Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 14/02/2025, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 805/2022 RG
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott. Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere rel
3 Dott. ssa Ginevra Chinè Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. (termine al 13.2.2025) viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello nel procedimento avverso la sentenza n. 1002/2022 pubblicata l'11.5.2022 dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Reggio Calabria vertente
TRA
Parte_1
(Cod. Fisc. con l' avv. Antonio
[...] P.IVA_1
D'Agostino , che indica il n. di fax e la casella PEC P.IVA_2
quali recapiti Email_1
APPELLANTE
CONTRO
, rappresentato e difeso dagli Avv. Giovanni Taccone ( fax: Controparte_1
– PEC: e Francesco Marino P.IVA_3 Email_2
APPELLATO
E NEI CONFRONTI DI
(Cod. Fisc. ) in persona del legale Controparte_2 P.IVA_4 rappresentante “pro tempore” rappresentata e difesa dall'avv. rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Cizza (PEC Email_3
APPELLATA
CONCLUSIONI : come da scritti difensivi.
Con ricorso depositato in data 21.10.2020, proponeva opposizione a ruolo con CP_1
riferimento alla cartella esattoriale n. 09420080033384870000 – avente ad oggetto rate premio Polizza Autonomi Artigiani, anni 2002-2007 – deducendo la prescrizione quinquennale del credito maturata anche dalla data di presunta notifica, in assenza di ulteriori comprovati atti interruttivi.
Rassegnava le seguenti conclusioni:
“1) Nel merito accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare estinto/caducato il debito contributivo assicurativo sotteso alla cartella di pagamento elencata dettagliatamente nel ricorso ed oggetto delimitato di domanda giudiziale, poiché prescritta la fondatezza del titolo posto alla base del ruolo esattoriale, e per tutti i motivi indicati in punti di diritto nel presente ricorso;
2) Ritenere e dichiarare che nessuna somma è dovuta dal ricorrente per Rate Premio, Premio Evaso e correlate sanzioni e interessi (anche per regolazioni premio) per gli anni dal 2002 al 2008, gestione polizza datore di lavoro aziende, in carico presso la Sede di Reggio Pt_1
Calabria, in quanto prescritti ai sensi dell'art.3, comma 9 e 10. della Legg n. 335/95,
o che codesto On. Giudice adito voglia accertare in corso di causa: 3) Dichiarare non dovute le somme iscritte a ruolo a titolo di rate, regolazioni e premi assicurativi, sanzioni civili, oltre interessi di mora, compensi di riscossione, complessivamente risultanti dalla cartella di pagamento e contestuali ruoli esattoriali a debito ed oggetto di domanda giudiziale;
4) Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi a favore dei sottoscritti procuratori difensori dichiaratisi antistatari”.
L' si costituiva eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità della Pt_1
domanda per difetto di interesse ad agire, anche alla luce del sopravvenuto art. 3 bis del D.L. n. 21/10/2021 n. 146, nonché la tardività dell'azione giudiziale per violazione del termine decadenziale di cui all'art. 24 D.Lgs. n. 46/1999; nel merito, insisteva sull'obbligo di pagare il premio, sulla correttezza delle sanzioni comminate e che la prescrizione era stata interrotta con la notifica della cartella e di successivi atti interruttivi, della cui prova era onerato l'agente della riscossione.
Quest'ultimo restava contumace.
Il Tribunale ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva di Controparte_3
e , in accoglimento del ricorso, la prescrizione del credito contributivo
[...]
portato dalla cartella di pagamento n. 09420080033384870000, condannando l' al pagamento delle spese di lite. Pt_1 Riteneva ammissibile l'opposizione avvero l'estratto di ruolo e non applicabile la sopravvenuta norma di cui all'art. 3 bis D.L. n. 146/2021 conv. con modifiche dalla
L. n. 215/2021, sul presupposto della mancanza di elementi testuali che depongano per la sua efficacia retroattiva, ritenendola operante solo nelle cause iscritte successivamente alla sua entrata in vigore.
Propone appello insistendo per l'inammissibilità ex lege della domanda per Pt_1 carenza dell'interesse ad agire avverso l'estratto di ruolo, anche alla luce della pronuncia di SSUU n. 26283/2023.
