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Sentenza 12 aprile 2025
Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 12/04/2025, n. 340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 340 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso Civile
N. R.G. 1630/2019
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Mario Venditti Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice rel.
dott. Cristina Nicolò Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per Separazione giudiziale instaurato da
(C.F. ) con l'assistenza dell'Avv. Parte_1 C.F._1
RIVOLTA EP
contro
(C.F. ) con l'assistenza dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
PIOZZI FRANCESCA
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
2-
La casa coniugale sita in Roccastrada (GR), Podere Venelle viene assegnata al marito,
Per_
3- I figli e rimarranno affidati ad entrambi i genitori Controparte_1 Per_2
che ne cureranno l'educazione, gli indirizzi scolastici e le attività ricreative che i bambini dovranno o vorranno affrontare. I figli minori saranno collocati presso la madre in Follonica, Via Belgrado 4, ove risiederanno. Il padre potrà vedere i figli e tenerli con se liberamente e comunque compatibilmente con gli impegni scolastici degli stessi e lavorativi dei genitori previo avviso e/o accordo telefonico con la madre. In particolare, il padre avrà diritto di vederli e tenerli con sé ogni fine settimana, precisamente venerdì
dalle ore 19 sino alla domenica ore 19. I figli trascorreranno il Natale alternativamente con il padre o con la madre, nel senso che se trascorreranno il Natale con il padre,
trascorreranno il giorno di Santo Stefano con la madre e viceversa;
ad anni alterni trascorreranno l'ultimo dell'anno con il padre ed il primo giorno dell'anno con la madre e viceversa. I figli trascorreranno le vacanze natalizie per metà con il padre e per metà
con la madre. I figli trascorreranno le vacanze scolastiche pasquali compreso il giorno di
Pasqua alternativamente di anno in anno con il padre e con la madre. Quanto alle vacanze estive (giugno-agosto), il padre potrà trascorrere con i figli un periodo, anche non continuativo, di giorni quindici. Tali periodi di ferie dovranno essere comunicati alla Sig.ra con congruo preavviso. Entrambi i genitori potranno portare i Parte_1
figli in vacanza. Il padre avrà facoltà di vedere i figli nell'eventuale luogo di villeggiatura, dove si recheranno con la madre, salvo congruo preavviso;
lo stesso dicasi per la madre. Il padre avrà altresì facoltà di trattenere i figli presso di sé nei mesi estivi e nelle festività del calendario scolastico per compensare il periodo che i medesimi figli stanno con la mamma. Il tutto fatto salvi diversi accordi tra le parti e compatibilmente con gli impegni scolastici dei figli.
4- A titolo di contributo per il mantenimento dei
Pag. 2 di 18 Per_ figli minori, e il Sig. corrisponderà alla Sig.ra Per_2 Controparte_1
entro il giorno 10 di ogni mese, l'importo mensile di € 700 (€ 350 Parte_1
pro-capite), o quello ritenuto di giustizia, rivalutabile annualmente in base agli indici
ISTAT. Per quanto riguarda le spese straordinarie, di seguito specificate, saranno divise equamente in ragione del 50% ciscuno. -spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b)
cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale qualora prescritti dal medico curante;
d) tichets sanitari;
-
spese mediche (da documentare) che richiedano il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale qualora prescritti dal medico curante;
d) farmaci particolari;
-spese scolastiche: (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b)
libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
-spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a-tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
-spese extrascolastiche: (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
-spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter); c) viaggi e vacanze;
5-Rimborso della complessiva somma di €
5.288,57 da parte dello in favore di di cui : € 5.000 a Controparte_1 Parte_1
titolo di contributo al mantenimento dei figli dal mese di settembre 2018 al mese di
Pag. 3 di 18 giugno 20019, così come concordato tra le parti e mai corrisposto, € 238,50, al netto delle compensazioni già praticate tra i coniugi, a titolo di spese straordinarie nella misura del 50%, così come concordato tra le parti e mai corrisposte;
6-I doni in danaro corrisposti ai figli per le ricorrenze (compleanno, mance, cresima, comunione, Natale,
Pasqua e per ogni altra occasione) dovranno essere depositati in due distinti libretti postali intestati a ciascun figlio e ad entrambi i genitori con obbligo di firma congiunta.
