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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 14/04/2025, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
V.G. R.G. n. 303/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa ELVIRA BUZZELLI Presidente Relatore dott.ssa GIOVANNI SPAGNOLI Giudice dott.ssa JOLANDA DI ROSA Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 303/2025 v.g. promossa da:
, nato a [...], il [...]. 1980 (C.F.: Parte_1
), residente in [...], elettivamente C.F._1 domiciliato in Chieti, V.le IV Novembre n. 13, presso e nello studio dell'Avv. Barbara Santoleri, giusta procura in atti;
[...]
, nata a [...], il [...] (C.F.: ), residente in Parte_2 C.F._2
Scoppito (AQ) alla Via Fonte Bianca n. 18, elettivamente domiciliato in Chieti, V.le IV
Novembre n. 13, presso e nello studio dell'Avv. Barbara Santoleri, giusta procura in atti;
P.M.;
INTERVENIENTE EX LEGE
CONCLUSIONI
Le parti concludevano per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni di cui al ricorso
FATTO E DIRITTO
1. Con atto depositato in data 27.02.2025, e , premesso di Parte_1 Parte_2
aver contratto matrimonio concordatario celebrato in Foggia in data 04.09.2008, dalla cui unione sono nati due figli, nata il [...] (dunque minorenne) Persona_1
ed nato il [...], deceduto in Scoppito (AQ) il 20.05.2015, Per_2
chiedevano congiuntamente pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2. Esponevano che, a seguito di istanza congiunta, l'intestato Tribunale, con decreto del
27.10.2021 – R.G. n. 1058/2021, omologava la loro separazione personale e che dalla data della separazione ad oggi non vi era stata riconciliazione tra i coniugi non essendosi ricostituita l'unione spirituale e materiale degli stessi.
3. Dichiaravano altresì di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione personale del 24.03.2025 con note scritte ex art. 473 bis 51 c.p.c. e di non volersi riconciliare.
4. Le condizioni proposte dalle parti possono essere accolte.
5. In relazione al disposto di cui all'art. 473 bis. 4 c.p.c., si osserva che la minore non è stata ascoltata in quanto non necessario, essendo le parti addivenute ad un accordo che soddisfa adeguatamente il primario interesse di . Persona_1
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui sopra, così decide:
- accoglie la domanda e per l'effetto dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
e , matrimonio contratto a Foggia (FG) il 04/09/2008, Parte_1 Parte_2
trascritto nei registri dello Stato Civile del suddetto Comune al n. 433, P. 2 – S.A. dell'anno 2008, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Foggia di procedere alla relativa trascrizione e agli ulteriori incombenti di rito;
1. dispone che i coniugi vivranno separati;
2. dispone che la casa coniugale, che all'epoca dell'omologa era in comproprietà dei coniugi al 50% ciascuno, oggi divenuta di proprietà della SI.ra , resta assegnata Parte_2
alla stessa;
la SI.ra continuerà a vivere, unitamente alla IA minore, nella casa Pt_2
coniugale, sita in Scoppito (AQ), alla Via Fonte Bianca n.18; il SI. continuerà a Pt_1 vivere presso altra abitazione, sita in l'Aquila al Viale Della Croce Rossa n. 67, dove ha trasferito anche la propria residenza;
3. dispone che la IA , resterà affidata ad entrambi i genitori, con Persona_3
collocamento ripartito equamente tra entrambi i genitori, rispettando le volontà liberamente espresse dalla minore e contando sulla reciproca collaborazione tra i genitori. Gli stessi si impegnano ad essere di supporto l'uno all'altra, nell'interesse supremo della minore e del clima familiare, sereno e disteso, dell'intero nucleo;
4. dispone che la IA minore, salvo diversi e più ampi accordi, concordati, di volta in volta, tra i coniugi (che terranno conto del preminente interesse della stessa), trascorrerà una settimana con il padre ed una con la madre dalla domenica sera fino alla domenica sera successiva;
5. dispone, preso atto che la minore risulterà fiscalmente a carico del SI. che lo Pt_1
stesso a titolo di concorso del suo mantenimento, verserà alla moglie (oppure direttamente alla IA maggiorenne, economicamente non sufficiente), entro il 30 di ogni mese, il bonifico di € 250.00 (da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT
a decorrere dal mese di gennaio di ogni anno) e contribuirà (in ragione del 50%) alle spese mediche scolastiche, sportive e formative sostenute nell'interesse della IA
(documentate e previamente concordate tra i coniugi). La suddetta somma potrà essere concordemente rivista, in base alle mutevoli condizioni lavorative e reddituali di entrambi i coniugi. Le spese straordinarie saranno divise tra i genitori in parti uguali secondo il protocollo vigente in questo ufficio;
6. si dà atto che i coniugi hanno dichiarato di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno periodico o di mantenimento in quanto economicamente autosufficienti;
7. si dà atto che i coniugi hanno espresso reciproco assenso/consenso al rilascio dei documenti personali validi per l'espatrio e per l'iscrizione della IA minore sui documenti di ciascuno.
Spese legali compensate.
Così deciso il 4 aprile 2025
IL PRESIDENTE rel. est.