All'appello aderiva , chiedendo anche di confermare la sentenza Controparte_2
nella parte in cui ne dichiarava il difetto di legittimazione passiva.
si è costituito in prossimità dell'udienza di decisione , sicché va revocata la CP_1
pregressa dichiarazione di contumacia;
ha resistito al gravame deducendo l'inapplicabilità al casa concreto dell'art. 3 bis cit., ritenendo che detta norma si riferirebbe “ alle sole ipotesi dell'impugnazione dell'estratto di ruolo, ovvero della cartella non notificata o invalidamente notificata, laddove nella fattispecie, si controverte di cartelle di pagamento validamente notificati ( l'appellato non ha mai contestato la notificazione delle stesse) e di fatti estintivi successivi ...quando il legislatore parla di impugnabilità diretta “del ruolo o della cartella invalidamente notificata” non può che far riferimento alla impugnazione della pretesa creditoria nel merito, cioè alla impugnazione di tipo “recuperatorio” e, quindi, al diritto del debitore di contestare il ruolo formato dalla pubblica amministrazione e incorporato nella cartella non ritualmente notificata”.
La causa è stata decisa all'udienza del 13.2.2025 , tenuta nelle forme di cui all'art. 127 ter cpc , previa verifica del deposito di note di trattazione scritta
Motivi della decisione
L'appello è fondato, in forza dell' incidenza della sopravvenuta normativa introdotta in tema di impugnabilità dei ruoli alla stregua dell' interpretazione che ne è stata data dalle SS.UU. del 06/09/2022, n.26283.
L'art.. 3-bis del d.l. n. 146/21, inserito in sede di conversione dalla I. n.
215/21,.novellando l'art. 12 del d.P.R. n. 602/73 recita:
“L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio
2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto
o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione".
Al riguardo, con la sentenza delle SSUU 19 luglio/6 settembre 2022 n. 26283, si è affermato che la norma in questione si applica ai procedimenti pendenti.
A tale proposito, nella motivazione di tale pronuncia si legge quanto segue:
15.1.- Non si tratta, come pure si è sostenuto, di una norma d'interpretazione autentica, men che mai dell'art. 19 del d.lgs. n. 546/92. Non soltanto essa non si qualifica come tale, ma nemmeno assegna ad altra disposizione un significato già in essa contenuto, riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario (v. tra varie, Corte cost., nn. 257 e 271/11, n. 132/16 e n. 167/18, nonché Cass., sez. un., nn. 9560/14 e 12644/14).
16.- Né la norma è retroattiva, perché non disconosce le conseguenze già realizzate del fatto compiuto, né ne impedisce le conseguenze future per una ragione relativa a questo fatto soltanto: essa non incide sul novero degli atti impugnabili e, specificamente, non ne esclude il ruolo e la cartella di pagamento;
né introduce motivi d'impugnazione o foggia quelli che già potevano essere proposti.
16.1.- È quindi manifestamente infondato il dubbio di legittimità costituzionale posto in relazione all'art. 3 Cost. dalla Procura generale, secondo cui la norma potrebbe mutare gli esiti dei processi in corso, violando i principi di ragionevolezza, di tutela del legittimo affidamento e di coerenza e certezza dell'ordinamento
(sull'accesso al sindacato di costituzionalità attraverso il giudizio ex art. 363, comma
3, c.p.c., cfr. Cass., sez. un., n. 20661/14 e Corte cost. n. 119/15). Questi principi, applicabili anche in materia processuale, limitano l'efficacia retroattiva della legge, di modo che l'inosservanza di essi si risolve in irragionevolezza e comporta, di conseguenza, l'illegittimità della norma retroattiva (tra varie, Corte cost. nn. 103 e
170/13; n. 69/14; da ultimo, n. 145/22).
17.- Con la norma in questione, invece, il legislatore, nel regolare specifici casi di azione "diretta", stabilisce quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sè bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di garanzie, di cui si è detto, plasma l'interesse ad agire.
17.1.- Questa condizione dell'azione ha difatti natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti (tra varie, Cass. n. 9094/17; sez. un., n.
619/21), e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione. La disciplina sopravvenuta si applica, allora, ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza), che è ancora da compiere, e non già su uno uno degli effetti dell'impugnazione “.
Il ricorrente/odierno appellato, non ha allegato, né dimostrato, di essersi trovato in una delle condizioni tassativamente previste dalla legge per poter impugnare l'estratto di ruolo.
Ciò posto, avuto riguardo ai profili interpretativi che l'appellato ha illustrato nel proprio atto di costituzione in questo grado di giudizio essi non si palesano assistiti da pregio.