7-I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare all'assegno di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro.
8- I coniugi si impegnano a comunicare ogni eventuale cambio di residenza, ogni spostamento che riguardi i figli minori e si danno il reciproco consenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio”
per parte convenuta: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così
provvedere:
1. Pronunciare e confermare la separazione personale dei coniugi, con l'obbligo di reciproco rispetto;
Per_ 2. Disporre l'affidamento condiviso dei figli e a entrambi i genitori, con Per_2
collocazione prevalente presso la madre e con facoltà del padre di tenerli presso di sé,
ogni fine settimana dal venerdì sera (ore 19,00) al lunedì mattina, giorno in cui li condurrà a scuola, nonché durante le festività scolastiche e le vacanze estive, nel rispetto del principio dell'alternanza tra i genitori, e sempre seguendo le esigenze ed i desideri dei minori;
3. Disporre a carico del Sig. l'obbligo di versare un importo mensile di Controparte_1
Euro 300,00, per il mantenimento di ambedue i figli minori (Euro 150,00 ciascuno), per
Pag. 4 di 18 il tramite dei rispettivi genitori e/o comunque recepire la disponibilità manifestata, in proposito, dagli stessi nonni paterni;
4) Disporre, a carico del Sig. il rimborso del 50% delle spese Controparte_1
straordinarie, sostenute dalla Sig.ra per i figli, in favore della Parte_1
medesima, secondo le modalità indicate nel protocollo di intesa spese figli, del Tribunale
di Grosseto;
4. Confermare per il resto le condizioni indicate nel ricorso avversario, fatta eccezione per la domanda inerente il rimborso delle spese straordinarie arretrate, stante la condizione di comprovata indigenza del resistente.
5. Con compensazione integrale delle spese”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione giudiziale dei coniugi, depositato in data
25.06.2019, ha convenuto in giudizio affinché Parte_1 Controparte_1
il Tribunale, previa emanazione dei provvedimenti temporanei e urgenti ritenuti opportuni nell'interesse dei coniugi e dei figli minori, volesse accogliere le seguenti conclusioni: “1-I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2-La casa coniugale sita in Roccastrada (GR), Podere Venelle viene assegnata
Per_ al marito, 3- I figli e rimarranno affidati ad entrambi i Controparte_1 Per_2
genitori che ne cureranno l'educazione, gli indirizzi scolastici e le attività ricreative che i bambini dovranno o vorranno affrontare. I figli minori saranno collocati presso la madre in Follonica, Via Belgrado 4, ove risiederanno. Il padre potrà vedere i figli e tenerli con se liberamente e comunque compatibilmente con gli impegni scolastici degli stessi e lavorativi dei genitori previo avviso e/o accordo telefonico con la madre. In
particolare, il padre avrà diritto di vederli e tenerli con sé ogni fine settimana,
Pag. 5 di 18 precisamente venerdì dalle ore 19 sino alla domenica ore 19. I figli trascorreranno il
Natale alternativamente con il padre o con la madre, nel senso che se trascorreranno il
Natale con il padre, trascorreranno il giorno di Santo Stefano con la madre e viceversa;
ad anni alterni trascorreranno l'ultimo dell'anno con il padre ed il primo giorno dell'anno con la madre e viceversa. I figli trascorreranno le vacanze natalizie per metà
con il padre e per metà con la madre. I figli trascorreranno le vacanze scolastiche pasquali compreso il giorno di Pasqua alternativamente di anno in anno con il padre e con la madre. Quanto alle vacanze estive (giugno-agosto), il padre potrà trascorrere con i figli un periodo, anche non continuativo, di giorni quindici. Tali periodi di ferie dovranno essere comunicati alla Sig.ra con congruo preavviso. Entrambi i Parte_1
genitori potranno portare i figli in vacanza. Il padre avrà facoltà di vedere i figli nell'eventuale luogo di villeggiatura, dove si recheranno con la madre, salvo congruo preavviso;
lo stesso dicasi per la madre. Il padre avrà altresì facoltà di trattenere i figli presso di sé nei mesi estivi e nelle festività del calendario scolastico per compensare il periodo che i medesimi figli stanno con la mamma. Il tutto fatto salvi diversi accordi tra le parti e compatibilmente con gli impegni scolastici dei figli.
