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Sentenza 26 aprile 2025
Sentenza 26 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 26/04/2025, n. 843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 843 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Foggia
Contenzioso - PRIMA SEZIONE
N. R.G. 2528/2024
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
Antonio Buccaro Presidente
Alessio Marfe' Giudice rel./est.
Roberto Bianco Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio tra:
(C.F. ), Parte_1 Parte_2 C.F._1 con l'Avv. LASALVIA TERESA ZORAIDE;
e
(C.F. ), con l'Avv. FATIGATO Parte_3 C.F._2
PASQUALE ; con l'intervento del Pubblico Ministero;
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui ai patti contenuti nell'istanza di anticipazione udienza depositata il 26/02/2025, che qui si intendono richiamati e trascritti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio in data 5/07/1995, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Cerignola (n. 136, parte II, serie A, ufficio 1, anno 1995) nel corso del quale sono nati i figli (nt. a San Giovanni Rotondo il 25/11/1998) e Persona_1
(nt. a Cerignola il 20/01/2002) e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle CP_1
condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte rientrano nella sfera dei diritti disponibili, in mancanza di figli minori, e non sono contrarie a norme imperative e di ordine pubblico e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 L. 1 dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Quanto alla richiesta di dichiarare la cessazione del fondo patrimoniale, nulla deve disporsi, trattandosi di un mero effetto legale ex art. 171, co. 1, c.c.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra – ANTONIO – Parte_1
(nt. a FOGGIA (FG) il 06/07/1964) e Parte_2 Parte_3
(nt. a SAN GIOVANNI ROTONDO il 25/05/1973), prendendo atto degli accordi tra loro intervenuti;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Foggia nella camera di consiglio del giorno 16/04/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Alessio Marfe' Antonio Buccaro
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Foggia
Contenzioso - PRIMA SEZIONE
N. R.G. 2528/2024
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
Antonio Buccaro Presidente
Alessio Marfe' Giudice rel./est.
Roberto Bianco Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio tra:
(C.F. ), Parte_1 Parte_2 C.F._1 con l'Avv. LASALVIA TERESA ZORAIDE;
e
(C.F. ), con l'Avv. FATIGATO Parte_3 C.F._2
PASQUALE ; con l'intervento del Pubblico Ministero;
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui ai patti contenuti nell'istanza di anticipazione udienza depositata il 26/02/2025, che qui si intendono richiamati e trascritti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio in data 5/07/1995, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Cerignola (n. 136, parte II, serie A, ufficio 1, anno 1995) nel corso del quale sono nati i figli (nt. a San Giovanni Rotondo il 25/11/1998) e Persona_1
(nt. a Cerignola il 20/01/2002) e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle CP_1
condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte rientrano nella sfera dei diritti disponibili, in mancanza di figli minori, e non sono contrarie a norme imperative e di ordine pubblico e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 L. 1 dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Quanto alla richiesta di dichiarare la cessazione del fondo patrimoniale, nulla deve disporsi, trattandosi di un mero effetto legale ex art. 171, co. 1, c.c.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra – ANTONIO – Parte_1
(nt. a FOGGIA (FG) il 06/07/1964) e Parte_2 Parte_3
(nt. a SAN GIOVANNI ROTONDO il 25/05/1973), prendendo atto degli accordi tra loro intervenuti;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Foggia nella camera di consiglio del giorno 16/04/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Alessio Marfe' Antonio Buccaro
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