Dott.ssa Elvira Buzzelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa ELVIRA BUZZELLI Presidente Relatore dott.ssa GIOVANNI SPAGNOLI Giudice dott.ssa JOLANDA DI ROSA Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 303/2025 v.g. promossa da:
, nato a [...], il [...]. 1980 (C.F.: Parte_1
), residente in [...], elettivamente C.F._1 domiciliato in Chieti, V.le IV Novembre n. 13, presso e nello studio dell'Avv. Barbara Santoleri, giusta procura in atti;
[...]
, nata a [...], il [...] (C.F.: ), residente in Parte_2 C.F._2
Scoppito (AQ) alla Via Fonte Bianca n. 18, elettivamente domiciliato in Chieti, V.le IV
Novembre n. 13, presso e nello studio dell'Avv. Barbara Santoleri, giusta procura in atti;
P.M.;
INTERVENIENTE EX LEGE
CONCLUSIONI
Le parti concludevano per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni di cui al ricorso
FATTO E DIRITTO
1. Con atto depositato in data 27.02.2025, e , premesso di Parte_1 Parte_2
aver contratto matrimonio concordatario celebrato in Foggia in data 04.09.2008, dalla cui unione sono nati due figli, nata il [...] (dunque minorenne) Persona_1
ed nato il [...], deceduto in Scoppito (AQ) il 20.05.2015, Per_2
chiedevano congiuntamente pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2. Esponevano che, a seguito di istanza congiunta, l'intestato Tribunale, con decreto del
27.10.2021 – R.G. n. 1058/2021, omologava la loro separazione personale e che dalla data della separazione ad oggi non vi era stata riconciliazione tra i coniugi non essendosi ricostituita l'unione spirituale e materiale degli stessi.
3. Dichiaravano altresì di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione personale del 24.03.2025 con note scritte ex art. 473 bis 51 c.p.c. e di non volersi riconciliare.
4. Le condizioni proposte dalle parti possono essere accolte.
5. In relazione al disposto di cui all'art. 473 bis. 4 c.p.c., si osserva che la minore non è stata ascoltata in quanto non necessario, essendo le parti addivenute ad un accordo che soddisfa adeguatamente il primario interesse di . Persona_1
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui sopra, così decide:
- accoglie la domanda e per l'effetto dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
e , matrimonio contratto a Foggia (FG) il 04/09/2008, Parte_1 Parte_2
trascritto nei registri dello Stato Civile del suddetto Comune al n. 433, P. 2 – S.A. dell'anno 2008, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Foggia di procedere alla relativa trascrizione e agli ulteriori incombenti di rito;
1. dispone che i coniugi vivranno separati;
2. dispone che la casa coniugale, che all'epoca dell'omologa era in comproprietà dei coniugi al 50% ciascuno, oggi divenuta di proprietà della SI.ra , resta assegnata Parte_2
alla stessa;
la SI.ra continuerà a vivere, unitamente alla IA minore, nella casa Pt_2
coniugale, sita in Scoppito (AQ), alla Via Fonte Bianca n.18; il SI. continuerà a Pt_1 vivere presso altra abitazione, sita in l'Aquila al Viale Della Croce Rossa n. 67, dove ha trasferito anche la propria residenza;
3. dispone che la IA , resterà affidata ad entrambi i genitori, con Persona_3
collocamento ripartito equamente tra entrambi i genitori, rispettando le volontà liberamente espresse dalla minore e contando sulla reciproca collaborazione tra i genitori. Gli stessi si impegnano ad essere di supporto l'uno all'altra, nell'interesse supremo della minore e del clima familiare, sereno e disteso, dell'intero nucleo;
4. dispone che la IA minore, salvo diversi e più ampi accordi, concordati, di volta in volta, tra i coniugi (che terranno conto del preminente interesse della stessa), trascorrerà una settimana con il padre ed una con la madre dalla domenica sera fino alla domenica sera successiva;
5. dispone, preso atto che la minore risulterà fiscalmente a carico del SI. che lo Pt_1
stesso a titolo di concorso del suo mantenimento, verserà alla moglie (oppure direttamente alla IA maggiorenne, economicamente non sufficiente), entro il 30 di ogni mese, il bonifico di € 250.00 (da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT
a decorrere dal mese di gennaio di ogni anno) e contribuirà (in ragione del 50%) alle spese mediche scolastiche, sportive e formative sostenute nell'interesse della IA
(documentate e previamente concordate tra i coniugi). La suddetta somma potrà essere concordemente rivista, in base alle mutevoli condizioni lavorative e reddituali di entrambi i coniugi. Le spese straordinarie saranno divise tra i genitori in parti uguali secondo il protocollo vigente in questo ufficio;
6. si dà atto che i coniugi hanno dichiarato di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno periodico o di mantenimento in quanto economicamente autosufficienti;
7. si dà atto che i coniugi hanno espresso reciproco assenso/consenso al rilascio dei documenti personali validi per l'espatrio e per l'iscrizione della IA minore sui documenti di ciascuno.
Spese legali compensate.
Così deciso il 4 aprile 2025
IL PRESIDENTE rel. est.
Dott.ssa Elvira Buzzelli