4- A titolo di contributo
Per_ per il mantenimento dei figli minori, e il Sig. Per_2 Controparte_1
corrisponderà alla Sig.ra entro il giorno 10 di ogni mese, l'importo Parte_1
mensile di € 700 (€ 350 pro-capite), o quello ritenuto di giustizia, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT. Per quanto riguarda le spese straordinarie, di seguito specificate, saranno divise equamente in ragione del 50% ciscuno. -spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale qualora prescritti dal medico curante;
d) tichets sanitari;
-spese mediche (da documentare) che
Pag. 6 di 18 richiedano il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario
Nazionale qualora prescritti dal medico curante;
d) farmaci particolari;
-spese scolastiche: (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
-spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a-tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
-spese extrascolastiche: (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
-spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività
sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter);
c) viaggi e vacanze;
5-Rimborso della complessiva somma di € 5.288,57 da parte dello in favore di di cui : € 5.000 a titolo di contributo al Controparte_1 Parte_1
mantenimento dei figli dal mese di settembre 2018 al mese di giugno 2019, così come concordato tra le parti e mai corrisposto, € 238,50, al netto delle compensazioni già
praticate tra i coniugi, a titolo di spese straordinarie nella misura del 50%, così come concordato tra le parti e mai corrisposte;
6-I doni in danaro corrisposti ai figli per le ricorrenze (compleanno, mance, cresima, comunione, Natale, Pasqua e per ogni altra occasione) dovranno essere depositati in due distinti libretti postali intestati a ciascun figlio e ad entrambi i genitori con obbligo di firma congiunta.
7-I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare all'assegno di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro.
8- I coniugi si impegnano a comunicare ogni eventuale
Pag. 7 di 18 cambio di residenza, ogni spostamento che riguardi i figli minori e si danno il reciproco consenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio”.
All'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente, si è costituito di in giudizio , dichiarando di essere “nullatenente….. di continuare Controparte_1
ad abitare in uno degli appartamenti dell'agriturismo della madre, da sempre destinato ad abitazione familiare dei coniugi, di essere mantenuto in toto dai propri genitori” ed ancora di avere, “per sopperire alle esigenze di mantenimento dei figli… da sempre proposto alla moglie di rimare ad abitare la casa coniugale, soluzione rifiutata dalla Sig
Per_ ; dava inoltre atto che i propri genitori, nonni dei minori e Parte_1
percepivano una pensione netta di € 1.700,00 mensile, nonché un Per_2
reddito annuo di € 7.862 dall'attività dell'azienda di Agriturismo. Dichiarava
inoltre che i Sigg. e , genitori di e Persona_3 Persona_4 Controparte_1
Per_ nonni di e nel garantire il rispetto dell'impegno al Per_2
mantenimento dei nipoti, riconoscendo il proprio debito con scrittura privata, si obbligavano a corrispondere direttamente a la somma Parte_1
complessiva di € 300,00 mensile”.