Come ribadito dalla Suprema Corte sent. 26283/2022 l'estratto di ruolo ha natura di
“mero elaborato informatico contenente gli elementi della cartella, ossia gli elementi del ruolo afferente a quella cartella, che non contiene pretesa impositiva alcuna, a differenza del ruolo, il quale è atto impositivo, in quanto tale annoverato dal D.Lgs. n. 546 del 1992 art. 19 tra quelli impugnabili: sulla distinzione si sono soffermate queste sezioni unite (con la già citata n. 19704/15) e non constano voci dissonanti (in linea, anche l'adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4/22)” precisando, immediatamente dopo: “Quel che s'impugna è quindi
l'atto impositivo o riscossivo menzionato nell'estratto di ruolo;
di modo che inammissibile è l'impugnazione dell'estratto di ruolo che riporti il credito trasfuso in una cartella di pagamento che sia stata precedentemente notificata, e non impugnata
(tra varie, Cass. n. 21289/20), o che sia rivolta a far valere l'invalidità di un'intimazione, regolarmente notificata e non contestata, per l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento (sempre tra varie, v. Cass. n. 31240/19)”.
Ciò posto, le argomentazioni rassegnate dall'appellato, secondo cui nella fattispecie in esame si controverteva di cartelle di pagamento validamente notificate e di fatti estintivi successivi, divengono recessive a fronte delle considerazioni che la Suprema
Corte ha avuto cura di porre in rilievo, secondo cui il debitore “può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione
(Cass., n. 477/71; n. 16281/16; nn. 16512 e 24461/19)”.
Posto che a fondamento della domanda il ricorrente aveva posto le risultanze dell'estratto di ruolo, la domanda non può qualificarsi come opposizione ex art. 615
c.p.c., per far valere fatti modificativi o estintivi successivi alla formazione del titolo, posto che per potersi esperire un tale rimedio è necessaria “la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione”, natura che l'estratto di ruolo non ha, sostanziandosi in un mero elaborato informatico, carente di valore impositivo.
La prospettazione alternativa rassegnata, cioè la proposizione di un'azione di mero accertamento negativo del credito svincolata da una minaccia di esecuzione forzata, deve essere scrutinata sotto il profilo dell'interesse ad agire, che è il tema di indagine imposto dall'art. 3 bis D.L. 146/2021, - la cui efficacia precettiva limitata alla tutela recuperatoria, quale sostenuta dell'appellato, non è asseverabile nell'insussistenza di indicatori normativi in tal senso.
Anche in punto di interesse ad agire la Suprema Corte ha operato un'accurata disamina, evidenziando che esso, “condizione dell'azione ha difatti natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti (tra varie, Cass. n.
9094/17; sez. un., n. 619/21), e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione. La disciplina sopravvenuta si applica, allora, ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza
(o dell'ordinanza), che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione”.
“Il diritto a un processo equo, di cui l'accesso alla giustizia è aspetto, non è difatti assoluto e si presta a limitazioni concernenti le condizioni di ammissibilità della domanda, che richiedono per loro natura una regolamentazione da parte dello Stato, il quale gode di un certo margine di apprezzamento (Corte EDU, Trevisanato c.
Italia, n. 32610/07, 15 settembre 2016, p.33; Corte EDU, Zubac c. Croazia, n.
40160/12, 5 aprile 2018, p.78). Le limitazioni, d'altronde, sono legittime, poiché legittimo è lo scopo che perseguono, laddove l'accesso ridotto alla tutela immediata non incide sul diritto a un processo, poiché resta piena e ampia la tutela generale, presidiata anche dai poteri cautelari del giudice”.
“Il giudice è difatti chiamato all'interpretazione evolutiva della norma, e dei nuovi significati che essa possa assumere per effetto di successive modificazioni, abrogazioni e sostituzioni, quando ne fa applicazione, fissando il "momento" di inveramento di tale evoluzione (in termini, Cass., sez. un., n. 15144/11)”.
Escluso che la domanda proposta dal possa esser qualificata come opposizione all'esecuzione, difettando la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto prodromico all'esecuzione forzata, e, per espressa disposizione normativa, essendo escluso l'interesse ad agire a proporre ad libitum azione di accertamento negativo, i motivi di resistenza frapposti dal sono infondati.
Per tutti i motivi esposti, l'appello è meritevole di accoglimento e, in riforma dell'impugnata sentenza, il ricorso proposto da va dichiarato inammissibile per carenza di interesse ad agire.
La natura controversa della questione, risolta in applicazione di una legge e della relativa interpretazione sopravvenuta in corso del giudizio, determina a disporre l'integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
la corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da e nei confronti di Parte_2 [...]
e avverso la sentenza n. 1002/2022 pubblicata Controparte_3
l'11.5.2022 dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Reggio Calabria : in accoglimento dell' appello, dichiara inammissibile l'originario ricorso;
spese dei due gradi compensate.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 14.2.2025 .
Il Consigliere rel. Il Presidente
(dott. Eugenio Scopelliti) (dott. Marialuisa Crucitti )