CP_3
Co deliberato in data 8.01.21 dai soci di 4.0 e sottoscritto dalla società Parte_1 CP_3
Co nonché l'atto di variazione di capitale di 4.0 del 15.01.2021 e della Parte_1
Co comunicazione di variazione della compagine sociale di 4.0 del Parte_1
10.03.2021 con conseguente declaratoria di inefficacia nei suoi confronti dell'atto di disposizione del patrimonio effettuato dalla società debitrice CP_2
allegava di essere creditore nei confronti di in virtù di Controparte_1 CP_2
contratto di cessione di quote di Tecnohelp 4.0 srl sottoscritto in data 15.07.2020 della complessiva somma di € 950.000,00 da pagarsi quanto ad € 500.000,00 al 31.12.2020 e quanto ad € 450.000,00 al 31.03.2021.
Adduceva l'attore che alle scadenze non aveva effettuato i pagamenti. CP_2
Affermava l'attore che in data 7.12.2020 l'assemblea dei soci di Tecnohelp 4.0 srl (socio unico srl) aveva deliberato l'aumento del capitale sociale ad € 650.000,00 e che CP_2
in data 15.02.21 lo stesso era stato sottoscritto dalla società costituita l'11.02.2021 CP_3
con capitale sociale pari ad € 1.000,00.
Rilevava che in tal modo l'unico bene di proprietà della debitrice Controparte_1
Co
rappresentato dalle quote di partecipazione in 4.0 ridottesi dal CP_2 Parte_1
100% al 10% del capitale sociale, costituente garanzia patrimoniale del proprio credito era venuto meno.
Allegava l'attore di avere proposto per tale ragione azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 cc.
Costituitasi in giudizio eccepiva in primo luogo l'inammissibilità della domanda e CP_3
nel merito rilevava la propria estraneità ai fatti e la conseguente insussistenza dei presupposti di cui all'art. 2901 cc per carenza della scientia fraudis in capo al terzo. pagina 2 di 4 Chiedeva quindi il rigetto della domanda con condanna dell'attore per lite temeraria. Co Si costituivano in giudizio e 4.0 eccependo la competenza CP_2 Parte_1
della Sezione Specializzata in materia di impresa e nel merito contestando la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2901 cc.
Chiedevano pertanto le convenute il rigetto della domanda attorea.
In corso di causa con sentenza n. 62/2022 del 28.06.22 il Tribunale di Bologna dichiarava il fallimento di ed il giudizio veniva interrotto. CP_2
La causa veniva riassunta da e successivamente con sentenza n. Controparte_1
50/2022 veniva dichiarata l'apertura del procedimento di liquidazione giudiziale a carico Co di 4.0 Parte_1
Il Giudizio interrotto veniva quindi riassunto da parte attrice.
Nessuno si costituiva per il fallimento e per la liquidazione giudiziale CP_2
Co
4.0 Parte_1
Senza svolgimento di attività istruttoria la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza a trattazione cartolare con ordinanza del 9.05.2025.
Si deve osservare come successivamente alla proposizione della azione revocatoria ordinaria da parte di il debitore sia stato dichiarato fallito Controparte_1 CP_2
con sentenza n. 62/2022 del 28.06.22 del Tribunale di Bologna.
In questo caso l'azione revocatoria ordinaria che mira a tutelare il singolo creditore diventa improcedibile in quanto subentra l'azione revocatoria fallimentare volta a tutelare tutti i creditori.
Solo la riassunzione da parte del Curatore Fallimentare della revocatoria nell'interesse della intera massa fallimentare avrebbe potuto evitare l'improcedibilità della stessa.
Qualora il Curatore come nel caso di specie decida di non proseguire l'azione la stessa non può essere riassunta dal creditore a titolo individuale essendo per lo stesso improcedibile.
pagina 3 di 4 Pertanto se il debitore fallisce come nel caso di specie dopo la proposizione dell'azione revocatoria ordinaria il creditore individuale non può più agire autonomamente per ottenere la revoca dell'atto pregiudizievole.
L'azione diviene di titolarità del Curatore Fallimentare che può decidere se e come procedere per tutelare gli interessi dei creditori (cfr. Cassazione n. 40745/2021 sulla improponibilità della revocatoria ordinaria nei confronti di debitore fallito prima della instaurazione del giudizio).
L'improcedibilità della domanda è rilevabile d'ufficio.
La domanda proposta da deve pertanto essere dichiarata Controparte_1
improcedibile.
Le spese di lite stante l'esito della controversia devono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale di VE , definitivamente pronunciando nella causa RG n. 1586/2021 ogni contraria domanda, eccezione, deduzione disattesa così decide:
1) dichiara improcedibile la domanda proposta da;
Controparte_1
2) compensa le spese di lite.
VE, 7 agosto 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Alessia Vicini
pagina 4 di 4