Il Presidente f.f. Dott. Di Zenzo, con ordinanza riservata emessa in data
05/11/2019, adottava i seguenti provvedimenti provvisori: “ 1) autorizza i coniugi a vivere separati;
2) affida i figli minori ad entrambi i genitori che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale;
le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, all'istruzione e alla salute saranno assunte di comune accordo, tenuto conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata separatamente;
3) dispone che i figli vivranno con la madre presso l'abitazione nel Comune di Follonica, in Via Belgrado 4, con il diritto per il padre di frequentare i
Pag. 8 di 18 figli minori, previo accordo con la madre, almeno due volte nell'arco della settimana;
a cui si aggiunge un weekend a settimane alterne;
ed ancora, durante il periodo delle vacanze scolastiche natalizie e pasquali ad anni alterni, infine per un periodo di quindici giorni durante le vacanze estive;
5) attribuisce mensilmente a un Parte_1
assegno mensile di € 500,00 (cinquecento/00) per il mantenimento di entrambi i figli minori, da corrispondersi da parte dello dal mese di novembre 2019 al Controparte_1
domicilio dell'avente diritto, entro i primi cinque giorni di ogni mese e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici dell'ISTAT relativi alle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati;
6) dispone che ciascuno dei coniugi contribuisca alla metà delle spese straordinarie”.
Dopo la rimessine delle causa davanti al giudice istruttore, il Tribunale di
Grosseto, con Sentenza n. 357/2022 emessa il 14/06/2022, “Dichiarava la separazione personale tra e coniugi per Parte_1 Controparte_1
matrimonio celebrato in Roccastrada (GR) il 24/03/2008”..
Il giudizio veniva successivamente istruito documentalmente, mediante l'interrogatorio formale del resistente.
La causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 10 ottobre 2024 ed assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Le domande.
La separazione personale dei coniugi.
Pag. 9 di 18 Nel corso del giudizio, questo Tribunale ha emesso sentenza non definitiva con cui ha pronunciato la separazione personale dei coniugi. Nulla, pertanto deve statuirsi sul punto in questa sede.
L'affidamento dei minori e la loro collocazione.
Sul punto le domande dei genitori sono sovrapponibili poiché entrambe volte
Per_ alla previsione dell'affidamento condiviso dei figli e a entrambi i Per_2
genitori, con collocazione prevalente presso la madre.
Tale regime di affidamento e collocamento risulta corrispondente all'interesse dei minori e deve pertanto essere recepito dal Collegio.
L'assegnazione della casa familiare.
E' pacifico che la ricorrente ed i figli abbiano, quanto meno dall'introduzione del giudizio, fissato la propria dimora presso i genitori delle ricorrente stessa.
La vita dei minori, dunque, non può che risultare radicata a Follonica;
non vi sono pertanto ragioni per ritenere che una loro collocazione in Ribolla possa essere rispondente al loro interesse. Peralto, come già chiarito in fase presidenziale, è ferma la libertà della madre di fissare ove la stessa ritenga più
opportuno la propria residenza.
Conseguentemente, sul presupposto della concorde volontà dei genitori di collocare prevalentemente i figli con la madre, non vi sono ragioni per disporre l'assegnazione alla ricorrente della casa già adibita a casa familiare, peraltro interessata da procedura esecutiva.
La frequentazione padre – figli.
Pag. 10 di 18 La madre ha chiesto al Tribunale di voler fissare il seguente regime di frequentazione tra il padre ed i figli:
Il padre potrà vedere i figli e tenerli con se liberamente e comunque compatibilmente con gli impegni scolastici degli stessi e lavorativi dei genitori previo avviso e/o accordo telefonico con la madre. In particolare, il padre avrà diritto di vederli e tenerli con sé
ogni fine settimana, precisamente venerdì dalle ore 19 sino alla domenica ore 19. I figli trascorreranno il Natale alternativamente con il padre o con la madre, nel senso che se trascorreranno il Natale con il padre, trascorreranno il giorno di Santo Stefano con la madre e viceversa;
ad anni alterni trascorreranno l'ultimo dell'anno con il padre ed il primo giorno dell'anno con la madre e viceversa. I figli trascorreranno le vacanze natalizie per metà con il padre e per metà con la madre. I figli trascorreranno le vacanze scolastiche pasquali compreso il giorno di Pasqua alternativamente di anno in anno con il padre e con la madre. Quanto alle vacanze estive (giugno-agosto), il padre potrà
trascorrere con i figli un periodo, anche non continuativo, di giorni quindici. Tali
periodi di ferie dovranno essere comunicati alla Sig.ra con congruo Parte_1
preavviso. Entrambi i genitori potranno portare i figli in vacanza. Il padre avrà facoltà
di vedere i figli nell'eventuale luogo di villeggiatura, dove si recheranno con la madre,
salvo congruo preavviso;
lo stesso dicasi per la madre. Il padre avrà altresì facoltà di trattenere i figli presso di sé nei mesi estivi e nelle festività del calendario scolastico per compensare il periodo che i medesimi figli stanno con la mamma. Il tutto fatto salvi diversi accordi tra le parti e compatibilmente con gli impegni scolastici dei figli”.
Il ricorrente di fatto si è associato alla domanda della madre, con la sola differenza relativa alla possibilità per il padre di tenere con sé i figli anche nella sera e nella notte della domenica dei fine settimana e, dunque, sino “al lunedì
mattina, giorno in cui li condurrà a scuola”.
Pag. 11 di 18 Ebbene, la richiesta del padre deve essere rigettata poiché non sostenuta da alcuna specifica argomentazione ed anzi contrastata delle emergenze processuali ed in particolare dalle dichiarazioni rilasciate della resistente all'udienza del 20.2.2023 (non contestate nelle successive difese dal , Parte_1
secondo cui “il padre non vede i figli, si è addirittura dimenticato del compleanno della figlia;
il padre ha visto i figli a Natale 2022 per due ore;
il bambino l'ha visto anche l'ultimo dell'anno; il bambino lo vede di più, circa due volte al mese, ma nemmeno tutti i mesi (lo vede quando il bambino glielo chiede insistentemente)”.
La discontinuità nelle frequentazioni, emergente dagli atti di causa, sconsiglia di prevedere una frequentazione più ampia rispetto a quella proposta dalla madre, che in ogni caso, ad eccezione della parte relativa al pernotto di cui si è
appena detto, trova l'adesione anche del padre risultando, pertanto, in ragione della comune valutazione dei genitori, conforme all'interesse dei minori.
Il contributo al mantenimento.
Come detto, in sede presidenziale è stato posto a carico del padre un assegno di mantenimento per i figli di € 500,00 mensili (250,00 per ciascun figlio) oltre al
50% delle spese straordinarie.
Nella propria comparsa di costituzione e risposta, ha allegato Controparte_1
di essere nullatenente, di non presentare dichiarazione dei redditi, di continuare ad abitare in uno degli appartamenti dell'agriturismo della madre, e più
precisamente che “anche a causa delle gravi condizioni di salute in cui a tutt'oggi versa… può solo aiutare nell'azienda di famiglia, ma non vi lavora ed è mantenuto in toto dai genitori” (vds. pag. 2 comparsa di costituzione e risposta).
Pag. 12 di 18 Nel corso dell'istruttoria è stato ammesso l'interpello del resistente sui seguenti capitoli di prova:
“ unitamente ai Vostri anziani genitori avete gestito sin da ragazzo e gestite C.F._3
tutt'ora l'azienda di famiglia costituita dall'Agriturismo denominato in Persona_4
Ribolla, Podere Venelle, di circa 3 ettari, destinato all'accoglienza di turisti sia nel periodo invernale che estivo, nonché quale alla produzione e alla vendita diretta di prodotti tipici locali;
2-DVC l' è costituito da due casolari distinti, uno in muratura Parte_2
suddiviso in 5 appartamenti di circa 70 mq ciascuno, e 3 camere con bagno e solottino privato, di circa 35 mq ciascuna. L'altro casolare realizzato in sasso suddiviso in 2
appartamenti di circa 70 mq ciascuno. Complessivamente 7 appartamenti e 3 camere con bagno e salottino.
3-DVC gli appartamenti e camere di cui al capitolo 2), ad eccezione di due appartamenti, di cui uno destinato all'abitazione di e l'altro dei di lui Controparte_1
genitori, vengono affittati a turisti sia nel periodo invernale che nel periodo estivo;
5-DVC l'Agriturismo è immerso e circondato da una distesa di terreno di circa 3 ettari:
destinati in parte a ulivi, vigneti e altro, che vengono coltivati tutto l'anno per realizzare prodotti tipici per la vendita diretta. In particolare, olio extra vergine e vino rosso da tavola tipico della zona di Ribolla, molto apprezzato dai turisti”.
non ha reso l'interrogatorio formale sulle predette circostanze Controparte_1
e pertanto in relazione alle stesse vale il disposto di cui all'art. 232 c.p.c.,
secondo cui “se la parte non si presenta o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, il collegio, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio”.
Pag. 13 di 18 In proposito occorre allora ricordare ed evidenziare
- che la mancata risposta all'interrogatorio formale non determina l'effetto automatico di "ficta confessio" (che invece era ricollegato a tale vicenda dall'abrogato art. 218 del precedente codice di rito), ma riconnette alla mancata risposta della parte soltanto una presunzione semplice che consente al giudice di desumere elementi indiziari a favore della avversa tesi processuale (cfr. Cassazione civile, Sez. VI-3, ordinanza n. 19833 del
19 settembre 2014);
- che i predetti capitoli di prova non hanno ad oggetto fatti primari, ossia costitutivi, modificativi, impeditivi od estintivi del diritto fatto valere in giudizio, ma semplicemente fatti secondari (vale a dire dedotti in mera funzione probatoria dei primi), volti a far emergere, induttivamente, una capacità lavorativa del resistente;
- che. stante la genericità delle circostanze dedotte in tali capitoli, dagli stessi si può trarre soltanto che lo abbia in qualche modo CP_1
coadiuvato i propri genitori nella gestione dell'agriturismo, senza però,
che sia possibile comprendere quali e quante risorse economiche lo stesso abbia ritratto dall'offrire tale ausilio;
- che la stessa ricorrente, alla già citata udienza del 20.2.2023, ha dato conto del fatto che il “il padre dei ragazzi ha diversi problemi di salute”, ma che a suo “parere potrebbe attivarsi per ottenere qualche sussidio o comunque per svolgere lavori che non richiedono sforzi fisici”..
Ebbene, compendiando tutti gli elementi sopra riportati e valutata in ogni caso la genericità dell'allegazione delle patologie che affliggono il resistente, rispetto
Pag. 14 di 18 alle quali neppure è stato offerto in comunicazione un qualche certificato, deve ritenersi che , nato nel 1977, abbia una capacità lavorativa Controparte_1
generica che, seppure ridotta, dovrebbe essere impiegata primariamente per far fronte al mantenimento dei figli.
In tal senso “occorre osservare che la giurisprudenza è costante nel ritenere che anche il genitore disoccupato è obbligato a mantenere i figli. Neanche la perdita del lavoro costituisce oggettiva impossibilità di fare fronte alle obbligazioni economiche (Cass.
sent. n. 39411/17 del 24.08.17). La Corte di Cassazione, infatti, ha stabilito il principio secondo il quale “il genitore separato o divorziato deve versare l'assegno di mantenimento per i figli anche se è disoccupato”, sussistendo il dovere dell'obbligato di attivarsi ed impegnarsi ulteriormente nella ricerca di una occupazione, per essere in condizione di fare fronte agli impegni intrinseci alla scelta della genitorialità” (cfr.
Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 12283 del 2024).
Ebbene, nel caso di specie non emerge alcuna prova (né, invero, alcuna specifica allegazione) che permetta di affermare che lo abbia compiuto tutto CP_1
quanto possibile per mettersi “in condizione di fare fronte agli impegni intrinseci alla scelta della genitorialità”.
La capacità reddituale che emerge dagli indici sopra riportati (tra i quali, come detto anche le dichiarazioni della stessa resistente) porta a determinare in euro
200,00 per ciascun figlio il contributo indiretto dovuto dal resistente in favore dei propri figli.
A ciò, in ragione del principio di proporzionalità, deve aggiungersi il 50% delle spese straordinarie relative alla prole.
Pag. 15 di 18 La statuizione relativa al contributo al mantenimento dei minori non può che essere riferita, nel presente giudizio, ove non si è integrato alcun contraddittorio nei confronti dei genitori dello , soltanto al resistente. CP_1
La domanda di Rimborso della complessiva somma di € 5.288,57 da parte dello in favore di Controparte_1 Parte_1
Questa domanda non può trovare accoglimento, essendo la previsione del contributo al mantenimento legata alla proposizione della domanda giudiziale,
senza che la stessa possa essere fatta retroagire ad un momento antecedente all'introduzione del giudizio.
A fronte delle contestazioni del resistente, non vi è prova, poi, che la somma di
€ 238,50, (richiesta dalla ricorrente) sia stata effettiva sborsata dalla ricorrente e concordata con la controparte.
Invero dalle generiche allegazioni attoree neppure si comprende a che cosa tale spesa debba essere riferita.
Le spese del presente giudizio.
In ragione del comune interesse delle parti alla pronuncia sullo status e della parziale soccombenza reciproca sulle altre domande, le spese di lite debbono essere integralmente compensate tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, nel contraddittorio delle parti,
Pag. 16 di 18 DISPONE che i minori (nata il [...]) e Persona_5 Persona_6
(nato il [...]) rimangano affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, a norma di legge, con collocamento prevalente presso la madre;
DISPONE che le frequentazioni tra il padre ed i figli avvengano secondo il seguente regime:
il padre potrà vedere i figli e tenerli con se liberamente e comunque compatibilmente con gli impegni scolastici degli stessi e lavorativi dei genitori previo avviso e/o accordo telefonico con la madre. In particolare,
il padre avrà diritto di vederli e tenerli con sé ogni fine settimana,
precisamente venerdì dalle ore 19 sino alla domenica ore 19. I figli trascorreranno il Natale alternativamente con il padre o con la madre, nel senso che se trascorreranno il Natale con il padre, trascorreranno il giorno di Santo Stefano con la madre e viceversa;
ad anni alterni trascorreranno l'ultimo dell'anno con il padre ed il primo giorno dell'anno con la madre e viceversa. I figli trascorreranno le vacanze natalizie per metà con il padre e per metà con la madre. I figli trascorreranno le vacanze scolastiche pasquali compreso il giorno di Pasqua alternativamente di anno in anno con il padre e con la madre. Quanto alle vacanze estive (giugno-agosto), il padre potrà trascorrere con i figli un periodo, anche non continuativo, di giorni quindici. Tali periodi di ferie dovranno essere comunicati alla Sig.ra con congruo preavviso. Entrambi i genitori potranno portare i Parte_1
figli in vacanza. Il padre avrà facoltà di vedere i figli nell'eventuale luogo di villeggiatura, dove si recheranno con la madre, salvo congruo preavviso;
lo stesso dicasi per la madre. Il padre avrà altresì facoltà di trattenere i figli presso di sé nei mesi estivi e nelle festività del calendario
Pag. 17 di 18 scolastico per compensare il periodo che i medesimi figli stanno con la mamma. Il tutto fatto salvi diversi accordi tra le parti e compatibilmente con gli impegni scolastici dei figli.
DISPONE che il padre contribuisca al mantenimento Controparte_1
ordinario indiretto della prole mediante la corresponsione alla madre,
[...]
dell'importo di € 400,00 (200,00 per ciascun figlio) entro il giorno 10 Parte_1
di ogni mese, oltre rivalutazione annuale Istat;
oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo in uso presso questo Tribunale di Grosseto;
RIGETTA le ulteriori domande dispiegate dalle parti.
DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio;
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 27/02/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott. Mario Venditti
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